Regionale Lombardia UFFICIO SINDACALE NOTA INTERNA n.81 Liquidazione ASPI e mini-ASPI in una unica soluzione L'Inps con la circolare n. 145 indica come fruire della liquidazione anticipata delle mensilità di Aspi e Mini Aspi. Ai sensi della Legge n. 92/2012,art. 2, comma 19 (riforma Fornero), per il periodo 2013-2015 nei limiti delle risorse annue stabilite il lavoratore che percepisce l'ASpI o la mini ASpI può richiedere il pagamento in un’unica soluzione dell'indennità per il numero delle mensilità non ancora percepite. Il presupposto per tale beneficio è la volontà di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o di associarsi in cooperativa. Altresì è previsto nel caso si continui a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente e infine in caso si inizi una collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro. Pertanto occorre che il beneficiario a seguito di tale attività debba essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Occorre inoltre presentare all'Inps specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa; se trattasi di attività già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la domanda va trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Infine per coloro che abbiano già avviato un’ attività di lavoro autonomo il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della suddetta circolare. La domanda dovrà indicare l'attività da intraprendere o sviluppare e essere correlata dalla seguente documentazione che attesti: il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi, nel caso di attività per l'esercizio della quale sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria; l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all'indicazione degli estremi per la successiva verifica, lo stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata, nel caso di lavoro associato in cooperativa. E’ possibile indicare gli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) e inoltre per le attività commerciali, laddove prevista per legge, la richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell'autorizzazione già rilasciata; per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, l'iscrizione nel Registro delle Imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure l'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.); per l'attività artigiana, l'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio. Nei casi in cui non sia ancora stata rilasciata la relativa autorizzazione, occorrerà allegare la documentazione attestante le iniziative promosse per lo svolgimento dell'attività in forma autonoma. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica personalmente tramite il sito Inpssportello del cittadino o tramite Patronato/intermediari dell'Istituto. In tale sede sarà possibile presentare contestualmente anche la domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI se non ancora effettuata. Sarà assegnato un numero di protocollo informatico per il rispetto del limite delle risorse stanziate, una volta accertato il diritto all'erogazione della prestazione la procedura provvederà in automatico al calcolo dell'importo da mettere in pagamento. L’Inps provvederà al pagamento o mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. E’ importante evidenziare che per le indennità anticipate non spettano gli assegni per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa. Qualora successivamente il lavoratore sia assunto con contratto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata dovrà restituire tali somme.