•MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO
•BUTTI PERES & PARTNER
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
Vicenza, 3 aprile 2003
La normativa in materia di
emissioni atmosferiche: i controlli e le
sanzioni
avv. Angelo Merlin
Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato
C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
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I CONTROLLI
Il controllo delle emissioni rappresenta un
momento essenziale per la difesa del
patrimonio atmosferico; è dall’efficacia di
questo che dipende, in larga misura,
l’effettività della tutela ambientale perseguita
dal legislatore
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I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO
I soggetti tenuti al controllo delle emissioni vengono
menzionati dall’art.9 del D.P.R. 203/1988 il quale si
limita a prevedere che l’autorità competente per il
controllo è autorizzata ad effettuare all’interno degli
impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione delle emissioni
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Nel quadro del D.P.R. 203/1988 i soggetti
tenuti al controllo devono essere intesi:
• Sia con riferimento alle funzioni di tipo
PREVENTIVO
espletate
in
ambito
procedimentale,
prodromiche
al
rilascio
dell’autorizzazione (attività istruttoria);
• Sia con riferimento agli ACCESSI e ISPEZIONI
periodiche dirette a monitorare le emissioni.
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I SOGGETTI TENUTI AL CONTROLLO
• Province;
• Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA);
• Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia
Giudiziaria (N.A.S., N.O.E., Vigili Urbani,
Corpo Forestale, ecc..) che possono
avvalersi di personale “idoneo” nella qualità
di “ausiliari”
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L’attività di controllo può essere
legittimamente diretta a procedere
alle seguenti verifiche:
• Accertamento del rispetto dei valori limite di
emissione;
• Accertamento del rispetto delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari;
• Accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione delle emissioni
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO E
PROCEDIMENTO PENALE
Accade spesso che l’attività amministrativa di controllo
rilevi potenziali elementi di reato in capo ai soggetti
controllati, e che gli elementi raccolti in sede
amministrativa siano poi destinati a confluire come
materiale probatorio nel procedimento penale che segue
all’ispezione,
e
che
comunque
si
innesta
sull’accertamento amministrativo
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Le
garanzie
proprie
del
procedimento
penale
dovranno
essere assicurate quando:
• L’organo di P.G. agisce fin dall’inizio dell’ispezione in tale
veste; ciò accade quando l’atto di accertamento prende le
mosse proprio dalla necessità di assicurare fonti di prova
relative ad una ipotesi di reato già delineatasi, o comunque
seriamente prospettata;
• Gli atti di accertamento seguono all’effettuazione di
campionamenti i cui risultati hanno già evidenziato con
chiarezza un superamento di valori limite di emissione di
rilevanza penale
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LE METODICHE ANALITICHE
L’art.3, comma secondo lett.b), del D.P.R.
n.203/1988, stabilisce che i metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti debbano essere stabiliti, ed aggiornati,
con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di
concerto con i Ministri di sanità e dell’industria,
del commercio e dell’artigianato
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D.M. 25 AGOSTO 2000
Con D.M. 25.8.2000 sono stati aggiornati i metodi di
campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
inquinanti, sostituendo integralmente i metodi riportati
nell’Allegato 4 del D.M. 12.7.1990.
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IL SISTEMA SANZIONATORIO PER
GLI IMPIANTI INDUSTRIALI
Il D.P.R. 203/1988 prevede:
1) Sanzioni amministrative
2) Sanzioni penali
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le sanzioni amministrative puniscono l’inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie in materia di impianti
industriali, secondo una gradazione connessa alla gravità
delle infrazioni
• Sono sanzioni potenzialmente concorrenti con quelle
penali, laddove l’inosservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione o impartite dall’autorità amministrativa
è qualificata come reato (es.art.25, comma secondo)
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GRADAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
1)
2)
3)
DIFFIDA ad eliminare le irregolarità entro un termine
(art.10, lett.a);
DIFFIDA E
CONTESTUALE
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’ AUTORIZZATA PER UN TEMPO
DETERMINATO, ove si manifestino situazioni di
pericolo per la salute e/o l’ambiente;
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E CHIUSURA
DELL’IMPIANTO, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo e di
danno per la salute e/o per l’ambiente.
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SANZIONI PENALI
• REATI
FORMALI,
consistenti
cioè
in
comportamenti privi del necessario consenso
preventivo dell’autorità amministrativa;
• REATI
SOSTANZIALI,
consistenti
nel
superamento dei limiti di emissioni e nella
mancata realizzazione del piano di adeguamento
degli impianti già esistenti.
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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI
IMPIANTI
Art.24, comma 1°, D.P.R. n.203/1988:
• “chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza
l’autorizzazione, ovvero ne continua l’esercizio con
l’autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata ovvero
dopo l’ordine di chiusura dell’impianto, è punito con
la pena dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e
dell’ammenda da € 258 a € 1.032”
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Natura della contravvenzione
•
•
La contravvenzione di cui all’art.24, primo comma, è
un reato la cui permanenza dura fino al rilascio della
prevista autorizzazione;
Il contravventore, a seguito della Sentenza 19 giugno15 luglio 1997 n.234 della Corte Costituzionale, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo
comma, può essere ammesso all’oblazione speciale
prevista dall’art.162-bis c.p.
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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI
IMPIANTI
Art.24, comma 2°, D.P.R. n.203/1988:
• “chi attiva l’esercizio di un nuovo impianto
senza aver dato, nel termine prescritto,
comunicazione preventiva alle autorità
competenti è punito con l’arresto sino ad un
anno o con l’ammenda sino a € 1.032”
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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI
IMPIANTI
Art.24, comma 3°, D.P.R. n.203/1988:
• “chi omette di comunicare alla Regione, nel
termine di riferimento al periodo prescritto, i
dati relativi alle emissioni, effettuate a partire
dalla data di messa a regime degli impianti, è
punito con l’arresto sino a sei mesi o con
l’ammenda sino a € 1.032”
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SANZIONI IN MATERIA DI NUOVI
IMPIANTI
Art.24, commi 4°- 5° e 6°, D.P.R. n.203/1988:
•
“chi , nell’esercizio di un nuovo impianto, non osserva le
prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dall’autorità
competente nell’ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito
con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda sino a €
1.032”;
•
“Alla stessa pena soggiace chi non rispetta i valori limite di
emissione stabiliti dalla normativa statale e regionale”;
•
“se, con le sopraindicate condotte si determina il superamento
dei valori limite di qualità dell’aria la pena prevista è
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dell’arresto sino ad un anno”
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SANZIONI IN MATERIA DI
IMPIANTI ESISTENTI
Art.25, comma 1°, D.P.R. n.203/1988:
• “chi esercitando un impianto esistente non presenta
alle autorità competenti la domanda di autorizzazione
nel termine prescritto, è punito con la pena
dell’arresto da 2 mesi a 2 anni e dell’ammenda da €
258 a € 1.032”
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Natura della contravvenzione
•
•
È un reato formale di pericolo che prescinde dall’effettiva
produzione di un evento dannoso, in quanto mira a
realizzare, a scopo di prevenzione, un controllo anticipato da
parte delle autorità competenti anche per le emissioni degli
impianti esistenti
La contravvenzione di cui all’art.24, primo comma, è un
reato omissivo la cui permanenza dura fino a quando il
responsabile dell’impianto esistente non presenti la domanda
di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte;
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Per le attività a ridotto inquinamento
atmosferico
Alla omessa presentazione della domanda di
autorizzazione per gli impianti esistenti va
equiparata la mancata comunicazione prevista
dal punto 18 D.P.C.M. 21 luglio 1989 di
avvalersi dell’autorizzazione generale della
Regione per le attività a ridotto inquinamento
atmosferico, prevista dall’art.5 D.P.R. 25 luglio
1991 (Cfr. Cass.pen., sez.III, 21 settembre 2001)
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ALTRE SANZIONI IN MATERIA DI
IMPIANTI ESISTENTI PREVISTI
DALL’ART.25
Risultano altresì punite penalmente le seguenti condotte:
•
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte
dall’autorità competente (comma secondo, oblazionabile con il pagamento
di € 516);
•
Mancato rispetto dei valori di emissioni stabiliti dalla normativa statale o
regionale (comma terzo, oblazionabile con € 516 a meno che non vengano
superati i valori limite di qualità dell’aria; in questo caso la pena è
dell’arresto sino ad un anno);
•
Esercizio dell’impianto con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata,
ovvero dopo l’ordine di chiusura dell’impianto (comma quinto
oblazionabile con € 516).
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La violazione prevista dal comma
settimo dell’art.25
La mancata adozione di tutte le misure
necessarie ad evitare un peggioramento anche
temporaneo delle emissioni è punita con la
pena dell’arresto sino ad un anno o
dell’ammenda sino a € 1.032.
Non può essere invocato il guasto tecnico per
escludere questo obbligo.
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Trasferimento e modifiche di
impianti
ART.25, comma 6: “chi esegue la modifica o
il trasferimento dell’impianto senza
l’autorizzazione prescritta dall’art.15 è
punito, nel primo caso con l’arresto sino a
sei mesi o con l’ammenda sino a € 1.032, e,
nel secondo caso, con l’arresto sino a due
anni o con l’ammenda da € 258 a € 1.032”
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Trasferimento e modifiche di impianti
sottoposte a preventiva autorizzazione in
mancanza delle quali scatta il reato di cui
all’art.25, comma sesto:
• (1)
La
modifica • (2) il trasferimento, anche
sostanziale dell’impianto
parziale, dell’impianto in
che comporti variazioni
altra località
qualitative
e/o
quantitative
delle
emissioni inquinanti
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Trasferimento e modifiche di impianti
• Si tratta di un reato permanente nel quale la modifica
costituisce solo il momento iniziale della consumazione
che si protrae sino alla conclusione del procedimento di
controllo ed al rilascio dell’autorizzazione (con cui si mira
ad accertare la compatibilità di quanto eseguito con la
salvaguardia dell’interesse protetto), ovvero sino a che
l’agente non abbia desistito dal comportamento o
ripristinato la situazione precedente;
• Solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio
può affermarsi che sono venute meno le conseguenze
pericolose eliminabili dal contravventore per cui è
possibile richiedere l’oblazione speciale.
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La sanzione prevista dal codice
penale
Art.674 c.p.
Chiunque getta o versa, in un luogo di
pubblico transito o in un luogo privato ma
di comune o di altrui uso, cose atte a
offendere o imbrattare o molestare persone,
ovvero, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni di gas, di vapori
o di fumo, atti a cagionare tali effetti è
punito con l’arresto fino ad un mese o con
l’ammenda fino a € 206.
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La sanzione prevista dal codice
penale
La previsione normativa della seconda ipotesi
dell’art.674 c.p. nel punire determinati
comportamenti molesti (emissioni di gas, di
vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti
dalla legge, tende ad operare un bilanciamento di
opposti interessi, consentendo l’esercizio di
attività socialmente utili, purchè ciò avvenga nel
rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge,
superati i quali riacquista prevalenza
l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica.
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“Nei casi non consentiti dalla legge”
Esiste
un
rilevante
contrasto
giurisprudenziale nell’interpretazione della
seguente
espressione
contenuta
nell’art.674 c.p.:
“nei casi non consentiti dalla legge”
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Prima interpretazione
Poiché la legge contiene una sorta di presunzione di
legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non
superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia (es.
D.P.R. 203/1988), ai fini dell’affermazione di
responsabilità per il reato di cui all’art.674 c.p. è
indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che
esse superino gli standard fissati dalla legge, mentre
quando , pur essendo le emissioni contenute nei limiti di
legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio
alle persone, superando la normale tollerabilità, si
applicheranno le norme di carattere civilistico contenute
nell’art.844 c.c.
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Seconda interpretazione
•L’esistenza di una autorizzazione amministrativa per l’esercizio di una
industria non esonera l’imprenditore dal dovere di adottare tutte le
misure consigliate dall’esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un
pregiudizio per la salute pubblica;
•L’avvenuta messa in opera dei dispositivi antinquinamento previsti
dalla legge, non esclude, di per sé, la configurabilità della
contravvenzione prevista dall’art.674 c.p. quando, di fatto, le emissioni
di gas, fumi o vapori superino il limite della normale tollerabilità,
valutato in relazione agli effetti da esse prodotti in danno dei soggetti
che in concreto le subiscono
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Sequestro preventivo degli impianti
Sia nei reati formali che nei reati sostanziali previsti
dalla disciplina in materia di inquinamento
atmosferico è possibile che il Giudice penale emetta
un sequestro preventivo degli impianti per impedire
che il reato possa giungere ad ulteriori conseguenze o
si possa protrarre.
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