CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO (C.C.N.L.) 12/2/2005 PER IL PERSONALE APPARTENENTE
ALLA CATEGORIA QUADRI DIRETTIVI ED ALLE AREE PROFESSIONALI
Il giorno 16 febbraio 2007 in Ferrara
fra
la CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gennaro
Murolo, assistito dalla Signora Lilia Tisselli nella sua veste di Direttore del Personale
e
il PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. rappresentato dalle
seguenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:
-
F.A.B.I. (Federazione Autonoma Bancari Italiani) nelle persone dei Signori: Gessi Maria
Cristina, Grazioli Gloria, Mascina Filippo
-
F.I.B.A./C.I.S.L. (Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi) nella persona della Signora
Losenno Antonella
-
F.I.S.A.C./C.G.I.L. (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito) nella
persona dei Signori Zanforlini Enrico, Langianni Luca, Zampini Roberto
-
DIRCREDITO – FD (Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte
professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali) nelle persone dei
Signori Tosi Gabriele, Zecchi Stefano
si è stipulato
il seguente Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) del C.C.N.L. 12/2/2005 per il Personale della Cassa
di Risparmio di Ferrara S.p.A. appartenente alla Categoria Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali:
ART. 1 – Categorie del Personale
In conformità alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. 12/2/2005, il Personale si distingue nelle
seguenti categorie:
1. QUADRI DIRETTIVI
2. AREE PROFESSIONALI
Si da’ atto che sono dipendenze dell’Istituto le agenzie di città, gli sportelli aggregati e/o sportelli
a operatività ridotta, le filiali del Comune di Ferrara e tutte quelle situate negli altri Comuni della
Provincia, nonché quelle situate fuori Provincia e le sedi e agenzie situate nei capoluoghi di Provincia
di Regioni italiane.
L’Azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.), a loro richiesta, la
consistenza numerica del personale in carico presso le singole dipendenze, nonché l’inquadramento di
detto personale.
-1-
Nota a verbale
Le parti si danno atto che nel testo del presente contratto la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. potrà
essere indicata con Cassa di Risparmio di Ferrara, Azienda o Istituto, così come le Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori potranno essere indicate come OO.SS. o R.S.A.
ART. 2 – Livelli retributivi
Ai sensi del Capitolo XII del C.C.N.L. 12/2/2005, la categoria Quadri Direttivi si suddivide nei
seguenti livelli retributivi:
✓
✓
✓
✓
I livello
II livello
III livello
IV livello
Ai sensi del Capitolo XIII del C.C.N.L. 12/2/2005 le tre Aree Professionali si suddividono nei
seguenti livelli retributivi:
✓ 1a AREA PROFESSIONALE
livello unico
✓ 2a AREA PROFESSIONALE
I livello
II livello
III livello
✓ 3a AREA PROFESSIONALE
I livello
II livello
III livello
IV livello
ART. 3 – Reinquadramento del Personale
La trasposizione del personale impiegatizio nelle nuove Aree professionali, il reinquadramento
del personale appartenente alle categorie Quadri e Funzionari nei nuovi Quadri direttivi e il passaggio alla
Dirigenza allargata, con le relative decorrenze, sono avvenuti con le “Intese aziendali del 22/12/2000”
– allegato A - che fanno parte integrante del presente contratto.
ART. 4 – Classificazione Dipendenze
Ai sensi dell’art. 73 del C.C.N.L. 12/2/2005, le dipendenze sono classificate in base ad un
sistema dinamico che permette di darne una omogenea ed oggettiva classificazione, sia pure non in
maniera esaustiva, attribuendo a ciascuna dipendenza un valore che esprima una sintesi ponderata degli
aggregati di riferimento al 31/12, forniti dall’Azienda e con possibilità di verifica puntuale come di
seguito specificato:
- i dati sono la media dei 12 mesi;
- raccolta diretta x 1
- raccolta indiretta x 0,50
- impieghi x 2
- carichi di lavoro x coeff. moltiplicativo (ponderato per 0,30).
Il sistema di classificazione delle Dipendenze descritto sarà sottoposto a verifica e contrattazione
ogni due anni, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (esempio: prossima
verifica al 28/02/2007 relativa ai dati medi 31/12/2006), al fine di evidenziare eventuali variazioni
e porre in atto gli opportuni correttivi. Per quanto riguarda le Dipendenze (comunque denominate)
che verranno aperte nell’intervallo di tempo sopra descritto, la verifica e conseguente classificazione
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avverrà dopo 12 mesi dalla stessa apertura.
I preposti (Titolari) alle Dipendenze, ad eccezione degli Sportelli di Cassa, Aggregati e/o ad
operatività ridotta comunque denominati, assumono la denominazione di “Direttore di Sede”, “Direttore
di Filiale”, “Direttore di Agenzia”.
In base ai dati 31/12/2004 le Dipendenze vengono così classificate:
ß Sede di Ferrara;
ß 1a Categoria Gruppo A (Napoli ed Argenta); Gruppo B (Rovigo, Bologna, Agenzia 5, Roma,
Bondeno, Agenzia 1, Comacchio, Copparo, Agenzia 7, Agenzia 3, Modena, Padova, Mantova,
Milano, Reggio Emilia, Parma); Gruppo C (Portomaggiore, Codigoro, Porotto, Mirandola, Cento,
Agenzia 10, Agenzia 6);
ß 2a Categoria (Portogaribaldi, Agenzia 2, Lugo, Tresigallo, Agenzia 4, Goro, Piove di Sacco, Agenzia
9, Santa Maria Maddalena, Pontelagoscuro);
ß 3a Categoria (Migliarino, Porto Viro, San Bartolomeo, Agenzia 8, Quartesana, Ostellato, San
Giuseppe, Agenzia 13, Jolanda di Savoia, Agenzia 12, Lido degli Estensi, Adria);
ß 4a Categoria (Lendinara, Gaibanella, San Martino, Poggio Renatico, Consandolo, Vigarano Mainarda,
Lagosanto, Badia Polesine, Bosco Mesola, Masi Torello, Mezzogoro, Agenzia 11, Tamara, Migliaro,
Castelmassa, Ambrogio, Pontegradella, Agenzia 14, Ariano Ferrarese, Scortichino, Agenzia 16,
Cologna);
ß 5a Categoria (San Biagio, Serravalle, Pilastri, Vigarano Pieve, Massafiscaglia, Berra, Polesella,
Gallo, San Giovanni, Voghiera, Marrara, Bologna Agenzia 2, Mirabello, Francolino, Denore,
Ospital Monacale, Agenzia Sant’Anna, Rovereto);
ß Dipendenze Stagionali;
ß Sportelli di Cassa, Aggregati e/o ad operatività ridotta comunque denominati.
Le Dipendenze di nuova apertura, situate nei capoluoghi di Provincia (sedi), verranno inserite
nella 1a Categoria Gruppo B.
Le Sedi capoluogo di Provincia faranno parte di una classificazione a parte, fermo restando
l’applicazione degli stessi aggregati di riferimento. In ogni caso, esse non potranno essere inserite in una
categoria inferiore alla 1a Gruppo B.
I livelli minimi dei Direttori di Sede, Filiale ed Agenzia sono i seguenti:
Sede di Ferrara: Quadro Direttivo di IV livello;
1a Categoria Gruppi A/B/C: Quadro Direttivo di IV livello;
2a Categoria: Quadro Direttivo di III livello;
3a Categoria: Quadro Direttivo di II livello;
4a Categoria: Quadro Direttivo di I livello;
5a Categoria: 3a Area Professionale IV livello;
Dipendenze Stagionali: 3a Area Professionale IV livello;
Sportelli di Cassa, Aggregati e/o ad operatività ridotta comunque denominati, anche di nuova
apertura: 3a Area Professionale III livello;
ÿ Dipendenze di nuova apertura non capoluogo di Provincia ed Agenzie di nuova apertura situate in
capoluoghi di Provincia: 3a Area Professionale IV livello.
Per quanto riguarda le Dipendenze di 5a Categoria, dopo quattro anni di titolarità effettiva in unità
operative della stessa categoria, il Direttore sarà nominato Quadro Direttivo di I livello, ivi compreso
il periodo di adibizione precedente alla data dell’Accordo sulla riclassificazione delle Dipendenze
dell’8/8/2005.
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ÿ
Ai Direttori di Sede, Filiale ed Agenzia delle seguenti Dipendenze: Sede di Ferrara, 1a Categoria
Gruppi A e B (ad esclusione delle Dipendenze di nuova apertura nei capoluoghi di Provincia), verrà
riconosciuto un Ruolo Chiave, con uno specifico trattamento economico per ruolo chiave aggiuntivo al
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trattamento tabellare base fissato in sede nazionale, con pagamento mensile (x 12). Tale trattamento sarà
corrisposto anche a coloro che sostituiscono il Direttore, sulla base dei giorni di effettiva sostituzione.
I Ruoli Chiave sono i seguenti:
ß Ruolo Chiave 1: Sede di Ferrara;
ß Ruolo Chiave 2: Dipendenze di 1a Categoria Gruppo A;
ß Ruolo Chiave 3: Dipendenze di 1a Categoria Gruppo B.
Gli importi dei Ruoli Chiave sono definiti nell’allegata tabella n. 3.
Il Direttore di Sede, Filiale ed Agenzia è affiancato, nello svolgimento delle sue mansioni, dalla
figura professionale del “Vice”.
Ulteriori livelli sono previsti nella misura e nelle Dipendenze sotto specificate:
Dipendenze
Vice
Ulteriori livelli minimi
Sede Ferrara
Dip.ze 1a categoria
Dip.ze 2a categoria
Dip.ze 3a categoria
Dip.ze 4a/5a categoria
Dip.ze nuova apertura
non capoluogo provincia/
agenzie nuova apertura
in capoluoghi provincia
QD IV livello
1p QD III livello/2p QD I livello/3p 3a Area IV livello
QD I livello
2p 3a Area IV livello
QD I livello
1p 3a Area IV livello
a
3 Area IV livello
3a Area III livello
3a Area III livello
Qualora in una dipendenza non fosse possibile provvedere alla sostituzione del Titolare con
personale interno, il livello contrattuale del Vice-Direttore si intende come livello minimo.
Nelle Aree Commerciali sono previste le seguenti figure professionali:
Capo Area, Gestore Imprese e Sviluppatore Esterno.
ÿ Capo Area: livello minimo Quadro Direttivo IV livello, Ruolo Chiave 1;
ÿ Gestore Imprese: livello di accesso Quadro Direttivo I livello e dopo un adeguato percorso
professionale (formazione, esperienze pratiche e valutazione positiva), della durata massima di
quattro anni, livello Quadro Direttivo di II livello;
ÿ Sviluppatore Esterno: livello minimo 3a Area Professionale III livello.
Nella Struttura dei Consulenti Finanziari sono previste le seguenti figure professionali:
ÿ Capo Struttura: livello minimo Quadro Direttivo IV livello + Ruolo Chiave 1;
ÿ Coordinatore: livello minimo Quadro Direttivo II livello + indennità di rappresentanza pari a €
125,00;
ÿ Consulente Finanziario di Zona: livello minimo Quadro Direttivo I livello + indennità di
rappresentanza pari a € 100,00;
ÿ Consulente di dipendenza: livello minimo 3a Area Professionale III livello e dopo un adeguato
percorso professionale (formazione, esperienze pratiche e valutazione positiva), della durata
massima di tre anni, passaggio a 3a Area Professionale IV livello.
Le indennità previste verranno erogate a partire dall’1/1/2007.
Al personale al quale viene attribuito il mandato ad operare in qualità di Promotore Finanziario,
è attribuito il livello minimo di Quadro Direttivo di I livello.
Il Preposto ad Ufficio di Rappresentanza assume la denominazione di “Agente”. Nell’Ufficio
di Rappresentanza di nuova apertura l’Agente sarà Quadro Direttivo di II livello nei primi sei mesi e
Quadro Direttivo di III livello dopo tale periodo.
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I livelli minimi previsti per contratto, regolamento o atto amministrativo potranno essere ricoperti
con dipendenti in possesso di livello gerarchico superiore, senza che ciò possa costituire elevazione
degli stessi livelli minimi, ne’ obbligo di creazione del livello minimo come sopra previsto.
In casi particolari sarà possibile derogare dalla presente classificazione (esempio: aperture di nuove
dipendenze in località ritenute di interesse strategico, dipendenze con specifiche particolarità, etc….)
Tutti i livelli previsti dal presente articolo, che risultassero vacanti, saranno ricoperti da personale
in servizio entro 5 mesi dalla data di assunzione dell’incarico.
Ai Direttori delle sedi, filiali o agenzie nonché ai Capi Area e Gestori Imprese, verrà riconosciuta
una indennità di rappresentanza nella misura stabilita dall’allegata tabella n. 2. Agli Sviluppatori
esterni compete una indennità di rappresentanza mensile pari ad 1/3 di quella prevista per i Direttori di
dipendenze di 3a, 4a e 5a Categoria. Tale indennità cessa con il cessare dell’incarico e non compete per
il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, escluse le ferie.
L’indennità di rappresentanza sarà corrisposta anche a coloro che sostituiscono i Direttori
delle Sedi, Filiali o Agenzie, sulla base dei giorni di effettiva sostituzione nella misura di 1/20 per
ciascun giorno lavorativo, ferma la misura massima mensile prevista per i titolari di dipendenze. Anche
agli addetti in via saltuaria ad opera di sviluppo esterno, compete una “indennità di rappresentanza”
giornaliera pari ad 1/20 dell’indennità per ogni giornata intera di adibizione allo sviluppo esterno, con
un massimo pari all’indennità mensile.
La stessa indennità del precedente comma compete ai coadiutori addetti a Sportelli aggregati e/o
ad operatività ridotta per l’attività di sviluppo esterno effettuata in via prevalente nella giornata.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la denominazione di “Direttore della Sede o Filiale” o “dell’Agenzia” per i
preposti alle dipendenze, viene assunta per ragioni di immagine e senza che ciò possa costituire titolo di
pretesa di inquadramento o livello minimo diverso da quello previsto.
Nota di chiarimento
Le parti convengono sulla necessità di rivedere il sistema di classificazione delle dipendenze e pertanto
si impegnano ad incontrarsi entro il 28/2/2007 per verificare eventuali variazioni.
ART. 5 – Classificazione Uffici
L’Azienda si impegna a portare a conoscenza delle OO.SS. l’organigramma aziendale riferito alla
struttura centrale, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e prima della fase operativa.
Detto organigramma conterrà l’indicazione dei responsabili ed i relativi gradi.
La struttura centrale si articola in:
ÿ Direzioni
ÿ Servizi
ÿ Uffici
Ai responsabili dei Servizi spetta il livello contrattuale minimo di Quadro Direttivo di IV livello
con l’attribuzione del Ruolo Chiave 2 di cui all’allegata tabella n. 3. Potranno altresì essere individuati
Ruoli Chiave per Uffici e figure professionali di particolare importanza.
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Dall’1/1/2007, ai fini dell’inquadramento minimo dei Responsabili degli Uffici della Sede Centrale,
comunque denominati, gli uffici vengono divisi secondo un criterio legato alla difficoltà tecnico/
organizzativa/gestionale che implica la titolarità dei medesimi, secondo lo schema che segue:
Amministrazione Risorse
Amministrazione Titoli
Banca Depositaria
Borsa e Derivati
Cassa Centrale
Contabilità Generale
Controlli di Gruppo
Controlli Interni
Controllo di Gestione
Controllo Rischi di Credito
Coordinamento di Gruppo
Crediti Speciali
Estero Merci
Fidi
Finanza d’Impresa
Formazione
Fornitori/Controllo Costi
Gestione Liquidità
Gestione Patrimoni
Gestione Risorse
Hardware
Incassi e Pagamenti
Infocenter
Legale
Marketing
Mutui
Negoziazione e Mercati
Procedure
Relazioni esterne e stampa
Risk Management
Segnalazioni di Vigilanza
Segreteria Fidi e Anagrafe
Segreteria Generale
Servizi Vari
Sicurezza
Soci
Sviluppo Servizi Telematici
Tassi e Condizioni
Tecnico Economale
TEV
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Q2
Q2
Q2
Q3
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Q1
Q1
Q2
Q2
Per quanto concerne la figura del “Vice” si stabilisce che esso è presente negli Uffici dove
per il Responsabile è previsto l’inquadramento minimo di Quadro Direttivo di II livello ed il numero
di personale assegnato è superiore a 4 unità complessive. Al Vice spetterà il IV livello della 3a Area
Professionale. In tutti gli altri casi, al sostituto del Responsabile spetterà il III livello della 3a Area
Professionale.
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Al personale che opera all’interno dell’Ufficio Mutui e che esegue in via continuativa stime e/o
perizie tecniche è attribuito il livello minimo di Quadro Direttivo di I livello ed iscrizione all’Albo
specifico.
Per uniformità rispetto a quanto avviene per la rete di vendita, quanto previsto dal presente
articolo subirà una revisione biennale (28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento
– prossima revisione 28/2/2007), avente lo scopo di aggiornare le eventuali variazioni organizzative
che coinvolgano uffici già esistenti o nuovi. In caso di variazione, anche parziale, dell’organigramma
aziendale, a richiesta di una delle Parti si darà luogo alla revisione.
Tutti i livelli previsti dal presente articolo, che risultassero vacanti, saranno ricoperti da personale
in servizio entro 3 mesi dalla data di assunzione dell’incarico.
ART. 6 – Incarichi 2a Area Professionale
Appartiene al III livello della 2a Area Professionale, il personale preposto, con diretta responsabilità
dei servizi, ai seguenti incarichi:
-
Magazzino stampati e cancelleria,
Archiviazione, catalogazione, conservazione documentazione in genere dell’Istituto,
Apertura, smistamento e spedizione corriere,
Cassette di sicurezza della Sede di Ferrara,
Manutenzione macchine ed impianti,
Ricerche e microfilm,
Sala macchine - intesa l’attuale sala della Sede Centrale con: fotocopiatrice, imbustatrice, rilegatrice
etc.; l’addetto dovrà provenire dall’organico della 2a Area Professionale I e II livello,
Incaricato in via continuativa alla sostituzione dei preposti agli incarichi precedentemente elencati,
nonché del personale addetto in via continuativa al centralino telefonico.
L’appartenente al III livello della 2a Area Professionale, che ricopra gli incarichi sopra indicati,
potrà svolgere attività promiscua e cioè attività in parte riferibile al III livello della 2a Area Professionale
ed in parte riferibile ai livelli gerarchicamente inferiori.
Sono esclusi dall’applicazione del precedente comma gli impiegati che se pur provenienti da
categoria inferiore, siano divenuti tali in quanto vincitori di selezioni interne, ovvero di altri criteri
aziendalmente stabiliti, a posti per attività specificatamente impiegatizia.
Al settore “apertura, smistamento e spedizione corriere” oltre al preposto con diretta responsabilità
del servizio, e’ previsto un coadiutore inquadrabile al II livello della 2a Area Professionale.
Tutti i posti che risultassero vacanti per effetto dell’applicazione del presente articolo saranno
coperti entro 3 mesi dalla data di assunzione dell’incarico.
Nota a verbale
Per apertura, smistamento e spedizione corriere si intende la corrispondenza (anche di natura contabile)
in arrivo ed in partenza da e per Sedi, Filiali, Corrispondenti, etc...
ART. 7 – Comunicazioni al Personale e OO.SS. - Trasferimenti
I provvedimenti di assunzione, promozione, trasferimento e risoluzione del rapporto di lavoro
saranno notificati a tutto il personale ed alle OO.SS. con apposita comunicazione.
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DICHIARAZIONE
L’Azienda conferma, in materia di trasferimenti, il proprio orientamento nel senso di:
1) in caso di trasferimento, interpellare preventivamente l’interessato e tenere conto, di norma, delle di
lui esigenze famigliari e personali;
2) valutare positivamente le richieste di trasferimento, quando gli interessati non siano nelle obiettive
condizioni di attendere alle mansioni assegnate;
3) valutare attentamente le richieste di trasferimento, a domanda motivata del lavoratore, tenuto conto
delle attitudini del dipendente stesso e dei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente con
le esigenze operative e di servizio. Dopo due anni da eventuale domanda motivata di trasferimento
senza esito, l’Istituto comunicherà la motivazione del mancato trasferimento, con possibilità per il
dipendente di reiterare la domanda.
A domanda degli interessati, gli stessi potranno essere assistiti nella richiesta dalle OO.SS di
appartenenza, ovvero dalla Organizzazione Sindacale alla quale e’ conferito mandato.
L’Azienda, infine conferma che, compatibilmente con le esigenze di servizio, favorirà le
qualificazioni del personale e la conoscenza dei vari servizi mediante opportuni periodi di avvicendamento
dei dipendenti negli uffici e/o nelle mansioni.
ART. 8 – Assunzioni e selezioni
L’Azienda informerà preventivamente le OO.SS. circa i criteri che intende, tempo per tempo,
adottare in caso di assunzione di personale. Qualora le assunzioni vengano effettuate tramite selezione
aziendale, le OO.SS. possono chiedere di intervenire ai lavori di selezione in qualità di osservatrici
complessivamente di massima con n. 3 Rappresentanti.
In caso di necessità di copertura di posti nel I livello della 3a Area Professionale, l’Azienda
potrà effettuare una selezione interna tra il personale in servizio appartenente alle categorie o livelli
inferiori.
Inoltre l’Azienda si impegna, in caso di necessità di copertura di posti nel I livello della 2a
Area Professionale, di attingere tale personale dalla categoria inferiore, fatti salvi eventuali obblighi di
legge.
ART. 9 - Mansioni
In caso di innovazioni tecnologiche e riorganizzazioni che venissero introdotte dall’Azienda
e comportanti l’esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento
e/o l’eventuale attribuzione di un livello nei confronti del personale interessato sulla base delle norme
del vigente CCNL e di quelle del presente contratto, l’argomento formerà oggetto di esame per la
definizione delle questioni relative, anche in vigenza dei contratti medesimi, da parte dell’Azienda e
delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale.
Le conclusioni dell’esame formeranno oggetto di accordo aggiuntivo al presente contratto.
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ART. 10 – Avanzamenti di carriera/economici
Per il personale in servizio alla data del 19/12/94, ai fini degli avanzamenti automatici di carriera
e/o economici di cui agli artt. 10 - 12 e 14 del CCNL 19/12/1994, in applicazione della opzione prevista
dagli artt. 4 e 118 del CCNL 22/7/1976, in conformità a quanto disposto dall’art. 12 del Contratto
Integrativo Aziendale 19/9/1974 e dall’Accordo Quadro 29/11/94, sono stabiliti i seguenti criteri:
1) Personale appartenente alla 2a Area Professionale III livello ed alla 3a Area Professionale
L’avanzamento automatico di carriera:
a) dalla 2a Area Professionale III livello alla 3a Area Professionale I livello, avviene automaticamente
dopo 5 anni di anzianità nel livello, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato
positivo;
b) dalla 3a Area Professionale I livello alla 3a Area Professionale II livello, avviene automaticamente
dopo 7 anni di anzianità nel livello, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato
positivo;
c) dalla 3a Area Professionale II livello alla 3a Area Professionale III livello, avviene automaticamente
dopo 6 anni di anzianità nel livello, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato
positivo;
2) Personale appartenente alla 2a Area professionale I e II livello
a) il primo assegno di anzianità, nella misura di € 22,35 per 13 mensilità, viene riconosciuto dopo 3 anni
di anzianità nel livello , purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo;
b) il secondo assegno di anzianità, nella stessa misura di cui sopra, viene riconosciuto dopo ulteriori 3
anni di anzianità, purché il giudizio professionale di sintesi ottenuto sia risultato positivo.
3) Personale appartenente alla 1a Area Professionale
Gli assegni di anzianità, nella misura di € 14,90 per 13 mensilità, vengono riconosciuti con le
stesse modalità sopra indicate per il Personale appartenente alla 2a Area Professionale, riferendosi
l’anzianità all’appartenenza all’Area.
Per l’applicazione dei benefici automatici di carriera e/o economici, restano ferme le disposizioni del
CCNL.
Al personale appartenente alle tre Aree Professionali che già percepiva l’assegno di anzianità
alla data dell’11/7/1999, in occasione della erogazione della 13esima mensilità viene corrisposta una
quota a titolo di “differenza assegno di anzianità” come previsto nella tabella Allegato 2 del C.C.N.L.
12/2/2005.
Per il personale assunto dopo il 19/12/1994 vengono applicati gli artt. 10 – 12 e 14 del CCNL
19/12/1994 e le successive modifiche intervenute successivamente alla entrata in vigore del C.C.N.L.
11/7/1999.
L’ausiliario operaio specializzato assunto dopo il 19/12/1994 usufruirà di un solo beneficio
economico pari a € 55,61 per 13 mensilità.
Norma Transitoria
Premesso che il CCNL 11/7/1999 ha sostituito il sistema delle “note caratteristiche” con un
“giudizio professionale complessivo” si prende atto che per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
non è stato espresso alcun giudizio professionale, così come non verrà espresso per l’anno 2006 (fase
di sperimentazione del nuovo sistema), nei confronti di tutto il personale senza che ciò pregiudichi gli
avanzamenti automatici di carriera.
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ART. 11 - Missioni
Tenuto conto dell’Art. 61 del C.C.N.L. 12/2/2005, in merito alle “missioni” di tutto il personale
della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.:
1. Al personale comandato in missione temporanea, fuori dal Comune dov’è ubicato il luogo di lavoro,
si applica la disciplina di cui ai CCNL 19/12/1994 e CCNL 16/6/1995, ad eccezione dei casi in cui
la distanza tra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore non superi i 25
Km (c.d. missione a corto raggio), dove si applica la disciplina prevista dal CCNL 12/2/2005.
Per il personale a disposizione le distanze ai fini del corto raggio, le spese di viaggio e di diaria,
vanno calcolate dalla Sede Centrale al luogo temporaneo di missione.
Per il personale non a disposizione, inviato temporaneamente in missione:
✓ se la distanza tra residenza e luogo di missione è inferiore a 25 chilometri (missione a corto
raggio) verrà rimborsato il costo chilometrico tra tali due distanze;
✓ se la distanza tra residenza e luogo di missione è superiore a 25 chilometri verrà rimborsato il
costo chilometrico tra il luogo di assegnazione abituale e quello temporaneo.
2. Si riconoscono al personale comandato temporaneamente, nell’ambito del Comune dov’è ubicato il
luogo di lavoro, le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, o il rimborso chilometrico
dal luogo di assegnazione al luogo in cui è comandato nel caso di uso dell’auto personale, fatta
eccezione per gli spostamenti fra le Agenzie di città.
3. Fatto salvo quanto previsto per le missioni a corto raggio, si riconosce al personale in missione
temporanea presso le Dipendenze della Cassa:
ß 1/3 della diaria per missioni comportanti spostamenti, dal luogo di assegnazione fino ai 50 Km.,
oltre al rimborso di viaggio secondo le norme previste;
ß 2/3 della diaria per missioni comportanti spostamenti, dal luogo di assegnazione, superiori ai 50
Km. e fino ai 100 Km, oltre al rimborso di viaggio secondo le norme previste;
ß 3/3 della diaria per missioni comportanti spostamenti, dal luogo di assegnazione, superiori ai 100
Km, oltre al rimborso di viaggio, secondo le norme previste.
Il dipendente potrà usufruire del rimborso a piè di lista delle spese documentate del pernottamento;
in tal caso la diaria giornaliera sarà ridotta di 1/3.
Le missioni di cui al sub punto 3) s’intendono per giornata intera di lavoro fuori dalla sede di
assegnazione.
Gli spostamenti effettuati durante l’orario di lavoro, non danno luogo al trattamento di cui al sub
punto 3), ma qualora sia necessario viene corrisposto 1/3 della diaria, rispettivamente, per ogni pasto
ed il pernottamento.
4. Ai partecipanti ai corsi di formazione e/o aggiornamento professionale organizzati dall’Azienda
(in proprio o in forma interaziendale) ed assegnati alle dipendenze situate in comuni diversi da
quello della sede del corso, saranno rimborsate le spese di viaggio eventualmente sostenute e sarà
corrisposta la diaria prevista per le missioni di cui al punto 3), dalla sede di residenza alla sede dei
corsi con esclusione del trattamento di missione per il dipendente residente nel comune sede del
corso stesso.
Al personale che effettua meno di 5 giornate di missioni nel corso di un mese si riconosce il
trattamento di diaria, come previsto dal precedente punto 1 (fatto salvo la missione a corto raggio).
- 10 -
Per la missione presso le sedi CEDACRI si riconosce il trattamento di diaria di cui al sub punto
1, oltre a € 15,49, al lordo delle ritenute di legge, e non utili ad alcun istituto contrattuale. In caso di
consumazione del pranzo presso la mensa CEDACRI, sarà trattenuto l’importo di tale consumazione in
presenza di liquidazione della corrispondente diaria.
Per le missioni comportanti l’effettivo pernottamento fuori sede, l’Azienda, a richiesta del
dipendente, anticiperà una somma, corrispondente alle spese presunte di viaggio ed al 50% della diaria
prevista, che verrà conguagliata con la liquidazione delle competenze relative alla missione.
In caso di missioni nelle dipendenze dell’Azienda distanti da Ferrara al massimo 100 chilometri,
e’ in facoltà del dipendente la scelta del mezzo di trasporto; mentre nei restanti casi e’ in facoltà
dell’Azienda autorizzare il dipendente, di volta in volta, all’uso del mezzo proprio.
L’indennità chilometrica, da corrispondersi al personale dipendente qualora si avvalga del
proprio automezzo, viene così calcolata:
PREZZO DELLA BENZINA x 4 = rimborso chilometrico
10
Il calcolo dell’indennità sarà aggiornato ai prezzi della benzina praticati dai seguenti 4 distributori
della città di Ferrara: AGIP Via Bologna, AGIP Via Ravenna, ESSO e TOTAL presso centro commerciale
“Il Castello”, alle date del 1/1 - 1/4 - 1/7 e 1/10 di ogni anno (media aritmetica).
In caso di chiusura dei distributori o variazione di insegna, si provvederà ad apposito aggiornamento
del presente articolo.
L’Azienda coprirà con polizza Kasco le autovetture dei dipendenti comandati in missione,
con i limiti e le modalità di cui alla polizza assicurativa trasmessa alle OO.SS. stipulanti il presente
contratto, rimanendo inteso che in caso di sinistro indennizzato dalla compagnia assicuratrice, la
franchigia corrispondente ad un danno accertato superiore al 50% del massimale assicurato, sarà assunta
dall’azienda.
Al dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, è data facoltà, nel caso in cui
non sia in possesso di auto aziendale in uso promiscuo o di auto nella disponibilità dell’unità produttiva
di appartenenza, qualora lo ritenga opportuno a sua autonoma valutazione e previa comunicazione alla
Direzione Generale, di utilizzare l’auto propria o comunque nella propria disponibilità. In questo caso
è prevista la fornitura da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara, a titolo di rimborso spese di viaggio
per missioni disposte dall’azienda ed interamente sostitutiva dell’indennità chilometrica prevista dalla
surrichiamata norma del presente contratto, di:
✓ Tessera Viacard per la copertura delle spese autostradali conseguenti e correlate alla missione, ovvero,
in via eccezionale, contro rimborso delle spese documentate del relativo pedaggio autostradale
sostenute direttamente dal dipendente;
✓ “Buoni carburante” (gasolio o benzina), in misura proporzionale alla distanza fra la sede di lavoro
ed il luogo della missione, per l’uso dell’automezzo proprio o comunque nella sua disponibilità,
corrispondente ai seguenti consumi:
a) vetture a gasolio: fornitura di n. 1 lt. di gasolio per ogni 13 Km di percorrenza.
b) vetture a benzina: fornitura di n. 1 lt. di benzina per ogni 10 Km di percorrenza.
La valorizzazione del numero dei “buoni carburante” da fornire viene effettuata sull’effettivo
valore monetario rapportato al costo del carburante utilizzato vigente al momento della missione, con
arrotondamento all’unità superiore, qualora il rapporto fra numero dei litri dovuti e numero dei litri
corrispondenti al valore facciale del “buono” sia superiore a 0.50, o, all’unità inferiore qualora tale rapporto
sia pari o inferiore a 0.50, fermo restando che l’onere complessivo per l’azienda non potrà comunque essere
superiore a quanto essa avrebbe sostenuto in applicazione del 14° e 15° comma del presente articolo.
- 11 -
Il dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi che intende avvalersi della
facoltà prevista dal presente articolo dovrà, di volta in volta, preventivamente comunicare per iscritto e
sotto la propria responsabilità:
1) distanza chilometrica prevista per la missione percorrendo la via più breve;
2) tipo di carburante utilizzato per l’automezzo usato.
Null’altro è dovuto dall’Azienda al dipendente per spese di viaggio oltre quanto previsto dal
presente articolo.
In presenza dell’utilizzo del mezzo proprio, nei casi in cui è prevista la scelta da parte del dipendente,
le distanze chilometriche, per le quali verrà riconosciuto il rimborso, sono elencate nell’apposita Tabella
n. 6 (fonte “Consodata Teleatlas”) annessa al presente contratto, che potrà essere variata - con l’accordo
delle parti - per intervenute modificazioni nelle distanze o apertura di nuove dipendenze. La Tabella n.
6 verrà contestualmente pubblicata ed aggiornata sul Portale Intranet Aziendale.
Il trattamento per missione, secondo le norme del CCNL e del presente contratto, sarà riconosciuto
anche a favore del personale non a tempo indeterminato.
Ai dipendenti, per gli spostamenti conseguenti al lavoro di sviluppo ed ai rapporti con la Direzione
Generale, sarà riconosciuta l’indennità chilometrica.
Per gli spostamenti richiesti dalle esigenze di servizio da e per gli sportelli aggregati e la relativa
dipendenza di appoggio e’ dovuta l’indennità chilometrica per l’effettivo uso dell’automezzo proprio
autorizzato dal diretto superiore.
ART. 12 – Permessi di studio
In applicazione dell’opzione prevista dall’art. 55 del CCNL 22/7/1976, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 17 del Contratto Integrativo Aziendale 19/9/1974, i lavoratori studenti hanno diritto a
permessi retribuiti per ogni intera giornata in cui sostengono la prova d’esame e nella giornata lavorativa
precedente a quella dell’esame (art. 53 CCNL 12/2/2005).
Ai lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento della licenza di Scuola Media
Inferiore o Superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, ovvero che sostengono l’esame per
il conseguimento di una delle lauree di cui all’art. 67 del CCNL 22/7/1976, come modificato dal CCNL
19/3/1987 e “lauree brevi”, spetta in aggiunta ai permessi di cui sopra, per una sola volta, un permesso
retribuito di 10 giorni lavorativi, da usufruire a richiesta degli interessati.
Inoltre ai suddetti lavoratori spettano, a domanda, permessi non retribuiti di durata non inferiore
a 10 giorni lavorativi con un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno. Detti permessi vengono concessi
per il numero di anni di corso legale degli studi previsti, e per gli studenti universitari fuori corso a
condizione che siano regolarmente iscritti all’anno accademico in corso.
Tali permessi dovranno essere richiesti con almeno due settimane di preavviso. I permessi non
retribuiti, ad eccezione della mancata retribuzione, non avranno alcuna ripercussione sul rapporto di
lavoro.
Agli studenti universitari iscritti presso Università di altre città, sempreché la facoltà alla
quale sono iscritti non esista presso la città di residenza, si riconoscono come permessi, accordati in
occasione di una prova d’esame, le assenze eventuali strettamente necessarie - immediatamente dopo il
- 12 -
sostenimento di una prova d’esame - per ritornare dalla sede universitaria. Per detto evento dovrà essere
fornita documentazione giustificativa.
Nota a verbale n. 1
Per prove d’esame s’intendono, oltre alle prove stesse, colloqui, prove scritte, esercitazioni necessarie
ed indispensabili per il superamento di un esame.
Nota a verbale n. 2
Si da’ atto che, al conseguimento del titolo di studio, ai lavoratori studenti, per effetto dell’opzione
prevista dall’art. 76 del CCNL 19/3/1987, esercitata dalle R.S.A. a favore delle normative nazionali
con lettera in data 30/10/1987, sono applicabili, al personale in servizio alla data dell’11/7/1999, le
provvidenze di cui all’art. 85 del CCNL 19/12/1994, tenuto conto che l’opzione di cui all’art. 55
del CCNL 22/7/1976 esercitata dalle OO.SS a favore della normativa aziendale di cui all’art. 17,
contemplava la sola ipotesi di permessi di studio. Al personale assunto dopo l’11/7/1999, ai soli fini
dell’applicazione delle provvidenze per motivi di studio, viene applicato quanto previsto dall’art. 53 del
C.C.N.L. 12/2/2005.
ART. 13 – Permessi retribuiti
In applicazione della facoltà prevista dall’art. 49 primo comma del CCNL 12/2/2005, l’Azienda
accorderà ai propri dipendenti, al verificarsi delle condizioni previste, i seguenti permessi retribuiti:
-
n. 3 giorni lavorativi successivi alla data del decesso del coniuge - partner convivente - figlio genitore;
-
n. 1 giorno lavorativo per decesso di altri parenti o affini sino al III grado;
-
n. 2 giorni lavorativi per la paternità;
-
permessi retribuiti per il tempo necessario, quando non sia possibile fuori orario di lavoro, al
dipendente che debba sottoporsi a visite mediche specialistiche o ad accertamenti diagnostici, (es:
analisi, radiografie, terapie, visite specialistiche etc.), in centri o ambulatori specializzati siti nella
provincia e/o comune limitrofo (di lavoro e/o di residenza). Eventuali diverse richieste, verranno
valutate caso per caso.
Ferma la facoltà dell’Istituto prevista dal citato art. 49 del CCNL 12/2/2005 l’Azienda, a tal fine,
valuterà con disponibilità ulteriori richieste di permesso per situazioni meritevoli di protezione individuate
nell’accompagnamento a visite specialistiche di famigliari conviventi, quali: anziani, persone con handicap,
figli fino a 14 anni di età, eventuali altri casi eccezionali, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Sono fatte salve previsioni di miglior favore stabilite, tempo per tempo, dalle normative di
legge.
Nota a verbale
In caso di problemi interpretativi della norma, le parti si incontreranno, a richiesta anche di una sola
delle stesse, per trovare idonee soluzioni.
ART. 14 – Spostamento orario di lavoro
Ad integrazione delle previsioni dell’art. 99 CCNL 12/2/2005, l’Azienda potrà accordare,
compatibilmente con le esigenze di servizio, uno spostamento dell’orario di lavoro giornaliero, nei
limiti e con le modalità in appresso indicate:
- 13 -
-
il dipendente dovrà chiedere una variazione di orario in via continuativa ed a tempo indeterminato e
dovrà formulare la richiesta per iscritto alla Direzione Generale tramite il diretto superiore;
la variazione, rispetto all’orario di lavoro applicabile al richiedente, non potrà superare i trenta minuti
sia in entrata che in uscita, o anche durante l’intervallo meridiano, con correlativo spostamento di
orario;
presupposto per la concessione, a giudizio finale della Direzione Generale, è l’assenso scritto del
Responsabile tempo per tempo della “unità operativa” in funzione della effettuabilità pratica dello
spostamento;
la concessione potrà essere revocata dall’Azienda, anche in via temporanea, per esigenze di servizio
e nelle giornate per contratto semifestive con orario ridotto;
il dipendente potrà rinunciare allo spostamento accordato, di norma, con preavviso di trenta giorni.
ART. 15 - Vestiario
Ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2005, al personale appartenente alla 1a e 2a Area Professionale
(con esclusione del III livello della 2a Area Professionale), l’Azienda fornirà, qualora le esigenze di
servizio lo richiedano a giudizio della Direzione Generale, i seguenti capi di vestiario da usare in
servizio:
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
1 abito e due paia di pantaloni/gonne invernali ogni due anni
1 abito e due paia di pantaloni/gonne estivi ogni due anni
1 giaccone ogni 3 anni
1 camice o tuta ad usura
6 camicie ogni anno
3 cravatte/foulard ogni anno
2 paia di scarpe ogni anno
1 soprabito ad usura
L’Azienda dichiara che ai fini della sicurezza fisica dei lavoratori, il personale tenuto all’uso
della divisa, esclusi gli autisti di rappresentanza, e’ esonerato dal portare, all’esterno dell’Azienda segni
distintivi tali da farli individuare con facilità.
Il colore e la foggia delle divise saranno concordati fra la Direzione della Cassa e le R.S.A.
L’Azienda si riserva di determinare il calendario delle forniture dei singoli capi di vestiario con
cadenze fisse annuali e con il contestuale riferimento alla generalità dei dipendenti aventi diritto.
Tutti gli indumenti di lavoro previsti dal presente articolo sono da usarsi in servizio ed il
dipendente e’ tenuto alla loro migliore conservazione e cura.
ART. 16 – Trattamento economico
Il trattamento economico del Personale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. appartenente
alla categoria Quadri Direttivi ed alle Aree Professionali, e’ indicato nelle tabelle economiche e relativi
allegati del CCNL 12/2/2005 ed accordi nazionali successivi, nonché dalle norme, tabelle economiche
ed allegati del presente contratto.
ART. 17 – Trattamento economico personale a tempo determinato
Il trattamento economico del personale assunto in via straordinaria con contratto a tempo
determinato nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle norme contrattuali,
sarà pari a quello del personale a tempo indeterminato.
- 14 -
ART. 18 – Premio rendimento extra standard
Il premio di rendimento extra standard di cui all’art. 39, ultimo comma, del C.C.N.L. 12/2/2005
sarà erogato – nel rispetto delle condizioni, modalità e beneficiari ivi previsti – negli importi riepilogati
nella tabella allegata n. 4.
L’inquadramento retributivo sarà riferito alla normale mensilità (esclusa l’incidenza delle
gratifiche contrattuali) del mese di dicembre dell’anno di competenza del premio.
Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi riepilogati nella tabella di cui sopra,
riguardano le situazioni retributive all’1/12/2005, per effetto della ristrutturazione tabellare del C.C.N.L.
11/7/1999. Gli stessi importi seguiranno gli incrementi conseguenti alla contrattazione nazionale, se non
espressamente esclusi.
Ai suddetti importi, per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1a alla 3a ed al
I e II livello dei Quadri Direttivi, verranno sommati gli eventuali trattamenti indennitari ed assegni
economici di seguito elencati, con applicazione delle seguenti percentuali, sempreché utili agli effetti
della determinazione dell’ex premio di rendimento:
- il 230% di eventuali indennità di rischio fisso ed indennità di rappresentanza per i direttori di sedi,
filiali o agenzie
- il 230% di eventuale indennità mensile per gli addetti alla “Gestione Hardware “ ed “Infocenter”
- il 230% di assegni eventuali di anzianità
- il 230% dell’indennità di rischio variabile corrisposta agli incaricati ai servizi di cassa, che sarà
considerata nella misura del 50% degli importi contrattualmente stabiliti, nel caso di adibizioni,
nell’anno di competenza, all’incarico dei servizi di cassa fino a sei mesi, e del 100% per adibizione
superiore ai sei mesi.
Per il personale cessato dal servizio prima del mese di dicembre, l’inquadramento retributivo di
riferimento sarà quello di risoluzione del rapporto.
Al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno o rimasto assente dal servizio durante l’anno,
anche se non continuativamente, il premio di rendimento extra standard sarà ridotto in dodicesimi per
quanti sono i mesi interi di servizio prestato durante l’anno computandosi a favore del lavoratore come
mese intero l’eventuale frazione di mese risultante. A questi effetti le assenze per: ferie, permessi per
festività soppresse, congedo matrimoniale, permesso studio retribuito e non, malattia ed infortunio nei
limiti del periodo di comporto retribuito, gravidanza e puerperio, nonchè permessi retribuiti, non sono
considerate assenze dal servizio.
La corresponsione del premio extra standard, ai dipendenti che ne hanno diritto ai sensi del
già citato art. 39 ultimo comma del C.C.N.L. 12/2/2005, viene effettuata entro il 31 maggio dell’anno
successivo a quello di competenza del premio o alla data di cessazione se antecedente.
In caso di passaggio in corso d’anno al III livello dei Quadri Direttivi, il premio di rendimento
extra standard sarà corrisposto proporzionalmente al servizio prestato in qualità di Quadro Direttivo di
III livello e di Quadro Direttivo di livello inferiore.
ART. 19 – Premio Aziendale
A partire dall’anno 2006, in applicazione degli artt. 23 e 41 del C.C.N.L. 12/2/2005, per la
definizione degli importi relativi al Premio Aziendale vengono utilizzati i seguenti indici:
ÿ Indice 1 = Fatturato / numero medio dei dipendenti
Il Fatturato è composto da:
ß Voce 30 “margine di interesse”
ß Voce 60 “Commissioni nette”
al netto di:
- 15 -
ß Voce 130 “Rettifiche nette di valore sui crediti”
ß Voce 150b “Spese Amministrative”
e comprensivo di:
ß Voce 190 “Altri oneri/proventi di gestione”
ÿ Indice 2 = (Totale raccolta da clientela + Totale impieghi a clientela)/numero medio dei dipendenti
L’Indice di Raccolta/Impieghi è composto da:
ß Voce 70 “Crediti verso la clientela”
ß Voce 20 “Debiti verso la clientela”
ß Voce 30 “Titoli in circolazione”
ß Voce 50 “Passività finanziarie valutate al fair value”
ÿ Indice 3 = Operating income/numero medio dei dipendenti
L’Indice Operating income è composto da:
ß Voce 30 “Margine di interesse”
ß Voce 60 “Commissioni nette”
ß Voce 80 “Risultato netto attività di negoziazione”
ß Voce 190 “Altri proventi di gestione”
I tre indici vengono così ponderati:
✓ Il 60% della variazione percentuale del valore dell’Indice 1
✓ Il 20% della variazione percentuale del valore dell’Indice 2
✓ Il 20% della variazione percentuale del valore dell’Indice 3
Metodo di calcolo: la somma dei valori come sopra indicati (indice di sintesi), sarà il valore di
riferimento per individuare lo scaglione di applicazione.
Il numero dei dipendenti viene computato come segue:
Media dei dipendenti in servizio in Azienda alla fine di ciascun mese, dedotto delle quote non lavorate di
part-time, delle assenze non retribuite per aspettative della funzione materna, dell’assenza per servizio
militare e delle aspettative non retribuite, calcolate in maniera puntuale con due decimali.
Ricorrendone le condizioni, da accertare anno per anno fra le parti, il premio aziendale viene erogato
al personale a tempo indeterminato e con contratto di inserimento o apprendistato professionalizzante
nelle seguenti misure, riferite alla posizione di un appartenente alla 3a Area Professionale III livello parametro 130,000 della Scala parametrale di cui alla Nota a verbale n. 1:
I scaglione
II scaglione
III scaglione
IV scaglione
V scaglione
VI scaglione
da 0,00
da 2,01
da 3,51
da 5,01%
da 7,01%
oltre 12,00%
a
a
a
a
a
2,00%
3,50%
5,00%
7,00%
12,00%
€ 1.750,00
€ 1.900,00
€ 2.050,00
€ 2.250,00
€ 2.450,00
€ 2.750,00
Il premio aziendale è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
In deroga all’art. 23 del presente Contratto, le somme erogate a titolo di premio aziendale sono
escluse dalla base di calcolo dell’”assegno aziendale”.
Previo accertamento dei requisiti previsti per l’erogazione del premio aziendale, quando dovuto,
sarà erogato entro il mese di giugno di ogni anno, o successivamente se i dati di bilancio non fossero
disponibili in tempo utile.
Per i dipendenti a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato o inserimento, assunti in
corso d’anno, il premio sarà ridotto in dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
- 16 -
Nota a verbale n. 1
SCALA PARAMETRALE
La scala parametrale con decorrenza 11/4/2002 utile per la riparametrazione di cui al presente
articolo è la seguente:
QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO
QUADRO DIRETTIVO III LIVELLO
QUADRO DIRETTIVO II LIVELLO
QUADRO DIRETTIVO I LIVELLO
3a AREA PROFESSIONALE IV LIVELLO
3a AREA PROFESSIONALE III LIVELLO
3a AREA PROFESSIONALE II LIVELLO
3a AREA PROFESSIONALE I LIVELLO
2a AREA PROFESSIONALE III LIVELLO
2a AREA PROFESSIONALE II LIVELLO
2a AREA PROFESSIONALE I LIVELLO
1a AREA GUARDIA NOTTURNA
1a AREA LIVELLO UNICO
218,000
192,000
168,000
158,000
140,000
130,000
125,000
120,000
113,000
110,000
107,000
101,000
100,000
Per il personale rinveniente dalla categoria Funzionari, come risultante dalle “Intese Aziendali
del 22/12/2000”, il Premio Aziendale viene calcolato prendendo a base il Premio erogato, anno per
anno, all’appartenente alla 3a Area Professionale III livello e moltiplicato per i parametri sotto indicati:
QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di II)
QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di III)
QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di IV Super)
QUADRO DIRETTIVO IV LIVELLO (Ex Funzionario di IV)
QUADRO DIRETTIVO III LIVELLO(Ex Funzionario di IV)
2,760
2,475
2,475
2,200
2,200
Nota a verbale n. 2
Trattandosi di un modello in fase sperimentale, le parti convengono che in presenza di eventi aziendali
straordinari di portata significativa - come ad esempio un aumento rilevante del numero dei dipendenti,
ovvero in caso di variazione dell’assetto societario di controllo (costituzione Holding, cessione della
banca o di parte rilevante della stessa) - si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti
di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio aziendale, al fine di
trovare adeguate soluzioni. Le parti si incontreranno indicativamente entro il 31 marzo dei prossimi due
anni per definire, entro il successivo mese di giugno, eventuali diverse modalità di calcolo o di pesatura
degli Indici 1, 2 ,3 del Premio Aziendale per l’anno successivo.
ART. 20 – Premio di fedeltà
Al personale che, dal 1/1/1995, abbia raggiunto il 20° anno di servizio effettivo presso l’Azienda
viene corrisposta una speciale gratificazione, assorbente anche il “premio di fine carriera”, denominato
“premio di fedeltà” pari ad 1/8 della retribuzione globale annua (escluso l’indennità di rischio e tutte le
indennità di mansione).
Il premio di fedeltà verrà erogato con la mensilità ordinaria del mese di novembre a tutti i
dipendenti che alla data del 31 ottobre abbiano raggiunto l’anzianità prescritta, calcolato sulla base
della retribuzione del mese di novembre dell’anno di competenza del premio stesso o dell’ultimo mese
lavorato in caso di cessazione dal servizio prima del mese di novembre.
Ferma la misura di 1/8 della retribuzione globale annua, riferita questa alla prestazione a tempo
pieno, i periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini della determinazione del
- 17 -
numero degli anni di servizio utili al raggiungimento del diritto al Premio, mentre per la determinazione
della misura saranno calcolati in proporzione all’effettiva attività lavorativa rispetto al tempo pieno
contrattualmente previsto (20/mi di prestazione effettiva fra tempo pieno e tempo parziale).
Il “premio di fedeltà”, di cui al primo comma, viene corrisposto agli aventi diritto di cui all’art.
2122 del C.C. in caso di morte prima dei 20 anni, ma dopo i 15 anni di servizio effettivo, in ragione dei
20/mi di servizio prestato.
ART. 21 – Acceleramento aumento periodico
In caso di riconoscimento dell’acceleramento dell’aumento periodico di anzianità, all’interessato
viene assicurata, per il periodo per il quale l’acceleramento e’ concesso, l’attribuzione di uno scatto
di anzianità, aggiuntivo a quelli già goduti, con ripercussione sugli scatti successivi, alle scadenze
originariamente previste (ex artt. 49 e 105 CCNL 19/12/1994 ed ex artt. 29 e 65 CCNL 16/6/95).
ART. 22 – Assegno ad personam 2a Area Professionale
In deroga alla previsione di cui all’art. 90 del CCNL 12/2/2005, nell’ipotesi di avanzamento
dalla 1a Area Professionale alla 2a Area Professionale, fermo quant’altro previsto dal vigente CCNL,
l’assegno “ad personam” eventualmente risultante, non sarà riassorbibile con i futuri miglioramenti, ma
lo sarà in concomitanza del maturare dell’ultimo scatto tabellare di anzianità previsto per la nuova Area
o in caso di passaggio alla 3a Area Professionale.
ART. 23 – Assegno aziendale
Al personale dipendente viene corrisposto, per tutte le mensilità (ordinarie ed aggiuntive)
nonché per il premio di rendimento extra standard, se erogato, e per eventuali erogazioni occasionali un
“assegno aziendale” pari all’8,75% di tutte le voci del trattamento economico in vigore, a qualsiasi titolo
corrisposto, nonché su eventuali nuove voci che dovessero essere istituite in forza di accordi economici
o normativi nazionali e/o aziendali, soggette a contributi assistenziali/previdenziali, computato sulla
base soggetta a tale contribuzione con quota a carico del dipendente e per il numero di volte in cui tali
voci di trattamento economico sono erogate, ad eccezione delle voci espressamente escluse per accordo
sindacale.
La previsione di cui al comma precedente continuerà a trovare applicazione nei soli confronti del
personale in servizio alla data del 1° gennaio 1995.
Per il personale proveniente dalla Banca di Credito Agrario di Ferrara , in servizio alla data
del 1/1/1995, l’aliquota sarà del 4,75% anziché dell’ 8,75%, con decorrenza 1/1/1995 e ferme tutte le
modalità ed i criteri di calcolo di cui al 1° comma.
ART. 24 – Assegno aziendale di produttività
In applicazione degli artt. 17 e 18 dell’A.E.N. 19/3/1987·è istituito, per il personale appartenente
alle Aree Professionali dalla 1a alla 3a ed al I e II livello dei Quadri Direttivi, con decorrenza dal 1/1/1988,
l’“assegno aziendale di produttività” assorbente i miglioramenti economici di cui al citato art. 17 e
l’“assegno aziendale ex accordo 5/12/1984”, parametrato con il protocollo modificativo 8/2/1985, di cui
al richiamato art. 18, da erogarsi nella misura e con le modalità in appresso indicate.
Premesso che, a decorrere dall’1/1/1997 l’assegno è stato determinato nella misura del 100%
delle voci mensili: Paga base, Scatti di anzianità, Carica e Mensa e che tali voci sono state parzialmente
accorpate e ridistribuite a partire dal gennaio 2000 a seguito della nuova struttura della retribuzione prevista
dal C.C.N.L. 11/7/1999, l’erogazione dell’assegno viene effettuata come da tabella allegata n. 1.
- 18 -
L’assegno di cui al presente articolo viene corrisposto in proporzione al servizio prestato
nell’anno, in unica soluzione in via anticipata, con i criteri previsti per la corresponsione della gratifica
natalizia (o 13esima mensilità) di cui all’art. 40 del CCNL 12/2/2005.
L’assegno aziendale di produttività viene erogato, al personale a tempo indeterminato o, a far
tempo dal servizio prestato dal 1/1/1992 con contratto di formazione e lavoro, ed al personale assunto
con contratto di apprendistato o di inserimento, con il pagamento del rateo mensile di retribuzione
del mese di gennaio di ogni anno, con riferimento al livello retributivo di appartenenza di ciascun
dipendente alla data del 1° gennaio dell’anno cui il medesimo assegno si riferisce.
Per il personale assunto con contratto a tempo determinato o assunto in corso di anno con
contratto a tempo indeterminato, o con contratto di apprendistato o inserimento ovvero per il quale si
debba provvedere al proporzionale recupero di somme non dovute, l’assegno di produttività sarà erogato
o conguagliato, con i criteri di cui ai precedenti commi, con le competenze del mese di dicembre, o
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro o dell’avanzamento al III livello dei Quadri Direttivi.
Chiarimento:
Per le erogazioni di gennaio 2001, 2002 e 2003 fare riferimento all’Accordo transitorio 11/01/2001
- allegato B.
ART. 25 – Indennità di rischio
Al personale incaricato dei servizi di cassa spetta un’indennità di rischio nella misura indicata
nell’Allegato 5 del C.C.N.L. 12/2/2005.
A far tempo da 1/1/1997, ai fini dell’indennità di rischio, tutte le dipendenze vengono classificate
di 1a Categoria ovvero capoluoghi di Provincia e centri aventi intenso movimento bancario.
Il personale incaricato dei servizi di cassa presso le dipendenze, potrà essere alternativamente
adibito ad attività di sportello o di retrosportello, con possibilità di rotazione negli incarichi.
Dall’1/1/1997 al personale incaricato dei servizi di cassa spetta l’indennità di rischio nella
seguente misura:
-
30% dell’indennità mensile da 1 giorno a 5 giorni di adibizione effettiva nel mese;
50% dell’indennità mensile da 6 giorni a 10 giorni di adibizione effettiva nel mese;
oltre il 10° giorno di adibizione effettiva nel mese - indennità intera.
L’indennità di rischio è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
ART. 26 – Indennità locali sotterranei
Al personale comunque addetto al servizio di Cassette di Sicurezza della Sede di Ferrara, viene
corrisposta l’indennità prevista dall’Allegato 3 del C.C.N.L. 12/2/2005 a titolo di “lavori svolti in locali
sotterranei”.
L’indennità di sotterraneo viene corrisposta al personale di cassa addetto al caveau della Sede
Centrale.
Al personale addetto saltuariamente ai servizi di cui ai commi 1 e 2, l’indennità sarà corrisposta
nella misura di 1/20 per ogni giorno di effettiva prevalente adibizione; oltre i 10 giorni l’indennità sarà
corrisposta per intero.
L’indennità di cui al presente articolo cessa con il cessare dell’incarico.
In caso di assenza, per motivi diversi dalle ferie, l’indennità sarà sospesa a decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di inizio dell’assenza stessa.
- 19 -
ART. 27 – Compenso per vigilanza notturna
Ai sensi dell’art. 100 del CCNL 12/2/2005 il servizio di vigilanza notturna e il pernottamento
eventualmente prestato da personale appartenente alla 1a Area Professionale (esclusa la guardia diurna/
notturna) o al I livello della 2a Area Professionale sarà retribuito con il medesimo compenso previsto
nella relativa tabella allegata n. 5.
Nota a verbale
Per custodia si intende un servizio comunque superiore alle ore 4.
ART. 28 – Indennità di guardiania
Con decorrenza dal 1/1/1997 al personale appartenente alla 1a Area Professionale con mansioni
di “guardiano notturno e diurno”, ferme le mansioni proprie dell’Area di appartenenza, viene corrisposta
una indennità mensile, per 13 mensilità, di € 20,02, quale riconoscimento di eventuali prestazioni
promiscue con le mansioni proprie della 2a Area Professionale.
L’indennità è assorbita con il passaggio alla 2a Area Professionale.
ART. 29 - Reperibilità
Ai sensi dell’art. 34 CCNL 12/2/2005, l’Azienda potrà richiedere la reperibilità nell’intero arco
della settimana, al personale addetto all’estrazione di valori, ai sistemi di sicurezza, ai presidi di impianti
tecnologici e ai servizi automatizzati alla clientela.
Nel predisporre il servizio l’Azienda terrà conto delle richieste avanzate dai dipendenti,
compatibilmente con le esigenze di servizio, e predisporrà opportune turnazioni nell’ambito degli
organici addetti all’attività interessata alla reperibilità, impegnandosi ad agevolare l’inserimento di un
adeguato numero di dipendenti nelle specifiche turnazioni.
Al personale appartenente alle tre Aree professionali e per il I e II livello dei Quadri Direttivi,
verranno corrisposti i seguenti compensi per ogni giornata di reperibilità:
✓ indennità di reperibilità fino a 12 ore € 21,69. Oltre € 40,28;
✓ rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute;
✓ pagamento dell’eventuale diaria se, per l’intervento, è necessaria la consumazione del pasto fuori
sede;
✓ compenso di prestazione straordinaria, limitatamente al personale delle 3 Aree professionali, per la
durata dell’intervento, con un minimo di 1 ora o, se inferiore, € 18,42.
Per i Quadri direttivi di III e IV livello, qualora l’Azienda si avvalga della facoltà di richiedere la
reperibilità in presenza di esigenze di servizio, sono previsti i seguenti compensi:
✓ indennità di reperibilità di € 38,73 per le 24 ore della giornata, ragguagliate alle ore della reperibilità
giornaliera richiesta con un minimo di € 25,82;
✓ compenso di € 58,13 per ogni intervento effettuato in tempi nei quali non è prevista la presenza in
servizio; nell’ipotesi in cui si rendano necessari più interventi nella giornata, il compenso successivo
al primo sarà ridotto del 50%;
✓ rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute;
✓ pagamento dell’eventuale diaria se, per l’intervento, è necessaria la consumazione del pasto fuori
sede e/o del pernottamento.
In caso di mancata effettuazione del pieno periodo di reperibilità stabilito (giornaliero o
settimanale) in conseguenza di effettivo impedimento, da comunicare tempestivamente alla Direzione
dell’Azienda, l’indennità di reperibilità verrà proporzionalmente decurtata.
Le indennità ed i compensi di cui sopra si intendono espressamente esclusi dalla retribuzione
utile per il calcolo del contributo al Fondo di previdenza complementare, dal computo della retribuzione
annua utile al fine della determinazione del trattamento di fine rapporto e dalla base di calcolo delle
- 20 -
mensilità eccedenti le 12 mensilità ordinarie e da qualsiasi altra maggiorazione contrattuale prevista dal
trattamento economico, limitatamente ai Quadri direttivi di III e IV livello.
Gli interessati alla reperibilità continueranno a svolgere la normale attività lavorativa secondo le
norme contrattuali in vigore.
ART. 30 – Indennità di intervento
Ai dipendenti che, per obbligo d’Ufficio o per incarico ricevuto dall’Azienda debbano intervenire
fuori orario di lavoro, ad attività di verifica o di controllo, secondo le istruzioni ricevute, per i casi
di emergenza (allarmi, fatti criminosi, calamità naturali, etc.) coinvolgenti le singole unità operative,
nonché per comprovate ragioni di necessità, l’Azienda riconoscerà una indennità di intervento di:
ÿ € 22,72 per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla prima alla terza per ogni prestazione
richiesta dalla emergenza verificatasi fra le ore 22 della sera e le ore 6 del mattino successivo
ÿ € 51,65 per il personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi per le prestazioni richieste
dalla emergenza verificatasi fra le ore 19,30 della sera e le ore 7 del mattino successivo nei giorni
lavorativi e nell’intera giornata, nei giorni festivi per l’Azienda
oltre il rimborso della prestazione straordinaria, ove prevista e secondo le misure contrattualmente
previste, per il tempo occorrente per l’intervento, nonché il rimborso delle spese di viaggio eventualmente
sostenute. Riconoscerà inoltre il pagamento della diaria per missione fuori dalla sede di lavoro se è
necessaria la consumazione del pasto e/o il pernottamento.
Al personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi a cui l’Azienda richieda la presenza di
rappresentanza fra le ore 19,30 e le ore 7 verrà riconosciuta una indennità di intervento di rappresentanza
di € 51,65.
Per gli stessi interventi effettuati fuori dagli orari previsti dal primo comma, al dipendente
competerà il pagamento del compenso per le prestazioni straordinarie occorrenti, ove previste, ed il
rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute.
ART. 31 – Indennità di rappresentanza
Con decorrenza dal 1/1/1997, al personale appartenente alla 2a Area Professionale con mansioni
di autista in via continuativa, compete una “indennità di rappresentanza” di € 25,82 mensili per 12
mensilità, cessante al cessare dell’incarico e non è dovuta per il periodo di assenza dal servizio superiore
al mese escluse le ferie.
ART. 32 – Indennità Hardware/Infocenter
Al personale addetto alla funzione “Gestione Hardware” ed “Infocenter” e’ attribuita una
indennità mensile, per 12 mensilità, di € 41,32, cessante con il cessare dell’incarico e non competente
per il periodo di assenza dal servizio superiore al mese escluse le ferie.
ART. 33 – Maggiorazione per laurea
In base al “Protocollo per il personale delle banche già destinatarie dei C.C.N.L. ACRI”, al
personale in servizio alla data dell’11/7/1999 al quale l’Azienda abbia chiesto come titolo di studio
una laurea conseguita in una Università o Istituto equiparato, la maggiorazione prevista dall’art. 48 del
CCNL 19/12/1994 e dall’art. 25 del C.C.N.L. 16/6/1995 viene fissata nella misura del 10%.
Qualora l’Istituto abbia chiesto, oltre la laurea, l’iscrizione agli albi professionali (Avvocati o Ingegneri),
la maggiorazione di cui sopra sarà:
ÿ per il personale appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, pari al 55% dell’indennità di
laurea (indennità di professione – art. 27 C.C.N.L. 16/6/1995);
- 21 -
ÿ per il personale appartenente alle Aree Professionali dalla 1a alla 3a ed al I e II livello dei Quadri
Direttivi, elevata al 15%.
Nulla sarà erogato, a tale titolo, al personale assunto successivamente alla data di stipulazione
del C.C.N.L. 11/7/1999.
ART. 34 – Fondo Previdenza Complementare
In applicazione del D.Lgs. 124/1993, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs.
252/2005, ed in applicazione dell’Accordo Aziendale per la previdenza complementare stipulato il
9/10/1997, il personale assunto dopo il 28 aprile 1993 e tuttora in servizio, sarà iscritto dall’1/1/1997 al
Fondo di previdenza complementare denominato Previfondo, oggi Previbank, con una aliquota a carico
dell’Azienda pari al 3%.
Resta fermo quanto già previsto dagli accordi Aziendali per la previdenza complementare
stipulati il 29/12/1994 e 2/5/1995 e relative appendici, nonché l’Accordo Aziendale ex Banca di Credito
Agrario stipulato il 9/11/1990 e relative appendici e l’articolo 16 dell’Accordo Quadro di Fusione del
29/11/1994.
A seguito dell’Accordo aziendale del 26/11/2001 e relative appendici, a decorrere dall’1/1/2001, il
personale assunto con contratto di formazione e lavoro e successivamente con contratto di apprendistato
e inserimento, ha facoltà di aderire al Fondo Previbank dalla data di assunzione, purché abbia manifestato
tale volontà ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
ART. 35 – Premorienza/invalidità
Come previsto dall’art. 4/h dell’Accordo 29/12/1994 relativo alla Previdenza Complementare
(Allegato E) e dall’art. 35 comma 6 del C.I.A. 29/12/2003 (Allegato F), a tutto il personale dipendente a
tempo indeterminato, con contratto di inserimento e di apprendistato, l’Azienda assicura in caso di morte
ed invalidità totale e permanente comportante la perdita di ogni capacità lavorativa ed il conseguente
collocamento a riposo per cause diverse dall’infortunio, una somma lorda che per l’anno 2007 è pari ad
€ 105.851,21.
In caso di decesso del dipendente saranno beneficiari i suoi aventi causa secondo le norme
dell’art. 2122 del codice civile.
La predetta somma sarà di anno in anno, indicizzata al tasso utilizzato per il Trattamento di Fine
Rapporto quale risulta al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il personale appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi l’ importo di cui al 1° comma
è incrementato di un importo fisso di € 77.468,53.
E’ data facoltà al dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, di aggiungere
al capitale assicurato di cui al precedente comma una ulteriore copertura assicurativa in caso di
premorienza da scegliere individualmente fra uno dei due importi, rispettivamente di € 51.645,69
oppure di € 103.291,38, con contribuzione a totale carico dell’interessato.
Resta fermo quanto già previsto dall’Accordo Aziendale 29/12/1994.
ART. 36 – Polizza infortuni
Il personale dell’Azienda a tempo indeterminato, o con contratto di inserimento e/o apprendistato
professionalizzante, con esclusione del personale chiamato o richiamato alle armi, e’ coperto, ai fini
della morte o della invalidità permanente, mediante una polizza infortuni per rischi professonali ed extra
- 22 -
professionali, stipulata dall’Azienda, per i seguenti massimali aggiornati, a far tempo dall’ 1/1/2004,
come segue:
ß € 300.000,00 in caso di morte
ß € 400.000,00 in caso di invalidità permanente
Limitatamente agli infortuni extra professionali, viene mantenuta la franchigia del 3% in caso
di invalidità permanente fino ad un rimborso di € 210.000,00. Oltre tale importo, la franchigia è elevata
al 5%.
Detti massimali verranno indistintamente applicati a tutto il personale a tempo indeterminato o
con contratto di apprendistato o inserimento.
I suddetti capitali non comporteranno riduzione dei diritti derivanti al lavoratore o ai suoi
superstiti in base al CCNL, ma saranno computati in conto di eventuali ulteriori somme che l’Istituto
fosse tenuto ad erogare per propria responsabilità.
Il personale concorrerà al pagamento dei premi di polizza nella misura del 20% dei premi stessi,
corrispondente al premio fissato per la copertura del rischio extra professionale.
Nota a verbale n. 1
La costituzione della suddetta assicurazione non esonera l’Azienda e le OO.SS. dei lavoratori
dall’impegno di ricercare l’adozione delle misure atte ad eliminare o prevenire le conseguenze di atti
criminosi.
Nota a verbale n. 2
L’Azienda è facoltizzata a stipulare separate polizze per rischio professionale e rischio extraprofessionale,
ferma la copertura assicurativa complessiva e la ripartizione del premio come previsto dal presente
articolo.
ART. 37 – Polizza sanitaria
Richiamato l’Accordo del 26/3/97, a partire dal 1° aprile 1997 l’Azienda assicura una prestazione
assistenziale di natura sanitaria a favore di tutto il personale a tempo indeterminato con un onere
complessivo a carico dell’Azienda:
o per il periodo 1/4/2006 – 31/3/2007 di € 375,00 annue pro capite;
o dall’1/4/2007 di € 377,00 annue pro capite.
Con decorrenza 1/10/2003 l’Azienda riconosce la stessa prestazione assistenziale anche per il
personale con contratto di formazione e lavoro, apprendistato professionalizzante o di inserimento in
essere e per quello successivamente assunto con i medesimi contratti.
In casi particolarmente gravi l’Azienda si impegna ad anticipare l’ammontare dei rimborsi
previsti dalla copertura sanitaria in essere.
Il testo integrale della Polizza Sanitaria è consultabile sul Portale Intranet Aziendale.
Prevenzione: l’Azienda si fa carico di fornire il vaccino antinfluenzale a tutti i dipendenti che ne
facciano richiesta.
ART. 38 – Polizza rischi attività professionale
L’Azienda si impegna a mantenere in essere, a proprio carico, le polizze che coprono i rischi
professionali derivanti dall’attività lavorativa del personale.
- 23 -
ART. 39 – Contributo per figli portatori di handicap
A decorrere dall’1/1/1997 viene riconosciuto un contributo annuo di € 1.033,00 ai dipendenti
con figli portatori di handicap, da erogarsi entro trenta giorni dalla richiesta debitamente documentata.
A decorrere dall’1/1/2004, nella sola ipotesi in cui il figlio portatore di handicap del dipendente risulti
fiscalmente a carico, tale contributo verrà elevato a € 1550,00.
ART. 40 – Buono pasto
A ciascun dipendente, eccezion fatta per gli attuali Quadri Direttivi di III e IV livello retributivo,
spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 95 del C.C.N.L. 12/2/2005 ovvero
turnisti che effettuano la pausa, un buono per la consumazione del pasto di € 3,15 giornalieri a decorrere
dall’1/2/2003.
Con Accordo stipulato in data 16/2/2007, a valere fino al 31/12/2010, è stato variato il valore
facciale dei buoni pasto ed il relativo diritto, secondo lo schema che segue:
ÿ Da 1/1/2007 il buono pasto di € 3,15 è stato aumentato ad € 4,20 e verrà erogato anche ai turnisti che
non effettuano la pausa;
ÿ Da 1/1/2008 verrà erogato il buono pasto di € 2,00 ai dipendenti con contratto part-time ed ai Quadri
Direttivi di III e IV livello;
ÿ Da 1/1/2009 per gli aventi diritto al buono pasto di € 4,20 e per i Quadri Direttivi di III e IV livello,
il valore facciale aumenterà ad € 4,60, mentre per i dipendenti con contratto part-time aumenterà ad
€ 3,16.
Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero
del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
ART. 41 – Riconoscimento anzianità
L’Istituto riconoscerà al personale, soggetto al presente contratto quale servizio effettivo, il
periodo di lavoro prestato in qualità di dipendente presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, con contratti
tempo per tempo previsti dalle normative di legge, in data anteriore all’assunzione in via ordinaria.
L’Istituto e le OO.SS. firmatarie del presente contratto si riservano di esaminare eventuali casi
atipici di preservizio per una soluzione possibilmente analoga.
ART. 42 – Programma formativo
Ad integrazione delle previsioni dell’art. 63 del CCNL 12/2/2005, l’Azienda sentirà le eventuali
osservazioni delle R.S.A. sul programma formativo da predisporre per l’anno successivo, in un apposito
incontro da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno.
ART. 43 – Pari Opportunità
L’Istituto conferma l’impegno ad esaminare, in appositi incontri con le R.S.A., a richiesta di
queste, la situazione aziendale al fine di individuare e rimuovere eventuali ostacoli che si frappongono
alla realizzazione delle pari opportunità per il personale, alla luce delle vigenti norme di legge e di
contratto.
ART. 44 – Eventi criminosi
L’Azienda si rende disponibile a recepire ed inserire nel Contratto Integrativo Aziendale gli
accordi sottoscritti dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tema di sicurezza, salute e
prevenzione.
- 24 -
L’Azienda fornirà con frequenza annuale un Documento di Sintesi sugli interventi effettuati, in
materia di salute e sicurezza e prevenzione, nell’anno precedente ed un Documento Programmatico di
Sintesi per gli interventi su dette materie per l’anno successivo.
In caso di apertura e/o ristrutturazione di unità produttive, l’azienda illustrerà alle OO.SS. la
dotazione dei sistemi di sicurezza predisposti e la corrispondenza dei locali alle condizioni igienico
ambientali ai requisiti previsti dalle norme e dagli accordi aziendali.
Nell’ambito del “microclima” l’Azienda si impegna ad intervenire prontamente, quando vi sia
una segnalazione di anomalia oggettiva segnalata direttamente dal personale e/o dalle R.S.A.
In materia di Formazione del Personale, entrambe le parti ne riconoscono l’importanza strategica
in materia di Sicurezza e Salute.
Per quanto concerne la formazione di pronto soccorso, l’Azienda si impegna ad intensificarne la
frequenza rispetto ai minimi di legge, con un minimo indicativo di due ore ogni due anni.
Per ogni anno solare saranno forniti come dati, unitamente ai documenti programmatici, la
tipologia dei corsi, la quantità dei corsi ed il numero di persone coinvolte come dato consuntivo e
programmatico.
L’Azienda fornirà con cadenza annuale un Report specifico scritto relativo a rapine e furti tentati
e/o subiti. Particolare attenzione verrà data alla formazione di tutto il personale sui dispositivi adottati,
e sulla condotta da tenere durante gli eventi criminosi.
In caso di eventi criminosi l’Azienda cercherà di agevolare, con opportune azioni positive,
il personale interessato (chiusura dello sportello per un tempo adeguato, concessione di permessi
particolari ....).
L’Azienda si impegna a valutare richieste di trasferimento del personale dettate da sofferenza,
traumi, o malessere psicologico derivanti da eventi criminosi.
Le assenze dal servizio verranno trattate ai sensi dell’art. 50 comma 4 del C.C.N.L.
ART. 45- Mobbing
L’Azienda si impegna a prevenire, individuare e rimuovere ogni comportamento riconducibile
ad un fenomeno di mobbing ed a favorire e sostenere un clima di serene relazioni. A tale fine la Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A. esaminerà, in appositi incontri con le R.S.A., i casi che dovessero verificarsi
al fine di trovare idonee soluzioni. Gli incontri si svolgeranno su richiesta anche di una sola delle due
Parti con la massima tempestività.
Per ciò che riguarda le informazioni e gli eventi, i dati personali ed i colloqui inerenti ai procedimenti
di cui sopra, dovrà essere garantito il massimo grado di privacy.
ART. 46 – Lavoratori tossicodipendenti
L’Istituto conferma il proprio impegno a favorire, nella concessione dell’aspettativa di cui all’art.
49 CCNL 12/2/2005 quelle situazioni, provatamente accertate, di lavoratori tossicodipendenti che si
sottopongono ad effettiva cura riabilitativa, con durata valutabile caso per caso.
ART. 47 – Ambiente di lavoro
Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 12/2/2005 i locali, nei quali sono o vengono installate macchine
di particolare rumorosità, o richiedenti particolari prestazioni psico-fisiche, o funzionanti con sostanze
chimiche, o generatrici di calore o di residui di qualsiasi genere (ad es. fotocopiatrici, stampanti,
tranciacarte, etc.), dovranno essere di cubatura opportunamente adeguata e tecnicamente predisposte
con insonorizzazione, pannelli e pavimenti antivibrazione, aeratori, luminosità naturale o artificiale
adeguata.
- 25 -
L’Azienda si impegna a seguire l’evoluzione degli studi scientifici di settore per adeguare le
proprie strutture e dotazioni tecnologiche.
ART. 48 – Lavoratrici in gravidanza
La dipendente in stato di gravidanza può richiedere di non essere adibita in via continuativa ai
videoterminali.
ART. 49 - Comporto
Qualora si verifichi il caso di dipendenti che siano in procinto di concludere il periodo di
comporto in quanto assenti per malattia o infortunio accertati ai sensi dell’art. 50 del CCNL 12/2/2005,
l’Azienda si impegna a comunicare agli interessati, con ragionevole anticipo, la data di scadenza del
comporto stesso.
ART. 50 – Incontri con OO.SS.
-
L’Azienda si rende disponibile per incontri trimestrali con OO.SS. per informativa su:
andamento economico aziendale;
andamento del piano strategico;
andamento del nuovo progetto di gestione delle risorse umane sia per l’area operativa che per gli
uffici centrali;
eventuali nuove procedure e/o tecnologie;
programmi di formazione;
eventuali previsioni di trasferimenti di personale che vadano oltre la normale gestione aziendale;
situazione occupazionale.
ART. 51 - decorrenze
Il presente contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendale in vigore per
effetto di precedenti Contratti Integrativi Aziendali.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme stabilite dal CCNL
12/2/2005.
Ai sensi dell’art. 23 del CCNL il presente Contratto Integrativo Aziendale, applicabile al
personale in servizio alla data di stipulazione, decorre dall’1/1/2004, salvo decorrenze diverse previste
nei singoli articoli.
Il presente contratto scadrà il 31/12/2007.
- 26 -
TABELLE DI TRATTAMENTO ECONOMICO
TABELLA N. 1: ASSEGNO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’
decorrenza 01/01/2004
Livelli
- Quadro Direttivo di II livello
Stipendio
56,6410%
Scatti
100%
- Quadro Direttivo di I livello
55,3020%
100%
- 3a Area Professionale IV livello
55,6920%
100%
-3a Area Professionale III livello
54,0460%
100%
-3a Area Professionale II livello
52,6730%
100%
-3a Area Professionale I livello
51,1038%
100%
-2a Area Professionale III livello
49,4630%
100%
-2a Area Professionale II livello
48,6520%
100%
-2a Area Professionale I livello
47,8380%
100%
-1a Area Professionale livello unico
44,5490%
100%
TABELLA N. 2: INDENNITA’ DI RAPPRESENTANZA
decorrenza 01/01/2007
(Importi mensili per 12 mensilità)
-Indennità di rappresentanza per Capi Area e Direttori di: Sede di Ferrara e Dipendenze € 330,53
di I e II categoria e Dipendenze di nuova apertura capoluogo di Provincia (Sedi)
-Indennità di rappresentanza per Direttori di: Dipendenze di III, IV, V categoria, € 206,58
stagionali, di nuova apertura non Sedi
- Indennità di rappresentanza per Gestori Imprese
€ 154,94
- Indennità di rappresentanza per Coordinatori Struttura Consulenti Finanziari
€ 125,00
- Indennità di rappresentanza per Consulenti Finanziari di Zona
€ 100,00
- Indennità di rappresentanza per Sviluppatori
€ 68,86
(Importi mensili per 12 mensilità)
decorrenza 01/01/1997
- Indennità di rappresentanza per 2 Area Prof.le – autisti
a
- 27 -
€ 25,82
TABELLA N. 3: RUOLI CHIAVE
decorrenza 1/6/2001
Importi €
-RUOLO CHIAVE 1 (: 12 mensilità)
6.197,48
-RUOLO CHIAVE 2 (: 12 mensilità)
5.164,57
-RUOLO CHIAVE 3 (: 12 mensilità)
2.582,28
TABELLA N. 4: PREMIO DI RENDIMENTO EXTRA STANDARD
VALORI in € all’1/12/2005
INQUADRAMENTO
ATTUALE
EX INQUADRAMENTO
QUADRO DIRETTIVO IV LIV.
QUADRO DIRETTIVO IV LIV.
QUADRO DIRETTIVO IV LIV.
EX FUNZIONARIO II
EX FUNZIONARIO III
EX FUNZIONARIO IV
SUPER
QUADRO DIRETTIVO IV LIV.
EX FUNZIONARIO IV
QUADRO DIRETTIVO III LIV.
EX FUNZIONARIO IV
EX QUADRO I
QUADRO DIRETTIVO II LIV.
EX QUADRO II
QUADRO DIRETTIVO I LIV.
a
3 AREA PROF.LE IV LIV.
EX CAPO UFFICIO
a
3 AREA PROF.LE III LIV.
EX VICE CAPO UFFICIO
3a AREA PROF.LE II LIV.
EX CAPO REPARTO
a
3 AREA PROF.LE I LIV.
EX IMPIEGATO IV
2a AREA PROF.LE III LIV.
EX IMPIEGATO V
a
2 AREA PROF.LE II LIV.
EX CAPO COMMESSO
2a AREA PROF.LE I LIV.
EX COMMESSO
a
1 AREA PROF.LE LIV. UNICO
EX PERS.FATICA,CUST.
Avanzamento a Q.D. 3° Liv. di personale in servizio al 1/11/1999
Avanzamento a Q.D. 4° Liv. di personale in servizio al 1/11/1999
BASE
FISSA
+
5.099,65 +
4.507,45 +
4.211,35 +
3.915,25
3.915,25
942,69
861,72
754,89
698,60
653,99
604,63
570,49
551,66
535,73
490,01
3.313,01
3.915,25
IMPORTO PER
IL NUMERO DI
SCATTI
145,49
145,49
145,49
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
145,49
145,49
31,76
31,76
31,76
31,76
31,76
31,76
27,19
22,23
22,23
15,37
140,94
145,49
TABELLA N. 5: PERNOTTAMENTO E VIGILANZA NOTTURNA
CUSTODIA DIURNA - 1a Area Professionale e 2a Area Professionale I livello
all’1/8/2003
€ 18,42
ÿ
Pernottamento
ÿ
vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno
€ 24,52
ÿ
vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno
€ 14,71
TABELLA N. 6: DISTANZE CHILOMETRICHE
Allegata in fondo al presente volume.
- 28 -
ALLE GAT I
ALLEGATO A
C.C.N.L. 11/7/1999
AREE PROFESSIONALI - QUADRI DIRETTIVI - DIRIGENZA ALLARGATA
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
INTESE AZIENDALI DEL 22/12/2000
PREMESSA
In relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. 11 luglio 1999 in materia di Aree Professionali, Quadri
Direttivi, Dirigenza allargata,
a seguito del confronto negoziale avviato in data 26/10/2000,
richiamato il verbale d’incontro del 22/12/2000,
diventa operativa, a partire dall’1/1/2001:
1. La trasposizione del personale impiegatizio nelle nuove “Aree Professionali”,
2. il reinquadramento del personale appartenente alle categorie “Quadri” e “Funzionari” nei nuovi
“Quadri Direttivi”,
3. il passaggio alla “Dirigenza allargata”.
In accordo con le OO.SS. i ruoli chiave verranno definiti in fase successiva.
Si dettaglia la situazione del personale addetto al 30/11/2000 suddiviso per inquadramento:
INQUADRAMENTO
NR. ADDETTI
% SU TOTALE ADDETTI
Dirigenti
5
0,6
F1
9
1,1
F2
15
1,8
F3
14
1,7
F4 super
2
0,2
F4
29
3,6
Q1
62
7,5
Q2
91
11,1
C.U.
116
14,1
V.C.U.
257
31,3
C.R.
92
11,2
IMP. IV
104
12,7
IMP. V
6
0,7
CAPO COMMESSO
1
0,1
COMMESSO
19
2,3
TOTALE
822
100
- 30 -
AREE PROFESSIONALI
Per coloro che sono attualmente inquadrati nelle categorie impiegati e nelle categorie sottostanti si
procederà all’inserimento nelle Aree Professionali, a far tempo dall’1/1/2001, secondo la seguente
tabella di corrispondenza:
INQUADRAM.
ATTUALE
C.U.
V.C.U.
C.R.
IMP. IV
IMP. V
CAPO COMMESSO
COMMESSO
INQUADRAM.
AREE PROF.LI
3A 4L
3A 3L
3A 2L
3A 1L
2A 3L
2A 2L
2A 1L
NR. ADDETTI
% SU TOTALE
ADDETTI
14,1
31,3
11,2
12,7
0,7
0,1
2,3
116
257
92
104
6
1
19
QUADRI DIRETTIVI
Come anticipato in premessa, a far tempo dall’1/1/2001, verrà introdotta a livello aziendale la nuova
categoria dei “Quadri Direttivi”, che assorbirà gli attuali appartenenti alla categoria Funzionari ed alla
categoria Quadri.
Si riporta, di seguito, la situazione al 30/11/2000 suddivisa per inquadramento:
GRADO
F1
F2
F3
F4 SUPER
F4
Q1
Q2
TOTALI
NR. ADDETTI
9
15
14
2
29
62
91
222
% SU ORGANICO
1,1
1,8
1,7
0,2
3,6
7,5
11,1
27,0
Come stabilito dal C.C.N.L., i Funzionari di grado superiore al minimo verranno inseriti nel IV
livello dei Quadri Direttivi, ad eccezione di coloro che saranno passati alla dirigenza in conseguenza
dei contenuti del ruolo ricoperto, del posizionamento nella struttura, della criticità nell’ambito della
complessità organizzativa, del livello di copertura individuale del ruolo.
Per quanto attende i Funzionari di grado minimo:
q ai soli fini del presente reinquadramento,
q tenuto conto dei processi riorganizzativi aziendali, delle posizioni ricoperte e delle funzioni svolte
q salvo verifica di eventuali posizioni particolari, è stato attualmente individuato il personale da
inserire nel IV Livello dei Quadri Direttivi:
ÿ Responsabili delle dipendenze di Portogaribaldi ed Agenzia 6 e Responsabili degli Uffici
Amministrazione Risorse, Corporate, Gestione Patrimoni, Laboratorio Fidi, Pianificazione
e Controllo Gestione e Costi, Servizi Telematici, T.E.V., Servizio Marketing
specialisti,
strategicità di ruolo/complessità normativa.
- 31 -
Sulla base di tali criteri, scaturisce la seguente distribuzione dei Funzionari nell’ambito del III e IV
Livello della nuova categoria:
LIVELLO
III LIVELLO
IV LIVELLO
NR. ADDETTI
19
33
% SU ORGANICO
2,3
4,0
Il IV livello risulta così composto:
F4
10
F4 super
2
F3
14
F2
7
Totali
33
La distribuzione degli attuali appartenenti alla categoria Quadri, risulta, invece, la seguente secondo la
correlazione automatica prestabilita dal C.C.N.L.:
LIVELLO
I LIVELLO
II LIVELLO
NR. ADDETTI
91
62
% SU ORGANICO
11,1
7,5
DIRIGENZA ALLARGATA
In funzione di quanto prevede la norma transitoria del C.C.N.L. 11/7/1999 dedicata al passaggio alla
dirigenza, si è provveduto ad analizzare le posizioni ricoperte dai Funzionari di grado elevato, definendone
la collocazione nell’ambito della dirigenza o del IV livello dei Quadri Direttivi in funzione dei contenuti
di ruolo e del relativo livello di copertura individuale, del posizionamento nella struttura, della criticità
nell’ambito della complessità organizzativa, della partecipazione attiva nell’individuazione delle linee
guida strategiche della banca, senza che ciò possa comportare riconoscimento di corrispondenza
inquadramento/posizione.
Da tale analisi, pertanto, sono inseriti nella nuova dirigenza gli attuali titolari delle seguenti posizioni:
Direzione Crediti
Servizio Amministrazione
Servizio Controlli di Direzione
Servizio Finanza
Servizio Legale
Servizio Organizzazione e S.I.
Servizio Personale
Servizio Progetti e Partecipazioni
Servizio Segreteria Generale
Ufficio Ragioneria Generale
Aree Commerciali
che costituiranno il nuovo assetto della dirigenza che dovrà essere oggetto di apposita deliberazione da
parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa:
- 32 -
NUOVI DIRIGENTI
17
DIRIGENTI GIA’ IN
SERVIZIO
5
TOTALE
DIRIGENTI
22
% DIRIGENTI SU
ORGANICO
2,6
Nell’attesa che venga stipulato il nuovo C.C.N.L. per la categoria, il trattamento economico dei
funzionari passati alla dirigenza resta confermato nell’attuale consistenza e struttura.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. firmatarie, pur giudicando positiva la soluzione concordata che permette l’avvio nei tempi
previsti della costituzione della nuova categoria dei Quadri Direttivi e rinvia, comunque, prevedendo
tempo ristretti, il confronto negoziale sugli altri importanti temi indicati nel Verbale d’incontro del
22/12/2000, ritengono ancora non soddisfacente, sotto il profilo professionale e delle mansioni svolte,
l’inserimento di parte dei Funzionari di IV nel 3° livello dei Quadri Direttivi.
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
FABI
FIBA/Cisl
FISAC/Cgil
UIL.C.A.
FEDERDIRIGENTI
- 33 -
ALLEGATO B
Accordo transitorio per la determinazione dell’“assegno aziendale di produttività” previsto
dall’Accordo Economico Aziendale del 10 giugno 1997 per il personale del ramo credito
appartenente alle categorie quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari.
Il giorno 11 gennaio 2001 in Ferrara
fra
La Cassa di Risparmio SPA rappresentata dal Dr. Gennaro Murolo - Direttore Generale, dal Dr. Paolo
Bonora – Vice Direttore Generale, coadiuvati dal Dr. Franco Vicari e dalla Dr.ssa Carla Ferrari
e
le seguenti Organizzazioni Sindacali Aziendali in rappresentanza del Personale della Cassa di
Risparmio di Ferrara SPA:
-
FABI nelle persone dei Signori: GESSI Maria Cristina – GRAZIOLI Gloria – ARZILLI Claudio
FIBA/CISL nella persona del Signor: RABAR Flavio
FISAC/CGIL nelle persone dei Signori: PARMAAndrea – ZAMPINI Roberto – ZANFORLINI Enrico
UIL CA nella persona del Signor: BELLI Otello
Delegazione Aziendale FEDERDIRIGENTI – CIDA nella persona del Signor: TOSELLI Renzo
Premesso
- che il CCNL 11.7.1999 per i quadri direttivi e le aree professionali – dalla 1a alla 3a – ha definito una
nuova struttura della retribuzione e l’introduzione della nuova categoria dei quadri direttivi;
- che l’art. 4 dell’Accordo Economico Aziendale del 10 giugno 1997 per il personale del ramo credito
appartenente alle categorie quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari, prevede l’istituzione dell’
“assegno aziendale di produttività” determinato nella misura del 100% delle voci mensili: Paga
base, Scatti biennali di Anzianità, Carica e Mensa;
- che tali voci mensili sono state parzialmente accorpate e ridistribuite a partire dal gennaio 2000;
si conviene
che in via transitoria, in attesa del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e AEA, la determinazione
dell’ “assegno aziendale di produttività” verrà effettuata secondo le modalità di seguito riportate.
Prese come base le Tabelle Nazionali in vigore al 31.12.1999 per i quadri, impiegati, subalterni ed
ausiliari, si procederà ad applicare alle voci:
- Paga Base
- Scatti Biennali di Anzianità
- Carica
- Mensa,
gli incrementi retributivi previsti dal vigente CCNL all’1.1.2000 (+0,20%), all’1.2.2000 (+0,60%) e
all’1/10/2000 (+0,55%).
Stabiliti i nuovi importi base, si procederà alla determinazione dell’“assegno aziendale di produttività” e
alla sua erogazione per gli appartenenti alla 1a, 2a, 3a area professionale e ai primi due livelli della categoria
Quadri Direttivi, secondo i tempi e le modalità previste dall’AEA 10/6/1997 attualmente in vigore.
Letto, confermato e sottoscritto.
FABI
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL C.A.
FEDERDIRIGENTI
- 34 -
ALLEGATO C
Tutela dei lavoratori - Accordo quadro per l’uso di impianti di sicurezza anticrimine dotati di
telecamere (videosorveglianza) e apparati di registrazione delle immagini nella Sede Centrale e
nelle unità operative della Cassa di Risparmio di Ferrara SPA.
Il giorno 1 ottobre 2002
Tra
la Cassa di Risparmio di Ferrara SPA
e
le OO.SS.
Premesso che:
✓ per garantire alle proprie unità operative un adeguato grado di sicurezza in generale ed antirapina
in particolare, ed al fine di agevolare la ricostruzione degli eventi criminosi, la Cassa conferma
di utilizzare, nel pieno rispetto di quanto sancito dall’art.4 della legge 20.5.1970 n.300, sistemi di
registrazione delle immagini nei locali aperti al pubblico e non, che inquadrino le zone di transito,
di accesso ai locali dell’istituto, ed i mezziforti posizionati nonché impianti o attrezzature che
necessitano di particolari forme di protezione.
✓ Ai mezzi di registrazione su descritti, si aggiunge il sistema della videosorveglianza che consiste
nel poter vedere in tempo reale le immagini riprese dalle telecamere normalmente utilizzate per la
registrazione. Inoltre, là dove installate, anche le immagini riprese da ulteriori telecamere posizionate
per la sola videosorveglianza.
✓ Le telecamere installate esclusivamente per la videosorveglianza sono attivabili esclusivamente fuori
dall’orario di lavoro e comunque in assenza di personale, o su richiesta del personale direttamente
coinvolto nelle riprese (attivazione di allarme antirapina, o presunta situazione di pericolo). Ne
consegue che i coni di ripresa di queste telecamere possono in alcuni casi riprendere postazioni di
lavoro o zone normalmente riservate ai dipendenti.
✓ La Cassa conferma pure di consultare/utilizzare le immagini di videosorveglianza solo
occasionalmente ed esclusivamente in fase di installazione degli impianti, o per verificarne il corretto
funzionamento.
✓ Le immagini registrate potranno essere utilizzate per ricostruire/documentare possibili eventi anomali,
sospetti o illeciti previo consenso delle persone interessate alle riprese, e comunque ne resta escluso
qualsiasi utilizzo per formare valutazioni o giudizi sulle prestazioni lavorative dei dipendenti.
✓ Nella piena responsabilità della Cassa, alcuni sistemi di ripresa e registrazione sono gestiti anche
da Aziende esterne specializzate, assoggettate per contratto alle medesime regole di cui ai punti
precedenti.
✓ Gli impianti di videosorveglianza dovranno avere oltre che la deterrenza antirapina, un utilizzo tale
da poter aumentare sensibilmente la sicurezza dei dipendenti della Cassa. Le parti fisseranno in
un apposito incontro le modalità di gestione del sistema tenendo conto delle esigenze delle Forze
dell’Ordine e della Vigilanza Privata.
Le parti convengono quanto segue:
Art.1
Le parti intendono stabilire linee guida da seguire, ai fini del rispetto del disposto dell’art. 4 della legge
20.5.1970 n. 300 a seconda che, in relazione alle caratteristiche dei locali di ciascuna unità operativa,
dei relativi rischi e di ciò che si intende proteggere, si verifichino le seguenti situazioni:
a) Telecamere che non inquadrano postazioni di lavoro;
b) Telecamere che inquadrano chi transita nell’ambito dei locali aperti al pubblico o all’esterno;
c) Telecamere che inquadrano gli accessi alle unità operative o a locali che, per le apparecchiature
installate o per le attività svolte, necessitano di specifici controlli;
- 35 -
d) Telecamere che inquadrano postazioni di lavoro che si attivano automaticamente solo se viene
inviato un segnale di allarme antirapina /antifurto o fuori dall’orario di lavoro;
e) Impianti di visualizzazione e registrazione delle immagini attivi anche durante l’orario di lavoro;
f) Impianti di visualizzazione e registrazione delle immagini attivi esclusivamente fuori dall’orario di
lavoro.
Situazioni diverse potranno essere autorizzate solo previa integrazione del presente accordo.
Art.2
La Cassa si impegna a verificare, congiuntamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, la sussistenza
delle tipologie di ipotesi sopra descritte e la loro compatibilità con il divieto di effettuare controlli a
distanza sui lavoratori previsto dall’art.4 della L.300/1970.
Art.3
La Cassa illustrerà alla Rappresentanze Sindacali Aziendali e al personale interessato, i principi del
posizionamento delle telecamere e la pertinenza di quanto installato ai fini di prevenzione antirapina e/o
antifurto in relazione alle caratteristiche tecniche dei locali, dei relativi rischi e del valore di ciò che si
intende proteggere.
Art.4
Le parti si danno atto che gli impianti di registrazione nonché quelli di videosorveglianza utilizzati dalla
Cassa sono di tipo sia analogico che digitale, con durata della conservazione delle immagini registrate
organizzata o programmata in conformità alle vigenti direttive dell’Autorità Garante per la tutela dei
dati personali.
Le parti si danno pure atto che gli apparati e i supporti di registrazione analogica saranno custoditi in
appositi contenitori chiusi a chiave, mentre i personal computer e l’accesso ai programmi di attivazione
dei sistemi digitali saranno protetti con password.
Art.5
L’accesso ai supporti di registrazione e agli impianti di videoregistrazione installati localmente presso
le unità operative, è consentito ai soli tecnici degli impianti per eseguire i necessari interventi di
manutenzioni e al personale dipendente, appositamente incaricato, limitatamente alla sola sostituzione
giornaliera delle cassette e della verifica del buon funzionamento dell’impianto.
Un lavoratore designato dalle R.S.A., sarà messo in condizione di verificare il puntuale rispetto di dette
disposizioni.
Art.6
Salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge 675/96 per consentire indagini alle forze di polizia,
accertamenti giudiziari e lo svolgimento di indagini preventive, eseguite o richieste da chiunque ne
abbia titolo, la visualizzazione delle registrazioni è ammessa esclusivamente su richiesta del personale
dipendente interessato a fronte di ammanchi, di contestazioni con la Clientela o di fatti comunque lesivi
della sua persona.
A tale operazione di visione delle immagini dovranno essere presenti le persone interessate e, se richiesto
dal lavoratore, un proprio rappresentante sindacale.
I fatti registrati non potranno in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quello di accertare
l’evento che ha determinato la richiesta della visione delle immagini.
Art.7
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, o un lavoratore da esse designato, potranno chiedere di verificare
che il “cono di ripresa” sia mantenuto in linea con quanto originariamente stabilito e, nell’ipotesi di cui
all’art. 1 punti d) e f), di verificare che l’attivazione degli impianti non avvengano in orario di lavoro.
- 36 -
Art.8
Le iniziative di cui agli art. 2 e 3 verranno attivate, di volta in volta, a seguito di verifiche tecniche sugli
impianti in questione, ovvero in presenza di nuove installazioni.
Art.9
Lo stato di applicazione del presente accordo e le eventuali relative problematiche, potranno essere
oggetto di esame nel corso degli incontri annuali e/o semestrali. A fronte di situazioni di particolare
criticità o necessità, a richiesta anche di una sola delle parti, lo stato di applicazione del presente accordo
potrà essere oggetto di specifico incontro.
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Cassa di Risparmio di Ferrara Spa
FABI
FIBA/Cisl
FISAC/Cgil
UIB/UILCA
FEDERDIRIGENTI
- 37 -
ALLEGATO D
-
“Accordi RLS 20/3/01, 13/3/02 e 14/3/03” (sorveglianza sanitaria/visite per utilizzo
videoterminali)
“Accordo Aziendale 11/6/2003 sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - D.Lgs. 626/94
e successive modificazioni ed integrazioni”.
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 422 CHE MODIFICA
IL D.LGS. 626/94 – TITOLO VI - IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
ADDETTI AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Il giorno 20 marzo 2001
tra
✓ il Dirigente Delegato all’applicazione del D.Lgs. 626/94 Dott. Paolo Bonora assistito dalla P.Az.
Marzia Landi dell’Ufficio Gestione Risorse e dal Rag. Filippo Mascina dell’Ufficio Tecnico
Economale
✓ ed i Rappresentanti dei Lavoratori sigg.ri: Rag. Edmondo Buzzoni e Rag. Roberto Zampini con
delega del Geom. Maurizio Callegari
si conviene quanto segue:
“Considerate le modifiche introdotte dalla Legge 29/12/2000 n. 422 recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2000” che all’art. 21 detta modifiche al D.Lgs. 626/94, dopo aver effettuato attenta
valutazione sui tempi di adibizione del personale al videoterminale, ed avendo rilevato a tal proposito
una situazione eterogenea tra le varie posizioni di lavoro, ritenendo che la maggior parte dei dipendenti
non superi il limite minimo di 20 ore settimanali di adibizione fissato dalla legge, ma intendendo
comunque, con criterio progressivo, avviare la sorveglianza sanitaria per quei dipendenti che utilizzano
lo strumento elettronico in via comunque prevalente, l’Azienda, in accordo con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la sicurezza, si propone di programmare la sorveglianza sanitaria richiesta dalla Legge,
in modo mirato, nell’arco del prossimo quinquennio con le seguenti modalità:
ÿ Nel corso dell’anno 2001:
circa 60 persone in servizio presso uffici interni
circa 30 nuovi assunti destinati alle dipendenze
n. 68 visite di controllo
ÿ Nei 4 anni a seguire verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria - previo incontro tecnico con i
Rappresentanti dei Lavoratori volto a definire anno per anno i nominativi da visitare - il restante
personale che utilizza il videoterminale secondo un criterio di adibizione prevalente.
Verrà escluso dal suddetto programma il personale che non utilizza o utilizza marginalmente le
attrezzature munite di videoterminale.
Il presente accordo forma parte integrante del documento di “valutazione dei rischi” previsto dal D.Lgs.
626/94.
Copia del presente accordo viene trasmessa per opportuna conoscenza al Medico Competente Prof.
Edoardo De Rosa.”
I Rappresentanti dei Lavoratori
Il Dirigente Delegato
- 38 -
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 422 CHE MODIFICA IL
D.LGS. 626/94 – TITOLO VI – IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
ADDETTI AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Il giorno 13 marzo 2002
tra
✓ il Dirigente Delegato all’applicazione del D.Lgs. 626/94 Dott. Paolo Bonora assistito dalla P.Az.
Marzia Landi dell’Ufficio Gestione Risorse e dal Rag. Filippo Mascina dell’Ufficio Tecnico
Economale
✓ ed i rappresentanti dei lavoratori sigg.ri: Rag. Edmondo Buzzoni, Rag. Roberto Zampini e dal Geom.
Maurizio Callegari
si conviene quanto segue:
“Considerate le modifiche introdotte dalla legge 29/12/2000 n. 422 recante disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria
2000 che all’Art. 21 detta modifiche al D.Lgs. 626/94, dopo aver effettuato attenta valutazione sui
tempi di adibizione del personale al videoterminale, ed avendo rilevato a tal proposito una situazione
eterogenea tra le varie posizioni di lavoro, ritenendo che la maggior parte dei dipendenti non superi il
limite minimo di 20 ore settimanali di adibizione fissato dalla legge, ma intendendo comunque, con
criterio progressivo, proseguire il progetto di sorveglianza sanitaria iniziato nel marzo 2001 per quei
dipendenti che utilizzano lo strumento elettronico in via comunque prevalente, l’azienda in accordo con
i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dà seguito per il secondo anno alla programmazione del
numero dei colleghi che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria, con le seguenti modalità:
Nel corso dell’anno 2002:
circa 66 persone in servizio presso Uffici centrali
circa 39 nuovi assunti destinati alle Dipendenze
n. 60 visite di controllo.
In considerazione delle problematiche emerse l’anno precedente si conviene che in caso di rifiuto dei
colleghi a sottoporsi a visita medica senza giustificato motivo, saranno sentiti i R.L.S. e le OO.SS.
prima di intraprendere qualsiasi azione.”
I Rappresentanti dei Lavoratori
Il Dirigente Delegato
- 39 -
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 422 CHE MODIFICA IL
D.LGS. 626/94 – TITOLO VI – IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
ADDETTI AD ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Il giorno 14 marzo 2003
tra
✓ il Dirigente Delegato all’applicazione del D.Lgs. 626/94 Dott. Paolo Bonora assistito dalla P.Az.
Marzia Landi dell’Ufficio Gestione Risorse e dal Rag. Filippo Mascina dell’Ufficio Tecnico
Economale
✓ ed i rappresentanti dei lavoratori sigg.ri: Rag. Edmondo Buzzoni, Rag. Roberto Zampini e dal Geom.
Maurizio Callegari
si conviene quanto segue:
“Considerate le modifiche introdotte dalla legge 29/12/2000 n. 422 recante disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria
2000 che all’Art. 21 detta modifiche al D.Lgs. 626/94, dopo aver effettuato attenta valutazione sui
tempi di adibizione del personale al videoterminale, ed avendo rilevato a tal proposito una situazione
eterogenea tra le varie posizioni di lavoro, ritenendo che la maggior parte dei dipendenti non superi il
limite minimo di 20 ore settimanali di adibizione fissato dalla legge, ma intendendo comunque, con
criterio progressivo, proseguire il progetto di sorveglianza sanitaria iniziato nel marzo 2001 per quei
dipendenti che utilizzano lo strumento elettronico in via comunque prevalente, l’azienda in accordo
con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dà seguito per il terzo anno alla programmazione del
numero dei colleghi che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria, con le seguenti modalità:
Nel corso dell’anno 2003:
circa 80 persone in servizio presso Agenzie e Filiali
circa 20 nuovi assunti destinati alle Dipendenze
n. 80 visite di controllo.
Allo scopo di evitare controversie, in caso di rifiuto dei colleghi a sottoporsi a visita medica senza
giustificato motivo, saranno sentiti i R.L.S. e le OO.SS. prima di intraprendere qualsiasi azione.
Nella necessità di applicare correttamente le varie normative sul lavoro, sulla salute e sicurezza e sui
lavoratori e salvo diverso parere del medico competente, in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi a
sorveglianza sanitaria, si richiederà allo stesso la firma di un documento liberatorio di responsabilità
per l’Azienda ed il medico competente.”
I Rappresentanti dei Lavoratori
Il Dirigente Delegato
- 40 -
ACCORDO AZIENDALE SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- D.LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Il giorno 11 giugno 2003
Tra
la CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.,
e
le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI:
F.A.B.I.
F.I.B.A./Cisl
F.I.S.A.C./Cgil
U.I.L.C.A./UIB
FEDERDIRIGENTI
Premesso che,
in ottemperanza alle norme di cui all’art. 18 Capo V del Decreto Legislativo 626 del 19/9/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni ed all’Accordo Nazionale del 12/3/97, nonché al Regolamento
elettivo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 11/9/97, si rende necessaria l’elezione o la
designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
si e’ convenuto quanto segue:
a) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito definiti R.L.S.) avranno diritto ad
usufruire per l’espletamento del loro mandato di un numero di ore così suddiviso:
ÿ 50 ore annue pro capite per i R.L.S. che già in passato erano designati come tali e svolgevano
effettivamente l’incarico
ÿ per i nuovi designati, per il primo anno a partire dal momento della nomina, n. 80 ore pro capite
e, per i successivi 3 anni n. 70, 60, 50 ore pro capite a scalare;
Resta inteso che, qualora i designati non usufruissero in tutto o in parte del monte ore individuale
a loro attribuito, quest’ultimo, in presenza di significative motivazioni, potrà essere utilizzato dagli
altri R.L.S., nel limite massimo del 50% del predetto monte ore non utilizzato dagli interessati.
Pertanto il rieletto fruirà al massimo di 75 ore, mentre il nuovo eletto avrà a disposizione al massimo
105 ore per il primo anno, 95 per il secondo, 85 per il terzo e 75 per il quarto.
b) l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei R.L.S. dovrà avvenire previa comunicazione telefonica o
via fax al responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione o suo delegato, con un
preavviso di norma di 24 ore o con preavviso di 48 ore per usufruire dell’auto aziendale;
c) da parte aziendale il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o suo delegato, dovrà
annotare tutti gli spostamenti dei R.L.S. interni all’azienda, nell’apposito registro;
d) i R.L.S.,per le spese sostenute per gli spostamenti relativi all’incarico, saranno rimborsati applicando
l’accordo aziendale sulle missioni e trasferte;
e) i R.L.S. potranno utilizzare, per l’espletamento delle proprie specifiche mansioni, i telefoni presenti
in azienda, i fax e le fotocopiatrici, avranno la disponibilità della Saletta sindacale e di bacheche
presso le sedi di Corso Giovecca n. 108, Corso Giovecca n. 65 e Via Bologna; avranno altresì la
- 41 -
possibilità di servirsi del centro stampa aziendale ogniqualvolta lo ritengano necessario. Potranno,
inoltre, proporre all’azienda l’acquisto di libri sulla materia specifica della salute e sicurezza la cui
spesa sarà a carico aziendale. Resta inteso che gli eventuali testi acquistati resteranno di esclusiva
proprietà aziendale;
f) la formazione dei R.L.S. verrà integrata in caso di particolari necessità, come ad esempio modifiche
legislative, specifiche esigenze di settore, etc…;alla formazione già prevista per i R.L.S. verrà
invitato a parteciparvi anche il primo dei non eletti (supplente);
g) tutte le spese relative alle elezioni dei R.L.S. (ivi comprese quelle sostenute dai componenti il
Comitato Elettorale Centrale e dai componenti dei seggi volanti) saranno a carico dell’Azienda,
così come tutti i componenti il Comitato Elettorale ed i membri dei seggi volanti, usufruiranno di
permessi retribuiti per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’elezione.
Verranno eletti 3+1 R.L.S. , così come previsto dall’art. 3 dell’accordo nazionale 12/3/97, suddivisi
come segue:
- n. 3 R.L.S. ambito A - Regione Emilia Romagna;
- n. 1 R.L.S. ambito B – per le rimanenti regioni dove l’azienda opera.
Le R.S.A., in luogo della suddivisione in due ambiti territoriali, potranno optare per un unico ambito
aziendale.
Qualora le candidature pervenute al Comitato Elettorale Centrale fossero pari al numero dei posti da
coprire le R.S.A. procederanno direttamente alla nomina dei R.L.S. senza indire elezioni; in tal caso
le R.S.A. faranno propria la nomina del sostituto.
h) le elezioni dei R.L.S. verranno effettuate secondo il Regolamento tempo per tempo vigente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Cassa di Risparmio di Ferrara Spa
FABI
FIBA/Cisl
FISAC/Cgil
UILC.A.
FEDERDIRIGENTI
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ALLEGATO E “Accordo 29/12/1994 sulla Previdenza Complementare” –Estratto art. 4/h.
………
Invalidità/Premorienza per causa diverse da infortunio
Considerato che i dipendenti della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. sono assicurati per invalidità o
morte contro i rischi da infortuni professionali ed extra professionali sulla base di accordi integrativi
aziendali, l’azienda assicura in caso di morte o di invalidità permanente, secondo le norme di cui agli
art. 11 dei regolamenti di quiescenza aziendali, comportante la perdita di ogni capacità lavorativa ed
il conseguente collocamento a riposo, per cause diverse dall’infortunio, a far tempo dal 1/1/1995 la
seguente somma lorda, avente natura previdenziale, aggiuntiva del trattamento di quiescenza maturato
in regime di contribuzione definita, al verificarsi dell’evento predetto,
ß A far tempo dal 1/1/1995 e fino al 31/12/2004
ß Dal 1/1/2005 in poi
L. 200.000.000
L. 100.000.000
(Duecentomilioni)
(Centomilioni)
Sia nell’ipotesi di gestione diretta che di quella di altro soggetto abilitato.
La somma assicurata sarà, di anno in anno, indicizzata al tasso utilizzato per il TFR (Trattamento di fine
rapporto) quale risulta al 31 Dicembre dell’anno precedente.
Per gli iscritti del Ramo Riscossione Tributi la somma lorda garantita sarà ridotta, in caso di morte, di
quanto erogato al lordo dal fondo Speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari
del Servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici gestiti dall’INPS ai
sensi degli artt. 41 e 42 della legge 2/4/1958 n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’azienda, sia nell’ipotesi della gestione diretta che di altro soggetto abilitato, in alternativa all’assunzione
diretta del costo, potrà coprire con adeguata polizza assicurativa l’impegno assunto con onere a proprio
carico.
Beneficiari della somma sono gli stessi soggetti di cui al precedente punto 4/f/2.
…….
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ALLEGATO F “Art. 35 del Contratto Integrativo Aziendale 29/12/2003 e relativa Tabella 8 allegata
al CIA 29/12/2003”.
Art. 35
Per il personale che al 28/4/1993 non aveva raggiunto 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno di iscrizione
al Fondo Aziendale e che a seguito dell’Accordo 29/12/1994 è stato iscritto al Fondo di Previdenza
complementare Previfondo (oggi Previbank), il capitale assicurato per il caso di morte ed invalidità
totale e permanente per cause diverse dall’infortunio, a far tempo dall’1/1/1995 è pari ad un importo di
€ 103.291,38 fino al 31/12/2004, ridotto a € 51.645,69 dall’1/1/2005 in poi, con contribuzione a totale
carico dell’Azienda.
Le predette somme saranno, di anno in anno, indicizzate al tasso utilizzato per il Trattamento di
Fine Rapporto quale risulta al 31 dicembre dell’anno precedente. Allegato tabella n. 8.
Per il personale appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi che al 28/4/1993 non aveva
raggiunto 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno di iscrizione al Fondo Aziendale e che a seguito dell’Accordo
29/12/1994 è stato iscritto al Fondo di Previdenza complementare Previfondo (oggi Previbank), gli
importi di cui al comma che precede verranno incrementati ulteriormente, a far tempo dall’1/5/1997, di
un importo fisso di € 154.937,07 fino al 31/12/2004 e di € 77.468,53 dall’1/1/2005 in poi, sempre con
contribuzione a totale carico dell’Azienda.
E’ data facoltà al dipendente appartenente al III e IV livello dei Quadri Direttivi, di aggiungere
al capitale assicurato di cui al precedente comma, una ulteriore copertura assicurativa in caso di
premorienza da scegliere individualmente fra uno dei due importi, rispettivamente di € 51.645,69
oppure di € 103.291,38, con contribuzione a totale carico dell’interessato.
Resta fermo quanto già previsto dall’Accordo Aziendale 29/12/1994.
A far tempo dall’1/1/2005 sarà assicurato tutto il personale dipendente, sia a tempo indeterminato
che con contratto di formazione e lavoro alle stesse condizioni del personale già assicurato.
TABELLA N. 8 CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE O INVALIDITA’ PERMANENTE
ANNO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
CAPITALE ASSICURATO
EURO 103.291,38
EURO 109.282,28
EURO 113.052,42
EURO 116.037,00
EURO 119.088,77
EURO 122.750,75
EURO 127.096,13
EURO 131.188,62
EURO 135.780,23
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RIFERIMENTI CONTRATTUALI
C.I.A. 19/9/1974
C.C.N.L. 22/07/1976
C.C.N.L. 19/03/1987
C.C.N.L. 19/12/1994
C.C.N.L. 16/06/1995
artt. 12 – 17
artt. 4 – 55 – 67 – 118
art. 76 – artt. 17 e 18 AEN
artt. 10 – 12 – 14 – 48 – 49 – 85 – 99 - 105
artt. 25 – 27 – 29 – 59 - 65
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Contratto Integrativo Aziendale 19/9/1974
Per il Personale della Cassa di Risparmio di Ferrara appartenente alle categorie impiegatizie ed
a quelle gerarchicamente inferiori
Art. 12
Ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e/o economici di cui all’art. 4 del C.C.N.L., sono stabiliti
i seguenti criteri:
1) Personale impiegatizio
l’avanzamento automatico di carriera:
a) dal grado 5° al grado 4° avviene automaticamente dopo 5 anni di anzianità nel grado con note di
qualifica non inferiori a sufficiente;
b) dal 4° al 3° grado, avviene automaticamente dopo 8 anni di anzianità nel grado con note di qualifica
non inferiori a sufficiente;
c) dal grado 3° al grado 2°, avviene automaticamente dopo 6 anni di anzianità nel grado con note di
qualifica non inferiori a sufficiente;
2) Personale subalterno
a) l’avanzamento automatico di carriera del grado di commesso di 2a a commesso di 1a, avviene
automaticamente dopo 2 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente;
b) il primo assegno di anzianità, nella misura di L. 15.000 (riferito al 1° gennaio 1975) per 15 mensilità,
viene riconosciuto dopo 3 anni di anzianità nel grado con note di qualifica non inferiori a sufficiente.
Il secondo assegno di anzianità, nella stessa misura di cui sopra, viene riconosciuto dopo ulteriori 3
anni di anzianità, con note di qualifica non inferiori a sufficiente;
3) Personale ausiliario
Gli assegni di anzianità – in misura di L. 15.000 (riferiti al 1° gennaio 1975) per 15 mensilità vengono
riconosciuti con le stesse modalità sopra indicate per il Personale Subalterno, riferendosi l’anzianità alla
appartenenza alla categoria.
Per l’applicazione dei benefici automatici di carriera e/o economici, restano ferme le disposizioni
del C.C.N.L. Essi decorrono dal 1° gennaio 1975, valutandosi a tali effetti le anzianità di grado (o di
categoria per il Personale Ausiliario) maturate precedentemente a tale data.
N.B. Gli assegni di anzianità sono soggetti a variazione di scala mobile.
NORMA TRANSITORIA
a) il personale impiegatizio che, in occasione del passaggio automatico decorrente dal 1° gennaio
1975, risulterà aver maturato un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti, riporterà, ai fini del
successivo passaggio automatico, il 50% della anzianità di grado eccedente detti tempi, ferma una
premanenza minima di due anni;
b) il personale impiegatizio che, comunque promosso o inquadrato nel grado IV o III prima dell’1/1/1975,
risulterà aver maturato, limitatamente all’ultima promozione e in occasione di tale ultimo passaggio,
un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti dall’art. 12 del presente accordo, riporterà, ai fini
del primo passaggio automatico aziendale, il 50% dell’anzianità di grado eccedente detti tempi,
ferma una permanenza minima di due anni nel grado;
c) il personale impiegatizio che, in occasione del passaggio automatico decorrente dal 1° gennaio 1975,
risulterà aver maturato un’anzianità di grado superiore ai tempi previsti, e che anche in occasione
della promozione o inquadramento immediatamente precedenti, risulterà aver maturato un’anzianità
di grado superiore ai tempi previsti dall’art. 12 del presente accordo, cumulerà , ai fini del successivo
passaggio automatico, il 50% delle anzianità di grado eccedenti detti tempi, ferma una permanenza
minima di due anni tra i due passaggi;
d) al personale ausiliario e subalterno si applicherà analogo sistema di recupero delle anzianità previste
per gli impiegati, ferma però una permanenza minima di un anno.
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Art. 17
I lavoratori studenti hanno diritto a permessi retribuiti per ogni intera giornata in cui sostengono la prova
d’esame.
Ai lavoratori che sostengono gli esami per il conseguimento della licenza di Scuola Media Inferiore
o Superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, ovvero che sostengono l’esame per il
conseguimento di una delle lauree di cui all’art. 66 del C.C.N.L., spetta, in aggiunta ai permessi di cui
sopra, e per una sola volta, un permesso retribuito di 10 giorni lavorativi, da usufruire a richiesta degli
interessati.
Inoltre ai suddetti lavoratori spettano, a domanda, permessi non retribuiti di durata non inferiore a 10
giorni lavorativi con un massimo di 30 giorni lavorativi all’anno. Detti permessi vengono concessi per il
numero di anni di corso legale degli studi previsti, e per gli studenti universitari fuori corso a condizione
che siano regolarmente iscritti all’anno accademico in corso.
Tali permessi dovranno essere richiesti con almeno due settimane di preavviso. I permessi non retribuiti,
ad eccezione della mancata retribuzione, non avranno alcuna ripercussione sul rapporto di lavoro.
Agli studenti universitari iscritti presso Università di altre città, sempreché la facoltà alla quale sono
iscritti non esista presso la Università di Ferrara, si riconoscono come permessi accordati in occasione
di una prova d’esame le assenze eventuali - strettamente necessarie - immediatamente prima e dopo
il sostenimento di una prova d’esame per raggiungere la sede universitaria e ritornare da essa. Della
possibilità, o eventuale certezza di tale aggiuntiva assenza, l’interessato dovrà farne menzione all’atto
della richiesta del permesso e della notificazione della richiesta al proprio capo servizio.
Nota a verbale
Per prove d’esame si intende, oltre alle prove stesse, colloqui, prove scritte, esercitazioni necessari ed
indispensabili per il superamento di un esame.
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C.C.N.L. 22/7/1976
Per il Personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Monti di
Credito su Pegno di 1a categoria ed Enti equiparati
Art. 4
Appartiene alla categoria “Impiegati”:
1) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli sportelli con qualifica e mansioni di
cassiere, nonché il personale comunque addetto, sempre in via continuativa e prevalente, agli sportelli;
2) il personale del servizio del credito su pegno con mansioni amministrativo-contabili nonché quello
addetto alla stima con assunzione di rischio;
3) i preposti (titolari) alle dipendenze;
4) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei centri meccanografici e/o elettronici (addetto
al tavolo di comando ed alla programmazione presso i calcolatori elettronici od alla predisposizione e
modifica dei pannelli ad uso meccanografico o con mansioni di perforatore), alle apparecchiature per la
trasmissione a distanza dei dati ed alle quietanzatrici;
5) il personale addetto, in via continuativa e prevalente, a mansioni che richiedono adeguata conoscenza
di una lingua straniera;
6) il personale addetto al servizio utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e compilazione delle relative distinte;
7) il personale addetto in via continuativa per almeno tre ore giornaliere alle mansioni inerenti il servizio
della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti, con esclusione di
coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e/o del ritiro dei recapiti stessi;
8) il personale addetto agli sportelli per l’ incasso degli effetti, bollette e similari e quello addetto in via
continuativa e prevalente alla cassa per coadiuvare il cassiere nell’ espletamento dei relativi compiti
(escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio di valori o contante di cui al dodicesimo
comma, terzo alinea, del presente articolo);
9) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all’ archivio, all’ economato, all’ ufficio spedizioni,
all’ aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla
riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, al
quale sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per effetto delle
particolari responsabilità connesse all’ espletamento di tali mansioni;
10) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici e delle stazioni terminali dei ponti
radio, nonché il personale addetto in via continuativa a macchine dattilografiche;
11) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale
che ecceda o non la semplice diligenza di esecuzione.
Il personale impiegatizio al quale l’Istituto chieda, all’ atto dell’ assunzione, un titolo di studio che
dia accesso ad una facoltà universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente
superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Il personale impiegatizio al quale l’Istituto chieda, all’ atto dell’ assunzione, la licenza di scuola media
inferiore o di una scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato della
categoria.
L’inquadramento al grado immediatamente superiore del personale impiegatizio appartenente al grado
iniziale della categoria, avverrà nei seguenti casi:
a) dopo un periodo di servizio - da determinarsi nei contratti integrativi aziendali, ma non inferiore ad
un anno né superiore a due anni - con qualifica di almeno “buono”, quando il personale sia in possesso
di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria con esclusione di quelli a carattere
artistico;
b) conseguimento, successivamente all’ assunzione, di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà
universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo sei mesi dalla presentazione del titolo
stesso;
c) dopo sei mesi di espletamento in via continuativa e prevalente, in un periodo di dodici mesi, delle
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mansioni di cassiere (esclusi gli addetti agli sportelli per l’ incasso di effetti, bollette e similari) e delle
mansioni di addetto agli sportelli;
d) svolgimento delle mansioni di:
- addetto alla stima, con assunzione di rischio, negli Istituti presso i quali il servizio del credito sul
pegno risulti di primaria importanza. A tali effetti, il servizio del credito su pegno si intende di primaria
importanza negli Istituti che, alla data fissa del 31-12-1972, avevano un investimento in pegni non
inferiore a lire 1 miliardo;
- preposto (titolare) alle dipendenze;
- addetto al tavolo di comando (console) od alla programmazione presso i calcolatori elettronici oppure
alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonché addetto in via continuativa
e prevalente ai “terminali”, sempre che le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione o
la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e comportino controlli e valutazioni di merito
sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’ elaboratore centrale;
e) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie di primaria importanza presso
il servizio del credito su pegno, mansioni da accertare in sede di definizione dei contratti integrativi
aziendali;
f) svolgimento, in via continuativa e prevalente, di mansioni impiegatizie che richiedono adeguata
conoscenza di una lingua straniera.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate eventuali altre mansioni che diano titolo all’
inquadramento, nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori, contenute, in materia di
inquadramento, nei contratti integrativi aziendali.
Oltre quanto sopra previsto, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera
avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza,
in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a “sufficiente”, anche non
consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della
categoria, verrà riconosciuto dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non
consecutive non inferiori a “sufficiente” un assegno di anzianità pari a lire 15.000 per 15 mensilità.
Tale assegno assorbe, fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all’ anzianità e/o alla nota
di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto
al 31-12-1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado
superiore.
Nell’ ipotesi di note di qualifica inferiori a “sufficiente” i tempi di cui ai due comma precedenti saranno
prolungati di un anno per ciascuna di dette note.
Per gli istituti presso i quali l’ organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme
restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici verranno sulla
base dei seguenti tempi:
- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.
Per gli istituti presso i quali l’ organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi,
per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e
tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12-7-1973.
Appartengono alla categoria del personale subalterno:
- il capo commesso ed il vice capo commesso (e/o altre qualifiche aziendali), in quanto esistenti;
- i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc., nonché portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il
personale ausiliario);
- gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio di valori o contante (ammazzettamento,
contazione e cernita) e gli addetti, in via prevalente e continuativa, alle cassette di sicurezza;
- gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi (stampati, ecc.), all’ archivio, all’ economato,
all’ ufficio spedizioni, all’ aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati,
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alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche, o filmate, alle macchine
Tikometer, sempreché trattisi di personale al quale non sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei
contratti integrativi aziendali;
- gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate di competenza del personale subalterno, secondo
le previsioni dei contratti aziendali in vigore al 31-12-1975.
Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni numeriche od alla compilazione di distinte o di
moduli inerenti alle particolari mansioni da esso espletate. Può essere anche adibito agli sportelli per l’
incasso degli effetti delle bollette e similari nel limite di 4 giorni al mese.
Per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il capo commesso ed il vice capo
commesso (o altre qualifiche aziendali) sono inoltre stabiliti benefici economici automatici secondo
i tempi e le modalità di cui appresso. Sono inoltre stabiliti tempi e modalità per il riconoscimento di
benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui in appresso:
A) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a lire
14.760 per 15 mensilità;
B) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati
un altro assegno pari a lire 14.760 per 15 mensilità;
C) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei
rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ ipotesi di note di qualifica inferiori,
il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti A) e B) verrà procrastinato di un anno per ogni
nota di qualifica inferiore a “sufficiente”;
D) ciascun subalterno, nell’ arco del suo rapporto di lavoro (compresa l’ eventuale appartenenza al
personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici economici e/o di carriera;
E) per il personale subalterno, che, prima del 31-12-1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro
(compresa l’ eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o
grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno
elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti
dall’ automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo
economico e/o di carriera;
F) a far tempo dal 1-1-1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall’ istituto per promozione
(con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all’ espletamento di mansioni superiori) verrà
considerato alla stregua di un’ anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni
effetto;
G) il lavoratore che abbia usufruito dell’ automatismo di cui agli artt. 131, 133, CCNL 12-7-1973,
ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12-71973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore
che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà di nessuno
degli automatismi previsti dal presente articolo;
H) presso gli Istituti che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24-6-1970 hanno concesso
analoghe corresponsioni (collegate all’ anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma,
dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le
assorbono fino a concorrenza;
I) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria Impiegati,
conservandosi l’ eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri
miglioramenti tabellari o di carriera;
L) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera od
economici aziendalmente esistenti;
M) negli Istituti presso i quali l’ ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero
di gradi superiore a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in
forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31-12-1975, anche
per quanto riguarda l’ identificazione dei gradi cui competono.
Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell’ ambito rispettivamente della categoria Impiegati e di
- 50 -
quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera, può svolgere indifferentemente
le mansioni già di competenza dei gradi stessi.
In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l’ esercizio di mansioni per le quali non si rende
possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme del presente
articolo, le questioni relative potranno essere definite in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti
integrativi.
Salvo che non sia stato diversamente concordato nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-121975, le disposizioni del presente articolo, eccezion fatta per quelle di cui al secondo e quarto comma,
non si applicano negli Istituti dove, alla data di stipulazione del CCNL 12-7-1973, erano in vigore norme,
previste da accordi sindacali già in atto al 22-9-1964, che stabiliscono criteri di anzianità congiunta e
determinate qualifiche di merito per il passaggio del personale impiegatizio e/o subalterno dalla seconda
alla prima categoria e del personale impiegatizio dal grado meno elevato della prima categoria a quello
immediatamente superiore. Tali norme, se non diversamente concordato, sono integralmente sostitutive
di quelle di cui al presente articolo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, eccezion fatta per quelle di cui al secondo comma, inoltre,
non si applicano negli Istituti di cui al comma precedente i quali, alla data del 31-12-1975, applicavano
contratti integrativi aziendali prevedenti criteri di anzianità, congiunta a qualifiche di merito, per i
passaggi nell’ ambito della categoria del personale impiegatizio e/o del personale subalterno. Tali criteri
non sono modificabili e continueranno a essere applicati, salvo le opzioni di cui al penultimo comma
del presente articolo.
Presso gli Istituti di cui ai due precedenti comma resta comunque soppressa la distinzione del personale
impiegatizio in due categorie e, nell’ ambito dei gradi del personale impiegatizio e/o subalterno per i
quali restano operanti i passaggi automatici, possono essere svolte indifferentemente le mansioni già di
competenza dei gradi stessi.
Per quanto, da un lato, riguarda i passaggi automatici di carriera nell’ ambito della categoria impiegati
complessivamente considerati, e, dall’ altro, l’ attribuzione dei benefici economici per automatismo a
favore del personale subalterno, sempre complessivamente considerati, sono fatte salve le eventuali
normative contenute nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975, qualora ritenute più
favorevoli, globalmente per ognuna delle due ipotesi sopra descritte, dalle OO.SS. dei lavoratori
firmatarie dei singoli predetti contratti integrativi aziendali. A tal fine, dette OO.SS., per il tramite
delle rispettive segreterie nazionali, potranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti
interessati, entro e non oltre il 1-11-1976, l’ eventuale mantenimento delle citate norme. In difetto di tale
comunicazione, si renderanno applicabili le norme di cui al presente articolo.
Per quanto si riferisce al personale subalterno, la opzione di cui sopra non riguarda gli Istituti che
non applicheranno la disposizione di cui al primo comma della norma transitoria in calce al presente
articolo. Presso tali Istituti resteranno in vigore, per detta materia, le disposizioni portate dai contratti
integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975.
Nota a verbale - Le parti chiariscono che, ai fini dell’ applicazione dell’ art. 4, per “sportellista” si
intende l’ impiegato che, a contatto con il pubblico (anche se all’ interno degli uffici), svolge, di regola,
mansioni di carattere amministrativo e/o contabile inerenti alle operazioni bancarie.
Norma transitoria - Negli Istituti dove, in base ai contratti aziendali in vigore al 31-12-1975, l’ organico
della categoria del personale subalterno prevedeva due gradi (escluso il capo commesso e/o il vice capo
commesso) con applicazione della normativa di cui all’ articolo del CCNL 12-7-1973 in ordine all’
inquadramento in base alle mansioni e con riconoscimento del trattamento economico, per stipendio,
delle tabelle Assicredito, il personale subalterno appartenente al grado meno elevato della categoria
viene inquadrato nel grado immediatamente superiore, con conseguente soppressione del grado già di
appartenenza e con attribuzione del trattamento economico previsto, dai contratti integrativi aziendali,
per il personale subalterno appartenente al grado superiore al predetto.
Presso gli Istituti di cui al precedente comma, il personale subalterno potrà svolgere indifferentemente
- 51 -
le mansioni di cui all’ art. 4, dodicesimo comma e tredicesimo, del presente contratto.
Presso gli Istituti ove non trovi applicazione l’ inquadramento del personale subalterno nel grado
superiore rispetto a quello meno elevato, secondo la previsione di cui al primo comma, restano in
vigore le norme di cui all’ art. 4, del CCNL 12-7-1973, per quanto riguarda la categoria del personale
subalterno.
In ogni caso, al personale subalterno appartenente al grado meno elevato della categoria, compete un
trattamento economico (escluso il premio di rendimento) almeno pari a quello dei “Commessi senza
grado”, secondo le tabelle Assicredito.
Fermo quanto previsto alle lettere D), E), F), e G) dell’ art. 4, il nuovo inquadramento di cui al primo
comma della presente norma viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.
Art. 55
E’ in facoltà dell’ Istituto di accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria,
per interessi di famiglia, per gravi motivi di indole privata o comunque quando sussistano giustificate
e serie cause.
Non si computano come ferie le assenze relative a cure termali od idropiniche prescritte da Enti
previdenziali o assistenziali, ovvero, per i mutilati o invalidi di guerra, dalla competente Opera
nazionale di assistenza. L’ Istituto ha facoltà di far controllare la necessità di tali cure ed il lavoratore
deve documentare di averle effettuate.
In aggiunta ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove d’ esame previste dalle norme di legge
per il conseguimento - presso scuole o università abilitate al rilascio di titoli di studio legali - di una
laurea o di un diploma di scuola media superiore od inferiore, vengono concessi ai lavoratori studenti, a
richiesta e con obbligo di successiva presentazione della necessaria documentazione, ulteriori permessi
retribuiti, nei seguenti limiti e con le modalità di cui in appresso:
a) per il conseguimento della laurea:
- permessi giornalieri retribuiti una sola volta per ciascun esame di profitto previsto dal piano di studi,
approvato dalla facoltà, da fruire nella giornata lavorativa precedente a quella in cui è prevista la prova
d’ esame;
- permessi giornalieri nei 4 giorni precedenti la discussione della tesi di laurea;
b) per il conseguimento del diploma di scuola media superiore ovvero per gli esami di ammissione a
classi intermedie dei relativi corsi:
- permessi giornalieri per complessivi 6 giorni, da fruire nei giorni precedenti gli esami;
c) per il conseguimento della licenza di scuola media ovvero per gli esami di ammissione a classi
intermedie dei relativi corsi:
- permessi giornalieri per complessivi 4 giorni, da fruire nei giorni precedenti gli esami.
Ai lavoratori studenti non residenti nella sede degli esami verranno altresì concessi permessi retribuiti
per il tempo necessario per raggiungere tale sede e per il relativo rientro, sempre che nel luogo di
residenza non esistano scuole o università del tipo prescelto.
I permessi di cui al presente articolo dovranno essere chiesti con un preavviso di almeno 5 giorni.
I permessi di cui alla lettera a) sono concessi solo per il conseguimento del diploma di laurea in una
delle discipline di cui all’ art. 66, terzo comma, e competono solo per la prima laurea.
I permessi di cui alla lettera b) non riguardano il conseguimento di un diploma di scuola media superiore
ad indirizzo artistico, né il conseguimento di un secondo diploma di pari grado.
I permessi retribuiti, previsti in aggiunta rispetto a quelli di legge, per quanto riguarda diplomi di scuola
media superiore o la licenza di scuola media, non competono in caso di ripetizione degli esami. Quelli
relativi agli esami di profitto universitari ed agli esami di laurea, competono non oltre il secondo anno
dopo la durata del corso legale di studi.
Ai lavoratori che conseguono, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene erogato,
al conseguimento del titolo di studio medesimo, un premio - non costituente voce di trattamento
economico - nelle seguenti misure:
- lire 50.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore;
- 52 -
- lire 150.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore, con esclusione di quella a
carattere artistico;
- lire 250.000 al conseguimento di un diploma di laurea.
Il premio di cui al terzo alinea del comma precedente sarà concesso solo per il conseguimento del
diploma di laurea in una delle discipline di cui all’ art. 66, terzo comma.
I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi entro
tre mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo.
Costituisce condizione per l’ erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia stato
alle dipendenze dell’ Istituto in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in casi
diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti.
Sono fatte salve le eventuali normative contenute nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-121975, qualora ritenute globalmente più favorevoli dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie dei singoli
predetti contratti integrativi aziendali. A tal fine, dette OO.SS., per il tramite delle rispettive segreterie
nazionali, dovranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro e non
oltre il 1-11-1976, l’ eventuale mantenimento delle citate normative: in difetto di tale comunicazione, si
renderanno applicabili le norme di cui al presente articolo.
Art. 67
Anzianità convenzionali
Ai soli effetti dell’ applicazione degli aumenti periodici e del trattamento di ferie e di malattia,
verranno riconosciute al personale in pianta stabile, una sola volta nella carriera, le seguenti anzianità
convenzionali:
a) 1 anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, ai promossi per merito di guerra,
ai mutilati ed invalidi di guerra (militari o civili), ai feriti di guerra;
b) 1 anno ai decorati di medaglia al valor civile, ai mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro;
c) il periodo di servizio militare prestato in zona d’ operazioni durante le campagne di guerra riconosciute
dallo Stato.
Per l’ identificazione dei beneficiari e per le modalità di applicazione dei benefici si osservano le
disposizioni previste dalle leggi relative;
d) 100 per cento del servizio prestato presso altre aziende assorbite o poste in liquidazione dall’ Istituto,
solo nel caso che detto servizio non sia stato liquidato dall’ azienda assorbita o posta in liquidazione;
e) 100 per cento del servizio prestato presso lo stesso Istituto e presso altre Casse di risparmio, Enti
equiparati e Monti di credito su pegno di 1a categoria, quando non ricorrono gli estremi della lettera
d);
f) 50 per cento del servizio prestato presso altre aziende di credito, purché l’ assunzione sia avvenuta
nella stessa categoria di appartenenza dell’ azienda di provenienza, quando non ricorrono gli estremi
della lettera d).
I benefici di cui alla lettera a) sono cumulabili solo se le benemerenze dalle quali derivano sono state
conseguite in campagne di guerra diverse. I benefici di cui alla lettera b) spettano per un solo titolo e
non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a), restando in essi assorbiti.
Sempre ai soli effetti dell’ applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di
malattia, al personale in pianta stabile che abbia conseguito o che consegua dopo l’ assunzione, presso
Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e
commercio, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche, scienze politiche, scienze economiche e
marittime, lingue estere, lettere (e “materie letterarie” della facoltà di Magistero), scienze matematiche,
fisiche, agrarie, sociologia, scienza dell’ informazione (o informatica), sarà riconosciuta, una sola volta
nella carriera, una anzianità convenzionale di quattro anni.
L’ anzianità convenzionale di cui al precedente comma sarà anche concessa al personale al quale, all’
atto dell’ assunzione, verrà chiesta una laurea di qualsiasi tipo.
Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano al solo personale impiegatizio appartenente
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a gradi corrispondenti a quelli che, secondo l’ ordinamento organico in atto al 31-12-1972, costituivano
la categoria “Impiegati di 1a”.
Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se gli interessati non
produrranno i documenti comprovanti i titoli che ad esse danno diritto all’ atto dell’ assunzione oppure
entro sei mesi dalla data del successivo conseguimento. Le relative anzianità convenzionali saranno
riconosciute all’ interessato dalla data di assunzione nel primo caso e dalla data di conseguimento dei
titoli che vi danno diritto nel secondo caso.
Note a verbale - 1) Le parti convengono che, ove all’ atto dell’ assunzione il lavoratore denunci all’
Istituto di avere in corso pratiche per il conseguimento di titoli inerenti alle anzianità convenzionali di
cui alle lettere a) e b) dell’ art. 67, l’ Istituto riconoscerà la relativa anzianità convenzionale al momento
della esibizione dei documenti comprovanti i titoli di cui sopra.
Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono, per la parte tabellare, dalla data
di assunzione - ma comunque nel limite massimo di un quinquennio - e per il trattamento di ferie e di
malattia, dalla data di esibizione dei documenti.
2) Agli effetti dell’ identificazione della “categoria di appartenenza” di cui alla lettera f) dell’ art. 67, si
fa riferimento all’ ordinamento organico in atto al 31-12-1972.
Art. 118
Sono stabiliti benefici economici per automatismo, secondo i tempi e le modalità di cui in appresso:
a) a favore degli appartenenti alla categoria “ausiliari” sarà riconosciuto dopo sette anni di appartenenza
alla categoria ausiliari un assegno pari a lire 9.840 per 15 mensilità (lire 14.760 per gli operai);
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro
assegno pari a lire 9.840 per 15 mensilità (lire 14.760 per gli operai);
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei
rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ ipotesi di note di qualifica inferiori,
il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni
nota di qualifica inferiore a “sufficiente”.
Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria del personale subalterno, conservandosi
l’ eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari
e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale
subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31-12-1972.
Ai fini dell’ applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla
lettera G) dell’ art. 4 del CCNL 12-7-1973.
Sono fatte salve le eventuali normative contenute nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-121975, qualora ritenute globalmente più favorevoli dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie dei singoli
predetti contratti integrativi aziendali. A tal fine, dette OO.SS., per il tramite delle rispettive segreterie
nazionali, dovranno comunicare all’ ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro e non
oltre il 1-11-1976, l’ eventuale mantenimento delle citate normative. In difetto di tale comunicazione, si
renderanno applicabili le norme di cui al presente articolo.
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C.C.N.L. 19/3/1987
Personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle casse di risparmio, monti di credito su
pegno di 1a categoria ed enti equiparati
Art. 76
Ai lavoratori che conseguano, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene
erogato al conseguimento del titolo di studio medesimo un premio - non costituente voce di trattamento
economico - nelle seguenti misure:
- lire 65.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore;
- lire 195.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore con esclusione di quella a
carattere artistico;
- lire 325.000 al conseguimento di un diploma di laurea.
Il premio di cui al terzo alinea del comma precedente, sarà concesso solo per il conseguimento del
diploma di laurea in una delle discipline di cui all’ art. 87, terzo comma.
I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi entro
tre mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo.
Costituisce condizione per l’ erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia stato
alle dipendenze dell’ istituto in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in casi
diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti.
Qualora per effetto di quanto previsto dall’ art. 55, ultimo comma, del CCNL 22-7-1976, le normative
contenute nei Contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975 in materia di provvidenze per i
lavoratori studenti siano state ritenute globalmente più favorevoli dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie
dei singoli predetti Contratti integrativi aziendali, le OO.SS. medesime potranno, entro e non oltre il
30-6-1987, revocare detta opzione.
A tal fine dette OO.SS. per il tramite delle rispettive segreterie nazionali, dovranno comunicare all’
ACRI, e per conoscenza ai singoli istituti interessati, entro il suddetto termine del 30-6-1987, l’ eventuale
revoca della opzione a suo tempo esercitata. In difetto di tale comunicazione, continueranno a rendersi
applicabili le normative contenute nei singoli predetti Contratti integrativi aziendali.
Accordo economico nazionale 19-3-1987
Art. 17
Le parti si danno atto che:
- gli effetti economici della revisione dell’ Accordo economico nazionale 9-3-1983 e di cui al presente
Accordo sono stati determinati tenendo anche conto di aumenti: dell’ 1 per cento, per l’ anno 1987, e di
un ulteriore 1 per cento, per l’ anno 1988, (da calcolarsi sulle tabelle nazionali in atto, rispettivamente,
alle date del 31-12-1986 e 31-12-1987) a fronte della maggiore produttività;
- del richiamato 2 per cento per maggiore produttività, uno 0,50 per cento relativo all’ anno 1987 è stato
concordemente utilizzato per la determinazione delle nuove tabelle di trattamento economico;
- il residuo 0,50 per cento dell’ anno 1987 e l’ 1 per cento relativo all’ anno 1988 verranno utilizzati per
la contrattazione integrativa aziendale, costituendo il limite di spesa ivi utilizzabile;
- le somme rinvenienti da tali percentuali corrispondono a importi medio pro capite calcolati sulla base
del costo dell’ azienda tipo 1984 - quale convenuto tra le parti per il rinnovo del CCNL 9-3-1983 con
riferimento, rispettivamente, al 31-12-1986 ed al 31-12-1987 - moltiplicati per il numero dei quadri,
impiegati, subalterni ed ausiliari dipendenti da ciascun istituto alla data di stipulazione del Contratto
integrativo aziendale;
- i miglioramenti di trattamento economico scaturenti dal presente Accordo economico nazionale
(compresi quelli afferenti alla maggiore produttività) esauriscono le disponibilità per aumenti nazionali
ed aziendali.
Le parti stesse si impegnano ad incontrarsi nei mesi di dicembre 1987 e dicembre 1988 al fine di
verificare l’ eventuale scostamento fra l’ andamento reale dell’ inflazione e gli incrementi retributivi
- 55 -
complessivamente realizzati in ciascuno dei predetti anni al netto di quelli previsti per incremento di
produttività, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni stesse.
Accordo economico nazionale 19-3-1987
Art. 18
Fermo quanto previsto all’ art. 2, quarto e quinto comma, dell’ Accordo 5-12-1984, nei Contratti
integrativi aziendali le parti procederanno alla definitiva formalizzazione, anche con riguardo ai quadri,
dell’ “assegno annuale” di cui al richiamato art. 2, terzo comma, dell’ Accordo 5-12-1984.
- 56 -
C.C.N.L. 19/12/1994
Per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio S.p.A.,………..
Art. 10 - Automatismi economici e di carriera - personale impiegatizio.
Fermo quanto stabilito all’art. 106, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo
di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con
permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a “sufficiente”,
anche non consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della
categoria, verrà riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non
consecutive non inferiori a “sufficiente”, un assegno d’anzianità pari a £. 57.750 con decorrenza
dall’1.1.95 per 14 mensilità. Tale assegno assorbe fino a concorrenza, analoghe corresponsioni
(collegate all’anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo previste
dai contratti integrativi aziendali in atto al 31.12.75. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente
assorbito in caso di promozione al grado superiore.
Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori a “sufficiente” i tempi di cui ai 2 commi precedenti saranno
prolungati di 1 anno per ciascuna di dette note.
Per le Aziende presso i quali l’organico della categoria impiegatizia sia strutturato in 4 gradi, ferme
restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti commi, i passaggi automatici avverranno
sulla base dei seguenti tempi:
- 1° passaggio, dopo 7 anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- 2° passaggio, dopo 12 anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.
Per le Aziende presso le quali l’organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi,
per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni
e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12.7.73.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata
esercitata l’opzione di cui all’art. 4 del CCNL 22.7.76.
Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente
CCNL, viene riconosciuto un solo assegno mensile (2 nel caso di personale assunto nel grado minimo
della categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente all’avanzamento
automatico di carriera acquisibile a sensi del comma 1 che precede.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici
economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal richiamato comma
1, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno
trasformati in assegni mensili; l’importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra
l’indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltreché dell’importo di cui al comma
2 qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.
La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del 2° automatismo (3°
per il personale assunto nel grado minimo impiegati della categoria) non pregiudicano gli eventuali
ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.
Presso le Aziende ove non sia previsto il grado di Capo reparto, per il personale assunto nel grado
superiore al minimo, l’assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all’indennità di grado spettante al
capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di 2° beneficio, anche agli impiegati assunti
nel grado minimo della categoria.
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Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16.1.91
saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a
carico delle Aziende.
Art. 12 - Automatismi economici - subalterni.
Fermo quanto stabilito all’art. 106, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi
compreso il Capo Commesso e il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti
benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
a) dopo 7 anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a £.
55.000 per 14 mensilità con decorrenza dall’1.1.95;
b) dopo ulteriori 7 anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un
altro assegno pari a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dall’1.1.95;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei
rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ipotesi di note di qualifica
inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato di 1
anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”;
d) ciascun subalterno, nell’arco del suo rapporto di lavoro (compresa l’eventuale appartenenza al
personale ausiliario) non può aver diritto a più di 2 benefici automatici e/o di carriera;
e) per il personale subalterno che, prima del 31.12.74, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro
(compresa l’eventuale appartenenza al personale ausiliario) 2 o più passaggi di qualifica, categoria
o grado (dei quali almeno 1 comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado
meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non
dipendenti dall’automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua
di un automatismo economico e/o di carriera;
f) a far tempo dall’1.1.75, ciascun avanzamento di carriera disposto dall’Azienda per la promozione
(con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all’espletamento di mansioni superiori)
verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente,
sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso
e a Capo Commesso;
g) il lavoratore che abbia usufruito dell’automatismo di cui agli artt. 131 e 133, CCNL 12.7.73, ovvero
di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12.7.73, sarà
ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che
abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di 2 automatismi, non usufruirà di nessuno
degli automatismi previsti dal presente articolo;
h) presso le Aziende che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24.6.70 hanno concesso
analoghe corresponsioni (collegate all’anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma,
dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto,
le assorbono fino a concorrenza;
i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati,
conservandosi l’eventuale differenza sotto forma di assegno ‘ad personam’ assorbibile con futuri
miglioramenti tabellari o di carriera;
l) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o
economici aziendalmente esistenti;
m) nelle Aziende presso le quali l’ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un
numero di gradi superiori a 4, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già
definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del
31.12.75, anche per quanto riguarda l’identificazione dei gradi cui competono.
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Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata
esercitata la revoca dell’opzione di cui all’art. 12 CCNL 16.1.91.
In ogni caso, fermo quanto previsto alle lett. d), e), f) e g) del presente articolo, l’inquadramento
di cui al comma 1 della norma transitoria in calce all’art. 6 del CCNL 6.5.80 viene considerato
alla stregua di un beneficio automatico.
Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL,
verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici
economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, lett. a) e b), questi
manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferina restando l’attribuzione degli
stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell’importo
previsto dal comma 1, lett. b).
Presso le Aziende ove, per il personale subalterno, siano in atto trattamenti economici corrispondenti
a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall’art. 10 per
il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16.1.91
saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a
carico delle Aziende.
Art. 14 - Automatismi economici - ausiliari.
Fermo quanto previsto all’art. 113, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli
operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui
appresso:
a) dopo 7 anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£.
44.000 per gli operai) con decorrenza dall’1.1.95;
b) dopo ulteriori 7 anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro
assegno pari a £. 33.000 per 14 mensilità 44.000 per gli operai) con decorrenza dall’1.1.95;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito,
nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a “sufficiente”. Nell’ipotesi di note di qualifica
inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di 1
anno per ogni nota di qualifica inferiore a “sufficiente”.
Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi
l’eventuale differenza sotto la forma di assegno ‘ad personam’ assorbibile con futuri miglioramenti
tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del
personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31.12.72.
Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui
alla lett. g) dell’art. 4 del CCNL 12.7.73.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata
esercitata l’opzione di cui all’art. 118 del CCNL 22.7.76.
In ogni caso, gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le
normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla
presente norma.
Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente CCNL,
verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
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Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali preveda un numero di benefici
economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, lett. a) e b), questi
manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l’attribuzione degli
stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell’importo
previsto dal comma 1, lett. b).
Presso le Aziende ove per il personale ausiliario siano in atto trattamenti economici corrispondenti
a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall’art. 10 per
il personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi aziendali in atto ai sensi del CCNL 16.1.91
saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a
carico delle Aziende.
Art. 48 - Maggiorazioni per laurea e iscrizione ad albi professionali.
Al personale al quale l’Azienda abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in
una Università o in un’Azienda equiparata, dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al
10% della retribuzione fissata per il restante personale di uguale anzianità e di pari categoria, grado e
classe.
Quando l’Azienda abbia chiesto, oltre la laurea, l’iscrizione agli “albi” per l’esercizio professionale,
la maggiorazione di cui sopra non potrà essere inferiore al 15%.
In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le parti possono convenire di sostituire
con altri equivalenti i benefici garantiti al personale interessato dai commi 1 e 2 del presente articolo,
nonché dall’art. 98, commi 3 e 5.
Art. 49 - Scatti d’anzianità - periodo di prova.
Il periodo di servizio di cui al comma 1 dell’art. 30, seguito da conferma, viene computato agli
effetti del 1° scatto d’anzianità.
Le ripercussioni del riconoscimento di un periodo d’anzianità convenzionale agli effetti degli
scatti d’anzianità di cui all’art. 98 o dell’acceleramento dello scatto d’anzianità previsto dall’art. 105,
lett. c), verranno determinate nei contratti integrativi aziendali.
Art. 85 - Premi per lavoratori studenti.
Ai lavoratori che conseguano, in servizio, un titolo di studio superiore a quello posseduto, viene erogato
al conseguimento del titolo di studio medesimo un premio - non costituente voce di trattamento
economico – nelle seguenti misure:
-
£. 180.000 al conseguimento della licenza di scuola media inferiore;
£. 330.000 al conseguimento del diploma di scuola media superiore con esclusione di quella a
carattere artistico;
£. 515.000 al conseguimento di un diploma di laurea.
Il premio di cui al 3° alinea del comma precedente, sarà concesso solo per il conseguimento del
diploma di laurea in una delle discipline di cui all’art. 98, comma 3.
I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione del relativo certificato, da effettuarsi
entro 3 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio medesimo.
Costituisce condizione per l’erogazione dei suddetti contributi la circostanza che il lavoratore sia
stato alle dipendenze dell’Azienda in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati; in
casi diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti.
- 60 -
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali non sia stata
esercitata la revoca dell’opzione di cui all’art. 81 del CCNL 16.1.91.
Art. 99 - Missione - trattamento economico
L’Azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione temporanea.
Al personale inviato in missione temporanea spetta:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio e di quelle per il trasporto del normale bagaglio;
2) il rimborso delle spese di posta, telegrafo e altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e
nell’interesse dell’Azienda;
3) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori del Comune dov’è ubicato il luogo di lavoro
la cui misura complessiva viene fissata annualmente d’intesa fra le parti stipulanti il CCNL. Essa
è maggiorata del 10%, in caso di missione in centri con popolazione superiore al 200 mila e fino
a 500 mila abitanti, del 20% in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500 mila
abitanti e fino a 1 milione, del 30% in caso di missione in centri con popolazione superiore a 1
milione di abitanti ed è riferita a missioni di giornata intera comprendendo la consumazione dei
2 pasti principali e il pernottamento fuori residenza. In caso diverso viene corrisposta in ragione di
1/3, rispettivamente, per ogni pasto e il pernottamento.
Ferme le misure previste dal precedente punto 3), mediante accordi con le OO.SS. aziendali, potranno
essere previsti criteri di erogazione diversi da quelli di cui al predetto punto 3) medesimo in funzione
della durata giornaliera della missione e/o della distanza del luogo dello stesso.
Con l’autorizzazione dell’Azienda, il dipendente potrà fruire del rimborso a piè di lista delle spese
documentate. Detto trattamento è sostitutivo della diaria di cui sopra.
Sempre con l’autorizzazione dell’Azienda e ricorrendo situazioni speciali, potrà essere effettuato il
rimborso a piè di lista della spesa dell’albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta
di 1/3.
Per le missioni all’estero può essere effettuato il rimborso delle spese a piè di lista e in tal caso spetta
una diaria pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel territorio nazionale.
Tutte le spese devono essere giustificate.
Art. 105
Ricompense
Il personale che abbia meritato per capacità e rendimento o che abbia disimpegnato specifici
incarichi con particolare efficienza e giovamento potrà essere premiato con:
a)
b)
c)
d)
l’encomio del Direttore;
l’encomio verbale o scritto del Presidente;
l’acceleramento dell’aumento periodico;
una speciale gratificazione o premio di rendimento.
Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale dell’interessato.
Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura e i criteri obiettivi per l’attribuzione
del premio annuale di rendimento al personale.
Nota a verbale.
Rimangono fermi i criteri e le misure stabiliti nei CIA per l’attribuzione del premio annuale di
rendimento al personale senza possibilità di ulteriore variazione degli stessi.
- 61 -
C.C.N.L. 16/6/1995
Per il Personale direttivo (dirigenti e funzionari) delle Casse di Risparmio S.p.A., …………
Art. 25 - Maggiorazione per laurea
Al funzionario al quale l’Azienda abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una
università o in un Azienda equiparata, dovrà essere garantita una maggiorazione della retribuzione pari
al 10% dello stipendio e della indennità di funzione.
In sede di stipulazione dei contratti integrativi le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti
i benefici garantiti al funzionario interessato dal primo comma del presente articolo e dal successivo art.
27 del presente CCNL.
La maggiorazione di cui sopra compete al funzionario anche quando la laurea sia riconosciuta
dall’Azienda successivamente all’assunzione, sia pure nella categoria impiegati.
Nota a verbale
Ai fini del riconoscimento della laurea successivamente all’assunzione, si terrà conto della posizione
dei funzionari in possesso di un diploma di laurea che consente di svolgere con specifica competenza
incarichi di particolare livello.
Art. 27 - Indennità di professione
Ai funzionari muniti di laurea ai quali sia stata richiesta dall’Azienda l’iscrizione ad un albo professionale
per l’effettivo esercizio della relativa professione nell’interesse dell’Azienda stessa, compete in aggiunta
alla maggiorazione di cui all’art. 25 o 26 una indennità di professione nella misura che sarà definita in
sede aziendale e comunque non inferiore al 50% della medesima maggiorazione per laurea.
Art. 29 - Aumento periodico – periodo di prova
Il periodo di prova seguito da conferma, verrà computato agli effetti del primo aumento periodico.
Le ripercussioni del riconoscimento dell’acceleramento dell’aumento periodico, previsto dall’art. 65,
verranno determinate nei contratti integrativi.
Art. 59 - Missione - trattamento economico.
L’Azienda ha facoltà di inviare il funzionario in missione temporanea.
Al funzionario inviato in missione temporanea spetta:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 1a classe, seguendo la via più breve, ovvero il
rimborso delle spese di aereo se l’Azienda abbia autorizzato tale mezzo di trasporto;
2) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;
3) il rimborso delle spese di posta, telegrafo e altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e
nell’interesse dell’Azienda;
4) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori del comune dov’è ubicato il luogo di lavoro
la cui misura complessiva viene fissata annualmente d’intesa fra le parti stipulanti il CCNL entro il
mese di maggio e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. Essa è maggiorata:
- del 10% in missione in centri con popolazione tra 200 mila e 500 mila abitanti;
- del 20% in centri con popolazione tra 500 mila e 1 milione di abitanti;
- del 30% in centri con popolazione superiore a 1 milione di abitanti.
La misura complessiva di cui sopra è riferita a missioni di giornata intera comprendendo la
consumazione dei due pasti principali e il pernottamento fuori residenza. In caso diverso viene
corrisposta in ragione di 1/3, rispettivamente, per ogni pasto e il pernottamento.
- 62 -
Ferme le misure massime di cui al comma 2 del presente articolo, mediante accordi aziendali potranno
essere previsti criteri di erogazione diversi da quelli di cui al comma 3, in funzione della durata
giornaliera della missione e/o della distanza del luogo della stessa.
Con l’autorizzazione dell’Azienda, il dipendente potrà fruire del rimborso a piè di lista delle spese
documentate. Detto trattamento è sostitutivo della diaria di cui sopra.
Sempre con l’autorizzazione dell’Azienda potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista della
spesa dell’albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3.
Per le missioni all’estero può essere effettuato il rimborso delle spese a piè di lista e in tal caso spetta
una diaria pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel territorio nazionale.
Tutte le spese devono essere giustificate.
Il trattamento previsto dal presente articolo non compete qualora il luogo di destinazione della missione
coincida con l’abituale domicilio del funzionario.
Nota a verbale.
Le Parti convengono di istituire apposita Commissione mista di studio per una verifica circa la
sussistenza dei presupposti per l’identificazione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale
della diaria.
Art. 65 - Ricompense.
I funzionari che abbiano meritato per capacità e rendimento o che abbiano disimpegnato specifici
incarichi con particolare efficienza e giovamento potranno essere ricompensati con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
l’encomio scritto del Direttore;
l’encomio scritto del Presidente;
l’acceleramento dell’aumento periodico;
un premio di rendimento;
una maggiorazione del premio di rendimento;
una speciale gratificazione.
All’encomio potranno andare congiunte la speciale gratificazione e la maggiorazione del premio di
rendimento.
Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale dell’interessato.
Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura e i criteri obiettivi per l’attribuzione
del premio annuale di rendimento ai funzionari.
Nota a verbale.
Rimangono fermi i criteri e le misure stabiliti nei CIA per l’attribuzione del premio annuale di
rendimento al personale senza possibilità di ulteriore variazione degli stessi.
- 63 -
- 64 -
Finito di stampare nel mese di giugno 2007 - Ogni riproduzione è vietata - Realizzazione grafica e stampa:
titolo
articolo pagina
Acceleramento aumento periodico anzianità
21
pag. 18
Ambiente di lavoro
47
pag. 25
Aspettativa per lavoratori tossicodipendenti
46
pag. 25
Assegno ad personam 2° Area Professionale
22
pag. 18
Assegno aziendale
23
pag. 18
Assegno aziendale di produttività
24
pag. 18
Assunzioni - selezioni esterne e/o interne
8
pag. 8
Avanzamenti automatici di carriera e/o economici
10
pag. 9
Buono pasto
40
pag. 24
Categorie del Personale
1
pag. 1
Classificazione Dipendenze
4
pag. 2
Classificazione Uffici
5
pag. 5
Comporto
49
pag. 26
Comunicazioni al Personale ed OO.SS. - Trasferimenti
7
pag. 7
Decorrenze
51
pag. 26
Eventi criminosi
44
pag. 24
Figli portatori di Handicap - contributo
39
pag. 24
Fondo di previdenza complementare
34
pag. 22
Guardiania – indennità
28
pag. 20
Hardware – infocenter – indennità
32
pag. 21
Incarichi 2a Area professionale
6
pag. 7
Incontri trimestrali con OO.SS.
50
pag. 26
Intervento – indennità
30
pag. 21
Lavoratrici in stato di gravidanza
48
pag. 26
Livelli retributivi
2
pag. 2
Locali sotterranei – indennità
26
pag. 19
Maggiorazione laurea
33
pag. 21
Mansioni
9
pag. 8
Missioni
11
pag. 10
Mobbing
45
pag. 25
Pari opportunità
43
pag. 24
Permessi di studio
12
pag. 12
Permessi retribuiti
13
pag. 13
Polizza infortuni per rischi professionali ed extraprofessionali
36
pag. 22
Polizza sanitaria
37
pag. 23
Polizze per rischi derivanti da attività professionale
38
pag. 23
Premio aziendale
19
pag. 15
Premio di fedeltà
20
pag. 17
Premio di rendimento extra standard
18
pag. 15
Premorienza e/o invalidità – copertura assicurativa
35
pag. 22
Programma formativo
42
pag. 24
Rappresentanza - indennità
31
pag. 21
Reinquadramento del Personale
3
pag. 2
Reperibilità – indennità e rimborsi
29
pag. 20
Riconoscimento anzianità per lavoro prestato ante assunzione
41
pag. 24
Rischio – indennità
25
pag. 19
Spostamento orario di lavoro
14
pag. 13
Trattamento economico
16
pag. 14
Trattamento economico del Personale a tempo determinato
17
pag. 14
Vestiario
15
pag. 14
Vigilanza notturna – compenso
27
pag. 20
Tabella n. 1 – assegno az.le produttività
pag. 27
Tabella n. 2 – indennità di rappresentanza
pag. 27
Tabella n. 3 – ruoli chiave
pag. 28
Tabella n. 4 – premio di rendimento extra standard
pag. 28
Tabella n. 5 – pernottamento e vigilanza notturna
pag. 28
Tabella n. 6- distanze chilometriche
Allegata in fondo al presente volume
Allegato A – Intese aziendali 22/12/2000
pag.30
Allegato B – Accordo transitorio assegno aziendale di produttività
pag. 34
Allegato C – Accordo Videosorveglianza
pag. 35
Allegato D – Accordi RLS – sorveglianza sanitaria
pag. 38
Allegato E - Accordo 29/12/1994 sulla Previdenza Complementare – Estratto art. 4/h
pag. 43
Allegato F - Art. 35 del Contratto Integrativo Aziendale 29/12/2003 e relativa Tabella 8 allegata al
pag. 44
CIA 29/12/2003
Riferimenti contrattuali
pag. 45
TIPOLITO SAN GIORGIO - Via G. Donizetti, 42 - Tel. 0532.93695 - Ferrara
INDICE ANALITICO:
38
ADRIA
VOGHIERA
VIGARANO PIEVE
VIGARANO_MAINARDA
VICENZA
TRESIGALLO
TAMARA
SERRAVALLE
SCORTICHINO
SANTA MARIA MADDALENA
SAN MARTINO
SAN GIUSEPPE DI COMACC
SAN GIOVANNI D'OSTELLAT
SAN_GIORGIO_DI_PIANO
SAN BIAGIO D'ARGENTA
SAN BARTOLOMEO IN BOSC
ROVIGO
ROVERETO
ROMA
RIMINI
REGGIO_EMILIA
QUARTESANA
PORTOMAGGIORE
PORTOGARIBALDI
PORTO_VIRO
POROTTO
PONTELAGOSCURO
PONTEGRADELLA
POLESELLA
POGGIO_RENATICO
PIOVE_DI_SACCO
PILASTRI
PARMA
PADOVA
41
38
58
56
89
115
69
54
41
26
20
48
44
259
62
101 137
79
40
181 612
48
51
48
174
87
30
66
31
56
48
59
17
57
62
64
164 136 435
54
23
69
80
84
60
48
63
46
80
20
49
43
82
59
63
58
9
32
48
47
43
75
113
42
31
21
33
18
28
24
258
44
95
51
52
137 633
37
32
75
146
63
68
44
21
26
32
35
49
46
37
26
121 127 443
27
35
42
55
61
41
42
39
33
56
15
14
20
99
40
39
30
60 69
56
49
52
144
60
55
71
53
71
44
147
51
34
7
38
36
33
57
32
44
25
39
63
36
40
36
68
56
57
25
122
18
25
33
58
55
24
29
263
45
111
92
16
80
137 566
44
22
105 147
69
102
38
47
37
39
41
82
55
12
28
120
387
23
59
41
5
43
37
57
34
41
63
59
47
30
128
43
44
20
54
11
98
68
187
16
107
82
83
103
14
157
19
32
54
29
36
49
97
29
47
59
64
19
90
16
23
54
38
34
76
132
57
43
23
11
5
32
27
307
64
93
116
65
57
156 610
56
36
65
166
83
46
64
38
46
52
55
12
35
47
41
140 117 420
39
38
57
65
80
45
33
56
48
76
5
34
27
99
60
59
47
48
52
68 31
55
53
140 156 144 187 105 154
31
105
70
84
21
54
140
73
128
47
86
65
43
43
35
132
51
42
48
53
107 102
58
79
9
93
83
94
65
54
52
67
72
60
62
64
209
40
51
81
64
31
129 635
24
66
54
125
48
59
49
32
41
33
44
52
84
60
47
112 159 455
55
24
54
78
65
68
87
48
31
47
61
41
55
60
39
41
51
55
154
30
90
65
68
115
26
166
8
44
52
17
25
36
109
24
36
45
53
35
92
16
35
45
52
44
82
114
51
31
27
24
17
32
29
259
49
98
120
60
53
164 609
41
36
75
174
72
59
52
21
35
41
44
33
51
44
35
147 133 432
37
33
51
64
70
50
44
48
37
65
6
23
26
102
46
48
39
52
91
103
6
72
30
85
88
104
79
92
60
67
70
46
67
68
59
50
34
113
35
80
88
79
98
102
51
107
46
59
79
105
94
66
72
210
45
56
39
33
94
85
571
56
65
115
94
48
117
36
68
52
54
55
119
96
51
60
66
114 376
64
78
46
60
19
78
108
40
56
76
93
64
70
138
47
49
51
113
73
55
23
23
123
61
112
49
70
47
38
40
19
115
40
29
29
31
91
80
52
66
34
79
83
79
69
35
35
53
84
64
47
50
218
11
32
54
40
59
111 617
23
49
81
124
15
86
19
36
22
22
13
91
78
43
30
94
153 434
41
46
35
59
33
59
79
29
26
8
63
34
42
91
9
8
34
198 124 161 173 113 153 155 146
50
206 453 121 129 106 128
52
91
113
27
60
16 70
30
103
73
190
106
82
55 107 84
90
6
55
86
111
67
60
71
82 21
65
72
23
93
93
74
82
63
53
190
86
93
87
176 173
34
157 177 120 147 118
97
158 152 108 104
98
41
110 146 165 198 140 156 161 141 125
49
122 125
26
23
66
152 126 132
99
101
90
203 151 141 109
27
85
136 153
98
99
72
140 112 154 129 124
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158
COMACCHIO
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177
30
98
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19
178
51
CONSANDOLO
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44
43
COPPARO
42
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DENORE
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100
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GAIBANELLA
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GALLO
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46
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3
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JOLANDA DI SAVOIA
33
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16
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18
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LAGOSANTO
41
32
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16
94
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34
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27
72
24
LENDINARA
38
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45
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137
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47
52
107 104
49
70
LIDO ESTENSI
53
47
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98
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30
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38
14
92
LIDO NAZIONI
49
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44
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9
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LUGO
89
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25
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51
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64
MARRARA
69
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18
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12
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41
55
53
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64
43
105
MASI TORELLO
54
31
25
43 52
31
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35
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65
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49
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43
44
50
105
18
MASSA FISCAGLIA
41
21
33
23 67
27
79
53
165
23
86
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69
90
10
168
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49
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13
58
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130
33
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MESOLA
26
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198
3
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95
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MEZZOGORO
20
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17
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MIGLIARINO
48
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32
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17
88
187 114 147 130 134 127 194 164 134 121
198 446 133 156 113 130
93
148 164 110 114
88
153 125 148 154 123 122 131
53
94
59
125
69
101
52
80
159
71
156
46
106
90
69
60
85
126
81
MONTECCHIO EMILIA
181 156 137 156 129 164
85
111
26
185
80
101
78
170 169
27
137 172 122 147 143 127 151 148 118 116 104 193 115 160 168 141 165 170 140
64
120 140 160 186 153 151 156 140 120
64
41
117 159
NAPOLI
612 613 566 609 635 609 571 617 648 587 564 639 598 505 583 664 635 564 583 604 614 598 524 598 618 602 607 595 565 597 574 634 573 578 549 665 599 590 585 589 607 584 587 768 611 631 601 581 653 641
48
35
44
56 24
41
56
23
118
75
62
26
40
115
53
128
35
62
40
26
32
12
107
31
13
24
28
83
80
40
57
24
70
75
69
77
32
28
45
63
54
40
42
224
21
51
75
40
42
135 611
OSTELLATO
51
32
22
36 63
36
65
49
157
36
71
68
61
86
21
159
33
22
21
22
17
30
78
15
41
27
46
43
61
20
18
58
28
29
46
119
36
14
12
38
31
4
8
266
44
108 106
32
67
150 582
41
PADOVA
48
75 105
66 54
75
115
81
147
74
121
74
100 167
81
176
69
102
96
66
74
72
162
73
69
84
87
82
136
79
91
46
102 107 133 108
91
77
88
72
71
85
86
229
81
112 150 101
22
181 663
63
174 166 147 169 125 174
94
124
23
195
90
112
91
179 179
12
147 182 132 157 138 119 161 158 127 126 114 203 127 170 178 133 174 179 150
60
131 150 170 196 163 161 165 123 131
71
53
127 145
74
15
611 582 663 652 649 644 607 614 616 617 617 603 574 578 607 625 486 215 607 631 604 585 588 593 578 611 621 633 634 625 596 707 609 608 587
OCCHIOBELLO
41
63
137
32
65
25
19
17
9
16
61
70
36
26
119 137 432
38
26
29
52
43
53
71
23
6
33
53
25
35
83
18
19
27
88
161
59
83
39
34
28
34
37
54
27
15
20
134 110 403
6
47
33
33
57
9
29
28
38
57
42
28
11
115
40
41
18
167
89
18
85
54
75
69
75
59
101
90
77
168 184 484
84
41
89
108 103
98
98
83
66
89
84
67
77
32
78
77
81
90
173 130 153 123 121 114 205 173 145 130
28
208 457 143 150 124 140 107 157 174 119 122
95
162 134 159 149 135 134 144
88
17
652 137 161 167
PILASTRI
87
63
69
83 48
72
48
15
66
88
64
12
36
135
77
100
64
86
62
54
55
34
121
56
44
44
48
98
93
67
81
71
94
94
90
57
50
51
68
89
79
64
68
210
34
23
50
56
67
88
641
31
59
89
90
PIOVE DI SACCO
30
71 102
48 59
59
117
86
152
56
124
82
102 148
63
184
65
82
93
62
70
72
143
70
65
80
87
64
132
64
73
52
84
79
133 113
87
74
72
54
53
79
75
247
82
117 152
99
28
187 644
65
83
18
173
94
POGGIO RENATICO
66
44
38
64 49
52
36
19
126
69
41
41
21
56
120
55
60
35
35
36
14
101
36
25
22
8
81
62
48
56
48
75
75
59
20
28
48
74
60
39
43
239
9
41
57
24
64
114 607
25
39
85
130
43
POLESELLA
31
21
47
38 32
21
68
36
132
46
75
42
50
119
41
146
17
54
48
12
19
21
110
19
25
31
36
54
83
24
46
23
61
59
73
93
37
24
34
44
36
30
31
238
31
73
103
48
33
147 614
19
34
54
153
51
51
35
PONTEGRADELLA
56
26
37
46 41
35
52
22
99
51
56
42
37
107
40
133
27
49
30
19
18
3
93
20
10
13
18
61
70
30
44
40
57
57
65
92
13
14
31
54
42
27
31
240
18
53
72
33
56
130 601
15
28
75
122
42
72
18
24
PONTELAGOSCURO
48
32
39
52 33
41
54
22
101
57
60
34
37
110
48
131
33
57
32
23
25
7
98
28
4
15
20
67
72
36
52
32
65
65
67
85
21
20
37
60
48
33
37
233
20
51
72
35
48
134 617
9
34
69
121
37
68
20
16
6
POROTTO
59
35
41
55 44
44
55
13
90
60
59
45
28
112
49
124
36
58
34
26
27
6
99
27
16
16
26
70
71
39
53
43
66
64
64
82
22
23
40
62
51
36
40
238
9
45
64
33
54
104 615
15
37
75
114
28
75
16
25
9
PORTO VIRO
12
49
83
12 52
30
115
94
203
21
122
91
105 108
30
198
31
43
69
45
52
72
103
46
75
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87
23
114
32
34
52
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85
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38
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47
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87
146 150
79
54
194 603
61
54
59
205 106
PORTOGARIBALDI
50
46
55
35 84
51
96
78
151
34
103
98
93
67
25
184
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5
48
48
41
55
65
40
64
52
74
35
74
37
13
93
3
9
62
143
62
42
24
30
34
29
28
300
74
104 123
58
91
164 571
69
27
101 173
PORTOMAGGIORE
62
37
12
47 60
44
51
43
141
47
57
62
48
82
33
149
44
32
6
26
24
25
69
21
34
17
25
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29
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113
10
13
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42
15
20
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102
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18
68
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36
15
90
145
58
86
32
35
27
29
30
62
42
QUARTESANA
64
26
28
41 47
35
60
30
109
47
64
50
45
118
34
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17
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10
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25
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47
48
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99
16
5
28
49
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20
24
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28
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26
20
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23
29
14
27
17
69
46
REGGIO EMILIA
164 121 120 143 112 147
66
94
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63
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88
176
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59
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98
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RIMINI
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120
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ROMA
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51
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98
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14
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89
19
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FRANCOLINO
106 219 142
34
57
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31
22
44
54
91 117 159 133 114 143 206 109 121 162 142
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17
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10
46
79
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44
FORMIGNANA
115 113 122 133 65
91
78
31
14 73
112
84
COLOGNA FERRARESE
PARMA
OSTELLATO
33
79
67
MONSELICE
OCCHIOBELLO
109
38
BONDENO
137 112
NAPOLI
36
44
84
MODENA
MONTECCHIO_EMILIA
67
36
98 78
101
MONSELICE
62
27
49
MIRANDOLA
MOLINELLA
59
16
78
MOLINELLA
MODENA
46
111
100
44
MIRANDOLA
112
29
BOLOGNA
62
MIRABELLO
52
16
11 53
MIRABELLO
MILANO
54
9
54
MILANO
MIGLIARO
42
43
56
MIGLIARO
MIGLIARINO
MEZZOGORO
MESOLA
MASSA_FISCAGLIA
68
41
69
MANTOVA
MASI_TORELLO
50
10
16
IMOLA
MARRARA
38
157
45
GORO
MANTOVA
LUGO
LIDO NAZIONI
LIDO ESTENSI
LENDINARA
LAGOSANTO
JOLANDA_DI_SAVOIA
IMOLA
GORO
GALLO
174
23
30
FORLI'
GAIBANELLA
32
119
46
FERRARA
FRANCOLINO
118
63
BERRA
COLLECCHIO
FORMIGNANA
FORLI_
FERRARA
DENORE
COPPARO
CONSANDOLO
COMACCHIO
COLOGNA FERR.
82
60
BADIA POLESINE
23
COLLECCHIO
67
82
60
32
CODIGORO
106
27
22
CODIGORO
CESENA
31
156
50
118 119
CENTO
140
48
15
CESENA
CASTELMASSA
67
78
73
CENTO
CASALECCHIO_DI_RENO
100
ARIANO FERRARESE
CASTELMASSA
BOSCO MESOLA
30
16
ARGENTA
CASALECCHIO DI RENO
BORETTO
15 46
22 45
38
BOSCO MESOLA
BONDENO
73
50
AMBROGIO
BORETTO
BOLOGNA
BERRA
BADIA_POLESINE
ARIANO FERR.
ARGENTA
AMBROGIO
ADRIA
COMUNE_DA / A
98
161
85
90
77
92
15
94
93
43
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37
37
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24
23
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51
75
68
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73
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82
78
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94
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63
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78
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18
20
16
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32
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98
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48
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47
47
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13
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43
13
37
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53
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14
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15
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79
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6
9
73
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98
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25
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13
10
30
41
12
20
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13
20
9
78
64
29
27
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32
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45
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15
2
30
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18
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17
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11
21
50
26
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4
19
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17
62
69
179 134 425
65
39
88
91
101
70
41
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99
27
57
49
100
83
82
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46
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31
77
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18
5
57
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133
70
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52
15
15
89
389
119 103 399
10
48
17
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24
44
23
31
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33
19
115
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9
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15
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16
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14
18
38
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9
14
100
22
21
6
179 431 118 140
97
114
76
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94
99
73
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329 115 151 116
86
129 101
103 119 179
88
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415 451 413 383 393 402 387 418 431 435 441 434 416 517 423 422 407
ROVERETO
54
27
23
39 55
37
64
41
121
39
78
64
56
95
25
153
29
26
16
19
10
25
81
11
38
19
33
48
58
18
23
62
32
39
51
112
20
8
15
42
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7
11
264
40
73
101
32
62
133 605
38
6
84
142
56
80
33
43
25
27
28
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31
10
15
117 115 416
ROVIGO
23
35
59
38 24
33
78
46
129
54
84
45
63
135
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151
21
67
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24
33
34
127
31
38
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49
60
94
38
59
16
61
72
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90
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49
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43
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235
44
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113
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20
156 631
26
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150
68
40
48
13
37
29
40
39
77
48
45
140 151 451
56
SAN BARTOLOMEO IN BO
69
42
41
57 54
51
46
35
106
70
59
55
50
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134
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28
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4
21
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16
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29
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85
16
37
19
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22
88
58
17
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98
25
SAN BIAGIO D'ARGENTA
80
55
5
65 78
64
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128
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60
79
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41
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30
44
74
32
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52
77
61
62
21
127
23
32
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33
37
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50
86
89
22
88
129 573
52
33
108 139
74
104
47
52
43
45
46
91
60
18
33
114
86
383
28
74
36
SAN GIORGIO DI PIANO
84
62
43
78 65
70
19
33
85
90
23
55
13
101
74
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22
98
51
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66
82
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35
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61
223
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27
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57
103 107
46
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17
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35
37
32
101
81
42
42
76
129 393
52
66
30
SAN GIOVANNI D'OSTELL
60
41
37
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50
78
59
136
45
80
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82
81
21
168
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50
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15
77
19
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127
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13
17
283
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89
107
64
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53
9
98
157
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47
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43
45
46
70
18
24
29
132 101 402
15
73
42
42
67
SAN GIUSEPPE DI COMAC
48
42
57
33 87
44
108
79
153
20
106
99
94
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19
185
52
8
50
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60
64
38
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65
28
76
33
10
87
7
4
55
145
54
43
27
25
28
36
32
302
75
106 123
60
121 164 578
71
29
98
174
91
78
75
60
63
65
66
41
5
44
50
149
35
71
60
62
83
20
SAN MARTINO
63
39
34
56 48
48
40
29
98
61
57
49
44
103
50
129
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27
30
26
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30
20
9
7
74
61
43
47
47
57
57
58
93
13
17
37
65
55
27
31
249
13
51
68
23
62
110 611
23
28
83
119
44
81
12
31
13
15
16
82
57
23
14
94
123 418
22
44
9
39
29
37
57
SANTA MARIA MADDALE
46
33
41
48 31
37
56
26
99
58
61
32
41
112
50
132
29
59
34
24
28
7
101
30
7
17
22
78
75
41
54
33
74
64
68
81
23
24
41
61
51
37
41
231
22
54
73
39
45
114 621
6
38
66
122
41
67
22
14
10
2
11
63
73
31
18
99
132 431
29
29
24
48
40
48
67
17
SCORTICHINO
80
56
62
76 47
65
76
8
72
81
52
35
21
129
70
105
57
79
55
57
48
27
114
49
37
37
35
91
84
60
74
64
87
87
85
68
43
44
65
83
72
57
61
222
27
27
48
50
67
88
633
33
57
89
95
13
94
34
48
30
30
21
99
86
51
38
73
149 435
49
61
43
67
34
67
87
37
35
SERRAVALLE
20
15
59
5 61
6
93
63
140
21
98
83
68
108
22
171
14
40
52
25
31
44
102
24
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27
90
17
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42
90
124
58
44
28
19
13
38
32
273
59
93
115
70
65
153 634
53
42
84
162
78
53
59
37
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49
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27
47
46
42
136 131 441
45
40
51
64
76
51
39
41
50
71
TAMARA
49
14
47
34 41
23
64
34
112
39
68
54
49
108
34
144
15
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5
9
15
93
12
15
25
30
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54
52
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100
25
12
26
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256
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84
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25
28
67
134
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15
12
20
26
57
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9
109 128 434
22
49
25
52
48
37
53
23
22
42
TRESIGALLO
43
20
30
27 55
26
70
42
154
33
76
61
56
100
19
153
23
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24
12
7
23
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4
31
25
38
40
65
11
23
46
37
34
56
112
30
11
11
34
21
8
8
260
37
101 105
36
55
148 596
35
11
77
159
57
75
38
23
20
28
29
49
36
19
14
132 118 416
7
35
30
36
55
22
38
30
31
50
28
15
VICENZA
82
99 128
99 60
102 138
91
129 107 145
74
113 197 112 159
93
130 121
90
104
95
183
99
93
105 110 115 160 105 122
64
134 129 152
87
110 102 113 105 102 111 110 208 103 103 132 125
47
154 707
83
115
32
149
84
51
109
79
98
90
97
100 133 115 100 141 216 517 108
66
110 132 124 121 128 104
87
97
104
90
102
VIGARANO MAINARDA
59
40
43
60 39
46
47
9
124
65
51
53
23
114
52
119
39
61
36
29
32
11
98
32
21
21
21
75
71
43
56
46
71
71
66
82
27
27
44
66
56
38
41
229
4
39
58
31
57
123 609
18
40
78
135
24
79
11
28
14
14
5
83
70
35
22
106 132 423
33
40
27
51
28
51
71
15
18
18
55
26
33
101
VIGARANO PIEVE
63
39
44
59 41
48
49
8
88
64
56
49
27
113
53
118
40
62
37
30
31
10
99
31
20
21
20
74
72
43
57
47
70
70
68
81
26
28
48
65
55
40
44
228
9
44
62
37
57
122 608
17
41
77
135
23
78
13
31
13
13
4
82
69
34
21
107 133 422
32
44
26
50
29
50
70
19
17
17
54
25
33
102
3
VOGHIERA
58
30
20
47 51
39
51
34
140
53
57
54
45
91
36
145
33
39
15
21
18
16
78
18
26
8
21
57
56
28
35
50
53
54
46
105
8
8
27
52
42
18
23
252
29
93
87
20
59
131 587
27
18
81
144
47
78
26
27
20
18
19
75
52
9
9
115 113 407
14
39
13
27
39
29
56
16
20
40
48
15
17
106
26
588
47
116 413
88
387
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