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Sommario
di Fabio Oneglia, Guido Guetta e
Ignazio La Candia
Detassazione degli investimenti in macchinari nuovi
(tremonti-ter)
3
Incentivo alla patrimonializzazione delle società
15
Decisioni di investimento
21
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
41
I contributi in conto impianti
55
La legge sabatini
59
Il Sole 24 ORE - Sindaci & Revisori
Anno IV - Numero 1
In distribuzione
2009
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Detassazione degli
investimenti
in macchinari nuovi
(Tremonti-Ter)
Premessa
1. Ambito soggettivo
2. Ambito oggettivo
3. Tipologia di investimento
4. Valore degli investimenti
5. Momento di effettuazione degli investimenti
6. Modalità di fruizione dell’agevolazione
7. Revoca del beneficio
8. Obblighi di documentazione per le imprese
che svolgono attività industriali a rischio
9. Coordinamento con altre agevolazioni
10. Appendice tecnica. Esempi applicativi
della disciplina della tremonti-ter
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Investimenti
Detassazione degli investimenti in macchinari nuovi
Premessa
Al fine di favorire la ripresa dell’economia a seguito della crisi mondiale che ha colpito tutti i settori
produttivi, il Legislatore ha introdotto, con la Manovra d’Estate 2009, una serie di misure volte ad agevolare le imprese. In particolare, al fine di incentivare
l’effettuazione di nuovi investimenti, è stata prevista
una particolare misura di detassazione a favore delle
imprese che intendano procedere all’acquisto di nuovi macchinari e nuove attrezzature, disponendo
l’esclusione, ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, di una quota del costo sostenuto (c.d.
Tremonti-ter).
La disciplina in esame prevede un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte nel passato e denominate, prendendo
nome dal Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Tremonti e, più di recente, Tremonti-bis.
Tuttavia, la nuova normativa si discosta dai precedenti sopra citati per importanti aspetti, in alcuni
casi risultando più vantaggiosa (ne è esempio la modalità semplificata per la fruizione del beneficio, non
più vincolata al raffronto con gli investimenti effettuati in precedenti periodi di imposta), in altri rive-
landosi più stringente, come in relazione all’ambito
soggettivo, limitato ai soggetti titolari di reddito di
impresa, nonché alla tipologia di beni agevolabili,
circoscritti a quelli espressamente individuati dalla
norma. In particolare, la Tremonti-ter si differenzia
dalle similari agevolazioni in parola per i seguenti
aspetti:
–
–
–
attribuzione del beneficio ai soli titolari di reddito d’impresa;
investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi esclusivamente nella Divisione 28 della tabella ATECO 2007;
determinazione semplificata dell’importo dell’investimento agevolabile; a differenza delle precedenti agevolazioni, non rileva infatti né
l’ammontare medio degli investimenti effettuati
nei periodi d’imposta precedenti né l’ammontare
dei disinvestimenti.
L’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito a mezzo della C.M. n. 44/09, che riprende in larga misura le indicazioni già fornite con
le C.M. n. 181/94, n. 90/01 e n. 4/02, intervenute a
commento delle discipline similari sopra richiamate.
ESCLUSIONE DALL’IMPOSIZIONE SUL REDDITO DI
IMPRESA DEL 50% DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI
TUTTI I SOGGETTI CHE
PRODUCONO REDDITO
DI IMPRESA
AMBITO
SOGGETTIVO
INVESTIMENTI IN NUOVI
MACCHINARI E NUOVE
APPARECCHIATURE
AMBITO
OGGETTIVO
(DIVISIONE 28 - TABELLA ATECO 2007)
1. Ambito soggettivo
La norma non individua analiticamente i soggetti interessati dall’agevolazione, limitandosi a prevedere che il beneficio in esame spetta con riferimento
alla determinazione del reddito d’impresa.
4
Pertanto, la Tremonti-ter ha per destinatari tutti i
soggetti che producono reddito d’impresa, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dalla dimensione dal settore produttivo di appartenenza
degli stessi. In sintesi, sono, tra gli altri, ammessi a
fruire del regime agevolato:
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Investimenti
–
–
–
–
–
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–
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Detassazione degli investimenti in macchinari nuovi
le persone fisiche esercenti attività commerciale
ancorché gestita in forma di impresa familiare,
comprese le aziende coniugali;
le società di persone;
le società di capitali e le società cooperative e di
mutua assicurazione;
le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
le società consortili a rilevanza sia interna sia
esterna1;
gli enti pubblici e privati, diversi dalle società,
nonché i Trust, aventi per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di un’attività commerciale;
gli enti pubblici e privati, diversi dalle società,
nonché i Trust, non aventi per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di un’attività commerciale,
limitatamente al reddito derivante dall’attività
commerciale esercitata;
le società, gli enti commerciali e le persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel
territorio stesso.
Ai fini dell’ammissione al beneficio non rileva il
regime fiscale adottato; pertanto, beneficiano dell’agevolazione i soggetti in precedenza indicati anche
se determinano il reddito d’impresa con criteri forfettari, ovvero applicano regimi di imposizione sostitutiva (quali, ad esempio, il regime delle nuove
iniziative produttive, il regime dei minimi, ovvero il
regime forfettario per la determinazione del reddito
derivante dall’utilizzo delle navi – c.d. Tonnage Tax).
Non richiedendo la disciplina della Tremonti-ter
particolari adempimenti contabili, sono ammessi al
beneficio anche i soggetti in contabilità semplificata,
a condizione che documentino i costi sostenuti per
gli investimenti agevolabili.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti in precedenza indicati che si costituiscono o iniziano l’attività nel periodo compreso tra il 1° luglio
2009 e il 30 giugno 2010 (termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili).
Possono beneficiare della Tremonti-ter anche le
società non operative; infatti, la qualificazione di un
soggetto come società di comodo non comporta il
venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di Legge (C.M. n. 25/07).
1.1 Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della
Tremonti-ter i soggetti esercenti a attività non produttive di reddito di impresa, ossia, tra gli altri:
–
–
–
le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo;
le associazioni senza personalità giuridica costituite
fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata
di arti e professioni, nonché le società tra avvocati;
gli enti non commerciali non titolari di reddito
d’impresa.
2. Ambito oggettivo
Il Decreto Legge n. 78/2009 ha disposto l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50
per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella
Divisione 28 della Tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore
della disposizione in esame) e fino al 30 giugno 2010.
La disposizione in esame, a differenza della precedente Tremonti-bis che incentivava espressamente gli
investimenti in beni strumentali, non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto di
investimento all’interno del processo produttivo.
L’Amministrazione Finanziaria ha, sul punto,
precisato che “ciò induce a ritenere che la disciplina in
commento intenda agevolare le acquisizioni di beni
nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.) comunque impiegati all’interno del
processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ovviamente esclusi
dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla
vendita (c.d. beni merce)” (C.M. n. 44/09).
Il riferimento effettuato dalla norma alla Divisione
28 comporta l’esclusione, salvo quanto si dirà di seguito, dal beneficio di determinati beni catalogati in differenti sezioni della Tabella ATECO, quali, tra gli altri:
–
i beni immobili;
1
Per un approfondimento in merito all’applicabilità delle misure di detassazione degli investimenti effettuati nell’ambito di consorzi,
cfr. R.M. n. 122/95.
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–
–
i computer;
gli autoveicoli;
le attività immateriali (marchi, brevetti, software).
2.1 Integrazione all’ambito oggettivo
del commento alla tremonti-ter
Importanti novità potrebbero essere apportate in sede
di Legge Finanziaria 2010 all’ambito oggettivo della Tremonti-ter. Infatti, sulla base della bozza del testo di Legge
attualmente fase di discussione in Parlamento, sembrerebbe emergere l’intenzione del Legislatore di estendere il beneficio in commento anche nel caso di investimenti
consistenti nell’acquisizione di beni immobili2.
In particolare, dovesse tale novella essere confermata nel testo definitivo della Legge Finanziaria
2010, risulterebbe detassato nella misura del 50 per
cento l’incremento del valore degli investimenti in
beni immobili strumentali per natura effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010 (presumibilmente, pertanto, a
poartire dal 1° gennaio 2010) e sino al 31 dicembre
2011. Si tratterebbe, in sostanza, degli immobili classificati, ovvero classificabili, nei gruppi B, C, D ed E,
oltre a quelli rientranti nella categoria A/10.
La formulazione della norma, che si riferisce agli
“incrementi di valore” e non al semplice “valore”, farebbe pensare che sarebbe agevolabile esclusivamente il 50
per cento dell’ammontare che eccede gli investimenti
già realizzati nei beni immobili sopra richiamati.
Si precisa che, pur essendo la tabella ATECO 2007
una classificazione delle attività economiche finalizzata a
contraddistinguere con un “codice” il tipo di attività
svolta da un determinato soggetto, ai fini dell’agevola-
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Investimenti
zione rileva esclusivamente l’investimento in beni descritti nella Divisione 28 della tabella stessa. In altri termini,
non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li
cede abbia un “codice attività” risultante dalla “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività” ai fini IVA (quale attività prevalente o non prevalente)
appartenente alla Divisione 28 (C.M. n. 44/09).
Ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle
apparecchiature agevolabili, è necessario verificare che
gli stessi siano ricompresi in una delle sottocategorie
appartenenti a detta Divisione, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).
2.2 Investimenti in nuovi macchinari
e in nuove apparecchiature
Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella Divisione 28 possono
beneficiare della Tremonti-ter anche se questi sono
inseriti in impianti e strutture già esistenti più complessi, non compresi in tale Divisione.
In particolare, i componenti o parti indispensabili per
il funzionamento degli stessi, anche qualora non ricompresi nella Divisione 28, sono agevolabili a condizione
che siano oggetto del medesimo investimento complessivo (tra gli altri, ad esempio, computer e programmi di
software che servono a far funzionare i macchinari e le
apparecchiature che ne costituiscono dotazione).
Inoltre, l’investimento in un nuovo bene complesso
non compreso nella Divisione 28, costituito anche da
nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi in
detta Divisione, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili.
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO - 2007
DIVISIONE 28 (*)
28
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.2
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.3
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E SIVICOLTURA
28.4
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE
MACCHINE UTENSILI
28.9
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
(*) Per le sottoclassi cfr le note esplicative della classificazione ATECO
2
6
Cfr., in dottrina, D. Deotto, “Tremonti ter per gli immobili”, in Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2009, pag. 5.
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2.3 Requisito della novità
Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per
il requisito della novità del bene, restando esclusi, di
conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati.
In linea generale, la novità sussiste per i beni acquistati presso il produttore, ovvero il rivenditore.
Tuttavia, il requisito della novità si considera soddisfatto anche qualora l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il
rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai
stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del
cedente, né da alcun altro soggetto (C.M. n. 90/01).
Nella fattispecie dei beni complessi realizzati in
economia, qualora alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità
sussiste in relazione all’intero bene, purché il costo
del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al
costo complessivamente sostenuto.
Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora
anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente è tenuto ad attestare che l’impiego
del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al
costo complessivo.
I beni esposti negli show room ed utilizzati esclusivamente dal rivenditore a solo scopo dimostrativo,
possono beneficiare, una volta venduti, dell’agevolazione fiscale in commento; infatti, l’esclusivo utilizzo
da parte del rivenditore a fini dimostrativi non fa
perdere al macchinario il requisito della novità
(C.M. n. 4/02).
Sebbene il riferimento alla novità dei beni in oggetto sia stato introdotto soltanto in sede di conversione in Legge del Decreto Legge n. 78/2009, la C.M.
n. 44/09 ha precisato che “la previsione del requisito
della novità dei beni…omissis…non ha portata innovativa, ma è meramente ricognitiva di un principio desumibile dalla ratio dell’agevolazione”.
Pertanto, anche gli investimenti fatti nel periodo
compreso tra l’entrata in vigore del Decreto in oggetto (1° luglio 2009) e la data di conversione (4 agosto
2009) devono, al fine di fruire dell’agevolazione, caratterizzarsi per il requisito della novità.
2.4 Territorialità
Ai fini dell’agevolazione, non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o
estere. Inoltre, il dato letterale della norma non prevede espressamente che l’investimento debba essere
realizzato nel territorio dello Stato.
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In particolare, al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame, i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento da parte dei soggetti interessati
devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità Europea, ovvero degli Stati appartenenti allo
Spazio Economico Europeo (SEE), comprendente,
oltre agli Stati Membri CE anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia (C.M. n. 44/09).
3. Tipologia
di investimento
Il riferimento operato dal Legislatore agli “investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature” consente di ricomprendere nell’ambito oggettivo
di applicazione dell’agevolazione non soltanto l’acquisto a titolo derivativo, ma anche la realizzazione
dei beni in appalto, in economia, nonché l’acquisto di
beni con patto di riservato dominio.
In virtù del consolidato principio di equivalenza
tra acquisizione in proprietà e quella effettuata mediante un contratto di leasing, l’agevolazione in commento è riconosciuta anche nel caso della locazione
finanziaria.
Al contrario, non rientrano nell’ambito applicativo i beni in uso tramite leasing operativo; infatti, tale
schema contrattuale consiste nella locazione di beni
per un periodo di tempo commisurato alla loro vita
economica e si caratterizza per il fatto che l’utilizzatore non ha diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto (C.M. n. 44/09).
4. Valore
degli investimenti
Il valore dell’investimento ai fini del calcolo
dell’agevolazione è rappresentato dal costo effettivamente sostenuto dall’impresa, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
In particolare, il costo deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte, ricomprendendo nel costo anche gli eventuali oneri
accessori di diretta imputazione (quali, ad esempio,
le spese di trasporto e di progettazione, i dazi su importazioni, le spese di montaggio, di installazione,
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le perizie ed i collaudi, nonché le spese di messa a
punto).
Inoltre, sono considerati compresi nel costo del
bene anche gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione e iscritti in Bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di Legge, secondo i
criteri stabiliti dal Principio Contabile OIC 163, che
consente la capitalizzazione di tali componenti soltanto nel rispetto di particolari condizioni, quali la
specificità, la maturazione durante il periodo di costruzione, nonché l’utilizzo effettivo del finanziamento.
Viceversa, dal costo del bene oggetto di investimento devono essere scomputati gli eventuali contributi in conto impianti che spettano all’impresa, ad
eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle Imposte
sui Redditi.
Nel caso in cui il diritto a percepire detti contributi divenga certo in un esercizio successivo rispetto
a quello in cui l’investimento è stato fatto, il contribuente è tenuto a rideterminare l’agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, tenendo conto del
valore dell’investimento realizzato al netto dei contributi medesimi.
Per procedere al recupero della maggiore agevolazione fruita, il contribuente deve operare una variazione in aumento in Dichiarazione dei redditi nel
periodo d’imposta in cui il diritto a percepire il contributo diviene certo.
Al riguardo, si deve considerare anche l’eventuale successiva revoca degli stessi contributi contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati al
fine di rideterminare l’effettivo beneficio spettante
(C.M. n. 44/09).
Il costo del bene deve essere assunto comprensivo dell’IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile oggettivamente in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19-bis1 del
D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.
Al contrario, il valore degli investimenti deve essere determinato senza tener conto dell’IVA parzialmente indetraibile in misura pari al rapporto tra
l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti secondo il
disposto di cui all’art. 19, comma 5, del D.P.R. n.
633/1972. In tale eventualità, l’IVA indetraibile, in
quanto massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere
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Investimenti
nell’esercizio che si qualifica come costo generale,
non può essere in alcun modo essere qualificata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto
(R.M. n. 9/869/80). Resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti
l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata
di detraibilità pari a zero (C.M. n. 44/09).
5. Momento
di effettuazione
degli investimenti
5.1 Acquisto del bene da terzi
L’investimento rileva ai fini dell’agevolazione
all’atto dell’acquisizione del bene, secondo quanto
disposto dall’art. 109, comma 2, lettera a), del
TUIR. A tal fine, per l’acquisto di beni mobili, rileva
la data della consegna o della spedizione, ovvero, se
diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto
traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento,
non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano
ai fini della determinazione dell’investimento stesso
e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono
ultimate.
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, i soggetti che redigono il
Bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali
(IAS/IFRS) non devono considerare i differenti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti Principi.
5.2 Appalto a terzi
I costi sostenuti per l’effettuazione di un investimento realizzato mediante un contratto di appalto a
terzi, si considerano sostenuti dal committente alla
data di ultimazione della prestazione (di regola coincidente con il momento in cui il committente accetta
senza riserve l’opera realizzata dall’appaltatore4).
Qualora per contratto sia previsto lo Stato di
3
Cfr. OIC 16, rubricato “Le immobilizzazioni materiali”.
Per un approfondimento in merito all’accettazione dei lavori senza riserve nella disciplina dell’appalto, cfr., in dottrina, G. Tremonti, “La disciplina fiscale propria delle c.d. riserve apposte in appalto”, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1991, II,
4
8
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Avanzamento Lavori (S.A.L.), i costi si considerano
sostenuti alla data in cui l’opera, ovvero una porzione di essa, sia stata verificata e accettata dal soggetto
committente.
In tale ipotesi, l’agevolazione troverà applicazione nel momento in cui il S.A.L. è accettato in via definitiva dal committente, entro il periodo di vigenza
dell’agevolazione, secondo quanto previsto dall’art.
1666 c.c.5.
Quanto detto opera anche nel caso in cui una
clausola volta a consentire l’accettazione parziale
dell’opera sia inserita nel contratto di appalto in un
momento successivo alla sua originaria stipulazione.
Indipendentemente dalla durata infrannuale o
ultrannuale del contratto, l’importo dell’investimento rilevante in ciascun periodo agevolato è parametrato all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base
ai S.A.L.
5.3 Investimenti realizzati
in economia
I costi sostenuti per gli investimenti realizzati in
economia devono essere determinati con riferimento
alle spese complessivamente sostenute, dal 1° luglio
2009 e fino al 30 giugno 2010, avuto riguardo agli ordinari criteri di competenza. In particolare, tra i costi
imputabili all’investimento si ricomprendono, ad
esempio:
–
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la progettazione dell’investimento;
i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal
magazzino, quando l’acquisto di tali materiali
non sia stato effettuato in modo specifico per la
realizzazione del bene;
– la mano d’opera diretta;
– gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati
nella realizzazione del bene;
– i costi industriali imputabili all’opera (ad esempio, stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera,
energia elettrica degli impianti, materiale e spese
di manutenzione, forza motrice, lavorazioni
esterne).
5.4 Leasing
Nel caso di locazione finanziaria, l’agevolazione
spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al
periodo di imposta nel corso del quale il bene è consegnato.
Il beneficio, conseguentemente, non può essere
fruito dal soggetto concedente, per il quale gli acquisti di beni concessi in leasing finanziario sono irrilevanti.
Il costo rilevante ai fini del computo dell’agevolazione è quello sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione,
non rilevando, in alcun caso, il prezzo pattuito per il
riscatto.
Qualora l’IVA sui canoni di locazione sia per
l’utilizzatore oggettivamente indetraibile, in base a
quanto disposto dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n.
633/1972, ai fini della Tremonti-ter rileva anche
l’IVA sull’acquisto del bene pagata dal soggetto locatore (C.M. n. 44/09).
Il beneficio spetta anche nel caso in cui il bene
oggetto dell’investimento agevolabile formi oggetto
di un successivo contratto di sale and lease back. Infatti, la cessione del bene nuovo alla società di leasing
nell’ambito di un’operazione di lease back non comporta la revoca dell’agevolazione.
Per i beni acquisiti a mezzo di locazione finanziaria, il momento rilevante è rappresentato dalla consegna del bene, da parte della società di leasing, al
soggetto utilizzatore.
Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la
clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di
esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di
riscatto non configura un’ipotesi autonoma d’investimento agevolabile.
pagg. 102 e ss., R. Napolitano, “Opere e servizi in corso di esecuzione”, in Bollettino Tributario, 1978, pagg. 655 e ss., e F. Rossi Ragazzi, in
Commentario al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Volume II, Euroconference ed., pagg. 356 e 357.
5
Sul punto, Assonime, con Circolare n. 30/02 ha espresso forti critiche a tale assunto, affermando che “al riguardo, peraltro, dobbiamo preliminarmente rilevare che le liquidazioni parziali in parola (anche quelle connesse ad accettazioni senza riserve del committente) non
individuerebbero, secondo la migliore dottrina, una completa e inamovibile definitività dell’opera per la parte eseguita; ben potendo l’appaltante, in sede di collaudo finale, eccepire vizi essenziali delle rimanenti parti dell’opera da considerare pur sempre unitaria. A stretto rigore,
quindi, neanche tali liquidazioni sarebbero idonee a soddisfare in modo completo le esigenze sottese alla posizione assunta dall’Agenzia delle
Entrate”.
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Detassazione degli investimenti in macchinari nuovi
5.4.1 Leasing relativo a bene realizzato
in appalto
Il beneficio fiscale disposto dalla Tremonti-ter è
riconosciuto anche qualora la società di leasing realizzi in appalto un bene agevolabile al fine di concederlo all’utilizzatore mediante un contratto di
locazione finanziaria.
I corrispettivi che la società di leasing ha liquidato, nel periodo di vigenza dell’agevolazione, all’appaltatore in base ai S.A.L. assumono rilevanza ai fini
della determinazione del valore dell’investimento.
Infine, nel caso in cui, nel contratto di leasing, sia
prevista una clausola di prova a favore del locatario,
il momento di effettuazione degli investimenti coincide con il rilascio della dichiarazione di esito positivo
del collaudo da parte dello stesso locatario.
5.5 Patto di riservato dominio
L’investimento si considera effettuato nel momento della consegna del bene, ovvero alla stipulazione dell’atto, senza tener conto delle clausole di
riserva della proprietà.
6. Modalità di fruizione
dell’agevolazione
La detassazione comporta, nell’esercizio in cui
l’investimento è stato effettuato, una variazione in
diminuzione nel Quadro RF – Determinazione del
reddito di impresa – del Modello UNICO di Dichiarazione dei Redditi (cfr., per un’analisi di convenienza del beneficio, l’Esempio 1 dell’Appendice
Tecnica).
Acquisti effettuati nel periodo
01.07.2009 – 31.12.2009
Acquisti effettuati nel periodo
01.01.2010 – 30.06.2010
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Investimenti
Si osserva che, ad ogni modo, il contribuente, ai
fini fiscali, è tenuto a determinare il proprio reddito
senza che assuma rilevanza la variazione in diminuzione operata ai fini della Tremonti-ter.
L’agevolazione può essere usufruita esclusivamente in sede di versamento a saldo delle Imposte sui
Redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, senza incidere sul calcolo e
sul versamento degli acconti dovuti che, pertanto,
dovranno essere determinati, secondo le modalità
ordinarie, al lordo dell’agevolazione.
Pertanto, non dovranno tenere conto degli effetti
agevolativi previsti dalla Tremonti-ter, in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta 2009 e calcolati con il metodo previsionale, i
soggetti con periodo di imposta coincidente con
l’anno solare che effettuano investimenti agevolati
nel medesimo esercizio.
L’irrilevanza della detassazione riferibile ad investimenti fatti nel 2009 opera, per i medesimi soggetti,
anche per la determinazione degli acconti dovuti per
il periodo d’imposta 2010.
Inoltre, in sede di determinazione degli acconti
dovuti per il 2010, e indipendentemente dall’adozione del metodo storico o previsionale, l’imposta dovuta per il 2009 deve essere determinata senza tenere
conto dell’agevolazione (C.M. n. 44/09).
Allo stesso modo, l’investimento è effettuato nel
2010 non rileverà nel calcolo degli acconti dovuti per
i periodi d’imposta 2010 e 2011.
Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto di investimenti agevolati, generano per
il contribuente un credito d’imposta utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e dell’IRES e non opera ai fini dell’IRAP.
Beneficio
su versamento
SALDO 2009
(GIUGNO 2010, per i
soggetti con periodo
di imposta coincidente
con anno solare)
Beneficio
su versamento
SALDO 2010
(GIUGNO 2011, per i
soggetti con periodo
di imposta coincidente
con anno solare)
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Investimenti
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6.1 Società in perdita
L’agevolazione in commento opera anche per le
società in perdita. In tal caso la detassazione comporta il determinarsi di una maggiore perdita fiscale
riportabile:
–
in diminuzione del reddito dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, per le imprese in contabilità ordinaria6;
– illimitatamente, per le imprese neo-costituite,
qualora la detassazione avvenga nei primi tre periodi di imposta;
– in deduzione dai redditi di diversa natura realizzati esclusivamente nello stesso esercizio in cui si determina la perdita stessa, per le imprese “minori”.
7. Revoca del beneficio
La disciplina della detassazione degli investimenti in nuovi macchinari prevede la revoca del beneficio
in esame in due distinte circostanze.
7.1 La prima causa di revoca
L’incentivo fiscale della Tremonti-ter è revocato
qualora l’imprenditore ceda a terzi, ovvero destini i
beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all’esercizio di impresa, prima del (e non più entro il)
secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.
Come precisato dalla C.M. n. 44/09, “il suddetto
vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni
oggetto dell’investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell’investimen-
to stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo, volto cioè alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine
di ottenere il beneficio fiscale”.
Costituiscono causa di revoca dell’incentivo anche la cessione a terzi e la destinazione a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa del bene oggetto di
investimento, nonché le ipotesi di dismissione, conferimento (salvo quanto si dirà di seguito), donazione,
assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore del bene oggetto
di investimento.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti
di leasing la revoca opera nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, ovvero di cessione del contratto di leasing a terzi prima del secondo periodo di
imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento. Analoghe considerazioni valgono per il
contratto di lease-back.
Non comporta revoca dell’incentivo:
–
–
la cessione del bene oggetto di investimento alla
società di leasing nell’ambito di un’operazione di
lease back;
il furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti.
Dato l’espresso riferimento effettuato dalla norma al “periodo di imposta”, per individuare il termine del periodo di sorveglianza non può essere preso
in considerazione l’anno solare.
Pertanto, ad esempio, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che ha
acquistato il bene a settembre del 2009, la revoca dell’agevolazione si ha se il bene viene ceduto entro il 31
dicembre 2010, mentre non opera se la cessione avviene nel 2011, secondo periodo di imposta successivo a quello di acquisto (C.M. n. 44/09).
Obbligo di mantenimento*
Ipotesi 1)
1.07.2009
I
31.12.2009
01.01.2011
I 2010 primo periodo I
ACQUISTO
MANTENIMENTO
CESSIONE
6
Sul punto, va osservato che le società di capitali, che utilizzeranno la perdita realizzata per compensare il reddito dei periodi di imposta successivi, rileveranno nel Bilancio le imposte differite attive qualora vi sia la ragionevole certezza del recupero della perdita; tale
condizione è richiesta dal principio contabile OIC 25.
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Investimenti
Detassazione degli investimenti in macchinari nuovi
Ipotesi 2)
1.01.2010
I
30.06.2010
I
ACQUISTO
31.12.2010
01.01.2012
I 2011 primo periodo I
MANTENIMENTO
CESSIONE
(*) Ipotizzando il periodo di imposta coincidente con anno solare
7.1.1 Revoca del beneficio e operazioni
straordinarie
Non costituisce causa di revoca dell’agevolazione il
trasferimento del bene oggetto di investimento nell’ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato
l’investimento, a condizione che queste non comportino l’uscita del bene dal regime d’impresa.
Infatti, in tali operazioni straordinarie, il soggetto
cui sono trasferiti i beni agevolati subentra nell’obbligo
di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di
operatività del regime di revoca dell’agevolazione per
non incorrere nei relativi effetti (C.M. n. 44/09).
Analogamente, non comporta revoca dal beneficio
l’effettuazione, durante il periodo di sorveglianza, di
cessioni o conferimenti d’azienda o di rami d’azienda
che includono il bene oggetto dell’investimento agevolato. In tal caso, la revoca non opera qualora gli atti relativi alla cessione o al conferimento riportino:
–
–
la dichiarazione espressa del soggetto cedente/conferente attestante, nello specifico, che
l’azienda o ramo d’azienda include investimenti
oggetto dell’agevolazione, con indicazione della
tipologia, del momento di effettuazione, del valore e di ogni altra notizia utile;
l’impegno del soggetto cessionario/conferitario a
mantenere il bene nell’ambito della propria azienda, fino alla scadenza del periodo di sorveglianza.
Ciò, nelle parole dell’Amministrazione Finanziaria, “al fine di evitare possibili abusi connessi con eventuali atti di disposizione del bene posti in essere dal
soggetto cessionario/conferitario successivamente all’effettuazione dell’operazione stessa ma entro il limite temporale del periodo di sorveglianza” (C.M. n. 44/09).
Nel caso in cui tali adempimenti non vengano rispettati, l’agevolazione di cui si era in precedenza beneficiato sarà revocata e i relativi effetti si producono
in capo al soggetto inadempiente. In particolare:
–
12
qualora l’inadempimento sia imputabile al sog-
–
getto cessionario/conferitario, la circostanza che
il beneficio sia stato usufruito da altro soggetto è
irrilevante ai fini della revoca in capo al primo;
se, nel corso dell’effettuazione dell’operazione di
riorganizzazione societaria, il cessionario/conferitario non assuma l’impegno sopra citato, la revoca
dell’agevolazione opera immediatamente e la stessa
produrrà i propri effetti in capo al soggetto cedente/conferente che ha beneficiato della Tremonti-ter.
Resta ferma la possibilità, in presenza di operazioni straordinarie, per l’Amministrazione Finanziaria di applicare la norma generale antielusiva di cui
all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73.
Infine, non comporta la revoca del beneficio il
trasferimento dell’azienda per donazione, ovvero per
successione per causa di morte. Tuttavia, qualora se
ne verifichino i presupposti, la revoca può operare in
capo ai donatari, ovvero agli eredi.
7.2 La seconda causa di revoca
La seconda causa di revoca disposta dalla norma
trova applicazione qualora i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio
Economico Europeo.
Sul punto, la C.M. n. 44/09 ha precisato che “l’indicazione contenuta nel citato comma 3-bis a “soggetti
aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo
Spazio economico europeo” non va intesa come riferita
alla astratta disponibilità di una stabile organizzazione nei
suddetti paesi, quanto piuttosto alla circostanza concreta
che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive (principale o secondaria) ubicate nell’ambito dello Spazio economico europeo, a prescindere dal luogo in
cui è collocata la propria residenza fiscale”.
L’utilizzazione del bene all’interno dello Spazio Economico Europeo deve risultare da una dichiarazione che
il soggetto cedente deve farsi rilasciare dal cessionario.
Si precisa che costituisce causa di revoca anche il
trasferimento del bene ad opera del beneficiario della
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Tremonti-ter presso proprie strutture produttive situate
al di fuori del SEE, così come il compimento di operazioni straordinarie che comportino il trasferimento del
bene in una struttura produttiva situata in uno Stato
non appartenente allo Spazio Economico Europeo.
Tale causa di revoca prevale sull’altra (operante qualora l’imprenditore ceda a terzi, ovvero destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di
impresa, prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto) anche nel caso in cui il trasferimento del
bene al di fuori del SEE avvenga prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto (C.M. n. 44/09).
In ottemperanza agli ordinari termini previsti dalla
Legge tributaria per l’accertamento, la seconda causa di
revoca opera qualora il bene esca dal SEE entro il quarto
anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
7.3 Effetti della revoca
Per effetto della revoca dell’agevolazione il reddito
imponibile, relativo all’esercizio in cui si verifica uno degli eventi sopra richiamati, deve essere aumentato avuto
riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, al valore normale dei beni dimessi, destinati al consumo personale o
familiare dell’imprenditore, assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
La variazione in aumento deve essere determinata
in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei
beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione
effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento (cfr. Esempio 2 dell’Appendice Tecnica).
8. Obblighi
di documentazione
per le imprese
che svolgono attività
industriali a rischio
I soggetti titolari di attività industriali a rischio
incidenti sul lavoro possono usufruire degli incentivi
in esame solo qualora abbiano documentato gli obblighi e le prescrizioni di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.
In sintesi, gli obblighi documentali che tali imprese
sono tenute ad adempiere riguardano la predisposizione di un documento che definisca la politica di prevenzione degli incidenti, di un rapporto di sicurezza,
nonché di un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento).
Tale norma riguarda i soggetti che gestiscono o
detengono uno stabilimento, ovvero un impianto, in
cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose (in quanto infiammabili, esplosive, chimiche, cancerogene, ecc.).
9. Coordinamento
con altre agevolazioni
La normativa non reca una previsione generale di
non cumulabilità del beneficio con altre misure di incentivo che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti.
Tuttavia, è necessario verificare che le disposizioni relative alle altre agevolazioni non prevedano, a
loro volta, ipotesi di non cumulabilità.
In particolare, le misure della Tremonti-ter sono
cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti
nelle aree svantaggiate, nonché con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (C.M. n. 44/09).
La detassazione degli investimenti in esame, invece, non è cumulabile con l’agevolazione spettante per
le spese di riqualificazione energetica; infatti, tale incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali
per i medesimi interventi (art. 10 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007).
Preme osservare che la Tremonti-ter non dovrebbe
rientrare nel regime de-minimis7, anche tenuto conto
delle indicazioni fornite in merito alle analoghe misure
del passato (C.M. n. 4/02), che non erano state qualificate Aiuti di Stato, ma misure di portata generale volte
al rilancio dell’economia nel suo complesso.
L’applicazione analogica di tale principio, tuttavia, richiederebbe un espresso chiarimento ufficiale,
in quanto il ristretto ambito applicativo della Tremonti-ter (limitata, come detto, ai soli beni ricompresi nella Divisione 28 della Tabella ATECO),
escludendo di fatto alcuni settori economici, potrebbe sollevare possibili profili di incompatibilità con la
disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.
7
Il regime de-minimis dispone che, ai fini della concessione di Aiuti di Stato alle imprese nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, l’importo complessivo degli aiuti alla singola impresa non deve superare i 500.000 Euro.
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Appendice tecnica.
Esempi applicativi
della disciplina
della Tremonti-Ter
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Riportiamo, per completezza, alcuni degli esempi di applicazione della disciplina della Tremonti-ter.
Esempio n. 1 – Analisi comparativa in caso di fruizione o meno della Tremonti-ter
ESERCIZIO 2009 – SENZA INVESTIMENTI
Utile fiscale
100.000
IRES dovuta (27,50%)
27.500
ESERCIZIO 2009 – CON INVESTIMENTI
Utile fiscale
100.000
Investimenti agevolabili
50.000
Detassazione Tremonti-ter (50%)
-25.000
Utile tassabile
75.000
IRES dovuta (27,50%)
20.625
RISPARMIO IN TERMINI DI IMPOSTA
Risparmio IRES (25.000 * 27,50%)
Risparmio % su investimento
6.87
13,75%
Esempio n. 2 – Gli effetti della revoca
Si ipotizzi che la società X, nel periodo d’imposta 2009, abbia effettuato un investimento avente
ad oggetto un bene agevolabile, ricompreso nella Divisione 28 della tabella ATECO, di valore pari a Euro 1000.
Ai sensi della disciplina della Tremonti-ter, l’impresa beneficia di una detassazione del 50% dell’investimento fatto. Tale detassazione, nel caso prospettato è pari ad Euro 500.
Pertanto:
– Investimento lordo – Euro 1000
– Reddito detassato – Euro 500
Nel periodo d’imposta 2010, tale bene viene ceduto per Euro 1500.
Tale cessione comporta le revoca del beneficio e la necessità per l’impresa di effettuare una variazione in aumento in Dichiarazione dei redditi pari al minore importo tra il corrispettivo del bene ceduto (pari ad Euro 1500) e quello corrispondente al 50% del valore di acquisto del bene
ceduto (pari ad Euro 500).
Pertanto:
– Variazione in diminuzione 2009 – Euro 500
– Valore del disinvestimento – Euro 1500
– Variazione in aumento 2010 – Euro 500
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2 - Incentivo investimenti:2- Incentivo investimenti
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Incentivo
alla
patrimonializzazione
delle società
Premessa
1. Ambito soggettivo
2. Ambito oggettivo
3. Modalità di determinazione del bonus
2 - Incentivo investimenti:2- Incentivo investimenti
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Incentivo alla patrimonializzazione delle società
Premessa
Il D.L. 78/2009 nell’ottica di favorire la ripresa
economica, ha introdotto una misura di sostegno al
mondo imprenditoriale, finalizzata a incentivare il
rafforzamento delle imprese attraverso il riconoscimento di un bonus fiscale nel caso di operazioni di
patrimonializzazione delle società da parte dei soci.
L’agevolazione in esame, pur costituendo una
misura autonoma e indipendente, si affianca alla detassazione prevista per gli investimenti in macchinari
e attrezzature nuovi (c.d. Tremonti-ter), con la quale
è cumulabile.
La compatibilità delle due disposizioni è derivabile tanto dal tenore letterale delle stesse (la formulazione della norma, infatti, non ricomprende una
generale clausola di incompatibilità) quanto dal fatto di essere state inserite dal Legislatore nel medesimo articolo di legge, quasi a voler far intendere la
stretta connessione delle discipline citate.
Tale cumulabilità risulta particolarmente vantaggiosa per le imprese; una società, infatti, potrebbe
utilizzare tutto o parte dell’aumento di capitale effettuato dai propri soci persone fisiche – che beneficerebbe dell’agevolazione in commento – proprio per
investire in nuovi macchinari che, a loro volta, fruirebbero della detassazione disposta dalla citata Tremonti-ter.1
Ciò nonostante si ravvisa un ristretto ambito applicativo della misura in esame, applicativo tenuto
conto sia del fatto che la ricapitalizzazione deve essere operata da soci persone fisiche, sia dell’esiguità
dell’importo previsto per tale agevolazione, avendo
riguardo al tasso di remunerazione stabilito al 3%
annuo e al limite massimo del beneficio pari a
500.000 Euro.
Sul punto, la dottrina2 ha condivisibilmente affermato che “l’incentivo sembra finalizzato soprattutto ad agevolare la capitalizzazione delle imprese di
dimensioni medie e piccole. A tale considerazione in-
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
ducono alcuni elementi strutturali dell’agevolazione
come l’entità, relativamente modesta, dell’aumento di
capitale agevolabile e la necessità che lo stesso sia sottoscritto esclusivamente da persone fisiche. Un incentivo che si risolve nella deducibilità di un importo
massimo di 15.000 euro all’anno (che si ottiene applicando il rendimento del 3% alla misura massima di aumento di capitale agevolabile), infatti, potrebbe non
risultare significativo per società di grandi dimensioni,
le quali, per giunta, sarebbero prive dei requisiti richiesti se appartenenti ad un gruppo e partecipate solo da
altre società (salvo, ovviamente, la possibilità per tali
soggetti di avvalersi dell’agevolazione allargando la
propria compagine societaria anche a persone fisiche)”.
1. Ambito soggettivo
L’incentivo alla patrimonializzazione opera
esclusivamente in relazione ad aumenti di capitale:
1. di società di capitali e di persone (che costituiscono, pertanto, i soggetti beneficiari dell’agevolazione3), e
2. sempre che siano perfezionati da persone fisiche.
In relazione al primo punto, dalla formulazione
della norma appare chiaramente l’esclusione dall’ambito applicativo degli aumenti di capitali operati
in favore delle imprese individuali, imprese familiari
comprese, nonché dei soggetti che svolgono attività
di lavoro autonomo. Qualora detti soggetti aumentino il proprio capitale a fronte di apporti di danaro o
in natura da parte del titolare, il bonus fiscale in
commento non troverà applicazione.
Non sussistono possibili cause di esclusione in
relazione alle società di nuova costituzione che, pertanto, dovrebbero essere ammesse al beneficio, anche nell’ipotesi in cui esse vengano costituite proprio
1
Come ritenuto in dottrina (cfr. G. Ferranti, La disciplina definitiva della «Tremonti-ter»: questioni risolte e problemi aperti, in Corriere Tributario n. 34/09, pag. 2747), “la Tremonti-ter e il «bonus ricapitalizzazioni» possono, quindi, essere cumulati, ottenendo, in caso di aumento di capitale finalizzato anche all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, uno sconto complessivo fino al 65% del valore investito”.
2
Cfr. A. Trabucchi e G. Manguso, “Il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese”, in Corriere Tributario n. 34/09, pag. 2762.
3
Sul punto, cfr., in dottrina, C. Pessina/A. Pessina, “Manovra anti-crisi (D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito) – Incentivi alla patrimonializzazione delle società”, in Il Fisco n. 34/2009, Fascicolo 1, pag. 5607, il quale osserva che “se si pensa che il meccanismo dell’agevolazione è simile a quello della vecchia Dit, si dovrebbe concludere che l’esclusione riguarda il reddito della società e, quindi, rileverebbe sia ai
fini Ires o Irpef che ai fini Irap. In tal caso, quindi, la società effettuerà, nella determinazione del proprio reddito d’impresa, una variazione in
diminuzione per l’importo del bonus a valere su tutte le imposte”.
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2 - Incentivo investimenti:2- Incentivo investimenti
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Investimenti
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Incentivo alla patrimonializzazione delle società
mediante i conferimenti per i quali si intende beneficiare del patrimonializzazione4. Analoga considerazione dovrebbe valere in merito alle società
semplici5.
Con riferimento al secondo aspetto sopra richiamato, si evidenzia che l’aumento di capitale, al fine di
beneficiare dell’agevolazione, deve essere perfezionato esclusivamente da persone fisiche6.
Stante il tenore letterale della norma, che richiama genericamente le “persone fisiche”, si ritengono
agevolabili i conferimenti effettuati tanto da persone
fisiche già soci al momento della delibera di aumento del capitale quanto da persone fisiche che entrano
a far parte della compagine societaria proprio a seguito dell’operazione di conferimento per la quale si
beneficia del bonus patrimonializzazione.
Inoltre, la norma non richiede neppure che la
persona fisica che procede al conferimento sia un
soggetto privato non titolare di reddito di impresa.
Ne consegue che dà diritto al bonus fiscale anche
l’aumento di capitale perfezionato da un imprenditore individuale che conferisce la propria azienda, un
ramo aziendale, ovvero singoli beni.
Nel silenzio del dato letterale della disposizione,
dovrebbero essere ammessi al beneficio anche i conferimenti effettuati da soggetti non residenti.
Sussistono dubbi, rispetto ai quali si attendono
interventi chiarificatori dell’Amministrazione Finanziaria, nel caso delle compagini societarie in parte costituite da persone fisiche e in parte da persone
giuridiche. In particolare, ci si chiede se la presenza
anche di un solo socio non persona fisica inibisca
l’accesso all’agevolazione, ovvero se in tali casi il bonus trovi applicazione soltanto con riferimento alla
quota di aumento di capitale disposta da persone fisiche.
2. Ambito oggettivo
Il bonus alla patrimonializzazione è riconosciuto
a condizione che l’aumento di capitale, fino a un
massimo di 500.000 Euro, sia perfezionato mediante
operazioni di conferimento, ai sensi degli articoli
2342 e 2464 c.c..
Ai sensi delle disposizioni civilistiche richiamate,
il conferimento deve farsi in danaro, salvo che l’atto
costitutivo non stabilisca diversamente. In altri termini, l’agevolazione prescinde dall’innesto di liquidità nel soggetto partecipato, essendo a tal fine
riconosciuti anche i conferimenti in natura. In tal caso, l’operazione è assimilata, in materia di garanzia e
di rischi, alle cessioni e pertanto il socio è tenuto a
fornire la garanzia del bene e il passaggio dei rischi è
regolato dalle norme sulla vendita (art. 2254 c.c.).
Per i conferimenti rappresentati da crediti, il socio conferente può rispondere dell’insolvenza del debitore nei limiti dell’importo riconosciuto come
sottoscrizione del capitale.
Da quanto detto emerge come l’accesso al bonus
è riconosciuto soltanto a seguito di formale aumento del capitale, e non di un generico incremento del
patrimonio della società, deliberato con atto notarile con successiva modifica dello Statuto e dei patti
sociali. Ne sono di conseguenza esclusi i versamenti
in conto capitale o a fondo perduto e, più in generale, gli aumenti gratuiti, ossia quelli effettuati mediante passaggio di riserve a capitale sociale.
Affinché il bonus patrimonializzazione trovi applicazione, tali conferimenti devono essere perfezionati nel rispetto della tempistica prevista dalla legge,
ossia nel periodo intercorrente tra il 5 agosto 2009
(data di entrata in vigore della disposizione) e i sei
mesi successivi (in altri termini, entro il 5 febbraio
2010).
In tale arco temporale, devono quindi essere
espletati tutti gli adempimenti richiesti per le operazioni di aumento di capitale, così come desumibile
dalla locuzione “perfezionamento” utilizzata dal Legislatore.
Pertanto, entro e non oltre il 5 febbraio 2010, l’atto relativo all’aumento del capitale sociale andrà depositato e iscritto nel Registro delle Imprese
competente (nel caso di società di persone, non essendo prevista tale iscrizione, ai fini in oggetto assu-
4
Al riguardo, si osserva che, tuttavia, il riferimento normativo ad “aumenti di capitale”, potrebbe essere interpretata quale preclusione del beneficio nel caso di costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
5
Opinione contraria è stata espressa dal Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa-Sanpaolo nella Circolare n. 8/09.
6
Cfr. A. Trabucchi e G. Manguso, op.cit., pag. 2763, i quali affermano che “tale limitazione di ordine soggettivo parrebbe rispondere
all’esigenza di evitare indebite «moltiplicazioni » del beneficio; laddove, infatti, fossero stati agevolati anche i conferimenti effettuati da soggetti societari, si sarebbe potuto determinare un effetto «a cascata» dell’agevolazione, moltiplicando l’incentivo lungo la catena societaria di
partecipazione, pur in presenza di un solo ed unico conferimento di nuove risorse effettuato «a monte»”.
Novembre 2009
17
2 - Incentivo investimenti:2- Incentivo investimenti
26-11-2009
Incentivo alla patrimonializzazione delle società
me rilevanza esclusivamente la data di assunzione
della delibera dell’aumento di capitale).
Dal momento che la sottoscrizione dell’aumento
di capitale può essere contestuale, ovvero successiva,
all’assemblea dei soci che lo delibera, si delineano i
seguenti scenari.
Nell’ipotesi di sottoscrizione contestuale, l’aumento di capitale si considera perfezionato se i sottoscrittori procedono al versamento almeno per il 25%
del valore nominale delle quote o azioninel rispetto
dell’arco temporale di applicazione della norma (ossia, entro il 5 febbraio 2010); in tale modo la fruizione del bonus patrimonializzazione vale in relazione
all’intero aumento di capitale deliberato e , pertanto,
il restante 75% potrebbe anche essere versato in un
momento successivo.
Nell’ipotesi, invece, di sottoscrizione successiva
all’assemblea dei soci che ha deliberato l’aumento di
capitale sociale, non si avrà coincidenza tra il momento del versamento dell’aumento di capitale da
parte dei soci e il momento in cui tale operazione si
perfeziona sul piano giuridico (c.d. aumento di capitale “scindibile”). In tal caso, i soci procedono a effettuare i versamenti, che confluiscono in una riserva
di capitale denominata “versamenti in conto aumento capitale sociale”, la quale verrà imputata a capitale soltanto al perfezionamento dell’operazione sotto
il profilo giuridico, ovvero all’iscrizione nel Registro
delle imprese del verbale degli amministratori che
accoglie la modifica statutaria.
Ne consegue che il bonus patrimonializzazione
può essere riconosciuto solo a seguito di tale ultimo
adempimento che, quindi, dovrà essere espletato entro il 5 febbraio 2010.
2.1 Integrazione al commento alla patrimonializzazione delle società
12:25
Pagina 18
Il Sole 24 ORE
Investimenti
la disposizione, rivenibile nella volontà di agevolare
le operazioni di patrimonializzazione delle società e
vista anche l’esiguità del bonus riconosciuto, limitato
al 3% del rendimento presunto dell’aumento di capitale effettuato, sarebbe auspicabile che, in sede interpretativa,
l’Amministrazione
Finanziaria
riconoscesse l’applicabilità dell’agevolazione in commento non solo nel caso di formali aumenti di capitale (come espressamente disposto dalla norma), ma
anche nel caso di incrementi patrimoniali effettuati
mediante l’aumento di riserve indisponibili.
Si ricorda che sono definite indisponibili le riserve che, per espressa previsione normativa, devono essere costituite e mantenute a fronte di determinate
operazioni, al termine delle quali il vincolo che le
rende indisponibili viene meno. In altri termini, le risorse indisponibili, sino a tale momento, non potranno essere distribuite ai soci o utilizzate per scopi
diversi da quelli previsti dalla Legge.
Ne costituiscono esempio:
–
–
la riserva da costituiìre nel caso di acquisto di
azioni proprie da parte della società (c.d. riserva
per azioni proprie in portafoglio)7; ai sensi del
Principio Contabile OIC n. 28, tale riserva è costituita in occasione dell’operazione di acquisto
di azioni proprie da parte della società, al fine di
salvaguardare l’integrità del capitale ed evitare
che l’operazione di acquisto di azioni proprie si
traduca in una distribuzione della parte indisponibile del Patrimonio Netto (art. 2357-ter c.c.)8.
la riserva stanziata in occazione della prima applicazione degli IAS/IFRS con riferimento alle
poste dell’attivo (quali, ad esempio, gli strumenti
finanziari disponibili per la vendita e le attività
materiali e Immateriali) valutate al fair value con
imputazione delle variazioni di valore direttamente a Patrimonio Netto9.
Si segnala tuttavia che, considerata la finalità del-
7
Sulla necessità di costituzione di una riserva indisponibile nel caso di acquisto di azioni proprie, cfr. Cass., Sentenza n. 8048/1996 e,
in dottrina, F. Dezzani, “Azioni proprie: loro iscrizione in bilancio”, in Il Fisco n. 41/1997, pag. 11965.
8
Cfr., in dottrina, F. Dezzani, P. Pisoni e L. Puddu, “Patrimonio netto e principio contabile n. 28: il contenuto delle singole voci”, in Impresa c.i. n. 3/2001, pag. 398, i quali affermano che “in ogni caso, la riserva per azioni proprie in portafoglio è indisponibile fino a che le stesse azioni non vengano trasferite oppure annullate. Inoltre, se l’importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la
corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili”.
9
Sul punto, cfr. R.M. n. 319/2007 e, in dottrina, F. Dezzani e L. Dezzani, “Risoluzione 7 novembre 2007, n. 319/E: riserva da prima applicazione IAS/IFRS”, in Il Fisco n. 43/2007, Fasc. 2, pag. 5827 e F. Dezzani, “Art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: distribuzione di utili e riserve nel bilancio di esercizio redatto con i principi IAS/IFRS”, in Impresa c.i. n. 9/2005, pag. 1314.
18
Novembre 2009
2 - Incentivo investimenti:2- Incentivo investimenti
Il Sole 24 ORE
Investimenti
SOGGETTI
BENEFICIARI
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Incentivo alla patrimonializzazione delle società
• Società di persone
• Società di capitali
OGGETTO
Aumenti di capitale sociale eseguiti (i) da persone
fisiche e (ii) mediante conferimenti ai sensi dell’art. 2342 e dell’art. 2464 c.c.
AMBITO
TEMPORALE
Aumenti di capitale sociale perfezionati a decorrere dal 5 agosto 2009 ed entro il 5 febbraio 2010
BONUS
Detassazione annua corrispondente al 3% dell’importo dell’aumento di capitale effettuato per
l’anno in cui l’operazione si è perfezionata e per i
quattro successivi
CUMULABILITÀ
3.
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• Tremonti-ter
• Agevolazione creditizia disposta da ABI
• Agevolazioni Camera Commercio di Milano
Modalità
di determinazione
del bonus
Nel rispetto delle condizioni sopra descritte, il
bonus patrimonializzazione consiste nell’esclusione
da imposizione fiscale, in presenza di aumenti di capitale fino a Euro 500.000, di un rendimento presunto del 3% annuo, per il periodo di imposta in corso
alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. In altri termini, il periodo agevolato in cui opera la
detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal
periodo d’imposta nel corso del quale è stato perfezionato l’aumento del capitale sociale.
Novembre 2009
La formulazione della norma fa letteralmente riferimento a un rendimento “presunto”: si dovrebbe,
pertanto, ritenere che, in relazione al periodo di imposta nel corso del quale l’aumento di capitale è perfezionato si debba procedere a un conteggio
proporzionale parametrato ai giorni. È, tuttavia, auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria, in sede
di chiarimenti della normativa in esame, accolga la
tesi più favorevole al contribuente, in base alla quale
il rendimento del 3% sarebbe applicabile sempre e
comunque al primo periodo di imposta agevolato,
indipendentemente dal giorno in cui l’aumento di
capitale sia stato perfezionato.
Come detto, l’importo agevolato è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell’incremento del capitale
sociale fino al limite di 500.000 Euro. In sostanza,
l’ammontare massimo dell’importo annuo escluso
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2 - Incentivo investimenti:2- Incentivo investimenti
26-11-2009
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Incentivo alla patrimonializzazione delle società
da imposizione fiscale risulta pari a 15.000 Euro.
Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe chiarire l’ambito di operatività del sopra menzionato tetto massimo di 500.000 Euro e, in particolare, se
esso è riferito all’intero aumento di capitale, anche
qualora perfezionato da una pluralità di soggetti, ovvero all’aumento operato da ciascun singolo socio.
Alla luce del dato normativo, la prima interpretazione pare la più sostenibile: in tal modo, la società
potrà fruire dell’agevolazione sino ad un massimo di
15.000 Euro ripartiti per 5 anni indipendentemente
dal numero dei soggetti che hanno concorso all’aumento del capitale.
La fruizione del beneficio è sostanzialmente analoga a quella della Tremonti-ter: il meccanismo di
esclusione da imposizione fiscale comporta la necessità di procedere, nell’esercizio in cui l’investimento è
stato effettuato, a una variazione in diminuzione nel
Quadro RF – Determinazione del reddito di impresa –
del Modello UNICO di Dichiarazione dei Redditi.
Società in perdita
L’agevolazione in commento, nel silenzio della
norma, dovrebbe operare anche per le società in perdita. Pertanto, nel caso di imprese in perdita, la “detassazione” in esame comporta il determinarsi di una
maggiore perdita fiscale riportabile, nel rispetto delle
ordinarie regole fiscali (art. 84 TUIR):
–
in diminuzione del reddito dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile
–
–
di ciascuno di essi, per le imprese in contabilità
ordinaria (cfr. CM n. 41/02 per il caso particolare
delle società di persone);
illimitatamente, per le imprese neo-costituite,
qualora la detassazione avvenga nei primi tre periodi di imposta;
in deduzione dai redditi di diversa natura realizzati
esclusivamente nello stesso esercizio in cui si determina la perdita stessa, per le imprese “minori”.
Imposte interessate
Stante il tenore letterale della norma, che fa riferimento genericamente a “esclusione da imposizione
fiscale”, il bonus patrimonializzazione, oltre che al
comparto delle Imposte sui Redditi (IRPEF e
IRES), dovrebbe valere anche ai fini dell’Imposta
Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)10.
A sostegno di tale interpretazione soccorre quanto previsto dalla disciplina della Tremonti-ter che,
nel definire le modalità applicative del regime, fa riferimento al reddito di impresa, implicitamente escludendo il valore della produzione ai fini IRAP.
La diversa formulazione legislativa, tra l’altro
nell’ambito del medesimo articolo di legge, farebbe,
pertanto, propendere per un’interpretazione in senso
contrario nel caso del bonus patrimonializzazione
che, conseguentemente, dovrebbe comportare l’applicazione del beneficio anche in relazione al tributo
regionale11.
Si consideri il seguente esempio relativo al beneficio massimo derivante dalla capitalizzazione:
Aumento del capitale sociale
Percentuale beneficio
Ammontare annuo della detassazione
Risparmio d’imposta annuo (IRES 27,5% + IRAP 3,9%) o maggior perdita
fiscale annua
500.000
3%
15.000
4.710
10
La Scheda di lettura del Servizio Studi del Senato del luglio 2009, n. 145/I, sul punto, ha evidenziato che “andrebbe valutata l’opportunità di una precisazione diretta ad individuare con esattezza quali siano le imposte interessate dall’esclusione “da imposizione fiscale” indicata nella norma”.
11
Cfr., sul punto, A. Trabucchi e G. Manguso, op.cit., pag. 2764.
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3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Decisioni
di inviestimento
1. Decisioni di investimento
2. La scelta del tasso di attualizzazione
3. Quali opportunità?
3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
1. Decisioni
di investimento
In sede di pianificazione degli investimenti il management aziendale è chiamato ad assumere decisioni strategiche e di convenienza economica tra diversi
progetti di investimento.
Il problema che viene affrontato nell’analisi dei
progetti di investimento (capital budgeting analysis)
è, nella sostanza, un problema di scelta: la direzione
aziendale deve quantificare il grado di economicità e
di redditività delle diverse alternative di investimento
al fine di assumere razionalmente le decisioni di investimento e le connesse decisioni di attuazione dei
processi produttivi, allo scopo di ottenere profitti in
grado di recuperare gli investimenti attuati e di remunerare i capitali investiti.
Le decisioni di investimento solitamente scaturiscono da motivazioni di tipo operativo (ad esempio:
obsolescenza dei macchinari, miglioramento dell’efficienza produttiva, miglioramento qualitativo dei
prodotti), ma spesse volte esigenze nascono anche da
motivazioni di tipo strategico, quali, ad esempio, lo
sviluppo dell’azienda nel lungo periodo, il rinnovo e
lo sviluppo di nuove linee di prodotto, l’espansione
della capacità produttiva e il rafforzamento su nuovi
mercati, eccetera.
Nel seguito considereremo investimenti di tipo
“tecnico”, sebbene nella realtà esistano anche investimenti “immateriali” che riguardano l’attività di ricerca, l’attività di marketing, la formazione del
personale.
FUNZIONE FINANZIARIA
DECISIONI DI
INVESTIMENTO
Capital Budgeting
Quali progetti
attuare?
DECISIONI DI
FINANZIAMENTO
Quali risorse
utilizzare?
Obiettivo:
ACCRESCERE VALORE AZIENDA
1.1 Definizione di investimento
Esistono diverse definizioni di investimento. In
tale sede, definiamo investimento un’operazione di
“trasferimento di risorse nel tempo, caratterizzata dal
prevalere di uscite monetarie nette1 (cash outflow) in
una prima fase e di entrate monetarie nette2 (cash inflow) in una fase successiva”.3
Tale definizione considera progetti di investimento semplici, cioè progetti nei quali la successione del-
le uscite e delle entrate, presenta una sola inversione
di segno.
Non sempre, però, si verifica tale situazione elementare: esistono, infatti, investimenti nei quali i
flussi di cassa positivi e negativi si alternano.
In tutti questi casi, si utilizza il concetto di “scadenza media”, che definisce progetto di investimento
quel progetto per il quale la scadenza media delle
uscite precede la scadenza media delle entrate.
1
Si tiene conto delle eventuali compensazioni fra movimenti finanziari di segno opposto che si manifestano contemporaneamente.
Vedi nota 1)
3
Brugger G., “Le decisioni finanziarie”, in Trattato di finanza aziendale a cura di Pivato G., Franco Angeli, Milano
2
22
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3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
(Point input Continuous Output)
SEMPLICI
I flussi di cassa positivi
seguono i flussi di cassa
negativi
INVESTIMENTI
(Point input Point Output)
(Continuous Input Continuous Output)
COMPLESSI
I flussi di cassa positivi e
negativi si alternano
È possibile effettuare un confronto di convenienza economica solo se le alternative di investimento
sono il più possibile simili per durata, segno ed entità
dei flussi di cassa.
Occorre quindi considerare progetti di investimento omogenei, e, se del caso, considerare progetti
di investimento integrativi, che completino le alternative valutate rendendole omogenee.
Quasi sempre la valutazione di un investimento è
una valutazione difficile e complessa, poiché basata
su informazioni per lo più incerte e stimate, che riguardano, tra l’altro, la stima dei flussi di cassa futuri generati dall’investimento, i valori finali o residuali
dei progetti di investimento, la distribuzione dei flussi nel tempo, il tasso di rendimento a cui scontare i
flussi di cassa.
1.2 La determinazione dei flussi di
cassa futuri
L’analisi di convenienza di un investimento parte
dalla determinazione, attraverso stime ragionevoli,
Anno
Investimento
0
2
3
Si consideri, ad esempio, un investimento “Zeta”
caratterizzato da un esborso iniziale di € 100.000, un
ammortamento a quote costanti pari a € 12.500, e un
valore residuo dell’investimento pari a € 25.000.
4
5
6
7
12.200
8
25.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
25.000
37.500
50.000
62.500
75.000
87.500 100.000
È opportuno osservare che la redazione di piani
previsionali coinvolge tutti i settori della gestione
aziendale, per semplicità espositiva in tale sede abbiamo condotto un’analisi separata del progetto dal
resto delle attività aziendali.
Novembre 2009
dei flussi di cassa futuri generati dall’investimento
stesso.
Ma cosa si intende per flussi di cassa?
Il concetto di flusso di cassa indica la differenza
fra le entrate monetarie e le uscite monetarie relative
ad un certo periodo.
È importante ricordare che la determinazione dei
flussi di cassa deve essere condotta attraverso un
processo attento e sufficientemente affidabile in grado di effettuare stime realistiche e coerenti, poiché
una gestione del cash-flow sbagliata potrebbe portare nel lungo periodo a conseguenze negative per
l’azienda.
I flussi di cassa generati dall’investimento possono essere definiti attraverso la costruzione di piani
previsionali relativi a tutta la durata dell’investimento e basati su alcune ipotesi semplificatrici.
-100.000
Amm.to
Fondo Amm.to
1
(Continuous Input Point Output)
12.500
12.500
Si ipotizzi, in particolare, il seguente piano economico relativo al progetto Zeta:
23
3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
Anno
1
Ricavi
Costo del venduto
2
3
4
5
6
7
8
20.000
45.000
80.000
160.000
330.000
320.000
180.000
165.000
8.000
20.000
55.000
98.000
155.000
145.000
105.000
100.000
12.000
25.000
25.000
62.000
175.000
175.000
75.000
65.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Amm.ti
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Reddito/perdita
ante imposte
-2.500
7.500
7.500
44.500
157.500
157.500
57.500
47.500
2.355
2.355
13.973
49.455
49.455
18.055
14.915
5.145
5.145
30.527
108.045
108.045
39.445
32.585
Margine lordo
Altri costi
Imposte 31,4%
Reddito/ perdita
Netti
-2.500
In un’ottica finanziaria, il flusso monetario generato dall’investimento (reddito/perdita ante imposte)
non è totalmente disponibile: và, infatti, sommata (o
sottratta) alle variazioni di CCN (Capitale Circolante Netto), ovvero agli eventuali impieghi/fonti di risorse monetarie generati dalla gestione corrente.
In particolare, l’aumento dei crediti commerciali
Anni
Investimento
0
1
2
3
e delle scorte genera una variazione di CCN negativa
che assorbe parte delle risorse finanziarie prodotte
dall’investimento, mentre l’aumento dei debiti commerciali origina una variazione positiva di CCN, diversamente impiegabile.
L’entità dei flussi di cassa può essere così determinata:
4
5
6
7
8
-100.000
Utile / Perdita
netti
-2.500
5.145
5.145
30.527 108.045 108.045
39.445
32.585
Var CCN
-5.000
-5.000
8.000
10.000
27.000
12.000
11.000
-7.500
145
13.145
40.527 135.045 135.045
51.445
43.585
Flussi di cassa
-100.000
1.3 I criteri di scelta
La valutazione in termini economici/finanziari degli investimenti consente l’individuazione di particolari indici utili alla risoluzione del problema in esame.
In ogni caso, ricordiamo che è sempre opportuno
avvalorare la scelta con considerazioni di natura strategica che permettano di quantificare eventuali benefici
attesi in termini di flessibilità del progetto, rafforzamento dell’immagine aziendale, benefici fiscali, etc…
Esistono diversi metodi di valutazione, ognuno
dei quali analizza, secondo tecniche diverse, i risultati economici attesi.
In particolare, si distingue tra:
i) metodi aritmetici, estremamente semplici, ma con il
24
22.000
difetto di non considerare la variabile “tempo”, ovvero il diverso valore dei flussi monetari nel tempo; e
ii) metodi finanziari, più complessi, perchè basati su
calcoli di attualizzazione dei flussi monetari, ma
che offrono maggiore affidabilità.
I criteri più utilizzati e sui quali ci soffermeremo
nel seguito sono:
• metodo del Periodo di Recupero (o pay back period, PBP)
• metodo del Tasso Annuale Medio (TAM) tale
• metodo del Valore Attuale Netto (VAN)
• metodo del Tasso Interno di Rendimento (TIR o
IRR - Internal Rate of Return)
I primi due appartengono alla classe dei metodi
aritmetici, gli altri due, alla classe dei metodi finanziari.
Novembre 2009
3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
1.3.1 Metodo del Periodo di Recupero
(o pay back period, PBP)
È il metodo più semplice e di facile applicazione:
valuta la capacità di un investimento ad “autopagarsi”, cioè, il numero di anni minimo necessario per recuperare l’investimento iniziale.
Il miglior investimento è quindi quello a minor
periodo di recupero.
PBP = Investimento iniziale
Cash inflow annuo
Così, un progetto di investimento che comporta
un esborso iniziale di € 200, caratterizzato da cash inflow costanti pari a € 50 ogni anno, avrà un pay back
di 4 anni:
investimento iniziale/cash flow anno = 200/50 = 4 anni
-200
I
T0
+50
I
T1
Anni
0
1
2
3
4
5
6
+50
I
T2
+50
I
T3
Cash Flow (uscite)
-200
Mentre, nel caso di cash inflow variabili di anno
in anno, poiché al tempo T4 il cash flow generato è
maggiore dell’importo residuo (70>50), il pay back
dell’investimento è di 3 anni più n-giorni, calcolati
come segue:
-200
I
T0
+50
I
T1
Anni
0
1
2
3
4
5
6
+70
I
T2
+30
I
T3
Cash Flow (uscite)
-200
La facilità di applicazione del metodo PBP permette una rapida valutazione degli investimenti senza ricorrere a complicate formule attuariali,
pertanto, è frequentemente utilizzato per la valutaNovembre 2009
+50
I
T4
+50
I
T5
+50
I
T6
Cash Flow (entrate)
Cash flow progressivo
+50
+50
+50
+50
+50
+50
-150
-100
-50
0
+50
+100
(importo residuo al tempo T3 / cash flow tempo T4) *
365 ~ 259 giorni (pari a 8 mesi e 11 giorni circa)
+70
I
T4
+10
I
T5
+20
I
T6
Cash Flow (entrate)
Cash flow progressivo
+50
+70
+30
+70
+10
+20
-150
-80
-50
+20
+30
+50
zione di progetti di investimento frequenti nel tempo
ma caratterizzati da un esborso iniziale contenuto.
Per contro, il metodo PBP:
25
3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
i) si limita a identificare il periodo di rientro senza
tener conto della redditività di ciascun investimento e dei flussi successivi al pay back. (In pratica, tale metodo discrimina tutti i progetti con un
maggior periodo di recupero, sebbene realizzino
successivamente maggiori flussi di cassa4);
ii) non tiene conto della distribuzione temporale dei
risultati all’interno del periodo di recupero, pone
sullo stesso piano investimenti con medesimo periodo di recupero, ma con diversa distribuzione
temporale dei flussi di cassa.
ricchezza (reddito), tenuto conto del capitale investito, indipendentemente dal periodo di rientro dell’investimento stesso.
Si basa esclusivamente su grandezze di natura
economica (reddito-capitale investito), trascurando
la dinamica finanziaria dei flussi di cassa (entrateuscite).
Più precisamente, tale metodo confronta - per
l’intero periodo di utilizzo degli investimenti - la redditività degli stessi con il costo del capitale investito.
In formula:
1.3.2 Metodo del Tasso Annuale Medio
(TAM)
TAM = Reddito operativo netto medio annuo = RO
Capitale investito netto medio
CI
Il metodo del Tasso Annuale Medio valuta la capacità complessiva dell’investimento di creare nuova
Si considerino le seguenti alternative di investimento:
Esborso iniziale (Capitale investito)
Durata (anni)
Reddito complessivamente prodotto
Reddito medio (a)5
Capitale investito medio (b)6
TAM (a/b)*100
Il miglior investimento è quello con tasso più alto, e quindi con maggiore redditività.
Basandosi su un calcolo aritmetico e non su un
calcolo attuariale, il TAM, però, attribuisce lo stesso
valore a utili incassati in anni diversi. Di conseguenza, attribuisce un uguale valore a investimenti di pari
costo e durata, con uguali rendimenti, ma diversamente distribuiti nel tempo.
1.3.3 Metodo del Valore Attuale Netto
(VAN)
Il Valore Attuale Netto di un investimento è calcolato come differenza tra la somma algebrica dei
Progetto A
200
5
180
36
100
36%
Progetto B
210
6
240
40
105
38%
flussi finanziari positivi e negativi generati durante
tutto il periodo dell’investimento, attualizzati, e l’investimento iniziale.
In altre parole, tale metodo calcola il beneficio
atteso dall’investimento come se fosse disponibile nel
momento in cui viene presa la decisione di impiego
dei capitali disponibili.
n
VAN = ∑ FCt (1+R)-t – Io
T=1
dove:
FCt = flussi di cassa netti
4
Nell’esempio proposto, al tempo T6 il progetto 1) genera complessivamente cash flow per 300, mentre il progetto 2), solamente per
5
Il reddito medio è dato dal rapporto tra il reddito totale e il numero di anni
Il capitale investito medio è dato dal capitale iniziale investito diviso 2
250.
6
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
R = tasso di redditività atteso (costo del capitale investito)
del capitale proprio. Al contrario, se l’investimento
presenta un VAN negativo, l’investimento non soddisfa le attese minime di remunerazione, ma addirittura distrugge in parte il capitale investito.
Se il VAN è positivo, il beneficio atteso è superiore del capitale investito: l’investimento sarà quindi
remunerativo e la parte residua incrementa il valore
Ipotizzando un investimento di €100.000 in impianti, utilizzabile per 5 anni che presenta il seguente
cash flow:
Io
= investimento iniziale
Anni
Cash flow negativi (Uscite)
0
100.000
1
30.000
2
30.000
3
30.000
4
20.000
5
15.000
Ipotizzando un tasso di attualizzazione del 6%:
VAN = 30.000/(1+0.06)1+30.000/(1+0.06)2+30.000/
/(1+0.06)3+20.000/(1+0.06)4+15.000/
/(1+0.06)5-100.000=28.302+26.700+25.188+
+15.842+11.209-100.000= =7.242
L’investimento presenta un VAN positivo: i cash
flow generati dall’investimento, attualizzati, sono
maggiori dell’esborso iniziale. L’investimento è, pertanto, conveniente.
Pur presentando un’elevata soggettività connessa
alla scelta del tasso di attualizzazione R (per ogni investimento non esiste un solo VAN, ma tanti quanti
sono i tassi di attualizzazione utilizzati), il VAN consente il confronto tra flussi finanziari disponibili in
tempi diversi.
Inoltre, è possibile fissare una soglia di redditività minima attesa sulla base della quale effettuare la
scelta degli investimenti. Tra più progetti con VAN
positivo, sarà scelto quello con VAN maggiore.
Tuttavia, sebbene tale metodo individui l’alternativa con valore attuale netto maggiore:
i) non permette di conoscere con esattezza la redditività di ogni investimento;
ii) permangono difficoltà legate alla determinazione
Novembre 2009
Cash flow positivi (Entrate)
dei flussi finanziari distribuiti su periodi di tempo, spesso abbastanza lunghi.
1.3.4 Metodo del tasso interno di rendimento (TIR o Internal Rate of
Return)
Il metodo del Tasso Interno di Rendimento costituisce un’evoluzione del VAN in quanto valuta la
redditività di ciascun investimento, individuando il
tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di
cassa annui al capitale investito, ovvero il tasso che
rende il VAN dell’investimento uguale a zero.
Il tasso di attualizzazione costituisce l’incognita
del problema che, una volta risolta, misura la redditività specifica dell’investimento.
n
∑ FCt (1+R)-t – Io = 0
T=1
dove:
FCt = flussi di cassa netti
Io
= investimento iniziale
R
= TIR
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Investimenti
Decisioni di investimento
Graficamente:
Curva del VAN
€ 30
€ 25
VAN
Migliaia
€ 20
€ 15
€ 10
€5
€0
€5
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Tasso di attualizzazione
Il tasso interno di rendimento di un progetto è
quindi quel valore del costo opportunità in corrispondenza del quale il VAN è nullo, ovvero, la soglia
massima per il costo opportunità del capitale perché
l’investimento sia profittevole.
Ne consegue che:
•
•
se il TIR è > R, l’investimento consente di realizzare un rendimento superiore al costo del finanziamento (il VAN è positivo), l’azienda dovrebbe
accettare l’investimento
se il TIR è < R, l’investimento rende meno rispetto al costo del denaro (il VAN è negativo),
l’azienda dovrebbe rifiutare l’investimento.
Si osservi che il TIR può essere calcolato solo per
tentativi: in pratica si applicano tassi di attualizzazione diversi fino a raggiungere due VAN prossimi
allo zero, uno per eccesso, l’altro per difetto; quindi,
con la tecnica dell’interpolazione lineare7 o per approssimazioni successive, si determina il TIR dell’investimento.
Ipotizzando un tasso di attualizzazione (R1) pari
al 8%, procediamo al calcolo del VAN dell’investi-
mento sopra esemplificato:
VAN1 = 30.000/(1+0.08)1+30.000/(1+0.08)2+30.000/
(1+0.08) 3 +20.000/(1+0.08) 4 +15.000/(1+0.08) 5 100.000=2.222
Procedendo, calcoliamo il VAN ipotizzando un
tasso di attualizzazione (R2) pari al 9%:
VAN2 = 30.000/(1+0,09)1+30.000/(1+0,09)2+
+30.000/(1+0,09)3+20.000/(1+0,09)4+15.000/(1+0,0
9)5-100.000=-143
Applicando il metodo dell’interpolazione lineare
si determina il TIR dell’investimento:
(VAN1+ VAN2 ): VAN1 = (R2 – R1): x
X=(2.365/2.222)*(0,09-0,08)
x=0,009
TIR=8%+0,9%=8,9%
L’investimento è conveniente se il tasso interno
di rendimento è tale da presentare un risultato che
superi il costo del capitale investito.
Il metodo del Tasso Interno di Rendimento gode
di ampia applicazione, per la sua maggior oggettività
7
L’interpolazione lineare è un procedimento mediante il quale si calcola il valore di una funzione in corrispondenza ad un punto intermedio, ponendo quali ipotesi: i) che siano conosciuti i valori della funzione in corrispondenza a due punti; ii) che la funzione abbia tra
i due punti un andamento lineare.
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Investimenti
- non richiede la preventiva determinazione del tasso
di attualizzazione - tuttavia, non fornisce alcuna informazione su quanta ricchezza è prodotta da un investimento, limitandosi a calcolare il rendimento dei
mezzi finanziari investiti. Non sempre, infatti, scegliere l’investimento con TIR più elevato rappresenta la scelta più conveniente: è il caso in cui un
investimento abbia un TIR maggiore di un altro progetto, ma VAN inferiore. In questa situazione, infatti, scegliere l’investimento con TIR maggiore porta
ad una perdita di valore8.
2. LA SCELTA DEL TASSO
DI ATTUALIZZAZIONE
La definizione e la determinazione del tasso di
attualizzazione assume particolare rilevanza nei calcoli attuariali delle decisioni di investimento dato
che, variazioni, anche di piccole entità dello stesso,
possono influenzare sensibilmente il risultato del calcolo di convenienza effettuato dal management.
Da un punto di vista teorico, il tasso di attualizzazione rappresenta il “fattore di sconto” che rende
possibile il confronto tra flussi finanziari disponibili
in tempi diversi.
Da un punto di vista pratico, i tassi cui fare riferimento sono:
•
•
•
il tasso opportunità
il costo medio ponderato del capitale (WACC –
Weighted Average Cost of capital)
la redditività del capitale investito (ROI – Return
On Investment)
2.1 Tasso opportunità
Il tasso opportunità rappresenta il rendimento
dell’investimento, tenuto conto del rischio.
In particolare, il tasso cui fare riferimento dovrebbe essere equivalente al rendimento di investimenti alternativi, a parità di rischio.
Ne consegue che dovranno essere presi in considerazione due elementi:
8
9
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Decisioni di investimento
– la remunerazione di un investimento privo di rischio;
– l’apprezzamento del rischio insito nell’investimento stesso.
A parità di rendimento, il mercato privilegia, infatti, gli investimenti che si presentano come meno
rischiosi.
In formula:
i= rf + s
dove:
rf = rendimento investimenti privi di rischio
s = premio per il rischio
Per determinare il tasso che il mercato riconosce
ad investimenti privi di rischio (rf), o meglio con un
rischio pressoché irrilevante, si fa normalmente riferimento al rendimento dei titoli di Stato o garantiti
dallo Stato.
La seconda componente del tasso, costituita dal
premio per il rischio dell’investimento specifico (s) è in
genere quantificata utilizzando la seguente formula:
s= ß (rm – r)
dove:
ß
= coefficiente di rischio dell’investimento
specifico9
r
= rendimento degli investimenti free risk
rm
= rendimento generale medio del mercato
rm – r = maggiorazione per il rischio
2.2 Costo medio ponderato del capitale
Per costo medio ponderato del capitale si intende
la media del costo del capitale proprio e del costo del
capitale di credito, ponderata alla struttura finanziaria dell’impresa.
In formula:
WACC= ic (C/ D+C) + id (D/D+C)
dove:
ic = costo del capitale proprio (tasso opportunità)
id = costo del capitale di credito, calcolato in
funzione del costo medio dei finanziamenti
(i) e l’aliquota fiscale (t) (id= i (1-t))
In tal senso, si veda P. De Angelis “La valutazione degli investimenti”, Amministrazione & Finanza
Per la determinazione del coefficiente ß si fa riferimento alle stime pubblicate in riviste specializzate
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C = peso del capitale proprio sul totale delle fonti
di finanziamento
D = peso del capitale di credito sul totale delle fonti
di finanziamento
2.2 R.O.I. – Return On Investment
Il ROI (Return on investment), appartiene alla
categoria di indicatori di bilancio che misurano la
redditività, intesa quale attitudine del capitale a produrre reddito.
Più in particolare, il ROI misura la redditività del
capitale investito.
In formula:
ROI = reddito operativo/capitale investito10
In altre parole, il ROI indica la capacità del management di ottenere redditi operativi dalla gestione
caratteristica, senza tener conto delle gestioni straordinarie, accessorie e fiscali.
Il ROI, viene utilizzato dal management aziendale nella fase di monitoraggio e di controllo del programma di investimenti che si è scelto realizzare:
individuato il ROI aziendale, il management dovrà
scegliere investimenti che mantengono o incrementano il livello di redditività aziendale già registrato.
Per essere soddisfacente il ROI deve essere contemporaneamente superiore:
i) al tasso di remunerazione atteso dagli azionisti
(ROE, Return On Equity) e
ii) al costo medio del denaro preso in prestito
(ROD, Return on Debt), onde valutare la convenienza o meno di un ulteriore indebitamento.
Se:
ROI > ROD11
la redditività della gestione caratteristica è in
grado di remunerare il capitale di terzi, ovvero, i capitali investiti nella gestione caratteristica fruttano
più del costo sostenuto per l’approvvigionamento
degli stessi; l’azienda può quindi procurarsi capitali
presso terzi, investirli nella gestione tipica, ottenendo
un rendimento superiore al loro costo, che al netto di
eventuali costi derivanti dalle gestioni straordinarie,
accessorie e fiscali, costituisce utile.
Come si calcola
Al fine della determinazione del ROI è necessario
riclassificare i dati di bilancio, in modo da evidenziare alcune grandezze significative che gli schemi di bilancio previsti dalla normativa civilistica non
offrono.
In particolare, è opportuno classificare le voci di
conto economico in modo da evidenziare il maggior
valore imputabile al prodotto realizzato rispetto al
valore dei fattori produttivi acquisiti e impiegati per
produrlo (cosiddetto “conto economico a valore aggiunto”).
In altri termini, si intende evidenziare la ricchezza complessiva prodotta dall’impresa al netto dei costi sostenuti per realizzarla.
Tale schema di conto economico è particolarmente gradito alle banche che tengono in grande
considerazione il valore segnaletico di tale indice, soprattutto in fase di concessione di affidamenti.
Di seguito si propone uno schema di Conto Economico a Valore aggiunto:
10
Per “capitale investito” si intende il patrimonio netto e i debiti finanziari di terzi.
Il ROD (Return on debt) misura il tasso medio di interesse corrisposto a finanziatori esterni. In formula: ROD = oneri finanziari/mezzi di terzi
11
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Investimenti
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Conto Economico a Valore aggiunto
Valore della produzione caratteristica (A)
Costi della produzione caratteristica (B)
Valore Aggiunto
Costo del lavoro (B 9)
Margine operativo lordo (MOL o Ebitda)
Ammortamenti (B 10)
Accantonamenti (B12 e B13)
Reddito operativo della gestione tipica
Proventi diversi
Oneri diversi di gestione
Reddito operativo (Ebit)
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Risultato della gestione finanziaria
Proventi straordinari e rivalutazione
Oneri straordinari e svalutazione
Risultato della gestione straordinaria
Reddito ante imposte
Imposte
Reddito netto
Se al valore aggiunto si sottrae il costo del personale, si ottiene il Margine Operativo Lordo (MOL),
ovvero il margine disponibile per il reintegro del capitale consumato nella produzione. Il MOL misura
quindi la capacità dell’azienda di generare reddito
prima degli ammortamenti e accantonamenti determinati su valutazioni con contenuto discrezionale. È
in grado di esprimere una valutazione circa la capacità di autofinanziamento, generato dalla gestione
caratteristica.
Sottraendo dal MOL gli ammortamenti e gli accantonamenti, si ottiene il Reddito Operativo, vale a
dire la quota di risultato generato dalla gestione operativa, disponibile per la remunerazione del capitale
finanziario e per il pagamento delle imposte.
Ai fini in esame è poi necessario riclassificare lo
Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario:
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attività e passività sono ordinate in base al grado di
liquidità, ovvero l’attitudine (o meno) a divenire liquide ed esigibili.
Più specificatamente, si distingue tra:
• attività a breve termine, che comprendono gli investimenti facilmente trasformabili in forma liquida nel breve periodo, generalmente nell’arco
di un periodo amministrativo, e
• attività immobilizzate, che comprendono gli investimenti caratterizzati da un ciclo di realizzo superiore al periodo amministrativo; e tra:
• passività a breve termine, che comprendono tutti i
debiti che si estingueranno nell’esercizio;
• passività a medio-lungo termine, che comprendono i debiti con scadenza oltre l’esercizio, e
• mezzi propri, costituiti da fonti a scadenza indeterminata quali il capitale sociale e le riserve.
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Passivo
Attivo
Attivo Circolante
Rimanenze
Crediti entro 12 mesi
Ratei e risconti entro 12 m
Passività a breve termine
Debiti entro 12 mesi
Ratei e risconti entro 12 mesi
Attività immobilizzate
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Ratei e risconti oltre 12 mesi
Passività a medio/lungo termine
Debiti oltre 12 mesi
Ratei e risconti oltre 12 mesi
Mezzi propri
Patrimonio netto
Totale Attivo (Capitale investito)
Totale Passivo
Effetto “Leva finanziaria”
Facendo leva sul capitale di terzi, l’azienda può
quindi migliorare la redditività del capitale di rischio
(ROE)
ROE = ROI +
mezzi di terzi x (ROI-ROD)
mezzi propri
Se il ROI è maggiore del ROD, aumentando l’indebitamento (mezzi terzi / mezzi propri), si avrà un
aumento della redditività del capitale di rischio
(ROE), al contrario, se il ROI è minore del ROD, un
aumento dell’indebitamento avrà effetti negativi, generando delle perdite tanto più rilevanti quanto
maggiore è il livello di indebitamento.
Dunque, la “leva finanziaria” se da una parte
consente grandi guadagni, dall’altra può incidere
notevolmente sul rischio finanziario dell’azienda.
L’incremento del livello di indebitamento deve
essere, pertanto, sempre ponderato in modo da non
avere riflessi negativi sulla struttura finanziaria,
esponendo l’impresa al rischio di eventuali richieste
di rientro dei capitali e a maggiori oneri finanziari.
32
3. Quali opportunità?
3.1 Premessa
Nel caso in cui l’azienda non disponga di risorse
finanziarie proprie per effettuare l’investimento, occorre assumere un’importante decisione: quale forma di ricorso al capitale di terzi è più conveniente?
Generalmente, la scelta in questione si basa su
complesse valutazioni di carattere economico/finanziario che analizzano le caratteristiche del fabbisogno finanziario, la convenienza economica
dell’operazione, la fattibilità finanziaria della stessa,
le caratteristiche peculiari dell’azienda e la capacità
della stessa di produrre flussi di cassa positivi in grado di ripagare gli impegni assunti verso terzi.
In ogni caso, investimenti e finanziamenti dovrebbero essere sempre correlati fra loro in modo da
coprire la parte di fabbisogno “durevole” con capitale proprio e passività consolidate (mezzi di finanziamento a medio lungo termine), e la parte a breve
termine con passività correnti.
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3.2 Mutuo o Leasing
ternative di finanziamento a medio lungo termine: il
mutuo bancario e il leasing finanziario.
Di seguito, si evidenziano le differenze tra due al-
BENE
ACQUISTO IN
PROPRIETÀ
MEZZI
PROPRI
MUTUO
GODIMENTO
MEZZI
DI TERZI
LOCAZIONE
LEASING
FINANZIARIO
Il mutuo è un contratto mediante il quale “una
parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una
determinata somma di danaro o di altre cose fungibili,
e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità” (Art. 1813 codice civile).
Il mutuo assolve quindi a una funzione di prestito: il mutuatario ha l’obbligo di restituire al mutuante “cose della stessa specie e qualità”.
Ciò che contraddistingue il mutuo dal contratto
di leasing è il trasferimento della proprietà del bene
consegnato al mutuatario, unitamente al passaggio
sul mutuatario del rischio per il perimento o per il deterioramento della cosa; nel leasing al contrario l’oggetto del contratto è il godimento di un bene e la
proprietà dello stesso non è trasferita all’impresa utilizzatrice, se non al momento del riscatto.
Generalmente, l’erogazione del finanziamento è
subordinata all’esito positivo di un’indagine preliminare svolta sull’impresa richiedente il mutuo, al fine
di verificarne la solvibilità e l’efficienza gestionale,
attraverso l’analisi dei bilanci.
La concessione del mutuo può inoltre dipendere
dai seguenti elementi:
– richiesta di particolari garanzie (es. ipoteca)
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LEASING
OPERATIVO
– vincolo a una particolare politica di distribuzione
o accantonamento degli utili
– postergazione di crediti vantati dai soci
– particolari clausole richieste in funzione dell’importo finanziato e delle caratteristiche dell’impresa.
A seconda del tasso di interesse applicato si distingue tra:
– mutui a tasso fisso (il tasso applicato è fissato per
tutta la durata del contratto, pertanto, la rata rimane costante a prescindere dall’andamento del
costo del denaro. L’impresa ha la certezza della
misura del tasso di interesse, indipendentemente
dalle fluttuazioni del mercato. Il tasso di riferimento è l’EURIRS o IRS (Euro Interest Rate
Swap) più una percentuale, detta spread
– mutui a tasso variabile (il tasso di interesse varia
in relazione all’andamento del mercato, il tasso di
riferimento è l’ EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), più una percentuale, detta spread,)
– mutui a tasso misto (l’impresa può decidere, alle
condizioni stabilite nel contratto, di variare il tasso di interesse applicato, scegliendo tra tasso fisso
e variabile)
– mutui a tasso cap (tasso variabile con limite mas-
33
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Investimenti
Decisioni di investimento
simo predeterminato, oltre il quale il tasso di interesse non potrà mai salire, neppure se i tassi di
mercato dovessero superarlo)
– mutui a tasso bilanciato (composto da una parte
a tasso fisso e una a tasso variabile)
TRASFERIMENTO DELLA
PROPRIETÀ
MUTUO
GODIMENTO DI UN BENE
LA PROPRIETÀ È TRASFERITA
ALL’UTILIZZATORE SOLO AL MOMENTO
DEL RISCATTO
LEASING
FINANZIARIO
Il leasing finanziario è una figura contrattuale
“atipica” in quanto non espressamente disciplinata
dal codice civile o da una norma propria, e’ frutto
dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in
virtù del principio della “autonomia contrattuale”,
secondo cui le parti possono concludere contratti
che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela.
Con la sottoscrizione di un contratto di leasing
finanziario un soggetto finanziatore (locatore o concedente) si impegna ad acquistare, un bene necessario allo svolgimento del processo produttivo di un
impresa industriale o commerciale (locatario o utilizzatore), e alla stessa lo cede in godimento per un determinato periodo di tempo, a fronte del pagamento
periodico di canoni pattuiti e salvala facoltà per l’impresa utilizzatrice di esercitare, al termine del perio-
FORNITORE
SOCIETÀ
DI LEASING
Finalità principale del leasing finanziario è dunque quella di finanziare indirettamente l’impresa utilizzatrice, la quale può servirsi del bene per tutta la
durata della sua vita tecnica-economica, senza dover
acquistare la proprietà del bene e, quindi, senza dover
anticipare i capitali necessari.
34
do contrattuale, l’opzione di acquisto del bene ricevuto in uso (riscatto).
Nell’operazione sono, quindi, coinvolti tre soggetti:
– Impresa locataria sceglie il bene e tratta direttamente il prezzo di vendita con il fornitore al quale la società di leasing dovrà rivolgersi. A fronte
del godimento del bene, corrisponde un canone
periodico alla società di leasing, sino alla scadenza del contratto. Può altresì riscattare il bene medesimo al termine del contratto e alle condizioni
ivi stabilite;
– Società di leasing, ovvero locatore acquista a titolo oneroso il bene scelto dall’utilizzatore e ne
conserva la proprietà fino al momento dell’eventuale riscatto da parte dell’utilizzatore;
– Fornitore o costruttore vende il bene scelto dall’utilizzatore, alla società di leasing.
UTILIZZATORE
Alla scadenza del contratto, la società utilizzatrice può alternativamente:
a) riscattare il bene, con conseguente acquisto della
proprietà del bene;
b) restituire il bene alla società di leasing;
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
c) cedere l’opzione per il riscatto a terzi (previo consenso del locatore).
Nella maggior parte dei casi, l’utilizzatore ha
convenienza a riscattare il bene, anche in considerazione del fatto che il costo d’acquisto è predeterminato e calcolato, in genere, in misura percentuale al
valore del bene finanziato (1%-5%).
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha poi individuato due distinte figure contrattuali:
•
•
il c.d. Leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento a scopo esclusivo di godimento del bene per la durata del contratto, per
cui i canoni configurano esclusivamente quale
corrispettivo per l’uso del bene stesso;
il c.d. Leasing traslativo, pattuito con riferimento
a beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all’importo convenuto per il riscatto, sicché i canoni corrisposti
costituiscono una quota del prezzo anticipata, in
previsione del successivo acquisto12.
I motivi che generalmente inducono a preferire il
leasing finanziario al mutuo bancario, possono così
riassumersi:
Il contratto di leasing consente di finanziare l’intero costo del bene (IVA inclusa) a differenza del mutuo che solitamente copre soltanto una parte del
valore del bene; ha, inoltre, un effetto positivo sulla liquidità aziendale – offre infatti la possibilità di frazionare nel tempo il costo integrale dell’operazione
oltre che diluire il pagamento dell’Iva su tutta la durata del contratto.
il contratto di leasing presenta tempi di istruttoria
rapidi: una volta valutata l’affidabilità del cliente e la
fungibilità del bene non sono previsti particolari
adempimenti burocratici.
Solitamente, la società di leasing non richiede garanzie reali (come ad esempio l’ipoteca su beni immobili di proprietà), in quanto già garantita dalla
proprietà del bene concesso in locazione. Ne consegue che tale forma di finanziamento risulta accessibile a tutte le imprese (anche quelle di piccole
dimensioni, con scarso potere contrattuale e che
spesso non posseggono proprietà immobiliari a garanzia del capitale finanziato dalla banca). La socie-
12:26
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Decisioni di investimento
tà di leasing, però, a seconda del bene finanziato,
può richiedere garanzie personali o bancarie (fidejussioni) e particolari adempimenti aggiuntivi, quali
ad esempio il vincolo a favore della stessa delle polizze assicurative esistenti sui beni finanziati (appendice
di polizza assicurativa).
il leasing rappresenta una fonte di finanziamento
“flessibile”, adattabile alle esigenze dell’impresa utilizzatrice quanto a durata del contratto, periodicità
dei canoni, valore di riscatto, prestazione di servizi
aggiuntivi sul bene, rinnovo dei beni, etc…
Per contro, la società utilizzatrice assume tutti i
rischi connessi all’acquisizione del bene, incluso il
caso di perimento e/o deterioramento, anche fortuito, del bene, continuando pertanto a essere obbligata
a corrispondere i canoni pattuiti.
Sull’impresa di leasing, invece, gravano esclusivamente rischi di tipo finanziario, connessi all’insolvenza della società utilizzatrice.
Valutazioni di convenienza
Per individuare quale sia la forma di finanziamento più conveniente non resta che effettuare un
confronto dei costi-benefici che l’azienda sosterrebbe
e otterrebbe per entrambe le forme di finanziamento
considerate e, se del caso, effettuare anche un’analisi
economico-finanziaria dei bilanci previsionali.
Si tratta quindi di valutare i riflessi economici/finanziari delle forme alternative di finanziamento,
proiettando i dati di bilancio negli esercizi futuri e
ragionando in termini di flussi di cassa.
Sarà più conveniente l’operazione in grado di
produrre un flusso di cassa positivo tale da ridurre
più velocemente l’indebitamento finanziario.
Nel caso in cui le due alternative siano caratterizzate da uguali flussi di cassa futuri, la scelta cadrà
sull’operazione che garantisce un maggior capitale al
momento di acquisto del bene.13
In generale, si tenga presente che la scelta della
forma migliore di investimento rappresenta una decisione condizionata da innumerevoli fattori, sia di
carattere generale che di carattere specifico e che soltanto da un’analisi attenta di tali fattori è possibile
valutare la convenienza in termini economici/finanziari della giusta combinazione tra investimenti e finanziamenti.
12
Al riguardo, si precisa che nei contratti di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, i rapporti tra
i contraenti sono regolati dall’art.1526 del codice civile in materia di vendita con riserva di proprietà.
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Vantaggi fiscali
Rispetto all’acquisto diretto del bene, il leasing
finanziario presenta i seguenti vantaggi:
permette il frazionamento dell’Iva, migliorando la
liquidità aziendale.
In ipotesi di acquisto diretto del bene, l’impresa
utilizzatrice corrisponde interamente al proprio
fornitore l’IVA dovuta sull’acquisto, mentre, nel
caso di ricorso al leasing finanziario, la società di
leasing acquista il bene e recupera l’IVA pagata
attraverso la fatturazione dei canoni periodici
all’utilizzatore, che - di fatto - ottiene una diluizione nel tempo dell’esborso relativo all’IVA.
Consente l’ammortamento “accelerato” del bene,
rispetto all’ammortamento ordinario, legato ai
coefficienti di ammortamento ministeriali.
Dal punto di vista fiscale, i canoni di leasing rappresentano un costo per l’utilizzatore, che li può dedurre
dal reddito di impresa a particolari condizioni.
In particolare, il vantaggio fiscale del leasing deriva dalla possibilità di stipulare contratti di durata inferiore a quella del periodo di ammortamento,
tenendo presente che, per effetto delle recenti modifiche intervenute14, la deduzione della quota capitale è ammessa se la durata del contratto non è
inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del comma 2 dell’art. 102 del TUIR.
Esempio
Costo del bene immobile
100
Aliquota ammortamento
3%
Vita utile fiscale
34 anni
Durata minima contrattuale del leasing per la deducibilità dei canoni
18 anni
Vantaggio
16 anni
Costo del bene immobile
100
Aliquota ammortamento
6%
Vita utile fiscale
17 anni
Durata minima contrattuale del leasing per la deducibilità dei canoni
11 anni
Vantaggio
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
•
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Il vantaggio sopra esposto tende ad affievolirsi fino ad annullarsi se si considera che: i) in caso di leasing immobiliari la durata del contratto non può
essere inferiore a undici anni, ovvero superiore a 18
anni e ii) nel caso di leasing di autovetture e altri veicoli aziendali di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del
TUIR, la durata del contratto deve essere almeno
pari al periodo di ammortamento corrispondente.
A ciò si aggiunga che sotto il profilo del trattamento degli oneri finanziari, la Finanziaria 2008 ha
sostanzialmente equiparato l’acquisizione di un bene
in proprietà e l’acquisizione attraverso un contratto
di leasing.
Dal 1° gennaio 2008, infatti, ai fini IRES, la quota di oneri finanziari impliciti nel contratto di leasing
è deducibile entro i limiti di cui all’art. 96 del TUIR,
ovvero fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e per l’eccedenza nel limite del 30 per
cento del ROL della gestione caratteristica (pari al
valore della produzione al netto dei costi della produzione escludendo, tra quest’ultimi, gli ammortamenti e i canoni di leasing).
Si noti che la nuova norma fa riferimento alla
“quota di interessi desumibili dal contratto”, informazione, quest’ultima non sempre di facile reperimento, in quanto raramente indicata tra le informazioni
riportate nel contratto di leasing rilasciato dalle società concedenti.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate15 ha chiarito che “esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali IAS/IFRS debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli
interessi impliciti dettato ai fini IRAP dall’art. 1 del
D.M. 24 aprile 1998”.
Si noti inoltre che, in caso di cessione del contratto di leasing finanziario il comma 5 dell’art. 88 del
TUIR prevede che “il valore normale del bene – determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, al netto dei
canoni residui attualizzati alla data di cessione e del
prezzo di riscatto - costituisce sopravvenienza attiva”,
tassata nell’esercizio di realizzo, mentre, in caso di
cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre
anni, l’articolo 86, comma 4 del TUIR, consente il
frazionamento su cinque esercizi della plusvalenza
realizzata.
6 anni
13
Cfr. Bonacchi-Ferrari “Il leasing finanziario” – Ipsoa 2005
Cfr. art. 5-ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in L. 2 dicembre 2005 n. 248, e art. 1, comma 33, lett. n), n.2, Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007)
15
Telefisco del 17 gennaio 2009
14
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3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione16
ritenendo che in ipotesi di riscatto e successiva cessione di un bene in leasing, il periodo di utilizzo del
bene anteriore all’esercizio del riscatto possa essere
legittimamente ricondotto alla nozione di possesso
e, conseguentemente, possa essere computato ai fini
della verifica del possesso triennale necessario per
poter fruire della rateizzazione di cui all’art. 86, comma 4 del TUIR.
3.3 Noleggio o Leasing operativo
Nel momento in cui l’azienda ha la necessità di
entrare in possesso di un determinato bene può scegliere di acquistarlo direttamente o di ricorrere a forme alternative che ne consentano il godimento,
quali:
– Noleggio (o locazione)
– il leasing di godimento (o leasing operativo).
Il contratto di locazione, meglio conosciuto come
“noleggio”, è disciplinato dall’art. 1571 e seguenti
del codice civile, e viene definito come “il contratto
con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra
una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso
un determinato corrispettivo.”
Il conduttore ha l’obbligo di curare la gestione
del bene locato in conformità alla sua destinazione
economica e dell’interesse della produzione, facendo
propri i frutti e le altre utilità del bene stesso.
Come già accennato, il leasing è un’operazione finanziaria non espressamente disciplinata nel codice
civile, “con cui una parte (c.d. concedente) concede
all’altra (c.d.utilizzatore), verso un corrispettivo ripartito in canoni, e per un tempo determinato, il godimento di un bene strumentale”.17
Il concedente è, in genere, lo stesso produttore
del bene oppure un soggetto che lo acquista e lo noleggia a terzi e “il canone corrisponde all’entità dei
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Pagina 37
Decisioni di investimento
servizi offerti dal bene dato in locazione e non è in relazione alla durata economica del bene. La conseguenza è che, non recuperando il locatore il valore
della cosa durante l’esecuzione del contratto, viene a
gravare su di lui il rischio che al termine del contratto
il bene sia obsoleto”18.
Finalità principale del leasing operativo è quella
di garantire il godimento di un bene soggetto ad obsolescenza, assicurandosi la possibilità di sostituire il
bene stesso al termine del contratto permettendo così all’impresa di seguire l’innovazione tecnologica,
unendo altresì il beneficio del pagamento dilazionato nel tempo.
Il contratto di locazione operativa può, inoltre,
prevedere obblighi accessori a carico del concedente,
quali la manutenzione del bene, nonché, a favore dell’utilizzatore, una opzione finale di acquisto.
Il leasing operativo, la cui disciplina giuridica
non sembrerebbe discostarsi dal noleggio e dalla locazione ordinaria19, è caratterizzato dai seguenti elementi:
– la bilateralità del rapporto;
– l’accollo dei rischi inerenti al bene in capo al concedente;
– la possibilità che il contratto preveda prestazioni
accessorie a carico del concedente quali la manutenzione e l’assistenza relativa al bene medesimo.
Peraltro, a differenza del noleggio e della locazione ordinaria, il leasing operativo può prevedere la facoltà dell’utilizzatore di acquistare la proprietà del
bene e, in genere, i beni oggetto di noleggio sono beni
strumentali standardizzati, mentre nella locazione
operativa spesso sono studiati e prodotti secondo le
esigenze dell’utilizzatore proprio al fine della locazione a quest’ultimo.
Il leasing operativo descritto sopra nella sua connotazione tipica può, peraltro, essere strutturato dall’autonomia contrattuale delle parti in modo tale da
evidenziare una natura finanziaria.
16
Comm. Trib. Centr., 20 marzo 1997, n. 1112 e Cass. 13 gennaio 1996, n. 236
Vedi, G. Alpa, Istituzioni di diritto privato, UTET, 2001, pag. 423.
18
Vedi, R. Clarizia, I contratti per il finanziamento dell’impresa, ed. Giappichelli, 2002, pag. 358 che richiama la sentenza Tribunale di
Milano del 15 maggio 1978.
19
Vedi, M. Simoncini, Il contratto di leasing finanziario, ed. Giappichelli 1996, pag. 4; P. Anello, Leasing operativo: profili fiscali, on
Corriere Tributario, 39,2000, p. 2866.
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3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Decisioni di investimento
LEASING OPERATIVO
LEASING FINANZIARIO
• BENI STRUMENTALI STANDARDIZZATI PRODOTTI DALLA STESSA IMPRESA CONCEDENTE
• AL TERMINE DEL CONTRATTO I BENI CONSERVANO UN RILEVANTE VALORE RESIDUALE E
POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI
• SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
• DURATA BREVE
• FACOLTÀ DI RECESSO PRIMA DEL TERMINE
DEL CONTRATTO
• BENI STRUMENTALI NON STANDARDIZZATI
• LE SOCIETÀ DI LEASING NON È MAI PRODUTTRICE DEL BENE
• NON SONO PREVISTI SERVIZI DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE
• DURATA CORRISPONDENTE ALLA VITA UTILE
DEI BENI
• NON È POSSIBILE RECEDERE PRIMA DEL TERMINE
• OPZIONE DI ACQUISTO AL TERMINE DEL
CONTRATTO
3.4 LEASE BACK
La stessa denominazione “sale and lease back”
individua lo schema tipico dell’operazione, caratterizzato dalla presenza di due contratti e due soggetti.
Con il primo contratto l’impresa trasferisce la
proprietà di un bene alla società di leasing, che corrisponde all’impresa alienante il prezzo per la vendita;
mentre, con il secondo contratto, la società di leasing
concede in locazione finanziaria il bene medesimo
all’impresa cedente, che ne ottiene il godimento, obbligandosi a versare i canoni di locazione pattuiti e,
la facoltà di esercitare l’opzione di acquisto alla fine
del contratto.
Il contratto di “sale and lease back” è una fattispecie atipica, nata anch’essa dalla prassi commerciale.
In particolare, è “un’operazione con la quale
un’impresa commerciale o industriale vende un bene ad
un’impresa finanziaria, che contestualmente concede
in locazione finanziaria il bene medesimo all’impresa
venditrice, la quale versa periodicamente dei canoni di
leasing, con la facoltà di riacquistare la proprietà del
bene venduto, corrispondendo al termine della durata
del contratto il prezzo stabilito nel contratto.”20
IMPRESA
CEDENTE
SOCIETÀ DI
LEASING
L’operazione di lease back presenta i seguenti
vantaggi:
•
•
rappresenta uno strumento per disporre in breve
tempo di nuove risorse finanziarie attraverso lo
smobilizzo temporaneo di una parte di capitale
fisso, senza perdere la disponibilità del bene ce-
20
38
duto. Di fatto, costituisce una forma di finanziamento indiretto;
è utilizzato per migliorare l’esposizione debitoria
in bilancio, attraverso l’impiego delle risorse finanziarie ottenute dalla cessione del bene;
mantiene la disponibilità del bene aziendale;
Delibera del SECIT del 7 giugno 1999, n. 55
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3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
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Decisioni di investimento
Fiscalmente, la cessione del bene strumentale
può dare luogo ad una plusvalenza tassabile ai sensi
dell’art. 86, comma 4 del TUIR o, alternativamente,
ad una minusvalenza deducibile ai sensi dell’art. 101,
comma 1 del TUIR.
Al riguardo si evidenzia lo sfasamento tra la normativa civilistica e fiscale con riferimento alla possibilità di rateizzare l’eventuale plusvalenza realizzata.
Infatti, se civilisticamente la plusvalenza può essere
distribuita sulla base del contratto di leasing
(art.2425-bis, comma 4, c.c.), fiscalmente il periodo
massimo di rateizzazione della plusvalenza è di cinque esercizi e sempre che i beni siano stati posseduti
per un periodo non inferiore a tre anni (alternativamente, il contribuente può scegliere di imputare interamente la plusvalenza nell’esercizio di realizzo).
I canoni di leasing sono deducibili nei limiti di
cui all’art. 102 del TUIR.
Inoltre, in caso di riscatto del bene, il prezzo pagato è ammortizzabile secondo le ordinarie regole di
cui all’art. 102 del TUIR.
Art. 102, comma 7, Tuir
Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a
conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è rispettivamente, inferiore a
undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
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3 Decisioni investimenti:3 Decisioni investimenti
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Le agevolazioni
finanziarie
per gli investimenti
Premessa
1. Categorie di agevolazioni
2. Fonti
3. Alcune fattispecie
6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
Premessa
Nell’ampio panorama degli aiuti concessi alle imprese si vogliono ora analizzare quegli interventi finalizzati a sostenere obiettivi imprenditoriali legati agli
investimenti, articolati nelle varie fonti giuridiche e
nella tipologia di incentivi.
–
–
1. Categorie
di agevolazioni
Il genere di agevolazioni previste a livello nazionale e
internazionale, pur con modalità e sfumature specifiche, si articola generalmente in talune ricorrenti fattispecie e precisamente:
–
–
–
–
contributi a fondo perduto
finanziamenti a tassi agevolati
partecipazione al capitale proprio
incentivi fiscali
Nella tipologia “contributi a fondo perduto”
rientrano:
–
–
i contributi in conto capitale, si tratta di sovvenzioni destinate a sostenere acquisti in beni strumentali da classificare essenzialmente nell’attivo
dello stato patrimoniale la cui imputazione al
reddito dell’impresa è determinata in funzione
dell’ammortamento del bene cui afferiscono;
i contributi in conto esercizio, i quali hanno lo
scopo di ridurre i costi di gestione, come spese
per consulenze o per personale o di generale funzionamento oppure di integrare ricavi insufficienti; sono imputati a conto economico nello
stesso periodo in cui è sostenuta la spesa per la
quale sono stati concessi o non è stato conseguito
il ricavo.
Nella tipologia “finanziamenti a tassi agevolati”
rientrano:
La tipologia “partecipazioni al capitale proprio”
comprende gli interventi finalizzati alla crescita delle imprese, soprattutto a livello internazionale, con
cui le varie autorità competenti acquisiscono una
partecipazione di minoranza a titolo temporaneo
oppure concedono prestiti partecipavi, ovvero finanziamenti destinati a essere rimborsati a fronte di
una capitalizzazione dell’impresa beneficiaria che i
soci della stessa si impegnano a sottoscrivere ed eseguire.
Infine gli “incentivi fiscali” sono sia bonus da utilizzare a titolo di credito di imposta, sia detassazione
di utili di impresa che si esplicitano in minor reddito
imponibile o maggiori perdite fiscali riportabili. Generalmente gli incentivi fiscali sono adottati per rilanciare determinate aree svantaggiate o specifici
settori produttivi, oppure, come nell’ipotesi del provvedimento che si esaminerà nel seguito, per affrontare una congiuntura particolare.
2. Fonti
Le fonti normative da cui deriva l’impianto giuridico delle agevolazioni concesse alle imprese, anche
avendo riguardo agli incentivi per gli investimenti,
sono le seguenti:
–
–
42
i contributi su interessi (es. Legge Sabatini, trattata in un capitolo dedicato), si riferiscono a quegli aiuti concessi per ridurre gli oneri finanziari
applicati a prestiti contratti per fronteggiare gli
investimenti programmati; i contributi in conto
interessi sono imputati a conto economico nel
medesimo periodo in cui sono registrati gli interessi passivi che mirano a compensare;
i co-finanziamenti, i quali prevedono la partecipazione dell’autorità di riferimento che con le
proprie risorse finanziarie sottoscrive una parte
del prestito congiuntamente erogato all’impresa;
i prestiti a condizioni favorevoli si riferiscono alla
possibilità di ottenere dagli istituti di credito convenzionati un finanziamento a tassi favorevoli
già prestabiliti oppure a tassi inferiori rispetto a
quelli di mercato in considerazione dell’intervento dell’ente che si accolla una percentuale del tasso di interesse ordinariamente determinato
dall’istituto di credito erogante.
–
–
Comunitarie (Direzioni generali, Banca Europea
per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti)
Nazionali (Ministeri, agenzie specializzate)
Regionali (amministrazioni regionali, provinciali
e locali)
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
agevolazioNi
varietà
•
•
•
•
Contributi a fondo perduto
Finanziamenti a tassi agevolati
Partecipazione al capitale proprio
Incentivi fiscali
Normativa:
livelli
•
•
•
•
Comunitaria
Nazionale
Regionale
Locale
–
–
3. Alcune fattispecie
Si delineano di seguito alcune delle possibilità
varate per offrire agli imprenditori vari benefici finanziari per fronteggiare, sia lo sviluppo e l’espansione dimensionale anche tramite la realizzazione di
nuovi investimenti, sia un particolare momento di
crisi generalizzata, consapevoli che gli interventi che
si è scelto di esaminare e illustrare non possano esaurire il più complesso e articolato contesto delle agevolazioni sia nazionali sia internazionali.
Giova premettere che le agevolazioni di seguito
esaminate sono per lo più concesse alle imprese che si
configurano quali Piccole e Medie secondo i parametri
fissati dall’Unione Europea1, i quali tengono conto di
limiti dimensionali (numero effettivi) e finanziari (ammontare del fatturato o dell’attivo patrimoniale).
All’interno della nozione di Piccola Impresa si
distingue quella di Micro Impresa la quale, simultaneamente
–
–
–
–
Si definisce Piccola impresa quella che, simultaneamente:
2
occupa meno di 10 dipendenti
ha un fatturato annuo o un totale dell’attivo dello Stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di
Euro.
La Media impresa invece è quella che, simultaneamente:
Definizione di Piccola e Media impresa
1
occupa meno di 50 dipendenti
ha un fatturato annuo o un totale dell’attivo dello Stato patrimoniale non superiore a 10 milioni
di Euro.
occupa meno di 250 dipendenti
ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di Euro o un totale dell’attivo dello Stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro.
In sintesi:
importo fatturato
(in €/mio)
importo attivo
patrimoniale (in €/mio)
categoria
n. occupati
(in Ula2)
Piccola impresa
< 50
e
≤ 10
oppure
≤ 10
Micro impresa
< 10
e
≤2
oppure
≤2
Media impresa
< 250
e
≤ 50
oppure
≤ 43
Cfr. Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
Cfr. infra la definizione di ULA, unità lavorative anno
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
Successivamente, occorre chiedersi se la propria impresa è un’impresa autonoma, associata o collegata.
L’impresa è autonoma se:
–
–
–
non detiene alcuna partecipazione in altre imprese e nessuna altra impresa ha una partecipazione
nella medesima;
detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto in una o più altre
imprese e/o non vi sono enti esterni che detengono
una percentuale pari o superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella medesima;
la soglia del 25% è superata da uno dei seguenti
investitori:
a) Società pubbliche di partecipazione, società
di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi
di persone fisiche, le quali esercitano attività
di investimento in capitali di rischio che investono in società non quotate, sempreché il
predetto investimento in una sola impresa
non superi 1.250.000,00 euro;
b) Università o centri di ricerca senza scopo di
lucro;
c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di
sviluppo regionale;
d) Autonomie locali con un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
La percentuale non può in ogni caso superare il
50%.
Nel caso di impresa autonoma, i parametri per la
qualifica di Piccola o Media impresa, saranno verificati avendo riguardo ai dati contenuti nei soli conti
annuali della stessa.
L’impresa è associata se:
–
–
detiene una partecipazione uguale o superiore al
25% del capitale sociale o dei diritti di voto di
un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una
partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’impresa medesima;
non è collegata a un’altra impresa
Nel caso di impresa associata, i parametri per la
qualifica di Piccola o Media impresa, saranno verificati aggiungendo ai dati dell’impresa interessata anche quelli dell’impresa associata, in proporzione alla
maggiore tra percentuale detenuta del capitale sociale e dei diritti di voto.
Qualora l’impresa associata abbia altre imprese
associate, occorre considerare unicamente i dati della impresa o delle imprese situate immediatamente a
valle o a monte di quella interessata.
L’impresa è collegata se:
imPreSe aSSoCiate
l’imPreSa
iNtereSSata
Detiene almeno il 25% ma non oltre il 50% di
un’altra impresa
Detiene almeno il 25% ma non oltre il 50%
dell’impresa interessata
44
UN’altra
imPreSa
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
CalColo Dei Dati iN iPoteSi Di imPreSe aSSoCiate
imPreSa
D
30%
l’imPreSa (a)
40%
35%
imPreSa (B)
imPreSa (C)
totale = 100% a + 30% D + 40% B + 35% C
–
detiene la maggioranza dei diritti di voto di
un’altra impresa;
– ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
– ha il diritto di esercitare una influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o
di una clausola dello statuto della seconda impresa;
Novembre 2009
–
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa
controlla da sola, in virtù di un accordo con altri
azionisti o soci dell’altra, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di essa.
Nel caso di impresa collegata, per riscontrare il
rispetto dei parametri occorre sommare ai dati dell’impresa interessata, il 100% dei dati dell’impresa
collegata.
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
imPreSe Collegate
l’imPreSa
iNtereSSata
• Detiene oltre il 50% dei diritti di voto o esercita
il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto
di un’altra impresa
• Ha diritto a nominare/revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione/direzione/ sorveglianza di un’altra impresa
• Esercita un’influenza dominante su un’altra impresa
• Detiene oltre il 50% dei diritti di voto o
esercita il controllo sulla maggioranza
dei diritti di voto dell’impresa interessata
• Ha diritto a nominare/revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione/direzione/ sorveglianza
dell’impresa interessata
• Esercita un’influenza dominante sull’impresa interessata
UN’altra
imPreSa
CalColo Dei Dati iN iPoteSi Di
imPreSe Collegate
imPreSa (e)
imPreSa (D)
45%
80%
imPreSa (B)
imPreSa (C)
30%
33%
imPreSa (a)
totale = 100% a + 30% (B + D) + 33% C
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
Si segnala che
(i) il periodo sul quale si calcolano i dati (sia quelli
relativi al fatturato o all’attivo dello stato patrimoniale sia quelli relativi agli occupati) è l’ultimo esercizio contabile chiuso. Qualora in un
determinato esercizio vengono superate le soglie
dei dati finanziari e degli occupati, la qualifica di
Piccola o Media impresa viene acquisita (o persa) se il superamento avviene per due esercizi
consecutivi.
(ii) il numero degli occupati rilevante ai fini della verifica dimensionale è calcolato in Unità Lavorative Anno (ULA), considerando:
– i dipendenti;
– le persone che lavorano per l’impresa e sono
considerate dalla legislazione nazionale come
dipendenti dell’impresa;
– i proprietari gestori;
– i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari
da essa forniti.
Gli occupati a tempo parziale e gli stagionali sono computati in frazioni di ULA.
Strumenti per sviluppare l’internazionalizzazione
Nello scenario delle varie categorie di aiuti a sostegno delle Piccole e Medie imprese, si inseriscono
anche le iniziative che a livello nazionale sono state
approvate negli ultimi anni per favorire la crescita all’estero degli investimenti italiani.
Analizzando le principali iniziative promosse
avendo riguardo specialmente alla tipologia degli
aiuti che si inquadrano nel contesto dello sviluppo
degli investimenti strumentali, si individuano le seguenti aree di intervento3:
a) Sostegno specificamente rivolto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese
b) Incentivi alla costituzione di società all’estero
3
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Nel primo gruppo si annoverano quelle fattispecie che si concretizzano nella concessione di finanziamenti agevolati, quali:
–
–
D.Lgs. n. 143/98 e DM n. 136/2000 in materia di
finanziamento agevolato delle spese per la realizzazione di studi di fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse in Paesi Extra UE o
investimenti italiani in Paese extra UE. Sono spese ammissibili quelle relative all’installazione e
messa in opera di macchinari e impianti, oltre a
quelle sostenute per finalità di addestramento e
formazione; sono altresì ammissibili le spese sostenute per gli onorari di consulenti, esperti, studi di supporto e ogni altro costo che risulta
correlato allo studio da realizzare;
Legge n. 394/81 in materia di finanziamenti agevolati per programmi di penetrazione commerciali in paesi extra UE, finalizzati a costituire
investimenti durevoli oppure a rafforzare strutture già esistenti con spese straordinarie, però, di
impatto rilevante.
Nel secondo gruppo legislativo si annoverano interventi che prevedono sia finanziamenti a tasso agevolato, sia contributi diretti quali:
–
–
–
Legge n. 100/90 in materia di contributo agli interessi relativi ai finanziamenti ottenuti per la costituzione o acquisizione di quote in società in
Paesi Extra Ue; sono accordate agevolazioni sotto forma di finanziamenti e di partecipazione al
capitale di rischio, oltre che di servizi per il sostenimento di spese di assistenza tecnica;
Legge n. 49/97 decreta le modalità per sostenere
le imprese che decidono di realizzare investimenti
produttivi nei Paesi in via di sviluppo secondo
l’elenco predisposto dal Ministero degli affari
esteri; la proceduta consiste nella concessione di
finanziamenti a tassi agevolati da rimborsare in 8
anni;
Legge n. 212/92 prevede l’erogazione di contributi in conto capitale per favorire la formazione di
joint venture con soggetti di paesi esteri in particolare nel campo delle telecomunicazioni, dell’energia, del risanamento ambientale e della
riconversione industriale.
Fonte: Ministero dello sviluppo economico
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
Strumenti per la crescita dimensionale
Di seguito sono sinteticamente richiamate le linee
essenziali dei principali incentivi usufruibili dalla categoria di imprese che si configurano quali Piccole e Medie secondo la definizione europea e volti a favorire
l’ampliamento e il rinnovo delle strutture produttive o
lo svolgimento di programmi di ricerca e sviluppo.
Si tratta:
– Legge n. 488/92 in materia di contributo in conto
capitale concesso alle Piccole e Medie imprese localizzate nelle aree svantaggiate per sostenere le
spese relative a terreni, opere murarie, infrastrutture aziendali, impianti e macchinari, brevetti finalizzati alla realizzazione di nuovi stabilimenti,
la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di insediamenti esistenti;
– Legge n. 598/94 in materia di contributo in conto
interessi erogato alle Piccole e Medie imprese per
realizzare investimenti finalizzati al rinnovo e
ammodernamento di attrezzature, macchinari e
impianti; la percentuale del contributo concesso
varia in relazione alla localizzazione delle imprese beneficiarie;
– Legge n. 341/95 in materia di bonus fiscale destinato alle Piccole e Medie imprese ubicate in aree
svantaggiate che effettuano investimenti per la
realizzazione di nuovi impianti o per l’ampliamento e ammodernamento di strutture esistenti;
il bonus fiscale è usufruibile entro un termine
massimo di 5 anni dal momento in cui è stata sostenuta la spesa;
– Legge n. 266/97 in materia di bonus fiscale riconosciuto alle Piccole e Medie imprese a fronte di
spese sostenute per ammodernare e rinnovare le
attrezzature, i macchinari e gli impianti produttivi; il bonus fiscale è usufruibile entro un termine
massimo di 5 anni dal momento in cui è stata sostenuta la spesa;
– Legge n. 140/97 in materia di bonus fiscale riconosciuto prevalentemente alle Piccole e Medie
imprese a fronte di costi sostenuti per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, quali il costo del personale, delle attrezzature e dei
consulenti direttamente coinvolti nel progetto di
ricerca; la localizzazione dell’impresa beneficiaria è determinante per stabilire l’ammontare del
bonus fruibile;
4
48
Il Sole 24 ORE
Investimenti
– Legge n. 296/2007 (c.d Nuova Visco-sud) in materia di concessione di crediti di imposta per il periodo 2007-2013 in relazione all’acquisto di beni
strumentali nuovi, legati a un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive
localizzate in aree svantaggiate; la misura del beneficio varia in funzione della Regione interessata e si applica in percentuale all’investimento
netto realizzato.
I soggetti interessati sono tutti coloro che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c., anche se
non organizzati in forma di impresa. Sono
espressamente esclusi dall’agevolazione coloro
che operano nei seguenti settori:
• industria siderurgica
• fibre sintetiche
• industria carbonifera
• finanziario
• credito
• assicurativo
Le aree svantaggiate in cui la localizzazione degli
investimenti permette di beneficiare dell’agevolazione sono le seguenti Regioni:
• Calabria
• Campania
• Puglia
• Sicilia
• Basilicata
• Abruzzo
• Molise
• Sardegna
Si consideri peraltro che in alcune Regioni solo
determinate zone sono considerate avvantaggiate
e ammissibili al beneficio. L’agevolazione della
Nuova Visco-Sud consiste nella concessione di
un credito a valere sul pagamento delle imposte
sul reddito e, per l’eventuale eccedenza, in compensazione con altri tributi. L’ammontare massimo dell’agevolazione, commisurata, come detto,
al costo dell’investimento, varia in funzione dell’iniziativa effettuata e della categoria dell’impresa richiedente (piccola, media e grande). Si
precisa che il beneficio è riconosciuto a fronte
dell’acquisto di beni nuovi legati a un progetto di
investimento iniziale: non possono quindi essere
agevolati singoli acquisti di beni che, per quanto
configurabili quali beni ammissibili al beneficio,
non rientrano in un progetto di investimento. Per
progetto di investimento iniziale4 si intende:
Cfr. CM 38/E/2008 dell’11 aprile 2008
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
Il Sole 24 ORE
Investimenti
•
•
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
la creazione di un nuovo stabilimento
l’ampliamento di uno stabilimento già esistente
• la diversificazione della produzione di uno
stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi
• un cambiamento fondamentale del processo
di produzione complessivo di uno stabilimento esistente
– Legge n. 298/2006 in materia di definizione di un
programma di intervento organico, denominato
Industria 2015, finalizzato a sviluppare prodotti e
servizi con un alto contenuto di innovazione. Tale programma si distingue per la flessibilità delle
agevolazioni che sono studiate appositamente
per i singoli progetti e non fissate ex ante in modo
indifferenziato, oltre che per l’adattabilità delle
stesse alle varie caratteristiche ed esigenze delle
iniziative. A tale proposito si precisa che il programma Industria 2015 ha stabilito le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del
sistema produttivo italiano del futuro. Tali linee
strategiche sono state fondate su due criteri fondamentali:
• un concetto di industria esteso alle nuove filiere produttive che integrano manifattura,
servizi avanzati e nuove tecnologie;
• un’analisi degli scenari economico-produttivi
futuri che attendono il nostro Paese in una
prospettiva di medio-lungo periodo (il 2015).
– Il Governo ha individuato tre nuovi strumenti
per assicurare un rilancio del sistema industriale
italiano nel panorama internazionale; tali strumenti sono:
• le reti di impresa, rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, che desiderano conquistare una
maggiore forza competitiva sul mercato senza
doversi fondere o unirsi sotto il controllo di
un unico soggetto;
• la finanza innovativa ha l’obiettivo, con l’istituzione del Fondo per la Finanza innovativa,
di facilitare l’accesso al credito e al capitale di
rischio da parte delle imprese, soprattutto di
quelle medie e piccole. È previsto che il Fondo
intervenga nell’adozione di nuovi strumenti di
mitigazione del rischio di credito e di private
equity;
• i Progetti di Innovazione Industriale (PII), costituiscono la modalità principale del Piano
Industria 2015 e mirano a favorire lo sviluppo
di una specifica tipologia di prodotti e servizi
ad alto contenuto di innovazione in aree
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strategiche per lo sviluppo del Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il
Made in Italy, tecnologie innovative per i beni
culturali. Le linee guida dei Piani di Innovazione industriale sono le seguenti:
• Designazione di un Responsabile (Project
Manager) per ogni Progetto Industriale
• Mobilitazione di una pluralità di attori per il
raggiungimento degli obiettivi tecnologicoproduttivi
• Ridisegno degli strumenti di incentivazione
per le imprese che partecipano ai PII
• Possibilità di attivare il partenariato pubblicoprivato
La strategia perseguita nel Governo nell’approntare il piano Industria 2015 è consistita nel porre
l’accento sull’innovazione per imprimere un cambiamento importante al sistema produttivo, rendendolo capace di competere efficacemente nel
prossimo futuro.
Per quanto riguarda le categorie di aiuti finanziabili esse sono:
• Aiuti a favore di progetti di R&S;
• Aiuti per studi di fattibilità tecnica;
• Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di
proprietà industriale;
• Aiuti alle nuove imprese innovative;
• Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi;
• Aiuti per i servizi di consulenza e di supporto all’innovazione;
• Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato;
• Poli di innovazione
– Mutui erogati dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per garantire alle piccole e medie imprese linee di credito a condizioni favorevoli al fine
di agevolare programmi di investimento; l’importo
accollato da BEI arriva fino al 50% dell’investimento complessivo. Tra i vari settori in cui la tipologia
dei mutui erogati da BEI è attiva si evidenziano gli
investimenti per l’ammodernamento e ampliamento delle capacità produttive, l’internazionalizzazione e investimenti in Paesi terzi, fonti rinnovabili;
– Fondo europeo di sviluppo regionale in materia di
finanziamenti per l’avvio e la crescita delle imprese, l’investimento in risorse umane, lo sviluppo di
nuove tecnologie e sistemi, le spese per programmi innovativi in tema ambientale; le risorse sono
gestite direttamente dalle regioni di competenza
per le imprese beneficiarie;
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6 - Le agevolazioni:6 - Le agevolazioni
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
– Fondo Europeo per gli investimenti (FEI), in materia di investimenti in fondi con capitali di rischio
e incubatori di imprese che sostengono le piccole
e medie imprese e in materia di offerta di garanzie
alle istituzioni finanziarie che fanno credito alle
piccole e medie imprese;
– Programma quadro per l’innovazione e la competitività (PIC): circa un migliaio di milioni di euro
sono stati destinati per il periodo 2007-2013 a
strumenti finanziari per le seguenti finalità:
• Aumentare l’offerta di capitale netto per le
piccole e medie imprese sia in fase di costituzione sia in fase di crescita;
• Aumentare l’offerta creditizia sia mediante
accesso ai prestiti, al capitale netto, sia mediante la cartolarizzazione e l’offerta ai microcrediti;
• Sostenere gli intermediari finanziari in alcuni
stati.
– Programmi europei Jeremie e Jasmine: il primo
programma pone l’accento sulla facilità di finanziamento alle micro, piccole e medie imprese mediante l’offerta di micro crediti,
finanziamento di capitali di rischio o garanzie e
altre forme di finanziamento innovativo; il secondo è un’integrazione del programma Jeremie e mira a sviluppare l’offerta di
micro-credito mediante assistenza a istituti di
micro-credito e finanziamento delle attività di
istituti non bancari per consentire loro di concedere un numero maggiore di prestiti.
Accesso al credito e patrimonializzazione per le piccole e medie imprese
Nell’ambito delle agevolazioni per le imprese,
sempre con finalità di sostegno agli investimenti, si
esaminano ora alcuni recenti provvedimenti che sono stati adottati in seguito alla crisi finanziaria che
ha colpito i vari mercati internazionali nel corso dell’ultimo anno e che si inseriscono, pertanto, seppur
con una portata limitata nel tempo, nel vasto panorama degli aiuti alle imprese.
Si tratta della (i) Sospensione dei debiti delle Piccole e Medie imprese, (ii) Detassazione per gli incrementi di capitale sociale e (iii) Iniziative regionali per
sostenere l’accesso al credito.
Sospensione dei debiti delle Piccole
e Medie Imprese
Con l’avviso comune tra ABI e rappresentanze
imprenditoriali dello scorso mese di agosto si è dato
l’avvio a un intervento articolato in varie fattispecie
per incentivare la patrimonializzazione delle Piccole
e Medie imprese.
Con il predetto accordo, infatti, si è inteso consentire alla piccole e medie imprese di rafforzare le
proprie capacità finanziarie con un apporto di liquidità attraverso le seguenti operazioni:
a) sospensione del pagamento della quota capitale
delle rate di mutuo (finanziamenti a medio e lungo temine) per 12 mesi
b) sospensione del pagamento della quota capitale
di canoni di locazione finanziaria, sia mobiliare
sia immobiliare, per 12 mesi o per 6 mesi
c) allungamento delle scadenze a 270 giorni per le
anticipazioni su crediti
d) finanziamenti pari a un multiplo dell’aumento di
capitale effettuato dai soci
Si precisa che non sono ammessi a godere della
suddetta procedura i finanziamenti e le operazioni
creditizie già agevolate tramite l’erogazione di contributi in conto capitale o in conto interessi.
I predetti interventi di carattere temporaneo sono
stati espressamente motivati nelle premesse dell’Accordo con l’obiettivo di “favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle
piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior
difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica
nelle migliori condizioni possibili”.
Requisito soggettivo
Per poter accedere alle varie tipologie di agevolazioni concordate devono essere soddisfatte le seguenti caratteristiche:
–
–
–
5
50
le imprese che ne richiedono l’applicazione si devono qualificare quali Piccole o Medie Imprese
secondo la definizione europea5;
la situazione economica e finanziaria deve poter
determinare la continuità aziendale;
alla data del 30 settembre 2008, le predette im-
(Cfr. raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE supra descritta).
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
–
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
prese devono essere ritenute – secondo i parametri della banca – “in bonis”,
al momento di presentazione della domanda non
devono avere posizioni definite quali “ristrutturate” o “in sofferenza” o avere procedimenti esecutivi in corso.
Requisito oggettivo
Possono formare oggetto di sospensione la quota
capitale delle rate non scadute o scadute da non oltre
180 giorni, anche se pagate solo parzialmente, di finanziamenti a medio-lungo termine e di operazioni
di leasing finanziario in essere alla data di sottoscrizione dell’Avviso (i.e. 3 agosto 2009).
Interessi
Dal momento che la sospensione riguarda la
quota capitale, gli interessi sono comunque pagati
alle originarie scadenze. Inoltre, è stato stabilito che
la sospensione non genera un aumento dei tassi rispetto al piano originario, né un’applicazione di interessi di mora per il periodo sospeso.
–
–
–
nel limite di 500.000 Euro, avvalendosi della misura in materia di ricapitalizzazione delle imprese;
ottenere un ulteriore finanziamento da parte delle banche parametrato a tali aumenti di capitale,
sulla base dell’Accordo tra ABI e Ministero
dell’economia e delle finanze;
destinare tutto o parte di quanto erogato dall’istituto di credito per procedere ad investimenti
in nuovi macchinari, detassati nella misura del
50%, secondo quanto previsto dalla disciplina
della Tremonti-ter;
usufruire degli aiuti di carattere finanziario disposti dalla Camera di Commercio di Milano,
per quelle imprese facenti capo a tale area di
competenza, e relativi alla concessione di finanziamenti agevolati contratti con lo scopo di ricapitalizzare la società, come illustrato nel seguito.
Detassazione per gli incrementi di capitale sociale
Garanzie
È espressamente previsto che gli istituti bancari
non potranno chiedere ulteriori garanzie ai soci o alle
società che finanziano per le operazioni sub a), b) e c).
La stessa esclusione non è stata però decisa in
modo esplicito anche per gli interventi sub d), ovvero
per i finanziamenti appositamente erogati alle imprese che ricevono dai propri soci un apporto di liquidità mediante l’aumento del capitale sociale.
Il Dl 78/2009 ha introdotto una norma agevolativa degli aumenti di capitale sociale che si traduce in
un vantaggio fiscale per i soci persone fisiche che
partecipano alla patrimonializzazione della società,
valido nell’arco temporale di un quinquennio.
Per una dettagliata disamina di tale norma agevolativa si rimanda al capitolo precedente.
Ambito temporale
Tenuto conto del carattere di straordinarietà che
riveste l’intervento descritto, lo stesso ha una durata
limitata e pertanto le piccole e medie imprese interessate devono presentare domande entro il 30 giugno
2010.
Si riportano di seguito alcune indicazioni contenute in recenti provvedimenti approvati sia dalla
Regione Lombardia sia dalle autorità locali in materia di agevolazioni volte a sostenere l’accesso al
credito, l’internazionalizzazione e lo sviluppo imprenditoriale.
Correlazione con le altre norme di incentivo alle imprese previste dalla Manovra estiva 2009
Accesso al credito
Da quanto detto, risulta evidente la stretta correlazione e i profili di vantaggio per le imprese delle
misure contenute nell’Accordo in esame con le agevolazioni disposte dalla Manovra estiva 2009 più sopra richiamate. Infatti, le società potrebbero:
–
beneficiare dell’esclusione da imposizione fiscale
di una quota di reddito presunto pari al 3% per
gli aumenti di capitale disposti da persone fisiche
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Iniziative regionali
A livello regionale sono stati adottati dalle varie
Camere di Commercio taluni regolamenti finalizzati
a sostenere l’accesso al credito per le Piccole e Medie
Imprese, localizzate nelle rispettive aree di competenza.
Fra i vari interventi varati dalle regioni e delle autonomie locali per sostenere e garantire l’accesso al
credito per le Piccole e Medie imprese, si evidenzia
l’iniziativa della Camera di Commercio di Milano, la
quale, per le imprese operanti nell’area di competen51
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
za, eroga un contributo in conto interessi finalizzato
ad abbattere l’onere del tasso di interesse passivo derivante dal finanziamento contratto per talune specifiche finalità.
Il pre-requisito consiste nel qualificarsi come Piccola o Media Impresa secondo la definizione fornita
dall’Unione Europea in precedenza illustrata.
Tipologia degli interventi
Tra gli interventi definiti dalla Camera di Commercio di Milano, si annoverano:
–
–
–
Investimenti produttivi
Patrimonializzazione delle imprese
Riqualificazione della struttura finanziaria
Investimenti produttivi
Si tratta di programmi per la realizzazione di investimenti produttivi che le imprese intendono compiere nel 2009 ricorrendo a finanziamenti bancari
oppure tramite operazioni di locazione finanziaria.
La Camera di Commercio in questo caso supporta l’impresa mediante l’erogazione di un contributo che va a ridurre i tassi di interessi applicati al
finanziamento o al piano di leasing e varia da un minimo dell’1% e fino a un massimo del 2%.
Tra i programmi ammissibili si annoverano:
–
–
–
–
incremento e/o miglioramento della capacità
produttiva attraverso l’ammodernamento e ampliamento dei processi aziendali
miglioramento gestionale e organizzativo tramite
adeguamento del sistema informatico
progetti aziendali volti all’innovazione del prodotto o tecnologica
acquisto di attività preesistente
da eseguirsi anche mediante:
acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi terreni)
– acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti,
macchinari e attrezzature
– acquisto di sistemi informatici
– acquisto di aziende o rami d’azienda
– acquisto di marchi e brevetti
Il Sole 24 ORE
Investimenti
porti l’iniezione di una liquidità aggiuntiva in azienda attraverso un aumento di capitale, un versamento
in conto aumento del capitale sociale o un finanziamento soci, per un importo compreso tra 25 mila e
300 mila euro, possono accedere all’abbattimento del
tasso di interesse applicato al finanziamento concesso per realizzare l’operazione di patrimonializzazione.
La riduzione dell’incidenza del tasso passivo di
interesse applicato al finanziamento si modula in diverso modo a seconda della tipologia di patrimonializzazione scelta e varia da un minimo dell’1% a un
massimo del 2%.
Riqualificazione della struttura finanziaria
Anche se non strettamente collegata all’effettuazione di investimenti, si segnala che un ulteriore intervento della Camera di Commercio è previsto per i
finanziamenti aventi durati da 24 mesi a 60 mesi contratti per ridurre gli oneri finanziari e le passività
bancarie a breve termine; in tali ipotesi viene accordata una riduzione del tasso di interesse nella misura
del 2%.
Ambito temporale
Il termine per presentare le domande alle autorità competenti da parte delle Piccole e Medie imprese
scade tra Gennaio e Febbraio 2010, pur con indicazioni specifiche per le diverse fattispecie degli interventi previsti.
Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione
Con decreto n. 1686 dello scorso 20 febbraio sono state fissate le modalità per concedere alle Piccole
e Medie imprese lombarde interventi finanziari finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, centri di assistenza tecnica post vendita o
strutture logistiche permanenti all’estero, sia attraverso investimenti diretti sia attraverso joint venture
–
Patrimonializzazione delle imprese
Parimenti alla precedente operazione anche le
piccole e medie imprese che deliberano e perfezionano entro il 31 dicembre 2009 un’operazione che com52
Requisito soggettivo
Per poter beneficiare del contributo occorre che
le imprese richiedenti:
–
–
–
–
si qualifichino quale Piccola o Media Impresa secondo la definizione europea, già descritta in
precedenza;
appartengano al settore manifatturiero e siano
nello stesso operanti da almeno due anni;
siano società di capitali;
abbiano una sede operativa in Lombardia da al-
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
–
–
–
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Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
meno un biennio
non siano in difficoltà secondo la normativa europea;
non siano costituite in forma associativa, quali
consorzi o cooperative;
non abbiamo ricevuto e successivamente non
rimborsato aiuti individuati quali illegali
Requisito oggettivo
I programmi agevolabili consistono in:
Ambito temporale
Le domande di ammissione sono presentabili a
decorrere dallo scorso 2 aprile 2009; i programmi di
intervento devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda e devono concludersi
entro 18 mesi dalla data di concessione del beneficio.
Si segnala che la dotazione iniziale disposta per
tale Fondo di rotazione ammonta a 8 milioni di
Euro.
Fondo di rotazione per l’imprenditorialità
–
–
–
realizzazione di insediamenti produttivi all’estero, detenuti in forma diretta o tramite joint venture;
realizzazione di nuovi centri postvendita all’estero, detenuti in forma diretta o tramite joint venture
realizzazione di nuove strutture di transito e distribuzione internazionale di prodotti, detenute
in forma diretta o tramite joint venture
Con decreto n. 995 datato 5 febbraio 2009, la Regione Lombardia ha disposto tre linee di intervento
a favore dell’imprenditorialità.
Requisito soggettivo
Per poter beneficiare del contributo occorre che
le imprese richiedenti:
–
Si precisa che la realizzazione degli investimenti
tramite joint venture deve rispettare il limite del 30%
del capitale sociale detenuto dall’impresa beneficiaria del sostengo.
Tra le spese ammissibili per i predetti programmi
sono previste:
–
–
–
–
–
–
–
le spese di acquisto, ristrutturazione e realizzazioni di beni immobili all’estero (esclusi i terreni)
le spese di acquisto di macchinari impianti e attrezzature destinate all’insediamento produttivo
gli oneri per la registrazione di marchi e brevetti
Requisito oggettivo
Il sostegno che il presente decreto ha desiderato
garantire riguarda le seguenti arre di attività:
–
Avendo riguardo ai programmi di investimento
che prevedono la realizzazione di Joint venture sono
considerate ammissibili le spese relative al conferimento in denaro o in natura (macchinari, impianti,
attrezzature) a titolo di capitale sociale della joint
venture estera.
Funzionamento
L’intervento disposto dal decreto in commento
consiste nell’erogazione delle seguenti tipologie di
somme:
una quota a fondo perduto, fino al 40% dell’intervento finanziario complessivo;
– una quota a titolo di finanziamento agevolato, fino al 60% dell’intervento finanziario complessivo, con durata fino a un massimo di 7 anni.
si qualifichino quale Piccola o Media Impresa secondo la definizione europea, già descritta in
precedenza;
appartengano al settore manifatturiero;
abbiano la sede operativa in Lombardia;
non abbiamo ricevuto e successivamente non
rimborsato aiuti individuati quali illegali;
siano imprese artigiane.
–
–
lo sviluppo aziendale, basato su processi di ammodernamento e ampliamento produttivo;
la crescita dimensionale, tramite acquisizioni di
imprese non collegate;
il trasferimento d’impresa, realizzato tramite acquisizioni di impresa da parte di società di capitali costituite da persone fisiche con l’obiettivo di
favorire il passaggio generazionale e trasformare
le imprese da familiari a manageriali.
Funzionamento
Gli interventi sono rappresentati dalle seguenti
fattispecie:
–
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–
–
co-finanziamento a medio termine
prestito partecipativo
La durata massima di entrambi è fissata in un periodo di 7 anni.
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Investimenti
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti
Il prestito partecipativo è uno strumento mediante
il quale il Fondo di rotazione mette a disposizione determinate risorse per sostenere programmi di investimento e la società beneficiaria si impegna a
ricapitalizzarsi in funzione del rimborso rateale del capitale e degli interessi: i soci si impegno a reintegrare le
quote capitali delle rate che l’impresa beneficiaria rimborserà al fondo sottoscrivendo un aumento di capitale pari all’importo ricevuto o accantonando a una
riserva indisponibile gli utili realizzati dall’impresa.
Nel caso dello sviluppo aziendale, la spese ammissibile è finanziabile nei limiti del 70% dell’am-
montare; nel caso della crescita dimensionale, il sostegno finanziario non può eccedere il 50% del valore della transazione mentre nel caso del
trasferimento di impresa, l’intervento finanziario
non può superare il 30% del valore della transazione
Ambito temporale
Sono ammessi all’intervento finanziario i programmi iniziati successivamente alla presentazione
della domanda che verranno ultimati entro 12 mesi
dalla data di concessione del beneficio o 18 mesi nella fattispecie dello sviluppo aziendale.
iNterNazioNalizzazioNe
•
•
•
•
•
•
•
CreSCita DimeNSioNale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D. Lgs. 143/98
DM 136/00
L. 394/81
L. 100/90
L. 49/97
L. 212/92
DR 1686/09
L. 488/92
L. 598/94
L. 341/95
L. 266/97
L. 140/97
L. 296/07
L. 298/06
Mutui BEI
Fondo europeo sviluppo
Fondo Europeo per gli investimenti
Programma innovazione e competitività
Programmi europei Jeremie e Jasmine
DR 995/09
PatrimoNializzazioNe
Accesso al Credito (Regione Lombardia):
• investimenti produttivi
• patrimonializzazione imprese
• riqualificazione struttura finanziaria
Sospensione Debiti Piccole e Medie Imprese (accordo ABI e rappresentanze imprenditoriali
3/8/2009)
Detassazione D.L. 78/09
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7 - I contributi:7 - I contributi
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I contributi
in conto impianti
Premessa
7 - I contributi:7 - I contributi
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
I contributi in conto impianti
Premessa
I contributi in conto impianti appartengono alla
categoria dei contributi in conto capitale che sono
erogati a fronte di un impiego specifico, da parte dell’impresa beneficiaria, nell’acquisto di beni strumentali ammortizzabili i quali, per la loro peculiarità
sono destinati a incrementare la capacità produttiva
dell’impresa stessa o a determinarne in modo significativo un ampliamento o ammodernamento della
produzione medesima.
I contributi in conto impianti rappresentano pertanto una sovvenzione al costo dei beni strumentali
per i quali sono riconosciuti.
Aspetti contabili
Il principio contabile OIC n. 16 prevede che il contributo erogato a fronte dell’acquisto di un impianto
concorra alla determinazione del risultato d’esercizio
sulla base della durata economica del bene stesso, quindi in proporzione all’ammortamento dello stesso.
Si sono quindi delineate due alternative alla contabilizzazione di tali contributi:
–
–
rilevazione dei risconti del contributo,
riduzione del costo di acquisto del bene
Anno x
150
Anno x + 1
200
Anno x + 2
200
Anno x + 3
200
Anno x + ….
…
Nell’anno X + 2 viene deliberata la concessione
di un contributo in conto impianti riferito all’ac-
Credito per contributi C/impianti
56
La prima modalità è preferita in quanto lascia inalterata la quota di ammortamento calcolata sul costo effettivo di acquisto del bene strumentale agevolato.
Infatti, mentre nella prima impostazione il contributo è imputato a conto economico secondo la
tecnica dei risconti in relazione al processo di ammortamento del bene materiale di riferimento, nella
seconda ipotesi il contributo va a decurtare il costo
del bene stesso, rendendo le quote di ammortamento
imputabili annualmente a conto economico inferiori
rispetto all’importo ordinario.
L’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano si è pronunciata con la norma n. 155 circa il trattamento da riservare ai contributi in commento, tenendo
altresì conto della possibile divergenza tra esercizio in
cui viene iniziato il processo di ammortamento del bene
e quello in cui è deliberato il contributo.
La norma di comportamento infatti stabilisce
che qualora il processo di ammortamento sia iniziato anteriormente la delibera di erogazione del contributo, l’ammontare del contributo che, secondo un
criterio di correlazione con il procedimento di ammortamento, sarebbe stato imputato a Conto economico in precedenza, costituisce un provento
imponibile nell’esercizio in cui è stato deliberato.
Si consideri il seguente esempio:
L’impresa acquista un bene materiale ammortizzabile del costo di Euro 1.000, definendo il seguente
processo di ammortamento:
a
quisto del bene pari a Euro 400. Le scritture contabili saranno le seguenti:
Contributi in C/impianti
400
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7 - I contributi:7 - I contributi
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Il Sole 24 ORE
Investimenti
I contributi in conto impianti
Dal momento che il processo di ammortamento è
già iniziato, e che sono stati complessivamente imputati a conto economico 550 Euro a titolo di ammortamento, è necessario iscrivere una sopravvenienza
attiva in proporzione agli ammortamenti pregressi secondo la percentuale di incidenza del contributo sul
costo totale del cespite, rimandando ai futuri esercizi
le quote di contributo non di competenza.
L’incidenza del contributo è del 40% (=
400/1.000) e pertanto l’importo che costituisce una
sopravvenienza attiva è pari a 220 Euro (= 40% *
550).
Contributi in C/impianti
400
a
Risconti passivi
180
Sopravvenienza attiva
220
Nell’anno x + 3, ipotizzando che sia anche incassato il contributo riconosciuto, le scritture contabili saranno le seguenti:
Ammortamento
a
Fondo ammortamento
200
Risconti passivi
a
Contributi in C/impianti
80
Banca
a
Credito per contributi
in C/impianti
Aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale nessuna variazione deve
essere apportata rispetto a quanto risulta già a Conto economico redatto secondo le disposizioni sopra
specificate.
Pertanto i contributi concorrono a formare il
reddito imponibile in relazione alle quote di ammortamento contabilizzate a Conto economico e dedotte
per il medesimo periodo di imposta.
Qualora, come nell’esempio sopra illustrato, il
contributo sia deliberato successivamente all’inizio
del processo di ammortamento, la sopravvenienza
attiva che viene iscritta a conto economico in quell’esercizio, concorre a formare interamente il reddito
imponibile.
Novembre 2009
400
Avendo riguardo all’individuazione del corretto
periodo di imposta in cui il contributo è assoggettato
a tassazione, si segnala che occorre seguire i principi
contenuti nell’art. 109 del TUIR in materia di norme
generali sui componenti del reddito d’impresa; pertanto, in caso di provvedimento amministrativo sottoposto a condizione sospensiva, si ritiene che lo
stesso produca effetti giuridici definitivi quando viene emesso il provvedimento definitivo o si realizza la
condizione.
Si precisa infine che in caso di cessione del bene il
cui processo di ammortamento sia ancora in corso, il
valore residuo del risconto deve essere interamente
imputato a Conto economico e assoggettato a tassazione.
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Legge Sabatini
Premessa
1. I soggetti coinvolti
2. Aspetti peculiari
3. Aspetti economici
4. Termine del contratto
5. Un’esemplificazione
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Investimenti
Legge Sabatini
Acquirente
Premessa
La legge Sabatini (n. 1329 del 28/11/1965) è la più
diffusa tra tutte quelle destinate ad agevolare la realizzazione di un investimento; di tale agevolazione
può beneficiare sia il potenziale acquirente del bene
strumentale, in quanto la Legge gli facilita il pagamento avendo riguardo all’aspetto temporale e all’aspetto contributivo, sia il potenziale venditore dal
momento che a livello commerciale può usufruire di
un valido strumento per aumentare il proprio giro
d’affari.
Come meglio illustrato in seguito, la Legge Sabatini consente all’acquirente di un bene strumentale di
pagare il prezzo dilazionandolo nel tempo, da un minimo di 12 mesi e fino a un massimo di 60 mesi, e in
modo rateale, scegliendo opportunamente la decorrenza di ciascuna rata, ricevendo altresì l’erogazione
di un contributo in conto interessi.
In pratica, l’acquirente, per concludere la compravendita del bene strumentale, si rivolge a un Istituto di credito, rilasciando effetti cambiari per un
importo pari al costo dell’investimento, maggiorato
degli interessi di riferimento calcolati dalla banca.
L’onere derivante dal pagamento di tali interessi è
poi ridotto usufruendo dell’erogazione di un contributo da parte dell’Ente preposto. Il venditore,
parimenti, presenta gli effetti ricevuti dall’acquirente allo sconto, ricevendo dalla Banca un ammontare pari al predetto importo, decurtato di una parte
a titolo di interessi applicati per lo sconto delle
cambiali.
La Legge Sabatini è attivabile sia nell’ipotesi di
acquisto diretto, sia in quella di acquisto tramite locazione finanziaria.
1. I soggetti coinvolti
L’applicazione della Legge Sabatini prevede l’intervento di diversi soggetti, le cui caratteristiche vengono esaminate di seguito.
La prima qualità da verificare per poter accedere
all’agevolazione è quella di essere ritenuta un’impresa.
Secondo la definizione di impresa contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, costituisce un’impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un’attività economica”. Pertanto,
è evidente la rilevanza dell’attività economica esercitata e non già la forma giuridica adottata1.
Possono essere imprese allora i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le partnership e le associazioni che esercitano regolarmente un’attività
economica.
L’accesso all’agevolazione è previsto per tutte le
imprese residenti sul territorio italiano e in Unione
Europea, sempreché il bene strumentale, oggetto
dell’investimento, sia utilizzato in Italia.
Inoltre, il soggetto acquirente deve configurarsi
quale Piccola o Media Impresa, secondo i parametri
fissati dall’Unione Europea2.
Venditore
L’impresa venditrice può assumere qualsiasi forma giuridica; ciò che è rilevante è che la vendita dei
beni oggetto di agevolazione con la Legge Sabatini,
rientri nell’oggetto sociale per non pregiudicare la
concessione del contributo per l’acquirente.
Come già detto in Premessa, anche il venditore
può cogliere nella Legge Sabatini l’opportunità commerciale per influire positivamente sulla propria attività.
Oggetto
Ogni Regione fornisce una definizione propria di
bene ammissibile ai vantaggi della Legge Sabatini;
per tale motivo occorre quindi consultare le varie
normative regionali anche con riferimento all’individuazione dell’importo massimo agevolabile per singola operazione.
Generalmente, il bene strumentale oggetto di investimento deve consistere in una macchina utensile
o di produzione, con un costo almeno di 516,45 Euro
e dotato di autonomia funzionale.
1
Esistono alcuni settori di attività esclusi dai benefici della legge Sabatini quali la siderurgia, le costruzioni navali, il trasporto e altri
ulteriori
2
Cfr. capitolo “Le Agendazioni formazione per gli investimenti
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Investimenti
Legge Sabatini
Il macchinario deve inoltre essere utilizzato
dall’acquirente nel processo produttivo della propria
attività tipica.
L’ubicazione del macchinario è determinante per
individuare la regione che concederà il contributo.
contratto, i dati del venditore, nonché il Tribunale
presso il quale è stato trascritto il relativo contratto
al fine di rendere edotto il creditore dell’acquirente
che sul quel macchinario grava una riserva di proprietà o un privilegio.
Banca
Riserva di proprietà e privilegio
Il ruolo rivestito dall’istituto di credito si concretizza in due aspetti: (i) quello del Finanziamento e
(ii) quello dell’Agevolazione.
Il finanziamento consiste nella concessione di un
fido e si esplicita nello sconto degli effetti firmati dall’acquirente a favore del venditore e girati dal venditore alla banca per l’incasso. Il finanziamento è di
fatto concesso all’acquirente, ma erogato direttamente al venditore.
L’agevolazione consta invece della partecipazione della banca quale intermediario tra il soggetto richiedente e l’ente che concede l’agevolazione sotto
forma di contributo in conto interessi.
Il contratto stipulato secondo la Legge Sabatini
prevede la riserva di proprietà sul bene oggetto di
compravendita quale elemento rilevante per tutelare
il venditore dal mancato pagamento delle rate da
parte dell’acquirente.
Secondo l’art. 1523 del codice civile, infatti,
“Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il
compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi
dal momento della consegna”.
Secondo le disposizioni contenute nella Legge
Sabatini, una volta che la riserva di proprietà è stata
trascritta presso il Tribunale competente è opponibile ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto
l’acquisto del loro diritto posteriormente alla predetta trascrizione, senza i limiti di cui al secondo comma dell’art. 1524 del codice civile, il quale dispone
che, in caso di acquisto da un terzo in buona fede, il
macchinario debba trovarsi ancora nel luogo presso
cui la trascrizione di riserva di proprietà è stata eseguita affinché la stessa sia efficace.
Parimenti, la costituzione di privilegio ha, per effetto delle prescrizioni contenute nella Legge Sabatini, un’efficacia maggiore rispetto all’ordinario
privilegio di cui all’art. 2762 del codice civile, avendo
una durata massima di sei anni (in luogo dei tre previsti dal codice civile) e non essendo sottoposto al
vincolo che ne subordina la validità al fatto che il
macchinario su cui insiste si trovi nel luogo in cui è
stata effettuata la trascrizione.
Ente
L’ente istruisce le pratiche per le Regioni, riceve
le risorse relative alle operazioni che sono state approvate dalle Regioni e le inoltra agli Istituti di credito coinvolti i quali poi si occupano di trasmetterle al
richiedente.
Tribunale
Il contratto di compravendita autenticato da un
Notaio deve essere trascritto su un apposito registro
affinché si realizzi la pubblicità legale prevista dalla
Legge Sabatini.
2. Aspetti peculiari
Pubblicità legale
La particolare formalità cui è sottoposa la compravendita avvalendosi della Legge Sabatini è prevista al fine di garantire al venditore il buon esito
dell’operazione, nell’ipotesi in cui il compratore non
adempia nel pagamento delle rate.
Infatti, la Legge prevede che sul macchinario sia
apposta una idonea targa che riporti gli estremi del
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Interessi
Come già visto in precedenza la Legge Sabatini
accorda un’agevolazione finanziaria per la compravendita di macchinari a rate prevedendo, da un lato,
la concessione di un finanziamento per la dilazione
di pagamento, dall’altro lato, la riduzione dell’onere
del predetto interesse mediante l’erogazione di un
contributo da parte delle Regioni interessate.
L’interesse si compone di due fattispecie: (i) il
tasso di riferimento, che consiste nel tasso di interesse al quale l’istituto di credito conclude l’operazione
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Investimenti
Legge Sabatini
di sconto degli effetti cambiari al venditore del bene;
(ii) il tasso agevolato, che rappresenta l’onere effettivo a carico dell’acquirente ed è costituito dalla differenza tra tasso di riferimento e contributo ricevuto.
Pertanto:
–
–
–
la banca infine addebita gli interessi passivi al
venditore a fronte dello sconto degli effetti.
Spese accessorie
Le spese accessorie al contratto di acquisto tramite
la Legge Sabatini sono sintetizzabili nelle seguenti:
la banca che interviene nell’operazione determina un tasso di interesse (definito di riferimento)
da applicare al pagamento dilazionato e che costituisce parte integrante degli effetti cambiari rilasciati dall’acquirente al venditore, il quale li
presenta poi allo sconto;
a seconda della Regione in cui è utilizzato il macchinario, è fissata la quota di contributo erogabile all’acquirente per l’operazione realizzata, in relazione
al tasso di riferimento fissato a livello europeo;
–
–
–
–
imposta di bollo sulle cambiali
onorari del notaio per autenticare le firme del
contratto di compravendita
costo della trascrizione presso il Tribunale
spese bancarie connesse all’intera operazione
BENE AGEVOLABILE
TASSO DI INTERESSE
DI RIFERIMENTO
ACQUIRENTE
LEGGE SABATINI
TASSO DI INTERESSE
AGEVOLATO
RISERVA DI PROPRIETÀ
O PRIVILEGIO
PUBBLICITÀ
LEGALE
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Investimenti
3. Aspetti economici
Ammortamento
Per l’acquirente l’operazione consiste in una normale acquisizione di un bene strumentale, ammortizzabile secondo le aliquote proprie del macchinario
oggetto di agevolazione e pertanto con effetti sia patrimoniali per l’acquisto del cespite, sia economici
per le quote di ammortamento di competenza.
Per il venditore l’operazione rappresenta anch’essa una cessione di beni rientranti nella propria
attività, con effetti a Conto Economico per la rilevazione del ricavo afferente.
Risconto interessi
L’aspetto più rilevante dell’operazione è rappresentato dalla gestione degli interessi passivi/attivi che
hanno un effetto pluriennale sia per l’acquirente sia
per il venditore.
All’atto di acquisto del macchinario l’acquirente
iscriverà nelle proprie scritture contabili il debito per
l’ammontare complessivo delle cambiali rilasciate, e
verificherà poi alla fine dell’esercizio l’importo degli
interessi passivi di competenza, rilevando come risconti attivi quelli non ancora maturati da rinviare ai
futuri esercizi.
Parimenti, il contributo sugli interessi riconosciuto all’acquirente dall’ente agevolatore dovrà essere imputato a Conto Economico per la quota parte
di competenza e dovranno essere iscritti risconti passivi per l’importo da imputare ai successivi esercizi.
Il venditore, d’altro canto, rileverà gli interessi
attivi derivanti dalle cambiali ricevute a seguito della cessione del macchinario secondo il criterio di
competenza economica, utilizzando pertanto la
tecnica dei risconti (passivi in questo caso) e, con il
medesimo criterio, rileverà gli interessi passivi derivanti dallo sconto della cambiali presentate alla
Banca.
4. Termine del contratto
L’operazione di acquisto del macchinario avvenuto avvalendosi della Legge Sabatini può concludersi alternativamente in:
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Legge Sabatini
–
–
–
Cancellazione
Riscatto
Cessione
Cancellazione
Alla scadenza naturale dell’operazione, ovvero
successivamente al pagamento dell’ultima rata, il
contratto si estingue, ma gli effetti della riserva di
proprietà non decadono automaticamente.
Occorre, infatti, predisporre una procedura che
comporta (i) una quietanza delle rate pagate rilasciata dal venditore all’acquirente, (ii) un successivo
atto di cancellazione della riserva di proprietà o del
privilegio, effettuato dal venditore e consegnato
all’acquirente, (iii) l’iscrizione di tale atto presso il
Tribunale a cura dell’acquirente e (iv) il rilascio di
un certificato di cancellazione da parte del Tribunale medesimo.
Al termine di tale ultima operazione le conseguenze derivanti dall’applicazione della Legge Sabatini sono del tutto cessate.
Riscatto
Qualora l’acquirente non intenda più avvalersi
del bene per motivi che possono consistere o nella
volontà di cessare l’attività oppure di cedere il ramo
d’azienda che include il macchinario in questione o
ancora di sostituire il macchinario con un altro genere di bene, si presenta sia la possibilità di riscattare il
contratto sia quella di cederlo.
Quanto alla prima facoltà, il riscatto, la banca
che è intervenuta nell’operazione deve ricevere il
controvalore degli effetti cambiari non ancora scaduti; peraltro, tenuto conto che il contributo è erogato una tantum e avendo riguardo a tutte le rate, è
necessario dar corso alla sua restituzione per quelle
rate che non saranno pagate.
Cessione
Come detto sopra, la cessione del contratto si
presenta quale alternativa al riscatto in presenza di
ragioni che non rendono più possibile l’utilizzo del
bene da parte dell’acquirente.
L’atto di cessione del contratto deve seguire le
stesse formalità già viste per la stipulazione del contratto originario di compravendita con la Legge Sabatini (intervento del notaio, trascrizione presso il
tribunale, assenso della Banca).
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Investimenti
Legge Sabatini
È da notare che in caso di cessione la Banca non
libera il cedente per il suo debito.
Un’ esemplificazione
Un acquirente si avvale della Legge Sabatini per
acquistare un macchinario del costo di Euro
150.000, cui la Banca applica un ammontare di in-
teressi pari a Euro 18.000. Le dieci semestrali rate
ammontano a Euro 16.800 con decorrenza
1/3/2009.
In data 1/7/2010 viene erogato un contributo in
conto interessi di Euro 8.000.
Si supponga infine che i piani di ammortamento
degli interessi e del contributo siano i seguenti:
Interessi su cambiali
2009
4.950
2010
5.400
2011
3.240
2012
2.160
2013
1.800
2014
450
Contributo su interessi
2009
2.200
2010
2.400
2011
1.440
2012
960
2013
800
2014
200
L’acquirente rileva l’acquisto del macchinario:
Macchinario
a
150.000
Iva
30.000
Interessi passivi
18.000
Banca
30.000
Effetti passivi
168.000
Al 31 dicembre 2009 si rilevano gli interessi passivi non di competenza:
Risconti attivi
64
a
Interessi passivi
13.050
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Investimenti
Legge Sabatini
In data 1/7/2010 all’erogazione del contributo:
Banca
a
Contributo Legge Sabatini
8.000
Al 31 dicembre 2010 si contabilizzano gli interessi passivi e il contributo di competenza, rilevando altresì la
sopravvenienza attiva per la quota del contributo di competenza del 2009:
Interessi passivi
a
Contributo Legge Sabatini
Risconti attivi
a
5.400
5.600
Risconti passivi
3.400
Sopravvenienza attiva
2.200
Il venditore presenta allo sconto gli effetti ricevuti dall’acquirente e riceve dalla Banca un ammontare
pari all’importo delle cambiali ridotto degli interessi
calcolati dalla Banca per effetto dello sconto. Generalmente, gli interessi attivi derivanti dagli effetti non
sempre coincidono con gli interessi passivi applicati
per lo sconto degli stessi.
Si consideri l’ipotesi che, nell’esempio sopra indicato, la banca applichi al venditore interessi passivi pari a 16.000, con il seguente piano di ammortamento:
Interessi passivi derivanti dallo sconto
2009
4.400
2010
4.800
2011
2.880
2012
1.920
2013
1.600
2014
400
Alla vendita del macchinario si rileva:
a
Banca
Effetti attivi
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Ricavi per cessione di beni
150.000
Iva
30.000
Interessi attivi
18.000
30.000
168.000
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Investimenti
Legge Sabatini
Effetti allo sconto
a
Effetti attivi
168.000
a
Effetti allo sconto
168.000
Banca
152.000
Interessi passivi
16.000
Al 31 dicembre 2009 verranno rilevati gli interessi attivi e passivi di competenza:
Interessi attivi
a
Risconti passivi
13.050
Risconti attivi
a
Interessi passivi
11.600
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