ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA PROTEZIONE DEI RISCHI DA AGENTI CHIMICI avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto Corso SS. Felice e Fortunato n.105 36100 - Vicenza 30 OTTOBRE 2003 – ORE 15.00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO RECENTI SVILUPPI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGENTI CHIMICI E SCHEDE DATI DI SICUREZZA D.Lgs. n.25/02, che ha introdotto il Titolo VII–bis nel D. Lgs. N.626/94 D.Lgs.n.65/03, relativo alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi: • • • • Abroga il D.Lgs. 285/98; Impone l’obbligo di creare una scheda di sicurezza anche per i preparati non pericolosi; Impone una identificazione e classificazione dei pericoli per l’ambiente; Crea l’Archivio generale dei preparati pericolosi. D.M. 7 settembre 2002, impone al responsabile dell’immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato la fornitura di una scheda informativa in materia di sicurezza (scheda dati che deve essere preparata da un tecnico competente) 1 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO IL D. LGS. 2 FEBBRAIO 2002 n. 25 Attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. E’ stato pubblicato sul suppl. n.40/L alla G.U. del 8/03/02; è entrato pertanto in vigore il 23 marzo 2002. Le nuove norme si applicano alle attività esistenti al 23 Marzo 2002 a far data dal 23 Giugno 2002 Stabilisce i “requisiti minimi” per la protezione dei lavoratori; vanno comunque applicate: • Tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n.626/94 e nelle altre norme generali (es. art.2087 c.c.) • Le norme specifiche (es. quelle contenute nel D. Lgs. n.334/99 sugli incidenti rilevanti) • Le norme tecniche e di buona prassi (es. norme UNI) 2 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Il nuovo Titolo VII bis del 626 Il campo di applicazione (art. 72-bis) Ogni attività lavorativa che comporti presenza di agenti chimici (comma 1) la I requisiti si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro (comma 2), compreso il trasporto (comma 4) salvo disposizioni specifiche per sostanze radioattive (230/95) e cancerogeni (Titolo VII del 626/94) Le disposizioni non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto. 3 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO DEFINIZIONI (Art. 72 – ter) Agenti chimici: “tutti gli elementi o composti chimici” in qualsiasi forma si trovino nell’ambiente di lavoro Agenti chimici pericolosi: • Le sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla vigente normativa (D.Lgs.52/97 per le sostanze e D.Lgs.65/03 per i preparati) esclusi quelli pericolosi solo per l’ambiente; • Agenti non classificati ma che corrispondono ai criteri di classificazione ai sensi dei D. lgs. 52/97 e 285/98, cioè agenti che possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche (es. rifiuti), o sostanze di per sé non pericolose, ma che rappresentano un rischio per il modo in cui sono utilizzate o presenti sul luogo di lavoro; • Agenti chimici ai quali è stato comunque assegnato un valore limite di esposizione professionale, cioè un limite da non superare. Attività che comporta la presenza di agenti chimici: Ogni attività in cui si utilizzano, anche in previsione, agenti chimici (compresi immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti) 4 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO DEFINIZIONI (art. 72 – ter) Valore limite di esposizione professionale: il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di tempo di riferimento. Un primo elenco è riportato nell’allegato VIII ter. Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico. Un primo elenco è riportato nell’Allegato VIII quater. Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi. Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 5 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 72 – quater) Nella valutazione di cui all’art.4 il datore di lavoro deve (comma 1): Determinare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro Valutare i rischi derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione in particolare: • • • • • • • Le proprietà pericolose per la salute e la sicurezza Le informazioni fornite dalle schede di sicurezza Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione Le quantità delle sostanze e le modalità di lavoro I valori limite di esposizione o biologici Gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare Le conclusioni della sorveglianza sanitaria se già effettuata Trattasi di indicazioni obbligatorie ma non esaustive 6 Per valutare correttamente i rischi di un agente chimico è indispensabile considerare: Tutte le caratteristiche di possibile pericolosità Come l’agente chimico interagisce nel contesto specifico in cui è utilizzato o è presente Ogni altra informazione utile (es. incompatibilità con altri agenti, emergenze, etc..) Rispetto alla sola pericolosità possiamo avere diverse classificazioni: Agenti pericolosi per la salute: tossici e molto tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo Agenti pericolosi per la sicurezza: esplosivi, comburenti, infiammabili (estremamente e facilmente infiammabili) Agenti pericolosi per l’ambiente: non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n.25/02 La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti nelle schede di sicurezza secondo la classificazione CE 7 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 72 – quater) Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate e tener conto dei loro effetti sui rischi Se vi sono più agenti chimici pericolosi, i rischi devono essere valutati in relazione ai possibili effetti sinergici Il fornitore o il produttore devono fornire al datore di lavoro tutte le ulteriori informazioni per la valutazione del rischio (oltre alle schede di sicurezza); spetta però al datore di lavoro richiedere al produttore la versione aggiornata delle schede di sicurezza informandone correttamente i lavoratori In caso di nuove attività, la valutazione e l’adozione delle misure di prevenzione devono precedere l’inizio dell’attività (comma 6) Quando le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e la natura degli stessi lo permettono è possibile terminare il processo di valutazione dei rischi 8 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 72 – quater) La valutazione dei rischi deve essere aggiornata “periodicamente” e, comunque, in caso di notevoli mutamenti ..... ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità”. 9 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Misure e principi generali per la prevenzione di rischi (art.72 – quinquies) Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione a: 1. tipo e 2. quantità di un agente chimico pericoloso 3. e alle modalità 4. e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro vi è solo un RISCHIO MODERATO per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi sono sufficienti a ridurre il rischio NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI: •Misure specifiche di protezione e prevenzione •Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze •Sorveglianza sanitaria •Cartelle sanitarie e di rischio 10 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Misure e principi generali per la prevenzione di rischi (art.72 – quinquies) Vengono dettate misure specifiche per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dalle attività lavorative con gli agenti chimici, misure “aggiuntive” rispetto a quelle generali di tutela previste dall’art.3 del D.Lgs. 626/94 Obbligo di eliminare i rischi o ridurli al minimo mediante: 1. Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione 2. Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate 3. Riduzione al minimo del numero dei lavoratori esposti 4. Riduzione al minimo della durata e intensità della esposizione 5. Misure igieniche adeguate 6. Riduzione al minimo della quantità degli agenti in funzione della lavorazione 7. Metodi di lavoro appropriati 11 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Misure specifiche di protezione e prevenzione per le aziende in rischio non moderato (art.72 – sexies) Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi, provvede: Eliminazione o riduzione del rischio mediante sostituzione con altri agenti o processi non pericolosi o meno pericolosi, “qualora la natura dell’attività lo consenta” Se non è possibile la sostituzione, il datore di lavoro “garantisce che il rischio sia ridotto” mediante (“in ordine di priorità”): Progettazione di appropriati processi lavorativi e uso di attrezzature e materiali adeguati Misure organizzative e di protezione collettiva Misure di protezione individuali, compresi i DPI se non si può prevenire con altri mezzi Sorveglianza sanitaria 12 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Misure specifiche di protezione e prevenzione per le aziende in rischio non moderato (art.72 – sexies) Il datore di lavoro periodicamente e ogniqualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione effettua la misurazione degli agenti che possono presentare rischio per la salute con metodiche standardizzate (allegato VIII-sexies) o, in loro assenza, appropriate “o” con particolare riferimento ai valori limite di esposizione, “salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione” Se è superato un limite di esposizione professionale “stabilito dalla normativa vigente”, il datore di lavoro “identifica e rimuove le cause dell’evento adottando immediatamente le misure appropriate” I risultati delle misurazioni sono allegati al documento di valutazione del rischio e resi noti ai RLS Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei limiti di esposizione, delle cause, delle misure adottate e ne dà comunicazione all’organo di vigilanza. Sono poi previste misure particolari per le sostanze infiammabili ed esplosive. 13 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Disposizioni in caso di incidente o di emergenze per le aziende in rischio non moderato (art.72 – septies) Restano ferme in tutte le aziende le disposizioni degli articoli 12 e 13 (626/94) e del D.M. 10 marzo 1998 che riguardano i criteri generali per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro Il datore di lavoro predispone procedure di intervento adeguate per i casi di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi. Le misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi ad intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso In caso di incidenti il datore di lavoro adotta immediate misure di assistenza, evacuazione, soccorso e informa i lavoratori Le misure devono essere contenute nel piano di cui al D.M. 10 marzo 1998 14 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO Informazione e formazione dei lavoratori da applicarsi in tutte le aziende (art.72 – octies) Restano fermi i disposti degli articoli 21 e 22 (626/94) Le informazioni supplementari sono rivolte ai lavoratori o ai loro rappresentanti Tra queste vanno sottolineate: Dati ottenuti dalla valutazione del rischio Identità degli agenti, rischi, valori limite Accesso ad ogni scheda di sicurezza Se i contenitori o le condutture non sono contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili 15 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO DIVIETI (art.72 – nonies) Sono vietate la produzione, lavorazione e impiego degli agenti chimici e le lavorazioni indicate nell’Allegato VIIIquinquies: 2-naftilammina e suoi sali 4 aminodifenile e suoi sali Benzidina e suoi sali 4-nitrodifenile e suoi sali Il divieto non si applica: Se la concentrazione non supera lo 0,1% in peso Per attività di ricerca, sperimentazione scientifica e analisi Per attività volte ad eliminare gli agenti Si applicano misure di protezione specifiche e previa autorizzazione del Ministero del lavoro. 16 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO SORVEGLIANZA SANITARIA (art.72 – decies) Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, quando non vi sia rischio moderato (art.72 – quinquies) i lavoratori esposti ad agenti classificati come: Tossici Molto tossici Nocivi Sensibilizzanti Irritanti Tossici per il ciclo riproduttivo Le visite periodiche diventano: di norma annuali o con periodicità diversa decisa dal medico competente obbligatorie prima di adibire il lavoratore ad una mansione che comporta l’esposizione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro 17 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN TONELLOTTO CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (art.72 – undecies) Per ogni esposto ad agenti chimici pericolosi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria deve essere istituita una cartella sanitaria e di rischio sulla quale devono essere riportati anche i livelli di esposizione professionale individuali forniti al medico competente dal servizio di prevenzione e protezione Copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore a fine rapporto di lavoro in occasione della visita conclusiva, o in qualsiasi altra occasione in cui il lavoratore ne faccia richiesta. Alla fine del rapporto di lavoro le cartelle sanitarie di rischio vengono trasmesse all’ISPESL. 18