SCADENZA UNICO 2010 Società Capitali Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta 1)Periodo di imposta coincidente con l’anno solare 30 settembre 2010 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio SCADENZA UNICO 2010 PERSONE FISICHE 1. Termine ordinario entro il 30 settembre 2010 2. Cessazione 2009 entro il 30 settembre 2010 3. Liquidazione impresa individuale (RM 31/E 04.02.2009) a) effetto della liquidazione b) quante dichiarazioni presentare? esempio • Impresa individuale in liquidazione dal 15 febbraio 2009 • Dichiarazione del periodo 1.1.2009/14.2.2009 entro il nono mese successivo cioe’ 30 novembre 2009 • Cio’ comporta che il versamento vada eseguito entro il 16.6.2009 ????? ( articolo 17 DPR 435/2001) se e’ cosi’ come si rispetta la progressivita dell’IRPEF con riferimento agli altri redditi del 2009 che vengono dichiarati nel 2010 con versamento al 16.6.2010 ???? SCADENZA UNICO 2010 SOCIETA’ DI PERSONE 1. Termine ordinario Entro il 30 settembre 2010 2. Entro la fine del NONO mese successivo a quello di effetto dell’operazione nel caso di operazioni straordinarie Casi particolari: 1. Scioglimento senza liquidazione nel 2009: 30.09.2010 2. Perdita della pluralità soci nel 2009: 30.09.2010 Liquidazione NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SI IMPONE DI VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di capitali Società di persone Vale la data di iscrizione al Registro Imprese Vale la data delle deliberazione SCELTA DEL MODELLO soggetti IRES 1) Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2009 Il modello è UNICO 2010 2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2009 Il modello è UNICO 2009 problema: modello non aggiornato UNIFICAZIONE soggetti IRES 1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare** La dichiarazione va UNIFICATA 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare** La dichiarazione NON va UNIFICATA SCELTA DEL MODELLO soggetti IRPEF 1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare Il modello è UNICO 2010 La dichiarazione va UNIFICATA 2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare Il modello è Unico 2010 Se non disponibile (UTILIZZABILE) Unico 2009 La dichiarazione NON va UNIFICATA NO UNIFICAZIONE – dichiarazione IRAP TERMINI Entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dei redditi. AUTONOMIA NON ENTRA PIU’ NEL MODELLO UNICO, che rimane arginato a redditi e IVA (salvo DL 78/09). DESTINATARIO SI TRASMETTE ANCORA ALL’AGENZIA, non essendo attivo il ricevimento delle regioni UNIFICAZIONE – dichiarazione IVA Possibilità di presentazione separata se la dichiarazione è a CREDITO • Dichiarazione a credito (anche < ad € 10.000) possibile separazione (indipendentemente dall’utilizzo del credito) • Dichiarazione a saldo zero obbligo unificazione Solo studi UNICO PF obbligo di presentazione telematica NOVITA’ FIN 2008 AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI CHI PRESENTA UNICO PUR POTENDO PRESENTARE IL MODELLO 730 SOGGETTI IRES (no ENC) TUTTI I SOGGETTI CON MODELLO 770 TUTTI I SOGGETTI CON DICHIARAZIONE IVA (indipendentemente dal volume affari) SOGGETTI CHE COMPILANO PROSPETTO STUDI DI SETTORE E PARAMETRI INOSSERVANZA OBBLIGO TELEMATICO PRESENTAZIONE IN POSTA UTILIZZO DI MODELLO NON CONFORME (C.M. 54/E del 19.06.2002) SANZIONE DA € 258 A € 2.065 (art.8 c.1 D.Lgs. 471/1997) SCADENZE VERSAMENTO PERSONE FISICHE DATA FISSA SOCIETA’ PERSONE 16.06 ANNO PRESENTAZIONE APPROVAZIONE NEI 120 GG. SOCIETA’ CAPITALI 16° giorno sesto mese successivo chiusura periodo d’imposta APPROVAZIONE NEI 180 GG. 16° giorno mese successivo approvazione del bilancio APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 6° MESE Ante riforma Art. 2364 richiamato dall’art. 2478-bis per le SRL Post riforma “… quando particolari esigenze lo richiedono” “… nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato …” ovvero “… quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società” ... “SOLUZIONI” PER LA PROROGA Approvazione in seconda convocazione C.M. n.54/E/2002 SRL solo se previsto dallo statuto Per il versamento rileva la data della prima convocazione I conv. - 30 aprile II conv. – 25 maggio Versamento imposte – 16 giugno Approvazione con consultazione scritta Art. 17 DPR 435/2001 2478-bis: bilancio “presentato” ai soci L’iter può concludersi anche successivamente Termine ordinario DECRETO 21 MAGGIO 2009 RIDUZIONE INTERESSI PER RATEAZIONI DAL 6% AL 4% 1. riguarda i pagamenti dovuti in relazione a dichiarazioni redditi e IRAP che saranno presentate dal 1° luglio 2009 VERSAMENTO rateizzato IVA versamento entro il 16 marzo 2010, se il saldo da DR annuale supera euro 10,33 (arrotondato a € 10) Differimento a saldo UNICO magg. 0,40% per mese RATEIZZAZIONE: DR IVA autonoma: unica soluzione al 16.03.10 rate dal 16.3.10 da 2 a 9 rate DM 21.5.2009 (interesse 0,33% mese) DR IVA unificata: unica soluzione al 16.03.10 rate dal 16.3.10, da 2 a 9 rate (interesse 0,33% mese) unica soluzione al saldo di UNICO rate dal saldo di unico (maggiorazione 0,40% per ogni mese o frazione + interessi 0,33% mese) L’OPZIONE PER L’AVVISO TELEMATICO CONFERMA PER L’AVVISO TELEMATICO CM 47/E/09 possibilità di revoca entro 30 gg dalla ricezione avviso telematico (irreperibilità, cessazione del mandato, altre gravi situazioni) L’ITER DELL’AVVISO RACCOMANDATA AL CONTRIBUENTE FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE (10%) 30 giorni che decorrono dalla NOTIFICA L’ITER DELL’AVVISO TELEMATICO TRASMISSIONE TELEMATICA DELL’AVVISO ALL’INTERMEDIARIO FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE AD 1/3 DELLA SANZIONE (10%) Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza del contribuente l’avviso entro 30 gg. dalla ricezione 30 giorni che decorrono dal 60° giorno successivo quello di notifica trasmissione all’intermediario Non va firmata la copia conservata dall’intermediario (RM 354/E/08 e RM 298/E/07) TEMPISTICA 10.07 Invio dichiarazione Correttiva nei termini 30.9 90 gg tardiva OMESSA INTEGRATIVA Correttiva nei termini integrativa Correggono dichiarazioni validamente presentate nei termini previsti dichiarazione tardiva nessuna indicazione nel frontespizio RITRATTABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE Articolo 2 del DPR n.322/98 Modifica della dichiarazione commi 8 e 8-bis 1° problema: quali correzioni? Solo correzioni di errori NO RIPENSAMENTI R.M. 325/E del 14/10/2002 CASS. 25056 del 27.11.2006 CM 8/E/09 possibile se la scelta era evidente da altri elementi (es: versamento sostitutiva, scritture contabili, ecc) 2° problema: quale termine? comma 8 31/12 quarto anno successivo comma 8 - bis Termine invio dichiarazione periodo d’imposta successivo Posizione della dottrina comma 8 Rettifiche a sfavore e a favore del contribuente comma 8-bis Rettifiche a favore con compensazione immediata Posizione dell’Agenzia CM 6/E/02 RM 24/E/07 comma 8 Rettifiche a sfavore del contribuente comma 8-bis Rettifiche a favore del contribuente RM 459/E del 2.12.08 Dopo 1 anno Recupero del credito solo tramite istanza di rimborso UNICO PF e 730 UNICO Modello per tutti 730 Utilizzabile con alcuni requisiti … presenza di sostituto – assenza di alcuni redditi Vantaggi 730 Credito recuperabile più velocemente Versamenti gestiti dal sostituto Non si devono gestire i calcoli NON possono usare il 730 Chi deve dichiarare redditi … … d’impresa (anche in partecipazione) … di lavoro autonomo (anche in partecipazione) … redditi diversi non dichiarabili nel quadro D Proventi da affitto d’azienda – PLUS cessione PQ o PLUS cessione PNQ black list inoltre … … chi deve presentare IVA, 770 o IRAP … chi non è residente nel 2009 e/o 2010 … eredi per i redditi del de cuius … dipendenti di datori non sostituti (es: COLF) Possibile coniuge dichiarante