LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: Le novità sugli ammortizzatori sociali A cura di Livia Ricciardi - Dip.to Mercato del lavoro L’attuale sistema di ammortizzatori sociali in Italia in costanza di rapporto di lavoro con interruzione del rapporto di lavoro Cassa integrazione guadagni ordinaria Indennità di mobilità Cassa integrazione guadagni straordinaria Indennità ordinaria di disoccupazione (solo industria, indotto, grande distribuzione, con più di 15 dip.) (tutti i soggetti che perdono il lavoro, Contratti di solidarietà (solo industria, indotto, grande distribuzione, con più di 15 dip.) compresi a termine, con 2 anni anzianità assic. e 52 contributi sett) Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (lavor. con 78 gg. di lavoro ma che devono avere 2 anni di anzianità assic.) Gli ammortizzatori sociali sono finanziati con una assicurazione obbligatoria gestita dall’Inps, ma fanno eccezione gli ammortizzatori “in deroga”, a carico della fiscalità generale, introdotti da qualche anno per gestire le crisi occupazionali delle aziende escluse dal sistema ordinario. Molti lavoratori a termine restano di fatto esclusi dal sistema Crisi produttiva e mercato del lavoro La crisi ci ha colti impreparati . . . … ma non ha fatto altro che accelerare le trasformazioni dell’economia e del lavoro in corso da anni La globalizzazione espone alla concorrenza settori prima protetti ed i processi di ristrutturazione divengono fisiologici La struttura economica italiana è sempre più caratterizzata da PMI e da un ridimensionamento del settore industriale rispetto al terziario Sono aumentati i rapporti di lavoro a termine e atipici L’aumento della vita media e dell’età pensionabile rendono impossibile il ricorso ai pre-pensionamenti in chiave anti-esuberi …. ed enfatizzare le tradizionali criticità delle politiche del lavoro in Italia Limiti strutturali di inclusività del sistema di ammortizzatori sociali Mancanza di collegamento con le politiche attive Distanza dal modello europeo di flexsecurity Riforma del lavoro e ammortizzatori sociali Maggiore equità ed efficienza negli ammortizzatori sociali riforma graduale, con mantenimento ammortizzatori in deroga nella fase transitoria mantenimento attuale sistema cassa integrazione estensione cassa integrazione a tutte le imprese con fondi bilaterali di solidarietà creati dalla contrattazione (obbligo per aziende sopra i 15 addetti e promozione per quelle sotto i 15 addetti) allargamento delle tutele in caso di disoccupazione ai contratti flessibili (tramite unificazione di ind. di disoccupazione e ind. di mobilità) collegamento con le politiche attive Strumentazione per l’emergenza Verrà mantenuta fino al 2016 la strumentazione legislativa e normativa legata all'emergenza, in particolare la Cassa integrazione in deroga, con risorse decrescenti: Euro 1000 milioni per ciascuno degli anni 20132014 Euro 700 milioni per il 2015 Euro 400 milioni per il 2016. La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà Vengono mantenute la Cig ordinaria e la Cig Straordinaria per ristrutturazione e crisi aziendale, viene eliminata la cigs in caso di procedure concorsuali (art.3, l.223/91). Per i settori non coperti da Cassa Integrazione si introduce l’obbligo, per le aziende sopra i 15 addetti, di Fondi Bilaterali di Solidarietà, con contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, al fine di finanziare trattamenti di integrazione salariale per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Saranno istituiti con decreto sulla base di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative ed avranno validità erga omnes. Per i settori per i quali non verranno stipulati accordi collettivi viene istituito, con decreto, un fondo di solidarietà residuale Per favorire la nascita dei fondi anche per le aziende sotto i 15 addetti, vi è la possibilità di attuare un modello alternativo a quello precedente. 6 I Fondi Bilaterali di Solidarietà Costituzione e finalità I fondi di solidarietà bilaterali rispondono allo scopo di assicurare un’integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconducibili alle cause previste dalla normativa sulla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Per i settori privi di cassa integrazione, in relazione alle imprese con più di 15 dipendenti, si introduce l’obbligo dell’istituzione di Fondi bilaterali sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da stipularsi tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli accordi dovranno essere concretizzati, con decreto da emanarsi entro i successivi 90 giorni. I fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS e avranno validità erga omnes. Prestazioni I Fondi assicurano almeno un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili in un biennio mobile (30 settimane annue) , nonché la contribuzione pensionistica. I Fondi Bilaterali di Solidarietà Finalità aggiuntive Inoltre i Fondi possono: a) assicurare una tutela integrativa rispetto all’ASpI; b) prevedere assegni straordinari nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale Anche per queste prestazioni il Fondo può prevedere il versamento dei contributi pensionistici. Per tali finalita` i fondi possono essere istituiti anche per aziende gia` coperte dalla normativa sulla cig. Per le imprese già soggette all’aliquota per il finanziamento dell’indennità di mobilità, gli accordi collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un’aliquota contributiva dello 0,30%, pari a quella che finanzia l’ind. di mobilità. I Fondi Bilaterali di Solidarietà Contributi di finanziamento I fondi sono finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo. Inoltre è previsto che il datore di lavoro, che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, versi un contributo aggiuntivo stabilito con i decreti attuativi ma non inferiore all’1,5% della retribuzione. Gli stessi accordi possono prevedere che nei fondi di solidarietà confluiscano anche i fondi interprofessionali con il relativo gettito del contributo dello 0,30%. Fondo di Solidarietà Residuale Per i settori in cui non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà, è istituito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economie delle finanze, un Fondo di Solidarietà Residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. Il fondo residuale è tenuto a garantire ai lavoratori l’assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, per una durata non superiore ad 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell’ambito di un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di CIG e CIGS. 10 Le prospettive per i fondi già esistenti Le prospettive per i Fondi di settore I Fondi già esistenti dovranno essere adeguati alle norme previste dalla riforma sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I fondi di solidarietà per le piccole imprese Modello alternativo per favorire la costituzione dei Fondi di solidarietà anche nelle aziende con meno di 15 addetti. Per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita`, le parti possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguare le fonti istitutive di enti e fondi bilaterali esistenti per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, definendo: a) un’aliquota complessiva di contribuzione di finanziamento non inferiore allo 0,20 %; b) le tipologie di prestazioni c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni d) la possibilita` di far confluire al fondo di solidarieta` quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. I fondi di solidarietà per le piccole imprese Promozione del modello alternativo per le aziende con meno di 15 addetti. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, viene riproposto il sistema già previsto dall’art.19 della legge n.2/2009: Settori: settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale Beneficiari: lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (con esclusione dei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale) che siano in possesso dei requisiti previsti Trattamento: ASpI, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20 per cento dell’indennita` stessa a carico dei fondi bilaterali o dei fondi di solidarieta` Durata: la durata massima del trattamento non puo` superare novanta giornate in un biennio mobile. Procedura per gli esodi Viene introdotta una procedura per favorire gli esodi dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni secondo la normativa vigente, con costi a carico dei datori di lavoro. Sulla base di accordi in aziende che impieghino mediamente più di quindici dipendenti l’Inps, su presentazione di domanda da parte dell’impresa, che dovrà anche possedere idonea fidejussione bancaria, erogherà una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, con obbligo dell’azienda a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. L’ASpI L’Assicurazione Sociale per I’ Impiego entra in vigore dal 1 gennaio 2013, sostituendo gradualmente indennità di disoccupazione ed indennità di mobilità L'ambito di applicazione viene esteso a tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, lavoratori delle P.A. con contratto a tempo determinato) tranne gli operai agricoli che conservano l’attuale sistema. A regime avrà una durata di dodici mesi fino ai 54 anni e di diciotto mesi da 55 anni (°) L’importo sarà pari al 75% per la parte di retribuzione fino a 1.180 euro più il 25% per la parte di retribuzione superiore a 1.180 € , fino ad un massimale di 1.119 € (ridotto del 15 % dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi) I requisiti sono gli stessi dell’attuale indennità ordinaria di disoccupazione (almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente) L’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro sarà pari a 1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato, con una aliquota aggiuntiva dell’ 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato, che verrà restituita in caso di trasformazione in tempo indeterminato. (*) nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni L’ASpI La durata andrà a regime nel 2016, sostituendo l’indennità ordinaria di disoccupazione secondo la seguente progressione 2013 Fino a anni 50 2014 2015 2016 8 8 10 A regime 12 50-54 anni 12 12 12 A regime 12 55 e oltre 12 14 16 A regime 18 L’ASpI Il superamento graduale dell’indennità di mobilità avverrà secondo la seguente progressione, con l’ASpI a regime dal 2017: Centro Nord 2013 2014 2015 2016 2017 Fino a 39 anni 12 12 12 12 12 da 40 a 49 anni 24 24 18 12 12 da 50 a 54 anni 36 30 24 18 12 55 e oltre 36 30 24 18 18 Sud 2013 2014 2015 2016 2017 Fino a 39 anni 24 18 12 12 12 da 40 a 49 anni 36 30 24 18 12 da 50 a 54 anni 48 42 36 24 12 55 e oltre 48 42 36 24 18 La “mini”Aspi La MINI-ASpI sostituirà l’attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti dal 1 gennaio 2013. Spetterà ai lavoratori che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, senza altri requisiti. L’importo viene calcolato alla stessa maniera dell’ASpI e viene erogato mensilmente e non l’anno successivo come avviene per l’attuale indennità a requisiti ridotti. La mini-ASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. L’indennità per i co co pro Viene modificata, a partire dal 2013, l’indennità di fine lavoro per i co.co.pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, con i seguenti requisiti: abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro; nell’anno di riferimento sia accreditata, presso la Gestione separata almeno una mensilità; abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente; risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità L’importo è pari al 7% del minimale di reddito di cui all’articolo 1, co. 3, della legge n. 233/90, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Essendo per il 2012 il minimale citato pari € 14.930,00, va calcolato il 7% di 14.930,00, da moltiplicare per il numero di mensilità previste. In sostanza l’indennità varierà tra € 3135 e € 6270. L’indennità sarà liquidata in unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore. Variazione aliquote contributive Al finanziamento dell’ASpI si provvederà con l’aliquota contributiva, dell’1,31%, attualmente destinata al finanziamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, dell’1,4 per cento della retribuzione, tranne che per i lavoratori assunti in sostituzione di assenti, per attività stagionali, per gli apprendisti, per i dipendenti delle P.A. Per le ultime sei mensilità il contributo viene restituito in caso di trasformazione a tempo indeterminato o assunzione a tempo indeterminato entro sei mesi. Di conseguenza l’ aliquota contributiva a carico delle Agenzie di somministrazione di lavoro destinata al fondo per la formazione è ridotta dal 4 al 2,6%. Dal 1° gennaio 2013, è dovuto un contributo “ di licenziamento” pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (non dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi di pagamento del contributo per la collocazione in mobilità). Stesso contributo è dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse da dimissioni o recesso del lavoratore L’ aliquota contributiva della gestione separata Inps, per i non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, aumenta di un punto l’anno fino al 33% nel 2018, parificata ai lavoratori dipendenti; lo stesso avviene per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (24% nel 2018). Politiche attive del lavoro Norme per una migliore funzionalità dei servizi per l’impiego Viene modificato il d.lgs. n. 181/2000 di riordino dei servizi per l’impiego, specificando i livelli essenziali delle prestazioni verso i beneficiari di ammortizzatori che dovranno consistere in: un colloquio di orientamento, azioni di orientamento collettive, una formazione di almeno due settimane, una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo. Con accordo in Conferenza Stato-Regioni verrà definito un sistema di premialità, per la ripartizione tra le regioni delle risorse del FSE, legato alla prestazione di politiche attive . Entro il 30 giugno 2013 l’Inps mette a disposizione dei centri per l’impiego e delle agenzie private autorizzate o accreditate, una banca dati telematica contenente i dati dei beneficiari di ammortizzatori sociali nonché i dati relativi al tipo di ammortizzatore sociale. E’ fatto obbligo ai centri per l’impiego e alle agenzie private di inserire nella banca dati i dati concernenti le azioni di politica attiva svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. Vengono rese più stringenti le norme sulla conservazione dello stato di disoccupazione in caso di nuova attività lavorativa. Viene rivista la normativa sulla dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa: nei casi di presentazione di una domanda per l’ASpI, la dichiarazione può essere resa all’Inps. Politiche attive del lavoro La legge delega per il riordino complessivo Ad un riordino più complessivo in tema di politiche attive e servizi per l’impiego si procederà con legge delega entro sei mesi, utilizzando quella già prevista dalla legge n.247/2007, integrata da principi e criteri direttivi aggiuntivi. Accanto ai criteri già previsti dalla legge 247 (potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio, valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; programmazione di misure per l'invecchiamento attivo, promozione del patto di servizio, semplificazione delle procedure amministrative), si aggiungono i seguenti: attivazione del soggetto che cerca lavoro, qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro; formazione nel continuo dei lavoratori; riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.