15 Dicembre 2010, ore 14:50 Detassazione dal reddito d’impresa Tremonti-quater: ulteriori chiarimenti in extremis L’Agenzia delle Entrate commenta le novità apportate alla detassazione “Tremonti-quater” dalla legge n. 73/2010 di conversione del D.L. n. 40/2010, quali l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari, la circoscrizione del territorio nel quale effettuare gli investimenti agevolabili e la previsione di nuovi limiti entro cui si può fruire della detassazione in commento. di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro Sono queste le principali modifiche apportate dalla Legge n. 73/2010, di conversione del D.L. n. 40/2010, all’articolo 4, commi da 2 a 4 che ha introdotto la detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari agli investimenti effettuati in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Ribattezzata “Tremonti-quater”, la detassazione in parola può essere fruita attraverso la presentazione di un apposito modello di comunicazione approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2010. Con la Circolare n. 57/E/2010, l’Agenzia delle entrate illustra le novità introdotte dalla suddetta legge, integrando quanto precisato quanto indicato nella Circolare n. 22/E/2010 in ordine alle modalità di presentazione della domanda di accesso e quelle di fruizione del beneficio mediante detassazione, nei limiti delle risorse stanziate. A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che i potenziali beneficiari del bonus sono tenuti a presentare la comunicazione tramite modello CRT inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010, non più entro il termine del 20 gennaio 2011, termine precedentemente indicato con il Provvedimento del 10 settembre 2010, novità che deriva da una Comunicazione della Commissione europea del 2 dicembre, con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere aiuti temporanei di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari presentino la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010. Ambito soggettivo Accanto alle imprese che svolgono attività classificabili nella divisione 13 (settore tessile) o 14 (confezioni di articoli di abbigliamento, confezioni di articoli in pelle o pelletteria) della tabella Ateco 2007, la legge di conversione del D.L. 40/2010 ha previsto che possono fruire della “Tremontiquater”, anche le imprese che svolgono attività di cui alle divisioni 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche ed affini. I nuovi soggetti possono beneficiare della detassazione in parola con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010. Territorialità Sotto il profilo territoriale, l’agevolazione si applica alle medesime condizioni sia ai soggetti residenti sia alle stabili organizzazioni site in Italia di soggetti non residenti, ma a condizione che le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo siano finalizzate alla realizzazione di campionari nell’Unione europea. In altri termini, la norma pone un limite di carattere territoriale esclusivamente con riferimento alla realizzazione del campionario, ma non anche alle precedenti fasi di ricerca e di ideazione scientifica nonché di realizzazione di prototipi. Detto principio trova applicazione sia nel caso in cui il soggetto beneficiario della Tremonti-quater realizzi in proprio il campionario sia in quello in cui commissioni la realizzazione dello stesso a terzi. Tale limitazione territoriale opera inoltre: a) per i soggetti che svolgono attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO 2007 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010; b) per i soggetti che svolgono attività di cui alla divisione 15 e sottocategoria 32.99.20 della tabella ATECO 2007 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. Detta agevolazione non è, infine, subordinata all’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili. Limiti nella fruizione dell’agevolazione La legge di conversione del D.L. n. 40/2010 ha riscritto integralmente il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 78/2010, il quale indica i limiti entro cui si può fruire della “Tremontiquater”. Secondo quanto posto dalla norma nella sua versione originaria, la fruizione della detassazione in commento era subordinata, fino alla data di autorizzazione della medesima da parte della Commissione europea, al rispetto dei limiti c.d. de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006. In sede di conversione del D.L. n. 40/2010, il comma 3, dell’articolo 4 dispone, invece, che l’agevolazione fiscale in parola è fruibile nei limiti di cui all’articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009 e alla Decisione della Commissione europea n. C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime degli aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del 17 aprile 2009. In altri termini, l’impresa che effettua investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea beneficia della Tremonti - quater nel rispetto del limite di aiuti di € 500.000 nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’articolo 3 del DPCM del 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, che intendono avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati nel 2011, il suddetto limite deve essere riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011. Come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria, nella Circolare n. 22/E/2010, paragrafo 1, restano escluse dal beneficio in parola le imprese in difficoltà, e quelle che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea. Agenzia delle entrate, circolare 14/12/2010, n. 57/E/2010 Copyright © 2010 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 Sviluppato da OS3 srl