15 Dicembre 2010, ore 14:50
Detassazione dal reddito d’impresa
Tremonti-quater: ulteriori chiarimenti
in extremis
L’Agenzia delle Entrate commenta le novità apportate alla
detassazione “Tremonti-quater” dalla legge n. 73/2010 di
conversione del D.L. n. 40/2010, quali l’ampliamento della
platea dei possibili beneficiari, la circoscrizione del
territorio nel quale effettuare gli investimenti agevolabili e
la previsione di nuovi limiti entro cui si può fruire della
detassazione in commento.
di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
Sono queste le principali modifiche apportate dalla Legge n.
73/2010, di conversione del D.L. n. 40/2010, all’articolo 4,
commi da 2 a 4 che ha introdotto la detassazione dal reddito
d’impresa di un importo pari agli investimenti effettuati in
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2010.
Ribattezzata “Tremonti-quater”, la detassazione in parola può
essere fruita attraverso la presentazione di un apposito
modello di comunicazione approvato con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2010.
Con la Circolare n. 57/E/2010, l’Agenzia delle entrate illustra
le novità introdotte dalla suddetta legge, integrando quanto
precisato quanto indicato nella Circolare n. 22/E/2010 in
ordine alle modalità di presentazione della domanda di
accesso e quelle di fruizione del beneficio mediante
detassazione, nei limiti delle risorse stanziate.
A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che i potenziali beneficiari
del bonus sono tenuti a presentare la comunicazione tramite
modello CRT inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010, non
più entro il termine del 20 gennaio 2011, termine
precedentemente indicato con il Provvedimento del 10
settembre 2010, novità che deriva da una Comunicazione della
Commissione europea del 2 dicembre, con la quale è stata
riconosciuta la possibilità di concedere aiuti temporanei di
importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i
destinatari presentino la relativa domanda entro il 31
dicembre 2010.
Ambito soggettivo
Accanto alle imprese che svolgono attività classificabili nella
divisione 13 (settore tessile) o 14 (confezioni di articoli di
abbigliamento, confezioni di articoli in pelle o pelletteria)
della tabella Ateco 2007, la legge di conversione del D.L.
40/2010 ha previsto che possono fruire della “Tremontiquater”, anche le imprese che svolgono attività di cui alle
divisioni 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e
32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di ombrelli,
bottoni, chiusure lampo, parrucche ed affini.
I nuovi soggetti possono beneficiare della detassazione in
parola con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2010.
Territorialità
Sotto il profilo territoriale, l’agevolazione si applica alle
medesime condizioni sia ai soggetti residenti sia alle stabili
organizzazioni site in Italia di soggetti non residenti, ma a
condizione che le attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo siano finalizzate alla realizzazione di
campionari nell’Unione europea.
In altri termini, la norma pone un limite di carattere
territoriale esclusivamente con riferimento alla realizzazione
del campionario, ma non anche alle precedenti fasi di ricerca
e di ideazione scientifica nonché di realizzazione di prototipi.
Detto principio trova applicazione sia nel caso in cui il
soggetto beneficiario della Tremonti-quater realizzi in proprio
il campionario sia in quello in cui commissioni la realizzazione
dello stesso a terzi. Tale limitazione territoriale opera inoltre:
a) per i soggetti che svolgono attività di cui alle divisioni 13 e
14 della tabella ATECO 2007 con riferimento agli investimenti
effettuati a decorrere dal 26 maggio 2010;
b) per i soggetti che svolgono attività di cui alla divisione 15 e
sottocategoria 32.99.20 della tabella ATECO 2007 con
riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009.
Detta agevolazione non è, infine, subordinata all’adozione di
particolari regimi d’imposta o contabili.
Limiti nella fruizione dell’agevolazione
La legge di conversione del D.L. n. 40/2010 ha riscritto
integralmente il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 78/2010,
il quale indica i limiti entro cui si può fruire della “Tremontiquater”.
Secondo quanto posto dalla norma nella sua versione
originaria, la fruizione della detassazione in commento era
subordinata, fino alla data di autorizzazione della medesima
da parte della Commissione europea, al rispetto dei limiti c.d.
de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006.
In sede di conversione del D.L. n. 40/2010, il comma 3,
dell’articolo 4 dispone, invece, che l’agevolazione fiscale in
parola è fruibile nei limiti di cui all’articolo 3 del DPCM del 3
giugno 2009 e alla Decisione della Commissione europea n.
C(2009) 4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il
regime degli aiuti temporanei di importo limitato previsto
dalla Comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione, del
17 aprile 2009.
In altri termini, l’impresa che effettua investimenti in attività
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate
alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea
beneficia della Tremonti - quater nel rispetto del limite di
aiuti di € 500.000 nel triennio 2008/2010, al lordo delle
imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di
importo limitato di cui all’articolo 3 del DPCM del 3 giugno
2009 e degli aiuti de minimis di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera c) del medesimo decreto.
Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, che intendono
avvalersi dell’agevolazione anche per gli investimenti
effettuati nel 2011, il suddetto limite deve essere riferito al
periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre
2011.
Come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria, nella
Circolare n. 22/E/2010, paragrafo 1, restano escluse dal
beneficio in parola le imprese in difficoltà, e quelle che hanno
ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea.
Agenzia delle entrate, circolare 14/12/2010, n. 57/E/2010
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Detassazione dal reddito d`impresa. Tremonti