Corso Abilitante alla
somministrazione di alimenti e
bevande 2004
IL RAPPORTO BANCA IMPRESA
Le Principali Agevolazioni
Docente:
Rag. Nicola D’Orazio
Le agevolazioni
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L'Amministrazione centrale e le Amministrazioni
locali hanno, tra i propri compiti istituzionali,
quello di favorire la crescita economica e quindi la
nascita e lo sviluppo delle imprese e,
conseguentemente, dei livelli occupazionali.
A tal fine intervengono in situazioni ben definite e
relative a specifici settori e, all'interno di questi, a
singoli comparti, con aiuti agli investimenti
consentiti dalla U.E. e che si concretizzano in
contributi in conto capitale,
contributi in conto interessi,
crediti d'imposta
finanziamenti a tasso agevolato.
I contributi in conto capitale

sono costituiti da erogazioni calcolate
in forma percentuale sull'ammontare
dell'investimento;
i contributi in conto interesse

sono erogazioni calcolate sempre in
forma percentuale ma
sull'ammontare degli interessi
prodotti dai mutui a medio/lungo
termine contratti dall'impresa per la
realizzazione degli investimenti;
i crediti d'imposta


Sono benefici riconosciuti
dall'amministrazione finanziaria dello
Stato sul conto fiscale dell’impresa
sono sempre calcolati in forma
percentuale sull'ammontare
dell'investimento e vengono utilizzati
per il pagamento di imposte (IRPEF
IRPEG IVA ecc.);
i finanziamenti agevolati

altro non sono che finanziamenti a
medio/lungo termine erogati dalle
banche a sostegno di nuovi
investimenti che per un meccanismo
di intervento della pubblica
amministrazione vengono erogati ad
un tasso più o meno
consistentemente ridotto rispetto a
quello di mercato.
Le agevolazioni consentite dall'intervento pubblico ed
autorizzate dalla U.E. sono di due tipi.
 La prima è quella consentita da leggi delle
pubbliche amministrazioni che sono state
sottoposte al giudizio della U.E. e da questa
autorizzate con la precisazione dei limiti di
intervento; esse sono riferite ad ogni singolo
investimento effettuato dall'impresa (aiuti
autorizzati).
 La seconda è anch'essa consentita da
provvedimenti legislativi delle pubbliche
amministrazioni ma non necessita di
autorizzazioni della U.E. poiché l'entità dell'aiuto
concesso non è tale da incidere sul principio della
concorrenza.
Il limite di aiuto è rappresentato dall'ammontare
delle agevolazioni accordate 100.000 € ("de
minimis");
non è quindi un'agevolazione attribuita ad un
singolo investimento ma attribuita all'impresa.
Criteri di definizione delle
piccole e medie imprese (PMI)
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Le PMI sono definite secondo la vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di
stato alle imprese.
Una PMI deve possedere tre requisiti
(con valori diversi per le PICCOLE e per le
MEDIE imprese):
1. in relazione al numero di dipendenti
2. in relazione al valore dei fatturato o
del bilancio annuo
3. in relazione all'indipendenza
a) Piccole imprese del settore
terziario/servizi

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
• meno di 20 dipendenti;
• fatturato annuo non superiore a 2,7
milioni di EURO o un totale di bilancio
annuo non superiore a 1,9 milioni di
EURO;
• il cui capitale o i cui diritti di voto non
sono detenuti per il 25% o più da una sola
impresa, oppure, congiuntamente, da più
imprese, fino al terzo livello superiore, con
limiti dimensionali eccedenti quelli soprá
indicati (*).
b) Medie lmprese del settore
terziario/servizi
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
• meno di 95 dipendenti;
• fatturato annuo non superiore a 15
milioni di EURO o un totale di bilancio
annuo non superiore a 10,1 milioni di
EURO;
• il cui capitale o i cui diritti di voto non
sono detenuti per il 25% o più da una sola
impresa, oppure, congiuntamente, da più
imprese, fino al terzo livello superiore, con
limiti dimensionali eccedenti quelli sopra
indicati (*).
(*) Questa soglia può essere
superata se:
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l'impresa è detenuta da società di investimenti
pubblici, società di capitali a rischio o investitori
istituzionali a condizione che questi non esercitino
alcun controllo, individuale o
congiunto,sull'impresa;
il capitale è disperso in modo tale che sia
impossibile determinare da chi è detenuto e se
l'impresa dichiara di poter Legittimamente
presumere che non è detenuto per il 25% o più
da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da
più imprese non conformi alla definizione di
piccola impresa.
fatturato

Per fatturato si intende l'importo
netto del volume d'affari che
comprende gli importi provenienti
dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle
attività ordinarie delle società,
diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite, nonché dell'I.V.A. e delle
altre imposte direttamente connesse
con il volume d'affari.
totale di bilancio

Per totale di bilancio si intende
l'attivo patrimoniale al netto delle
poste rettificative (fondi
ammortamento, fondi rischi, ecc.).
Nuove definizioni UE
Le principali agevolazioni
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L. 215/92 Azioni positive per
imprenditoria femminile
Legge 488/92 Settore
commercio
Legge 449/97 art. 11 (e
successive modifiche)
L. 215/92 Azioni positive per
imprenditoria femminile
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Soggetti beneficiari:
le società cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60% da donne,
le società di capitali le cui quote di partecipazioni spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne, nonché
le imprese individuali gestite da donne,
che operino nei settori dell'industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi
rientranti nella definizioni comunitaria di piccola impresa,
cioè:
- massimo 50 dipendenti;
- fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro o, in
alternativa attivo netto di bilancio non superiore a 5 milioni
di euro.
Iniziative ammissibili:
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• nuove attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività
preesistenti o di ramo aziendale o mediante affitto per
almeno cinque anni;
• realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi
all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto,
innovazione tecnologica o organizzativa anche se finalizzata
all'ampliamento e ammodernamento dell'attività;
• acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche
di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché
per lo sviluppo di sistemi di qualità.
Agevolazioni
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contributo in conto capitale in percentuale
dell'investimento ammissibile:
per iniziative per
- avvio di attività,
- acquisto di attività preesistenti e
- progetti aziendali innovativi
dal 15% al 50%
per iniziative per acquisizione di servizi
reali 30%
sono esclusi:
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a) l'acquisto di terreni e fabbricati
b) gli investimenti realizzati
mediante commesse interne o
oggetto di autofatturazione;
c) l'avviamento;
d) le spese di gestione.
Priorità
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1° criterio - Nuovi occupati rispetto agli
investimenti ammessi.
2° criterio - Nuova occupazione femminile
rispetto agli investimenti
ammessi.
3° criterio - Nuovi investimenti rispetto agli
investimenti totali.
4° criterio - Partecipazione femminile
all'impresa.
5° criterio - Certificazioni ambientati e/o di
qualità e programmi finalizzati al commercio
elettronico.
Consuntivo e revoca
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
Il valore di ciascun criterio risultante a
consuntivo può subire scostamenti in
diminuzione, rispetto ai valori posti a base
per la formazione della graduatoria, non
superiore a 30 punti percentuali, mentre
la media degli scostamenti in diminuzione
dei criteri interessati non può superare i
20 punti percentuali.
Il superamento dei predetti limiti di
scostamento determina la revoca delle
agevolazioni.
Erogazione dei contributi
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In due quote:
1) la prima a far data dal trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al
contributo. La quota è pari al 30% dell'agevolazione
concesse a fronte della realizzazione di una pari percentuale
degli investimenti ammessi.
2) la seconda alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta
data per programmi di investimento con durata fino a 12
mesi e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data
per programmi con durata superiore.
Erogazione a completa realizzazione dell'iniziativa con
presentazione della relativa documentazione di spesa.
L'erogazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta di erogazione.
Viene trattenuto il 10% dell'agevolazione concessa che
verrà erogato dopo il controllo della documentazione finale
di spesa ed entro i successivi 9 mesi.
Legge 449/97 art. 11
(e successive modifiche)
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Soggetti beneficiari:
• piccole e medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio ed
all'ingrosso;
• piccole e medie imprese di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
• piccole e medie imprese del settore
turistico
Spese ammissibili


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
sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni
strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata
ed oggetto di ammortamento, quali: mobili ed arredi,
biancheria, attrezzatura, macchinari, impianti generici e
specifici, impianti e mezzi di sollevamento, macchine
d'ufficio elettroniche, computer e sistemi telefonici,
software;
• non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di
autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costi relativi
alla manodopera;
• tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica;
• sono agevolabili gli investimenti fatturati successivamente
al 1 ° gennaio 1999 e pagati per almeno il 30% all'atto
della presentazione della domanda:
Agevolazione
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
credito d'imposta pari al 20% della spesa
ammissibile da utilizzare per il pagamento
delle imposte IRPEF ed IRPEG saldi e
acconti o in diminuzione di eventuali
versamenti IVA successivi alla
dichiarazione dei redditi nella quale il
credito d'imposta è stato indicato;
il credito d'imposta viene calcolato
sull'imponibile dei beni strumentali al
netto di sconti e costi accessori;
Legge 488/92 Settore
commercio
Settore interessato: commercio
 Agevolazione
 Le agevolazioni concedibili consistono
in un contributo in c/capitale pari al
 15% se Piccola Impresa ed al
 7,5% se Media Impresa
 Delle spese ammissibili.
Fondo di rotazione

Agevolazione permanente che
consiste in un contributo in conto
interessi
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