&
Circolare mensile
Marzo 2002
Circolare per gli Associati Unionced ed Unionlavoro
Ø Circolare informativa del mese di Marzo 2002…….. con
ü Occhio alle scadenze di Marzo 2002
ü Notiziario mensile di Marzo 2002
ü e … Attenzione all’INPS e dintorni!
PRATICA
§
Le semplificazioni alla luce dei primi chiarimenti ministeriali
§
Assoggettamento all’IRAP dei redditi professionali
§
Contributi IVS artigiani e commercianti per il 2002
§
In arrivo 16 nuovi questionari per gli studi di settore
Scadenzario: principali scadenze dal 15 Marzo al 15 Aprile 2002
COMUNICHIAMO AGLI ASSOCIATI CHE E’ PROSSIMA LA
SPEDIZIONE DEL SUPPLEMENTO “SPECIALE BILANCI 2002”
OCCHIO ALLE SCADENZE di marzo 2002!
Circolare n° 04
E…attenzione all’inps e dintorni
Definitiva l’introduzione dell’euro quale “moneta unica”
A partire dal 1° marzo cessa di avere corso legale nello stato la “vecchia” lira, diventando l’Euro
l’unica moneta utilizzabile per le transazioni di qualsiasi natura.
Fino al 30 giugno sarà ancora possibile comunque cambiare presso gli sportelli bancari le lire. Le
banconote e le monete non cambiate entro tale data, potranno essere convertite fino al 28 febbraio
2012 presso tutte le filiali della Banca d’Italia.
Versamento delle ritenute e dei contributi INPS
Scade lunedì 18 marzo 2002 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con
riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.
Contributi dovuti alla gestione separata INPS
Si ricorda che sempre il 18 marzo scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione
separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2002 è aumentata dal 13 al 14% l'aliquota INPS applicabile ai
contribuenti iscritti alla gestione separata INPS che sono privi di altra copertura assicurativa o che non
sono pensionati; l'aliquota contributiva è rimasta al 10% per i soggetti coperti da altra forma
assicurativa, compresi i pensionati.
Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni
Sempre il 18 marzo 2002 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle
provvigioni. L’aliquota applicabile è pari al 18%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime
qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano
richiesto al committente, entro il 31 dicembre 2001, l’applicazione della ritenuta in misura ridotta.
Versamenti Iva
Scade lunedì 18 marzo 2002, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il
mese di febbraio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.
2
Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
Entro il prossimo 18 marzo 2002 i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno
2001, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda
che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti
tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione
unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata,
maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese a decorrere dal 18 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata)
possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 18 marzo; le rate
successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi.
Versamento tassa di concessione governativa per l’anno 2002
Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione)
devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei
registri entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente, vale a
dire il 18 marzo 2002. La tassa è stabilita nella misura forfetaria di:
§ Euro 309,87 (pari a lire 600.000), se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale, alla data
del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90 (un miliardo di lire);
§ Euro 516,46 (pari a lire 1.000.000), se il capitale o il fondo di dotazione è superiore, alla data del 1°
gennaio, ad Euro 516.456,90 (un miliardo di lire).
Il pagamento deve essere effettuato tramite l’utilizzo del Mod. F.24, indicando il codice tributo 7085.
Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio
Scade il 20 marzo 2002 il termine per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio
l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi Iva che effettuano scambi di beni comunitari (beni
originari degli stati UE o in libera circolazione UE) con soggetti Iva di altri stati membri che hanno
realizzato nell'anno solare precedente cessioni intracomunitarie superiori a 300 milioni e/o acquisti
superiori a 200 milioni.
Per coloro che iniziano l'attività di scambi intracomunitari nel 2002, la periodicità è rapportata
all'ammontare degli scambi che gli stessi operatori presumono di realizzare nello stesso anno.
Presentazione dichiarazione periodica Iva
Scade martedì 2 aprile 2002 il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica Iva
relativa al quarto trimestre 2001, per tutti i contribuenti trimestrali.
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Versamento dei contributi ENASARCO al fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e
rappresentati
Scade martedì 2 aprile 2002 il termine per il versamento delle somme dovute dalle Ditte proponenti
all’ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni
maturate nel corso dell’anno precedente.
Il versamento deve essere effettuato con bollettino postale intestato a ENASARCO, versamenti Firr,
Via A. Usodimare 31, 00154 Roma:
- per le ditte con più agenti, accreditando il c/c postale n. 28871002;
- per le ditte con un solo agente accreditando il c/c postale n. 22178008.
Presentazione del modello GLA anno 2001
Scade martedì 2 aprile 2002 il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi nell’anno 2001 (modello GLA), a cura dei soggetti committenti.
Tale termine si riferisce alle presentazioni effettuate su modelli cartacei, mentre per la presentazione
tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet la scadenza è il 30 aprile 2002.
Consegna delle certificazioni sui redditi 2001
Si ricorda che entro il 2 aprile 2002 i sostituti di imposta devono procedere alla consegna della
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2001, delle ritenute
d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e
assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP utilizzando l’apposita modulistica
(CUD 2002).
Entro lo stesso termine i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi
diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali ad esempio i compensi erogati a professionisti ed
agenti).
Spedizione dei questionari per gli studi di settore (1° invio 2002) per i modelli cartacei
Scade martedì 2 aprile 2002 il termine per l’invio tramite posta ordinaria dei nuovi questionari per
l’elaborazione degli studi di settore predisposti su modelli cartacei. Per i soli contribuenti della
provincia di Bolzano il termine è fissato al 30 aprile 2002.
Si ricorda che, nel caso di invio telematico dei modelli, i contribuenti hanno un mese di tempo in più
per la trasmissione (30 aprile 2002; 31 maggio per i contribuenti della provincia di Bolzano).
Per un approfondimento, e per l’individuazione dei soggetti obbligati all’adempimento, si rimanda a
quanto specificato più oltre nella presente circolare.
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NOTIZIARIO MENSILE di marzo 2002!
Nuova black list: individuati gli Stati e territori a regime fiscale privilegiato
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze che
disciplina l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in
essere con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (di cui si fornisce di
seguito l’elenco), ai fini dell’applicazione dell’art. 76 c. 7-bis del Tuir (D.M. 23/01/02, G.U.
4/02/02, n.29).
Alderney (Is.del Canale)
Andorra
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Cipro
Filippine
Gibilterra
Gibuti
Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato
Grenada
Libano
Guatemala
Liberia
Guernsey (Is.del Canale) Liechtenstein
Herm (Isole del Canale) Macao
Hong Kong
Maldive
Isola di Man
Malesia
Isole Cayman
Montserrat
Isole Cook
Nauru
Isole Marshall
Niue
Isole Turks e Caicos
Nuova Caledonia
Isole Vergini britanniche Oman
Isole Vergini USA
Polinesia francese
Jersey (Is. del Canale)
Saint Kitts e Nevis
Kiribati (ex Is. Gilbert)
Salomone
Samoa
Saint Lucia
St. Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Singapore
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
Bahrein (1)
Emirati Arabi Uniti (2)
Kuwait (3)
Monaco (4)
1) con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste
dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del
1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;
4) con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Affrancamento del valore delle partecipazioni
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni riguardanti la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate. In sostanza, la
disposizione normativa in commento consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti,
che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di “rideterminare” i valori di acquisto degli stessi
alla data del 1° gennaio 2002, e di utilizzare i valori “rideterminati” ai fini del calcolo delle plusvalenze
tassabili.
Il suddetto valore, determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società
rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia di stima, deve essere assoggettato
ad imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento a seconda che si tratti o meno di partecipazioni
qualificate. Nella citata circolare vengono forniti chiarimenti in merito:
- all’ambito soggettivo di applicazione della norma;
- all’ambito oggettivo;
- alle modalità di determinazione del costo o del valore di acquisto della partecipazione;
- alle modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva;
- alla determinazione delle successive plusvalenze (C.M. 31/01/02, n.12).
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Primi chiarimenti sulla finanziaria 2002
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni contenute nella
legge finanziaria 2002. In particolare, vengono prese in considerazione le disposizioni riguardanti:
- le modificazioni alla disciplina dell’IRPeF per le famiglie;
- la rivalutazione dei terreni;
- la proroga a tutto il 2002 della detrazione di imposta del 36% sulle ristrutturazioni immobiliari e la
proroga al 31/12/2002 dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%;
- la proroga anche per il 2002 del regime IVA speciale per l’agricoltura;
- l’adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli studi
di settore;
- la definizione delle liti fiscali e la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta
sugli spettacoli e dei tributi connessi;
- la proroga dell’agevolazione sui redditi di lavoro dipendente prestato dai frontalieri (C.M.
1/02/02, n.15).
Attribuzione di servizi propri ai dipendenti: fringe benefit
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di attribuzione a prezzi ridotti da parte di una società
ai propri dipendenti dei servizi prodotti dalla stessa società, la differenza tra valore del servizio offerto
e il corrispettivo pagato dal dipendente rappresenta un fringe benefit tassabile ai sensi dell’art. 48, c. 1 del
Tuir (R.M. 18/01/02, n.13).
Collaborazioni coordinate e continuative: quietanze soggette all’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono
esenti dall’imposta di bollo, indipendentemente dalla qualità del datore di lavoro o dalla natura della
prestazione convenuta, mentre le quietanze relative ai compensi corrisposti agli stessi collaboratori per
le prestazioni rese sono soggette all’imposta di bollo nella misura di Euro 1,29 (Lire 2.500) per importi
superiori ad Euro 77,47 (Lire 150.000) (R.M. 5/02/02, n.36).
Valori bollati in Euro dal 1° marzo 2002
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa per precisare che dal 1° marzo 2002
potranno essere utilizzati soltanto valori bollati, comprese le marche per atti giudiziari e i diritti di
cancelleria, con la doppia indicazione “lire/euro” o quelli unicamente in euro (Comunicato stampa,
4/02/02).
In arrivo altri 14 studi di settore
La Commissione degli esperti, nell’ambito delle sue specifiche competenze ha validato 14 nuovi studi
di settore riguardanti complessivamente 42 attività destinate tra i seguenti settori:
- settore commercio (commercio ingrosso di medicinali, di orologi, ecc.)
- professionisti (medici e studi veterinari)
- servizi (elaborazione dati, installazione di pc, trasporti, ecc.)
- manifatture (lavorazione vetro, edizione di riviste, ecc.)
Questi nuovi studi di settore saranno operativi dal 2002, con riferimento al periodo di imposta 2001.
Di seguito si fornisce l’elenco delle attività interessate:
6
Commercio
Professionisti
Servizi
Manifatture
51.46.1
51.46.2
51.47.5
52.48.C
85.12.1
85.12.2
85.12.4
85.12.A
85.12.B
85.20.0
72.10.0
72.20.0
72.30.0
72.40.0
72.50.0
72.60.1
72.60.2
60.25.0
63.11.3
63.12.1
63.40.1
63.40.2
64.12.0
45.31.0
45.32.0
45.33.0
45.34.0
45.42.0
26.12.0
26.15.1
26.15.2
26.15.3
22.11.0
22.13.0
22.15.0
22.22.0
22.23.0
22.24.0
22.25.0
27.21.0
27.31.0
27.32.0
27.33.0
27.34.0
27.35.0
27.51.0
27.52.0
27.53.0
27.54.0
21.21.0
21.23.0
21.25.0
Commercio all’ingrosso di medicinali
Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria
Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi
Studi medici generici convenzionati con il s.s.n.
Altri studi medici generici
Studi di radiologia e radioterapia
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Studi medici e poliambulatori specialistici
Studi veterinari
Consulenza per l’installazione di elaboratori elettronici
Fornitura di software e consulenza in materia di informatica
Elaborazione elettronica dei dati
Attività delle banche dati
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elab. elett.
Servizi di telematica, robotica, eidomatica
Altri servizi connessi all’informatica
Trasporto di merci su strada
Movimento merci relativo a trasporti terrestri
Magazzini di custodia e deposito
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali
Installazioni di impianti elettrici
Lavori di isolamento
Installazione di impianti idraulico-sanitari
Altri lavori di installazione
Posa in opera di infissi in legno o in metallo
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
Lavorazione e trasformazione del vetro a mano e a soffio
Fabbr. e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori)
Edizione di libri, opuscoli, libri di musica ed altre pubblicazioni
Edizione di riviste e periodici
Altre edizioni
Altre stampe di arti grafiche
Rilegatura e finitura di libri
Composizioni e fotoincisioni
Altri servizi connessi alla stampa
Fabbr. di tubi di ghisa
Stiratura a freddo
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo
Trafilatura
Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio n.c.a.
Fusione di ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
Fabbr. di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
Fabbr. di prodotti cartotecnici
Fabbr. di altri articoli di carta e cartone n.c.a.
7
Proroga per “scudo fiscale” e “sommerso”
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge che prevede, tra l’altro:
- il differimento dal 28 febbraio al 15 maggio 2002 del termine per il rimpatrio o la regolarizzazione
dei capitali detenuti all’estero;
- la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2002 del termine per l’emersione del lavoro sommerso
(D.L. 14 febbraio 2002).
Insegne di esercizio: esente da imposta fino a 5 metri
Il dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito alcuni
chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle
pubbliche affissioni. Con riferimento, in particolare, all’esenzione dal tributo per le insegne di
esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, viene precisato che il predetto limite
dimensionale va considerato come misura da computare in diminuzione ad un’eventuale superficie
imponibile superiore. Così, ad esempio, se nel complesso delle insegne di esercizio esposte, la
superficie imponibile risulta di 9 metri quadrati, il soggetto passivo dovrà pagare il tributo
commisurandolo alla superficie di 4 metri quadrati (Ministero Economia e Finanze, circolare
08/02/02, n.1).
Disponibili in bozza Unico 2002 società di persone, di capitali e persone fisiche
Sul sito http://www.agenziaentrate.it/modelli/mod_dich/2002bozze/unico/index.htm sono
disponibili, in bozza, i modelli Unico 2002 società di persone, (Unico2002 - SP), società di capitali
(Unico2002 – SC) e persone fisiche (Unico2002 – PF) con le relative istruzioni di compilazione.
Inoltre, per tutti i predetti soggetti, sono disponibili anche le bozze dei modelli Irap 2002. I modelli
sono stati predisposti in duplice versione grafica (di colore azzurro quella in euro e di colore verde
quella in lire), mentre le istruzioni sono uniche per la compilazione di entrambe le versioni e sono di
colore azzurro (Agenzia entrate, sito Internet).
Contributo atti giudiziari: approvato il modello di comunicazione versamento
E’ stato pubblicato sulla G.U. il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato il
modello per la comunicazione del versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Sul modello la rivendita di generi di monopolio e di valori bollati dovrà apporre il contrassegno,
comprovante l’avvenuto pagamento del contributo unificato, nei casi in cui, ai fini della costituzione
in giudizio, le parti non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente
(Agenzia entrate, provvedimento 12/02/02, G.U. 16/02/02, n.40).
Via libera alla Comunitaria 2001
E’ stato definitivamente approvato il disegno di legge recante le “disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge Comunitaria 2001”.
Con il disegno di legge, il Governo viene delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore del provvedimento, i decreti legislativi attuativi di 58 direttive europee (Legge
Comunitaria 2001).
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale: non cumulabili detrazioni locazione e
cambio residenza
Secondo l’Agenzia delle entrate, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non può
cumulare, pur possedendo i requisiti richiesti, la detrazione a favore del soggetto titolare di un
contratto di locazione “concordato” e la detrazione prevista per il lavoratore dipendente che
trasferisce la residenza nel comune di lavoro e nei comuni limitrofi. Lo stesso contribuente dovrà
quindi scegliere di far valere in dichiarazione quella ad egli più favorevole (R.M. 14/02/02, n.44).
In luogo dell’Iva il contribuente può cedere al fisco beni culturali
I contribuenti possono assolvere il pagamento totale o parziale dell’Iva dovuta mediante cessione allo
Stato di beni culturali. Rispondendo positivamente alla proposta di cedere un immobile, dichiarato di
8
interesse culturale ai sensi della L. n.1089/1939, a fronte di un debito per Iva per gli anni d’imposta
1995 e 1996, l’Amministrazione finanziaria ha infatti ricordato che le disposizioni contenute
nell’art.28-bis del Dpr n.602/73 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato e quindi
sia all’Iva che ad altre somme dovute a titolo di tributo dello Stato (R.M. 15/02/02, n.43).
Le modalità di tenuta del registro dei depositi Iva
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di
vidimazione e bollatura. Resta fermo, invece, l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine che lo
compongono, secondo le modalità chiarite dalla circolare n.92 del 22 ottobre 2001 (R.M. 18/02/02,
n.47).
Risolti alcuni dubbi sulla registrazione telematica dei contratti di locazione
A seguito di quesiti pervenuti all’Amministrazione finanziaria sulle modalità di registrazione telematica
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire
alcuni chiarimenti. E’ stato tra l’altro precisato che l’attuale modalità di registrazione telematica è
limitata ai nuovi contratti, sottoposti per la prima volta a registrazione, e che negli altri casi si dovrà
operare con le modalità tradizionali sia per la registrazione che per il pagamento delle imposte, da
effettuare utilizzando il modello F23 (R.M. 20/02/02, n.52).
Istat: comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio
L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al
mese di gennaio 2002. La variazione dell’indice rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno
precedente è pari al 2,3% (Istat, comunicato 22/02/02).
9
E … ATTENZIONE ALL’INPS e dintorni!
Nuova disciplina in materia di contribuzione per i soci lavoratori di cooperative: precisazioni
dell’INPS e dell’INAIL
L’INPS e l’INAIL hanno fornito le prime disposizioni in merito alla nuova disciplina, in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci lavoratori di cooperative, introdotta con decreto
legislativo n. 423 del 6 novembre 2001 che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di soci
lavoratori di cooperative e che disciplina il percorso di graduale equiparazione della contribuzione
versata per i lavoratori soci delle cooperative a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in
genere (INPS Circolare 4/02/2002 n. 33 INAIL Nota 29/01/2002).
Retribuzioni convenzionali per lavoro dipendente svolto all’estero: determinati i valori
imponibili per l’anno 2002
Il Ministero del Lavoro ha fissato, per l’anno 2002, gli importi delle retribuzioni convenzionali per i
lavoratori italiani occupati all’estero.
Tali valori dovranno essere prese a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazione
obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro
dipendente (Ministero del Lavoro Decreto 6/02/2002 G.U. 13/02/2002 n. 37).
Minimali e retribuzioni convenzionali: diffusi dall’INPS gli importi validi per il 2002
L’INPS ha provveduto a determinare, per l’anno 2002, il limite minimo di retribuzione giornaliera e
ad aggiornare i valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e
assistenza sociale.
In particolare sono resi noti gli importi:
- dei minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
- delle retribuzioni convenzionali in genere;
- del minimale di retribuzione oraria per i lavoratori a tempo parziale;
- della quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1 per cento;
- del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- del contributo apprendisti.
L’Istituto fornisce altresì istruzioni per la regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2002, che dovrà
essere effettuato entro il periodo paga in scadenza il 16 maggio 2002 (INPS Circolare 8/02/2002 n.
36).
Aggiornamento della tabella codici sede INPS per i versamenti con modello F24
L’Agenzia dell’Entrate ha provveduto ad informare che è stata aggiornata la tabella codici sede INPS
per i versamenti con modello F24.
In particolare, sono state inserite le sedi di Jesi, Fermo, Ariano Irpino, Gioia del Colle, San Lazzaro di
Savena, Merano, Manerbio, Chiari, Quartu Sant’Elena, Termoli, Caltagirone, Vasto, Cantù, Paola,
Castrovillari, Mondovì, Scandicci, Sesto Fiorentino, San Severo, Terracina, Santa Teresa di Riva,
Barcellona Pozzo di Gotto, Vimercate, Melegnano, Sassuolo, Giugliano, Cittadella, Vigevano,
Foligno, Fano, Melfi, Modica, Lugo, Palmi, Locri, Guastalla, Monterotondo, Anzio, Palestrina, Olbia,
Manduria, Orbassano, Chieri, Chivasso, Cervignano del Friuli, Chioggia, Mestre1 e Legnago
(Agenzia delle Entrate Nota 14/02/2002).
10
TFR: indice di rivalutazione anno 2002
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel
periodo compreso tra il 15 gennaio 2002 e il 14 febbraio 2002, è pari a 0,448276.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2002,
diffuso dall’ISTAT con comunicato del 22 febbraio 2002, è pari a 116,5 (ISTAT Comunicato
22/02/2002 sito www.istat.it).
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AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
ARGOMENTO
TEMPI
NOTE
Sono previsti aiuti in conto capitale a
favore delle imprese del settore
1
commercio che effettuano investimenti
in opere murarie ed attrezzature.
Sono previste agevolazioni in conto
capitale a favore delle imprese del settore
2
turistico che effettuano investimenti in
opere murarie ed attrezzature.
3
4
5
6
7
8
Si tratta degli interventi fissati dalla
La domanda deve essere
Legge n. 488/92 per l’anno 2002, la
presentata entro il 1°
cui scadenza è stata ulteriormente
marzo 2002.
rinviata.
Si tratta degli interventi fissati dalla
La domanda deve essere
Legge n. 488/92 per l’anno 2002, la
presentata entro il 1°
cui scadenza è stata ulteriormente
marzo 2002.
rinviata.
Si
tratta
del
programma
Sono previsti interventi a favore delle
La domanda può essere comunitario Asia-Urbs. Invito a
iniziative
volte
a
rafforzare
la
presentata entro il 20 presentare proposte CE 18
cooperazione tra gli enti locali europei
marzo 2002.
dicembre
2001,
n.
ed asiatici.
2001/362/11/Ce.
Sono previsti interventi a favore dei
Si
tratta
del
programma
programmi
di
cooperazione
La scadenza è stata
comunitario Tacis. Rettifica CE 13
trasfrontaliera a livello locale e
prorogata al 22 marzo
dicembre
2001,
n.
regionale tra i Nuovi Stati Indipendenti, i
2002.
2001/354/11/Ce.
Paesi UE ed i Paesi dell’Europa centrale e
orientale.
Si
tratta
delle
agevolazioni
Sono previste agevolazioni a favore dello La scadenza è stata
cosiddette
“quick
response”
sviluppo
dei
settori
tessile, prorogata al 31 marzo
previste dalla Legge 23 dicembre
2002.
abbigliamento e calzaturiero.
2000, n. 388.
Sono previste agevolazioni a favore delle La scadenza è stata Si tratta delle agevolazioni previste
iniziative intese a sviluppare le attività di prorogata al 31 marzo dalla Legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2002.
commercio elettronico.
Sono previsti contributi per favorire
l’ammodernamento
del
parco
agromeccanico italiano ed in particolare La domanda deve essere
E’ stato emanato il Decreto
per l’acquisto di macchine agricole di cui presentata con l’acquisto
attuativo in funzione dei nuovi
all'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile dei macchinari ammessi
fondi attribuiti.
1992, n. 285, nonché di attrezzature ad agevolazione.
agricole portate, semi-portate e di
attrezzature fisse.
La domanda di “riconoE’ previsto un regime di aiuto per la
Si tratta di una scadenza rilevante
scimento” deve essere
campagna 2002/2003 a favore dei
per i nuovi trasformatori di pesche
presentata entro il 30/4
produttori di ortofrutta trasformata.
e pere.
per pesche e pere.
12
SCADENZIARIO – Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile
Venerdì 15 Marzo
n
n
n
n
n
Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a l55 Euro.
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese
precedente.
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni
sportive dilettantistiche.
Sabato 16 Marzo1
n
n
n
n
n
n
Versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e vidimazione dei
registri in misura forfetaria da parte delle società di capitali.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel
mese precedente.
Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese
precedente.
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti mensili.
Versamento in un’unica soluzione o come prima rata, dell’IVA dovuta per l’anno 2001 risultante
dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi.
Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente.
Mercoledì 20 Marzo
n
n
n
Termine ultimo per effettuare il ravvedimento operoso dei versamenti, non effettuati o effettuati
in misura ridotta, lo scorso 18 febbraio con sanzione ridotta a 1/8.
Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese
precedente.
Liquidazione e presentazione dichiarazione del contributo ambientale Conai per i soggetti tenuti
alla presentazione della dichiarazione con cadenza mensile, ove sussistano i presupposti, con
riferimento al mese precedente.
1 Per motivi di prudenza tutti gli adempimenti sono stati inseriti con la loro scadenza naturale. Si ricorda comunque che gli adempimenti
che scadono di sabato o nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
13
Sabato 30 Marzo
n
Versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati
con decorrenza 1° marzo 2002.
Martedì 2 Aprile
n
n
n
n
n
n
n
Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica IVA relativa al IV°
trimestre 2001.
Termine ultimo per presentare all’INPS il modello GLA cartaceo relativo ai contributi versati per i
compensi corrisposti nell’anno 2001.
Invio al CONAI della richiesta di conguaglio (proc. Ordinaria); comunicazione plafond esenzione
(proc. Semplificata) e autodichiarazione per forfetizzazione contributo su etichette (modelli vari).
Presentazione al CONAI della dichiarazione di esenzione per esportazioni in procedura ordinaria
(mod. 6.6) e procedura semplificata (Mod. vari).
Versamento dei contributi al fondo indennità risoluzione rapporto agenti e rappresentanti da parte
delle ditte mandanti.
Termine ultimo per la consegna da parte dei sostituti d’imposta della certificazione CUD 2002
attestante l’ammontare delle somme assoggettate a ritenuta alla fonte e le ritenute previdenziali.2
Termine ultimo per l’invio dei questionari degli studi di settore (1° invio 2002) sui modelli
cartacei; per i contribuenti della provincia di Bolzano il termine è fissato al 30 aprile 2002.
Lunedì 15 Aprile
n
n
n
n
n
Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a l55 Euro.
Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese
precedente.
Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni
sportive dilettantistiche.
2
L’art. 18 del DPR 7/12/2001, n. 435 ha modificato l’art. 7-bis, comma 2, del DPR 600/73 prevedendo che a partire dal 2002 il
sostituto d’imposta consegni il modello CUD entro la fine del mese di marzo successivo a quello di erogazione dei compensi. Il CUD
2002 potrà essere consegnato entro il 2 aprile poiché il 31 marzo 2002 cade di domenica e il 1 aprile 2002 è festivo.
14
PRATICA
Ai gentili Associati
Loro sedi
Oggetto: Le semplificazioni alla luce dei primi chiarimenti ministeriali.
Come noto, con un recente regolamento (DPR 435/2001) sono state introdotte una serie di novità,
finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, riguardanti tra l’altro:
1. modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap
2. termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap
3. termini di versamento delle imposte sui redditi
4. la dichiarazione annuale Iva
5. abolizione della dichiarazione periodica Iva
6. abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
7. eliminazione dei diversi obblighi contabili per imprese e lavoratori autonomi
8. termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell’obbligo di allegare gli
scontrini
9. modifica del termine di consegna delle certificazioni dei sostituti di imposta
10. la dichiarazione dei sostituti d’imposta
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i primi chiarimenti in merito alla portata del
citato regolamento; di seguito riportiamo sinteticamente le disposizioni in esso contenute.
1. Modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’ Irap
In ordine alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, è importante tener presente i seguenti
obblighi:
- unificazione delle dichiarazioni: sono obbligati i contribuenti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, purché tenuti alla presentazione di almeno due delle dichiarazioni relative alle
seguenti imposte: imposte sui redditi, Iva e IRAP.
- presentazione in via telematica: sono obbligati a presentare telematicamente le dichiarazioni:
a) i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ad eccezione delle persone fisiche
che, nel periodo d’imposta di riferimento abbiano realizzato un volume di affari inferiore o
uguale a 25.822,84 euro (50.000.000 di lire);
b) i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
c) le società di capitali, e gli altri soggetti Irpeg aventi per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
d) i soggetti obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi
all’applicazione degli studi di settore.
Quando, all’infuori dei predetti casi, la dichiarazione può essere presentata in banca o in posta, al
contribuente al momento della consegna deve essere rilasciata apposita ricevuta, anche se non
richiesta. Tale ricevuta costituisce la prova della avvenuta presentazione.
Nel caso invece di trasmissione telematica, l’intermediario rilascerà al contribuente:
− un documento, redatto senza vincoli di forma, datato e sottoscritto dall’intermediario, che attesta
l’impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione;
15
− entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, la dichiarazione
trasmessa in via telematica, redatta su modello cartaceo conforme a quello approvato dall’Agenzia
delle entrate, nonché una copia della comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta
ricezione dei dati. Tale attestazione costituisce l’unica prova dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione.
2. Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’ Irap
Per le persone fisiche e le società di persone (e i soggetti ad esse assimilati) la dichiarazione deve
essere presentata tra il 1° maggio e il 31 luglio, nel caso di presentazione in banca o in posta, ovvero
entro il 31 ottobre se la dichiarazione viene inviata telematicamente.
Per i soggetti IRPEG (società di capitali, enti non commerciali) la dichiarazione deve essere presentata
entro l’ultimo giorno del settimo mese (presentazione in banca o posta) ovvero del decimo mese
(trasmissione telematica) successivo alla chiusura del periodo di imposta; ad esempio: esercizio chiuso
al 31 dicembre 2001 – presentazione entro il 31/7/2002 in banca/posta ovvero entro il 31/10/2002
in via telematica).
3. Termini di versamento delle imposte sui redditi
Per le persone fisiche e le società di persone (e soggetti ad esse assimilati), a partire dal 1° gennaio
2002, il termine ultimo per versare l’imposta a saldo dovuta in base alla dichiarazione dei redditi è il 31
maggio dell’anno di presentazione della dichiarazione (redditi 2001 – dichiarazione presentata nel
2002 – versamento saldo entro 31/05/2002). Entro lo stesso termine deve essere versata la prima rata
di acconto, pari al 40%, se l’importo supera i 103,29 euro (200.000 lire). In caso contrario si versa
l’acconto in un’unica soluzione. La seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro il mese
di novembre.
Per quanto riguarda i soggetti IRPEG (società di capitali, enti non commerciali, ecc.) il versamento a
saldo deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura
dell’esercizio o del periodo di gestione (ordinariamente quindi il 31 luglio), unitamente alla prima rata
dell’acconto, secondo le regole viste in precedenza per le persone fisiche. La seconda rata di acconto
deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio (quindi entro il 30 novembre, quando lo
stesso coincide con l’anno solare).
4. La dichiarazione annuale Iva autonoma
La dichiarazione annuale Iva in forma autonoma deve essere presentata in particolari situazioni, tra
cui, principalmente, i soggetti con periodo di imposta che non coincide con l’anno solare e le società
che effettuano la liquidazione dell’Iva di gruppo.
Il termine di presentazione è fissato tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce (Iva 2001 entro il 31/7/2002) se la dichiarazione si presenta in banca o in
posta, ovvero entro il 31 ottobre nel caso di invio telematico.
Si ricorda che la dichiarazione può essere presentata in banca o in posta solo in presenza di
determinati requisiti, come già illustrato in precedenza.
Il versamento del conguaglio dovuto in base alla dichiarazione annuale autonoma deve essere eseguito
entro il 16 marzo, con la possibilità per i contribuenti di rateizzare l’imposta.
5. L’abolizione della dichiarazione periodica Iva
16
A partire dal periodo d’imposta 2002 sono soppresse le dichiarazioni periodiche Iva. Tale
soppressione, purtroppo, non trascina con sé gli errori eventualmente commessi nella compilazione
delle dichiarazioni passate, non potendo trovare applicazione il cosiddetto principio del “favor rei”,
secondo il quale non si può sanzionare un fatto che non è più una violazione punibile secondo una
norma emanata successivamente. Infatti, secondo il chiarimento ministeriale, all’eliminazione
dell’obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche Iva è subentrato l’obbligo di comunicazione
annuale dei dati Iva, la cui finalità è equivalente a quella delle dichiarazioni periodiche. Pertanto, la
violazione dell’obbligo della dichiarazione periodica Iva continua ad essere assoggettata a sanzione, sia
pure in misura più lieve.
6. L’abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
Dal 2002 è eliminato l’obbligo di effettuare le seguenti annotazioni nei registri Iva:
- annotazione delle liquidazioni Iva periodiche, mensili o trimestrali.
- annotazione relativa agli estremi dell’avvenuto versamento dell’imposta;
- annotazione, sul registro Iva acquisti, dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione Iva annuale relativa all’anno precedente, che non è stata chiesta a rimborso;
- annotazione del credito Iva conseguente al diniego di rimborso da parte del competente
ufficio delle entrate, da computare in detrazione in sede di liquidazione periodica o di
dichiarazione annuale.
7. L’eliminazione dei diversi obblighi contabili per le imprese e per i lavoratori autonomi
I soggetti in contabilità ordinaria, obbligati a tenere il libro giornale e il libro degli inventari,
possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, e i registri delle fatture, degli acquisti e quello
dei corrispettivi, a condizione:
- che venga effettuata la registrazione nel libro giornale dei dati contabili previsti dalla disciplina
dell’IVA e dei beni ammortizzabili, nei termini prescritti;
- che, in caso di richiesta degli Uffici finanziari, venga assicurata l’immediata esibizione di tali dati in
forma aggregata, organizzati secondo gli stessi criteri individuati dalle norme relative ai registri
non tenuti.
Relativamente alla numerazione dei libri e dei registri, la stessa non deve più essere effettuata in via
preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero
progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzarla. Non è ancora purtroppo stato risolto
dall’Amministrazione Finanziaria il dubbio sull’anno da indicare accanto al numero progressivo di
ogni pagina.
Il pagamento dell’imposta di bollo, assolto mediante l'apposizione di una marca pari a 10,33 euro (pari
a 20.000 lire, per i soggetti che versano la tassa di CC.GG. sulle vidimazioni) o 20,66 euro (pari a
40.000 lire, per tutti gli altri soggetti) per ogni 100 pagine o frazioni di esse, si deve effettuare prima
dell'annotazione sulla prima pagina. E', inoltre, possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo
dovuta per la numerazione delle successive 100 pagine (ad esempio da 101 a 200), mediante
l'apposizione della marca da bollo sulla prima pagina del successivo blocco (pagina 101), in ogni caso
prima di effettuare le annotazioni sulla stessa.
17
I soggetti in contabilità semplificata, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, a
condizione che i dati che avrebbero dovuto essere annotati sullo stesso siano esibiti, a richiesta degli
Uffici finanziari.
In ultimo, le semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili previste per i soggetti esercenti
attività d’impresa sono estese anche ai lavoratori autonomi.
8. Termine di registrazione dei corrispettivi e fine dell’obbligo di allegare gli scontrini
Per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali, è consentito effettuare la registrazione
sia giornaliera sia riepilogativa mensile dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese solare successivo,
senza più allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.
9. Modifica del termine di consegna delle certificazioni dei sostituti d’imposta
Il sostituto d’imposta deve consegnare all’interessato la certificazione, unica ai fini fiscali e
contributivi, entro il mese di marzo, anziché di febbraio, dell’anno successivo a quello in cui ha
erogato le somme e i valori.
10. La dichiarazione dei sostituti d’imposta
Dal 2002 la dichiarazione che i sostituti di imposta devono presentare per comunicare
all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi a compensi, retribuzioni, dividendi, e altri redditi o
proventi erogati nel 2001 si sdoppia: sono infatti previsti due distinti modelli: un 770 cosiddetto
“semplificato” e un 770 “ordinario”.
Anche i termini di presentazione sono diversi: per il 770 semplificato la scadenza è fissata al 30
giugno mentre per il modello ordinario il termine è il 31 ottobre. In ogni caso le dichiarazioni vanno
presentate esclusivamente in via telematica.
Il modello semplificato riguarda i dati relativi a redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di
fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati previdenziali,
contributivi e assicurativi.
Il modello ordinario è relativo invece i dividendi, i proventi da partecipazione, i redditi di capitale o
altre operazioni di natura finanziaria.
PRATICA
Ai gentili Associati
Loro sedi
18
Oggetto: assoggettamento all’IRAP dei redditi professionali.
L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta in ordine all’annosa questione dell’assoggettamento
all’Irap dei redditi professionali, allorquando l’esercizio dell’arte o professione avvenga senza un’organizzazione
autonoma, come, per esempio, nel caso del professionista che opera senza struttura propria (ufficio, ecc.) e
senza dipendenti o collaboratori.
Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza del 10/21 maggio 2001, pur
riconoscendo in via di principio la legittimità dell’Irap, ha ritenuto, tuttavia, che per le attività di lavoro
autonomo svolte senza organizzazione di capitali o di lavoro altrui manca il presupposto dell’imposta,
costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio
di beni o alla produzione di servizi.
Naturalmente in mancanza di specifiche norme, l’assenza di elementi di organizzazione va verificata,
presentando ricorso avanti le commissioni tributarie. Numerose sono state le prese di posizione
giurisprudenziali: si sono espresse a favore del contribuente le commissioni tributarie provinciali di Parma, più
volte, Piacenza e Trento, riconoscendo la non debenza del tributo regionale per le attività prive di elementi di
organizzazione, ma anche (Parma) in assenza di una struttura organizzativa di rilievo pur in presenza di
dipendenti. Addirittura altre sentenze hanno sostenuto la possibilità di esistenza di attività commerciali di
impresa (ad esempio gli agenti di commercio) anche in assenza di organizzazione, dovendo verificare ai fini
dell’assoggettamento all’Irap l’esistenza di una effettiva e reale organizzazione.
L’Agenzia delle entrate, con la R.M. n. 32 del 31 gennaio 2002, ribadisce quanto già espresso con la
C.M. 141/E, rispondendo ad una istanza di interpello proposta da un professionista esercente l’attività nella
propria abitazione, che non si avvale dell’ausilio di collaboratori e/o dipendenti né utilizza beni strumentali.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, sono escluse dall’Irap solo le attività esercitate in maniera occasionale,
e la presenza del requisito dell’organizzazione, seppure minima, è una connotazione tipica del lavoro autonomo
non occasionale e come tale sempre presente nell’esercizio dell’attività professionale. Pertanto l’attività
professionale abituale svolta con apertura di posizione Iva, secondo la tesi ministeriale, è sempre
soggetta all’Irap.
Alla luce di quanto sopra, in attesa delle inevitabili evoluzioni sulla questione, si invitano i Sigg.ri
Associati interessati a contattare lo Studio per valutare se sia il caso o meno di presentare l’istanza di rimborso,
con il conseguente innesco del processo tributario.
19
PRATICA
Contribuzione IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2002
L’INPS, con circolare del 26 febbraio 2002, n. 43, ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti, per l’anno 2002 dagli
artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 2002 è pari a
Euro 12.312,00.
La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere quindi calcolata in base alle aliquote aggiornate sotto
riportate tenendo conto dei minimi comunque dovuti.
CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO
fino a un reddito di € 12.312,00
16/5/2002 - 16/8/2002 - 18/11/2002 - 16/2/2003
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
Titolari e
Collaboratori
Titolari
Collaboratori
collaboratori di età di età non superiore a e collaboratori di età
di età non superiore
superiore a 21 anni
21 anni
superiore a 21 anni
a 21 anni
Aliquota
Contributo minimo
annuo
Contributo per
prestazioni di
maternità
16,60%
13,60%
16,99%
13,99%
€ 2.043,79
€ 1.674,43
€ 2.091,81
€ 1.722,45
E' dovuto da ogni singolo iscritto e viene sommato ai contributi fissi come segue:
€ 0,62 mensile
I contributi IVS dovuti in acconto sul reddito eccedente sono di seguito riportati.
CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Da € 12.312,00 a € 60.155,00
31/5/2002 - 30/11/2002
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
Collaboratori
Titolari
Collaboratori
Titolari e
di età non superiore
collaboratori di età di età non superiore a e collaboratori di età
superiore a 21 anni
a 21 anni
21 anni
superiore a 21 anni
Aliquota per reddito tra
€ 12.312,00 e 36.093,00
Aliquota per reddito tra
€ 36.093,01 e 60.155,00
Contributo massimo
annuo
16,60%
13,60%
16,99%
13,99%
17,60%
14,60%
17,99%
14,99%
€ 10.226,35
€ 8.421,70
€ 10.460.95
€ 8.656,30
Si ricorda che:
- i redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa;
- per i periodi inferiori all'anno solare, sia i contributi fissi (dovuti sul minimale) sia i massimali di reddito devono essere
rapportati a mese.
20
PRATICA
Ai gentili Associati
Loro sedi
Oggetto: in arrivo 16 nuovi questionari per gli studi di settore.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 14 dicembre 2001 pubblicato in G.U. lo scorso 21 gennaio,
ha approvato 16 nuovi questionari predisposti al fine di raccogliere i dati necessari per elaborare nuovi studi di
settore. I nuovi questionari riguardano 61 tipi di attività, come meglio dettagliato nella tabella che segue. Si
ricorda che:
1. i nuovi questionari sono disponibili sia in Lire (di colore verde) che in Euro (di colore azzurro), con
facoltà di scelta da parte del contribuente della versione da utilizzare;
2. non sono obbligati alla presentazione dei questionari:
- coloro che hanno dichiarato nel modello Unico 2001 ricavi o compensi per un importo superiore ad
Euro 5.164.568,99 (10 miliardi di Lire);
- chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del 2000, compresi i contribuenti che hanno modificato
l’attività esercitata;
- i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare 2000;
- i soggetti che nel 2000 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (per
esempio le società in liquidazione o i soggetti che hanno affittato l’unica azienda);
3. i questionari possono essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria sia per posta ordinaria che mediante
trasmissione telematica; nel caso di utilizzo del modello cartaceo per posta ordinaria si deve utilizzare
l’apposita busta predisposta, con tassa a carico del destinatario, inviata all’Agenzia delle entrate - Centro
operativo di Pescara, indipendentemente dal domicilio del contribuente;
4. i questionari devono essere trasmessi:
- entro il 2 aprile 2002 (30 aprile 2002 per i residenti nella provincia di Bolzano) nel caso di invio del
modello cartaceo;
- entro il 30 aprile 2002 (31 maggio 2002 per i residenti nella provincia di Bolzano) nel caso di
trasmissione telematica.
SM48
Codice
51.64.1
51.64.2
52.32.0
52.46.6
52.48.1
52.50.2
51.47.4
52.48.8
52.48.A
52.48.E
COMMERCIO
Descrizione attività
Commercio all’ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo
Commercio all’ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili)
Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio
Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
Commercio al dettaglio di mobili usati
Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
Commercio al dettaglio di natanti ed accessori
Commercio al dettaglio di forniture di bordo
Commercio di animali vivi da affezione
Quest.
SG41
Codice
74.13.0
SERVIZI
Descrizione attività
Studi di mercato e sondaggi di opinione
Quest.
SD14
Codice
17.11.0
17.12.1
17.12.2
17.13.1
MANIFATTURE
Descrizione attività
Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
Quest.
SM41
SM42
SM43
SM44
SM45
SM46
SM47
21
SD39
SD40
17.13.2
17.14.0
17.15.0
17.16.0
17.17.0
17.21.0
17.22.0
17.23.0
17.24.0
17.25.0
17.60.0
24.12.0
24.30.0
31.10.1
31.10.2
31.20.1
31.20.2
31.30.0
31.40.0
31.61.0
31.62.1
30.01.0
30.02.0
31.62.2
32.10.0
32.20.1
32.20.2
32.20.3
SD41
32.30.0
33.10.1
33.20.1
33.20.2
33.20.3
33.20.4
SD42
SD43
SD44
33.20.5
33.30.0
33.50.0
33.40.3
33.40.4
33.40.5
33.40.6
33.10.2
33.10.4
34.30.0
35.41.2
35.42.2
Filatura lana pettinata e fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse
Preparazione e filatura di fibre tipo lino
Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e di filati sintetici o artificiali
Preparazione di filati cucirini
Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili
Tessitura di filati tipo cotone
Tessitura di filati tipo lana cardata
Tessitura di filati tipo lana pettinata
Tessitura di filati tipo seta
Tessitura di altre materie tessili
Fabbricazione di maglierie (da intendersi fabbricazione di tessuti a maglia)
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità
Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo
Fabbricazione di fili e cavi isolati
Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile
Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a.
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti ed accessori)
Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione)
Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecc. per l’informatica (esclusa riparazione)
Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le instal. elettriche per l’edilizia)
Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese parti staccate
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettron. per telecomunicazione (compreso montaggio)
Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplific.sonora
Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la
registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti ed accessori)
Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori)
Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura e controllo
Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Costruzione di strumenti per il disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione;
costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti ed accessori)
Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
Fabbricazione di apparecchi medicinali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di
apparecchi e strumenti per odontoiatra (comprese parti staccate ed accessori)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori
Costruzione di accessori e pezzi per motocicli, ciclomotori e per loro motori
Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette
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Marzo 2002