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Quadro RF
Vanno indicate le plusvalenze realizzate nell’esercizio 2008.
Le plusvalenze, calcolate a norma dell’art. 86, co. 2, D.P.R. 917/1986 [CFF Ë
5186] ai sensi del co. 4 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui vengono realizzate oppure
se la plusvalenza è relativa alla cessione di un bene strumentale che è stato
posseduto per un periodo non inferiore a tre anni (per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'art. 87, D.P.R.
917/1986 [CFF Ë 5187], se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), può
essere, a scelta del contribuente, rateizzata in quote costanti, nell’esercizio
stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Esempio a)
Bene strumentale ceduto il 31 agosto 2008 (acquistato il 5 febbraio 2003):
la plusvalenza può essere tassata interamente nel 2008 o rateizzata in 5
anni.
Esempio b)
Bene strumentale ceduto il 31 agosto 2008 (acquistato il 5 febbraio
2006): la plusvalenza va necessariamente tassata interamente nel 2008.
Il periodo intercorso tra la data di acquisto e quella di vendita è inferiore ai tre anni.
SCELTA per la RATEAZIONE: la scelta per la rateazione della tassazione e per il numero delle
quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui:
le plusvalenze sono state realizzate
l
oppure
le sopravvenienze sono state conseguite
compilando il «Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive» contenuto nel
quadro RS.
N.B.: la mancata compilazione del prospetto preclude la possibilità di rateizzare le
plusvalenze o le sopravvenienze attive.
Nel prospetto posto nel quadro RS della dichiarazione devono essere indicati i seguenti dati:
l importo totale delle plusvalenze o delle sopravvenienze che si intende rateizzare;
l quota di plusvalenza o di sopravvenienza che si intende rateizzare.
Il contribuente può decidere di rateizzare solamente alcune delle plusvalenze o
sopravvenienze realizzate, non necessariamente tutte.
Nel caso in cui la società scelga la rateazione, occorre poi apportare una variazione
in diminuzione, da indicare nel rigo RF31, colonna 2, per l’intero ammontare delle
plusvalenze patrimoniali, da indicare anche in colonna 1, e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo RS11 (colonna 1 e 2) del predetto prospetto e una
variazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, per l’importo della quota costante
evidenziata nel rigo RS12 (colonna 1 e 2) del prospetto stesso.
Vanno altresì inserite nel rigo RF7 le quote costanti imputabili al reddito d’esercizio
di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive oggetto di rateizzazione in precedenti periodi di imposta.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le
plusvalenze di cui all’art. 86, comma 1, del Tuir, relative ai beni strumentali alla
produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui
all’art. 1, co.1093, della L. 296/2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello
di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal
caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto
degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio
antecedente a quello di esercizio dell’opzione.
l
Unico 2009 – Società di persone ed equiparate
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Quadro RF
– il 56%, pari al 70% dell’80%, del reddito delle imprese che esercitano la
pesca mediterranea e del 64% pari all'80% dell'80% del reddito delle
imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne
e lagunari;
– la quota di utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione
cinematografica con periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 –
impiegati nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo
2, commi 2, 4, 5 e 6, D.Lgs. 22.1.2004, n. 28;
– la quota di utili, nel limite massimo del 30%, dichiarati – per periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 – dalle imprese italiane operanti in
settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di
accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li
impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, D.Lgs. 22.6.2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità
italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo. Le disposizioni
applicative sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dello sviluppo economico.
Si ricorda che l’efficacia delle predette agevolazioni è subordinata, ai
sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all’autorizzazione della Commissione europea e possono essere fruite esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione
di autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario.
ATTENZIONE
RIGO RF48:
Totale delle variazioni in diminuzione
Va riportata la somma degli importi dei righi da RF31 a RF47.
DETERMINAZIONE del REDDITO della SOCIETÀ
RIGO RF49:
Somma algebrica (A o – B) + C + D – E
Va indicato in questo rigo il reddito o la perdita risultante dalla seguente
somma algebrica:
RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 – RF30 – RF48
RIGO RF50:
Redditi di partecipazione in società di cui all'art. 5
Nel
, va indicata, in vaso di partecipazione in società
residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti, ma con stabile organizzazione, la
quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5, D.P.R.
917/1986, ovvero dell'art. 11, co. 4, D.Lgs. 240/1991; in colonna 1 va indicata
la quota di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società non
operative ai sensi dell'art. 30, co. 3, lett. c), ultimo periodo, L. 724/1994.
rigo RF50
,
colonna 2
di persone residenti nel territorio dello Stato o in Geie
RIGO RF51:
Perdite da partecipazione in società
RIGO RF52:
Reddito d'impresa o lordo (o perdita)
di cui all'art. 5
Nel rigo RF51 va indicata la quota di perdita imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986, ovvero dell’art. 11, co. 4, D.Lgs.
240/1991.
Nel rigo RF52, colonna
somma algebrica:
2
, va indicato l’importo derivante dalla seguente
RF49 + RF50, colonna 2 – RF51
Se il risultato è
negativo
, l’importo va preceduto dal segno «–».
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Aggiornamento in seguito all`approvazione delle