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Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza
venerdì 10 gennaio 2014
di Emilio Sani*
La nuova disciplina dei Sistemi efficienti di utenza
Con la deliberazione 12 Dicembre 2013 n. 578 del 2013 è stato
finalmente regolato il consumo istantaneo in sito di energia. Con tale
deliberazione l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha regolato i
sistemi efficienti di utenza (Articoli 2 comma 1 lettera t) e 10 D. Lgs.
115/2008) cioè i sistemi di produzione da fonte rinnovabile (o
cogenerativi ad alto rendimento) che trasferiscono direttamente, al di
fuori della rete di distribuzione, energia a unità di consumo site nello
stesso sito.
Il vantaggio dei sistemi efficienti di utenza è che ai sensi
dell'Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 le tariffe di trasmissione e distribuzione, gli oneri
generali di sistema e l'aliquota di cui all'articolo 4 comma 1 bis della l. 368/2003 si applicano
all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e non a quella consumata. Il che implica che
l'energia prodotta e consumata direttamente nel sito non sarà soggetta al pagamento di tutti tali oneri
che incidono in misura molto sostanziale sulla bolletta.
La definizione delle caratteristiche di contiguità necessarie a configurare un SEU ai sensi
della Delibera 578/2013
Il SEU richiede che l'impianto di produzione (che deve essere di potenza non superiore a 20
MW) sia direttamente connesso all'unità di consumo di un solo consumatore cliente finale e sia
realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità di proprietà o nella piena disponibilità di
tale consumatore cliente finale.
La Delibera 578/2013 ha chiarito che per piena disponibilità da parte del consumatore cliente
finale si intende la proprietà, la superficie, l'usufrutto, la locazione o il comodato. E' invece da
escludersi la piena disponibilità quando vi sia la sola servitù (Art. 1.1 bb Del. 578/2013).
L'unità di consumo non consiste necessariamente in un unico impianto di consumo, ma anche in
più impianti a condizione che gli stessi siano tutti del consumatore di energia, siano tutti utilizzati per
un singolo impiego o finalità produttiva e siano su particelle catastali contigue e tutte nella piena
disponibilità del consumatore di energia (Articolo 1 pp Del. 578/2013).
Allo stesso modo per impianto di produzione deve intendersi la potenza complessiva degli
impianti di produzione presenti in sito, purchè tutti alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento e tutti gestiti dal medesimo produttore (p. 13 delle premesse alla
Delibera 578/2013)
Le strutture di SEU individuate dalla Delibera 578/2013
La Deliberazione 578/2013 (Articolo 11.4) ha individuato 5 possibili diverse strutture di sistemi
efficienti di utenza:
(i) il caso in cui produttore e consumatore in sito coincidano;
(ii) il caso in cui produttore e consumatore siano diversi e (per l'energia non istantaneamente
autoconsumata in sito) ciascuno per le sue esigenze (vendita delle eccedenze per il produttore e
acquisto di energia per il consumatore) abbia accesso alla rete pubblica. Questa struttura ha come
limitazione la impossibilità di usufruire dello scambio sul posto, ma d'altra parte garantisce al
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produttore di poter gestire, anche senza l'interferenza del consumatore, la vendita di energia elettrica
nella rete;
(iii) il caso in cui (per l'energia non istantaneamente autoconsumata in sito) il consumatore
provveda non soltanto all'acquisto dell'energia dalla rete, ma anche alla vendita dell'energia del
produttore non consumata in sito. Questa struttura è compatibile con lo scambio sul posto, ma non
con la percezione di tariffe omnicomprensive né con il ritiro dedicato. La possibilità di fare lo scambio
sul posto rende questa soluzione interessante. Il pericolo da considerare è però che la totalità dei
ricavi del produttore nonché la totalità dei rapporti contrattuali del produttore passano attraverso il
consumatore il che in situazioni di sopravvenuta insolvenza del consumatore può risultare molto
pericoloso ;
(iv) il caso in cui (per l'energia non istantaneamente autoconsumata in sito) il produttore curi non
soltanto la vendita dell'energia prodotta in eccedenza, ma anche l'acquisto di energia dalla rete per il
consumatore. Questa struttura non è compatibile con lo scambio sul posto e richiede che il produttore
si assoggetti alla disciplina per la vendita al dettaglio di energia elettrica;
(v) il caso in cui il produttore e il consumatore (per l'energia non istantaneamente autoconsumata
in sito) diano mandato a un terzo sia per il prelievo che per l'immissione di energia nella rete pubblica
in tale caso sia la vendita che l'acquisto di energia sono curati da un terzo e non è possibile usufruire
né delle tariffe omnicomprensive, né dello scambio sul posto.
La cessione dal produttore al consumatore dell'energia prodotta in sito e istantaneamente
autoconsumata che non transita attraverso la rete pubblica è regolata da contratti di diritto privato a
forma libera che non sono oggetto di regolazione da parte dell'Autorità (Articolo 11.5 Del. 578/2013).
Benché al punto di connessione accedano sia il produttore che il consumatore di energia
presenti in sito il titolare del punto di connessione alla rete pubblica sarà sempre il consumatore
(Articolo 8.2 Del. 578/2013). Il regolamento di esercizio sarà però sottoscritto sia dal produttore che
dal consumatore (Articolo 23.5 TICA, come modificato dalla Delibera 578/2013).
Ogni qual volta si intendano apportare modifiche a una configurazione di sistema queste devono
essere richieste o comunicate al gestore di rete dal consumatore o dal produttore se munito di
mandato senza rappresentanza (Articolo 8.3 Del. 578/2013). Nel caso che le modifiche non
modifichino la configurazione a suo tempo comunicata e non comportino né interventi del gestore di
rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete è sufficiente
la mera comunicazione al gestore di rete senza il pagamento di alcun corrispettivo di connessione
(Articolo 8.7 Del. 578/2013) . Negli altri casi dovrà invece essere richiesto l'adeguamento della
connessione. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'iter di adeguamento della connessione il GSE
dovrà essere informato delle modifiche effettuate sia dai soggetti interessati che da parte del gestore
di rete, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per il SEU (Articoli 8.3, 8.4, 8.5 Del. 578/2013).
Per i nuovi SEU, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione il
richiedente la connessione deve comunicare al gestore di rete se intende acquisire la qualifica di
SEU (Articolo 10.6 TICA come modificato da Del. 578/2013)
La procedura per l'ottenimento della qualifica di SEU
Per gli impianti non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera 578/2013 i
benefici di cui ai SEU potranno essere riconosciuti solo agli impianti che otterranno il riconoscimento
della qualifica di SEU dal GSE (Articolo 7.3 Del. 578/2013).
La qualifica deve essere richiesta congiuntamente dal produttore e dal consumatore al GSE
entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto (Articolo 7.3 Del. 578/2013).
Il GSE realizzerà un portale informatico e definirà le modalità e informazioni per il riconoscimento
della qualifica di SEU (Art. 24.1 Del. 578/2013). Entro il 31 marzo 2014, il GSE sottoporrà
all'approvazione dell'Autorità per l'Energia le regole tecniche per la registrazione al portale
informatico, la presentazione della richiesta di qualifica e il conseguimento della qualifica (Art. 24.2
Del. 578/2013).
Le protezioni in caso di morosità del cliente
Considerato che il produttore e il consumatore condividono lo stesso punto di connessione il
produttore corre il rischio di vedere disconnesso dalla rete l'impianto di produzione in caso di morosità
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del consumatore. Perciò prima di effettuare la sospensione della fornitura l'impresa distributrice
inoltra una comunicazione al produttore per evidenziargli la data dalla quale non potrà più immettere
energia (Articolo 18.2 Del. 578/2013).
Al fine di prevenire tale rischio il produttore può richiedere una connessione di emergenza contro
il rischio di morosità del consumatore. Se la potenza in immissione richiesta per la connessione di
emergenza è uguale o minore a quella richiesta sul punto di connessione principale, la richiesta di
connessione va gestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal
produttore all'atto della richiesta di connessione e quindi già disponibile. Il corrispettivo per la
connessione sarà comunque in ogni caso dovuto. (Art. 18.4 Del. 578/2013).
Quando concretamente i SEU possono iniziare a essere sviluppati in un quadro normativo
del tutto definito?
La nuova normativa certamente da un contributo di chiarezza. La sua operatività rimane
comunque allo stato di fatto sospesa in attesa dell'attivazione da parte del Gse del portale e della
definizione delle regole tecniche da parte dello stesso Gse.
In aggiunta va rilevato che nella pratica già prima della Delibera 578/2013 era possibile
realizzare sistemi SEU, ma erano state riscontrate significative difficoltà nel riconoscimento di tali
sistemi nell'ambito della disciplina fiscale e in particolare della disciplina delle accise. La Delibera
578/2013 fa salva la disciplina fiscale sulla quale l'Autorità non ha potere regolatorio e da atto nelle
premesse della delibera che l'Autorità “parallelamente alla consultazione ha presentato gli elementi
essenziali oggetto del presente provvedimento all'Agenzia delle Dogane … con l'obiettivo di evitare
che le configurazioni possibili dal punto vista regolatorio incontrino criticità applicative o
incompatibilità dal punta di vista fiscale”.
Un elemento chiave sarà dunque l'adeguamento da parte dell'Agenzia delle Dogane delle
proprie procedure ai modelli di SEU configurati dalla Delibera 578/2013.
Gli altri documenti rilevanti ai fini della disciplina dei SEU emessi dall'Autorità per
l'energia nel mese di dicembre 2013
Quasi in parallelo alla disciplina della Delibera 578/2013 l'Aeeg ha adottato le Deliberazioni 19
dicembre 2013 n. 614/2013 in materia di restituzione degli oneri generali di sistema per lo scambio
sul posto e 618/2013 del 19 dicembre 2013 in materia di prezzo minimo garantito.
Con la deliberazione n. 614/2013, l'Aeeg ha stabilito che gli impianti fotovoltaici incentivati con il
conto energia a partire dall'1 gennaio 2014 non hanno diritto alla restituzione degli oneri generali di
sistema, mentre gli impianti non incentivati e quelli incentivati con i certificati verdi hanno diritto alla
restituzione degli oneri di sistema solo entro un valore massimo determinato in modo differente per
ogni fonte rinnovabile (per quanto riguarda il fotovoltaico pari alla differenza fra 174 €/MWh e il
prezzo medio di mercato fra le 8 e le 20 nell'anno solare precedente quello di applicazione del limite).
Con la Deliberazione 618/2013 i prezzi minimi garantiti agli impianti di potenza inferiore a 1 MW
sono stati sensibilmente ridotti per le varie fonti (per il fotovoltaico il prezzo minimo è stato fissato a
38,5 euro/MWh). Si è però permesso di usufruire della garanzia del prezzo minimo garantito anche
quando l'energia sia commercialmente destinata ad un trader ovvero sia commercializzata
direttamente presso i mercati organizzati dell'energia elettrica.
Vanno poi considerati i due documenti per la consultazione n. 613/2013, relativo ai sistemi di
accumulo, e n. 557/2013 sulla revisione delle regole per il dispacciamento, che contengono spunti
importanti per i SEU e più in generale per tutti i sistemi di generazione distribuita da fonti rinnovabili.
Il documento di consultazione sui sistemi di accumulo prevede che tranne per gli incentivi di cui
ai Decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 l'installazione dei sistemi di accumulo è
compatibile con gli incentivi, salva la necessità in relazione ad alcuni di essi (tariffe omnicomprensive,
prezzi minimi garantiti) di misurare l'energia assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo e salva la
necessità di misurare l'energia assorbita e rilasciata, ogni qualvolta il sistema di accumulo sia a
monte del sistema di misura dell'energia incentivata. Sempre tale documento di consultazione
prevede poi che, analogamente a quanto previsto per gli impianti di pompaggio, se l'energia prelevata
è destinata esclusivamente ad alimentare i sistemi di accumulo e non ad alimentare altre utenze non
dovrebbero applicarsi gli oneri di sistema e quelli di trasmissione e distribuzione all'energia prelevata.
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Il documento di consultazione 557/2013 di revisione delle regole per il dispacciamento (pagina
32) ha suggerito di abilitare da subito su base volontaria alla fornitura dei servizi di dispacciamento (in
particolare risoluzione delle cogestioni e bilanciamento a scendere) anche le unità di produzione da
fonte rinnovabile non programmabili fra 10 MVA e 1 MVA, nonché di consentire l'aggregazione fra
unità di produzione da fonte rinnovabile non programmabili per la prestazione di tali servizi.
Conclusioni
Alla luce delle citate novità normative si sta definendo il quadro regolatorio post-incentivi per la
generazione distribuita da fonte rinnovabile e finalmente dovrebbero iniziare a crearsi i presupposti
per poter valutare (senza eccessivi rischi di incertezza normativa) la fattibilità economica di progetti di
autoconsumo in sito.
Il riconoscimento ai SEU della relativa qualifica da parte del GSE sembra un appesantimento
burocratico, ma potrebbe invece essere considerato dagli istituti di credito una utile certificazione
dell'idoneità dell'iniziativa, che può aiutare nella valutazione dell'investimento.
La massimizzazione dei vantaggi derivanti dai sistemi di autoconsumo può poi essere ottenuta
sia attraverso il sistema dello scambio sul posto (per il quale sono state finalmente determinate in
modo definitivo le condizioni di applicazione nei differenti schemi di SEU), sia in prospettiva di più
lungo termine attraverso il possibile ricorso a sistemi di stoccaggio, che finalmente pare stiano per
avere una specifica regolamentazione.
Nuove opportunità di mercato possono poi essere offerte agli impianti di produzione dei SEU dal
fatto di poter partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento, se sarà accolto il suggerimento in
proposito del documento di consultazione 557/2013 e se, come auspicabile, sarà portato a termine in
tempi brevi il procedimento iniziato con il documento di consultazione 354/2013 per la riforma delle
modalità di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, con particolare riguardo agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
* avvocato, partner Energia e risorse naturali dello studio Macchi.
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