ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA
L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO
AMBIENTALE
avv. Marco Tonellotto
Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto
Corso SS. Felice e Fortunato n.105
36100 - Vicenza
27 NOVEMBRE 2003 – ORE 15.00
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LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (1)
Trasferimento ad un soggetto terzo del danno
provocato da una certa condotta
L’assicuratore deve perciò tenere indenne
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di un
fatto accaduto durante il tempo di copertura, debba
pagare ad un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta in contratto, con esclusione
dei danni derivanti da fatti dolosi (assicurazione
della responsabilità civile – art.1917 c.c.)
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LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (2)
La polizza assicurativa e le garanzie
finanziarie obbligatorie:
la differenza di funzione ed
il trasferimento del rischio
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IL RISCHIO AMBIENTALE:
individuazione del rischio
alterazione
dell’ambiente
Il
rischio di
precisamente:
e
-
delle risorse naturali (acqua, aria, suolo, flora,
fauna, in tutte le loro componenti fisicochimiche-biologiche)
-
della salubrità di dette risorse
-
delle bellezze naturali paesaggistiche
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IL RISCHIO AMBIENTALE:
il tipo di risarcimento
 Il
risarcimento per equivalente
monetario
 Il
risarcimento in forma specifica
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Le tipologie della responsabilità
 La
responsabilità solidale (art.
2055 c.c.)
 La
responsabilità
parziaria
(art.18, comma 7, L. 349/1986)
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L’ammontare del danno





Le richieste di risarcimento conseguenti a
danni da alterazione dell’ambiente possono
assumere dimensioni tali da mettere a
repentaglio la solidità finanziaria di aziende
anche di grandi dimensioni
Esistono
poi
altri
profili
di
danno
rappresentati da:
perdita di immagine aziendale
difficoltà di rapporto con i controllori pubblici
perdita di valore dell’azienda
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I tre sottosistemi di
responsabilità civile ambientale



Disciplina dei danni a beni tradizionali
derivanti da alterazioni dell’ambiente (art.
2050 e 2051 c.c.)
Disciplina del danno all’ambiente come bene
autonomo in sé considerato (art.18 L.
349/1986)
Disciplina amministrativa per la bonifica dei
siti (art.17 D. Lgs. 22/1997, art.58 D. Lgs.
152/1999, DM 471/1999)
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Gli strumenti contrattuali
del mercato assicurativo

Polizza R.C. Imprese

Polizza R.C. Inquinamento

Polizza
di
assicurazione
della
responsabilità civile da circolazione
veicoli a motore
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La polizza R.C. Imprese (1)

In linea generale esclude dalla copertura i
danni da inquinamento e gli altri rischi
ambientali

Definisce
come
“inquinamento”
un’alterazione diffusa delle matrici ambientali

Prevede
al
massimo
un’estensione
di
copertura
all’ipotesi
dell’inquinamento
accidentale, quello derivante da un evento
improvviso ed imprevisto
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La polizza R.C. Imprese (2)

L’assicurazione
del
danno
da
inquinamento accidentale comprende:

Danni cagionati a terzi per morte e lesioni
personali

Danni per distruzione e deterioramento di
cose in conseguenza di contaminazioni
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La polizza R.C. Imprese (3)

L’assicurazione del danno da inquinamento
accidentale NON copre:

Fenomeni
di
inquinamento
termico,
luminoso, acustico, elettromagnetico, che
non sono identificati come emissioni di
sostanze

I danni da emissione che non siano riferibili
alla rottura di impianti e condotte
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La polizza R.C. Imprese
- il sinistro latente - (4)

Il sinistro latente è quell’evento di danno
che si verifica a distanza temporale dalla
rottura dell’impianto e dalla conseguente
emissione

Nella polizza R.C. Imprese il sinistro è
definito “il verificarsi del fatto, per il quale è
prestata l’assicurazione, dal quale è derivato
il danno”
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La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente –
scenari possibili (5)

Il fatto si verifica durante il periodo di
copertura della polizza

Il fatto si verifica prima del contratto
assicurativo,
ma
con
manifestazione
durante il periodo di efficacia dello stesso

Il fatto si verifica durante il contratto, ma
con manifestazione successiva al suo
scadere
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La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente –
scenari possibili (6)
Perché operi la copertura il fatto e la sua
manifestazione esteriore devono manifestarsi
entrambi
durante
il
periodo
di
copertura
contrattuale
 Per evitare la scopertura dei rischi, deve essere
pattuita:
 Copertura dei danni originati da fatti verificatisi nel
corso del contratto e manifestatisi entro un certo
tempo dalla sua scadenza
oppure
 Modifica della definizione di sinistro, stabilendo
come tale non il fatto, ma la richiesta di
risarcimento

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La Polizza R.C. Inquinamento (1)

Prende in considerazione il fenomeno
dell’inquinamento nella sua interezza

Copre l’inquinamento accidentale

Copre l’inquinamento graduale, quello
derivante da una emissione di sostanze
nell’ambiente conseguente alla normale
attività aziendale e quindi con caratteri di
continuità nel tempo
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La Polizza R.C. Inquinamento (2)

L’oggetto dell’assicurazione:
Danni involontariamente causati a terzi, per:



Morte e lesioni personali
Danneggiamenti di cose, compreso lo stato
dei luoghi inquinati
Danni da interruzioni e sospensioni di
attività
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La Polizza R.C. Inquinamento (3)

L’oggetto dell’assicurazione
indiretti):
(i
danni

Interruzione di attività di impresa

Impossibilità di utilizzo di beni presenti
nell’area interessata dall’inquinamento (per
esempio, impossibilità di utilizzo dell’acqua
a scopi alimentari, irrigui ecc.)
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La Polizza R.C. Inquinamento (4)
La
definizione di inquinamento:
Ogni modificazione della composizione o stato
fisico degli elementi naturali (acqua, aria, suolo),
dovuta alla presenza di una o più sostanze
scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli
stabilimenti dell’assicurato
Comprende perciò i fenomeni di inquinamento
graduale e accidentale o improvviso
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La Polizza R.C. Inquinamento (5)
La definizione di inquinamento,
determina la esclusione di copertura
per:


Inquinamento da onde, elettromagnetico,
luminoso ecc.
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La Polizza R.C. Inquinamento (6)

La polizza esclude la copertura:

Per danni conseguenti alla intenzionale
mancata osservanza di leggi da parte
dell’impresa

Per
danni
riferiti
alla
intenzionale
mancata prevenzione del danno
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La Polizza R.C. Inquinamento (7)

L’assicurabilità del danno ex art.18 L.
349/1986:

Data
la
natura
sanzionatoria
della
responsabilità in questione, si tratta di un
rischio assicurabile?

E’ prefigurabile la determinazione dell’importo
da risarcire, data l’ampia discrezionalità dei
criteri che la legge offre per la determinazione
del danno?
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La Polizza R.C. Inquinamento (8)

Le risposte del mondo assicurativo:

Pacifica assicurabilità dell’area di rischio legata
alla condanna al ripristino dei luoghi;

Non assicurabilità dell’area di rischio relativa
alla determinazione monetaria del danno
secondo i criteri equitativi fissati dall’art.18,
comma 6, della L. 349/1986
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La Polizza R.C. Inquinamento (9)

Delimitazione territoriale dell’area da
cui origina l’inquinamento:

Provenienza
delle
sostanze
stabilimento dell’assicurato;

Esclusione di copertura per i danni
provocati all’esterno dello stabilimento
dallo
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La Polizza R.C. Inquinamento (10)

Le
spese
di
contenimento:
neutralizzazione
e
L’assicurazione comprende le spese per
interventi
urgenti
e
temporanei
ragionevolmente sostenuti dall’assicurato, nel
caso di inquinamento o di pericolo attuale di
inquinamento allo stesso imputabile, per
prevenire o limitare un danno risarcibile a
termini di polizza
 Questa
garanzia è prestata fino alla
concorrenza del 10% del massimale
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
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La Polizza R.C. Inquinamento (11)

La durata della garanzia assicurativa:

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento
presentate all’assicurato per la prima volta
durante il periodo di efficacia della assicurazione
Nel caso di più richieste, la data della prima si
intende come data di tutte le richieste, anche se
presentate
successivamente
alla
cessazione
dell’assicurazione
La dichiarazione dell’assicurato di non essere a
conoscenza di situazioni o circostanze che
possono determinare un sinistro risarcibile


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La polizza di assicurazione R.C. auto (1)
Copre le ipotesi di responsabilità da
inquinamento legate al trasporto su strada di
sostanze pericolose per l’ambiente
 La
responsabilità
solidale
di
conducente/utilizzatore
e
proprietario
(art.2054 c.c.) e l’art.18 della legge
349/1986
 Non
copre la responsabilità ai sensi
dell’art.2050 c.c. dell’impresa produttrice o
utilizzatrice della sostanza pericolosa e che
ne abbia commissionato il trasporto

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La polizza di assicurazione R.C. auto (2)

La polizza assicura le ipotesi di
responsabilità civile previste dall’art.2054
c.c.: danni a cose e persone prodotte
dalla circolazione di un veicolo

La prassi assicurativa (delibera Comitato
Poll Inquinamento del 9.5.1996) è nel
senso che la copertura assicurativa
riguardi anche i profili di danno previsti
dall’art.18 della L. 349/1986
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La polizza di assicurazione R.C. auto (3)

I
casi
di
responsabilità
previsti
dall’art.2050 c.c e non coperti dalla R.C.
auto, sono tuttavia coperti dalla polizza
di assicurazione della responsabilità
civile inquinamento derivante dalla
committenza del trasporto di merci
pericolose

Questa polizza copre i danni conseguenti
a inquinamento da fatto accidentale
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Avv.Tonellotto-Danno ambientale -27.11.03