Corso Abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande 2004 IL RAPPORTO BANCA IMPRESA Le Principali Agevolazioni Docente: Rag. Nicola D’Orazio Le agevolazioni L'Amministrazione centrale e le Amministrazioni locali hanno, tra i propri compiti istituzionali, quello di favorire la crescita economica e quindi la nascita e lo sviluppo delle imprese e, conseguentemente, dei livelli occupazionali. A tal fine intervengono in situazioni ben definite e relative a specifici settori e, all'interno di questi, a singoli comparti, con aiuti agli investimenti consentiti dalla U.E. e che si concretizzano in contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, crediti d'imposta finanziamenti a tasso agevolato. I contributi in conto capitale sono costituiti da erogazioni calcolate in forma percentuale sull'ammontare dell'investimento; i contributi in conto interesse sono erogazioni calcolate sempre in forma percentuale ma sull'ammontare degli interessi prodotti dai mutui a medio/lungo termine contratti dall'impresa per la realizzazione degli investimenti; i crediti d'imposta Sono benefici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria dello Stato sul conto fiscale dell’impresa sono sempre calcolati in forma percentuale sull'ammontare dell'investimento e vengono utilizzati per il pagamento di imposte (IRPEF IRPEG IVA ecc.); i finanziamenti agevolati altro non sono che finanziamenti a medio/lungo termine erogati dalle banche a sostegno di nuovi investimenti che per un meccanismo di intervento della pubblica amministrazione vengono erogati ad un tasso più o meno consistentemente ridotto rispetto a quello di mercato. Le agevolazioni consentite dall'intervento pubblico ed autorizzate dalla U.E. sono di due tipi. La prima è quella consentita da leggi delle pubbliche amministrazioni che sono state sottoposte al giudizio della U.E. e da questa autorizzate con la precisazione dei limiti di intervento; esse sono riferite ad ogni singolo investimento effettuato dall'impresa (aiuti autorizzati). La seconda è anch'essa consentita da provvedimenti legislativi delle pubbliche amministrazioni ma non necessita di autorizzazioni della U.E. poiché l'entità dell'aiuto concesso non è tale da incidere sul principio della concorrenza. Il limite di aiuto è rappresentato dall'ammontare delle agevolazioni accordate 100.000 € ("de minimis"); non è quindi un'agevolazione attribuita ad un singolo investimento ma attribuita all'impresa. Criteri di definizione delle piccole e medie imprese (PMI) Le PMI sono definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese. Una PMI deve possedere tre requisiti (con valori diversi per le PICCOLE e per le MEDIE imprese): 1. in relazione al numero di dipendenti 2. in relazione al valore dei fatturato o del bilancio annuo 3. in relazione all'indipendenza a) Piccole imprese del settore terziario/servizi • meno di 20 dipendenti; • fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO o un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO; • il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese, fino al terzo livello superiore, con limiti dimensionali eccedenti quelli soprá indicati (*). b) Medie lmprese del settore terziario/servizi • meno di 95 dipendenti; • fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO o un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO; • il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese, fino al terzo livello superiore, con limiti dimensionali eccedenti quelli sopra indicati (*). (*) Questa soglia può essere superata se: l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali a rischio o investitori istituzionali a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto,sull'impresa; il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter Legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa. fatturato Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie delle società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'I.V.A. e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. totale di bilancio Per totale di bilancio si intende l'attivo patrimoniale al netto delle poste rettificative (fondi ammortamento, fondi rischi, ecc.). Nuove definizioni UE Le principali agevolazioni L. 215/92 Azioni positive per imprenditoria femminile Legge 488/92 Settore commercio Legge 449/97 art. 11 (e successive modifiche) L. 215/92 Azioni positive per imprenditoria femminile Soggetti beneficiari: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazioni spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi rientranti nella definizioni comunitaria di piccola impresa, cioè: - massimo 50 dipendenti; - fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro o, in alternativa attivo netto di bilancio non superiore a 5 milioni di euro. Iniziative ammissibili: • nuove attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti o di ramo aziendale o mediante affitto per almeno cinque anni; • realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, innovazione tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e ammodernamento dell'attività; • acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. Agevolazioni contributo in conto capitale in percentuale dell'investimento ammissibile: per iniziative per - avvio di attività, - acquisto di attività preesistenti e - progetti aziendali innovativi dal 15% al 50% per iniziative per acquisizione di servizi reali 30% sono esclusi: a) l'acquisto di terreni e fabbricati b) gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione; c) l'avviamento; d) le spese di gestione. Priorità 1° criterio - Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi. 2° criterio - Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi. 3° criterio - Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali. 4° criterio - Partecipazione femminile all'impresa. 5° criterio - Certificazioni ambientati e/o di qualità e programmi finalizzati al commercio elettronico. Consuntivo e revoca Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione della graduatoria, non superiore a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali. Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni. Erogazione dei contributi In due quote: 1) la prima a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al contributo. La quota è pari al 30% dell'agevolazione concesse a fronte della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi. 2) la seconda alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per programmi di investimento con durata fino a 12 mesi e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data per programmi con durata superiore. Erogazione a completa realizzazione dell'iniziativa con presentazione della relativa documentazione di spesa. L'erogazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Viene trattenuto il 10% dell'agevolazione concessa che verrà erogato dopo il controllo della documentazione finale di spesa ed entro i successivi 9 mesi. Legge 449/97 art. 11 (e successive modifiche) Soggetti beneficiari: • piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso; • piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • piccole e medie imprese del settore turistico Spese ammissibili sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata ed oggetto di ammortamento, quali: mobili ed arredi, biancheria, attrezzatura, macchinari, impianti generici e specifici, impianti e mezzi di sollevamento, macchine d'ufficio elettroniche, computer e sistemi telefonici, software; • non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costi relativi alla manodopera; • tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica; • sono agevolabili gli investimenti fatturati successivamente al 1 ° gennaio 1999 e pagati per almeno il 30% all'atto della presentazione della domanda: Agevolazione credito d'imposta pari al 20% della spesa ammissibile da utilizzare per il pagamento delle imposte IRPEF ed IRPEG saldi e acconti o in diminuzione di eventuali versamenti IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta è stato indicato; il credito d'imposta viene calcolato sull'imponibile dei beni strumentali al netto di sconti e costi accessori; Legge 488/92 Settore commercio Settore interessato: commercio Agevolazione Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale pari al 15% se Piccola Impresa ed al 7,5% se Media Impresa Delle spese ammissibili. Fondo di rotazione Agevolazione permanente che consiste in un contributo in conto interessi