La Scheda Sanitaria
in Medicina Generale
Normativa e obblighi del medico
Guido Marinoni
Accordo collettivo nazionale 2005
Art. 45 punto 2 comma c: la tenuta e l'aggiornamento di una
scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e
tenuto conto di quanto previsto dall'art 59, lettera B, ad uso
del medico ed utilità dell' assistito e del SSN, secondo
standard nazionali e regionali e modalità definite nell'ambito
degli Accordi regionali, nonché l'utilizzazione della Carta
nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della
legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino
secondo quanto previsto dall'art. 50 della legge 24 novembre
2003 n. 326
Accordo collettivo nazionale 2005
Art. 59 punto 1 comma b: quota variabile finalizzata
al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi
e organizzativi previsti dalla programmazione
regionale e/o aziendale, compresi la medicina
associata, l'indennità di collaborazione informatica
, l'indennità di collaboratore di studio medico e
l'indennità di personale infermieristico.
Accordo collettivo nazionale 2005
Art. 59 lettera B comma 11: ...sono obbligati a garantire ...la
gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa
prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche .
Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad
eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e
devono consentire l'elaborazione dei dati occorrenti per
ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento
prescrittivo e la verifica di qualità dell'assistenza...indennità
forfettaria mensile di Euro 77,47.
Accordo collettivo nazionale 2005
Art.59 lettera B comma 12:...: a) fino a 10 anni di anzianità
di laurea , al 1 gennaio 2004, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente accordo, b) da 10 a 20 anni di anzianità di
laurea, al 1 gennaio 2004, entro 3 anni dall'entrata in vigore
del presente accordo, c) da 20 a 30 anni di anzianità di
laurea, al 1 gennaio 2004, entro 5 anni dall'entrata in vigore
del presente accordo.
Comma 13: Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati
dall'obbligo i medici che hanno maturato 30 o più anni di
anzianità di laurea al 1 gennaio 2004.
Preintesa del dicembre 2008
Art. 1 comma 5:Al fine dell' assolvimento dei
compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26
marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera
Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per
l'assolvimento dei compiti relativi al flusso
informativo di cui all'art. 5, il medico aderisce ed
utilizza i sistemi informativi messi a disposizione
dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra
le parti a livello regionale
Preintesa del dicembre 2008
L'art. 5 prevede la trasmissione tramite il sistema
informatico regionale delle richieste di ricovero,
accessi ambulatoriali e visite domiciliari, PIPP, ADI,
ADP nel rispetto della normativa sulla riservatezza
dei dati personali.
Art. 24 del Codice Deontologico:
certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino
certificazioni relative al suo stato di salute che
attestino dati clinici direttamente constatati e/o
oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla
massima diligenza, alla più attenta e corretta
registrazione dei dati e alla formulazione di
giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
Art. 25 del Codice Deontologico:
Documentazione Clinica
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della
persona assistita, mettere la documentazione
clinica in suo possesso a disposizione della
stessa o dei suoi legali rappresentanti o di
medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 26 del Codice Deontologico:
Cartella Clinica
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private
deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica
clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo
alla condizione patologica e al suo decorso, le attività
diagnostico-terapeutiche praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle
informazioni nonché i termini del consenso del
paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte
diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il
consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili,
con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un
protocollo sperimentale.
Il SISS
La Legge Regionale 18 del 31.07.2007 hs previsto
l'obbligo di adesione ai servizi SISS per tutti i medici
di medicina generale, fatte salve le fasce di
esclusione previste dall' ACN vigente.
Obbiettivi SISS
I livelli di prescrizione attraverso i servizi SISS, fatto
salvo quanto già concordato per il 2007, dovranno
garantire dall' 1.12.2008 anche una quota pari al 25%
incrementabile con l'accordo del 2009, del totale
delle prescrzioni di specialistica
Il futuro
•
Il patient summary nel fascicolo sanitario
individuale
•
Il progetto dote?
•
Gli indicatori, le linee guida e i PDT
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L'audit e la verifica di qualità
In sintesi
•
La scheda sanitaria del medico di famiglia si differenzia
profondamente dalla cartella clinica ospedaliera
•
Pur rimanendo uno strumento di fondamentale utilità clinica,
il suo obbiettivo primario non la completezza della raccolta
dati, ma la sua possibilità di essere strumento di interazione
in rete e di fornire indicatori per la gestione del paziente e
per la verifica di qualità
•
Le prospettive e i problemi aperti sono quelli relativi
all'estrazione dei dati e all'integrazione di questi con il
fascicolo sanitario individuale dei sistemi informativi
regionali
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