Viale Berlinguer, 8 – 48124 Ravenna RA - Tel. 0544.516111 – Fax 0544.407733 Reg. Imprese/RA, C.F. e P. IVA 00431550391 Albo Società Cooperative Sez. Mutualità prevalente n. A116117 Sito web: www.confartigianato.ra.it e-mail: [email protected] Prot. PAGHE NEWS Ravenna, lì 10 ottobre 2013 Ammortizzatori sociali in deroga: entro novembre il saldo del 2012 L’INPS, con il messaggio 9/10/2013 n. 16140, ha reso noto che il Ministero del lavoro ha chiesto all’Istituto previdenziale di concludere entro e non oltre il 31 ottobre p.v. i pagamenti ancora in sospeso e completare l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di competenza del 2012. Si tratta più precisamente delle prestazioni di CIG e di mobilità in deroga, concesse con decreti regionali ed interministeriali nonché delle prestazioni di integrazione al trattamento di disoccupazione concesse con decreti interministeriali. Entro l’8 novembre 2013 le diverse sedi territoriali dovranno comunicare alla Gestione centrale l’avvenuto pagamento di tutti i pagamenti relativi al 2012. Il completamento dei pagamenti dovrà a sua volta essere comunicato al Ministero del lavoro entro il 15 novembre p.v. ASpI: 60 giorni di tempo per richiedere il trattamento anticipato per avviare un’attività autonoma L’INPS, con la circolare 9/10/2013 n. 154, ha precisato che i lavoratori fruitori dell’ASpI e miniASpI che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione delle predette prestazioni per avviare un’attività autonoma, devono inoltrare apposita istanza per via telematica entro 60 giorni dalla data di inizio del lavoro autonomo. L’intervento dell’Istituto previdenziale fa seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 133/2013 del DM 29/03/2013 con il quale il Ministero del lavoro ha dato attuazione all’art. 2, c.19 della L. 92/2012 che ha previsto in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’ASpI e della mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi del trattamento non ancora percepito, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. Nel caso in cui l’attività autonoma sia iniziata durante il rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione a sostegno del reddito, la domanda per ottenere l’anticipazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione. Infine per coloro che sono già beneficiari dell’indennità ASpI e mini ASpI e hanno già avviato un’attività di lavoro autonomo, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dal 9 ottobre 2013. L’inoltro dell’istanza deve avvenire attraverso uno dei seguenti canali: via WEB, tramite patronato/intermediari dell’INPS oppure tramite il contact center multicanale INPS/INAIL al numero 803164 oppure 06164164. La domanda verrà accolta dall’INPS se viene accertato che il richiedente sta fruendo o ha diritto di fruire dell’ASpI o della mini ASpI e se ha i requisiti per ottenere l’anticipazione. L’erogazione delle somme dovute avviene mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale oppure mediante bonifici domiciliato presso le Poste Italiane. I nuovi sgravi contributivi e fiscali per l'assunzione di detenuti Il D.L. n. 78/2013 (c.d. svuota carceri), ha modificato la disciplina di cui alla Legge Smuraglia (n. 193/2000) e di cui alla L. n. 381/1991, introducendo rilevanti novità con riferimento ai benefici contributivi e fiscali concessi alle imprese e alle cooperative sociali in caso di assunzione di persone detenute o internate negli istituti penitenziari, di ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e di persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno. Si ricorda che il beneficio è concesso alle cooperative sociali e alle aziende pubbliche e private che organizzano attività all’interno degli istituti penitenziari, mentre alle cooperative sociali è riconosciuto anche per le attività esterne. Non rientrano nel beneficio i soggetti in regime di detenzione domiciliare (A.E. ris. 144/2003). Lo stesso consiste nella riduzione delle aliquote contributive per il periodo della prestazione lavorativa nella misura dell’80%, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori. La riduzione spetta anche nei 18 mesi successivi alla fine dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o di lavoro all’esterno. Spetta per i 24 mesi successivi per quelli che non ne hanno beneficiato (D.L. n. 78/2013 ‐ convertito dalla L. n. 94/2013). L’Inps, con circ. n. 134/2002, ha precisato che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che in precedenza siano state occupate come detenuti, internati o ammessi al lavoro esterno (ex art. 21 L. n. 354/1975), possono usufruire dell’abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali previsto per le persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della L. n. 381/1991. Con riferimento ai benefici fiscali, invece, l’art. 3 della L. n. 193/2000 (come modificato dal D.L. n. 78/2013) ha previsto che le imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, possono beneficiare di un credito d’imposta mensile nella misura di 750 euro per ogni lavoratore assunto. Il credito d’imposta è invece pari ad euro 300 se l’assunzione o l’attività formativa è riferita a detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione. In entrambe i casi, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/97 e si applica per un periodo di 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno, e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. Il credito d’imposta è inoltre riconosciuto in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate (con un’ulteriore riduzione proporzionale in caso di part‐time). Il Responsabile Servizio Libri Paga Michele Ianiri