3 Marzo 2010, ore 11:12
Detassazione “Tremonti-ter”
Tremonti-ter: Assonime fa il punto sull’agevolazione
Nella Circolare n. 7 del 26 febbraio 2010 Assonime fa il punto sulla detassazione “Tremonti-ter”,
prevista dall’articolo 5 del D. L. n. 78/2009 e con riferimento alla quale l’Agenzia delle Entrate, nella
Circolare n. 44/E/2009 aveva reso fornito significativi chiarimenti.
Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
Secondo quanto previsto dalla suddetta norma, è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50% del
valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28
della tabella ATECO 2007, fatti nel periodo compreso tra il 1° luglio 20089 e il 30 giugno 2010.
Il contenimento dell’intervento legislativo in questione entro un ambito temporale eccessivamente
ristretto rischia, però, secondo quanto si legge della circolare in commento, di vanificare, in larga misura,
gli obiettivi perseguiti dal governo, laddove si consideri che l’investimento ha ad oggetto solitamente beni
complessi, che richiedono tempi di realizzazione abbastanza lunghi.
Ambito soggettivo
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della detassazione in commento, Assonime evidenzia
che il D.L. n. 78/2009 non indica espressamente i soggetti destinatari della stessa, e pertanto sono
beneficiari della stessa tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, a prescindere dalla veste giuridica
che assumono.
L’agevolazione in commento spetta, quindi, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa non residenti,
limitatamente ai redditi d’impresa da essi realizzati attraverso stabili organizzazioni situate nel territorio
dello Stato.
Nessuna preclusione all’agevolazione in commento dovrebbe esservi, secondo Assonime, per l’impresa che
si trovi in stato di liquidazione, anche se nessuna indicazione è recata al riguardo nella Circolare n.
44/E/2009.
Investimenti agevolati
Particolarmente interessanti sono i chiarimenti resi da Assonime in ordine agli investimenti agevolati, i
quali secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 78/2009 riguardano quelli in nuovi
macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.
A tal riguardo, l’Agenzia, nella suddetta Circolare n. 44/E/2009 ha esteso l’agevolazione in commento
anche ai beni non compresi nella divisione 28, laddove essi siano componenti o parti indispensabili al
funzionamento dei beni agevolati.
Tale estensione, secondo Assonime, sembra quindi, essere rigorosamente circoscritta a quei componenti
serventi esclusivamente al funzionamento di nuovi impianti ed apparecchiature appartenenti alla divisione
28, di cui essi costituiscono ordinaria dotazione.
Non appare, viceversa, possibile estendere la detassazione in commento ad altri beni che presentino una
semplice relazione di collegamento funzionale, ma non di indispensabilità all’utilizzo specifico del bene
o dei beni appartenenti alla predetta divisione della tabella ATECO 2007.
A differenza delle precedenti edizione della detassazione in parola, quella recata dal D.L. n. 78/2009 non
richiama la strumentalità dei beni all’esercizio dell’impresa, e l’Agenzia pur confermando tale linea
interpretativa, conferisce al requisito in parola un contenuto più ampio rispetto a quello tradizionalmente
attribuito ai beni utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa quando hanno una propria autonomia
funzionale.
Particolarmente interessante è il chiarimento reso a tal riguardo da Assonime, che nella Circolare n.
7/2010 precisa che sono ricompresi nell’agevolazione anche i beni che vengono “inventariati” per essere
utilizzati nell’esecuzione di qualsiasi intervento, non solo di costruzione o allestimento di nuovi beni
strumentali, ma anche di manutenzione, ampliamento e riattivazione di quelli esistenti.
Restano, invece, escluse dal beneficio fiscale in parola le acquisizioni di beni che, sebbene compresi nella
divisione 28 della tabella ATECO 2007, sono destinati alla vendita, o sono utilizzati per la produzione di
beni oggetto di scambio; si tratta di beni che si collocano nel magazzino merci, prodotti finiti,
semilavorati o materie prime.
Momento di esecuzione dell’investimento
In previsione della scadenza dell’agevolazione “Tremonti-ter”, fissata per il prossimo 30 giugno 2010,
Assonime ha ricordato che di particolare importanza è per la corretta fruizione dello stessa individuare
con esattezza il momento in cui l’investimento deve considerarsi effettuato.
A tal proposito ha evidenziato come molto spesso la cessione di beni non si esaurisce nel semplice
trasferimento degli stessi, ma la stessa comprenda anche il trasporto, l’installazione, l’assemblaggio e,
quando previsto, anche la garanzia di buon funzionamento.
In tali casi, al fine di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal venditore distinguere
a seconda che le suddette attività di installazione ed assemblaggio dei beni siano da considerarsi come
prestazioni accessorie oppure costituiscano una prestazione essenziale di un’obbligazione unitaria, il cui
mancato adempimento comporta la risoluzione del contratto.
Nel primo caso si è in presenza di un contratto di “vendita con posa in opera”, il quale rileva ai fini della
detassazione in commento al momento della consegna o della spedizione del bene, mentre le ulteriori
vicende relative alla corretta esecuzione della prestazione non incidono sull’avvenuto trasferimento.
Nel secondo caso, invece, si è in presenza di un contratto di “vendita-appalto”, nel quale il momento
rilevante ai fini in parola è quello dell’esito positivo del collaudo attestante la rispondenza dei beni ai
requisiti richiesti.
Condizioni del genere si realizzano nel contratto di “vendita a prova” o in quello di “vendita con riserva di
gradimento”.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
In ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione in esame, Assonime evidenzia che la stesa si
concretizza in una detassazione del reddito d’impresa da esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi
dei periodi d’imposta di riferimento.
Nello specifico, nel modello UNICO SC 2010, occorrerà indicare nel quadro RS, della sezione RS141:


nella colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e la fine del periodo
d’imposta;
nella colonna 2; il 50% dell’importo indicato nella colonna 1, il quale costituisce l’ammontare
della spesa sostenuta ammesso a detassazione del reddito d’impresa. Tale importo deve essere,
inoltre, indicato nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione di cui al rigo RF 50, colonne 2 e 4.
Revoca dell’agevolazione
Assonime ripercorre infine le due circostanze al ricorrere della quali si ha la revoca della detassazione
“Tremonti-ter”:


cessione dei beni oggetto dell’agevolazione a terzi o destinazione dei medesimi a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo successivo a quello d’acquisto
cessione dei beni oggetto dell’agevolazione a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi no
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Con riferimento alla previsione di revoca di cui alla suddetta lettera a), si precisa che non sono
considerate cessioni di beni o destinazione degli stessi a finalità estranee, la dismissione, il conferimento,
la donazione, l’assegnazione ai soci, nonché la destinazione dei medesimi al consumo personale o
familiare dell’imprenditore.
Non sono inoltre considerato cessione di beni, il trasferimento degli stessi conseguente ad operazioni
straordinarie, quali la fusione, la scissione o la trasformazione, fermo restando però che l’obbligo del
mantenimento degli stessi per il periodo previsto dalla norma si trasferisce in capo alla società
incorporante, beneficiaria della scissione o risultante dalla trasformazione.
Comporta, invece, la revoca dell’agevolazione in parola, con riferimento agli investimenti in leasing, il
mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione a terzi del relativo contratto prima del secondo
periodo successivo a quello d’acquisto della disponibilità degli stessi.
Relativamente all’altra previsione di revoca, la revoca non scatta per il semplice fatti che il cessionario
possegga una stabile organizzazione in Paesi situati fuori dallo SEE, ma solamente nel caso in cui i beni ad
esso ceduti siano effettivamente utilizzati in tali strutture.
In tale prospettiva, il mantenimento dell’agevolazione in commento è pertanto subordinato al rilascio di
una dichiarazione da parte del soggetto cessionario attestante che i beni sono destinati a strutture situate
all’interno dello SEE.
Assonime, Circolare 26 febbraio 2010, n. 7
Copyright © 2010 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152
Sviluppato da OS3 srl
Scarica

Tremonti-ter: Assonime fa il punto sull`agevolazione