ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
I problemi della responsabilità per i
danni causati dall’inquinamento
avv. Angelo Merlin
Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto
Corso SS. Felice e Fortunato n.105
36100 - Vicenza
27 NOVEMBRE 2003 – ORE 15.00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO
La figura giuridica del danno ambientale
 Costruzione
giurisprudenziale della Corte dei
Conti che muove dalla tesi della proprietà statale
dei beni (ambiente come patrimonio della
collettività soggetto ad uso pubblico)
 Sussiste
la responsabilità contabile degli
amministratori pubblici che non impediscono il
danneggiamento delle risorse naturali
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L’introduzione del “danno ambientale”
nel nostro ordinamento
Legge 08 Luglio 1986, n.349
“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in
materia di danno ambientale”
Il compito del Ministero dell’Ambiente è di “assicurare in
un quadro organico, la promozione e il recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi della
collettività ed alla qualità della vita”
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Contenuto dell’art.18 L. 349/1986

Nozione giuridica: fatto che compromette
l’ambiente, ad esso arrecando danno,
alterandolo o distruggendolo in tutto o in
parte.

Prescrizioni necessarie per l’individuazione
dei responsabili e modalità per il suo
risarcimento.
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Cos’è l’ambiente

L’ambiente è di per sé un bene immateriale
unitario che, appartenendo alla categoria
dei c.d. “beni liberi”, è fruibile dalla
collettività e dai singoli (Corte Cost.
30.12.1987 n.641);

Il danno arrecato al bene ambientale è un
danno pubblico e va risarcito allo Stato
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Art.18, comma 1°, L.349/1986
“Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che
comprometta l’ambiente, ad esso arrecando
danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga
l’autore del fatto al risarcimento nei
confronti dello Stato”.
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Danno ambientale:
elementi della fattispecie (1)

La responsabilità per danno ambientale non è di
tipo oggettivo ma è riferibile soltanto a chi abbia
agito con dolo o con colpa e, in caso di concorso
nello stesso evento, nei limiti del suo apporto
individuale;
 Il fatto doloso o colposo che origina la
responsabilità deve essere costituito non soltanto
da episodi di alterazione, deterioramento o
distruzione dell’ambiente ma da comportamenti
di tal fatta che integrino anche violazione di leggi
o di provvedimenti amministrativi emanati in
forza di legge;
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Danno ambientale:
elementi della fattispecie (2)
 Il
titolare del diritto al risarcimento è
unicamente lo Stato, ancorché l’azione
possa essere promossa dagli Enti
territoriali “sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo”
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Danno ambientale:
elementi della fattispecie (3)

Il Giudice può disporre, ove ciò sia possibile, il
ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile e, quando non sia determinabile
una quantificazione precisa del danno, ne
determina l’ammontare in via equitativa tenuto
conto della gravità della colpa individuale,
del costo necessario per il ripristino e del
profitto conseguito da trasgressore in
conseguenza del suo comportamento lesivo dei
beni ambientali
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Danno ambientale: giurisdizione

Giurisdizione: giudice ordinario civile o penale
(art.185 c.p.)

Giurisdizione Corte dei Conti: per i giudizi di
rivalsa della pubblica amministrazione contro il
dipendente o l’amministratore che abbia
danneggiato un terzo, agendo con dolo e colpa
grave, in violazione dei doveri del suo ufficio
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Danno ambientale: legittimazione


Lo Stato (nelle vesti del Ministero dell’Ambiente) è il
legittimato in via principale, in quanto unico titolare
del risarcimento
Gli Enti territoriali (Regione, Provincia, Comune,
Comunità montana, Ente parco) sui quali incidono i
beni oggetto del fatto lesivo. Sono possibili due diverse
interpretazioni:
a) questi possono agire come sostituti processuali dello
Stato
b) esiste anche una interpretazione che ritiene
concorrenti le due legittimazioni
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L’azione “propria” degli Enti territoriali

Possono chiedere il ripristino ambientale dello
stato dei luoghi
 Possono chiedere il rimborso delle spese
sostenute in relazione alle effettive opere di
riassetto territoriale concretamente realizzate
 Possono chiedere, in caso di danno derivante
da reato, il c.d. “danno da sviamento di
funzione”
 Possono chiedere il rimborso delle spese
processuali
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Il ruolo delle associazioni
ambientaliste individuate
Possono denunciare i fatti lesivi dell’ambiente
 Possono intervenire nel giudizio al fine di sostenere le
ragioni degli Enti territoriali
 Le associazioni di protezione ambientale “riconosciute”
possono proporre, in caso di inerzia dell’Ente territoriale le
azioni di danno ambientale in via surrogatoria
 Possono impugnare un provvedimento amministrativo che
incide sulla qualità dell’ambiente e della vita
 Possono chiedere il danno per la tutela di un proprio
diritto soggettivo leso
 Possono chiedere il rimborso degli eventuali oneri
economici sostenuti a contenimento del danno ambientale

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La quantificazione del risarcimento
per equivalente pecuniario
L’entità del danno è difficilmente determinabile in
modo preciso (l’ambiente non ha prezzo di
mercato!)
 Se il danno non è provato nel suo preciso
ammontare, provvede il giudice in via equitativa
 Nella liquidazione equitativa del danno il giudice
tiene conto della gravità della colpa individuale,
del costo necessario per il ripristino, del profitto
conseguito del trasgressore grazie alla violazione
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
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Il ripristino delle
risorse ambientali compromesse

“Il Giudice, nella sentenza di condanna, dispone,
ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a
spese del responsabile” (art.18, comma 8°,
L.349/1986)

Criterio prioritario ove vi è la materiale
disponibilità di riprodurre una situazione
ambientale uguale o simile a quella preesistente il
danno
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La destinazione del risarcimento
 Assegnazione
ad
un
fondo
di
rotazione
 Destinazione:
bonifica e ripristino
ambientale
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Fattispecie speciali: rifiuti
(art.17 D.Lgs. n.22/1997)
“Chiunque cagiona, anche in maniera
accidentale, il superamento dei limiti di cui al
comma 1°, lettera a, ovvero determini un
pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il
pericolo di inquinamento”
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Fattispecie speciali: rifiuti (2)

Ambito limitato: contaminazione dei suoli, acque
superficiali e sotterranee
 Responsabilità
oggettiva (anche per cause
accidentali)
 Non solo danno, ma anche pericolo
 Il contenuto degli obblighi di ripristino è
determinato da un procedimento amministrativo e
non dalla pronuncia di un giudice
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Fattispecie speciali:
acque (art.58 D.Lgs. n.152/1999)
“Chi con il proprio comportamento omissivo o
commissivo in violazione delle disposizioni del presente
decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate
e degli impianti dai quali è derivato il pericolo di
inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui
all’art.17 del D.Lgs. n.22/1997”
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Fattispecie speciali: acque (2)
L’art.58 circoscrive la propria applicazione
all’accertata violazione delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.152/1999
 Il comportamento vietato è il danneggiamento (o
pericolo concreto ed attuale di danneggiamento) di
acque, suolo, sottosuolo e altre risorse
ambientali
 Il danno è quantificato tenendo conto della
sanzione, amministrativa o penale in concreto
applicata
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
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Uno sguardo al futuro

Proposta di Direttiva da parte della Commissione
UE mirante a definire una disciplina quadro per la
prevenzione e la riparazione del danno ambientale
(Posizione comune n.58/03 definita dal Consiglio
il 18.9.2003 in G.U.C.E. C 277 E del 18.11.2003)
 Disegno di legge di iniziativa del Governo della
Repubblica Italiana n.1753-B per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione in materia
ambientale, in cui ci si propone di rivedere
procedure ed organizzazione della disciplina
attinente al danno ambientale
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