Detassazione Tremonti-ter
Articolo 5, commi da 1 a 3-bis,
D.L. n.78/2009
dott. Gianluca Cristofori
Cristofori + Partners s.s.t.p. – Milano Torino Verona
Treviso, 27 ottobre 2009
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Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009
“È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa [...]”
Destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito
d’impresa (imprese individuali, “familiari” e “coniugali”, società di
persone commerciali, società di capitali, enti commerciali, enti non
commerciali (?) per l’eventuale attività commerciale). Certamente
esclusi, invece, gli esercenti arti e professioni e le attività agricole
(reddito fondiario).
L’agevolazione NON rileva ai fini dell’IRAP
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Il requisito soggettivo
Articolo 5, comma 2, D.L. n.78/2009
“I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul
lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.
238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è
documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di
cui al citato decreto”.
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Il requisito oggettivo
Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009
“È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento
del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,
di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
16 novembre 2007 [...]”.
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Requisito temporale
Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009
“[...] fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2010 [...]”
La disciplina ha carattere temporaneo. La sua applicazione è infatti
limitata agli investimenti fatti nel periodo che decorre dal 1° luglio
2009 e fino al 30 giugno 2010.
Non è richiesto il reinvestimento degli utili, ma il beneficio non si
estende alla distribuzione ai soci, salvo che per i soggetti
(IRPEF/IRES) fiscalmente “trasparenti”.
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Periodo di riferimento dell’investimento
L’investimento rileva ai fini dell’agevolazione nel momento
in cui si intende eseguito secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 109 del TUIR. (Cfr. Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n.90/E del 2001)
Il costo dei beni da considerare ai fini della determinazione
dell’agevolazione è quello riconosciuto ai fini fiscali
dall’articolo 110 del TUIR (al lordo degli ammortamenti e
al netto dei contributi in conto impianti).
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Leasing finanziario
Rileva la data di consegna dei beni all’utilizzatore (DDT,
verbale di consegna e/o collaudo), fatta salva l’ipotesi
della costruzione in appalto (ultimazione o SAL).
Costo rilevante ai fini dell’agevolazione è quello sostenuto
dal concedente (non rileva, quindi, il prezzo di riscatto),
maggiorato dell’IVA sui canoni eventualmente non
detraibile per l’utilizzatore, corrisposta dal concedente.
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Il meccanismo dell’agevolazione
Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009
“È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento
del valore degli investimenti [...]”
L’agevolazione è costituita da una riduzione dell’imponibile IRES
pari al 50 per cento del costo sostenuto per l’acquisizione dei
macchinari e apparecchiature nuove.
Sono quindi agevolati anche gli investimenti “sostitutivi” e non solo
quelli “incrementali”.
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Momento dell’effettiva fruizione
Articolo 5, comma 1, D.L. n.78/2009
“[...] L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli
investimenti”.
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Revoca dell’agevolazione
Articolo 5, comma 3, D.L. n.78/2009
“L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina
i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di
impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all’acquisto”.
L’incentivo fiscale è revocato:
se si cedono a terzi
se si destinano a finalità estranee all’esercizio d’impresa
i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
successivo a quello in cui si sia perfezionato l’investimento.
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Revoca dell’agevolazione: il caso del leasing
Articolo 5, comma 3, D.L. n.78/2009
“L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina
i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di
impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all’acquisto”.
L’incentivo fiscale è revocato:
se l’utilizzatore non esercita il diritto di riscatto
se cede il contratto di leasing
prima del secondo periodo successivo a quello in cui si sia
perfezionato l’investimento (C.A.d.E. n.41/E/2001 e n.90/E/2001).
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Tremonti-ter e lease back
Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001 - Agevolazioni - Tremonti-bis Primi interventi per il rilancio dell'economia - Detassazione del reddito
di impresa e di lavoro autonomo reinvestito - Istruzioni - Artt. 4 e 5, L.
18 ottobre 2001, n. 383.
Paragrafo 3.2.2.
“Rientrano nell’agevolazione anche i beni […] ceduti a società di leasing
con contratto di lease back. […] Secondo i medesimi criteri, pertanto,
potranno godere della agevolazione gli investimenti […] poi oggetto del
contratto di lease back. Nel caso specifico occorre valutare se la successiva
cessione del bene alla società di leasing sia o meno rilevante ai fini della
determinazione dell’investimento netto, determinato secondo i criteri
illustrati al paragrafo 2, nonché ai fini della applicazione della
disposizione antielusiva introdotta al comma 6 dell’articolo 4.”
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Tremonti-ter e lease back
“E’ necessario, a tal fine, considerare la particolare natura del contratto di
lease back. La giurisprudenza di legittimità ha definito il lease back come
un «contratto atipico, da iscrivere, però, in uno schema dotato di una sua
qualificante tipicità sociale», trattandosi di un contratto di impresa diretto
a soddisfare specifici interessi meritevoli di tutela giuridica (Cassazione 7
maggio 1998, 4612). Nell’ambito di tale schema, il trasferimento del bene
è attuato «per realizzare un disegno economico che rappresenta un
momento dell'usuale attività dell’imprenditore ... (e) ... costituisce
necessario presupposto per la concessione del bene in leasing». Si tratta di
un orientamento – recepito con la Circolare n.218 del 30 novembre 2000 che qualifica la cessione come «vendita a scopo di leasing» di un bene che
continua a rimanere nella disponibilità dell’impresa senza pregiudizio
della sua permanente destinazione all’attività”.
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Tremonti-ter e lease back
“Tanto premesso, e tenuto conto della finalità delle disposizioni normative
in esame, si ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la
cessione del bene alla società di leasing nel contesto di una operazione di
lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell’ammontare
degli investimenti netti, né ai fini dell’applicazione della norma
antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non
pregiudica in nessun modo la permanenza dell’investimento presso
l’impresa utilizzatrice. […] Ovviamente, la contestuale acquisizione del
bene in leasing non configura, per l’utilizzatore, un ulteriore investimento
che duplicherebbe i benefici”.
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Revoca dell’agevolazione
Articolo 5, comma 3-bis, D.L. n.78/2009
“L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto
degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione
in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”.
Il beneficio fiscale è revocato se il bene per cui si è
usufruito dell’agevolazione viene ceduto a un soggetto
avente stabile organizzazione in un Paese non
compreso nello Spazio economico europeo.
La norma non indica limiti temporali.
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Ulteriori disposizioni fiscali
del D.L. n.78/2009
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Incentivi alla capitalizzazione
Articolo 5, comma 3-ter, D.L. n.78/2009
“Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di
importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante
conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per
cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo
di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di
capitale e per i quattro periodi di imposta successivi”.
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Incentivi alla capitalizzazione
Il requisito temporale
L’aumento di capitale deve essere perfezionato entro
6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, ossia dal 5/8/2009 al 5/2/2010.
Il beneficio è previsto per cinque periodi d’imposta
a partire da quello in cui viene perfezionato l’aumento
di capitale.
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Nuovi coefficienti di ammortamento
Articolo 6, comma 1, D.L. n.78/2009
“Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei
beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio
energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei
coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con
diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici”.
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Nuovi coefficienti di ammortamento
Verranno
revisionati
i
coefficienti
di
ammortamento fiscale dei beni a più avanzata
tecnologia o che producono risparmio energetico.
L’intervento sarà compensato con diversi
coefficienti per i beni industrialmente meno
strategici.
Si provvederà alla revisione entro il 31/12/2009.
Incide sulla durata minima dei contratti di leasing.
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Compensazione dei crediti IVA
Articolo 10, comma 1, lettera a) n.1, del D.L. n.78/2009
“[...] La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori
all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro
annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito
emerge”. (periodo aggiunto all’art.17, comma 1, del D.Lgs n.241/1997)
Articolo 10, comma 1, lettera a) n.2.1, del D.L. n.78/2009
“In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono
utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante
dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono
non comprendere tale dichiarazione in quella unificata”. (periodo aggiunto
all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n.322/1998)
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Compensazione dei crediti IVA
Articolo 10, comma 1, lettera a) n.7, del D.L. n.78/2009
“I contribuenti che intendono utilizzare crediti relativi all’imposta sul
valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo
di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
relativamente alle dichiarazioni da cui emerge il credito”.
In alternativa, relativamente ai i contribuenti per i quali è esercitato il
controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile, la
dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che firmano la relazione di
revisione.
Le regole sulle compensazioni avranno effetto a decorrere dall’1/1/2010
[Agenzia delle entrate: Comunicato Stampa del 2/7/2009].
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Altre novità in tema IVA
Articolo 10, comma 1, lettera b) del D.L. n.78/2009
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di
compensazione può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino
a 700.000 euro (attualmente pari a 516.456,90 euro).
Articolo 15, comma 6 del D.L. n.78/2009
È rateizzabile la maggiore IVA dovuta in seguito agli adeguamenti agli
studi di settore.
Articolo 10, comma 1, lettera a) n.8, del D.L. n.78/2009
Alle sanzioni stabilite per l’utilizzo in compensazione di crediti
d’imposta inesistenti (articolo 27, comma 18, del D.L. n.185/2008) non
si applica la riduzione a ¼ della sanzione irrogata e comunque non
inferiore a ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi
(articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n.472/1997).
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