CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (C.C.N.L.) 12/2/2005 PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA QUADRI DIRETTIVI ED ALLE AREE PROFESSIONALI Il giorno 16 febbraio 2007 in Ferrara fra la CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gennaro Murolo, assistito dalla Signora Lilia Tisselli nella sua veste di Direttore del Personale e il PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. rappresentato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: - F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani) nelle persone dei Signori: Gessi Maria Cristina, Grazioli Gloria, Mascina Filippo - F.I.B.A./C.I.S.L. (Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi) nella persona della Signora Losenno Antonella - F.I.S.A.C./C.G.I.L. (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito) nella persona dei Signori Zanforlini Enrico, Langianni Luca, Zampini Roberto - DIRCREDITO – FD (Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali) nelle persone dei Signori Tosi Gabriele, Zecchi Stefano si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del C.C.N.L. 12/2/2005 per il Personale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. appartenente alla Categoria Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali: ART. 1 – Categorie del Personale In conformità alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. 12/2/2005, il Personale si distingue nelle seguenti categorie: 1. QUADRI DIRETTIVI 2. AREE PROFESSIONALI Si da’ atto che sono dipendenze dell’Istituto le agenzie di città, gli sportelli aggregati e/o sportelli a operatività ridotta, le filiali del Comune di Ferrara e tutte quelle situate negli altri Comuni della Provincia, nonché quelle situate fuori Provincia e le sedi e agenzie situate nei capoluoghi di Provincia di Regioni italiane. L’Azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.), a loro richiesta, la consistenza numerica del personale in carico presso le singole dipendenze, nonché l’inquadramento di detto personale. -1- Nota a verbale Le parti si danno atto che nel testo del presente contratto la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. potrà essere indicata con Cassa di Risparmio di Ferrara, Azienda o Istituto, così come le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori potranno essere indicate come OO.SS. o R.S.A. ART. 2 – Livelli retributivi Ai sensi del Capitolo XII del C.C.N.L. 12/2/2005, la categoria Quadri Direttivi si suddivide nei seguenti livelli retributivi: ✓ ✓ ✓ ✓ I livello II livello III livello IV livello Ai sensi del Capitolo XIII del C.C.N.L. 12/2/2005 le tre Aree Professionali si suddividono nei seguenti livelli retributivi: ✓ 1a AREA PROFESSIONALE livello unico ✓ 2a AREA PROFESSIONALE I livello II livello III livello ✓ 3a AREA PROFESSIONALE I livello II livello III livello IV livello ART. 3 – Reinquadramento del Personale La trasposizione del personale impiegatizio nelle nuove Aree professionali, il reinquadramento del personale appartenente alle categorie Quadri e Funzionari nei nuovi Quadri direttivi e il passaggio alla Dirigenza allargata, con le relative decorrenze, sono avvenuti con le “Intese aziendali del 22/12/2000” – allegato A - che fanno parte integrante del presente contratto. ART. 4 – Classificazione Dipendenze Ai sensi dell’art. 73 del C.C.N.L. 12/2/2005, le dipendenze sono classificate in base ad un sistema dinamico che permette di darne una omogenea ed oggettiva classificazione, sia pure non in maniera esaustiva, attribuendo a ciascuna dipendenza un valore che esprima una sintesi ponderata degli aggregati di riferimento al 31/12, forniti dall’Azienda e con possibilità di verifica puntuale come di seguito specificato: - i dati sono la media dei 12 mesi; - raccolta diretta x 1 - raccolta indiretta x 0,50 - impieghi x 2 - carichi di lavoro x coeff. moltiplicativo (ponderato per 0,30). Il sistema di classificazione delle Dipendenze descritto sarà sottoposto a verifica e contrattazione ogni due anni, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (esempio: prossima verifica al 28/02/2007 relativa ai dati medi 31/12/2006), al fine di evidenziare eventuali variazioni e porre in atto gli opportuni correttivi. Per quanto riguarda le Dipendenze (comunque denominate) che verranno aperte nell’intervallo di tempo sopra descritto, la verifica e conseguente classificazione -2- avverrà dopo 12 mesi dalla stessa apertura. I preposti (Titolari) alle Dipendenze, ad eccezione degli Sportelli di Cassa, Aggregati e/o ad operatività ridotta comunque denominati, assumono la denominazione di “Direttore di Sede”, “Direttore di Filiale”, “Direttore di Agenzia”. In base ai dati 31/12/2004 le Dipendenze vengono così classificate: ß Sede di Ferrara; ß 1a Categoria Gruppo A (Napoli ed Argenta); Gruppo B (Rovigo, Bologna, Agenzia 5, Roma, Bondeno, Agenzia 1, Comacchio, Copparo, Agenzia 7, Agenzia 3, Modena, Padova, Mantova, Milano, Reggio Emilia, Parma); Gruppo C (Portomaggiore, Codigoro, Porotto, Mirandola, Cento, Agenzia 10, Agenzia 6); ß 2a Categoria (Portogaribaldi, Agenzia 2, Lugo, Tresigallo, Agenzia 4, Goro, Piove di Sacco, Agenzia 9, Santa Maria Maddalena, Pontelagoscuro); ß 3a Categoria (Migliarino, Porto Viro, San Bartolomeo, Agenzia 8, Quartesana, Ostellato, San Giuseppe, Agenzia 13, Jolanda di Savoia, Agenzia 12, Lido degli Estensi, Adria); ß 4a Categoria (Lendinara, Gaibanella, San Martino, Poggio Renatico, Consandolo, Vigarano Mainarda, Lagosanto, Badia Polesine, Bosco Mesola, Masi Torello, Mezzogoro, Agenzia 11, Tamara, Migliaro, Castelmassa, Ambrogio, Pontegradella, Agenzia 14, Ariano Ferrarese, Scortichino, Agenzia 16, Cologna); ß 5a Categoria (San Biagio, Serravalle, Pilastri, Vigarano Pieve, Massafiscaglia, Berra, Polesella, Gallo, San Giovanni, Voghiera, Marrara, Bologna Agenzia 2, Mirabello, Francolino, Denore, Ospital Monacale, Agenzia Sant’Anna, Rovereto); ß Dipendenze Stagionali; ß Sportelli di Cassa, Aggregati e/o ad operatività ridotta comunque denominati. Le Dipendenze di nuova apertura, situate nei capoluoghi di Provincia (sedi), verranno inserite nella 1a Categoria Gruppo B. Le Sedi capoluogo di Provincia faranno parte di una classificazione a parte, fermo restando l’applicazione degli stessi aggregati di riferimento. In ogni caso, esse non potranno essere inserite in una categoria inferiore alla 1a Gruppo B. I livelli minimi dei Direttori di Sede, Filiale ed Agenzia sono i seguenti: Sede di Ferrara: Quadro Direttivo di IV livello; 1a Categoria Gruppi A/B/C: Quadro Direttivo di IV livello; 2a Categoria: Quadro Direttivo di III livello; 3a Categoria: Quadro Direttivo di II livello; 4a Categoria: Quadro Direttivo di I livello; 5a Categoria: 3a Area Professionale IV livello; Dipendenze Stagionali: 3a Area Professionale IV livello; Sportelli di Cassa, Aggregati e/o ad operatività ridotta comunque denominati, anche di nuova apertura: 3a Area Professionale III livello; ÿ Dipendenze di nuova apertura non capoluogo di Provincia ed Agenzie di nuova apertura situate in capoluoghi di Provincia: 3a Area Professionale IV livello. Per quanto riguarda le Dipendenze di 5a Categoria, dopo quattro anni di titolarità effettiva in unità operative della stessa categoria, il Direttore sarà nominato Quadro Direttivo di I livello, ivi compreso il periodo di adibizione precedente alla data dell’Accordo sulla riclassificazione delle Dipendenze dell’8/8/2005. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ai Direttori di Sede, Filiale ed Agenzia delle seguenti Dipendenze: Sede di Ferrara, 1a Categoria Gruppi A e B (ad esclusione delle Dipendenze di nuova apertura nei capoluoghi di Provincia), verrà riconosciuto un Ruolo Chiave, con uno specifico trattamento economico per ruolo chiave aggiuntivo al -3- trattamento tabellare base fissato in sede nazionale, con pagamento mensile (x 12). Tale trattamento sarà corrisposto anche a coloro che sostituiscono il Direttore, sulla base dei giorni di effettiva sostituzione. I Ruoli Chiave sono i seguenti: ß Ruolo Chiave 1: Sede di Ferrara; ß Ruolo Chiave 2: Dipendenze di 1a Categoria Gruppo A; ß Ruolo Chiave 3: Dipendenze di 1a Categoria Gruppo B. Gli importi dei Ruoli Chiave sono definiti nell’allegata tabella n. 3. Il Direttore di Sede, Filiale ed Agenzia è affiancato, nello svolgimento delle sue mansioni, dalla figura professionale del “Vice”. Ulteriori livelli sono previsti nella misura e nelle Dipendenze sotto specificate: Dipendenze Vice Ulteriori livelli minimi Sede Ferrara Dip.ze 1a categoria Dip.ze 2a categoria Dip.ze 3a categoria Dip.ze 4a/5a categoria Dip.ze nuova apertura non capoluogo provincia/ agenzie nuova apertura in capoluoghi provincia QD IV livello 1p QD III livello/2p QD I livello/3p 3a Area IV livello QD I livello 2p 3a Area IV livello QD I livello 1p 3a Area IV livello a 3 Area IV livello 3a Area III livello 3a Area III livello Qualora in una dipendenza non fosse possibile provvedere alla sostituzione del Titolare con personale interno, il livello contrattuale del Vice-Direttore si intende come livello minimo. Nelle Aree Commerciali sono previste le seguenti figure professionali: Capo Area, Gestore Imprese e Sviluppatore Esterno. ÿ Capo Area: livello minimo Quadro Direttivo IV livello, Ruolo Chiave 1; ÿ Gestore Imprese: livello di accesso Quadro Direttivo I livello e dopo un adeguato percorso professionale (formazione, esperienze pratiche e valutazione positiva), della durata massima di quattro anni, livello Quadro Direttivo di II livello; ÿ Sviluppatore Esterno: livello minimo 3a Area Professionale III livello. Nella Struttura dei Consulenti Finanziari sono previste le seguenti figure professionali: ÿ Capo Struttura: livello minimo Quadro Direttivo IV livello + Ruolo Chiave 1; ÿ Coordinatore: livello minimo Quadro Direttivo II livello + indennità di rappresentanza pari a € 125,00; ÿ Consulente Finanziario di Zona: livello minimo Quadro Direttivo I livello + indennità di rappresentanza pari a € 100,00; ÿ Consulente di dipendenza: livello minimo 3a Area Professionale III livello e dopo un adeguato percorso professionale (formazione, esperienze pratiche e valutazione positiva), della durata massima di tre anni, passaggio a 3a Area Professionale IV livello. Le indennità previste verranno erogate a partire dall’1/1/2007. Al personale al quale viene attribuito il mandato ad operare in qualità di Promotore Finanziario, è attribuito il livello minimo di Quadro Direttivo di I livello. Il Preposto ad Ufficio di Rappresentanza assume la denominazione di “Agente”. Nell’Ufficio di Rappresentanza di nuova apertura l’Agente sarà Quadro Direttivo di II livello nei primi sei mesi e Quadro Direttivo di III livello dopo tale periodo. -4- I livelli minimi previsti per contratto, regolamento o atto amministrativo potranno essere ricoperti con dipendenti in possesso di livello gerarchico superiore, senza che ciò possa costituire elevazione degli stessi livelli minimi, ne’ obbligo di creazione del livello minimo come sopra previsto. In casi particolari sarà possibile derogare dalla presente classificazione (esempio: aperture di nuove dipendenze in località ritenute di interesse strategico, dipendenze con specifiche particolarità, etc….) Tutti i livelli previsti dal presente articolo, che risultassero vacanti, saranno ricoperti da personale in servizio entro 5 mesi dalla data di assunzione dell’incarico. Ai Direttori delle sedi, filiali o agenzie nonché ai Capi Area e Gestori Imprese, verrà riconosciuta una indennità di rappresentanza nella misura stabilita dall’allegata tabella n. 2. Agli Sviluppatori esterni compete una indennità di rappresentanza mensile pari ad 1/3 di quella prevista per i Direttori di dipendenze di 3a, 4a e 5a Categoria. Tale indennità cessa con il cessare dell’incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, escluse le ferie. L’indennità di rappresentanza sarà corrisposta anche a coloro che sostituiscono i Direttori delle Sedi, Filiali o Agenzie, sulla base dei giorni di effettiva sostituzione nella misura di 1/20 per ciascun giorno lavorativo, ferma la misura massima mensile prevista per i titolari di dipendenze. Anche agli addetti in via saltuaria ad opera di sviluppo esterno, compete una “indennità di rappresentanza” giornaliera pari ad 1/20 dell’indennità per ogni giornata intera di adibizione allo sviluppo esterno, con un massimo pari all’indennità mensile. La stessa indennità del precedente comma compete ai coadiutori addetti a Sportelli aggregati e/o ad operatività ridotta per l’attività di sviluppo esterno effettuata in via prevalente nella giornata. Nota a verbale Le parti si danno atto che la denominazione di “Direttore della Sede o Filiale” o “dell’Agenzia” per i preposti alle dipendenze, viene assunta per ragioni di immagine e senza che ciò possa costituire titolo di pretesa di inquadramento o livello minimo diverso da quello previsto. Nota di chiarimento Le parti convengono sulla necessità di rivedere il sistema di classificazione delle dipendenze e pertanto si impegnano ad incontrarsi entro il 28/2/2007 per verificare eventuali variazioni. ART. 5 – Classificazione Uffici L’Azienda si impegna a portare a conoscenza delle OO.SS. l’organigramma aziendale riferito alla struttura centrale, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e prima della fase operativa. Detto organigramma conterrà l’indicazione dei responsabili ed i relativi gradi. La struttura centrale si articola in: ÿ Direzioni ÿ Servizi ÿ Uffici Ai responsabili dei Servizi spetta il livello contrattuale minimo di Quadro Direttivo di IV livello con l’attribuzione del Ruolo Chiave 2 di cui all’allegata tabella n. 3. Potranno altresì essere individuati Ruoli Chiave per Uffici e figure professionali di particolare importanza. -5- Dall’1/1/2007, ai fini dell’inquadramento minimo dei Responsabili degli Uffici della Sede Centrale, comunque denominati, gli uffici vengono divisi secondo un criterio legato alla difficoltà tecnico/ organizzativa/gestionale che implica la titolarità dei medesimi, secondo lo schema che segue: Amministrazione Risorse Amministrazione Titoli Banca Depositaria Borsa e Derivati Cassa Centrale Contabilità Generale Controlli di Gruppo Controlli Interni Controllo di Gestione Controllo Rischi di Credito Coordinamento di Gruppo Crediti Speciali Estero Merci Fidi Finanza d’Impresa Formazione Fornitori/Controllo Costi Gestione Liquidità Gestione Patrimoni Gestione Risorse Hardware Incassi e Pagamenti Infocenter Legale Marketing Mutui Negoziazione e Mercati Procedure Relazioni esterne e stampa Risk Management Segnalazioni di Vigilanza Segreteria Fidi e Anagrafe Segreteria Generale Servizi Vari Sicurezza Soci Sviluppo Servizi Telematici Tassi e Condizioni Tecnico Economale TEV Q1 Q2 Q1 Q1 Q1 Q2 Q3 Q2 Q2 Q2 Q3 Q2 Q2 Q3 Q2 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Per quanto concerne la figura del “Vice” si stabilisce che esso è presente negli Uffici dove per il Responsabile è previsto l’inquadramento minimo di Quadro Direttivo di II livello ed il numero di personale assegnato è superiore a 4 unità complessive. Al Vice spetterà il IV livello della 3a Area Professionale. In tutti gli altri casi, al sostituto del Responsabile spetterà il III livello della 3a Area Professionale. -6- Al personale che opera all’interno dell’Ufficio Mutui e che esegue in via continuativa stime e/o perizie tecniche è attribuito il livello minimo di Quadro Direttivo di I livello ed iscrizione all’Albo specifico. Per uniformità rispetto a quanto avviene per la rete di vendita, quanto previsto dal presente articolo subirà una revisione biennale (28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento – prossima revisione 28/2/2007), avente lo scopo di aggiornare le eventuali variazioni organizzative che coinvolgano uffici già esistenti o nuovi. In caso di variazione, anche parziale, dell’organigramma aziendale, a richiesta di una delle Parti si darà luogo alla revisione. Tutti i livelli previsti dal presente articolo, che risultassero vacanti, saranno ricoperti da personale in servizio entro 3 mesi dalla data di assunzione dell’incarico. ART. 6 – Incarichi 2a Area Professionale Appartiene al III livello della 2a Area Professionale, il personale preposto, con diretta responsabilità dei servizi, ai seguenti incarichi: - Magazzino stampati e cancelleria, Archiviazione, catalogazione, conservazione documentazione in genere dell’Istituto, Apertura, smistamento e spedizione corriere, Cassette di sicurezza della Sede di Ferrara, Manutenzione macchine ed impianti, Ricerche e microfilm, Sala macchine - intesa l’attuale sala della Sede Centrale con: fotocopiatrice, imbustatrice, rilegatrice etc.; l’addetto dovrà provenire dall’organico della 2a Area Professionale I e II livello, Incaricato in via continuativa alla sostituzione dei preposti agli incarichi precedentemente elencati, nonché del personale addetto in via continuativa al centralino telefonico. L’appartenente al III livello della 2a Area Professionale, che ricopra gli incarichi sopra indicati, potrà svolgere attività promiscua e cioè attività in parte riferibile al III livello della 2a Area Professionale ed in parte riferibile ai livelli gerarchicamente inferiori. Sono esclusi dall’applicazione del precedente comma gli impiegati che se pur provenienti da categoria inferiore, siano divenuti tali in quanto vincitori di selezioni interne, ovvero di altri criteri aziendalmente stabiliti, a posti per attività specificatamente impiegatizia. Al settore “apertura, smistamento e spedizione corriere” oltre al preposto con diretta responsabilità del servizio, e’ previsto un coadiutore inquadrabile al II livello della 2a Area Professionale. Tutti i posti che risultassero vacanti per effetto dell’applicazione del presente articolo saranno coperti entro 3 mesi dalla data di assunzione dell’incarico. Nota a verbale Per apertura, smistamento e spedizione corriere si intende la corrispondenza (anche di natura contabile) in arrivo ed in partenza da e per Sedi, Filiali, Corrispondenti, etc... ART. 7 – Comunicazioni al Personale e OO.SS. - Trasferimenti I provvedimenti di assunzione, promozione, trasferimento e risoluzione del rapporto di lavoro saranno notificati a tutto il personale ed alle OO.SS. con apposita comunicazione. -7- DICHIARAZIONE L’Azienda conferma, in materia di trasferimenti, il proprio orientamento nel senso di: 1) in caso di trasferimento, interpellare preventivamente l’interessato e tenere conto, di norma, delle di lui esigenze famigliari e personali; 2) valutare positivamente le richieste di trasferimento, quando gli interessati non siano nelle obiettive condizioni di attendere alle mansioni assegnate; 3) valutare attentamente le richieste di trasferimento, a domanda motivata del lavoratore, tenuto conto delle attitudini del dipendente stesso e dei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente con le esigenze operative e di servizio. Dopo due anni da eventuale domanda motivata di trasferimento senza esito, l’Istituto comunicherà la motivazione del mancato trasferimento, con possibilità per il dipendente di reiterare la domanda. A domanda degli interessati, gli stessi potranno essere assistiti nella richiesta dalle OO.SS di appartenenza, ovvero dalla Organizzazione Sindacale alla quale e’ conferito mandato. L’Azienda, infine conferma che, compatibilmente con le esigenze di servizio, favorirà le qualificazioni del personale e la conoscenza dei vari servizi mediante opportuni periodi di avvicendamento dei dipendenti negli uffici e/o nelle mansioni. ART. 8 – Assunzioni e selezioni L’Azienda informerà preventivamente le OO.SS. circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare in caso di assunzione di personale. Qualora le assunzioni vengano effettuate tramite selezione aziendale, le OO.SS. possono chiedere di intervenire ai lavori di selezione in qualità di osservatrici complessivamente di massima con n. 3 Rappresentanti. In caso di necessità di copertura di posti nel I livello della 3a Area Professionale, l’Azienda potrà effettuare una selezione interna tra il personale in servizio appartenente alle categorie o livelli inferiori. Inoltre l’Azienda si impegna, in caso di necessità di copertura di posti nel I livello della 2a Area Professionale, di attingere tale personale dalla categoria inferiore, fatti salvi eventuali obblighi di legge. ART. 9 - Mansioni In caso di innovazioni tecnologiche e riorganizzazioni che venissero introdotte dall’Azienda e comportanti l’esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento e/o l’eventuale attribuzione di un livello nei confronti del personale interessato sulla base delle norme del vigente CCNL e di quelle del presente contratto, l’argomento formerà oggetto di esame per la definizione delle questioni relative, anche in vigenza dei contratti medesimi, da parte dell’Azienda e delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale. Le conclusioni dell’esame formeranno oggetto di accordo aggiuntivo al presente contratto. -8- ART. 10 – Avanzamenti di carriera/economici Per il personale in servizio alla data del 19/12/94, ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e/o economici di cui agli artt. 10 - 12 e 14 del CCNL 19/12/1994, in applicazione della opzione prevista dagli artt. 4 e 118 del CCNL 22/7/1976, in conformità a quanto disposto dall’art. 12 del Contratto Integrativo Aziendale 19/9/1974 e dall’Accordo Quadro 29/11/94, sono stabiliti i seguenti criteri: 1) Personale appartenente alla 2a Area Professionale III livello ed alla 3a Area Professionale L’avanzamento automatico di carriera: a) dalla 2a Area Professionale III livello alla 3a Area Professionale I livello, avviene automaticamente dopo 5 anni di anzianità nel livello, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo; b) dalla 3a Area Professionale I livello alla 3a Area Professionale II livello, avviene automaticamente dopo 7 anni di anzianità nel livello, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo; c) dalla 3a Area Professionale II livello alla 3a Area Professionale III livello, avviene automaticamente dopo 6 anni di anzianità nel livello, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo; 2) Personale appartenente alla 2a Area professionale I e II livello a) il primo assegno di anzianità, nella misura di € 22,35 per 13 mensilità, viene riconosciuto dopo 3 anni di anzianità nel livello , purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo; b) il secondo assegno di anzianità, nella stessa misura di cui sopra, viene riconosciuto dopo ulteriori 3 anni di anzianità, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo. 3) Personale appartenente alla 1a Area Professionale Gli assegni di anzianità, nella misura di € 14,90 per 13 mensilità, vengono riconosciuti con le stesse modalità sopra indicate per il Personale appartenente alla 2a Area Professionale, riferendosi l’anzianità all’appartenenza all’Area. Per l’applicazione dei benefici automatici di carriera e/o economici, restano ferme le disposizioni del CCNL. Al personale appartenente alle tre Aree Professionali che già percepiva l’assegno di anzianità alla data dell’11/7/1999, in occasione della erogazione della 13esima mensilità viene corrisposta una quota a titolo di “differenza assegno di anzianità” come previsto nella tabella Allegato 2 del C.C.N.L. 12/2/2005. Per il personale assunto dopo il 19/12/1994 vengono applicati gli artt. 10 – 12 e 14 del CCNL 19/12/1994 e le successive modifiche intervenute successivamente alla entrata in vigore del C.C.N.L. 11/7/1999. L’ausiliario operaio specializzato assunto dopo il 19/12/1994 usufruirà di un solo beneficio economico pari a € 55,61 per 13 mensilità. Norma Transitoria Premesso che il CCNL 11/7/1999 ha sostituito il sistema delle “note caratteristiche” con un “giudizio professionale complessivo” si prende atto che per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 non è stato espresso alcun giudizio professionale, così come non verrà espresso per l’anno 2006 (fase di sperimentazione del nuovo sistema), nei confronti di tutto il personale senza che ciò pregiudichi gli avanzamenti automatici di carriera. -9- ART. 11 - Missioni Tenuto conto dell’Art. 61 del C.C.N.L. 12/2/2005, in merito alle “missioni” di tutto il personale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.: 1. Al personale comandato in missione temporanea, fuori dal Comune dov’è ubicato il luogo di lavoro, si applica la disciplina di cui ai CCNL 19/12/1994 e CCNL 16/6/1995, ad eccezione dei casi in cui la distanza tra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore non superi i 25 Km (c.d. missione a corto raggio), dove si applica la disciplina prevista dal CCNL 12/2/2005. Per il personale a disposizione le distanze ai fini del corto raggio, le spese di viaggio e di diaria, vanno calcolate dalla Sede Centrale al luogo temporaneo di missione. Per il personale non a disposizione, inviato temporaneamente in missione: ✓ se la distanza tra residenza e luogo di missione è inferiore a 25 chilometri (missione a corto raggio) verrà rimborsato il costo chilometrico tra tali due distanze; ✓ se la distanza tra residenza e luogo di missione è superiore a 25 chilometri verrà rimborsato il costo chilometrico tra il luogo di assegnazione abituale e quello temporaneo. 2. Si riconoscono al personale comandato temporaneamente, nell’ambito del Comune dov’è ubicato il luogo di lavoro, le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, o il rimborso chilometrico dal luogo di assegnazione al luogo in cui è comandato nel caso di uso dell’auto personale, fatta eccezione per gli spostamenti fra le Agenzie di città. 3. Fatto salvo quanto previsto per le missioni a corto raggio, si riconosce al personale in missione temporanea presso le Dipendenze della Cassa: ß 1/3 della diaria per missioni comportanti spostamenti, dal luogo di assegnazione fino ai 50 Km., oltre al rimborso di viaggio secondo le norme previste; ß 2/3 della diaria per missioni comportanti spostamenti, dal luogo di assegnazione, superiori ai 50 Km. e fino ai 100 Km, oltre al rimborso di viaggio secondo le norme previste; ß 3/3 della diaria per missioni comportanti spostamenti, dal luogo di assegnazione, superiori ai 100 Km, oltre al rimborso di viaggio, secondo le norme previste. Il dipendente potrà usufruire del rimborso a piè di lista delle spese documentate del pernottamento; in tal caso la diaria giornaliera sarà ridotta di 1/3. Le missioni di cui al sub punto 3) s’intendono per giornata intera di lavoro fuori dalla sede di assegnazione. Gli spostamenti effettuati durante l’orario di lavoro, non danno luogo al trattamento di cui al sub punto 3), ma qualora sia necessario viene corrisposto 1/3 della diaria, rispettivamente, per ogni pasto ed il pernottamento. 4. Ai partecipanti ai corsi di formazione e/o aggiornamento professionale organizzati dall’Azienda (in proprio o in forma interaziendale) ed assegnati alle dipendenze situate in comuni diversi da quello della sede del corso, saranno rimborsate le spese di viaggio eventualmente sostenute e sarà corrisposta la diaria prevista per le missioni di cui al punto 3), dalla sede di residenza alla sede dei corsi con esclusione del trattamento di missione per il dipendente residente nel comune sede del corso stesso. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missioni nel corso di un mese si riconosce il trattamento di diaria, come previsto dal precedente punto 1 (fatto salvo la missione a corto raggio). - 10 - Per la missione presso le sedi CEDACRI si riconosce il trattamento di diaria di cui al sub punto 1, oltre a € 15,49, al lordo delle ritenute di legge, e non utili ad alcun istituto contrattuale. In caso di consumazione del pranzo presso la mensa CEDACRI, sarà trattenuto l’importo di tale consumazione in presenza di liquidazione della corrispondente diaria. Per le missioni comportanti l’effettivo pernottamento fuori sede, l’Azienda, a richiesta del dipendente, anticiperà una somma, corrispondente alle spese presunte di viaggio ed al 50% della diaria prevista, che verrà conguagliata con la liquidazione delle competenze relative alla missione. In caso di missioni nelle dipendenze dell’Azienda distanti da Ferrara al massimo 100 chilometri, e’ in facoltà del dipendente la scelta del mezzo di trasporto; mentre nei restanti casi e’ in facoltà dell’Azienda autorizzare il dipendente, di volta in volta, all’uso del mezzo proprio. L’indennità chilometrica, da corrispondersi al personale dipendente qualora si avvalga del proprio automezzo, viene così calcolata: PREZZO DELLA BENZINA x 4 = rimborso chilometrico 10 Il calcolo dell’indennità sarà aggiornato ai prezzi della benzina praticati dai seguenti 4 distributori della città di Ferrara: AGIP Via Bologna, AGIP Via Ravenna, ESSO e TOTAL presso centro commerciale “Il Castello”, alle date del 1/1 - 1/4 - 1/7 e 1/10 di ogni anno (media aritmetica). In caso di chiusura dei distributori o variazione di insegna, si provvederà ad apposito aggiornamento del presente articolo. L’Azienda coprirà con polizza Kasco le autovetture dei dipendenti comandati in missione, con i limiti e le modalità di cui alla polizza assicurativa trasmessa alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, rimanendo inteso che in caso di sinistro indennizzato dalla compagnia assicuratrice, la franchigia corrispondente ad un danno accertato superiore al 50% del massimale assicurato, sarà assunta dall’azienda. Al dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, è data facoltà, nel caso in cui non sia in possesso di auto aziendale in uso promiscuo o di auto nella disponibilità dell’unità produttiva di appartenenza, qualora lo ritenga opportuno a sua autonoma valutazione e previa comunicazione alla Direzione Generale, di utilizzare l’auto propria o comunque nella propria disponibilità. In questo caso è prevista la fornitura da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara, a titolo di rimborso spese di viaggio per missioni disposte dall’azienda ed interamente sostitutiva dell’indennità chilometrica prevista dalla surrichiamata norma del presente contratto, di: ✓ Tessera Viacard per la copertura delle spese autostradali conseguenti e correlate alla missione, ovvero, in via eccezionale, contro rimborso delle spese documentate del relativo pedaggio autostradale sostenute direttamente dal dipendente; ✓ “Buoni carburante” (gasolio o benzina), in misura proporzionale alla distanza fra la sede di lavoro ed il luogo della missione, per l’uso dell’automezzo proprio o comunque nella sua disponibilità, corrispondente ai seguenti consumi: a) vetture a gasolio: fornitura di n. 1 lt. di gasolio per ogni 13 Km di percorrenza. b) vetture a benzina: fornitura di n. 1 lt. di benzina per ogni 10 Km di percorrenza. La valorizzazione del numero dei “buoni carburante” da fornire viene effettuata sull’effettivo valore monetario rapportato al costo del carburante utilizzato vigente al momento della missione, con arrotondamento all’unità superiore, qualora il rapporto fra numero dei litri dovuti e numero dei litri corrispondenti al valore facciale del “buono” sia superiore a 0.50, o, all’unità inferiore qualora tale rapporto sia pari o inferiore a 0.50, fermo restando che l’onere complessivo per l’azienda non potrà comunque essere superiore a quanto essa avrebbe sostenuto in applicazione del 14° e 15° comma del presente articolo. - 11 - Il dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo dovrà, di volta in volta, preventivamente comunicare per iscritto e sotto la propria responsabilità: 1) distanza chilometrica prevista per la missione percorrendo la via più breve; 2) tipo di carburante utilizzato per l’automezzo usato. Null’altro è dovuto dall’Azienda al dipendente per spese di viaggio oltre quanto previsto dal presente articolo. In presenza dell’utilizzo del mezzo proprio, nei casi in cui è prevista la scelta da parte del dipendente, le distanze chilometriche, per le quali verrà riconosciuto il rimborso, sono elencate nell’apposita Tabella n. 6 (fonte “Consodata Teleatlas”) annessa al presente contratto, che potrà essere variata - con l’accordo delle parti - per intervenute modificazioni nelle distanze o apertura di nuove dipendenze. La Tabella n. 6 verrà contestualmente pubblicata ed aggiornata sul Portale Intranet Aziendale. Il trattamento per missione, secondo le norme del CCNL e del presente contratto, sarà riconosciuto anche a favore del personale non a tempo indeterminato. Ai dipendenti, per gli spostamenti conseguenti al lavoro di sviluppo ed ai rapporti con la Direzione Generale, sarà riconosciuta l’indennità chilometrica. Per gli spostamenti richiesti dalle esigenze di servizio da e per gli sportelli aggregati e la relativa dipendenza di appoggio e’ dovuta l’indennità chilometrica per l’effettivo uso dell’automezzo proprio autorizzato dal diretto superiore. ART. 12 – Permessi di studio In applicazione dell’opzione prevista dall’art. 55 del CCNL 22/7/1976, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 del Contratto Integrativo Aziendale 19/9/1974, i lavoratori studenti hanno diritto a permessi retribuiti per ogni intera giornata in cui sostengono la prova d’esame e nella giornata lavorativa precedente a quella dell’esame (art. 53 CCNL 12/2/2005). Ai lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento della licenza di Scuola Media Inferiore o Superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, ovvero che sostengono l’esame per il conseguimento di una delle lauree di cui all’art. 67 del CCNL 22/7/1976, come modificato dal CCNL 19/3/1987 e “lauree brevi”, spetta in aggiunta ai permessi di cui sopra, per una sola volta, un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi, da usufruire a richiesta degli interessati. Inoltre ai suddetti lavoratori spettano, a domanda, permessi non retribuiti di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi con un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno. Detti permessi vengono concessi per il numero di anni di corso legale degli studi previsti, e per gli studenti universitari fuori corso a condizione che siano regolarmente iscritti all’anno accademico in corso. Tali permessi dovranno essere richiesti con almeno due settimane di preavviso. I permessi non retribuiti, ad eccezione della mancata retribuzione, non avranno alcuna ripercussione sul rapporto di lavoro. Agli studenti universitari iscritti presso Università di altre città, sempreché la facoltà alla quale sono iscritti non esista presso la città di residenza, si riconoscono come permessi, accordati in occasione di una prova d’esame, le assenze eventuali strettamente necessarie - immediatamente dopo il - 12 - sostenimento di una prova d’esame - per ritornare dalla sede universitaria. Per detto evento dovrà essere fornita documentazione giustificativa. Nota a verbale n. 1 Per prove d’esame s’intendono, oltre alle prove stesse, colloqui, prove scritte, esercitazioni necessarie ed indispensabili per il superamento di un esame. Nota a verbale n. 2 Si da’ atto che, al conseguimento del titolo di studio, ai lavoratori studenti, per effetto dell’opzione prevista dall’art. 76 del CCNL 19/3/1987, esercitata dalle R.S.A. a favore delle normative nazionali con lettera in data 30/10/1987, sono applicabili, al personale in servizio alla data dell’11/7/1999, le provvidenze di cui all’art. 85 del CCNL 19/12/1994, tenuto conto che l’opzione di cui all’art. 55 del CCNL 22/7/1976 esercitata dalle OO.SS a favore della normativa aziendale di cui all’art. 17, contemplava la sola ipotesi di permessi di studio. Al personale assunto dopo l’11/7/1999, ai soli fini dell’applicazione delle provvidenze per motivi di studio, viene applicato quanto previsto dall’art. 53 del C.C.N.L. 12/2/2005. ART. 13 – Permessi retribuiti In applicazione della facoltà prevista dall’art. 49 primo comma del CCNL 12/2/2005, l’Azienda accorderà ai propri dipendenti, al verificarsi delle condizioni previste, i seguenti permessi retribuiti: - n. 3 giorni lavorativi successivi alla data del decesso del coniuge - partner convivente - figlio genitore; - n. 1 giorno lavorativo per decesso di altri parenti o affini sino al III grado; - n. 2 giorni lavorativi per la paternità; - permessi retribuiti per il tempo necessario, quando non sia possibile fuori orario di lavoro, al dipendente che debba sottoporsi a visite mediche specialistiche o ad accertamenti diagnostici, (es: analisi, radiografie, terapie, visite specialistiche etc.), in centri o ambulatori specializzati siti nella provincia e/o comune limitrofo (di lavoro e/o di residenza). Eventuali diverse richieste, verranno valutate caso per caso. Ferma la facoltà dell’Istituto prevista dal citato art. 49 del CCNL 12/2/2005 l’Azienda, a tal fine, valuterà con disponibilità ulteriori richieste di permesso per situazioni meritevoli di protezione individuate nell’accompagnamento a visite specialistiche di famigliari conviventi, quali: anziani, persone con handicap, figli fino a 14 anni di età, eventuali altri casi eccezionali, tenuto conto delle esigenze di servizio. Sono fatte salve previsioni di miglior favore stabilite, tempo per tempo, dalle normative di legge. Nota a verbale In caso di problemi interpretativi della norma, le parti si incontreranno, a richiesta anche di una sola delle stesse, per trovare idonee soluzioni. ART. 14 – Spostamento orario di lavoro Ad integrazione delle previsioni dell’art. 99 CCNL 12/2/2005, l’Azienda potrà accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio, uno spostamento dell’orario di lavoro giornaliero, nei limiti e con le modalità in appresso indicate: - 13 - - il dipendente dovrà chiedere una variazione di orario in via continuativa ed a tempo indeterminato e dovrà formulare la richiesta per iscritto alla Direzione Generale tramite il diretto superiore; la variazione, rispetto all’orario di lavoro applicabile al richiedente, non potrà superare i trenta minuti sia in entrata che in uscita, o anche durante l’intervallo meridiano, con correlativo spostamento di orario; presupposto per la concessione, a giudizio finale della Direzione Generale, è l’assenso scritto del Responsabile tempo per tempo della “unità operativa” in funzione della effettuabilità pratica dello spostamento; la concessione potrà essere revocata dall’Azienda, anche in via temporanea, per esigenze di servizio e nelle giornate per contratto semifestive con orario ridotto; il dipendente potrà rinunciare allo spostamento accordato, di norma, con preavviso di trenta giorni. ART. 15 - Vestiario Ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2005, al personale appartenente alla 1a e 2a Area Professionale (con esclusione del III livello della 2a Area Professionale), l’Azienda fornirà, qualora le esigenze di servizio lo richiedano a giudizio della Direzione Generale, i seguenti capi di vestiario da usare in servizio: ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 1 abito e due paia di pantaloni/gonne invernali ogni due anni 1 abito e due paia di pantaloni/gonne estivi ogni due anni 1 giaccone ogni 3 anni 1 camice o tuta ad usura 6 camicie ogni anno 3 cravatte/foulard ogni anno 2 paia di scarpe ogni anno 1 soprabito ad usura L’Azienda dichiara che ai fini della sicurezza fisica dei lavoratori, il personale tenuto all’uso della divisa, esclusi gli autisti di rappresentanza, e’ esonerato dal portare, all’esterno dell’Azienda segni distintivi tali da farli individuare con facilità. Il colore e la foggia delle divise saranno concordati fra la Direzione della Cassa e le R.S.A. L’Azienda si riserva di determinare il calendario delle forniture dei singoli capi di vestiario con cadenze fisse annuali e con il contestuale riferimento alla generalità dei dipendenti aventi diritto. Tutti gli indumenti di lavoro previsti dal presente articolo sono da usarsi in servizio ed il dipendente e’ tenuto alla loro migliore conservazione e cura. ART. 16 – Trattamento economico Il trattamento economico del Personale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. appartenente alla categoria Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali, e’ indicato nelle tabelle economiche e relativi allegati del CCNL 12/2/2005 ed accordi nazionali successivi, nonché dalle norme, tabelle economiche ed allegati del presente contratto. ART. 17 – Trattamento economico personale a tempo determinato Il trattamento economico del personale assunto in via straordinaria con contratto a tempo determinato nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme contrattuali, sarà pari a quello del personale a tempo indeterminato. - 14 - ART. 18 – Premio rendimento extra standard Il premio di rendimento extra standard di cui all’art. 39, ultimo comma, del C.C.N.L. 12/2/2005 sarà erogato – nel rispetto delle condizioni, modalità e beneficiari ivi previsti – negli importi riepilogati nella tabella allegata n. 4. L’inquadramento retributivo sarà riferito alla normale mensilità (esclusa l’incidenza delle gratifiche contrattuali) del mese di dicembre dell’anno di competenza del premio. Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi riepilogati nella tabella di cui sopra, riguardano le situazioni retributive all’1/12/2005, per effetto della ristrutturazione tabellare del C.C.N.L. 11/7/1999. Gli stessi importi seguiranno gli incrementi conseguenti alla contrattazione nazionale, se non espressamente esclusi. Ai suddetti importi, per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1a alla 3a ed al I e II livello dei Quadri Direttivi, verranno sommati gli eventuali trattamenti indennitari ed assegni economici di seguito elencati, con applicazione delle seguenti percentuali, sempreché utili agli effetti della determinazione dell’ex premio di rendimento: - il 230% di eventuali indennità di rischio fisso ed indennità di rappresentanza per i direttori di sedi, filiali o agenzie - il 230% di eventuale indennità mensile per gli addetti alla “Gestione Hardware “ ed “Infocenter” - il 230% di assegni eventuali di anzianità - il 230% dell’indennità di rischio variabile corrisposta agli incaricati ai servizi di cassa, che sarà considerata nella misura del 50% degli importi contrattualmente stabiliti, nel caso di adibizioni, nell’anno di competenza, all’incarico dei servizi di cassa fino a sei mesi, e del 100% per adibizione superiore ai sei mesi. Per il personale cessato dal servizio prima del mese di dicembre, l’inquadramento retributivo di riferimento sarà quello di risoluzione del rapporto. Al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno o rimasto assente dal servizio durante l’anno, anche se non continuativamente, il premio di rendimento extra standard sarà ridotto in dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato durante l’anno computandosi a favore del lavoratore come mese intero l’eventuale frazione di mese risultante. A questi effetti le assenze per: ferie, permessi per festività soppresse, congedo matrimoniale, permesso studio retribuito e non, malattia ed infortunio nei limiti del periodo di comporto retribuito, gravidanza e puerperio, nonchè permessi retribuiti, non sono considerate assenze dal servizio. La corresponsione del premio extra standard, ai dipendenti che ne hanno diritto ai sensi del già citato art. 39 ultimo comma del C.C.N.L. 12/2/2005, viene effettuata entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di competenza del premio o alla data di cessazione se antecedente. In caso di passaggio in corso d’anno al III livello dei Quadri Direttivi, il premio di rendimento extra standard sarà corrisposto proporzionalmente al servizio prestato in qualità di Quadro Direttivo di III livello e di Quadro Direttivo di livello inferiore. ART. 19 – Premio Aziendale A partire dall’anno 2006, in applicazione degli artt. 23 e 41 del C.C.N.L. 12/2/2005, per la definizione degli importi relativi al Premio Aziendale vengono utilizzati i seguenti indici: ÿ Indice 1 = Fatturato / numero medio dei dipendenti Il Fatturato è composto da: ß Voce 30 “margine di interesse” ß Voce 60 “Commissioni nette” al netto di: - 15 - ß Voce 130 “Rettifiche nette di valore sui crediti” ß Voce 150b “Spese Amministrative” e comprensivo di: ß Voce 190 “Altri oneri/proventi di gestione” ÿ Indice 2 = (Totale raccolta da clientela + Totale impieghi a clientela)/numero medio dei dipendenti L’Indice di Raccolta/Impieghi è composto da: ß Voce 70 “Crediti verso la clientela” ß Voce 20 “Debiti verso la clientela” ß Voce 30 “Titoli in circolazione” ß Voce 50 “Passività finanziarie valutate al fair value” ÿ Indice 3 = Operating income/numero medio dei dipendenti L’Indice Operating income è composto da: ß Voce 30 “Margine di interesse” ß Voce 60 “Commissioni nette” ß Voce 80 “Risultato netto attività di negoziazione” ß Voce 190 “Altri proventi di gestione” I tre indici vengono così ponderati: ✓ Il 60% della variazione percentuale del valore dell’Indice 1 ✓ Il 20% della variazione percentuale del valore dell’Indice 2 ✓ Il 20% della variazione percentuale del valore dell’Indice 3 Metodo di calcolo: la somma dei valori come sopra indicati (indice di sintesi), sarà il valore di riferimento per individuare lo scaglione di applicazione. Il numero dei dipendenti viene computato come segue: Media dei dipendenti in servizio in Azienda alla fine di ciascun mese, dedotto delle quote non lavorate di part-time, delle assenze non retribuite per aspettative della funzione materna, dell’assenza per servizio militare e delle aspettative non retribuite, calcolate in maniera puntuale con due decimali. Ricorrendone le condizioni, da accertare anno per anno fra le parti, il premio aziendale viene erogato al personale a tempo indeterminato e con contratto di inserimento o apprendistato professionalizzante nelle seguenti misure, riferite alla posizione di un appartenente alla 3a Area Professionale III livello parametro 130,000 della Scala parametrale di cui alla Nota a verbale n. 1: I scaglione II scaglione III scaglione IV scaglione V scaglione VI scaglione da 0,00 da 2,01 da 3,51 da 5,01% da 7,01% oltre 12,00% a a a a a 2,00% 3,50% 5,00% 7,00% 12,00% € 1.750,00 € 1.900,00 € 2.050,00 € 2.250,00 € 2.450,00 € 2.750,00 Il premio aziendale è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). In deroga all’art. 23 del presente Contratto, le somme erogate a titolo di premio aziendale sono escluse dalla base di calcolo dell’”assegno aziendale”. Previo accertamento dei requisiti previsti per l’erogazione del premio aziendale, quando dovuto, sarà erogato entro il mese di giugno di ogni anno, o successivamente se i dati di bilancio non fossero disponibili in tempo utile. Per i dipendenti a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato o inserimento, assunti in corso d’anno, il premio sarà ridotto in dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. - 16 - Nota a verbale n. 1 SCALA PARAMETRALE La scala parametrale con decorrenza 11/4/2002 utile per la riparametrazione di cui al presente articolo è la seguente: QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO QUADRO DIRETTIVO III LIVELLO QUADRO DIRETTIVO II LIVELLO QUADRO DIRETTIVO I LIVELLO 3a AREA PROFESSIONALE IV LIVELLO 3a AREA PROFESSIONALE III LIVELLO 3a AREA PROFESSIONALE II LIVELLO 3a AREA PROFESSIONALE I LIVELLO 2a AREA PROFESSIONALE III LIVELLO 2a AREA PROFESSIONALE II LIVELLO 2a AREA PROFESSIONALE I LIVELLO 1a AREA GUARDIA NOTTURNA 1a AREA LIVELLO UNICO 218,000 192,000 168,000 158,000 140,000 130,000 125,000 120,000 113,000 110,000 107,000 101,000 100,000 Per il personale rinveniente dalla categoria Funzionari, come risultante dalle “Intese Aziendali del 22/12/2000”, il Premio Aziendale viene calcolato prendendo a base il Premio erogato, anno per anno, all’appartenente alla 3a Area Professionale III livello e moltiplicato per i parametri sotto indicati: QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di II) QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di III) QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di IV Super) QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di IV) QUADRO DIRETTIVO III LIVELLO(Ex Funzionario di IV) 2,760 2,475 2,475 2,200 2,200 Nota a verbale n. 2 Trattandosi di un modello in fase sperimentale, le parti convengono che in presenza di eventi aziendali straordinari di portata significativa - come ad esempio un aumento rilevante del numero dei dipendenti, ovvero in caso di variazione dell’assetto societario di controllo (costituzione Holding, cessione della banca o di parte rilevante della stessa) - si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio aziendale, al fine di trovare adeguate soluzioni. Le parti si incontreranno indicativamente entro il 31 marzo dei prossimi due anni per definire, entro il successivo mese di giugno, eventuali diverse modalità di calcolo o di pesatura degli Indici 1, 2 ,3 del Premio Aziendale per l’anno successivo. ART. 20 – Premio di fedeltà Al personale che, dal 1/1/1995, abbia raggiunto il 20° anno di servizio effettivo presso l’Azienda viene corrisposta una speciale gratificazione, assorbente anche il “premio di fine carriera”, denominato “premio di fedeltà” pari ad 1/8 della retribuzione globale annua (escluso l’indennità di rischio e tutte le indennità di mansione). Il premio di fedeltà verrà erogato con la mensilità ordinaria del mese di novembre a tutti i dipendenti che alla data del 31 ottobre abbiano raggiunto l’anzianità prescritta, calcolato sulla base della retribuzione del mese di novembre dell’anno di competenza del premio stesso o dell’ultimo mese lavorato in caso di cessazione dal servizio prima del mese di novembre. Ferma la misura di 1/8 della retribuzione globale annua, riferita questa alla prestazione a tempo pieno, i periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini della determinazione del - 17 - numero degli anni di servizio utili al raggiungimento del diritto al Premio, mentre per la determinazione della misura saranno calcolati in proporzione all’effettiva attività lavorativa rispetto al tempo pieno contrattualmente previsto (20/mi di prestazione effettiva fra tempo pieno e tempo parziale). Il “premio di fedeltà”, di cui al primo comma, viene corrisposto agli aventi diritto di cui all’art. 2122 del C.C. in caso di morte prima dei 20 anni, ma dopo i 15 anni di servizio effettivo, in ragione dei 20/mi di servizio prestato. ART. 21 – Acceleramento aumento periodico In caso di riconoscimento dell’acceleramento dell’aumento periodico di anzianità, all’interessato viene assicurata, per il periodo per il quale l’acceleramento e’ concesso, l’attribuzione di uno scatto di anzianità, aggiuntivo a quelli già goduti, con ripercussione sugli scatti successivi, alle scadenze originariamente previste (ex artt. 49 e 105 CCNL 19/12/1994 ed ex artt. 29 e 65 CCNL 16/6/95). ART. 22 – Assegno ad personam 2a Area Professionale In deroga alla previsione di cui all’art. 90 del CCNL 12/2/2005, nell’ipotesi di avanzamento dalla 1a Area Professionale alla 2a Area Professionale, fermo quant’altro previsto dal vigente CCNL, l’assegno “ad personam” eventualmente risultante, non sarà riassorbibile con i futuri miglioramenti, ma lo sarà in concomitanza del maturare dell’ultimo scatto tabellare di anzianità previsto per la nuova Area o in caso di passaggio alla 3a Area Professionale. ART. 23 – Assegno aziendale Al personale dipendente viene corrisposto, per tutte le mensilità (ordinarie ed aggiuntive) nonché per il premio di rendimento extra standard, se erogato, e per eventuali erogazioni occasionali un “assegno aziendale” pari all’8,75% di tutte le voci del trattamento economico in vigore, a qualsiasi titolo corrisposto, nonché su eventuali nuove voci che dovessero essere istituite in forza di accordi economici o normativi nazionali e/o aziendali, soggette a contributi assistenziali/previdenziali, computato sulla base soggetta a tale contribuzione con quota a carico del dipendente e per il numero di volte in cui tali voci di trattamento economico sono erogate, ad eccezione delle voci espressamente escluse per accordo sindacale. La previsione di cui al comma precedente continuerà a trovare applicazione nei soli confronti del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1995. Per il personale proveniente dalla Banca di Credito Agrario di Ferrara , in servizio alla data del 1/1/1995, l’aliquota sarà del 4,75% anziché dell’ 8,75%, con decorrenza 1/1/1995 e ferme tutte le modalità ed i criteri di calcolo di cui al 1° comma. ART. 24 – Assegno aziendale di produttività In applicazione degli artt. 17 e 18 dell’A.E.N. 19/3/1987·è istituito, per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1a alla 3a ed al I e II livello dei Quadri Direttivi, con decorrenza dal 1/1/1988, l’“assegno aziendale di produttività” assorbente i miglioramenti economici di cui al citato art. 17 e l’“assegno aziendale ex accordo 5/12/1984”, parametrato con il protocollo modificativo 8/2/1985, di cui al richiamato art. 18, da erogarsi nella misura e con le modalità in appresso indicate. Premesso che, a decorrere dall’1/1/1997 l’assegno è stato determinato nella misura del 100% delle voci mensili: Paga base, Scatti di anzianità, Carica e Mensa e che tali voci sono state parzialmente accorpate e ridistribuite a partire dal gennaio 2000 a seguito della nuova struttura della retribuzione prevista dal C.C.N.L. 11/7/1999, l’erogazione dell’assegno viene effettuata come da tabella allegata n. 1. - 18 - L’assegno di cui al presente articolo viene corrisposto in proporzione al servizio prestato nell’anno, in unica soluzione in via anticipata, con i criteri previsti per la corresponsione della gratifica natalizia (o 13esima mensilità) di cui all’art. 40 del CCNL 12/2/2005. L’assegno aziendale di produttività viene erogato, al personale a tempo indeterminato o, a far tempo dal servizio prestato dal 1/1/1992 con contratto di formazione e lavoro, ed al personale assunto con contratto di apprendistato o di inserimento, con il pagamento del rateo mensile di retribuzione del mese di gennaio di ogni anno, con riferimento al livello retributivo di appartenenza di ciascun dipendente alla data del 1° gennaio dell’anno cui il medesimo assegno si riferisce. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato o assunto in corso di anno con contratto a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato o inserimento ovvero per il quale si debba provvedere al proporzionale recupero di somme non dovute, l’assegno di produttività sarà erogato o conguagliato, con i criteri di cui ai precedenti commi, con le competenze del mese di dicembre, o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro o dell’avanzamento al III livello dei Quadri Direttivi. Chiarimento: Per le erogazioni di gennaio 2001, 2002 e 2003 fare riferimento all’Accordo transitorio 11/01/2001 - allegato B. ART. 25 – Indennità di rischio Al personale incaricato dei servizi di cassa spetta un’indennità di rischio nella misura indicata nell’Allegato 5 del C.C.N.L. 12/2/2005. A far tempo da 1/1/1997, ai fini dell’indennità di rischio, tutte le dipendenze vengono classificate di 1a Categoria ovvero capoluoghi di Provincia e centri aventi intenso movimento bancario. Il personale incaricato dei servizi di cassa presso le dipendenze, potrà essere alternativamente adibito ad attività di sportello o di retrosportello, con possibilità di rotazione negli incarichi. Dall’1/1/1997 al personale incaricato dei servizi di cassa spetta l’indennità di rischio nella seguente misura: - 30% dell’indennità mensile da 1 giorno a 5 giorni di adibizione effettiva nel mese; 50% dell’indennità mensile da 6 giorni a 10 giorni di adibizione effettiva nel mese; oltre il 10° giorno di adibizione effettiva nel mese - indennità intera. L’indennità di rischio è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. ART. 26 – Indennità locali sotterranei Al personale comunque addetto al servizio di Cassette di Sicurezza della Sede di Ferrara, viene corrisposta l’indennità prevista dall’Allegato 3 del C.C.N.L. 12/2/2005 a titolo di “lavori svolti in locali sotterranei”. L’indennità di sotterraneo viene corrisposta al personale di cassa addetto al caveau della Sede Centrale. Al personale addetto saltuariamente ai servizi di cui ai commi 1 e 2, l’indennità sarà corrisposta nella misura di 1/20 per ogni giorno di effettiva prevalente adibizione; oltre i 10 giorni l’indennità sarà corrisposta per intero. L’indennità di cui al presente articolo cessa con il cessare dell’incarico. In caso di assenza, per motivi diversi dalle ferie, l’indennità sarà sospesa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio dell’assenza stessa. - 19 - ART. 27 – Compenso per vigilanza notturna Ai sensi dell’art. 100 del CCNL 12/2/2005 il servizio di vigilanza notturna e il pernottamento eventualmente prestato da personale appartenente alla 1a Area Professionale (esclusa la guardia diurna/ notturna) o al I livello della 2a Area Professionale sarà retribuito con il medesimo compenso previsto nella relativa tabella allegata n. 5. Nota a verbale Per custodia si intende un servizio comunque superiore alle ore 4. ART. 28 – Indennità di guardiania Con decorrenza dal 1/1/1997 al personale appartenente alla 1a Area Professionale con mansioni di “guardiano notturno e diurno”, ferme le mansioni proprie dell’Area di appartenenza, viene corrisposta una indennità mensile, per 13 mensilità, di € 20,02, quale riconoscimento di eventuali prestazioni promiscue con le mansioni proprie della 2a Area Professionale. L’indennità è assorbita con il passaggio alla 2a Area Professionale. ART. 29 - Reperibilità Ai sensi dell’art. 34 CCNL 12/2/2005, l’Azienda potrà richiedere la reperibilità nell’intero arco della settimana, al personale addetto all’estrazione di valori, ai sistemi di sicurezza, ai presidi di impianti tecnologici e ai servizi automatizzati alla clientela. Nel predisporre il servizio l’Azienda terrà conto delle richieste avanzate dai dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, e predisporrà opportune turnazioni nell’ambito degli organici addetti all’attività interessata alla reperibilità, impegnandosi ad agevolare l’inserimento di un adeguato numero di dipendenti nelle specifiche turnazioni. Al personale appartenente alle tre Aree professionali e per il I e II livello dei Quadri Direttivi, verranno corrisposti i seguenti compensi per ogni giornata di reperibilità: ✓ indennità di reperibilità fino a 12 ore € 21,69. Oltre € 40,28; ✓ rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute; ✓ pagamento dell’eventuale diaria se, per l’intervento, è necessaria la consumazione del pasto fuori sede; ✓ compenso di prestazione straordinaria, limitatamente al personale delle 3 Aree professionali, per la durata dell’intervento, con un minimo di 1 ora o, se inferiore, € 18,42. Per i Quadri direttivi di III e IV livello, qualora l’Azienda si avvalga della facoltà di richiedere la reperibilità in presenza di esigenze di servizio, sono previsti i seguenti compensi: ✓ indennità di reperibilità di € 38,73 per le 24 ore della giornata, ragguagliate alle ore della reperibilità giornaliera richiesta con un minimo di € 25,82; ✓ compenso di € 58,13 per ogni intervento effettuato in tempi nei quali non è prevista la presenza in servizio; nell’ipotesi in cui si rendano necessari più interventi nella giornata, il compenso successivo al primo sarà ridotto del 50%; ✓ rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute; ✓ pagamento dell’eventuale diaria se, per l’intervento, è necessaria la consumazione del pasto fuori sede e/o del pernottamento. In caso di mancata effettuazione del pieno periodo di reperibilità stabilito (giornaliero o settimanale) in conseguenza di effettivo impedimento, da comunicare tempestivamente alla Direzione dell’Azienda, l’indennità di reperibilità verrà proporzionalmente decurtata. Le indennità ed i compensi di cui sopra si intendono espressamente esclusi dalla retribuzione utile per il calcolo del contributo al Fondo di previdenza complementare, dal computo della retribuzione annua utile al fine della determinazione del trattamento di fine rapporto e dalla base di calcolo delle - 20 - mensilità eccedenti le 12 mensilità ordinarie e da qualsiasi altra maggiorazione contrattuale prevista dal trattamento economico, limitatamente ai Quadri direttivi di III e IV livello. Gli interessati alla reperibilità continueranno a svolgere la normale attività lavorativa secondo le norme contrattuali in vigore. ART. 30 – Indennità di intervento Ai dipendenti che, per obbligo d’Ufficio o per incarico ricevuto dall’Azienda debbano intervenire fuori orario di lavoro, ad attività di verifica o di controllo, secondo le istruzioni ricevute, per i casi di emergenza (allarmi, fatti criminosi, calamità naturali, etc.) coinvolgenti le singole unità operative, nonché per comprovate ragioni di necessità, l’Azienda riconoscerà una indennità di intervento di: ÿ € 22,72 per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla prima alla terza per ogni prestazione richiesta dalla emergenza verificatasi fra le ore 22 della sera e le ore 6 del mattino successivo ÿ € 51,65 per il personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi per le prestazioni richieste dalla emergenza verificatasi fra le ore 19,30 della sera e le ore 7 del mattino successivo nei giorni lavorativi e nell’intera giornata, nei giorni festivi per l’Azienda oltre il rimborso della prestazione straordinaria, ove prevista e secondo le misure contrattualmente previste, per il tempo occorrente per l’intervento, nonché il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute. Riconoscerà inoltre il pagamento della diaria per missione fuori dalla sede di lavoro se è necessaria la consumazione del pasto e/o il pernottamento. Al personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi a cui l’Azienda richieda la presenza di rappresentanza fra le ore 19,30 e le ore 7 verrà riconosciuta una indennità di intervento di rappresentanza di € 51,65. Per gli stessi interventi effettuati fuori dagli orari previsti dal primo comma, al dipendente competerà il pagamento del compenso per le prestazioni straordinarie occorrenti, ove previste, ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute. ART. 31 – Indennità di rappresentanza Con decorrenza dal 1/1/1997, al personale appartenente alla 2a Area Professionale con mansioni di autista in via continuativa, compete una “indennità di rappresentanza” di € 25,82 mensili per 12 mensilità, cessante al cessare dell’incarico e non è dovuta per il periodo di assenza dal servizio superiore al mese escluse le ferie. ART. 32 – Indennità Hardware/Infocenter Al personale addetto alla funzione “Gestione Hardware” ed “Infocenter” e’ attribuita una indennità mensile, per 12 mensilità, di € 41,32, cessante con il cessare dell’incarico e non competente per il periodo di assenza dal servizio superiore al mese escluse le ferie. ART. 33 – Maggiorazione per laurea In base al “Protocollo per il personale delle banche già destinatarie dei C.C.N.L. ACRI”, al personale in servizio alla data dell’11/7/1999 al quale l’Azienda abbia chiesto come titolo di studio una laurea conseguita in una Università o Istituto equiparato, la maggiorazione prevista dall’art. 48 del CCNL 19/12/1994 e dall’art. 25 del C.C.N.L. 16/6/1995 viene fissata nella misura del 10%. Qualora l’Istituto abbia chiesto, oltre la laurea, l’iscrizione agli albi professionali (Avvocati o Ingegneri), la maggiorazione di cui sopra sarà: ÿ per il personale appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, pari al 55% dell’indennità di laurea (indennità di professione – art. 27 C.C.N.L. 16/6/1995); - 21 - ÿ per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1a alla 3a ed al I e II livello dei Quadri Direttivi, elevata al 15%. Nulla sarà erogato, a tale titolo, al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del C.C.N.L. 11/7/1999. ART. 34 – Fondo Previdenza Complementare In applicazione del D.Lgs. 124/1993, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 252/2005, ed in applicazione dell’Accordo Aziendale per la previdenza complementare stipulato il 9/10/1997, il personale assunto dopo il 28 aprile 1993 e tuttora in servizio, sarà iscritto dall’1/1/1997 al Fondo di previdenza complementare denominato Previfondo, oggi Previbank, con una aliquota a carico dell’Azienda pari al 3%. Resta fermo quanto già previsto dagli accordi Aziendali per la previdenza complementare stipulati il 29/12/1994 e 2/5/1995 e relative appendici, nonché l’Accordo Aziendale ex Banca di Credito Agrario stipulato il 9/11/1990 e relative appendici e l’articolo 16 dell’Accordo Quadro di Fusione del 29/11/1994. A seguito dell’Accordo aziendale del 26/11/2001 e relative appendici, a decorrere dall’1/1/2001, il personale assunto con contratto di formazione e lavoro e successivamente con contratto di apprendistato e inserimento, ha facoltà di aderire al Fondo Previbank dalla data di assunzione, purché abbia manifestato tale volontà ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato. ART. 35 – Premorienza/invalidità Come previsto dall’art. 4/h dell’Accordo 29/12/1994 relativo alla Previdenza Complementare (Allegato E) e dall’art. 35 comma 6 del C.I.A. 29/12/2003 (Allegato F), a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, con contratto di inserimento e di apprendistato, l’Azienda assicura in caso di morte ed invalidità totale e permanente comportante la perdita di ogni capacità lavorativa ed il conseguente collocamento a riposo per cause diverse dall’infortunio, una somma lorda che per l’anno 2007 è pari ad € 105.851,21. In caso di decesso del dipendente saranno beneficiari i suoi aventi causa secondo le norme dell’art. 2122 del codice civile. La predetta somma sarà di anno in anno, indicizzata al tasso utilizzato per il Trattamento di Fine Rapporto quale risulta al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il personale appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi l’ importo di cui al 1° comma è incrementato di un importo fisso di € 77.468,53. E’ data facoltà al dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, di aggiungere al capitale assicurato di cui al precedente comma una ulteriore copertura assicurativa in caso di premorienza da scegliere individualmente fra uno dei due importi, rispettivamente di € 51.645,69 oppure di € 103.291,38, con contribuzione a totale carico dell’interessato. Resta fermo quanto già previsto dall’Accordo Aziendale 29/12/1994. ART. 36 – Polizza infortuni Il personale dell’Azienda a tempo indeterminato, o con contratto di inserimento e/o apprendistato professionalizzante, con esclusione del personale chiamato o richiamato alle armi, e’ coperto, ai fini della morte o della invalidità permanente, mediante una polizza infortuni per rischi professonali ed extra - 22 - professionali, stipulata dall’Azienda, per i seguenti massimali aggiornati, a far tempo dall’ 1/1/2004, come segue: ß € 300.000,00 in caso di morte ß € 400.000,00 in caso di invalidità permanente Limitatamente agli infortuni extra professionali, viene mantenuta la franchigia del 3% in caso di invalidità permanente fino ad un rimborso di € 210.000,00. Oltre tale importo, la franchigia è elevata al 5%. Detti massimali verranno indistintamente applicati a tutto il personale a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato o inserimento. I suddetti capitali non comporteranno riduzione dei diritti derivanti al lavoratore o ai suoi superstiti in base al CCNL, ma saranno computati in conto di eventuali ulteriori somme che l’Istituto fosse tenuto ad erogare per propria responsabilità. Il personale concorrerà al pagamento dei premi di polizza nella misura del 20% dei premi stessi, corrispondente al premio fissato per la copertura del rischio extra professionale. Nota a verbale n. 1 La costituzione della suddetta assicurazione non esonera l’Azienda e le OO.SS. dei lavoratori dall’impegno di ricercare l’adozione delle misure atte ad eliminare o prevenire le conseguenze di atti criminosi. Nota a verbale n. 2 L’Azienda è facoltizzata a stipulare separate polizze per rischio professionale e rischio extraprofessionale, ferma la copertura assicurativa complessiva e la ripartizione del premio come previsto dal presente articolo. ART. 37 – Polizza sanitaria Richiamato l’Accordo del 26/3/97, a partire dal 1° aprile 1997 l’Azienda assicura una prestazione assistenziale di natura sanitaria a favore di tutto il personale a tempo indeterminato con un onere complessivo a carico dell’Azienda: o per il periodo 1/4/2006 – 31/3/2007 di € 375,00 annue pro capite; o dall’1/4/2007 di € 377,00 annue pro capite. Con decorrenza 1/10/2003 l’Azienda riconosce la stessa prestazione assistenziale anche per il personale con contratto di formazione e lavoro, apprendistato professionalizzante o di inserimento in essere e per quello successivamente assunto con i medesimi contratti. In casi particolarmente gravi l’Azienda si impegna ad anticipare l’ammontare dei rimborsi previsti dalla copertura sanitaria in essere. Il testo integrale della Polizza Sanitaria è consultabile sul Portale Intranet Aziendale. Prevenzione: l’Azienda si fa carico di fornire il vaccino antinfluenzale a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta. ART. 38 – Polizza rischi attività professionale L’Azienda si impegna a mantenere in essere, a proprio carico, le polizze che coprono i rischi professionali derivanti dall’attività lavorativa del personale. - 23 - ART. 39 – Contributo per figli portatori di handicap A decorrere dall’1/1/1997 viene riconosciuto un contributo annuo di € 1.033,00 ai dipendenti con figli portatori di handicap, da erogarsi entro trenta giorni dalla richiesta debitamente documentata. A decorrere dall’1/1/2004, nella sola ipotesi in cui il figlio portatore di handicap del dipendente risulti fiscalmente a carico, tale contributo verrà elevato a € 1550,00. ART. 40 – Buono pasto A ciascun dipendente, eccezion fatta per gli attuali Quadri Direttivi di III e IV livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 95 del C.C.N.L. 12/2/2005 ovvero turnisti che effettuano la pausa, un buono per la consumazione del pasto di € 3,15 giornalieri a decorrere dall’1/2/2003. Con Accordo stipulato in data 16/2/2007, a valere fino al 31/12/2010, è stato variato il valore facciale dei buoni pasto ed il relativo diritto, secondo lo schema che segue: ÿ Da 1/1/2007 il buono pasto di € 3,15 è stato aumentato ad € 4,20 e verrà erogato anche ai turnisti che non effettuano la pausa; ÿ Da 1/1/2008 verrà erogato il buono pasto di € 2,00 ai dipendenti con contratto part-time ed ai Quadri Direttivi di III e IV livello; ÿ Da 1/1/2009 per gli aventi diritto al buono pasto di € 4,20 e per i Quadri Direttivi di III e IV livello, il valore facciale aumenterà ad € 4,60, mentre per i dipendenti con contratto part-time aumenterà ad € 3,16. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto. ART. 41 – Riconoscimento anzianità L’Istituto riconoscerà al personale, soggetto al presente contratto quale servizio effettivo, il periodo di lavoro prestato in qualità di dipendente presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, con contratti tempo per tempo previsti dalle normative di legge, in data anteriore all’assunzione in via ordinaria. L’Istituto e le OO.SS. firmatarie del presente contratto si riservano di esaminare eventuali casi atipici di preservizio per una soluzione possibilmente analoga. ART. 42 – Programma formativo Ad integrazione delle previsioni dell’art. 63 del CCNL 12/2/2005, l’Azienda sentirà le eventuali osservazioni delle R.S.A. sul programma formativo da predisporre per l’anno successivo, in un apposito incontro da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno. ART. 43 – Pari Opportunità L’Istituto conferma l’impegno ad esaminare, in appositi incontri con le R.S.A., a richiesta di queste, la situazione aziendale al fine di individuare e rimuovere eventuali ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle pari opportunità per il personale, alla luce delle vigenti norme di legge e di contratto. ART. 44 – Eventi criminosi L’Azienda si rende disponibile a recepire ed inserire nel Contratto Integrativo Aziendale gli accordi sottoscritti dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tema di sicurezza, salute e prevenzione. - 24 - L’Azienda fornirà con frequenza annuale un Documento di Sintesi sugli interventi effettuati, in materia di salute e sicurezza e prevenzione, nell’anno precedente ed un Documento Programmatico di Sintesi per gli interventi su dette materie per l’anno successivo. In caso di apertura e/o ristrutturazione di unità produttive, l’azienda illustrerà alle OO.SS. la dotazione dei sistemi di sicurezza predisposti e la corrispondenza dei locali alle condizioni igienico ambientali ai requisiti previsti dalle norme e dagli accordi aziendali. Nell’ambito del “microclima” l’Azienda si impegna ad intervenire prontamente, quando vi sia una segnalazione di anomalia oggettiva segnalata direttamente dal personale e/o dalle R.S.A. In materia di Formazione del Personale, entrambe le parti ne riconoscono l’importanza strategica in materia di Sicurezza e Salute. Per quanto concerne la formazione di pronto soccorso, l’Azienda si impegna ad intensificarne la frequenza rispetto ai minimi di legge, con un minimo indicativo di due ore ogni due anni. Per ogni anno solare saranno forniti come dati, unitamente ai documenti programmatici, la tipologia dei corsi, la quantità dei corsi ed il numero di persone coinvolte come dato consuntivo e programmatico. L’Azienda fornirà con cadenza annuale un Report specifico scritto relativo a rapine e furti tentati e/o subiti. Particolare attenzione verrà data alla formazione di tutto il personale sui dispositivi adottati, e sulla condotta da tenere durante gli eventi criminosi. In caso di eventi criminosi l’Azienda cercherà di agevolare, con opportune azioni positive, il personale interessato (chiusura dello sportello per un tempo adeguato, concessione di permessi particolari ....). L’Azienda si impegna a valutare richieste di trasferimento del personale dettate da sofferenza, traumi, o malessere psicologico derivanti da eventi criminosi. Le assenze dal servizio verranno trattate ai sensi dell’art. 50 comma 4 del C.C.N.L. ART. 45- Mobbing L’Azienda si impegna a prevenire, individuare e rimuovere ogni comportamento riconducibile ad un fenomeno di mobbing ed a favorire e sostenere un clima di serene relazioni. A tale fine la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. esaminerà, in appositi incontri con le R.S.A., i casi che dovessero verificarsi al fine di trovare idonee soluzioni. Gli incontri si svolgeranno su richiesta anche di una sola delle due Parti con la massima tempestività. Per ciò che riguarda le informazioni e gli eventi, i dati personali ed i colloqui inerenti ai procedimenti di cui sopra, dovrà essere garantito il massimo grado di privacy. ART. 46 – Lavoratori tossicodipendenti L’Istituto conferma il proprio impegno a favorire, nella concessione dell’aspettativa di cui all’art. 49 CCNL 12/2/2005 quelle situazioni, provatamente accertate, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongono ad effettiva cura riabilitativa, con durata valutabile caso per caso. ART. 47 – Ambiente di lavoro Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 12/2/2005 i locali, nei quali sono o vengono installate macchine di particolare rumorosità, o richiedenti particolari prestazioni psico-fisiche, o funzionanti con sostanze chimiche, o generatrici di calore o di residui di qualsiasi genere (ad es. fotocopiatrici, stampanti, tranciacarte, etc.), dovranno essere di cubatura opportunamente adeguata e tecnicamente predisposte con insonorizzazione, pannelli e pavimenti antivibrazione, aeratori, luminosità naturale o artificiale adeguata. - 25 - L’Azienda si impegna a seguire l’evoluzione degli studi scientifici di settore per adeguare le proprie strutture e dotazioni tecnologiche. ART. 48 – Lavoratrici in gravidanza La dipendente in stato di gravidanza può richiedere di non essere adibita in via continuativa ai videoterminali. ART. 49 - Comporto Qualora si verifichi il caso di dipendenti che siano in procinto di concludere il periodo di comporto in quanto assenti per malattia o infortunio accertati ai sensi dell’art. 50 del CCNL 12/2/2005, l’Azienda si impegna a comunicare agli interessati, con ragionevole anticipo, la data di scadenza del comporto stesso. ART. 50 – Incontri con OO.SS. - L’Azienda si rende disponibile per incontri trimestrali con OO.SS. per informativa su: andamento economico aziendale; andamento del piano strategico; andamento del nuovo progetto di gestione delle risorse umane sia per l’area operativa che per gli uffici centrali; eventuali nuove procedure e/o tecnologie; programmi di formazione; eventuali previsioni di trasferimenti di personale che vadano oltre la normale gestione aziendale; situazione occupazionale. ART. 51 - decorrenze Il presente contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendale in vigore per effetto di precedenti Contratti Integrativi Aziendali. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme stabilite dal CCNL 12/2/2005. Ai sensi dell’art. 23 del CCNL il presente Contratto Integrativo Aziendale, applicabile al personale in servizio alla data di stipulazione, decorre dall’1/1/2004, salvo decorrenze diverse previste nei singoli articoli. Il presente contratto scadrà il 31/12/2007. - 26 - TABELLE DI TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLA N. 1: ASSEGNO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’ decorrenza 01/01/2004 Livelli - Quadro Direttivo di II livello Stipendio 56,6410% Scatti 100% - Quadro Direttivo di I livello 55,3020% 100% - 3a Area Professionale IV livello 55,6920% 100% -3a Area Professionale III livello 54,0460% 100% -3a Area Professionale II livello 52,6730% 100% -3a Area Professionale I livello 51,1038% 100% -2a Area Professionale III livello 49,4630% 100% -2a Area Professionale II livello 48,6520% 100% -2a Area Professionale I livello 47,8380% 100% -1a Area Professionale livello unico 44,5490% 100% TABELLA N. 2: INDENNITA’ DI RAPPRESENTANZA decorrenza 01/01/2007 (Importi mensili per 12 mensilità) -Indennità di rappresentanza per Capi Area e Direttori di: Sede di Ferrara e Dipendenze € 330,53 di I e II categoria e Dipendenze di nuova apertura capoluogo di Provincia (Sedi) -Indennità di rappresentanza per Direttori di: Dipendenze di III, IV, V categoria, € 206,58 stagionali, di nuova apertura non Sedi - Indennità di rappresentanza per Gestori Imprese € 154,94 - Indennità di rappresentanza per Coordinatori Struttura Consulenti Finanziari € 125,00 - Indennità di rappresentanza per Consulenti Finanziari di Zona € 100,00 - Indennità di rappresentanza per Sviluppatori € 68,86 (Importi mensili per 12 mensilità) decorrenza 01/01/1997 - Indennità di rappresentanza per 2 Area Prof.le – autisti a - 27 - € 25,82 TABELLA N. 3: RUOLI CHIAVE decorrenza 1/6/2001 Importi € -RUOLO CHIAVE 1 (: 12 mensilità) 6.197,48 -RUOLO CHIAVE 2 (: 12 mensilità) 5.164,57 -RUOLO CHIAVE 3 (: 12 mensilità) 2.582,28 TABELLA N. 4: PREMIO DI RENDIMENTO EXTRA STANDARD VALORI in € all’1/12/2005 INQUADRAMENTO ATTUALE EX INQUADRAMENTO QUADRO DIRETTIVO IV LIV. QUADRO DIRETTIVO IV LIV. QUADRO DIRETTIVO IV LIV. EX FUNZIONARIO II EX FUNZIONARIO III EX FUNZIONARIO IV SUPER QUADRO DIRETTIVO IV LIV. EX FUNZIONARIO IV QUADRO DIRETTIVO III LIV. EX FUNZIONARIO IV EX QUADRO I QUADRO DIRETTIVO II LIV. EX QUADRO II QUADRO DIRETTIVO I LIV. a 3 AREA PROF.LE IV LIV. EX CAPO UFFICIO a 3 AREA PROF.LE III LIV. EX VICE CAPO UFFICIO 3a AREA PROF.LE II LIV. EX CAPO REPARTO a 3 AREA PROF.LE I LIV. EX IMPIEGATO IV 2a AREA PROF.LE III LIV. EX IMPIEGATO V a 2 AREA PROF.LE II LIV. EX CAPO COMMESSO 2a AREA PROF.LE I LIV. EX COMMESSO a 1 AREA PROF.LE LIV. UNICO EX PERS.FATICA,CUST. Avanzamento a Q.D. 3° Liv. di personale in servizio al 1/11/1999 Avanzamento a Q.D. 4° Liv. di personale in servizio al 1/11/1999 BASE FISSA + 5.099,65 + 4.507,45 + 4.211,35 + 3.915,25 3.915,25 942,69 861,72 754,89 698,60 653,99 604,63 570,49 551,66 535,73 490,01 3.313,01 3.915,25 IMPORTO PER IL NUMERO DI SCATTI 145,49 145,49 145,49 + + + + + + + + + + + + + + 145,49 145,49 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 27,19 22,23 22,23 15,37 140,94 145,49 TABELLA N. 5: PERNOTTAMENTO E VIGILANZA NOTTURNA CUSTODIA DIURNA - 1a Area Professionale e 2a Area Professionale I livello all’1/8/2003 € 18,42 ÿ Pernottamento ÿ vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno € 24,52 ÿ vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno € 14,71 TABELLA N. 6: DISTANZE CHILOMETRICHE Allegata in fondo al presente volume. - 28 - ALLE GAT I ALLEGATO A C.C.N.L. 11/7/1999 AREE PROFESSIONALI - QUADRI DIRETTIVI - DIRIGENZA ALLARGATA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. INTESE AZIENDALI DEL 22/12/2000 PREMESSA In relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. 11 luglio 1999 in materia di Aree Professionali, Quadri Direttivi, Dirigenza allargata, a seguito del confronto negoziale avviato in data 26/10/2000, richiamato il verbale d’incontro del 22/12/2000, diventa operativa, a partire dall’1/1/2001: 1. La trasposizione del personale impiegatizio nelle nuove “Aree Professionali”, 2. il reinquadramento del personale appartenente alle categorie “Quadri” e “Funzionari” nei nuovi “Quadri Direttivi”, 3. il passaggio alla “Dirigenza allargata”. In accordo con le OO.SS. i ruoli chiave verranno definiti in fase successiva. Si dettaglia la situazione del personale addetto al 30/11/2000 suddiviso per inquadramento: INQUADRAMENTO NR. ADDETTI % SU TOTALE ADDETTI Dirigenti 5 0,6 F1 9 1,1 F2 15 1,8 F3 14 1,7 F4 super 2 0,2 F4 29 3,6 Q1 62 7,5 Q2 91 11,1 C.U. 116 14,1 V.C.U. 257 31,3 C.R. 92 11,2 IMP. IV 104 12,7 IMP. V 6 0,7 CAPO COMMESSO 1 0,1 COMMESSO 19 2,3 TOTALE 822 100 - 30 - AREE PROFESSIONALI Per coloro che sono attualmente inquadrati nelle categorie impiegati e nelle categorie sottostanti si procederà all’inserimento nelle Aree Professionali, a far tempo dall’1/1/2001, secondo la seguente tabella di corrispondenza: INQUADRAM. ATTUALE C.U. V.C.U. C.R. IMP. IV IMP. V CAPO COMMESSO COMMESSO INQUADRAM. AREE PROF.LI 3A 4L 3A 3L 3A 2L 3A 1L 2A 3L 2A 2L 2A 1L NR. ADDETTI % SU TOTALE ADDETTI 14,1 31,3 11,2 12,7 0,7 0,1 2,3 116 257 92 104 6 1 19 QUADRI DIRETTIVI Come anticipato in premessa, a far tempo dall’1/1/2001, verrà introdotta a livello aziendale la nuova categoria dei “Quadri Direttivi”, che assorbirà gli attuali appartenenti alla categoria Funzionari ed alla categoria Quadri. Si riporta, di seguito, la situazione al 30/11/2000 suddivisa per inquadramento: GRADO F1 F2 F3 F4 SUPER F4 Q1 Q2 TOTALI NR. ADDETTI 9 15 14 2 29 62 91 222 % SU ORGANICO 1,1 1,8 1,7 0,2 3,6 7,5 11,1 27,0 Come stabilito dal C.C.N.L., i Funzionari di grado superiore al minimo verranno inseriti nel IV livello dei Quadri Direttivi, ad eccezione di coloro che saranno passati alla dirigenza in conseguenza dei contenuti del ruolo ricoperto, del posizionamento nella struttura, della criticità nell’ambito della complessità organizzativa, del livello di copertura individuale del ruolo. Per quanto attende i Funzionari di grado minimo: q ai soli fini del presente reinquadramento, q tenuto conto dei processi riorganizzativi aziendali, delle posizioni ricoperte e delle funzioni svolte q salvo verifica di eventuali posizioni particolari, è stato attualmente individuato il personale da inserire nel IV Livello dei Quadri Direttivi: ÿ Responsabili delle dipendenze di Portogaribaldi ed Agenzia 6 e Responsabili degli Uffici Amministrazione Risorse, Corporate, Gestione Patrimoni, Laboratorio Fidi, Pianificazione e Controllo Gestione e Costi, Servizi Telematici, T.E.V., Servizio Marketing specialisti, strategicità di ruolo/complessità normativa. - 31 - Sulla base di tali criteri, scaturisce la seguente distribuzione dei Funzionari nell’ambito del III e IV Livello della nuova categoria: LIVELLO III LIVELLO IV LIVELLO NR. ADDETTI 19 33 % SU ORGANICO 2,3 4,0 Il IV livello risulta così composto: F4 10 F4 super 2 F3 14 F2 7 Totali 33 La distribuzione degli attuali appartenenti alla categoria Quadri, risulta, invece, la seguente secondo la correlazione automatica prestabilita dal C.C.N.L.: LIVELLO I LIVELLO II LIVELLO NR. ADDETTI 91 62 % SU ORGANICO 11,1 7,5 DIRIGENZA ALLARGATA In funzione di quanto prevede la norma transitoria del C.C.N.L. 11/7/1999 dedicata al passaggio alla dirigenza, si è provveduto ad analizzare le posizioni ricoperte dai Funzionari di grado elevato, definendone la collocazione nell’ambito della dirigenza o del IV livello dei Quadri Direttivi in funzione dei contenuti di ruolo e del relativo livello di copertura individuale, del posizionamento nella struttura, della criticità nell’ambito della complessità organizzativa, della partecipazione attiva nell’individuazione delle linee guida strategiche della banca, senza che ciò possa comportare riconoscimento di corrispondenza inquadramento/posizione. Da tale analisi, pertanto, sono inseriti nella nuova dirigenza gli attuali titolari delle seguenti posizioni: Direzione Crediti Servizio Amministrazione Servizio Controlli di Direzione Servizio Finanza Servizio Legale Servizio Organizzazione e S.I. Servizio Personale Servizio Progetti e Partecipazioni Servizio Segreteria Generale Ufficio Ragioneria Generale Aree Commerciali che costituiranno il nuovo assetto della dirigenza che dovrà essere oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa: - 32 - NUOVI DIRIGENTI 17 DIRIGENTI GIA’ IN SERVIZIO 5 TOTALE DIRIGENTI 22 % DIRIGENTI SU ORGANICO 2,6 Nell’attesa che venga stipulato il nuovo C.C.N.L. per la categoria, il trattamento economico dei funzionari passati alla dirigenza resta confermato nell’attuale consistenza e struttura. Dichiarazione delle OO.SS. Le OO.SS. firmatarie, pur giudicando positiva la soluzione concordata che permette l’avvio nei tempi previsti della costituzione della nuova categoria dei Quadri Direttivi e rinvia, comunque, prevedendo tempo ristretti, il confronto negoziale sugli altri importanti temi indicati nel Verbale d’incontro del 22/12/2000, ritengono ancora non soddisfacente, sotto il profilo professionale e delle mansioni svolte, l’inserimento di parte dei Funzionari di IV nel 3° livello dei Quadri Direttivi. Rappresentanze Sindacali Aziendali Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. FABI FIBA/Cisl FISAC/Cgil UIL.C.A. FEDERDIRIGENTI - 33 - ALLEGATO B Accordo transitorio per la determinazione dell’“assegno aziendale di produttività” previsto dall’Accordo Economico Aziendale del 10 giugno 1997 per il personale del ramo credito appartenente alle categorie quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari. Il giorno 11 gennaio 2001 in Ferrara fra La Cassa di Risparmio SPA rappresentata dal Dr. Gennaro Murolo - Direttore Generale, dal Dr. Paolo Bonora – Vice Direttore Generale, coadiuvati dal Dr. Franco Vicari e dalla Dr.ssa Carla Ferrari e le seguenti Organizzazioni Sindacali Aziendali in rappresentanza del Personale della Cassa di Risparmio di Ferrara SPA: - FABI nelle persone dei Signori: GESSI Maria Cristina – GRAZIOLI Gloria – ARZILLI Claudio FIBA/CISL nella persona del Signor: RABAR Flavio FISAC/CGIL nelle persone dei Signori: PARMAAndrea – ZAMPINI Roberto – ZANFORLINI Enrico UIL CA nella persona del Signor: BELLI Otello Delegazione Aziendale FEDERDIRIGENTI – CIDA nella persona del Signor: TOSELLI Renzo Premesso - che il CCNL 11.7.1999 per i quadri direttivi e le aree professionali – dalla 1a alla 3a – ha definito una nuova struttura della retribuzione e l’introduzione della nuova categoria dei quadri direttivi; - che l’art. 4 dell’Accordo Economico Aziendale del 10 giugno 1997 per il personale del ramo credito appartenente alle categorie quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari, prevede l’istituzione dell’ “assegno aziendale di produttività” determinato nella misura del 100% delle voci mensili: Paga base, Scatti biennali di Anzianità, Carica e Mensa; - che tali voci mensili sono state parzialmente accorpate e ridistribuite a partire dal gennaio 2000; si conviene che in via transitoria, in attesa del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e AEA, la determinazione dell’ “assegno aziendale di produttività” verrà effettuata secondo le modalità di seguito riportate. Prese come base le Tabelle Nazionali in vigore al 31.12.1999 per i quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari, si procederà ad applicare alle voci: - Paga Base - Scatti Biennali di Anzianità - Carica - Mensa, gli incrementi retributivi previsti dal vigente CCNL all’1.1.2000 (+0,20%), all’1.2.2000 (+0,60%) e all’1/10/2000 (+0,55%). Stabiliti i nuovi importi base, si procederà alla determinazione dell’“assegno aziendale di produttività” e alla sua erogazione per gli appartenenti alla 1a, 2a, 3a area professionale e ai primi due livelli della categoria Quadri Direttivi, secondo i tempi e le modalità previste dall’AEA 10/6/1997 attualmente in vigore. Letto, confermato e sottoscritto. FABI CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A. FEDERDIRIGENTI - 34 - ALLEGATO C Tutela dei lavoratori - Accordo quadro per l’uso di impianti di sicurezza anticrimine dotati di telecamere (videosorveglianza) e apparati di registrazione delle immagini nella Sede Centrale e nelle unità operative della Cassa di Risparmio di Ferrara SPA. Il giorno 1 ottobre 2002 Tra la Cassa di Risparmio di Ferrara SPA e le OO.SS. Premesso che: ✓ per garantire alle proprie unità operative un adeguato grado di sicurezza in generale ed antirapina in particolare, ed al fine di agevolare la ricostruzione degli eventi criminosi, la Cassa conferma di utilizzare, nel pieno rispetto di quanto sancito dall’art.4 della legge 20.5.1970 n.300, sistemi di registrazione delle immagini nei locali aperti al pubblico e non, che inquadrino le zone di transito, di accesso ai locali dell’istituto, ed i mezziforti posizionati nonché impianti o attrezzature che necessitano di particolari forme di protezione. ✓ Ai mezzi di registrazione su descritti, si aggiunge il sistema della videosorveglianza che consiste nel poter vedere in tempo reale le immagini riprese dalle telecamere normalmente utilizzate per la registrazione. Inoltre, là dove installate, anche le immagini riprese da ulteriori telecamere posizionate per la sola videosorveglianza. ✓ Le telecamere installate esclusivamente per la videosorveglianza sono attivabili esclusivamente fuori dall’orario di lavoro e comunque in assenza di personale, o su richiesta del personale direttamente coinvolto nelle riprese (attivazione di allarme antirapina, o presunta situazione di pericolo). Ne consegue che i coni di ripresa di queste telecamere possono in alcuni casi riprendere postazioni di lavoro o zone normalmente riservate ai dipendenti. ✓ La Cassa conferma pure di consultare/utilizzare le immagini di videosorveglianza solo occasionalmente ed esclusivamente in fase di installazione degli impianti, o per verificarne il corretto funzionamento. ✓ Le immagini registrate potranno essere utilizzate per ricostruire/documentare possibili eventi anomali, sospetti o illeciti previo consenso delle persone interessate alle riprese, e comunque ne resta escluso qualsiasi utilizzo per formare valutazioni o giudizi sulle prestazioni lavorative dei dipendenti. ✓ Nella piena responsabilità della Cassa, alcuni sistemi di ripresa e registrazione sono gestiti anche da Aziende esterne specializzate, assoggettate per contratto alle medesime regole di cui ai punti precedenti. ✓ Gli impianti di videosorveglianza dovranno avere oltre che la deterrenza antirapina, un utilizzo tale da poter aumentare sensibilmente la sicurezza dei dipendenti della Cassa. Le parti fisseranno in un apposito incontro le modalità di gestione del sistema tenendo conto delle esigenze delle Forze dell’Ordine e della Vigilanza Privata. Le parti convengono quanto segue: Art.1 Le parti intendono stabilire linee guida da seguire, ai fini del rispetto del disposto dell’art. 4 della legge 20.5.1970 n. 300 a seconda che, in relazione alle caratteristiche dei locali di ciascuna unità operativa, dei relativi rischi e di ciò che si intende proteggere, si verifichino le seguenti situazioni: a) Telecamere che non inquadrano postazioni di lavoro; b) Telecamere che inquadrano chi transita nell’ambito dei locali aperti al pubblico o all’esterno; c) Telecamere che inquadrano gli accessi alle unità operative o a locali che, per le apparecchiature installate o per le attività svolte, necessitano di specifici controlli; - 35 - d) Telecamere che inquadrano postazioni di lavoro che si attivano automaticamente solo se viene inviato un segnale di allarme antirapina /antifurto o fuori dall’orario di lavoro; e) Impianti di visualizzazione e registrazione delle immagini attivi anche durante l’orario di lavoro; f) Impianti di visualizzazione e registrazione delle immagini attivi esclusivamente fuori dall’orario di lavoro. Situazioni diverse potranno essere autorizzate solo previa integrazione del presente accordo. Art.2 La Cassa si impegna a verificare, congiuntamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, la sussistenza delle tipologie di ipotesi sopra descritte e la loro compatibilità con il divieto di effettuare controlli a distanza sui lavoratori previsto dall’art.4 della L.300/1970. Art.3 La Cassa illustrerà alla Rappresentanze Sindacali Aziendali e al personale interessato, i principi del posizionamento delle telecamere e la pertinenza di quanto installato ai fini di prevenzione antirapina e/o antifurto in relazione alle caratteristiche tecniche dei locali, dei relativi rischi e del valore di ciò che si intende proteggere. Art.4 Le parti si danno atto che gli impianti di registrazione nonché quelli di videosorveglianza utilizzati dalla Cassa sono di tipo sia analogico che digitale, con durata della conservazione delle immagini registrate organizzata o programmata in conformità alle vigenti direttive dell’Autorità Garante per la tutela dei dati personali. Le parti si danno pure atto che gli apparati e i supporti di registrazione analogica saranno custoditi in appositi contenitori chiusi a chiave, mentre i personal computer e l’accesso ai programmi di attivazione dei sistemi digitali saranno protetti con password. Art.5 L’accesso ai supporti di registrazione e agli impianti di videoregistrazione installati localmente presso le unità operative, è consentito ai soli tecnici degli impianti per eseguire i necessari interventi di manutenzioni e al personale dipendente, appositamente incaricato, limitatamente alla sola sostituzione giornaliera delle cassette e della verifica del buon funzionamento dell’impianto. Un lavoratore designato dalle R.S.A., sarà messo in condizione di verificare il puntuale rispetto di dette disposizioni. Art.6 Salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge 675/96 per consentire indagini alle forze di polizia, accertamenti giudiziari e lo svolgimento di indagini preventive, eseguite o richieste da chiunque ne abbia titolo, la visualizzazione delle registrazioni è ammessa esclusivamente su richiesta del personale dipendente interessato a fronte di ammanchi, di contestazioni con la Clientela o di fatti comunque lesivi della sua persona. A tale operazione di visione delle immagini dovranno essere presenti le persone interessate e, se richiesto dal lavoratore, un proprio rappresentante sindacale. I fatti registrati non potranno in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quello di accertare l’evento che ha determinato la richiesta della visione delle immagini. Art.7 Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, o un lavoratore da esse designato, potranno chiedere di verificare che il “cono di ripresa” sia mantenuto in linea con quanto originariamente stabilito e, nell’ipotesi di cui all’art. 1 punti d) e f), di verificare che l’attivazione degli impianti non avvengano in orario di lavoro. - 36 - Art.8 Le iniziative di cui agli art. 2 e 3 verranno attivate, di volta in volta, a seguito di verifiche tecniche sugli impianti in questione, ovvero in presenza di nuove installazioni. Art.9 Lo stato di applicazione del presente accordo e le eventuali relative problematiche, potranno essere oggetto di esame nel corso degli incontri annuali e/o semestrali. A fronte di situazioni di particolare criticità o necessità, a richiesta anche di una sola delle parti, lo stato di applicazione del presente accordo potrà essere oggetto di specifico incontro. Rappresentanze Sindacali Aziendali Cassa di Risparmio di Ferrara Spa FABI FIBA/Cisl FISAC/Cgil UIB/UILCA FEDERDIRIGENTI - 37 - ALLEGATO D - “Accordi RLS 20/3/01, 13/3/02 e 14/3/03” (sorveglianza sanitaria/visite per utilizzo videoterminali) “Accordo Aziendale 11/6/2003 sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni”. ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 422 CHE MODIFICA IL D.LGS. 626/94 – TITOLO VI - IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ADDETTI AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. Il giorno 20 marzo 2001 tra ✓ il Dirigente Delegato all’applicazione del D.Lgs. 626/94 Dott. Paolo Bonora assistito dalla P.Az. Marzia Landi dell’Ufficio Gestione Risorse e dal Rag. Filippo Mascina dell’Ufficio Tecnico Economale ✓ ed i Rappresentanti dei Lavoratori sigg.ri: Rag. Edmondo Buzzoni e Rag. Roberto Zampini con delega del Geom. Maurizio Callegari si conviene quanto segue: “Considerate le modifiche introdotte dalla Legge 29/12/2000 n. 422 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000” che all’art. 21 detta modifiche al D.Lgs. 626/94, dopo aver effettuato attenta valutazione sui tempi di adibizione del personale al videoterminale, ed avendo rilevato a tal proposito una situazione eterogenea tra le varie posizioni di lavoro, ritenendo che la maggior parte dei dipendenti non superi il limite minimo di 20 ore settimanali di adibizione fissato dalla legge, ma intendendo comunque, con criterio progressivo, avviare la sorveglianza sanitaria per quei dipendenti che utilizzano lo strumento elettronico in via comunque prevalente, l’Azienda, in accordo con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, si propone di programmare la sorveglianza sanitaria richiesta dalla Legge, in modo mirato, nell’arco del prossimo quinquennio con le seguenti modalità: ÿ Nel corso dell’anno 2001: circa 60 persone in servizio presso uffici interni circa 30 nuovi assunti destinati alle dipendenze n. 68 visite di controllo ÿ Nei 4 anni a seguire verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria - previo incontro tecnico con i Rappresentanti dei Lavoratori volto a definire anno per anno i nominativi da visitare - il restante personale che utilizza il videoterminale secondo un criterio di adibizione prevalente. Verrà escluso dal suddetto programma il personale che non utilizza o utilizza marginalmente le attrezzature munite di videoterminale. Il presente accordo forma parte integrante del documento di “valutazione dei rischi” previsto dal D.Lgs. 626/94. Copia del presente accordo viene trasmessa per opportuna conoscenza al Medico Competente Prof. Edoardo De Rosa.” I Rappresentanti dei Lavoratori Il Dirigente Delegato - 38 - ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 422 CHE MODIFICA IL D.LGS. 626/94 – TITOLO VI – IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ADDETTI AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. Il giorno 13 marzo 2002 tra ✓ il Dirigente Delegato all’applicazione del D.Lgs. 626/94 Dott. Paolo Bonora assistito dalla P.Az. Marzia Landi dell’Ufficio Gestione Risorse e dal Rag. Filippo Mascina dell’Ufficio Tecnico Economale ✓ ed i rappresentanti dei lavoratori sigg.ri: Rag. Edmondo Buzzoni, Rag. Roberto Zampini e dal Geom. Maurizio Callegari si conviene quanto segue: “Considerate le modifiche introdotte dalla legge 29/12/2000 n. 422 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria 2000 che all’Art. 21 detta modifiche al D.Lgs. 626/94, dopo aver effettuato attenta valutazione sui tempi di adibizione del personale al videoterminale, ed avendo rilevato a tal proposito una situazione eterogenea tra le varie posizioni di lavoro, ritenendo che la maggior parte dei dipendenti non superi il limite minimo di 20 ore settimanali di adibizione fissato dalla legge, ma intendendo comunque, con criterio progressivo, proseguire il progetto di sorveglianza sanitaria iniziato nel marzo 2001 per quei dipendenti che utilizzano lo strumento elettronico in via comunque prevalente, l’azienda in accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dà seguito per il secondo anno alla programmazione del numero dei colleghi che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria, con le seguenti modalità: Nel corso dell’anno 2002: circa 66 persone in servizio presso Uffici centrali circa 39 nuovi assunti destinati alle Dipendenze n. 60 visite di controllo. In considerazione delle problematiche emerse l’anno precedente si conviene che in caso di rifiuto dei colleghi a sottoporsi a visita medica senza giustificato motivo, saranno sentiti i R.L.S. e le OO.SS. prima di intraprendere qualsiasi azione.” I Rappresentanti dei Lavoratori Il Dirigente Delegato - 39 - ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 422 CHE MODIFICA IL D.LGS. 626/94 – TITOLO VI – IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ADDETTI AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. Il giorno 14 marzo 2003 tra ✓ il Dirigente Delegato all’applicazione del D.Lgs. 626/94 Dott. Paolo Bonora assistito dalla P.Az. Marzia Landi dell’Ufficio Gestione Risorse e dal Rag. Filippo Mascina dell’Ufficio Tecnico Economale ✓ ed i rappresentanti dei lavoratori sigg.ri: Rag. Edmondo Buzzoni, Rag. Roberto Zampini e dal Geom. Maurizio Callegari si conviene quanto segue: “Considerate le modifiche introdotte dalla legge 29/12/2000 n. 422 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria 2000 che all’Art. 21 detta modifiche al D.Lgs. 626/94, dopo aver effettuato attenta valutazione sui tempi di adibizione del personale al videoterminale, ed avendo rilevato a tal proposito una situazione eterogenea tra le varie posizioni di lavoro, ritenendo che la maggior parte dei dipendenti non superi il limite minimo di 20 ore settimanali di adibizione fissato dalla legge, ma intendendo comunque, con criterio progressivo, proseguire il progetto di sorveglianza sanitaria iniziato nel marzo 2001 per quei dipendenti che utilizzano lo strumento elettronico in via comunque prevalente, l’azienda in accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dà seguito per il terzo anno alla programmazione del numero dei colleghi che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria, con le seguenti modalità: Nel corso dell’anno 2003: circa 80 persone in servizio presso Agenzie e Filiali circa 20 nuovi assunti destinati alle Dipendenze n. 80 visite di controllo. Allo scopo di evitare controversie, in caso di rifiuto dei colleghi a sottoporsi a visita medica senza giustificato motivo, saranno sentiti i R.L.S. e le OO.SS. prima di intraprendere qualsiasi azione. Nella necessità di applicare correttamente le varie normative sul lavoro, sulla salute e sicurezza e sui lavoratori e salvo diverso parere del medico competente, in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi a sorveglianza sanitaria, si richiederà allo stesso la firma di un documento liberatorio di responsabilità per l’Azienda ed il medico competente.” I Rappresentanti dei Lavoratori Il Dirigente Delegato - 40 - ACCORDO AZIENDALE SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - D.LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. Il giorno 11 giugno 2003 Tra la CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., e le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: F.A.B.I. F.I.B.A./Cisl F.I.S.A.C./Cgil U.I.L.C.A./UIB FEDERDIRIGENTI Premesso che, in ottemperanza alle norme di cui all’art. 18 Capo V del Decreto Legislativo 626 del 19/9/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed all’Accordo Nazionale del 12/3/97, nonché al Regolamento elettivo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 11/9/97, si rende necessaria l’elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, si e’ convenuto quanto segue: a) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito definiti R.L.S.) avranno diritto ad usufruire per l’espletamento del loro mandato di un numero di ore così suddiviso: ÿ 50 ore annue pro capite per i R.L.S. che già in passato erano designati come tali e svolgevano effettivamente l’incarico ÿ per i nuovi designati, per il primo anno a partire dal momento della nomina, n. 80 ore pro capite e, per i successivi 3 anni n. 70, 60, 50 ore pro capite a scalare; Resta inteso che, qualora i designati non usufruissero in tutto o in parte del monte ore individuale a loro attribuito, quest’ultimo, in presenza di significative motivazioni, potrà essere utilizzato dagli altri R.L.S., nel limite massimo del 50% del predetto monte ore non utilizzato dagli interessati. Pertanto il rieletto fruirà al massimo di 75 ore, mentre il nuovo eletto avrà a disposizione al massimo 105 ore per il primo anno, 95 per il secondo, 85 per il terzo e 75 per il quarto. b) l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei R.L.S. dovrà avvenire previa comunicazione telefonica o via fax al responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione o suo delegato, con un preavviso di norma di 24 ore o con preavviso di 48 ore per usufruire dell’auto aziendale; c) da parte aziendale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o suo delegato, dovrà annotare tutti gli spostamenti dei R.L.S. interni all’azienda, nell’apposito registro; d) i R.L.S.,per le spese sostenute per gli spostamenti relativi all’incarico, saranno rimborsati applicando l’accordo aziendale sulle missioni e trasferte; e) i R.L.S. potranno utilizzare, per l’espletamento delle proprie specifiche mansioni, i telefoni presenti in azienda, i fax e le fotocopiatrici, avranno la disponibilità della Saletta sindacale e di bacheche presso le sedi di Corso Giovecca n. 108, Corso Giovecca n. 65 e Via Bologna; avranno altresì la - 41 - possibilità di servirsi del centro stampa aziendale ogniqualvolta lo ritengano necessario. Potranno, inoltre, proporre all’azienda l’acquisto di libri sulla materia specifica della salute e sicurezza la cui spesa sarà a carico aziendale. Resta inteso che gli eventuali testi acquistati resteranno di esclusiva proprietà aziendale; f) la formazione dei R.L.S. verrà integrata in caso di particolari necessità, come ad esempio modifiche legislative, specifiche esigenze di settore, etc…;alla formazione già prevista per i R.L.S. verrà invitato a parteciparvi anche il primo dei non eletti (supplente); g) tutte le spese relative alle elezioni dei R.L.S. (ivi comprese quelle sostenute dai componenti il Comitato Elettorale Centrale e dai componenti dei seggi volanti) saranno a carico dell’Azienda, così come tutti i componenti il Comitato Elettorale ed i membri dei seggi volanti, usufruiranno di permessi retribuiti per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’elezione. Verranno eletti 3+1 R.L.S. , così come previsto dall’art. 3 dell’accordo nazionale 12/3/97, suddivisi come segue: - n. 3 R.L.S. ambito A - Regione Emilia Romagna; - n. 1 R.L.S. ambito B – per le rimanenti regioni dove l’azienda opera. Le R.S.A., in luogo della suddivisione in due ambiti territoriali, potranno optare per un unico ambito aziendale. Qualora le candidature pervenute al Comitato Elettorale Centrale fossero pari al numero dei posti da coprire le R.S.A. procederanno direttamente alla nomina dei R.L.S. senza indire elezioni; in tal caso le R.S.A. faranno propria la nomina del sostituto. h) le elezioni dei R.L.S. verranno effettuate secondo il Regolamento tempo per tempo vigente. Letto, approvato e sottoscritto. Rappresentanze Sindacali Aziendali Cassa di Risparmio di Ferrara Spa FABI FIBA/Cisl FISAC/Cgil UILC.A. FEDERDIRIGENTI - 42 - ALLEGATO E “Accordo 29/12/1994 sulla Previdenza Complementare” –Estratto art. 4/h. ……… Invalidità/Premorienza per causa diverse da infortunio Considerato che i dipendenti della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. sono assicurati per invalidità o morte contro i rischi da infortuni professionali ed extra professionali sulla base di accordi integrativi aziendali, l’azienda assicura in caso di morte o di invalidità permanente, secondo le norme di cui agli art. 11 dei regolamenti di quiescenza aziendali, comportante la perdita di ogni capacità lavorativa ed il conseguente collocamento a riposo, per cause diverse dall’infortunio, a far tempo dal 1/1/1995 la seguente somma lorda, avente natura previdenziale, aggiuntiva del trattamento di quiescenza maturato in regime di contribuzione definita, al verificarsi dell’evento predetto, ß A far tempo dal 1/1/1995 e fino al 31/12/2004 ß Dal 1/1/2005 in poi L. 200.000.000 L. 100.000.000 (Duecentomilioni) (Centomilioni) Sia nell’ipotesi di gestione diretta che di quella di altro soggetto abilitato. La somma assicurata sarà, di anno in anno, indicizzata al tasso utilizzato per il TFR (Trattamento di fine rapporto) quale risulta al 31 Dicembre dell’anno precedente. Per gli iscritti del Ramo Riscossione Tributi la somma lorda garantita sarà ridotta, in caso di morte, di quanto erogato al lordo dal fondo Speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici gestiti dall’INPS ai sensi degli artt. 41 e 42 della legge 2/4/1958 n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni. L’azienda, sia nell’ipotesi della gestione diretta che di altro soggetto abilitato, in alternativa all’assunzione diretta del costo, potrà coprire con adeguata polizza assicurativa l’impegno assunto con onere a proprio carico. Beneficiari della somma sono gli stessi soggetti di cui al precedente punto 4/f/2. ……. - 43 - ALLEGATO F “Art. 35 del Contratto Integrativo Aziendale 29/12/2003 e relativa Tabella 8 allegata al CIA 29/12/2003”. Art. 35 Per il personale che al 28/4/1993 non aveva raggiunto 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno di iscrizione al Fondo Aziendale e che a seguito dell’Accordo 29/12/1994 è stato iscritto al Fondo di Previdenza complementare Previfondo (oggi Previbank), il capitale assicurato per il caso di morte ed invalidità totale e permanente per cause diverse dall’infortunio, a far tempo dall’1/1/1995 è pari ad un importo di € 103.291,38 fino al 31/12/2004, ridotto a € 51.645,69 dall’1/1/2005 in poi, con contribuzione a totale carico dell’Azienda. Le predette somme saranno, di anno in anno, indicizzate al tasso utilizzato per il Trattamento di Fine Rapporto quale risulta al 31 dicembre dell’anno precedente. Allegato tabella n. 8. Per il personale appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi che al 28/4/1993 non aveva raggiunto 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno di iscrizione al Fondo Aziendale e che a seguito dell’Accordo 29/12/1994 è stato iscritto al Fondo di Previdenza complementare Previfondo (oggi Previbank), gli importi di cui al comma che precede verranno incrementati ulteriormente, a far tempo dall’1/5/1997, di un importo fisso di € 154.937,07 fino al 31/12/2004 e di € 77.468,53 dall’1/1/2005 in poi, sempre con contribuzione a totale carico dell’Azienda. E’ data facoltà al dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, di aggiungere al capitale assicurato di cui al precedente comma, una ulteriore copertura assicurativa in caso di premorienza da scegliere individualmente fra uno dei due importi, rispettivamente di € 51.645,69 oppure di € 103.291,38, con contribuzione a totale carico dell’interessato. Resta fermo quanto già previsto dall’Accordo Aziendale 29/12/1994. A far tempo dall’1/1/2005 sarà assicurato tutto il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che con contratto di formazione e lavoro alle stesse condizioni del personale già assicurato. TABELLA N. 8 CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE O INVALIDITA’ PERMANENTE ANNO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 CAPITALE ASSICURATO EURO 103.291,38 EURO 109.282,28 EURO 113.052,42 EURO 116.037,00 EURO 119.088,77 EURO 122.750,75 EURO 127.096,13 EURO 131.188,62 EURO 135.780,23 - 44 - RIFERIMENTI CONTRATTUALI C.I.A. 19/9/1974 C.C.N.L. 22/07/1976 C.C.N.L. 19/03/1987 C.C.N.L. 19/12/1994 C.C.N.L. 16/06/1995 artt. 12 – 17 artt. 4 – 55 – 67 – 118 art. 76 – artt. 17 e 18 AEN artt. 10 – 12 – 14 – 48 – 49 – 85 – 99 - 105 artt. 25 – 27 – 29 – 59 - 65 - 45 - Contratto Integrativo Aziendale 19/9/1974 Per il Personale della Cassa di Risparmio di Ferrara appartenente alle categorie impiegatizie ed a quelle gerarchicamente inferiori Art. 12 Ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e/o economici di cui all’art. 4 del C.C.N.L., sono stabiliti i seguenti criteri: 1) Personale impiegatizio l’avanzamento automatico di carriera: a) dal grado 5° al grado 4° avviene automaticamente dopo 5 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente; b) dal 4° al 3° grado, avviene automaticamente dopo 8 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente; c) dal grado 3° al grado 2°, avviene automaticamente dopo 6 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente; 2) Personale subalterno a) l’avanzamento automatico di carriera del grado di commesso di 2a a commesso di 1a, avviene automaticamente dopo 2 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente; b) il primo assegno di anzianità, nella misura di L. 15.000 (riferito al 1° gennaio 1975) per 15 mensilità, viene riconosciuto dopo 3 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente. Il secondo assegno di anzianità, nella stessa misura di cui sopra, viene riconosciuto dopo ulteriori 3 anni di anzianità, con note di qualifica non inferiori a sufficiente; 3) Personale ausiliario Gli assegni di anzianità – in misura di L. 15.000 (riferiti al 1° gennaio 1975) per 15 mensilità vengono riconosciuti con le stesse modalità sopra indicate per il Personale Subalterno, riferendosi l’anzianità alla appartenenza alla categoria. Per l’applicazione dei benefici automatici di carriera e/o economici, restano ferme le disposizioni del C.C.N.L. Essi decorrono dal 1° gennaio 1975, valutandosi a tali effetti le anzianità di grado (o di categoria per il Personale Ausiliario) maturate precedentemente a tale data. N.B. Gli assegni di anzianità sono soggetti a variazione di scala mobile. NORMA TRANSITORIA a) il personale impiegatizio che, in occasione del passaggio automatico decorrente dal 1° gennaio 1975, risulterà aver maturato un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti, riporterà, ai fini del successivo passaggio automatico, il 50% della anzianità di grado eccedente detti tempi, ferma una premanenza minima di due anni; b) il personale impiegatizio che, comunque promosso o inquadrato nel grado IV o III prima dell’1/1/1975, risulterà aver maturato, limitatamente all’ultima promozione e in occasione di tale ultimo passaggio, un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti dall’art. 12 del presente accordo, riporterà, ai fini del primo passaggio automatico aziendale, il 50% dell’anzianità di grado eccedente detti tempi, ferma una permanenza minima di due anni nel grado; c) il personale impiegatizio che, in occasione del passaggio automatico decorrente dal 1° gennaio 1975, risulterà aver maturato un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti, e che anche in occasione della promozione o inquadramento immediatamente precedenti, risulterà aver maturato un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti dall’art. 12 del presente accordo, cumulerà , ai fini del successivo passaggio automatico, il 50% delle anzianità di grado eccedenti detti tempi, ferma una permanenza minima di due anni tra i due passaggi; d) al personale ausiliario e subalterno si applicherà analogo sistema di recupero delle anzianità previste per gli impiegati, ferma però una permanenza minima di un anno. - 46 - Art. 17 I lavoratori studenti hanno diritto a permessi retribuiti per ogni intera giornata in cui sostengono la prova d’esame. Ai lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento della licenza di Scuola Media Inferiore o Superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, ovvero che sostengono l’esame per il conseguimento di una delle lauree di cui all’art. 66 del C.C.N.L., spetta, in aggiunta ai permessi di cui sopra, e per una sola volta, un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi, da usufruire a richiesta degli interessati. Inoltre ai suddetti lavoratori spettano, a domanda, permessi non retribuiti di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi con un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno. Detti permessi vengono concessi per il numero di anni di corso legale degli studi previsti, e per gli studenti universitari fuori corso a condizione che siano regolarmente iscritti all’anno accademico in corso. Tali permessi dovranno essere richiesti con almeno due settimane di preavviso. I permessi non retribuiti, ad eccezione della mancata retribuzione, non avranno alcuna ripercussione sul rapporto di lavoro. Agli studenti universitari iscritti presso Università di altre città, sempreché la facoltà alla quale sono iscritti non esista presso la Università di Ferrara, si riconoscono come permessi accordati in occasione di una prova d’esame le assenze eventuali - strettamente necessarie - immediatamente prima e dopo il sostenimento di una prova d’esame per raggiungere la sede universitaria e ritornare da essa. Della possibilità, o eventuale certezza di tale aggiuntiva assenza, l’interessato dovrà farne menzione all’atto della richiesta del permesso e della notificazione della richiesta al proprio capo servizio. Nota a verbale Per prove d’esame si intende, oltre alle prove stesse, colloqui, prove scritte, esercitazioni necessari ed indispensabili per il superamento di un esame. - 47 - C.C.N.L. 22/7/1976 Per il Personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1a categoria ed Enti equiparati Art. 4 Appartiene alla categoria “Impiegati”: 1) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli sportelli con qualifica e mansioni di cassiere, nonché il personale comunque addetto, sempre in via continuativa e prevalente, agli sportelli; 2) il personale del servizio del credito su pegno con mansioni amministrativo-contabili nonché quello addetto alla stima con assunzione di rischio; 3) i preposti (titolari) alle dipendenze; 4) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei centri meccanografici e/o elettronici (addetto al tavolo di comando ed alla programmazione presso i calcolatori elettronici od alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico o con mansioni di perforatore), alle apparecchiature per la trasmissione a distanza dei dati ed alle quietanzatrici; 5) il personale addetto, in via continuativa e prevalente, a mansioni che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera; 6) il personale addetto al servizio utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e compilazione delle relative distinte; 7) il personale addetto in via continuativa per almeno tre ore giornaliere alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti, con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e/o del ritiro dei recapiti stessi; 8) il personale addetto agli sportelli per l’ incasso degli effetti, bollette e similari e quello addetto in via continuativa e prevalente alla cassa per coadiuvare il cassiere nell’ espletamento dei relativi compiti (escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio di valori o contante di cui al dodicesimo comma, terzo alinea, del presente articolo); 9) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all’ archivio, all’ economato, all’ ufficio spedizioni, all’ aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, al quale sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per effetto delle particolari responsabilità connesse all’ espletamento di tali mansioni; 10) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici e delle stazioni terminali dei ponti radio, nonché il personale addetto in via continuativa a macchine dattilografiche; 11) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale che ecceda o non la semplice diligenza di esecuzione. Il personale impiegatizio al quale l’Istituto chieda, all’ atto dell’ assunzione, un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria. Il personale impiegatizio al quale l’Istituto chieda, all’ atto dell’ assunzione, la licenza di scuola media inferiore o di una scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato della categoria. L’inquadramento al grado immediatamente superiore del personale impiegatizio appartenente al grado iniziale della categoria, avverrà nei seguenti casi: a) dopo un periodo di servizio - da determinarsi nei contratti integrativi aziendali, ma non inferiore ad un anno né superiore a due anni - con qualifica di almeno “buono”, quando il personale sia in possesso di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria con esclusione di quelli a carattere artistico; b) conseguimento, successivamente all’ assunzione, di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo sei mesi dalla presentazione del titolo stesso; c) dopo sei mesi di espletamento in via continuativa e prevalente, in un periodo di dodici mesi, delle - 48 - mansioni di cassiere (esclusi gli addetti agli sportelli per l’ incasso di effetti, bollette e similari) e delle mansioni di addetto agli sportelli; d) svolgimento delle mansioni di: - addetto alla stima, con assunzione di rischio, negli Istituti presso i quali il servizio del credito sul pegno risulti di primaria importanza. A tali effetti, il servizio del credito su pegno si intende di primaria importanza negli Istituti che, alla data fissa del 31-12-1972, avevano un investimento in pegni non inferiore a lire 1 miliardo; - preposto (titolare) alle dipendenze; - addetto al tavolo di comando (console) od alla programmazione presso i calcolatori elettronici oppure alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonché addetto in via continuativa e prevalente ai “terminali”, sempre che le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione o la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’ elaboratore centrale; e) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie di primaria importanza presso il servizio del credito su pegno, mansioni da accertare in sede di definizione dei contratti integrativi aziendali; f) svolgimento, in via continuativa e prevalente, di mansioni impiegatizie che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera. Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate eventuali altre mansioni che diano titolo all’ inquadramento, nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori, contenute, in materia di inquadramento, nei contratti integrativi aziendali. Oltre quanto sopra previsto, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a “sufficiente”, anche non consecutive. A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a “sufficiente” un assegno di anzianità pari a lire 15.000 per 15 mensilità. Tale assegno assorbe, fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all’ anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31-12-1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore. Nell’ ipotesi di note di qualifica inferiori a “sufficiente” i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note. Per gli istituti presso i quali l’ organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici verranno sulla base dei seguenti tempi: - primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria; - secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore. Per gli istituti presso i quali l’ organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12-7-1973. Appartengono alla categoria del personale subalterno: - il capo commesso ed il vice capo commesso (e/o altre qualifiche aziendali), in quanto esistenti; - i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc., nonché portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il personale ausiliario); - gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio di valori o contante (ammazzettamento, contazione e cernita) e gli addetti, in via prevalente e continuativa, alle cassette di sicurezza; - gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi (stampati, ecc.), all’ archivio, all’ economato, all’ ufficio spedizioni, all’ aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, - 49 - alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche, o filmate, alle macchine Tikometer, sempreché trattisi di personale al quale non sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali; - gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate di competenza del personale subalterno, secondo le previsioni dei contratti aziendali in vigore al 31-12-1975. Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni numeriche od alla compilazione di distinte o di moduli inerenti alle particolari mansioni da esso espletate. Può essere anche adibito agli sportelli per l’ incasso degli effetti delle bollette e similari nel limite di 4 giorni al mese. Per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il capo commesso ed il vice capo commesso (o altre qualifiche aziendali) sono inoltre stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso. Sono inoltre stabiliti tempi e modalità per il riconoscimento di benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui in appresso: A) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a lire 14.760 per 15 mensilità; B) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 14.760 per 15 mensilità; C) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti A) e B) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”; D) ciascun subalterno, nell’ arco del suo rapporto di lavoro (compresa l’ eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici economici e/o di carriera; E) per il personale subalterno, che, prima del 31-12-1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l’ eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall’ automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera; F) a far tempo dal 1-1-1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall’ istituto per promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all’ espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di un’ anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto; G) il lavoratore che abbia usufruito dell’ automatismo di cui agli artt. 131, 133, CCNL 12-7-1973, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12-71973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo; H) presso gli Istituti che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24-6-1970 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all’ anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza; I) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria Impiegati, conservandosi l’ eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera; L) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera od economici aziendalmente esistenti; M) negli Istituti presso i quali l’ ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiore a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31-12-1975, anche per quanto riguarda l’ identificazione dei gradi cui competono. Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell’ ambito rispettivamente della categoria Impiegati e di - 50 - quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera, può svolgere indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi stessi. In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l’ esercizio di mansioni per le quali non si rende possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme del presente articolo, le questioni relative potranno essere definite in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti integrativi. Salvo che non sia stato diversamente concordato nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-121975, le disposizioni del presente articolo, eccezion fatta per quelle di cui al secondo e quarto comma, non si applicano negli Istituti dove, alla data di stipulazione del CCNL 12-7-1973, erano in vigore norme, previste da accordi sindacali già in atto al 22-9-1964, che stabiliscono criteri di anzianità congiunta e determinate qualifiche di merito per il passaggio del personale impiegatizio e/o subalterno dalla seconda alla prima categoria e del personale impiegatizio dal grado meno elevato della prima categoria a quello immediatamente superiore. Tali norme, se non diversamente concordato, sono integralmente sostitutive di quelle di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo, eccezion fatta per quelle di cui al secondo comma, inoltre, non si applicano negli Istituti di cui al comma precedente i quali, alla data del 31-12-1975, applicavano contratti integrativi aziendali prevedenti criteri di anzianità, congiunta a qualifiche di merito, per i passaggi nell’ ambito della categoria del personale impiegatizio e/o del personale subalterno. Tali criteri non sono modificabili e continueranno a essere applicati, salvo le opzioni di cui al penultimo comma del presente articolo. Presso gli Istituti di cui ai due precedenti comma resta comunque soppressa la distinzione del personale impiegatizio in due categorie e, nell’ ambito dei gradi del personale impiegatizio e/o subalterno per i quali restano operanti i passaggi automatici, possono essere svolte indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi stessi. Per quanto, da un lato, riguarda i passaggi automatici di carriera nell’ ambito della categoria impiegati complessivamente considerati, e, dall’ altro, l’ attribuzione dei benefici economici per automatismo a favore del personale subalterno, sempre complessivamente considerati, sono fatte salve le eventuali normative contenute nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975, qualora ritenute più favorevoli, globalmente per ognuna delle due ipotesi sopra descritte, dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie dei singoli predetti contratti integrativi aziendali. A tal fine, dette OO.SS., per il tramite delle rispettive segreterie nazionali, potranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro e non oltre il 1-11-1976, l’ eventuale mantenimento delle citate norme. In difetto di tale comunicazione, si renderanno applicabili le norme di cui al presente articolo. Per quanto si riferisce al personale subalterno, la opzione di cui sopra non riguarda gli Istituti che non applicheranno la disposizione di cui al primo comma della norma transitoria in calce al presente articolo. Presso tali Istituti resteranno in vigore, per detta materia, le disposizioni portate dai contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975. Nota a verbale - Le parti chiariscono che, ai fini dell’ applicazione dell’ art. 4, per “sportellista” si intende l’ impiegato che, a contatto con il pubblico (anche se all’ interno degli uffici), svolge, di regola, mansioni di carattere amministrativo e/o contabile inerenti alle operazioni bancarie. Norma transitoria - Negli Istituti dove, in base ai contratti aziendali in vigore al 31-12-1975, l’ organico della categoria del personale subalterno prevedeva due gradi (escluso il capo commesso e/o il vice capo commesso) con applicazione della normativa di cui all’ articolo del CCNL 12-7-1973 in ordine all’ inquadramento in base alle mansioni e con riconoscimento del trattamento economico, per stipendio, delle tabelle Assicredito, il personale subalterno appartenente al grado meno elevato della categoria viene inquadrato nel grado immediatamente superiore, con conseguente soppressione del grado già di appartenenza e con attribuzione del trattamento economico previsto, dai contratti integrativi aziendali, per il personale subalterno appartenente al grado superiore al predetto. Presso gli Istituti di cui al precedente comma, il personale subalterno potrà svolgere indifferentemente - 51 - le mansioni di cui all’ art. 4, dodicesimo comma e tredicesimo, del presente contratto. Presso gli Istituti ove non trovi applicazione l’ inquadramento del personale subalterno nel grado superiore rispetto a quello meno elevato, secondo la previsione di cui al primo comma, restano in vigore le norme di cui all’ art. 4, del CCNL 12-7-1973, per quanto riguarda la categoria del personale subalterno. In ogni caso, al personale subalterno appartenente al grado meno elevato della categoria, compete un trattamento economico (escluso il premio di rendimento) almeno pari a quello dei “Commessi senza grado”, secondo le tabelle Assicredito. Fermo quanto previsto alle lettere D), E), F), e G) dell’ art. 4, il nuovo inquadramento di cui al primo comma della presente norma viene considerato alla stregua di un beneficio automatico. Art. 55 E’ in facoltà dell’ Istituto di accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria, per interessi di famiglia, per gravi motivi di indole privata o comunque quando sussistano giustificate e serie cause. Non si computano come ferie le assenze relative a cure termali od idropiniche prescritte da Enti previdenziali o assistenziali, ovvero, per i mutilati o invalidi di guerra, dalla competente Opera nazionale di assistenza. L’ Istituto ha facoltà di far controllare la necessità di tali cure ed il lavoratore deve documentare di averle effettuate. In aggiunta ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove d’ esame previste dalle norme di legge per il conseguimento - presso scuole o università abilitate al rilascio di titoli di studio legali - di una laurea o di un diploma di scuola media superiore od inferiore, vengono concessi ai lavoratori studenti, a richiesta e con obbligo di successiva presentazione della necessaria documentazione, ulteriori permessi retribuiti, nei seguenti limiti e con le modalità di cui in appresso: a) per il conseguimento della laurea: - permessi giornalieri retribuiti una sola volta per ciascun esame di profitto previsto dal piano di studi, approvato dalla facoltà, da fruire nella giornata lavorativa precedente a quella in cui è prevista la prova d’ esame; - permessi giornalieri nei 4 giorni precedenti la discussione della tesi di laurea; b) per il conseguimento del diploma di scuola media superiore ovvero per gli esami di ammissione a classi intermedie dei relativi corsi: - permessi giornalieri per complessivi 6 giorni, da fruire nei giorni precedenti gli esami; c) per il conseguimento della licenza di scuola media ovvero per gli esami di ammissione a classi intermedie dei relativi corsi: - permessi giornalieri per complessivi 4 giorni, da fruire nei giorni precedenti gli esami. Ai lavoratori studenti non residenti nella sede degli esami verranno altresì concessi permessi retribuiti per il tempo necessario per raggiungere tale sede e per il relativo rientro, sempre che nel luogo di residenza non esistano scuole o università del tipo prescelto. I permessi di cui al presente articolo dovranno essere chiesti con un preavviso di almeno 5 giorni. I permessi di cui alla lettera a) sono concessi solo per il conseguimento del diploma di laurea in una delle discipline di cui all’ art. 66, terzo comma, e competono solo per la prima laurea. I permessi di cui alla lettera b) non riguardano il conseguimento di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo artistico, né il conseguimento di un secondo diploma di pari grado. I permessi retribuiti, previsti in aggiunta rispetto a quelli di legge, per quanto riguarda diplomi di scuola media superiore o la licenza di scuola media, non competono in caso di ripetizione degli esami. Quelli relativi agli esami di profitto universitari ed agli esami di laurea, competono non oltre il secondo anno dopo la durata del corso legale di studi. Ai lavoratori che conseguono, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene erogato, al conseguimento del titolo di studio medesimo, un premio - non costituente voce di trattamento economico - nelle seguenti misure: - lire 50.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore; - 52 - - lire 150.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore, con esclusione di quella a carattere artistico; - lire 250.000 al conseguimento di un diploma di laurea. Il premio di cui al terzo alinea del comma precedente sarà concesso solo per il conseguimento del diploma di laurea in una delle discipline di cui all’ art. 66, terzo comma. I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo. Costituisce condizione per l’ erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia stato alle dipendenze dell’ Istituto in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in casi diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti. Sono fatte salve le eventuali normative contenute nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-121975, qualora ritenute globalmente più favorevoli dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie dei singoli predetti contratti integrativi aziendali. A tal fine, dette OO.SS., per il tramite delle rispettive segreterie nazionali, dovranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro e non oltre il 1-11-1976, l’ eventuale mantenimento delle citate normative: in difetto di tale comunicazione, si renderanno applicabili le norme di cui al presente articolo. Art. 67 Anzianità convenzionali Ai soli effetti dell’ applicazione degli aumenti periodici e del trattamento di ferie e di malattia, verranno riconosciute al personale in pianta stabile, una sola volta nella carriera, le seguenti anzianità convenzionali: a) 1 anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, ai promossi per merito di guerra, ai mutilati ed invalidi di guerra (militari o civili), ai feriti di guerra; b) 1 anno ai decorati di medaglia al valor civile, ai mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro; c) il periodo di servizio militare prestato in zona d’ operazioni durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato. Per l’ identificazione dei beneficiari e per le modalità di applicazione dei benefici si osservano le disposizioni previste dalle leggi relative; d) 100 per cento del servizio prestato presso altre aziende assorbite o poste in liquidazione dall’ Istituto, solo nel caso che detto servizio non sia stato liquidato dall’ azienda assorbita o posta in liquidazione; e) 100 per cento del servizio prestato presso lo stesso Istituto e presso altre Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno di 1a categoria, quando non ricorrono gli estremi della lettera d); f) 50 per cento del servizio prestato presso altre aziende di credito, purché l’ assunzione sia avvenuta nella stessa categoria di appartenenza dell’ azienda di provenienza, quando non ricorrono gli estremi della lettera d). I benefici di cui alla lettera a) sono cumulabili solo se le benemerenze dalle quali derivano sono state conseguite in campagne di guerra diverse. I benefici di cui alla lettera b) spettano per un solo titolo e non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a), restando in essi assorbiti. Sempre ai soli effetti dell’ applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di malattia, al personale in pianta stabile che abbia conseguito o che consegua dopo l’ assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere, lettere (e “materie letterarie” della facoltà di Magistero), scienze matematiche, fisiche, agrarie, sociologia, scienza dell’ informazione (o informatica), sarà riconosciuta, una sola volta nella carriera, una anzianità convenzionale di quattro anni. L’ anzianità convenzionale di cui al precedente comma sarà anche concessa al personale al quale, all’ atto dell’ assunzione, verrà chiesta una laurea di qualsiasi tipo. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano al solo personale impiegatizio appartenente - 53 - a gradi corrispondenti a quelli che, secondo l’ ordinamento organico in atto al 31-12-1972, costituivano la categoria “Impiegati di 1a”. Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se gli interessati non produrranno i documenti comprovanti i titoli che ad esse danno diritto all’ atto dell’ assunzione oppure entro sei mesi dalla data del successivo conseguimento. Le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all’ interessato dalla data di assunzione nel primo caso e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso. Note a verbale - 1) Le parti convengono che, ove all’ atto dell’ assunzione il lavoratore denunci all’ Istituto di avere in corso pratiche per il conseguimento di titoli inerenti alle anzianità convenzionali di cui alle lettere a) e b) dell’ art. 67, l’ Istituto riconoscerà la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione dei documenti comprovanti i titoli di cui sopra. Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono, per la parte tabellare, dalla data di assunzione - ma comunque nel limite massimo di un quinquennio - e per il trattamento di ferie e di malattia, dalla data di esibizione dei documenti. 2) Agli effetti dell’ identificazione della “categoria di appartenenza” di cui alla lettera f) dell’ art. 67, si fa riferimento all’ ordinamento organico in atto al 31-12-1972. Art. 118 Sono stabiliti benefici economici per automatismo, secondo i tempi e le modalità di cui in appresso: a) a favore degli appartenenti alla categoria “ausiliari” sarà riconosciuto dopo sette anni di appartenenza alla categoria ausiliari un assegno pari a lire 9.840 per 15 mensilità (lire 14.760 per gli operai); b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 9.840 per 15 mensilità (lire 14.760 per gli operai); c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”. Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria del personale subalterno, conservandosi l’ eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31-12-1972. Ai fini dell’ applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lettera G) dell’ art. 4 del CCNL 12-7-1973. Sono fatte salve le eventuali normative contenute nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-121975, qualora ritenute globalmente più favorevoli dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie dei singoli predetti contratti integrativi aziendali. A tal fine, dette OO.SS., per il tramite delle rispettive segreterie nazionali, dovranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro e non oltre il 1-11-1976, l’ eventuale mantenimento delle citate normative. In difetto di tale comunicazione, si renderanno applicabili le norme di cui al presente articolo. - 54 - C.C.N.L. 19/3/1987 Personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1a categoria ed enti equiparati Art. 76 Ai lavoratori che conseguano, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene erogato al conseguimento del titolo di studio medesimo un premio - non costituente voce di trattamento economico - nelle seguenti misure: - lire 65.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore; - lire 195.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore con esclusione di quella a carattere artistico; - lire 325.000 al conseguimento di un diploma di laurea. Il premio di cui al terzo alinea del comma precedente, sarà concesso solo per il conseguimento del diploma di laurea in una delle discipline di cui all’ art. 87, terzo comma. I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo. Costituisce condizione per l’ erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia stato alle dipendenze dell’ istituto in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in casi diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti. Qualora per effetto di quanto previsto dall’ art. 55, ultimo comma, del CCNL 22-7-1976, le normative contenute nei Contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975 in materia di provvidenze per i lavoratori studenti siano state ritenute globalmente più favorevoli dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie dei singoli predetti Contratti integrativi aziendali, le OO.SS. medesime potranno, entro e non oltre il 30-6-1987, revocare detta opzione. A tal fine dette OO.SS. per il tramite delle rispettive segreterie nazionali, dovranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli istituti interessati, entro il suddetto termine del 30-6-1987, l’ eventuale revoca della opzione a suo tempo esercitata. In difetto di tale comunicazione, continueranno a rendersi applicabili le normative contenute nei singoli predetti Contratti integrativi aziendali. Accordo economico nazionale 19-3-1987 Art. 17 Le parti si danno atto che: - gli effetti economici della revisione dell’ Accordo economico nazionale 9-3-1983 e di cui al presente Accordo sono stati determinati tenendo anche conto di aumenti: dell’ 1 per cento, per l’ anno 1987, e di un ulteriore 1 per cento, per l’ anno 1988, (da calcolarsi sulle tabelle nazionali in atto, rispettivamente, alle date del 31-12-1986 e 31-12-1987) a fronte della maggiore produttività; - del richiamato 2 per cento per maggiore produttività, uno 0,50 per cento relativo all’ anno 1987 è stato concordemente utilizzato per la determinazione delle nuove tabelle di trattamento economico; - il residuo 0,50 per cento dell’ anno 1987 e l’ 1 per cento relativo all’ anno 1988 verranno utilizzati per la contrattazione integrativa aziendale, costituendo il limite di spesa ivi utilizzabile; - le somme rinvenienti da tali percentuali corrispondono a importi medio pro capite calcolati sulla base del costo dell’ azienda tipo 1984 - quale convenuto tra le parti per il rinnovo del CCNL 9-3-1983 con riferimento, rispettivamente, al 31-12-1986 ed al 31-12-1987 - moltiplicati per il numero dei quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari dipendenti da ciascun istituto alla data di stipulazione del Contratto integrativo aziendale; - i miglioramenti di trattamento economico scaturenti dal presente Accordo economico nazionale (compresi quelli afferenti alla maggiore produttività) esauriscono le disponibilità per aumenti nazionali ed aziendali. Le parti stesse si impegnano ad incontrarsi nei mesi di dicembre 1987 e dicembre 1988 al fine di verificare l’ eventuale scostamento fra l’ andamento reale dell’ inflazione e gli incrementi retributivi - 55 - complessivamente realizzati in ciascuno dei predetti anni al netto di quelli previsti per incremento di produttività, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni stesse. Accordo economico nazionale 19-3-1987 Art. 18 Fermo quanto previsto all’ art. 2, quarto e quinto comma, dell’ Accordo 5-12-1984, nei Contratti integrativi aziendali le parti procederanno alla definitiva formalizzazione, anche con riguardo ai quadri, dell’ “assegno annuale” di cui al richiamato art. 2, terzo comma, dell’ Accordo 5-12-1984. - 56 - C.C.N.L. 19/12/1994 Per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio S.p.A.,……….. Art. 10 - Automatismi economici e di carriera - personale impiegatizio. Fermo quanto stabilito all’art. 106, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a “sufficiente”, anche non consecutive. A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a “sufficiente”, un assegno d’anzianità pari a £. 57.750 con decorrenza dall’1.1.95 per 14 mensilità. Tale assegno assorbe fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all’anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31.12.75. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore. Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori a “sufficiente” i tempi di cui ai 2 commi precedenti saranno prolungati di 1 anno per ciascuna di dette note. Per le Aziende presso i quali l’organico della categoria impiegatizia sia strutturato in 4 gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti commi, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi: - 1° passaggio, dopo 7 anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria; - 2° passaggio, dopo 12 anni di permanenza nel grado immediatamente superiore. Per le Aziende presso le quali l’organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12.7.73. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 4 del CCNL 22.7.76. Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, viene riconosciuto un solo assegno mensile (2 nel caso di personale assunto nel grado minimo della categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all’avanzamento automatico di carriera acquisibile a sensi del comma 1 che precede. Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal richiamato comma 1, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l’importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l’indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltreché dell’importo di cui al comma 2 qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi. La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del 2° automatismo (3° per il personale assunto nel grado minimo impiegati della categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia. Presso le Aziende ove non sia previsto il grado di Capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l’assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all’indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di 2° beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo della categoria. - 57 - Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16.1.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato. Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende. Art. 12 - Automatismi economici - subalterni. Fermo quanto stabilito all’art. 106, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso e il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso: a) dopo 7 anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dall’1.1.95; b) dopo ulteriori 7 anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dall’1.1.95; c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato di 1 anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”; d) ciascun subalterno, nell’arco del suo rapporto di lavoro (compresa l’eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di 2 benefici automatici e/o di carriera; e) per il personale subalterno che, prima del 31.12.74, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l’eventuale appartenenza al personale ausiliario) 2 o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno 1 comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall’automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera; f) a far tempo dall’1.1.75, ciascun avanzamento di carriera disposto dall’Azienda per la promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all’espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso e a Capo Commesso; g) il lavoratore che abbia usufruito dell’automatismo di cui agli artt. 131 e 133, CCNL 12.7.73, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12.7.73, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di 2 automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo; h) presso le Aziende che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24.6.70 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all’anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza; i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l’eventuale differenza sotto forma di assegno ‘ad personam’ assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera; l) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti; m) nelle Aziende presso le quali l’ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiori a 4, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31.12.75, anche per quanto riguarda l’identificazione dei gradi cui competono. - 58 - Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell’opzione di cui all’art. 12 CCNL 16.1.91. In ogni caso, fermo quanto previsto alle lett. d), e), f) e g) del presente articolo, l’inquadramento di cui al comma 1 della norma transitoria in calce all’art. 6 del CCNL 6.5.80 viene considerato alla stregua di un beneficio automatico. Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferina restando l’attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell’importo previsto dal comma 1, lett. b). Presso le Aziende ove, per il personale subalterno, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall’art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL. Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16.1.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato. Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende. Art. 14 - Automatismi economici - ausiliari. Fermo quanto previsto all’art. 113, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso: a) dopo 7 anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per gli operai) con decorrenza dall’1.1.95; b) dopo ulteriori 7 anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità 44.000 per gli operai) con decorrenza dall’1.1.95; c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di 1 anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”. Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi l’eventuale differenza sotto la forma di assegno ‘ad personam’ assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31.12.72. Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lett. g) dell’art. 4 del CCNL 12.7.73. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 118 del CCNL 22.7.76. In ogni caso, gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma. Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. - 59 - Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, lett. a) e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l’attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell’importo previsto dal comma 1, lett. b). Presso le Aziende ove per il personale ausiliario siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall’art. 10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL. Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16.1.91 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato. Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende. Art. 48 - Maggiorazioni per laurea e iscrizione ad albi professionali. Al personale al quale l’Azienda abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una Università o in un’Azienda equiparata, dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione fissata per il restante personale di uguale anzianità e di pari categoria, grado e classe. Quando l’Azienda abbia chiesto, oltre la laurea, l’iscrizione agli “albi” per l’esercizio professionale, la maggiorazione di cui sopra non potrà essere inferiore al 15%. In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i benefici garantiti al personale interessato dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dall’art. 98, commi 3 e 5. Art. 49 - Scatti d’anzianità - periodo di prova. Il periodo di servizio di cui al comma 1 dell’art. 30, seguito da conferma, viene computato agli effetti del 1° scatto d’anzianità. Le ripercussioni del riconoscimento di un periodo d’anzianità convenzionale agli effetti degli scatti d’anzianità di cui all’art. 98 o dell’acceleramento dello scatto d’anzianità previsto dall’art. 105, lett. c), verranno determinate nei contratti integrativi aziendali. Art. 85 - Premi per lavoratori studenti. Ai lavoratori che conseguano, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene erogato al conseguimento del titolo di studio medesimo un premio - non costituente voce di trattamento economico – nelle seguenti misure: - £. 180.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore; £. 330.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore con esclusione di quella a carattere artistico; £. 515.000 al conseguimento di un diploma di laurea. Il premio di cui al 3° alinea del comma precedente, sarà concesso solo per il conseguimento del diploma di laurea in una delle discipline di cui all’art. 98, comma 3. I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo. Costituisce condizione per l’erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia stato alle dipendenze dell’Azienda in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in casi diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti. - 60 - Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell’opzione di cui all’art. 81 del CCNL 16.1.91. Art. 99 - Missione - trattamento economico L’Azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea. Al personale inviato in missione temporanea spetta: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio e di quelle per il trasporto del normale bagaglio; 2) il rimborso delle spese di posta, telegrafo e altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e nell’interesse dell’Azienda; 3) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori del Comune dov’è ubicato il luogo di lavoro la cui misura complessiva viene fissata annualmente d’intesa fra le parti stipulanti il CCNL. Essa è maggiorata del 10%, in caso di missione in centri con popolazione superiore al 200 mila e fino a 500 mila abitanti, del 20% in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500 mila abitanti e fino a 1 milione, del 30% in caso di missione in centri con popolazione superiore a 1 milione di abitanti ed è riferita a missioni di giornata intera comprendendo la consumazione dei 2 pasti principali e il pernottamento fuori residenza. In caso diverso viene corrisposta in ragione di 1/3, rispettivamente, per ogni pasto e il pernottamento. Ferme le misure previste dal precedente punto 3), mediante accordi con le OO.SS. aziendali, potranno essere previsti criteri di erogazione diversi da quelli di cui al predetto punto 3) medesimo in funzione della durata giornaliera della missione e/o della distanza del luogo dello stesso. Con l’autorizzazione dell’Azienda, il dipendente potrà fruire del rimborso a piè di lista delle spese documentate. Detto trattamento è sostitutivo della diaria di cui sopra. Sempre con l’autorizzazione dell’Azienda e ricorrendo situazioni speciali, potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista della spesa dell’albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3. Per le missioni all’estero può essere effettuato il rimborso delle spese a piè di lista e in tal caso spetta una diaria pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel territorio nazionale. Tutte le spese devono essere giustificate. Art. 105 Ricompense Il personale che abbia meritato per capacità e rendimento o che abbia disimpegnato specifici incarichi con particolare efficienza e giovamento potrà essere premiato con: a) b) c) d) l’encomio del Direttore; l’encomio verbale o scritto del Presidente; l’acceleramento dell’aumento periodico; una speciale gratificazione o premio di rendimento. Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale dell’interessato. Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura e i criteri obiettivi per l’attribuzione del premio annuale di rendimento al personale. Nota a verbale. Rimangono fermi i criteri e le misure stabiliti nei CIA per l’attribuzione del premio annuale di rendimento al personale senza possibilità di ulteriore variazione degli stessi. - 61 - C.C.N.L. 16/6/1995 Per il Personale direttivo (dirigenti e funzionari) delle Casse di Risparmio S.p.A., ………… Art. 25 - Maggiorazione per laurea Al funzionario al quale l’Azienda abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una università o in un Azienda equiparata, dovrà essere garantita una maggiorazione della retribuzione pari al 10% dello stipendio e della indennità di funzione. In sede di stipulazione dei contratti integrativi le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i benefici garantiti al funzionario interessato dal primo comma del presente articolo e dal successivo art. 27 del presente CCNL. La maggiorazione di cui sopra compete al funzionario anche quando la laurea sia riconosciuta dall’Azienda successivamente all’assunzione, sia pure nella categoria impiegati. Nota a verbale Ai fini del riconoscimento della laurea successivamente all’assunzione, si terrà conto della posizione dei funzionari in possesso di un diploma di laurea che consente di svolgere con specifica competenza incarichi di particolare livello. Art. 27 - Indennità di professione Ai funzionari muniti di laurea ai quali sia stata richiesta dall’Azienda l’iscrizione ad un albo professionale per l’effettivo esercizio della relativa professione nell’interesse dell’Azienda stessa, compete in aggiunta alla maggiorazione di cui all’art. 25 o 26 una indennità di professione nella misura che sarà definita in sede aziendale e comunque non inferiore al 50% della medesima maggiorazione per laurea. Art. 29 - Aumento periodico – periodo di prova Il periodo di prova seguito da conferma, verrà computato agli effetti del primo aumento periodico. Le ripercussioni del riconoscimento dell’acceleramento dell’aumento periodico, previsto dall’art. 65, verranno determinate nei contratti integrativi. Art. 59 - Missione - trattamento economico. L’Azienda ha facoltà di inviare il funzionario in missione temporanea. Al funzionario inviato in missione temporanea spetta: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 1a classe, seguendo la via più breve, ovvero il rimborso delle spese di aereo se l’Azienda abbia autorizzato tale mezzo di trasporto; 2) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio; 3) il rimborso delle spese di posta, telegrafo e altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e nell’interesse dell’Azienda; 4) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori del comune dov’è ubicato il luogo di lavoro la cui misura complessiva viene fissata annualmente d’intesa fra le parti stipulanti il CCNL entro il mese di maggio e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. Essa è maggiorata: - del 10% in missione in centri con popolazione tra 200 mila e 500 mila abitanti; - del 20% in centri con popolazione tra 500 mila e 1 milione di abitanti; - del 30% in centri con popolazione superiore a 1 milione di abitanti. La misura complessiva di cui sopra è riferita a missioni di giornata intera comprendendo la consumazione dei due pasti principali e il pernottamento fuori residenza. In caso diverso viene corrisposta in ragione di 1/3, rispettivamente, per ogni pasto e il pernottamento. - 62 - Ferme le misure massime di cui al comma 2 del presente articolo, mediante accordi aziendali potranno essere previsti criteri di erogazione diversi da quelli di cui al comma 3, in funzione della durata giornaliera della missione e/o della distanza del luogo della stessa. Con l’autorizzazione dell’Azienda, il dipendente potrà fruire del rimborso a piè di lista delle spese documentate. Detto trattamento è sostitutivo della diaria di cui sopra. Sempre con l’autorizzazione dell’Azienda potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista della spesa dell’albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3. Per le missioni all’estero può essere effettuato il rimborso delle spese a piè di lista e in tal caso spetta una diaria pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel territorio nazionale. Tutte le spese devono essere giustificate. Il trattamento previsto dal presente articolo non compete qualora il luogo di destinazione della missione coincida con l’abituale domicilio del funzionario. Nota a verbale. Le Parti convengono di istituire apposita Commissione mista di studio per una verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’identificazione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale della diaria. Art. 65 - Ricompense. I funzionari che abbiano meritato per capacità e rendimento o che abbiano disimpegnato specifici incarichi con particolare efficienza e giovamento potranno essere ricompensati con: a) b) c) d) e) f) l’encomio scritto del Direttore; l’encomio scritto del Presidente; l’acceleramento dell’aumento periodico; un premio di rendimento; una maggiorazione del premio di rendimento; una speciale gratificazione. All’encomio potranno andare congiunte la speciale gratificazione e la maggiorazione del premio di rendimento. Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale dell’interessato. Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura e i criteri obiettivi per l’attribuzione del premio annuale di rendimento ai funzionari. Nota a verbale. Rimangono fermi i criteri e le misure stabiliti nei CIA per l’attribuzione del premio annuale di rendimento al personale senza possibilità di ulteriore variazione degli stessi. - 63 - - 64 - Finito di stampare nel mese di giugno 2007 - Ogni riproduzione è vietata - Realizzazione grafica e stampa: titolo articolo pagina Acceleramento aumento periodico anzianità 21 pag. 18 Ambiente di lavoro 47 pag. 25 Aspettativa per lavoratori tossicodipendenti 46 pag. 25 Assegno ad personam 2° Area Professionale 22 pag. 18 Assegno aziendale 23 pag. 18 Assegno aziendale di produttività 24 pag. 18 Assunzioni - selezioni esterne e/o interne 8 pag. 8 Avanzamenti automatici di carriera e/o economici 10 pag. 9 Buono pasto 40 pag. 24 Categorie del Personale 1 pag. 1 Classificazione Dipendenze 4 pag. 2 Classificazione Uffici 5 pag. 5 Comporto 49 pag. 26 Comunicazioni al Personale ed OO.SS. - Trasferimenti 7 pag. 7 Decorrenze 51 pag. 26 Eventi criminosi 44 pag. 24 Figli portatori di Handicap - contributo 39 pag. 24 Fondo di previdenza complementare 34 pag. 22 Guardiania – indennità 28 pag. 20 Hardware – infocenter – indennità 32 pag. 21 Incarichi 2a Area professionale 6 pag. 7 Incontri trimestrali con OO.SS. 50 pag. 26 Intervento – indennità 30 pag. 21 Lavoratrici in stato di gravidanza 48 pag. 26 Livelli retributivi 2 pag. 2 Locali sotterranei – indennità 26 pag. 19 Maggiorazione laurea 33 pag. 21 Mansioni 9 pag. 8 Missioni 11 pag. 10 Mobbing 45 pag. 25 Pari opportunità 43 pag. 24 Permessi di studio 12 pag. 12 Permessi retribuiti 13 pag. 13 Polizza infortuni per rischi professionali ed extraprofessionali 36 pag. 22 Polizza sanitaria 37 pag. 23 Polizze per rischi derivanti da attività professionale 38 pag. 23 Premio aziendale 19 pag. 15 Premio di fedeltà 20 pag. 17 Premio di rendimento extra standard 18 pag. 15 Premorienza e/o invalidità – copertura assicurativa 35 pag. 22 Programma formativo 42 pag. 24 Rappresentanza - indennità 31 pag. 21 Reinquadramento del Personale 3 pag. 2 Reperibilità – indennità e rimborsi 29 pag. 20 Riconoscimento anzianità per lavoro prestato ante assunzione 41 pag. 24 Rischio – indennità 25 pag. 19 Spostamento orario di lavoro 14 pag. 13 Trattamento economico 16 pag. 14 Trattamento economico del Personale a tempo determinato 17 pag. 14 Vestiario 15 pag. 14 Vigilanza notturna – compenso 27 pag. 20 Tabella n. 1 – assegno az.le produttività pag. 27 Tabella n. 2 – indennità di rappresentanza pag. 27 Tabella n. 3 – ruoli chiave pag. 28 Tabella n. 4 – premio di rendimento extra standard pag. 28 Tabella n. 5 – pernottamento e vigilanza notturna pag. 28 Tabella n. 6- distanze chilometriche Allegata in fondo al presente volume Allegato A – Intese aziendali 22/12/2000 pag.30 Allegato B – Accordo transitorio assegno aziendale di produttività pag. 34 Allegato C – Accordo Videosorveglianza pag. 35 Allegato D – Accordi RLS – sorveglianza sanitaria pag. 38 Allegato E - Accordo 29/12/1994 sulla Previdenza Complementare – Estratto art. 4/h pag. 43 Allegato F - Art. 35 del Contratto Integrativo Aziendale 29/12/2003 e relativa Tabella 8 allegata al pag. 44 CIA 29/12/2003 Riferimenti contrattuali pag. 45 TIPOLITO SAN GIORGIO - Via G. Donizetti, 42 - Tel. 0532.93695 - Ferrara INDICE ANALITICO: 38 ADRIA VOGHIERA VIGARANO PIEVE VIGARANO_MAINARDA VICENZA TRESIGALLO TAMARA SERRAVALLE SCORTICHINO SANTA MARIA MADDALENA SAN MARTINO SAN GIUSEPPE DI COMACC SAN GIOVANNI D'OSTELLAT SAN_GIORGIO_DI_PIANO SAN BIAGIO D'ARGENTA SAN BARTOLOMEO IN BOSC ROVIGO ROVERETO ROMA RIMINI REGGIO_EMILIA QUARTESANA PORTOMAGGIORE PORTOGARIBALDI PORTO_VIRO POROTTO PONTELAGOSCURO PONTEGRADELLA POLESELLA POGGIO_RENATICO PIOVE_DI_SACCO PILASTRI PARMA PADOVA 41 38 58 56 89 115 69 54 41 26 20 48 44 259 62 101 137 79 40 181 612 48 51 48 174 87 30 66 31 56 48 59 17 57 62 64 164 136 435 54 23 69 80 84 60 48 63 46 80 20 49 43 82 59 63 58 9 32 48 47 43 75 113 42 31 21 33 18 28 24 258 44 95 51 52 137 633 37 32 75 146 63 68 44 21 26 32 35 49 46 37 26 121 127 443 27 35 42 55 61 41 42 39 33 56 15 14 20 99 40 39 30 60 69 56 49 52 144 60 55 71 53 71 44 147 51 34 7 38 36 33 57 32 44 25 39 63 36 40 36 68 56 57 25 122 18 25 33 58 55 24 29 263 45 111 92 16 80 137 566 44 22 105 147 69 102 38 47 37 39 41 82 55 12 28 120 387 23 59 41 5 43 37 57 34 41 63 59 47 30 128 43 44 20 54 11 98 68 187 16 107 82 83 103 14 157 19 32 54 29 36 49 97 29 47 59 64 19 90 16 23 54 38 34 76 132 57 43 23 11 5 32 27 307 64 93 116 65 57 156 610 56 36 65 166 83 46 64 38 46 52 55 12 35 47 41 140 117 420 39 38 57 65 80 45 33 56 48 76 5 34 27 99 60 59 47 48 52 68 31 55 53 140 156 144 187 105 154 31 105 70 84 21 54 140 73 128 47 86 65 43 43 35 132 51 42 48 53 107 102 58 79 9 93 83 94 65 54 52 67 72 60 62 64 209 40 51 81 64 31 129 635 24 66 54 125 48 59 49 32 41 33 44 52 84 60 47 112 159 455 55 24 54 78 65 68 87 48 31 47 61 41 55 60 39 41 51 55 154 30 90 65 68 115 26 166 8 44 52 17 25 36 109 24 36 45 53 35 92 16 35 45 52 44 82 114 51 31 27 24 17 32 29 259 49 98 120 60 53 164 609 41 36 75 174 72 59 52 21 35 41 44 33 51 44 35 147 133 432 37 33 51 64 70 50 44 48 37 65 6 23 26 102 46 48 39 52 91 103 6 72 30 85 88 104 79 92 60 67 70 46 67 68 59 50 34 113 35 80 88 79 98 102 51 107 46 59 79 105 94 66 72 210 45 56 39 33 94 85 571 56 65 115 94 48 117 36 68 52 54 55 119 96 51 60 66 114 376 64 78 46 60 19 78 108 40 56 76 93 64 70 138 47 49 51 113 73 55 23 23 123 61 112 49 70 47 38 40 19 115 40 29 29 31 91 80 52 66 34 79 83 79 69 35 35 53 84 64 47 50 218 11 32 54 40 59 111 617 23 49 81 124 15 86 19 36 22 22 13 91 78 43 30 94 153 434 41 46 35 59 33 59 79 29 26 8 63 34 42 91 9 8 34 198 124 161 173 113 153 155 146 50 206 453 121 129 106 128 52 91 113 27 60 16 70 30 103 73 190 106 82 55 107 84 90 6 55 86 111 67 60 71 82 21 65 72 23 93 93 74 82 63 53 190 86 93 87 176 173 34 157 177 120 147 118 97 158 152 108 104 98 41 110 146 165 198 140 156 161 141 125 49 122 125 26 23 66 152 126 132 99 101 90 203 151 141 109 27 85 136 153 98 99 72 140 112 154 129 124 88 140 111 93 88 90 14 182 38 30 53 34 40 54 84 35 52 64 69 8 91 21 16 70 30 20 68 157 63 48 23 3 12 32 27 304 69 145 141 65 69 185 587 75 36 74 195 88 56 69 46 51 57 60 21 34 47 47 168 109 409 39 54 70 65 90 45 20 61 58 81 21 39 33 107 65 64 53 74 33 91 94 100 83 98 54 73 68 53 72 74 63 63 42 119 40 87 94 86 104 106 57 103 64 65 86 112 97 72 78 206 49 55 37 39 101 80 564 62 71 121 90 64 124 41 75 56 60 59 122 103 57 64 63 121 370 78 84 59 60 23 80 106 57 61 52 98 68 76 145 51 56 57 42 145 87 106 69 92 66 54 60 38 137 59 49 49 54 113 105 69 88 29 99 99 99 52 55 54 72 106 84 66 69 199 33 30 61 63 52 101 639 26 68 74 112 12 82 41 42 42 34 45 91 98 62 50 77 162 458 64 45 55 79 55 79 99 49 32 37 83 54 61 74 53 49 54 83 54 115 78 99 64 81 52 52 55 33 97 54 44 44 27 102 65 65 77 57 92 94 70 78 39 49 69 95 79 60 64 207 19 32 35 39 80 78 40 61 100 91 36 102 21 50 37 37 28 105 93 48 45 61 142 403 56 63 50 64 13 82 94 44 41 21 68 49 56 113 23 27 45 88 192 123 70 86 110 105 104 18 104 114 96 101 98 50 102 79 139 66 69 50 192 92 96 90 95 97 90 93 295 116 152 124 84 159 170 505 115 86 167 179 135 148 111 119 107 110 112 108 67 82 118 152 31 319 95 135 96 66 101 81 69 103 112 129 108 108 100 197 114 113 91 172 19 39 27 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424 420 334 420 428 411 409 417 366 419 396 456 384 389 365 470 409 412 407 412 417 406 409 574 422 436 406 403 471 446 215 432 403 484 457 451 465 413 435 423 428 427 425 383 399 416 431 329 51 16 66 38 129 115 124 11 34 127 25 36 98 334 14 109 89 19 47 FRANCOLINO 106 219 142 34 57 104 31 22 44 54 91 117 159 133 114 143 206 109 121 162 142 70 43 59 111 50 19 74 59 31 48 89 35 80 40 46 152 53 41 45 40 40 56 40 68 33 63 28 24 60 77 22 7 664 128 159 176 179 111 29 51 63 64 53 27 32 16 169 583 17 16 51 598 10 46 79 648 118 157 147 44 FORMIGNANA 115 113 122 133 65 91 78 31 14 73 112 84 COLOGNA FERRARESE PARMA OSTELLATO 33 79 67 MONSELICE OCCHIOBELLO 109 38 BONDENO 137 112 NAPOLI 36 44 84 MODENA MONTECCHIO_EMILIA 67 36 98 78 101 MONSELICE 62 27 49 MIRANDOLA MOLINELLA 59 16 78 MOLINELLA MODENA 46 111 100 44 MIRANDOLA 112 29 BOLOGNA 62 MIRABELLO 52 16 11 53 MIRABELLO MILANO 54 9 54 MILANO MIGLIARO 42 43 56 MIGLIARO MIGLIARINO MEZZOGORO MESOLA MASSA_FISCAGLIA 68 41 69 MANTOVA MASI_TORELLO 50 10 16 IMOLA MARRARA 38 157 45 GORO MANTOVA LUGO LIDO NAZIONI LIDO ESTENSI LENDINARA LAGOSANTO JOLANDA_DI_SAVOIA IMOLA GORO GALLO 174 23 30 FORLI' GAIBANELLA 32 119 46 FERRARA FRANCOLINO 118 63 BERRA COLLECCHIO FORMIGNANA FORLI_ FERRARA DENORE COPPARO CONSANDOLO COMACCHIO COLOGNA FERR. 82 60 BADIA POLESINE 23 COLLECCHIO 67 82 60 32 CODIGORO 106 27 22 CODIGORO CESENA 31 156 50 118 119 CENTO 140 48 15 CESENA CASTELMASSA 67 78 73 CENTO CASALECCHIO_DI_RENO 100 ARIANO FERRARESE CASTELMASSA BOSCO MESOLA 30 16 ARGENTA CASALECCHIO DI RENO BORETTO 15 46 22 45 38 BOSCO MESOLA BONDENO 73 50 AMBROGIO BORETTO BOLOGNA BERRA BADIA_POLESINE ARIANO FERR. ARGENTA AMBROGIO ADRIA COMUNE_DA / A 98 161 85 90 77 92 15 94 93 43 51 37 37 28 106 93 58 45 73 155 452 56 68 50 74 45 74 91 44 41 13 78 49 57 84 24 23 86 51 75 68 75 41 83 86 73 173 165 465 80 40 85 104 104 82 78 81 67 94 53 63 75 51 79 78 78 35 18 20 16 83 74 32 23 98 33 48 16 47 47 75 12 22 34 59 30 38 109 11 13 26 24 16 25 43 60 35 29 131 140 435 43 13 37 52 53 44 60 31 14 48 37 15 23 79 28 31 27 6 9 73 56 27 14 98 127 423 25 37 19 43 35 43 63 13 10 30 41 12 20 98 14 13 20 9 78 64 29 27 108 129 428 32 29 21 45 38 45 65 15 2 30 49 20 28 90 14 13 18 78 65 30 17 89 28 40 22 46 32 46 66 16 11 21 50 26 29 97 5 4 19 86 9 41 83 43 75 67 78 83 74 60 56 64 65 48 48 86 126 413 129 425 17 62 69 179 134 425 65 39 88 91 101 70 41 82 63 99 27 57 49 100 83 82 75 42 46 148 31 77 58 60 81 18 5 57 73 86 47 53 36 133 70 69 52 15 15 89 389 119 103 399 10 48 17 18 42 24 44 23 31 51 46 33 19 115 35 34 9 106 119 415 15 45 16 33 42 29 50 14 18 38 42 9 14 100 22 21 6 179 431 118 140 97 114 76 132 149 94 99 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41 68 60 33 37 280 50 86 89 22 88 129 573 52 33 108 139 74 104 47 52 43 45 46 91 60 18 33 114 86 383 28 74 36 SAN GIORGIO DI PIANO 84 62 43 78 65 70 19 33 85 90 23 55 13 101 74 107 61 77 41 53 51 32 83 53 43 34 22 98 51 66 73 66 82 87 57 94 35 46 65 91 84 56 61 223 26 46 43 27 83 93 43 57 103 107 46 104 17 53 35 37 32 101 81 42 42 76 129 393 52 66 30 SAN GIOVANNI D'OSTELL 60 41 37 45 68 50 78 59 136 45 80 79 82 81 21 168 42 13 30 32 26 40 71 24 50 32 50 52 69 32 15 77 19 26 49 127 45 24 21 36 30 13 17 283 55 89 107 64 144 148 593 53 9 98 157 74 82 47 44 43 45 46 70 18 24 29 132 101 402 15 73 42 42 67 SAN GIUSEPPE DI COMAC 48 42 57 33 87 44 108 79 153 20 106 99 94 69 19 185 52 8 50 48 45 60 64 38 70 54 65 28 76 33 10 87 7 4 55 145 54 43 27 25 28 36 32 302 75 106 123 60 121 164 578 71 29 98 174 91 78 75 60 63 65 66 41 5 44 50 149 35 71 60 62 83 20 SAN MARTINO 63 39 34 56 48 48 40 29 98 61 57 49 44 103 50 129 40 46 27 30 26 10 88 30 20 9 7 74 61 43 47 47 57 57 58 93 13 17 37 65 55 27 31 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