MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
Vicenza, 13 marzo 2003
LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Avv. Federico Peres – Avv. Marina Zalin
Butti & Partners - Avvocati
Via Leoncino, 10 – Verona
Avv. Marco Tonellotto
Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato
C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
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PRESUPPOSTI OGGETTIVI DELLA BONIFICA
(1)
Art. 17 comma 2 d.lgs. n. 22/97 - Art. 7 d.m. 471/99
 Superamento, anche accidentale, dei valori soglia
 Pericolo concreto e attuale, determinato anche da causa accidentale, di
superamento dei valori soglia
La contaminazione è un dato oggettivo e la bonifica ne rappresenta una
conseguenza automatica, a prescindere dai profili soggettivi del dolo e
della colpa
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GLI INTERVENTI DI BONIFICA: LA NATURA
GIURIDICA
• Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale costituiscono onere reale (art.17, comma 10, del
D. Lgs. 22/1997).
• Le spese di bonifica sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree inquinate ex art.2748 c.c. (art. 17,
comma 11, del D. Lgs. 22/1997)
• Il privilegio immobiliare si può esercitare in pregiudizio dei
diritti acquistati da terzi sull’immobile
• Le spese di bonifica sono assistite da privilegio generale
mobiliare
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GLI INTERVENTI DI BONIFICA: LE PIÙ
SIGNIFICATIVE CONSEGUENZE DELL’ONERE
REALE E DEL PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE
• Ambulatorietà delle passività ambientali connesse alla
contaminazione del sito
• La bonifica come oggetto di uno specifico interesse del
proprietario del sito
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LA FIGURA DEL PROPRIETARIO DEL SITO
CONTAMINATO
Il proprietario responsabile della contaminazione
 è obbligato ad effettuare la bonifica
 risponde delle relative spese
 garantisce i costi di bonifica col proprio patrimonio, mobiliare
ed immobiliare
Il proprietario estraneo alla contaminazione
 è solo interessato all’effettuazione della bonifica, ma non
obbligato ad effettuarla
 risponde delle relative spese nei limiti del valore del bene
 soggiace agli effetti dell’onere reale cui è esposto il sito
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L’ORDINANZA DI BONIFICA
I destinatari:
Il soggetto responsabile dell’inquinamento
Il proprietario del sito
Il contenuto:
Diffida alla messa in sicurezza
Diffida alla bonifica
Diffida al ripristino ambientale
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L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE
L’EMERGENZA (1)
• Le indagini conoscitive sullo stato del sito:
l’individuazione di uno staff tecnico giuridico di
supporto
• L’importanza delle indagini tecnico giuridiche di
parte
 previsione dei costi e degli oneri complessivi della bonifica
 analisi dei profili critici non evidenziati dalla P.A.
 scelte aziendali rapide e consapevoli
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L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE
L’EMERGENZA (2)
• L’esperienza di casi concreti che conferma
l’importanza delle indagini di parte:
 Inquinamento di acque superficiali: la corretta individuazione del
limite tabellare di riferimento
 Inquinamento di acque di falda: caratterizzazione corretta
dell’area geografica all’interno della quale insiste il sito
contaminato
 Inquinamento di suoli: valori soglia e valori del fondo naturale
(valori dei fondi circostanti non influenzati dalla contaminazione)
 Il rilevamento di uno stato di contaminazione più grave di quello
evidenziato nell’ordinanza
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L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE
L’EMERGENZA (3)
• I possibili profili di illegittimità dell’atto:
L’incompetenza del soggetto che emette l’atto
amministrativo
I vizi del piano investigativo: individuazione
dell’incidenza causale dei diversi fatti che hanno
determinato l’inquinamento; il rigore dell’approccio
scientifico al problema; la caratterizzazione
dell’ambiente circostante; il rigore del procedimento
Insufficienza o inadeguatezza dell’istruttoria tecnica
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L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE
L’EMERGENZA (4)
La fase della scelta:
• bonifica volontaria
 Responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito non
responsabile
 Valutazione economica di convenienza, considerazione dei
profili di responsabilità penale
 Il vantaggio del controllo dei costi della bonifica
• bonifica disposta dalla P.A.
 La necessità di un controllo della regolarità delle procedure
 Il recupero dei costi da parte della P.A.
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LA CIRCOLAZIONE
DEI SITI
i profili di
LA CIRCOLAZIONE
DEI CONTAMINATI:
SITI CONTAMINATI:
interferenza
della contaminazione
nelle vicende
i profili
di interferenza
della contaminazione
nelle
circolatorie
di un’area
inquinata
(1)
vicende
circolatorie
di un’area
inquinata
(1)
• gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle
aree inquinate;
• le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da
privilegio speciale immobiliare
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LA
LACIRCOLAZIONE
CIRCOLAZIONE DEI
DEI SITI
SITI CONTAMINATI:
CONTAMINATI: l’ambito
l’ambito didi
applicazione
di riferimento
riferimento(2)(2)
applicazionedella
della norma
norma di
il d.lgs. n. 22/97 ed il d.m. n. 471/99 trovano applicazione per
qualunque situazione di inquinamento in atto al momento
dell’entrata in vigore del decreto legislativo, giacchè
l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere
permanente che perdura fino a che non vengono rimosse le
cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti
normativamente ritenuti accettabili indipendentemente dal
momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori
dell’attuale situazione patologica.
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
(3)
1.
2.
3.
Vendita di sito contaminato
l’acquirente, non consapevole della situazione di
inquinamento, può agire in giudizio nei confronti del
venditore deducendo:
Inadempimento contrattuale;
Fatto illecito extracontrattuale;
Vizio del consenso (dolo o errore)
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
(4)
Inadempimento contrattuale (1)
•
•
•
•
•
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi
(o da intollerabili difetti di qualità, art. 1497 cod. civ.) che la rendano
inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore (art. 1490 cod. civ.);
Il compratore può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione
del prezzo (art. 1492 cod. civ.);
In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova
di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 cod. civ.);
Il compratore ha l’onere di denunciare i vizi entro 8 gg. dalla scoperta, a
meno che il venditore abbia riconosciuto il vizio o lo abbia occultato (art.
1495 cod. civ.);
L’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna.
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
(5)
Inadempimento contrattuale (2)
•
•
•
Interruzione della prescrizione: l’azione deve essere promossa in
giudizio entro un anno dalla consegna
L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1453 c.c.):
rimedio generale, che presuppone un inadempimento rilevante
Onere della prova: secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione al creditore che agisce per la risoluzione non
spetta l’onere di provare l’inadempimento, basta che si limiti a dedurlo.
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LA CIRCOLAZIONE
DEI
SITI
LA CIRCOLAZIONE
DEI SITI
CONTAMINATI
CONTAMINATI
(6)
(6)
Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio 1997 n. 844: “In tema di vendita
si ha consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’ordinaria
azione di risoluzione contrattuale, non soggetta ai termini ed
alle condizioni di cui all’art. 1495, nei casi in cui la diversità
tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e
quindi sulla individualità, consistenza e destinazione di
quest’ultima che risulta pertanto inidonea a soddisfare in
concreto i bisogni che determinarono l’acquirente ad
effettuare l’acquisto”
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
(7)
Fatto illecito extracontrattuale
• Consente all’acquirente di agire per il risarcimento del
danno sul presupposto della violazione, da parte del
venditore, delle norme in materia di gestione dei rifiuti;
• Prescrizione di 5 anni;
• Decorrenza del termine di prescrizione
• Onere della prova nelle diverse configurazioni dell’illecito:
responsabilità in generale, responsabilità da esercizio
attività pericolose, responsabilità da cose in custodia.
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI
LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
CONTAMINATI
(8)
(8)
Annullamento del contratto per vizio del consenso
• Dolo che consente l’annullamento del contratto: attività
ingannatrice del venditore che altera il processo formativo
della volontà del compratore
• Dolo incidente che consente esclusivamente la riduzione del
prezzo
• Errore
• Prescrizione: 5 anni
• Decorrenza del termine di prescrizione
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LA CIRCOLAZIONE
DEI
SITI
LA CIRCOLAZIONE
DEI SITI
CONTAMINATI
CONTAMINATI
(9)
(9)
“Il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439
c.c., può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o
con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo
commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio
o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Tuttavia,
nell’uno e nell’altro caso, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio,
devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e
alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte onde stabilire se erano
idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacchè
l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla
negligenza” (Cass. Civ. sez. III, 12 gennaio 1991 n. 257; nello stesso
senso v. anche Cass. Civ. sez. lav., 22 dicembre 1983 n. 7572, nonché
Cass. Civ. sez. II, 18 gennaio 1979 n. 363).
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (10)
•
•
L’errore, come causa di annullamento del contratto, è subordinato
all’essenzialità e riconoscibilità dell’errore stesso da parte dell’altro
contraente.
Nel caso della contaminazione:
 L’essenzialità è ravvisabile quando l’inquinamento comporti penetranti
limitazioni alle facoltà dominicali sul bene immobile, che variamente ne
compromettano il godimento, l’uso, la destinazione e che se conosciute dal
compratore lo avrebbero portato a non prestare il proprio consenso.
 La riconoscibilità è ravvisabile quando in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di
normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
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LA CIRCOLAZIONE
DEI
SITI
LA CIRCOLAZIONE
DEI SITI
CONTAMINATI
CONTAMINATI
(11)
(11)
Le tutele per le parti (1)
• Dare conto puntuale della situazione di contaminazione del
fondo;
• Corredare le dichiarazioni a contratto con idonea
documentazione;
• La stima dei costi di bonifica
• Clausole contrattuali analitiche: il rischio per i “buchi neri”
della tutela
• Clausole contrattuali sintetiche: il problema dell’esatta
determinazione del livello d’intervento del soggetto
obbligato
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (12)
Le tutele per le parti (2)
•
•
•
Le garanzie di esatto adempimento: garantiscono la conformità ambientale del
bene, con l’impegno a fornire in ogni caso la prestazione convenuta – trattasi di
garanzia che impedisce il ricorso ad altri rimedi legali
Le clausole con le quali si promette e garantisce la conformità dei beni alla
normativa ambientale: si garantisce una precisa qualità del bene – possono
essere associate a pattuizioni che prevedano la corresponsione di indennità,
con franchigia o senza, per porre rimedio alle passività ambientali
Le clausole di manleva: l’obbligato si impegna a mantenere indenne e
manlevare la controparte da eventuali pretese di terzi – p.a. comprese – dirette a
contestare situazioni di illecito ambientale – richiedono, per la loro attivazione,
un claim, e talvolta sono associate a termini d’efficacia e a poteri di gestione più
o meno diretta della vicenda
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (13)
Le tutele per le parti (3)
• Le clausole limitative della responsabilità:
 Le tipologie: termini di decadenza, limitazioni di
responsabilità, limiti di risarcibilità
 I limiti della loro validità:
 L’art.2695 del codice civile: sono nulle le clausole
con termini decadenziali che rendano all’altra
parte eccessivamente difficile l’esercizio del
proprio diritto
 L’art.1229 del codice civile: sono nulli i patti che
escludono o limitano in via preventiva le
responsabilità di una parte per dolo o colpa grave
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (14)
Le tutele per le parti (4)
•
UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO
Precisazione del contenuto delle garanzie prestate
Generale conformità del sito alle norme ambientali
Esistenza e conformità alla legge di autorizzazioni varie
Conformità alla normativa ambientale delle infrastrutture, impianti, ecc.
Inesistenza di passività ambientali e di provvedimenti di adeguamento e/o
sanzionatori della P.A. o dell’autorità giudiziaria
 Inesistenza nel sito di rifiuti o di agenti inquinanti nocivi
 Assicurazione che l’azienda si è sempre attenuta – o che si attenuta a partire da
un certo momento – a tutte le prescrizioni legali e amministrative a protezione
dell’ambiente
 Non necessità di interventi di bonifica




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Le tutele per le parti (5)
•
•
•
•
UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO
Specificazione dell’impegno di intervenire nei casi in cui una parte si trovi
esposta ai rischi o alle passività ambientali oggetto di specifica garanzia
L’obbligo della parte garantita di denunciare l’attivazione della garanzie,
corredandola di ogni utile elemento informativo (data di conoscenza del
problema, sua puntuale indicazione, stima dei costi)
Previsione di eventuali franchigie nei risarcimenti o nell’impegno di spesa del
garante
Inattività della garanzia ove vi siano stati accantonamenti contabili, ove si tratti
di questione già definite con risarcimento nel contesto degli accordi
contrattuali, ove sia prevista copertura assicurativa
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Le tutele per le parti (6)
•
UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO
I presupposti per l’operatività delle garanzie:
 La necessità che la spesa superi un certo importo e per la parte eccedente tale
importo
 La necessità che l’intervento del garante si giustifichi per l’esistenza di un
provvedimento amministrativo o giudiziario che imponga la bonifica
 La necessità che l’intervento del garante sia giustificato da obblighi derivanti dalla
legge
 La necessità che l’intervento del garante si giustifichi per evitare di compromettere
la posizione del garantito
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (17)
Le tutele per le parti (7)
•
UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO
Altre condizioni di efficacia delle garanzie:
 Non riferibilità delle passività ambientali a condotte colpose e dolose del garantito,
successive alla stipula contrattuale
 Necessità che il sito non abbia subito modifiche di destinazione rispetto all’uso
dedotto in contratto
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (18)
Le tutele per le parti (8)
UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO
• Come può essere attivata una garanzia: la gestione comune
della passività ambientale
 Denuncia della passività al garante – necessità di consultazioni tra le parti –
necessità che il garantito si attenga alle opinioni e raccomandazioni del
garante
 Necessità che il garantito informi puntualmente il garante, anche quando
questi non risponda alla richiesta di garanzia - l’invio del piano di bonifica
 La possibilità che il garante presenti un suo piano di bonifica
 La limitazione della garanzia alle somme risultanti dal progetto del garante
 La necessità di evitare spese inutili ed il riferimento agli standard minimi
della normativa ambientale
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LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (19)
Le tutele per le parti (9)
UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO
• Un tetto massimo alla responsabilità del garante:
 Determinazione dell’importo fino alla cui concorrenza il garante è
comunque tenuto ad intervenire
 Determinazione di un ulteriore livello di garanzia, in forza del quale il
garante è tenuto a rispondere per importi via via decrescenti in forza
del decorso del tempo
 Previsione di un termine finale di efficacia della garanzia
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