3 Marzo 2010, ore 11:12 Detassazione “Tremonti-ter” Tremonti-ter: Assonime fa il punto sull’agevolazione Nella Circolare n. 7 del 26 febbraio 2010 Assonime fa il punto sulla detassazione “Tremonti-ter”, prevista dall’articolo 5 del D. L. n. 78/2009 e con riferimento alla quale l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 44/E/2009 aveva reso fornito significativi chiarimenti. Massimo Gabelli, Roberta De Pirro Secondo quanto previsto dalla suddetta norma, è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti nel periodo compreso tra il 1° luglio 20089 e il 30 giugno 2010. Il contenimento dell’intervento legislativo in questione entro un ambito temporale eccessivamente ristretto rischia, però, secondo quanto si legge della circolare in commento, di vanificare, in larga misura, gli obiettivi perseguiti dal governo, laddove si consideri che l’investimento ha ad oggetto solitamente beni complessi, che richiedono tempi di realizzazione abbastanza lunghi. Ambito soggettivo Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della detassazione in commento, Assonime evidenzia che il D.L. n. 78/2009 non indica espressamente i soggetti destinatari della stessa, e pertanto sono beneficiari della stessa tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, a prescindere dalla veste giuridica che assumono. L’agevolazione in commento spetta, quindi, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa non residenti, limitatamente ai redditi d’impresa da essi realizzati attraverso stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato. Nessuna preclusione all’agevolazione in commento dovrebbe esservi, secondo Assonime, per l’impresa che si trovi in stato di liquidazione, anche se nessuna indicazione è recata al riguardo nella Circolare n. 44/E/2009. Investimenti agevolati Particolarmente interessanti sono i chiarimenti resi da Assonime in ordine agli investimenti agevolati, i quali secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2009 riguardano quelli in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. A tal riguardo, l’Agenzia, nella suddetta Circolare n. 44/E/2009 ha esteso l’agevolazione in commento anche ai beni non compresi nella divisione 28, laddove essi siano componenti o parti indispensabili al funzionamento dei beni agevolati. Tale estensione, secondo Assonime, sembra quindi, essere rigorosamente circoscritta a quei componenti serventi esclusivamente al funzionamento di nuovi impianti ed apparecchiature appartenenti alla divisione 28, di cui essi costituiscono ordinaria dotazione. Non appare, viceversa, possibile estendere la detassazione in commento ad altri beni che presentino una semplice relazione di collegamento funzionale, ma non di indispensabilità all’utilizzo specifico del bene o dei beni appartenenti alla predetta divisione della tabella ATECO 2007. A differenza delle precedenti edizione della detassazione in parola, quella recata dal D.L. n. 78/2009 non richiama la strumentalità dei beni all’esercizio dell’impresa, e l’Agenzia pur confermando tale linea interpretativa, conferisce al requisito in parola un contenuto più ampio rispetto a quello tradizionalmente attribuito ai beni utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa quando hanno una propria autonomia funzionale. Particolarmente interessante è il chiarimento reso a tal riguardo da Assonime, che nella Circolare n. 7/2010 precisa che sono ricompresi nell’agevolazione anche i beni che vengono “inventariati” per essere utilizzati nell’esecuzione di qualsiasi intervento, non solo di costruzione o allestimento di nuovi beni strumentali, ma anche di manutenzione, ampliamento e riattivazione di quelli esistenti. Restano, invece, escluse dal beneficio fiscale in parola le acquisizioni di beni che, sebbene compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, sono destinati alla vendita, o sono utilizzati per la produzione di beni oggetto di scambio; si tratta di beni che si collocano nel magazzino merci, prodotti finiti, semilavorati o materie prime. Momento di esecuzione dell’investimento In previsione della scadenza dell’agevolazione “Tremonti-ter”, fissata per il prossimo 30 giugno 2010, Assonime ha ricordato che di particolare importanza è per la corretta fruizione dello stessa individuare con esattezza il momento in cui l’investimento deve considerarsi effettuato. A tal proposito ha evidenziato come molto spesso la cessione di beni non si esaurisce nel semplice trasferimento degli stessi, ma la stessa comprenda anche il trasporto, l’installazione, l’assemblaggio e, quando previsto, anche la garanzia di buon funzionamento. In tali casi, al fine di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal venditore distinguere a seconda che le suddette attività di installazione ed assemblaggio dei beni siano da considerarsi come prestazioni accessorie oppure costituiscano una prestazione essenziale di un’obbligazione unitaria, il cui mancato adempimento comporta la risoluzione del contratto. Nel primo caso si è in presenza di un contratto di “vendita con posa in opera”, il quale rileva ai fini della detassazione in commento al momento della consegna o della spedizione del bene, mentre le ulteriori vicende relative alla corretta esecuzione della prestazione non incidono sull’avvenuto trasferimento. Nel secondo caso, invece, si è in presenza di un contratto di “vendita-appalto”, nel quale il momento rilevante ai fini in parola è quello dell’esito positivo del collaudo attestante la rispondenza dei beni ai requisiti richiesti. Condizioni del genere si realizzano nel contratto di “vendita a prova” o in quello di “vendita con riserva di gradimento”. Modalità di fruizione dell’agevolazione In ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione in esame, Assonime evidenzia che la stesa si concretizza in una detassazione del reddito d’impresa da esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi dei periodi d’imposta di riferimento. Nello specifico, nel modello UNICO SC 2010, occorrerà indicare nel quadro RS, della sezione RS141: nella colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e la fine del periodo d’imposta; nella colonna 2; il 50% dell’importo indicato nella colonna 1, il quale costituisce l’ammontare della spesa sostenuta ammesso a detassazione del reddito d’impresa. Tale importo deve essere, inoltre, indicato nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione di cui al rigo RF 50, colonne 2 e 4. Revoca dell’agevolazione Assonime ripercorre infine le due circostanze al ricorrere della quali si ha la revoca della detassazione “Tremonti-ter”: cessione dei beni oggetto dell’agevolazione a terzi o destinazione dei medesimi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo successivo a quello d’acquisto cessione dei beni oggetto dell’agevolazione a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi no aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). Con riferimento alla previsione di revoca di cui alla suddetta lettera a), si precisa che non sono considerate cessioni di beni o destinazione degli stessi a finalità estranee, la dismissione, il conferimento, la donazione, l’assegnazione ai soci, nonché la destinazione dei medesimi al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Non sono inoltre considerato cessione di beni, il trasferimento degli stessi conseguente ad operazioni straordinarie, quali la fusione, la scissione o la trasformazione, fermo restando però che l’obbligo del mantenimento degli stessi per il periodo previsto dalla norma si trasferisce in capo alla società incorporante, beneficiaria della scissione o risultante dalla trasformazione. Comporta, invece, la revoca dell’agevolazione in parola, con riferimento agli investimenti in leasing, il mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione a terzi del relativo contratto prima del secondo periodo successivo a quello d’acquisto della disponibilità degli stessi. Relativamente all’altra previsione di revoca, la revoca non scatta per il semplice fatti che il cessionario possegga una stabile organizzazione in Paesi situati fuori dallo SEE, ma solamente nel caso in cui i beni ad esso ceduti siano effettivamente utilizzati in tali strutture. In tale prospettiva, il mantenimento dell’agevolazione in commento è pertanto subordinato al rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto cessionario attestante che i beni sono destinati a strutture situate all’interno dello SEE. Assonime, Circolare 26 febbraio 2010, n. 7 Copyright © 2010 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Sviluppato da OS3 srl