& Circolare mensile Marzo 2002 Circolare per gli Associati Unionced ed Unionlavoro Ø Circolare informativa del mese di Marzo 2002…….. con ü Occhio alle scadenze di Marzo 2002 ü Notiziario mensile di Marzo 2002 ü e … Attenzione all’INPS e dintorni! PRATICA § Le semplificazioni alla luce dei primi chiarimenti ministeriali § Assoggettamento all’IRAP dei redditi professionali § Contributi IVS artigiani e commercianti per il 2002 § In arrivo 16 nuovi questionari per gli studi di settore Scadenzario: principali scadenze dal 15 Marzo al 15 Aprile 2002 COMUNICHIAMO AGLI ASSOCIATI CHE E’ PROSSIMA LA SPEDIZIONE DEL SUPPLEMENTO “SPECIALE BILANCI 2002” OCCHIO ALLE SCADENZE di marzo 2002! Circolare n° 04 E…attenzione all’inps e dintorni Definitiva l’introduzione dell’euro quale “moneta unica” A partire dal 1° marzo cessa di avere corso legale nello stato la “vecchia” lira, diventando l’Euro l’unica moneta utilizzabile per le transazioni di qualsiasi natura. Fino al 30 giugno sarà ancora possibile comunque cambiare presso gli sportelli bancari le lire. Le banconote e le monete non cambiate entro tale data, potranno essere convertite fino al 28 febbraio 2012 presso tutte le filiali della Banca d’Italia. Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade lunedì 18 marzo 2002 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Contributi dovuti alla gestione separata INPS Si ricorda che sempre il 18 marzo scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si ricorda che dal 1° gennaio 2002 è aumentata dal 13 al 14% l'aliquota INPS applicabile ai contribuenti iscritti alla gestione separata INPS che sono privi di altra copertura assicurativa o che non sono pensionati; l'aliquota contributiva è rimasta al 10% per i soggetti coperti da altra forma assicurativa, compresi i pensionati. Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre il 18 marzo 2002 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni. L’aliquota applicabile è pari al 18%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente, entro il 31 dicembre 2001, l’applicazione della ritenuta in misura ridotta. Versamenti Iva Scade lunedì 18 marzo 2002, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente. 2 Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro il prossimo 18 marzo 2002 i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all’anno 2001, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 18 marzo; le rate successive devono essere aumentate dello 0,50% per mese o frazione di mese, a titolo di interessi. Versamento tassa di concessione governativa per l’anno 2002 Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente, vale a dire il 18 marzo 2002. La tassa è stabilita nella misura forfetaria di: § Euro 309,87 (pari a lire 600.000), se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90 (un miliardo di lire); § Euro 516,46 (pari a lire 1.000.000), se il capitale o il fondo di dotazione è superiore, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90 (un miliardo di lire). Il pagamento deve essere effettuato tramite l’utilizzo del Mod. F.24, indicando il codice tributo 7085. Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio Scade il 20 marzo 2002 il termine per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio. Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi Iva che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati UE o in libera circolazione UE) con soggetti Iva di altri stati membri che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni intracomunitarie superiori a 300 milioni e/o acquisti superiori a 200 milioni. Per coloro che iniziano l'attività di scambi intracomunitari nel 2002, la periodicità è rapportata all'ammontare degli scambi che gli stessi operatori presumono di realizzare nello stesso anno. Presentazione dichiarazione periodica Iva Scade martedì 2 aprile 2002 il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica Iva relativa al quarto trimestre 2001, per tutti i contribuenti trimestrali. 3 Versamento dei contributi ENASARCO al fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentati Scade martedì 2 aprile 2002 il termine per il versamento delle somme dovute dalle Ditte proponenti all’ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell’anno precedente. Il versamento deve essere effettuato con bollettino postale intestato a ENASARCO, versamenti Firr, Via A. Usodimare 31, 00154 Roma: - per le ditte con più agenti, accreditando il c/c postale n. 28871002; - per le ditte con un solo agente accreditando il c/c postale n. 22178008. Presentazione del modello GLA anno 2001 Scade martedì 2 aprile 2002 il termine di presentazione delle denuncie dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell’anno 2001 (modello GLA), a cura dei soggetti committenti. Tale termine si riferisce alle presentazioni effettuate su modelli cartacei, mentre per la presentazione tramite supporti magnetici (floppy disk) o tramite Internet la scadenza è il 30 aprile 2002. Consegna delle certificazioni sui redditi 2001 Si ricorda che entro il 2 aprile 2002 i sostituti di imposta devono procedere alla consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2001, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAI e all'INPDAP utilizzando l’apposita modulistica (CUD 2002). Entro lo stesso termine i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali ad esempio i compensi erogati a professionisti ed agenti). Spedizione dei questionari per gli studi di settore (1° invio 2002) per i modelli cartacei Scade martedì 2 aprile 2002 il termine per l’invio tramite posta ordinaria dei nuovi questionari per l’elaborazione degli studi di settore predisposti su modelli cartacei. Per i soli contribuenti della provincia di Bolzano il termine è fissato al 30 aprile 2002. Si ricorda che, nel caso di invio telematico dei modelli, i contribuenti hanno un mese di tempo in più per la trasmissione (30 aprile 2002; 31 maggio per i contribuenti della provincia di Bolzano). Per un approfondimento, e per l’individuazione dei soggetti obbligati all’adempimento, si rimanda a quanto specificato più oltre nella presente circolare. 4 NOTIZIARIO MENSILE di marzo 2002! Nuova black list: individuati gli Stati e territori a regime fiscale privilegiato E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze che disciplina l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (di cui si fornisce di seguito l’elenco), ai fini dell’applicazione dell’art. 76 c. 7-bis del Tuir (D.M. 23/01/02, G.U. 4/02/02, n.29). Alderney (Is.del Canale) Andorra Antille Olandesi Aruba Bahamas Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Cipro Filippine Gibilterra Gibuti Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato Grenada Libano Guatemala Liberia Guernsey (Is.del Canale) Liechtenstein Herm (Isole del Canale) Macao Hong Kong Maldive Isola di Man Malesia Isole Cayman Montserrat Isole Cook Nauru Isole Marshall Niue Isole Turks e Caicos Nuova Caledonia Isole Vergini britanniche Oman Isole Vergini USA Polinesia francese Jersey (Is. del Canale) Saint Kitts e Nevis Kiribati (ex Is. Gilbert) Salomone Samoa Saint Lucia St. Vincent e Grenadine Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu Bahrein (1) Emirati Arabi Uniti (2) Kuwait (3) Monaco (4) 1) con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001; 4) con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Affrancamento del valore delle partecipazioni L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni riguardanti la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate. In sostanza, la disposizione normativa in commento consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di “rideterminare” i valori di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio 2002, e di utilizzare i valori “rideterminati” ai fini del calcolo delle plusvalenze tassabili. Il suddetto valore, determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate. Nella citata circolare vengono forniti chiarimenti in merito: - all’ambito soggettivo di applicazione della norma; - all’ambito oggettivo; - alle modalità di determinazione del costo o del valore di acquisto della partecipazione; - alle modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva; - alla determinazione delle successive plusvalenze (C.M. 31/01/02, n.12). 5 Primi chiarimenti sulla finanziaria 2002 L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine ad alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 2002. In particolare, vengono prese in considerazione le disposizioni riguardanti: - le modificazioni alla disciplina dell’IRPeF per le famiglie; - la rivalutazione dei terreni; - la proroga a tutto il 2002 della detrazione di imposta del 36% sulle ristrutturazioni immobiliari e la proroga al 31/12/2002 dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%; - la proroga anche per il 2002 del regime IVA speciale per l’agricoltura; - l’adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli studi di settore; - la definizione delle liti fiscali e la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi; - la proroga dell’agevolazione sui redditi di lavoro dipendente prestato dai frontalieri (C.M. 1/02/02, n.15). Attribuzione di servizi propri ai dipendenti: fringe benefit L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di attribuzione a prezzi ridotti da parte di una società ai propri dipendenti dei servizi prodotti dalla stessa società, la differenza tra valore del servizio offerto e il corrispettivo pagato dal dipendente rappresenta un fringe benefit tassabile ai sensi dell’art. 48, c. 1 del Tuir (R.M. 18/01/02, n.13). Collaborazioni coordinate e continuative: quietanze soggette all’imposta di bollo L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono esenti dall’imposta di bollo, indipendentemente dalla qualità del datore di lavoro o dalla natura della prestazione convenuta, mentre le quietanze relative ai compensi corrisposti agli stessi collaboratori per le prestazioni rese sono soggette all’imposta di bollo nella misura di Euro 1,29 (Lire 2.500) per importi superiori ad Euro 77,47 (Lire 150.000) (R.M. 5/02/02, n.36). Valori bollati in Euro dal 1° marzo 2002 L’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa per precisare che dal 1° marzo 2002 potranno essere utilizzati soltanto valori bollati, comprese le marche per atti giudiziari e i diritti di cancelleria, con la doppia indicazione “lire/euro” o quelli unicamente in euro (Comunicato stampa, 4/02/02). In arrivo altri 14 studi di settore La Commissione degli esperti, nell’ambito delle sue specifiche competenze ha validato 14 nuovi studi di settore riguardanti complessivamente 42 attività destinate tra i seguenti settori: - settore commercio (commercio ingrosso di medicinali, di orologi, ecc.) - professionisti (medici e studi veterinari) - servizi (elaborazione dati, installazione di pc, trasporti, ecc.) - manifatture (lavorazione vetro, edizione di riviste, ecc.) Questi nuovi studi di settore saranno operativi dal 2002, con riferimento al periodo di imposta 2001. Di seguito si fornisce l’elenco delle attività interessate: 6 Commercio Professionisti Servizi Manifatture 51.46.1 51.46.2 51.47.5 52.48.C 85.12.1 85.12.2 85.12.4 85.12.A 85.12.B 85.20.0 72.10.0 72.20.0 72.30.0 72.40.0 72.50.0 72.60.1 72.60.2 60.25.0 63.11.3 63.12.1 63.40.1 63.40.2 64.12.0 45.31.0 45.32.0 45.33.0 45.34.0 45.42.0 26.12.0 26.15.1 26.15.2 26.15.3 22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0 27.21.0 27.31.0 27.32.0 27.33.0 27.34.0 27.35.0 27.51.0 27.52.0 27.53.0 27.54.0 21.21.0 21.23.0 21.25.0 Commercio all’ingrosso di medicinali Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi Studi medici generici convenzionati con il s.s.n. Altri studi medici generici Studi di radiologia e radioterapia Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi Studi medici e poliambulatori specialistici Studi veterinari Consulenza per l’installazione di elaboratori elettronici Fornitura di software e consulenza in materia di informatica Elaborazione elettronica dei dati Attività delle banche dati Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elab. elett. Servizi di telematica, robotica, eidomatica Altri servizi connessi all’informatica Trasporto di merci su strada Movimento merci relativo a trasporti terrestri Magazzini di custodia e deposito Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali Intermediari dei trasporti Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali Installazioni di impianti elettrici Lavori di isolamento Installazione di impianti idraulico-sanitari Altri lavori di installazione Posa in opera di infissi in legno o in metallo Lavorazione e trasformazione del vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro cavo Lavorazione e trasformazione del vetro a mano e a soffio Fabbr. e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori) Edizione di libri, opuscoli, libri di musica ed altre pubblicazioni Edizione di riviste e periodici Altre edizioni Altre stampe di arti grafiche Rilegatura e finitura di libri Composizioni e fotoincisioni Altri servizi connessi alla stampa Fabbr. di tubi di ghisa Stiratura a freddo Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo Trafilatura Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio n.c.a. Fusione di ghisa Fusione di acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi Fabbr. di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone Fabbr. di prodotti cartotecnici Fabbr. di altri articoli di carta e cartone n.c.a. 7 Proroga per “scudo fiscale” e “sommerso” E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge che prevede, tra l’altro: - il differimento dal 28 febbraio al 15 maggio 2002 del termine per il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero; - la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2002 del termine per l’emersione del lavoro sommerso (D.L. 14 febbraio 2002). Insegne di esercizio: esente da imposta fino a 5 metri Il dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Con riferimento, in particolare, all’esenzione dal tributo per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, viene precisato che il predetto limite dimensionale va considerato come misura da computare in diminuzione ad un’eventuale superficie imponibile superiore. Così, ad esempio, se nel complesso delle insegne di esercizio esposte, la superficie imponibile risulta di 9 metri quadrati, il soggetto passivo dovrà pagare il tributo commisurandolo alla superficie di 4 metri quadrati (Ministero Economia e Finanze, circolare 08/02/02, n.1). Disponibili in bozza Unico 2002 società di persone, di capitali e persone fisiche Sul sito http://www.agenziaentrate.it/modelli/mod_dich/2002bozze/unico/index.htm sono disponibili, in bozza, i modelli Unico 2002 società di persone, (Unico2002 - SP), società di capitali (Unico2002 – SC) e persone fisiche (Unico2002 – PF) con le relative istruzioni di compilazione. Inoltre, per tutti i predetti soggetti, sono disponibili anche le bozze dei modelli Irap 2002. I modelli sono stati predisposti in duplice versione grafica (di colore azzurro quella in euro e di colore verde quella in lire), mentre le istruzioni sono uniche per la compilazione di entrambe le versioni e sono di colore azzurro (Agenzia entrate, sito Internet). Contributo atti giudiziari: approvato il modello di comunicazione versamento E’ stato pubblicato sulla G.U. il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione del versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Sul modello la rivendita di generi di monopolio e di valori bollati dovrà apporre il contrassegno, comprovante l’avvenuto pagamento del contributo unificato, nei casi in cui, ai fini della costituzione in giudizio, le parti non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente (Agenzia entrate, provvedimento 12/02/02, G.U. 16/02/02, n.40). Via libera alla Comunitaria 2001 E’ stato definitivamente approvato il disegno di legge recante le “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge Comunitaria 2001”. Con il disegno di legge, il Governo viene delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i decreti legislativi attuativi di 58 direttive europee (Legge Comunitaria 2001). Unità immobiliari adibite ad abitazione principale: non cumulabili detrazioni locazione e cambio residenza Secondo l’Agenzia delle entrate, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non può cumulare, pur possedendo i requisiti richiesti, la detrazione a favore del soggetto titolare di un contratto di locazione “concordato” e la detrazione prevista per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza nel comune di lavoro e nei comuni limitrofi. Lo stesso contribuente dovrà quindi scegliere di far valere in dichiarazione quella ad egli più favorevole (R.M. 14/02/02, n.44). In luogo dell’Iva il contribuente può cedere al fisco beni culturali I contribuenti possono assolvere il pagamento totale o parziale dell’Iva dovuta mediante cessione allo Stato di beni culturali. Rispondendo positivamente alla proposta di cedere un immobile, dichiarato di 8 interesse culturale ai sensi della L. n.1089/1939, a fronte di un debito per Iva per gli anni d’imposta 1995 e 1996, l’Amministrazione finanziaria ha infatti ricordato che le disposizioni contenute nell’art.28-bis del Dpr n.602/73 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato e quindi sia all’Iva che ad altre somme dovute a titolo di tributo dello Stato (R.M. 15/02/02, n.43). Le modalità di tenuta del registro dei depositi Iva L’Agenzia delle entrate ha precisato che il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di vidimazione e bollatura. Resta fermo, invece, l’obbligo di numerazione progressiva delle pagine che lo compongono, secondo le modalità chiarite dalla circolare n.92 del 22 ottobre 2001 (R.M. 18/02/02, n.47). Risolti alcuni dubbi sulla registrazione telematica dei contratti di locazione A seguito di quesiti pervenuti all’Amministrazione finanziaria sulle modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti. E’ stato tra l’altro precisato che l’attuale modalità di registrazione telematica è limitata ai nuovi contratti, sottoposti per la prima volta a registrazione, e che negli altri casi si dovrà operare con le modalità tradizionali sia per la registrazione che per il pagamento delle imposte, da effettuare utilizzando il modello F23 (R.M. 20/02/02, n.52). Istat: comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2002. La variazione dell’indice rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al 2,3% (Istat, comunicato 22/02/02). 9 E … ATTENZIONE ALL’INPS e dintorni! Nuova disciplina in materia di contribuzione per i soci lavoratori di cooperative: precisazioni dell’INPS e dell’INAIL L’INPS e l’INAIL hanno fornito le prime disposizioni in merito alla nuova disciplina, in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci lavoratori di cooperative, introdotta con decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001 che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di soci lavoratori di cooperative e che disciplina il percorso di graduale equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci delle cooperative a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere (INPS Circolare 4/02/2002 n. 33 INAIL Nota 29/01/2002). Retribuzioni convenzionali per lavoro dipendente svolto all’estero: determinati i valori imponibili per l’anno 2002 Il Ministero del Lavoro ha fissato, per l’anno 2002, gli importi delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani occupati all’estero. Tali valori dovranno essere prese a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazione obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente (Ministero del Lavoro Decreto 6/02/2002 G.U. 13/02/2002 n. 37). Minimali e retribuzioni convenzionali: diffusi dall’INPS gli importi validi per il 2002 L’INPS ha provveduto a determinare, per l’anno 2002, il limite minimo di retribuzione giornaliera e ad aggiornare i valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. In particolare sono resi noti gli importi: - dei minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; - delle retribuzioni convenzionali in genere; - del minimale di retribuzione oraria per i lavoratori a tempo parziale; - della quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1 per cento; - del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; - del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi; - del contributo apprendisti. L’Istituto fornisce altresì istruzioni per la regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2002, che dovrà essere effettuato entro il periodo paga in scadenza il 16 maggio 2002 (INPS Circolare 8/02/2002 n. 36). Aggiornamento della tabella codici sede INPS per i versamenti con modello F24 L’Agenzia dell’Entrate ha provveduto ad informare che è stata aggiornata la tabella codici sede INPS per i versamenti con modello F24. In particolare, sono state inserite le sedi di Jesi, Fermo, Ariano Irpino, Gioia del Colle, San Lazzaro di Savena, Merano, Manerbio, Chiari, Quartu Sant’Elena, Termoli, Caltagirone, Vasto, Cantù, Paola, Castrovillari, Mondovì, Scandicci, Sesto Fiorentino, San Severo, Terracina, Santa Teresa di Riva, Barcellona Pozzo di Gotto, Vimercate, Melegnano, Sassuolo, Giugliano, Cittadella, Vigevano, Foligno, Fano, Melfi, Modica, Lugo, Palmi, Locri, Guastalla, Monterotondo, Anzio, Palestrina, Olbia, Manduria, Orbassano, Chieri, Chivasso, Cervignano del Friuli, Chioggia, Mestre1 e Legnago (Agenzia delle Entrate Nota 14/02/2002). 10 TFR: indice di rivalutazione anno 2002 Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2002 e il 14 febbraio 2002, è pari a 0,448276. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2002, diffuso dall’ISTAT con comunicato del 22 febbraio 2002, è pari a 116,5 (ISTAT Comunicato 22/02/2002 sito www.istat.it). 11 AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI ARGOMENTO TEMPI NOTE Sono previsti aiuti in conto capitale a favore delle imprese del settore 1 commercio che effettuano investimenti in opere murarie ed attrezzature. Sono previste agevolazioni in conto capitale a favore delle imprese del settore 2 turistico che effettuano investimenti in opere murarie ed attrezzature. 3 4 5 6 7 8 Si tratta degli interventi fissati dalla La domanda deve essere Legge n. 488/92 per l’anno 2002, la presentata entro il 1° cui scadenza è stata ulteriormente marzo 2002. rinviata. Si tratta degli interventi fissati dalla La domanda deve essere Legge n. 488/92 per l’anno 2002, la presentata entro il 1° cui scadenza è stata ulteriormente marzo 2002. rinviata. Si tratta del programma Sono previsti interventi a favore delle La domanda può essere comunitario Asia-Urbs. Invito a iniziative volte a rafforzare la presentata entro il 20 presentare proposte CE 18 cooperazione tra gli enti locali europei marzo 2002. dicembre 2001, n. ed asiatici. 2001/362/11/Ce. Sono previsti interventi a favore dei Si tratta del programma programmi di cooperazione La scadenza è stata comunitario Tacis. Rettifica CE 13 trasfrontaliera a livello locale e prorogata al 22 marzo dicembre 2001, n. regionale tra i Nuovi Stati Indipendenti, i 2002. 2001/354/11/Ce. Paesi UE ed i Paesi dell’Europa centrale e orientale. Si tratta delle agevolazioni Sono previste agevolazioni a favore dello La scadenza è stata cosiddette “quick response” sviluppo dei settori tessile, prorogata al 31 marzo previste dalla Legge 23 dicembre 2002. abbigliamento e calzaturiero. 2000, n. 388. Sono previste agevolazioni a favore delle La scadenza è stata Si tratta delle agevolazioni previste iniziative intese a sviluppare le attività di prorogata al 31 marzo dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2002. commercio elettronico. Sono previsti contributi per favorire l’ammodernamento del parco agromeccanico italiano ed in particolare La domanda deve essere E’ stato emanato il Decreto per l’acquisto di macchine agricole di cui presentata con l’acquisto attuativo in funzione dei nuovi all'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile dei macchinari ammessi fondi attribuiti. 1992, n. 285, nonché di attrezzature ad agevolazione. agricole portate, semi-portate e di attrezzature fisse. La domanda di “riconoE’ previsto un regime di aiuto per la Si tratta di una scadenza rilevante scimento” deve essere campagna 2002/2003 a favore dei per i nuovi trasformatori di pesche presentata entro il 30/4 produttori di ortofrutta trasformata. e pere. per pesche e pere. 12 SCADENZIARIO – Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile Venerdì 15 Marzo n n n n n Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a l55 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Sabato 16 Marzo1 n n n n n n Versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e vidimazione dei registri in misura forfetaria da parte delle società di capitali. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti mensili. Versamento in un’unica soluzione o come prima rata, dell’IVA dovuta per l’anno 2001 risultante dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi. Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Mercoledì 20 Marzo n n n Termine ultimo per effettuare il ravvedimento operoso dei versamenti, non effettuati o effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 febbraio con sanzione ridotta a 1/8. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Liquidazione e presentazione dichiarazione del contributo ambientale Conai per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione con cadenza mensile, ove sussistano i presupposti, con riferimento al mese precedente. 1 Per motivi di prudenza tutti gli adempimenti sono stati inseriti con la loro scadenza naturale. Si ricorda comunque che gli adempimenti che scadono di sabato o nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. 13 Sabato 30 Marzo n Versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1° marzo 2002. Martedì 2 Aprile n n n n n n n Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica IVA relativa al IV° trimestre 2001. Termine ultimo per presentare all’INPS il modello GLA cartaceo relativo ai contributi versati per i compensi corrisposti nell’anno 2001. Invio al CONAI della richiesta di conguaglio (proc. Ordinaria); comunicazione plafond esenzione (proc. Semplificata) e autodichiarazione per forfetizzazione contributo su etichette (modelli vari). Presentazione al CONAI della dichiarazione di esenzione per esportazioni in procedura ordinaria (mod. 6.6) e procedura semplificata (Mod. vari). Versamento dei contributi al fondo indennità risoluzione rapporto agenti e rappresentanti da parte delle ditte mandanti. Termine ultimo per la consegna da parte dei sostituti d’imposta della certificazione CUD 2002 attestante l’ammontare delle somme assoggettate a ritenuta alla fonte e le ritenute previdenziali.2 Termine ultimo per l’invio dei questionari degli studi di settore (1° invio 2002) sui modelli cartacei; per i contribuenti della provincia di Bolzano il termine è fissato al 30 aprile 2002. Lunedì 15 Aprile n n n n n Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a l55 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. 2 L’art. 18 del DPR 7/12/2001, n. 435 ha modificato l’art. 7-bis, comma 2, del DPR 600/73 prevedendo che a partire dal 2002 il sostituto d’imposta consegni il modello CUD entro la fine del mese di marzo successivo a quello di erogazione dei compensi. Il CUD 2002 potrà essere consegnato entro il 2 aprile poiché il 31 marzo 2002 cade di domenica e il 1 aprile 2002 è festivo. 14 PRATICA Ai gentili Associati Loro sedi Oggetto: Le semplificazioni alla luce dei primi chiarimenti ministeriali. Come noto, con un recente regolamento (DPR 435/2001) sono state introdotte una serie di novità, finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, riguardanti tra l’altro: 1. modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap 2. termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap 3. termini di versamento delle imposte sui redditi 4. la dichiarazione annuale Iva 5. abolizione della dichiarazione periodica Iva 6. abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche 7. eliminazione dei diversi obblighi contabili per imprese e lavoratori autonomi 8. termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell’obbligo di allegare gli scontrini 9. modifica del termine di consegna delle certificazioni dei sostituti di imposta 10. la dichiarazione dei sostituti d’imposta Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i primi chiarimenti in merito alla portata del citato regolamento; di seguito riportiamo sinteticamente le disposizioni in esso contenute. 1. Modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’ Irap In ordine alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, è importante tener presente i seguenti obblighi: - unificazione delle dichiarazioni: sono obbligati i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, purché tenuti alla presentazione di almeno due delle dichiarazioni relative alle seguenti imposte: imposte sui redditi, Iva e IRAP. - presentazione in via telematica: sono obbligati a presentare telematicamente le dichiarazioni: a) i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ad eccezione delle persone fisiche che, nel periodo d’imposta di riferimento abbiano realizzato un volume di affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro (50.000.000 di lire); b) i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta; c) le società di capitali, e gli altri soggetti Irpeg aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; d) i soggetti obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore. Quando, all’infuori dei predetti casi, la dichiarazione può essere presentata in banca o in posta, al contribuente al momento della consegna deve essere rilasciata apposita ricevuta, anche se non richiesta. Tale ricevuta costituisce la prova della avvenuta presentazione. Nel caso invece di trasmissione telematica, l’intermediario rilascerà al contribuente: − un documento, redatto senza vincoli di forma, datato e sottoscritto dall’intermediario, che attesta l’impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione; 15 − entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, la dichiarazione trasmessa in via telematica, redatta su modello cartaceo conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, nonché una copia della comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione dei dati. Tale attestazione costituisce l’unica prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’ Irap Per le persone fisiche e le società di persone (e i soggetti ad esse assimilati) la dichiarazione deve essere presentata tra il 1° maggio e il 31 luglio, nel caso di presentazione in banca o in posta, ovvero entro il 31 ottobre se la dichiarazione viene inviata telematicamente. Per i soggetti IRPEG (società di capitali, enti non commerciali) la dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del settimo mese (presentazione in banca o posta) ovvero del decimo mese (trasmissione telematica) successivo alla chiusura del periodo di imposta; ad esempio: esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 – presentazione entro il 31/7/2002 in banca/posta ovvero entro il 31/10/2002 in via telematica). 3. Termini di versamento delle imposte sui redditi Per le persone fisiche e le società di persone (e soggetti ad esse assimilati), a partire dal 1° gennaio 2002, il termine ultimo per versare l’imposta a saldo dovuta in base alla dichiarazione dei redditi è il 31 maggio dell’anno di presentazione della dichiarazione (redditi 2001 – dichiarazione presentata nel 2002 – versamento saldo entro 31/05/2002). Entro lo stesso termine deve essere versata la prima rata di acconto, pari al 40%, se l’importo supera i 103,29 euro (200.000 lire). In caso contrario si versa l’acconto in un’unica soluzione. La seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro il mese di novembre. Per quanto riguarda i soggetti IRPEG (società di capitali, enti non commerciali, ecc.) il versamento a saldo deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione (ordinariamente quindi il 31 luglio), unitamente alla prima rata dell’acconto, secondo le regole viste in precedenza per le persone fisiche. La seconda rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio (quindi entro il 30 novembre, quando lo stesso coincide con l’anno solare). 4. La dichiarazione annuale Iva autonoma La dichiarazione annuale Iva in forma autonoma deve essere presentata in particolari situazioni, tra cui, principalmente, i soggetti con periodo di imposta che non coincide con l’anno solare e le società che effettuano la liquidazione dell’Iva di gruppo. Il termine di presentazione è fissato tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce (Iva 2001 entro il 31/7/2002) se la dichiarazione si presenta in banca o in posta, ovvero entro il 31 ottobre nel caso di invio telematico. Si ricorda che la dichiarazione può essere presentata in banca o in posta solo in presenza di determinati requisiti, come già illustrato in precedenza. Il versamento del conguaglio dovuto in base alla dichiarazione annuale autonoma deve essere eseguito entro il 16 marzo, con la possibilità per i contribuenti di rateizzare l’imposta. 5. L’abolizione della dichiarazione periodica Iva 16 A partire dal periodo d’imposta 2002 sono soppresse le dichiarazioni periodiche Iva. Tale soppressione, purtroppo, non trascina con sé gli errori eventualmente commessi nella compilazione delle dichiarazioni passate, non potendo trovare applicazione il cosiddetto principio del “favor rei”, secondo il quale non si può sanzionare un fatto che non è più una violazione punibile secondo una norma emanata successivamente. Infatti, secondo il chiarimento ministeriale, all’eliminazione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche Iva è subentrato l’obbligo di comunicazione annuale dei dati Iva, la cui finalità è equivalente a quella delle dichiarazioni periodiche. Pertanto, la violazione dell’obbligo della dichiarazione periodica Iva continua ad essere assoggettata a sanzione, sia pure in misura più lieve. 6. L’abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche Dal 2002 è eliminato l’obbligo di effettuare le seguenti annotazioni nei registri Iva: - annotazione delle liquidazioni Iva periodiche, mensili o trimestrali. - annotazione relativa agli estremi dell’avvenuto versamento dell’imposta; - annotazione, sul registro Iva acquisti, dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione Iva annuale relativa all’anno precedente, che non è stata chiesta a rimborso; - annotazione del credito Iva conseguente al diniego di rimborso da parte del competente ufficio delle entrate, da computare in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale. 7. L’eliminazione dei diversi obblighi contabili per le imprese e per i lavoratori autonomi I soggetti in contabilità ordinaria, obbligati a tenere il libro giornale e il libro degli inventari, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, e i registri delle fatture, degli acquisti e quello dei corrispettivi, a condizione: - che venga effettuata la registrazione nel libro giornale dei dati contabili previsti dalla disciplina dell’IVA e dei beni ammortizzabili, nei termini prescritti; - che, in caso di richiesta degli Uffici finanziari, venga assicurata l’immediata esibizione di tali dati in forma aggregata, organizzati secondo gli stessi criteri individuati dalle norme relative ai registri non tenuti. Relativamente alla numerazione dei libri e dei registri, la stessa non deve più essere effettuata in via preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzarla. Non è ancora purtroppo stato risolto dall’Amministrazione Finanziaria il dubbio sull’anno da indicare accanto al numero progressivo di ogni pagina. Il pagamento dell’imposta di bollo, assolto mediante l'apposizione di una marca pari a 10,33 euro (pari a 20.000 lire, per i soggetti che versano la tassa di CC.GG. sulle vidimazioni) o 20,66 euro (pari a 40.000 lire, per tutti gli altri soggetti) per ogni 100 pagine o frazioni di esse, si deve effettuare prima dell'annotazione sulla prima pagina. E', inoltre, possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per la numerazione delle successive 100 pagine (ad esempio da 101 a 200), mediante l'apposizione della marca da bollo sulla prima pagina del successivo blocco (pagina 101), in ogni caso prima di effettuare le annotazioni sulla stessa. 17 I soggetti in contabilità semplificata, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, a condizione che i dati che avrebbero dovuto essere annotati sullo stesso siano esibiti, a richiesta degli Uffici finanziari. In ultimo, le semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili previste per i soggetti esercenti attività d’impresa sono estese anche ai lavoratori autonomi. 8. Termine di registrazione dei corrispettivi e fine dell’obbligo di allegare gli scontrini Per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali, è consentito effettuare la registrazione sia giornaliera sia riepilogativa mensile dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese solare successivo, senza più allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri. 9. Modifica del termine di consegna delle certificazioni dei sostituti d’imposta Il sostituto d’imposta deve consegnare all’interessato la certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, entro il mese di marzo, anziché di febbraio, dell’anno successivo a quello in cui ha erogato le somme e i valori. 10. La dichiarazione dei sostituti d’imposta Dal 2002 la dichiarazione che i sostituti di imposta devono presentare per comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi a compensi, retribuzioni, dividendi, e altri redditi o proventi erogati nel 2001 si sdoppia: sono infatti previsti due distinti modelli: un 770 cosiddetto “semplificato” e un 770 “ordinario”. Anche i termini di presentazione sono diversi: per il 770 semplificato la scadenza è fissata al 30 giugno mentre per il modello ordinario il termine è il 31 ottobre. In ogni caso le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente in via telematica. Il modello semplificato riguarda i dati relativi a redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati previdenziali, contributivi e assicurativi. Il modello ordinario è relativo invece i dividendi, i proventi da partecipazione, i redditi di capitale o altre operazioni di natura finanziaria. PRATICA Ai gentili Associati Loro sedi 18 Oggetto: assoggettamento all’IRAP dei redditi professionali. L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta in ordine all’annosa questione dell’assoggettamento all’Irap dei redditi professionali, allorquando l’esercizio dell’arte o professione avvenga senza un’organizzazione autonoma, come, per esempio, nel caso del professionista che opera senza struttura propria (ufficio, ecc.) e senza dipendenti o collaboratori. Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza del 10/21 maggio 2001, pur riconoscendo in via di principio la legittimità dell’Irap, ha ritenuto, tuttavia, che per le attività di lavoro autonomo svolte senza organizzazione di capitali o di lavoro altrui manca il presupposto dell’imposta, costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla produzione di servizi. Naturalmente in mancanza di specifiche norme, l’assenza di elementi di organizzazione va verificata, presentando ricorso avanti le commissioni tributarie. Numerose sono state le prese di posizione giurisprudenziali: si sono espresse a favore del contribuente le commissioni tributarie provinciali di Parma, più volte, Piacenza e Trento, riconoscendo la non debenza del tributo regionale per le attività prive di elementi di organizzazione, ma anche (Parma) in assenza di una struttura organizzativa di rilievo pur in presenza di dipendenti. Addirittura altre sentenze hanno sostenuto la possibilità di esistenza di attività commerciali di impresa (ad esempio gli agenti di commercio) anche in assenza di organizzazione, dovendo verificare ai fini dell’assoggettamento all’Irap l’esistenza di una effettiva e reale organizzazione. L’Agenzia delle entrate, con la R.M. n. 32 del 31 gennaio 2002, ribadisce quanto già espresso con la C.M. 141/E, rispondendo ad una istanza di interpello proposta da un professionista esercente l’attività nella propria abitazione, che non si avvale dell’ausilio di collaboratori e/o dipendenti né utilizza beni strumentali. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, sono escluse dall’Irap solo le attività esercitate in maniera occasionale, e la presenza del requisito dell’organizzazione, seppure minima, è una connotazione tipica del lavoro autonomo non occasionale e come tale sempre presente nell’esercizio dell’attività professionale. Pertanto l’attività professionale abituale svolta con apertura di posizione Iva, secondo la tesi ministeriale, è sempre soggetta all’Irap. Alla luce di quanto sopra, in attesa delle inevitabili evoluzioni sulla questione, si invitano i Sigg.ri Associati interessati a contattare lo Studio per valutare se sia il caso o meno di presentare l’istanza di rimborso, con il conseguente innesco del processo tributario. 19 PRATICA Contribuzione IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2002 L’INPS, con circolare del 26 febbraio 2002, n. 43, ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti, per l’anno 2002 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 2002 è pari a Euro 12.312,00. La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere quindi calcolata in base alle aliquote aggiornate sotto riportate tenendo conto dei minimi comunque dovuti. CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO fino a un reddito di € 12.312,00 16/5/2002 - 16/8/2002 - 18/11/2002 - 16/2/2003 ARTIGIANI COMMERCIANTI Titolari e Collaboratori Titolari Collaboratori collaboratori di età di età non superiore a e collaboratori di età di età non superiore superiore a 21 anni 21 anni superiore a 21 anni a 21 anni Aliquota Contributo minimo annuo Contributo per prestazioni di maternità 16,60% 13,60% 16,99% 13,99% € 2.043,79 € 1.674,43 € 2.091,81 € 1.722,45 E' dovuto da ogni singolo iscritto e viene sommato ai contributi fissi come segue: € 0,62 mensile I contributi IVS dovuti in acconto sul reddito eccedente sono di seguito riportati. CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE Da € 12.312,00 a € 60.155,00 31/5/2002 - 30/11/2002 ARTIGIANI COMMERCIANTI Collaboratori Titolari Collaboratori Titolari e di età non superiore collaboratori di età di età non superiore a e collaboratori di età superiore a 21 anni a 21 anni 21 anni superiore a 21 anni Aliquota per reddito tra € 12.312,00 e 36.093,00 Aliquota per reddito tra € 36.093,01 e 60.155,00 Contributo massimo annuo 16,60% 13,60% 16,99% 13,99% 17,60% 14,60% 17,99% 14,99% € 10.226,35 € 8.421,70 € 10.460.95 € 8.656,30 Si ricorda che: - i redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa; - per i periodi inferiori all'anno solare, sia i contributi fissi (dovuti sul minimale) sia i massimali di reddito devono essere rapportati a mese. 20 PRATICA Ai gentili Associati Loro sedi Oggetto: in arrivo 16 nuovi questionari per gli studi di settore. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 14 dicembre 2001 pubblicato in G.U. lo scorso 21 gennaio, ha approvato 16 nuovi questionari predisposti al fine di raccogliere i dati necessari per elaborare nuovi studi di settore. I nuovi questionari riguardano 61 tipi di attività, come meglio dettagliato nella tabella che segue. Si ricorda che: 1. i nuovi questionari sono disponibili sia in Lire (di colore verde) che in Euro (di colore azzurro), con facoltà di scelta da parte del contribuente della versione da utilizzare; 2. non sono obbligati alla presentazione dei questionari: - coloro che hanno dichiarato nel modello Unico 2001 ricavi o compensi per un importo superiore ad Euro 5.164.568,99 (10 miliardi di Lire); - chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del 2000, compresi i contribuenti che hanno modificato l’attività esercitata; - i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare 2000; - i soggetti che nel 2000 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (per esempio le società in liquidazione o i soggetti che hanno affittato l’unica azienda); 3. i questionari possono essere trasmessi all’Amministrazione Finanziaria sia per posta ordinaria che mediante trasmissione telematica; nel caso di utilizzo del modello cartaceo per posta ordinaria si deve utilizzare l’apposita busta predisposta, con tassa a carico del destinatario, inviata all’Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara, indipendentemente dal domicilio del contribuente; 4. i questionari devono essere trasmessi: - entro il 2 aprile 2002 (30 aprile 2002 per i residenti nella provincia di Bolzano) nel caso di invio del modello cartaceo; - entro il 30 aprile 2002 (31 maggio 2002 per i residenti nella provincia di Bolzano) nel caso di trasmissione telematica. SM48 Codice 51.64.1 51.64.2 52.32.0 52.46.6 52.48.1 52.50.2 51.47.4 52.48.8 52.48.A 52.48.E COMMERCIO Descrizione attività Commercio all’ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo Commercio all’ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili) Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio Commercio al dettaglio di mobili usati Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici Commercio al dettaglio di natanti ed accessori Commercio al dettaglio di forniture di bordo Commercio di animali vivi da affezione Quest. SG41 Codice 74.13.0 SERVIZI Descrizione attività Studi di mercato e sondaggi di opinione Quest. SD14 Codice 17.11.0 17.12.1 17.12.2 17.13.1 MANIFATTURE Descrizione attività Preparazione e filatura di fibre tipo cotone Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate Quest. SM41 SM42 SM43 SM44 SM45 SM46 SM47 21 SD39 SD40 17.13.2 17.14.0 17.15.0 17.16.0 17.17.0 17.21.0 17.22.0 17.23.0 17.24.0 17.25.0 17.60.0 24.12.0 24.30.0 31.10.1 31.10.2 31.20.1 31.20.2 31.30.0 31.40.0 31.61.0 31.62.1 30.01.0 30.02.0 31.62.2 32.10.0 32.20.1 32.20.2 32.20.3 SD41 32.30.0 33.10.1 33.20.1 33.20.2 33.20.3 33.20.4 SD42 SD43 SD44 33.20.5 33.30.0 33.50.0 33.40.3 33.40.4 33.40.5 33.40.6 33.10.2 33.10.4 34.30.0 35.41.2 35.42.2 Filatura lana pettinata e fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse Preparazione e filatura di fibre tipo lino Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e di filati sintetici o artificiali Preparazione di filati cucirini Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo cotone Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di filati tipo seta Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di maglierie (da intendersi fabbricazione di tessuti a maglia) Fabbricazione di coloranti e pigmenti Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo Fabbricazione di fili e cavi isolati Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a. Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti ed accessori) Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione) Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecc. per l’informatica (esclusa riparazione) Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le instal. elettriche per l’edilizia) Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese parti staccate Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettron. per telecomunicazione (compreso montaggio) Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplific.sonora Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti ed accessori) Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori) Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura e controllo Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia Costruzione di strumenti per il disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti ed accessori) Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali Fabbricazione di orologi Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici Fabbricazione di apparecchi medicinali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatra (comprese parti staccate ed accessori) Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori Costruzione di accessori e pezzi per motocicli, ciclomotori e per loro motori Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette 22