SCADENZA UNICO 2010
Società Capitali
Entro l’ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta
1)Periodo di imposta coincidente con l’anno solare
 30 settembre 2010
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
 Scadenza dipendente dalla chiusura dell’esercizio
SCADENZA UNICO 2010
PERSONE FISICHE
1. Termine ordinario  entro il 30 settembre 2010
2. Cessazione 2009  entro il 30 settembre 2010
3. Liquidazione impresa individuale (RM 31/E 04.02.2009)
a) effetto della liquidazione
b) quante dichiarazioni presentare?
esempio
• Impresa individuale in liquidazione dal 15 febbraio 2009
• Dichiarazione del periodo 1.1.2009/14.2.2009 entro il
nono mese successivo cioe’ 30 novembre 2009
• Cio’ comporta che il versamento vada eseguito entro il
16.6.2009 ????? ( articolo 17 DPR 435/2001) se e’ cosi’
come si rispetta la progressivita dell’IRPEF con riferimento
agli altri redditi del 2009 che vengono dichiarati nel 2010
con versamento al 16.6.2010 ????
SCADENZA UNICO 2010
SOCIETA’ DI PERSONE
1. Termine ordinario  Entro il 30 settembre 2010
2. Entro la fine del NONO mese successivo a quello di effetto
dell’operazione nel caso di operazioni straordinarie
Casi particolari:
1. Scioglimento senza liquidazione nel 2009: 30.09.2010
2. Perdita della pluralità soci nel 2009: 30.09.2010
Liquidazione
NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SI IMPONE
DI VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO
Società di capitali
Società di persone
Vale la data di
iscrizione al
Registro Imprese
Vale la data delle
deliberazione
SCELTA DEL MODELLO
soggetti IRES
1) Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2009
 Il modello è UNICO 2010
2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2009
 Il modello è UNICO 2009
 problema: modello non aggiornato
UNIFICAZIONE
soggetti IRES
1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare**
 La dichiarazione va UNIFICATA
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare**
 La dichiarazione NON va UNIFICATA
SCELTA DEL MODELLO
soggetti IRPEF
1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare
 Il modello è UNICO 2010
 La dichiarazione va UNIFICATA
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare
 Il modello è Unico 2010
Se non disponibile (UTILIZZABILE) Unico 2009
 La dichiarazione NON va UNIFICATA
NO UNIFICAZIONE – dichiarazione IRAP
TERMINI
Entro il medesimo termine previsto
per la dichiarazione dei redditi.
AUTONOMIA
NON ENTRA PIU’ NEL MODELLO
UNICO, che rimane arginato a redditi
e IVA (salvo DL 78/09).
DESTINATARIO
SI TRASMETTE ANCORA
ALL’AGENZIA, non essendo attivo il
ricevimento delle regioni
UNIFICAZIONE – dichiarazione IVA
Possibilità di presentazione separata se la
dichiarazione è a CREDITO
• Dichiarazione a credito (anche < ad € 10.000)  possibile separazione
(indipendentemente dall’utilizzo del credito)
• Dichiarazione a saldo zero  obbligo unificazione
Solo
studi
UNICO PF  obbligo di
presentazione telematica
NOVITA’
FIN 2008
AMPLIAMENTO
DELLE IPOTESI
CHI PRESENTA
UNICO PUR
POTENDO
PRESENTARE IL
MODELLO 730
SOGGETTI
IRES
(no ENC)
TUTTI I SOGGETTI
CON MODELLO
770
TUTTI I SOGGETTI
CON
DICHIARAZIONE
IVA
(indipendentemente
dal volume affari)
SOGGETTI CHE
COMPILANO
PROSPETTO
STUDI DI
SETTORE E
PARAMETRI
INOSSERVANZA OBBLIGO TELEMATICO
PRESENTAZIONE
IN
POSTA
UTILIZZO DI MODELLO
NON CONFORME
(C.M. 54/E del
19.06.2002)
SANZIONE DA € 258 A € 2.065
(art.8 c.1 D.Lgs. 471/1997)
SCADENZE VERSAMENTO
PERSONE FISICHE
DATA FISSA
SOCIETA’ PERSONE
16.06 ANNO PRESENTAZIONE
APPROVAZIONE NEI 120 GG.
SOCIETA’ CAPITALI
16° giorno sesto mese successivo
chiusura periodo d’imposta
APPROVAZIONE NEI 180 GG.
16° giorno mese successivo
approvazione del bilancio
APPROVAZIONE BILANCIO
ENTRO IL 6° MESE
Ante riforma
Art. 2364
richiamato dall’art.
2478-bis per le SRL
Post riforma
“… quando particolari esigenze
lo richiedono”
“… nel caso di società tenute alla
redazione del bilancio consolidato …”
ovvero
“… quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società”
... “SOLUZIONI” PER LA PROROGA
Approvazione in seconda
convocazione
C.M.
n.54/E/2002
SRL solo se previsto dallo statuto
Per il versamento rileva la data
della prima convocazione
I conv. - 30 aprile
II conv. – 25 maggio
Versamento imposte – 16 giugno
Approvazione con
consultazione scritta
Art. 17 DPR
435/2001
2478-bis: bilancio “presentato” ai soci
L’iter può concludersi anche
successivamente
Termine ordinario
DECRETO 21 MAGGIO 2009
RIDUZIONE
INTERESSI PER
RATEAZIONI
DAL 6% AL 4%
1. riguarda i pagamenti dovuti in relazione a
dichiarazioni redditi e IRAP che saranno
presentate dal 1° luglio 2009
VERSAMENTO rateizzato IVA
 versamento entro il 16 marzo 2010, se il saldo da
DR annuale supera euro 10,33 (arrotondato a € 10)
 Differimento a saldo UNICO  magg. 0,40% per mese
RATEIZZAZIONE:
DR IVA autonoma:
 unica soluzione al 16.03.10
 rate dal 16.3.10 da 2 a 9 rate
DM
21.5.2009
(interesse 0,33% mese)
DR IVA unificata:
 unica soluzione al 16.03.10
 rate dal 16.3.10, da 2 a 9 rate (interesse 0,33% mese)
 unica soluzione al saldo di UNICO
 rate dal saldo di unico
(maggiorazione 0,40% per ogni mese o frazione + interessi 0,33% mese)
L’OPZIONE PER L’AVVISO TELEMATICO
CONFERMA PER L’AVVISO TELEMATICO
CM 47/E/09  possibilità di revoca entro 30 gg dalla
ricezione avviso telematico (irreperibilità, cessazione del
mandato, altre gravi situazioni)
L’ITER DELL’AVVISO
RACCOMANDATA
AL CONTRIBUENTE
FRUIZIONE DELLA
RIDUZIONE AD 1/3
DELLA SANZIONE (10%)
30 giorni che decorrono
dalla NOTIFICA
L’ITER DELL’AVVISO TELEMATICO
TRASMISSIONE TELEMATICA
DELL’AVVISO
ALL’INTERMEDIARIO
FRUIZIONE DELLA
RIDUZIONE AD 1/3
DELLA SANZIONE (10%)
Gli intermediari sono tenuti a
portare a conoscenza
del contribuente l’avviso entro
30 gg. dalla ricezione
30 giorni che decorrono dal
60° giorno successivo quello
di notifica trasmissione
all’intermediario
 Non va firmata la copia conservata dall’intermediario (RM
354/E/08 e RM 298/E/07)
TEMPISTICA
10.07
Invio
dichiarazione
Correttiva nei
termini
30.9
90 gg
tardiva
OMESSA
INTEGRATIVA
Correttiva nei termini
integrativa
Correggono dichiarazioni validamente
presentate nei termini previsti
dichiarazione tardiva  nessuna indicazione nel frontespizio
RITRATTABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE
Articolo 2 del DPR n.322/98
Modifica della
dichiarazione
commi 8 e 8-bis
1° problema:
quali
correzioni?
Solo correzioni di errori
NO RIPENSAMENTI
R.M. 325/E del 14/10/2002
CASS. 25056 del 27.11.2006
CM 8/E/09  possibile se la scelta era evidente da altri elementi
(es: versamento sostitutiva, scritture contabili, ecc)
2° problema:
quale
termine?
comma 8
31/12 quarto anno successivo
comma 8 - bis
Termine invio dichiarazione
periodo d’imposta successivo
Posizione della dottrina
comma 8
Rettifiche a sfavore e a favore del contribuente
comma 8-bis
Rettifiche a favore con compensazione immediata
Posizione dell’Agenzia
CM 6/E/02 RM 24/E/07
comma 8
Rettifiche a sfavore del contribuente
comma 8-bis
Rettifiche a favore del contribuente
RM 459/E del 2.12.08
Dopo 1 anno  Recupero del credito
solo tramite istanza di rimborso
UNICO PF e 730
UNICO
Modello per tutti
730
Utilizzabile con alcuni requisiti
… presenza di sostituto – assenza di alcuni redditi
Vantaggi
730
Credito recuperabile più velocemente
Versamenti gestiti dal sostituto
Non si devono gestire i calcoli
NON possono usare il 730
Chi deve
dichiarare
redditi …
… d’impresa (anche in partecipazione)
… di lavoro autonomo (anche in partecipazione)
… redditi diversi non dichiarabili nel quadro D
Proventi da affitto d’azienda – PLUS cessione PQ
o PLUS cessione PNQ black list
inoltre …
… chi deve presentare IVA, 770 o IRAP
… chi non è residente nel 2009 e/o 2010
… eredi per i redditi del de cuius
… dipendenti di datori non sostituti (es: COLF)
Possibile coniuge dichiarante
Scarica

Aspetti procedurali - Ordine dei Consulenti del lavoro della