11 Luglio 2011, ore 12:24 Dichiarazioni 2011 - UNICO SC Nel quadro RS spazio a Tremonti-ter e quater È nel quadro RS del modello UNICO SC 2011 che trovano spazio le detassazioni Tremonti-ter e Tremonti-quater previste dal legislatore per gli investimenti effettuati nel corso del 2010. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati Nel modello UNICO SC 2011 trovano spazio i regimi agevolativi previsti dal legislatore per il periodo d’imposta 2010, alcuni dei quali erano già stati introdotti in anni precedenti, quali: a) la detassazione degli investimenti produttivi (Tremonti –ter) di cui all’art. 5, commi da 1 a 3-bis del D.L. n. 78/2010; b) la detassazione del rendimento presunto degli aumenti di capitale delle società (Bonus capitalizzazioni) introdotta dall’art. 5, comma 3-ter del D.L. n. 78/2010; c) il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 280- 283 della Legge n. 286/2006; d) l’agevolazione per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (Tremonti-quater) di cui all’art. 4 della Legge n. 40/2010; e) l’agevolazione alle reti d’impresa di cui all’art. 5 della legge n. 5/2009 e poi modificata dall’art. 42 del D.L. n. 78/2010. Agevolazione Tremonti-ter L’art. 5 del D.L. n. 78/2009 ha previsto l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Le società di capitali e gli enti commerciali residenti che effettuano tali investimenti devono innanzitutto compilare il quadro RS, indicando: i) nel rigo RS120, colonna 1 l’ammontare complessivo degli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2010; ii) nel rigo RS120, colonna 2 il 50% dell’ammontare degli investimenti indicato nella colonna 1. Tale valore deve essere riportato anche nel rigo RF50, colonna 4, e nella colonna 2, trattandosi di una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa.Supponiamo che una società di capitali abbia realizzato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2010 investimenti agevolabili in base alla detassazione Tremonti ter pari a € 200.000. Inoltre, le imprese che hanno usufruito di tale agevolazione anche per gli investimenti realizzati nel corso del 2009 (1° luglio - 31 dicembre 2009) devono verificare se in un tempo successivo sono intervenute le cause che possono aver comportato la revoca dei benefici in commento, ossia se: i) i beni oggetto della detassazione sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo successivo a quello dell’acquisto; ii) i beni oggetto dell’investimento siano ceduti a soggetti aventi una stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo SEE. Al ricorrere di tali ipotesi, le imprese sono tenute a recuperare a tassazione nella dichiarazione relativo al periodo d’imposta 2010, la corrispondente quota di reddito originariamente detassato, indicando una variazione in aumento nel quadro RF, rigo RF32, alla colonna 2. Agevolazione Tremonti-quater Uno speciale regime di detassazione del reddito è stato previsto dall’art. 5 della legge n. 5/2009 e poi modificato dall’art. 42 del D.L. n. 78/2010 per le imprese che operano nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero per un importo pari agli investimenti effettuati in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L’agevolazione fiscale in parola è fruibile nei limiti di cui all’articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009 e alla Decisione della Commissione europea n. C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime degli aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del 17 aprile 2009. In altri termini, la fruizione del benefico fiscale in parola è sottoposto sia al limite di stanziamento di bilancio sia a quello imposto dalla normativa comunitaria in materia di “aiuti temporanei di imposto limitato”, il che ha reso necessaria una procedura di monitoraggio consistente nella preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte delle imprese interessate, dei dati relativi agli investimenti agevolabili e del corrispondente risparmio d’imposta. Quanto agli adempimenti in sede di dichiarazione, secondo quanto si legge nelle istruzioni al modello UNICO SC 2011, di tale agevolazione deve essere data segnalazione nel quadro RS, rigo RS107, colonna 1 (ammontare investimento) e colonna 2 (quota degli investimenti per i quali compete la detassazione del reddito). Quanto indicato nella colonna 2, va riportato nel quadro RF, tra le variazioni in diminuzione del reddito di cui al rigo RF50, colonna 4. Copyright © - Riproduzione riservata Copyright © 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545 Sviluppato da OS3 srl