Detassazione Tremonti-ter Articolo 5, commi da 1 a 3-bis, D.L. n.78/2009 dott. Gianluca Cristofori Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona Treviso, 27 ottobre 2009 1 Detassazione degli investimenti in macchinari Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009 “È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa [...]” Destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, “familiari” e “coniugali”, società di persone commerciali, società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (?) per l’eventuale attività commerciale). Certamente esclusi, invece, gli esercenti arti e professioni e le attività agricole (reddito fondiario). L’agevolazione NON rileva ai fini dell’IRAP 2 Il requisito soggettivo Articolo 5, comma 2, D.L. n.78/2009 “I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”. 3 Il requisito oggettivo Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009 “È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 [...]”. 4 Requisito temporale Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009 “[...] fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 [...]” La disciplina ha carattere temporaneo. La sua applicazione è infatti limitata agli investimenti fatti nel periodo che decorre dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Non è richiesto il reinvestimento degli utili, ma il beneficio non si estende alla distribuzione ai soci, salvo che per i soggetti (IRPEF/IRES) fiscalmente “trasparenti”. 5 Periodo di riferimento dell’investimento L’investimento rileva ai fini dell’agevolazione nel momento in cui si intende eseguito secondo i criteri stabiliti dall’articolo 109 del TUIR. (Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.90/E del 2001) Il costo dei beni da considerare ai fini della determinazione dell’agevolazione è quello riconosciuto ai fini fiscali dall’articolo 110 del TUIR (al lordo degli ammortamenti e al netto dei contributi in conto impianti). 6 Leasing finanziario Rileva la data di consegna dei beni all’utilizzatore (DDT, verbale di consegna e/o collaudo), fatta salva l’ipotesi della costruzione in appalto (ultimazione o SAL). Costo rilevante ai fini dell’agevolazione è quello sostenuto dal concedente (non rileva, quindi, il prezzo di riscatto), maggiorato dell’IVA sui canoni eventualmente non detraibile per l’utilizzatore, corrisposta dal concedente. 7 Il meccanismo dell’agevolazione Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009 “È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti [...]” L’agevolazione è costituita da una riduzione dell’imponibile IRES pari al 50 per cento del costo sostenuto per l’acquisizione dei macchinari e apparecchiature nuove. Sono quindi agevolati anche gli investimenti “sostitutivi” e non solo quelli “incrementali”. 8 Momento dell’effettiva fruizione Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009 “[...] L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”. 9 Revoca dell’agevolazione Articolo 5, comma 3, D.L. n.78/2009 “L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”. L’incentivo fiscale è revocato: se si cedono a terzi se si destinano a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo successivo a quello in cui si sia perfezionato l’investimento. 10 Revoca dell’agevolazione: il caso del leasing Articolo 5, comma 3, D.L. n.78/2009 “L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”. L’incentivo fiscale è revocato: se l’utilizzatore non esercita il diritto di riscatto se cede il contratto di leasing prima del secondo periodo successivo a quello in cui si sia perfezionato l’investimento (C.A.d.E. n.41/E/2001 e n.90/E/2001). 11 Tremonti-ter e lease back Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001 - Agevolazioni - Tremonti-bis Primi interventi per il rilancio dell'economia - Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Istruzioni - Artt. 4 e 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383. Paragrafo 3.2.2. “Rientrano nell’agevolazione anche i beni […] ceduti a società di leasing con contratto di lease back. […] Secondo i medesimi criteri, pertanto, potranno godere della agevolazione gli investimenti […] poi oggetto del contratto di lease back. Nel caso specifico occorre valutare se la successiva cessione del bene alla società di leasing sia o meno rilevante ai fini della determinazione dell’investimento netto, determinato secondo i criteri illustrati al paragrafo 2, nonché ai fini della applicazione della disposizione antielusiva introdotta al comma 6 dell’articolo 4.” 12 Tremonti-ter e lease back “E’ necessario, a tal fine, considerare la particolare natura del contratto di lease back. La giurisprudenza di legittimità ha definito il lease back come un «contratto atipico, da iscrivere, però, in uno schema dotato di una sua qualificante tipicità sociale», trattandosi di un contratto di impresa diretto a soddisfare specifici interessi meritevoli di tutela giuridica (Cassazione 7 maggio 1998, 4612). Nell’ambito di tale schema, il trasferimento del bene è attuato «per realizzare un disegno economico che rappresenta un momento dell'usuale attività dell’imprenditore ... (e) ... costituisce necessario presupposto per la concessione del bene in leasing». Si tratta di un orientamento – recepito con la Circolare n.218 del 30 novembre 2000 che qualifica la cessione come «vendita a scopo di leasing» di un bene che continua a rimanere nella disponibilità dell’impresa senza pregiudizio della sua permanente destinazione all’attività”. 13 Tremonti-ter e lease back “Tanto premesso, e tenuto conto della finalità delle disposizioni normative in esame, si ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la cessione del bene alla società di leasing nel contesto di una operazione di lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell’ammontare degli investimenti netti, né ai fini dell’applicazione della norma antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell’investimento presso l’impresa utilizzatrice. […] Ovviamente, la contestuale acquisizione del bene in leasing non configura, per l’utilizzatore, un ulteriore investimento che duplicherebbe i benefici”. 14 Revoca dell’agevolazione Articolo 5, comma 3-bis, D.L. n.78/2009 “L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”. Il beneficio fiscale è revocato se il bene per cui si è usufruito dell’agevolazione viene ceduto a un soggetto avente stabile organizzazione in un Paese non compreso nello Spazio economico europeo. La norma non indica limiti temporali. 15 Ulteriori disposizioni fiscali del D.L. n.78/2009 16 Incentivi alla capitalizzazione Articolo 5, comma 3-ter, D.L. n.78/2009 “Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi”. 17 Incentivi alla capitalizzazione Il requisito temporale L’aumento di capitale deve essere perfezionato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 5/8/2009 al 5/2/2010. Il beneficio è previsto per cinque periodi d’imposta a partire da quello in cui viene perfezionato l’aumento di capitale. 18 Nuovi coefficienti di ammortamento Articolo 6, comma 1, D.L. n.78/2009 “Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici”. 19 Nuovi coefficienti di ammortamento Verranno revisionati i coefficienti di ammortamento fiscale dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico. L’intervento sarà compensato con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Si provvederà alla revisione entro il 31/12/2009. Incide sulla durata minima dei contratti di leasing. 20 Compensazione dei crediti IVA Articolo 10, comma 1, lettera a) n.1, del D.L. n.78/2009 “[...] La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. (periodo aggiunto all’art.17, comma 1, del D.Lgs n.241/1997) Articolo 10, comma 1, lettera a) n.2.1, del D.L. n.78/2009 “In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata”. (periodo aggiunto all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n.322/1998) 21 Compensazione dei crediti IVA Articolo 10, comma 1, lettera a) n.7, del D.L. n.78/2009 “I contribuenti che intendono utilizzare crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni da cui emerge il credito”. In alternativa, relativamente ai i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile, la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che firmano la relazione di revisione. Le regole sulle compensazioni avranno effetto a decorrere dall’1/1/2010 [Agenzia delle entrate: Comunicato Stampa del 2/7/2009]. 22 Altre novità in tema IVA Articolo 10, comma 1, lettera b) del D.L. n.78/2009 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di compensazione può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a 700.000 euro (attualmente pari a 516.456,90 euro). Articolo 15, comma 6 del D.L. n.78/2009 È rateizzabile la maggiore IVA dovuta in seguito agli adeguamenti agli studi di settore. Articolo 10, comma 1, lettera a) n.8, del D.L. n.78/2009 Alle sanzioni stabilite per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti (articolo 27, comma 18, del D.L. n.185/2008) non si applica la riduzione a ¼ della sanzione irrogata e comunque non inferiore a ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi (articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n.472/1997). 23