•MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO
•BUTTI PERES & PARTNER
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
Vicenza, 3 aprile 2003
La normativa in materia di
emissioni atmosferiche
avv. Angelo Merlin
Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato
C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza
avv. Luciano Butti
Butti Peres & Partner – avvocati
Via Leoncino, 10 – Verona
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I tre settori della disciplina
sull’inquinamento atmosferico
Inquinamento atmosferico provocato da:
1) impianti termici di uso civile  legge n. 615/1966
+ D.P.R n. 1391/1970
2) impianti industriali
 D.P.R. n. 203/1988 +
D.P.C.M. 21 luglio 1989
3) veicoli a motore  Codice della strada +
decreti ministeriali
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La disciplina di cui alla
legge n. 615/1966 in sintesi
 criterio della zonizzazione:
ai fini della prevenzione dell’inquinamento
atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due
«zone» di controllo, denominate rispettivamente zona A
e zona B
 inquinamento atmosferico: «emissione in atmosfera di
fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad
alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di
costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla
salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati,
sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge»
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D.P.R. n. 203/1988: campo si applicazione
Sono sottoposti alla disciplina del decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni
nell’atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed
il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti
dell’aria nell’ambiente esterno ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione (allegati I e II);
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi
metodi di campionamento, analisi e valutazione
(allegato III).
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D.P.R. n. 203/1988: le definizioni dell’art. 2
 Inquinamento atmosferico: «ogni modificazione
della normale composizione o stato fisico
dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella
stessa di uno o più sostanze in quantità e con
caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell’aria; da costituire
pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per
la salute dell’uomo; da compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i
beni materiali pubblici e privati»
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(segue) D.P.R. n. 203/1988: le definizioni
dell’art. 2
• Impianto: «lo stabilimento o altro impianto fisso che
serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa
provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di
quelli destinati alla difesa nazionale» (art. 2, n. 9)
• duplice criterio di individuazione dell’impianto:
- finalistico  «che serva a…»
- della potenzialità inquinante  «che possa
provocare…»
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(segue) concetto di impianto
• D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 2):
• “si intende per impianto lo stabilimento o altro impianto
fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e
possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione
di quelli destinati alla difesa nazionale.
• Uno stabilimento può essere costituito da più impianti.
• Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è
l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica
produzione.
• Le linee produttive possono comprendere a loro volta più
punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature
e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo”
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(segue) concetto di impianto
Secondo la Corte di Cassazione il concetto
di impianto non implica necessariamente
una struttura di notevoli dimensioni e
neppure
una
struttura
complessa
dell’insediamento, essendo sufficiente anche
una postazione parziale che abbia attitudine
concreta a cagionare l’inquinamento
dell’atmosfera (III^ sez. penale 26.05.1998
n. 6153 – udienza del 01.04.1998).
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D.P.C.M. 21 luglio 1989, 3):
“Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria di
cui agli articoli 7, 12 e 13 del DPR n. 203 gli
impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i
laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per
prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di
prototipi. La presente disposizione non si applica per
quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o
teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate”
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Valori di accettabilità
valori limite
valori guida
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(segue) le definizioni dell’art. 2
del D.P.R. n. 203/1988
Valori limite di qualità dell’aria: «limiti
massimi di accettabilità delle concentrazioni
e limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinanti nell'ambiente esterno»
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(segue) le definizioni dell’art. 2
del D.P.R. n. 203/1988
Valori guida di qualità dell’aria: «limiti
delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi
ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
- alla prevenzione a lungo termine in materia di
salute e protezione dell’ambiente
- a costituire parametri di riferimento per
l’istituzione di zone specifiche di protezione
ambientale per le quali è necessaria una particolare
tutela della qualità dell’aria»
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(segue) le definizioni dell’art. 2
del D.P.R. n. 203/1988
 Emissione: «qualsiasi sostanza solida, liquida o
gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da
un impianto, che possa produrre inquinamento
atmosferico»
 Valore limite di emissione: «la concentrazione
e/o la massa di sostanze inquinanti nella
emissione degli impianti in un dato intervallo di
tempo che non devono essere superate»
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Duplice regime
Impianti
nuovi
Impianti
esistenti
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D.P.C.M. 21 luglio 1989, 9) e 10):
• Si considerano esistenti gli impianti che alla data
del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli
che, pur non essendo ancora funzionanti, erano
stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli
impianti per i quali vi era già stata autorizzazione
ai sensi della legge 615/66, e del D.P.R. n. 322/71 o
concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del RDL
1741/33
• Si considerano nuovi impianti quelli diversi da
quelli definiti al punto precedente, inclusi gli
impianti per l'esecuzione dei quali sia stata già
rilasciata concessione edilizia, ma che non siano
stati ancora costruiti.
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Autorizzazioni
Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
la costruzione di un nuovo impianto (avente
le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 9)
la modifica sostanziale di un impianto che
comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti
il trasferimento di un impianto in altra località
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Art. 6 D.P.R. n. 203/1988
“per la costruzione di un nuovo impianto
deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla regione o alla provincia
autonoma competente, corredata dal
progetto nel quale sono comunque indicati
il ciclo produttivo, le tecnologie adottate
per prevenire l'inquinamento, la quantità e
la qualità delle emissioni, nonché il termine
per la messa a regime degli impianti”
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Art. 7 D.P.R. n. 203/1988
• Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti
consentiti.
• La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è
localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare
modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette
modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi
sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di
provvedere sulla domanda
• L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni
misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a
regime degli impianti.
• Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta della regione.
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Art. 8 D.P.R. n. 203/1988
• L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla
messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla
regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
• Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime
degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni
interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per
un periodo continuativo di dieci giorni.
• Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a
regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità
delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento,
nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni
superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure
necessarie per riportare le emissioni, entro un termine
prefissato, nei limiti prescritti.
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Art. 12 – impianti esistenti
• Per gli impianti esistenti doveva essere
presentata domanda di autorizzazione alla
regione o alla provincia autonoma
competente entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del DPR 203/88 , corredata
da una relazione tecnica contenente la
descrizione del ciclo produttivo, le
tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento, la quantità e la qualità delle
emissioni, nonché un progetto di
adeguamento delle emissioni
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Art. 13
• La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente
atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche
tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della
vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze
inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti
dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via
provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni
sui tempi e modi di adeguamento.
• L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di 120
giorni dalla data di ricevimento della medesima.
• Decorso inutilmente il termine, l'impresa è comunque tenuta a
realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati
nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione
definito nelle linee guida, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.
• L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento
dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
provvisoria, ovvero previo accertamento della realizzazione del
progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a
corredo della domanda di autorizzazione.
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Art. 15
Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che
comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra
località.
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• D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 21):
Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 203 devono
ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione
la realizzazione di strutture, le modifiche
strutturali il ciclo produttivo inerenti al singolo
impianto che comportino variazioni qualitative
delle emissioni inquinanti ovvero aumento
significativo delle emissioni già prodotte
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Art. 17
• L'art. 6 non si applica alle centrali
termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali
• Le autorizzazioni sono di competenza del
Ministro delle attività produttive e sono
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e della
salute, sentita la regione interessata.
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Fuori dall’ambito di operatività del
D.P.R. n. 203/88
1) attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo (all. I, D.P.R. 25.07.1991) = non
richiedono autorizzazione
2) attività a ridotto inquinamento atmosferico =
sono autorizzate dalle Regioni in via generale,
cioè con un provvedimento unico per ciascuna
categoria di attività
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Criteri di individuazione delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico
(art. 4, D.P.R. 25.07.1991):
1) I flussi di massa degli inquinanti, calcolati a
monte di eventuali impianti di abbattimento,
risultano inferiori a quelli previsti dai
regolamenti attuativi dell’art. 3 comma 2
lettera a) del D.P.R. n. 203/88
2) nel ciclo di produzione si utilizzano materie
prime ed ausiliarie che non superano le
quantità o i requisiti indicati nell’allegato 2.
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Il concetto di “migliore tecnologia
disponibile” nel D.P.R. n. 203/1988
 Migliore tecnologia disponibile:
«sistema tecnologico adeguatamente verificato e
sperimentato che consente il contenimento e/o la
riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la
protezione della salute e dell’ambiente, sempreché
l'applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi» ( anticipa la direttiva c.d. IPPC)
 art. 11: «le prescrizioni dell’autorizzazione possono
essere modificate in seguito all’evoluzione della
migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione
della situazione ambientale»
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D.Lgs. n. 372/1999 – Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC)
• Concetto di “migliori tecniche disponibili”:
«la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi di esercizio indicanti
l'idoneità pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori
limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò
si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le
emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo
complesso»
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(segue) concetto di “migliori tecniche
disponibili” ex D.Lgs. n. 372/1999
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In particolare si intende per:
a) tecniche = sia le tecniche impiegate sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto
b) disponibili = le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli
c) migliori = le tecniche più efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso
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Rimedi di carattere civilistico –
l’azione inibitoria
• Art. 844 del codice civile (Immissioni):
«il proprietario di un fondo non può impedire che
le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi.
Nell’applicare
questa
norma
l’autorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà. Può
tener conto della priorità di un determinato uso»
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Nuovi strumenti di politica ambientale
IL SISTEMA DI EMISSIONS TRADING
(vendita dei permessi di emissione)
• Protocollo di Kyoto del 10.12.1997 => Libro
Verde della Commissione europea 08.03.2000
L’Europa ha assunto l’impegno di abbattere, tra il
2008 e il 2012, l’8% delle emissioni rispetto al
livello del 1990
Uno degli strumenti individuati dalla UE è la
creazione, entro il 2005, di un sistema comunitario
di ET
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L’emissions trading
• L’ET è finalizzato all’abbattimento dei gas di
serra (anidride carbonica, metano, protossido di
azoto, fluorocarburi idrati, perfluorocarburi,
esafloruro di zolfo)
• Consiste «in un sistema in base al quale a
determinati soggetti, come ad esempio le
imprese, vengono assegnate delle quote per le
loro emissioni. Le imprese che ridurranno le
loro emissioni al di là della quota assegnata,
hanno la facoltà di vendere l’ “eccedenza”
disponibile ad altri soggetti che hanno maggiori
difficoltà a rispettare i propri impegni»
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L’emissions trading
I settori di intervento prioritari per la riduzione
delle emissioni di gas di serra sono:
• agricoltura (zootecnia e fermentazione enterica,
combustione di residui agricoli,…)
• gestione di rifiuti (impianti di incenerimento,
discariche, , impianti di trattamento dei rifiuti
liquidi,…)
• industria di processo (chimica, metallurgica,
produzione di minerali ed idrocarburi alogenati,
produzione ed utilizzo di solventi,…)
• industria energetica (produzione e utilizzo di
combustibili fossili – carbone, metano, petrolio e
derivati)
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L’emissions trading
Il beneficio ambientale della istituzione di
un sistema di ET è evidente: il totale delle
quote assegnate alle imprese «rappresenta
il limite massimo consentito per le
emissioni»
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L’emissions trading
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Assegnazione delle quote iniziali:
1) Vendita all’asta
2) Sistema cd. dei diritti acquisiti (grandfathering)
L’assegnazione per “quote storiche” premia le
imprese che inquinano di più ed inoltre inibisce
l’ingresso di nuovi soggetti nella borsa delle
emissioni. La vendita all’asta impedisce il
perfezionamento di accordi ambientali tra impresa
acquirente ed impresa cedente => necessità di
individuare un sistema misto
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La ratifica del Protocollo di Kyoto da
parte dell’Italia
• Legge 01-06-2002, n. 120 – Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997
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Proposta di Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27.11.2002, n.
COM(2002) 680 def.
istituisce una disciplina per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio
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Piano Regionale di Risanamento
dell’Atmosfera
(Del. Giunta Regione Veneto 15.2.00, n. 452)
contiene le indicazioni di rilevamento,
prevenzione,
conservazione
e
risanamento del territorio del Veneto
rispetto ai valori limite della qualità
dell’aria, il cui apprezzamento è stato
affidato
dal
D.P.R.
203/88
alla
competenza della Regione
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(segue) Piano Regionale di Risanamento
dell’Atmosfera
pone obiettivi di riduzione delle concentrazioni
nell’aria di:
- inquinanti primari (quali CO, NOX, NMVOC,
polveri sospese, SO2)
- microinquinanti pericolosi, organici (benzene,
diossine, idrocarburi policiclici aromatici) ed
inorganici (metalli pesanti, come Hg e Pb)
- inquinanti odorigeni (in particolare di H2S nel
polo conciario vicentino)
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Direttiva 1999/13/CE del Consiglio
dell’11 marzo 1999 sulla limitazione
delle emissioni di composti organici
volatili (COV)
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Campo d’applicazione della
Direttiva 1999/13/CE:
• riguarda sia gli impianti nuovi, sia quelli
esistenti
• è limitato alle attività elencate nell’allegato I,
«nella misura in cui l'esercizio delle medesime
comporti il superamento delle soglie di consumo
di solvente di cui all'allegato II A» - stabilite per
tipologia di attività
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Direttiva 1999/13/CE - gli strumenti:
Stabilisce a carico degli Stati membri l’obbligo
di provvedere alla limitazione delle emissioni di
COV, indicando 2 possibili strumenti:
1) l’emanazione di norme specifiche che fissino
valori-limite di emissione e di consumo di COV
in conformità all’allegato IIA
2) oppure, la predisposizione ed attuazione di piani
nazionali che siano in grado di ridurre le
emissioni annue di COV prodotte dagli impianti
esistenti entro lo stesso termine e di entità
almeno pari a quella che si sarebbe ottenuta
applicando lo strumento dei limiti di emissione
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St. Butti - Normativa emissioni in atmosfera