DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO scegliendo esattamente quello che vuoi. SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE 7 17 febbraio 2014 Nasce TuttoLavoro Suite Richiedi maggiori informazioni su: www.indicitalia.it/tuttolavoro PROCEDURE 5 000001 482787 Lavoro 8 Contribuzione 2014: cosa cambia 44 Incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro Le rubriche 5 Novità 9 Le scadenze 50 I quesiti ADEMPIMENTO Y84EF_LA TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi! Fallimento 38 Infruttuosità di procedure concorsuali e recupero dell’IVA SCADE TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d’autore, casi risolti dell’Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l’elaborazione del costo del lavoro. 00148278 La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro. E in più, con TuttoLavoro Suite puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro. Società 8 Accesso ai finanziamenti per le PMI 32 Effetti della svalutazione delle immobilizzazioni Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago L’accesso unico e completo al mondo del lavoro Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Fisco 5 Definitivi i modelli UNICO e IRAP 21 730/2014: tutte le novità in sintesi 26 Locazioni: come compilare il mod. F24 ELIDE CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI SOGGETTI OBBLIGATI DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO scegliendo esattamente quello che vuoi. SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE 7 17 febbraio 2014 Nasce TuttoLavoro Suite Richiedi maggiori informazioni su: www.indicitalia.it/tuttolavoro PROCEDURE 5 000001 482787 Lavoro 8 Contribuzione 2014: cosa cambia 44 Incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro Le rubriche 5 Novità 9 Le scadenze 50 I quesiti ADEMPIMENTO Y84EF_LA TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi! Fallimento 38 Infruttuosità di procedure concorsuali e recupero dell’IVA SCADE TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. 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Società 8 Accesso ai finanziamenti per le PMI 32 Effetti della svalutazione delle immobilizzazioni Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago L’accesso unico e completo al mondo del lavoro Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Fisco 5 Definitivi i modelli UNICO e IRAP 21 730/2014: tutte le novità in sintesi 26 Locazioni: come compilare il mod. F24 ELIDE CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI SOGGETTI OBBLIGATI SOMMARIO NOVITÀ ......................................................................... 5 UNICO e IRAP: quadro dei dichiarativi completo ...................................................................... Mod. F24 ‘‘Crediti PP.AA.’’ ................................................................................................................. L’Agenzia delle Entrate risponde ...................................................................................................... Il decreto IMU è legge ......................................................................................................................... Specifiche tecniche modelli IVA ....................................................................................................... È il momento della ‘‘Voluntary disclosure’’ .................................................................................. Prodotti in sospensione d’accisa ...................................................................................................... Sicurezza lavoro: maggiorazioni multe con GAET ..................................................................... Contributo unificato: conto corrente ‘‘ad hoc’’ ........................................................................... Contratti di locazione: i codici ‘‘ELIDE’’ ......................................................................................... Obbligo POS per i professionisti ...................................................................................................... 8 per mille: parametri di valutazione 2014 ................................................................................... 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 News a cura di e " Fisco " Bilancio e società OIC 15: perdita su crediti da cessione prosolvendo ................................................................ Bozza OIC 10 Rendiconto finanziario ............................................................................................. ‘‘Sabatini-bis’’: finanziamenti alle PMI ............................................................................................ " Fallimento Revisione: procedure alternative al fallimento ............................................................................ " Lavoro LE SCADENZE MODELLO 730/2014 8 8 8 " Gli adempimenti del mese ........................................................................................... 9 " Le scadenze dal 17 febbraio al 3 marzo 2014 ............................................ 11 730/2014: tutte le novità in sintesi 26 Recupero dell’IVA per crediti maturati verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali di Marcello Pollio ................................................................................................................................................. SICUREZZA SUL LAVORO 21 Svalutazione delle immobilizzazioni: effetti civilistici e fiscali di Emiliano Ribacchi ........................................................................................................................................... VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE 15 Locazioni: pronto il mod. F24 ELIDE di Antonella Benedetto .................................................................................................................................... SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 8 DURC con la ‘‘Piattaforma Certificazione crediti’’ ..................................................................... Contribuzione 2014: cosa cambia .................................................................................................... Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014 .................................................................... di Saverio Cinieri .................................................................................................................................................. MODELLO F24 ELIDE 7 7 8 31 Incentivi per la sicurezza di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti ................................................................................................ Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 37 3 SOMMARIO I QUESITI Pratica fiscale risponde ........................................................................................................... Avviamento - Perdita di indennità: scritture contabili .............................................................. SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE Rivista licenziata per la stampa il 5 febbraio 2014 Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) http://www.ipsoa.it Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999 Casella postale 12055 - 20120 Milano Direttore responsabile Giulietta Lemmi Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Pubblicità Stampa ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. 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F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Pratica Fiscale e Professionale 50 50 Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on-line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it/ praticafiscale Italia Abbonamento annuale D 190,00 Estero Abbonamento annuale D 380,00 Prezzo copia D 11,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. n. 7 del 17 febbraio 2014 NOVITÀ News a cura della Redazione di FISCO Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014, n. 2014/13920, n. 2014/13930, n. 2014/13932, n. 2014/13932, n. 2014/13940, n. 2014/13942 e UNICO e IRAP: quadro dei dichiarativi completo L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei modelli UNICO PF e UNICO Mini, UNICO SP, UNICO SC e UNICO ENC, per dichiarare i redditi conseguiti nel 2013. Disponibile anche la modulistica per la dichiarazione IRAP e per la redazione del consolidato nazionale e mondiale. L’Agenzia ha cosı̀ completato il quadro dei dichiarativi 2014, dopo la pubblicazione dei modelli 730, 770 Ordinario e Semplificato, dei modelli IVA e del CUD. Mod. F24 ‘‘Crediti PP.AA.’’ Agenzia delle Entrate, L’Agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello di versamento F24 ‘‘Crediti PP.AA.’’, da provv. 31 gennaio 2014, utilizzare per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti deflativi del contenzioso n. 13917 tributario mediante compensazione con i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (decreto 14 gennaio 2014). Il nuovo mod. F24 prevede un apposito campo ‘‘numero di certificazione credito’’, nel quale andranno indicati gli estremi della certificazione. Con una successiva risoluzione l’Agenzia procederà all’istituzione dei codici tributo da utilizzare. L’Agenzia delle Entrate risponde Agenzia delle Entrate, In data 30 gennaio 2014, si è tenuto il ‘‘tradizionale’’ incontro annuale dell’Agenzia delle Incontro con la Entrate con la stampa specializzata. Queste alcune delle principali tematiche: stampa specializzata – deducibilità parziale dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo 30 gennaio 2014 – novità sui redditi di capitale e sugli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero – mini-sanatoria dei ruoli introdotta con la Legge di stabilità 2014 – nuove norme sui rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro – deduzione delle perdite su crediti discendenti dal decorso della prescrizione. Il decreto IMU è legge Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del ‘‘decreto IMU’’ (D.L. n. 133/ 2013), la quale dispone definitivamente: (G.U. 29 gennaio 2014, – l’abolizione della seconda rata IMU 2013 n. 23, S.O. n. 9) – l’aumento degli acconti IRES ed IRAP 2013 per gli enti creditizi, finanziari, assicurativi – l’aumento di capitale di Bankitalia. Fatto salvo l’obbligo di versamento della c.d. mini-IMU. Legge 29 gennaio 2014, n. 5 Specifiche tecniche modelli IVA Agenzia delle Entrate, L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica provv. 29 gennaio 2014, dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2014 relativa all’anno 2013. n. 12612 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 5 NOVITÀ È il momento della ‘‘Voluntary disclosure’’ Min. Finanze, Nelle prossime settimane i soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle circ. 31 gennaio 2014, disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare n. 8624 l’adesione alla procedura di ‘‘collaborazione volontaria’’, varata dal Governo con decorrenza 29 gennaio 2014. Si tratta di una sorta di ravvedimento da parte del contribuente - persone fisiche e soci di (G.U. 29 gennaio 2014, società di persone - che detiene capitali all’estero non dichiarati (in pratica, non indicati nel n. 4) quadro RW). La disclosure non è possibile se il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale. Il contribuente deve: – ‘‘autodenunciarsi’’ all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015 – esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze. Una volta presentata la richiesta, si apre il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate per individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero. Definito l’atto di accertamento, che il contribuente deve accettare, per perfezionare l’adesione occorre effettuare il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione. L’approvazione della nuova normativa non avrà effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 Prodotti in sospensione d’accisa Commissione UE, reg. 28 gennaio 2014, n. 76/2014 La Commissione europea modifica la disciplina relativa ai dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione. (G.U.U.E. 29 gennaio 2014, L26) Sicurezza lavoro: maggiorazioni multe con GAET Agenzia delle Entrate, Per consentire il versamento, tramite mod. F23, delle maggiorazioni che derivano dalla ris. 27 gennaio 2014, rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stato istin. 15/E tuito il seguente nuovo codice tributo: – GAET - Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’art. 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76. Contributo unificato: conto corrente ‘‘ad hoc’’ Min. Finanze, avviso 27 gennaio 2014 È attivo dal 24 gennaio 2014 il seguente nuovo conto corrente postale specifico per il pagamento del contributo unificato nel processo tributario: – c/c postale n. 1010376927, recante la seguente intestazione: ‘‘TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011’’. Contratti di locazione: i codici ‘‘ELIDE’’ Agenzia delle Entrate, A partire dal 1º febbraio 2014 le imposte di registro, i tributi speciali, l’imposta di bollo e le ris. 24 gennaio 2014, relative sanzioni ed interessi, dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locan. 14/E zione e affitto di beni immobili sono da versare tramite il mod. ‘‘F24 Versamenti con elementi identificativi’’ (F24 ELIDE). L’Agenzia delle Entrate ha istituito, in proposito, i seguenti codici tributo: 6 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 NOVITÀ – – – – – – – – " Sul punto, cfr. A. Bene- – detto a pag. 26 – 1500 - Imposta di registro per prima registrazione 1501 - Imposta di registro per annualità successive 1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto 1503 - Imposta di registro per risoluzioni del contratto 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto 1505 - Imposta di bollo 1506 - Tributi speciali e compensi 1507 - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi – 1510 - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Inoltre, per consentire la corretta identificazione del soggetto quale ‘‘controparte’’ del contratto, viene istituito il nuovo codice identificativo 63 denominato ‘‘Controparte’’. Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo: – A135 - Imposta di registro – A136 - imposta di bollo – A137 - sanzioni – A138 - interessi. ELIDE può essere utilizzato in alternativa al mod. F23 fino al 31 dicembre 2014. Obbligo POS per i professionisti È stato pubblicato in G.U. il decreto attuativo del MiSE che introduce l’obbligo di dotazione del POS per professionisti e imprese per i pagamenti superiori a 30 euro. Fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici varrà solo per i soggetti con (G.U. 27 gennaio 2014, un fatturato superiore a 200.000 euro. Min. Sviluppo economico, decreto 24 gennaio 2014 n. 21) 8 per mille: parametri di valutazione 2014 Presidenza Consiglio Ministri, decreto 14 gennaio 2014 BILANCIO E SOCIETÀ OIC, Documento di consultazione 28 gennaio 2014 Il Governo ha stabilito i nuovi parametri di valutazione relativi alle istanze per l’ammissione alla ripartizione della quota dell’8 per mille a diretta gestione statale per l’anno 2014. Le modifiche si sono rese necessarie in relazione all’introduzione della categoria ‘‘edilizia scolastica’’ avvenuta con la Legge di stabilità 2014. OIC 15: perdita su crediti da cessione prosolvendo La cessione di crediti con clausola pro solvendo non consente la cancellazione degli stessi dal bilancio fintanto che non risultino trasferiti tutti i rischi connessi in capo al cessionario. È quanto chiarito dall’OIC attraverso uno specifico capitolo integrativo del nuovo OIC 15 sottoposto a consultazione. La novità è destinata a impattare sulla disciplina fiscale delle perdite su crediti cosı̀ come modificata dalla Legge di stabilità 2014. Bozza OIC 10 Rendiconto finanziario Organismo Italiano di Contabilità L’Organismo Italiano di Contabilità ha reso noto l’avvio delle consultazioni sulla bozza del nuovo OIC 10, interamente dedicato alle modalità di redazione del rendiconto finanziario. Le consultazioni sul documento resteranno aperte fino al 28 febbraio 2014. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 7 NOVITÀ ‘‘Sabatini-bis’’: finanziamenti alle PMI Sono state pubblicate in Gazzetta le disposizioni attuative per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi previsti per le PMI (art. 2, Decreto del fare). Per la prima volta i finanziamenti saranno accessibili anche per l’acquisto di macchine hard(G.U. 24 gennaio 2014, ware e software. Sono, invece, espressamente escluse dall’agevolazione le imprese open. 19) ranti nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche o intermediari finanziari convenzionati e potranno essere stanziati per un valore compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria. Min Sviluppo economico, decreto 27 novembre 2013 FALLIMENTO Assirevi, Documento di ricerca n. 180/2014 LAVORO Revisione: procedure alternative al fallimento Assirevi ha definito le linee guida di comportamento della società di revisione che, nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento, riceva richieste di accesso a colloqui o alle carte di lavoro o di svolgimento di attività da parte della società in crisi o da parte del professionista a cui è affidato l’incarico di attestatore. DURC con la ‘‘Piattaforma Certificazione crediti’’ L’INPS ha chiarito che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere INPS, circ. 30 gennaio 2014, n. 16 rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la ‘‘Piattaforma per la Certificazione dei Crediti’’. Contribuzione 2014: cosa cambia L’INPS riepiloga ad inizio anno tutte le disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta INPS, circ. 29 gennaio 2014, n. 15 dai datori di lavoro nel corso del 2014, affontando in particolare i seguenti ambiti: – – – – ASpI Contributi aziende agricole Contributi equipaggi delle navi da pesca Misure per l’occupazione (trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; misure in favore di disoccupati; incentivo in favore dei servizi di ‘‘call center) – Ammortizzatori sociali – Sgravi contributivi: contrattazioni di secondo livello e imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014 INPS, messaggio 24 gennaio 2014, n. 1403 8 L’INPS comunica che, in merito alla Gestione separata, fino al 31 marzo 2014 continuerà ad accettare i flussi Emens anche da parte degli intermediari operanti con le ‘‘vecchie modalità’’. La scadenza del periodo transitorio era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2013. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 LE SCADENZE Gli adempimenti del mese a cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) 17febbraio lunedı̀ 24febbraio " Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile " Versamento imposta di produzione e consumo " Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari " Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni " Versamento del contributo alla gestione separata INPS " Versamento imposta unica " Presentazione IVA 26 " Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute " Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti " Saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto " Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente " Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) " Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente " Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione " Versamento imposta sostitutiva risultato maturato (risparmio gestito) " Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2013 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo " Imposta sulle transazioni finanziarie " Ravvedimento tardivo versamento conguaglio IMU (Novità) lunedı̀ 25febbraio martedı̀ 28febbraio venerdı̀ " Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile " Consegna da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni per le ritenute d’acconto operate " Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle certificazioni uniche (CUD) " Certificazione utili corrisposti " Consegna certificazione dei redditi di natura finanziaria " Denuncia relativa ai contratti di affitto di fondi rustici " Trasmissione telematica dei dati relativi alla fornitura di documenti fiscali " Comunicazione periodica intermediari finanziari (*) Dottori Commercialisti in Bergamo Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 9 LE SCADENZE " " " " " " " 3marzo " " lunedı̀ " " Cfr. A. Benedetto, " INTRA 12 Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata Presentazione UNICO 2013 società a cavallo Imposta di bollo assolta in modo virtuale Comunicazione dati IVA Segnalazione cause di non congruità agli studi di settore Condono degli interessi delle cartelle di pagamento Termine di presentazione opzione IRAP Ravvedimento entro 15 giorni Operatività SISTRI per altri enti ed altre imprese obbligati Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro pag. 26 10marzo " Versamento degli acconti IRES e IRAP lunedı̀ 17marzo lunedı̀ 10 " Versamento imposta di produzione e consumo " Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni " Versamento IVA periodica per soggetti con obbligo mensile " Tassa annuale vidimazione libri sociali " Liquidazione e versamento Iva annuale 2013 " Versamento mensile del contributo alla gestione separata INPS " Versamento imposta unica " Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute " Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente " Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) " Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente " Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione " Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento " Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2013 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo " Imposta sulle transazioni finanziarie Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 LE SCADENZE Dal 17 febbraio al 3 marzo 2014 17 febbraio Comunicazione - Dichiarazioni d’intento lunedı̀ ADEMPIMENTO " Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. Ravvedimento - Versamento ritenute e IVA mensile ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Dal 1º gennaio 2014 la misura degli interessi legali è fissata all’1% in ragione d’anno. CODICI TRIBUTO " 8906 8904 8926 1991 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; Sanzione pecuniaria IVA; Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento; Interessi sul ravvedimento - IVA. Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente. CODICI TRIBUTO " 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari Imposta sostitutiva - Risparmio gestito ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente. CODICI TRIBUTO " 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 11 LE SCADENZE Imposta sostitutiva - Risparmio gestito (annuale) ADEMPIMENTO " Versamento annuale dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente. IVA di gruppo - Presentazione IVA 26 ADEMPIMENTO " Termine per la presentazione del Mod. IVA 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e per la comunicazione delle variazioni. Ritenute - Redditi autonomi, dipendente e provvigioni ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute da parte dei soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%. Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R. ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente. Ritenute - Capitali imprese di assicurazione ADEMPIMENTO " Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente. Versamento - Imposta di produzione e consumo ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente. Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie ADEMPIMENTO " Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico Versamento - Imposta unica ADEMPIMENTO " 12 Versamento dell’imposta unica in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, e annotazione degli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 LE SCADENZE Versamento - IVA con obbligo mensile e trimestrale ADEMPIMENTO " Versamento dell’IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre dicembre 2013 per particolari contribuenti (art. 74 del D.P.R. n. 633/1972). Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC società a cavallo ADEMPIMENTO " Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO 2013 da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1º settembre 2012 - 31 agosto 2013. Versamento - Saldo rivalutazione del TFR ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva calcolata nella misura dell’11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2013. Versamento - Contributi fissi artigiani e commercianti ADEMPIMENTO " Versamento della quarta rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2013. Versamento - Contributo alla gestione separata INPS ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS. Dal 1º gennaio 2014 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con aliquota del: – 28,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati o iscritti ad altre gestioni), ridotta per il 2014 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA; – 22 % per gli altri soggetti. Ravvedimento - Tardivo versamento conguaglio IMU 2013 Febbraio 24 Lunedı̀ ADEMPIMENTO " Ravvedimento versamento del conguaglio, per il 2013, dell’IMU con sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%). SOGGETTI OBBLIGATI " I contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta che non hanno effettuato l’adempimento nei termini ordinari del 16 gennaio 2014. MODALITÀ OPERATIVE " Devono essere versati cumulativamente i seguenti importi: – conguaglio dovuto, che doveva essere versato entro il 16 gennaio 2014 – sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (3%) – interessi calcolati al tasso di interesse legale. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 13 LE SCADENZE Operazioni intracomunitarie - INTRASTAT mensile Febbraio 25 Martedı̀ ADEMPIMENTO " Invio telematico all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni e acquisti) un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro. MODALITÀ OPERATIVE " Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli: – INTRA 1, elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi; – INTRA 2, elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti. 28 Autofatture - Adempimenti contabili di fine mese Febbraio Venerdı̀ ADEMPIMENTO " Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti, titolari di partita IVA, che eseguono scambi intracomunitari e che compilano schede carburanti ed agenzie di viaggi che operano tramite intermediari MODALITÀ OPERATIVE " Scambi intracomunitari - Autofatture Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario o committente delle prestazioni di servizi intracomunitari, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’IVA, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza. Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri L’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo. I professionisti sono esclusi dall’adempimento. Agenzie di viaggio e turismo Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici deve essere emessa fattura, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo. Certificazioni - Utili corrisposti ADEMPIMENTO " 14 La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all’obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dagli altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso del 2013. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 LE SCADENZE SOGGETTI OBBLIGATI " La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all’obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dei seguenti altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso 2013: – società ed enti emittenti – casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati – intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. – rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. – società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati – imprese di investimento e agenti di cambio – ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; – associati in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. MODALITÀ OPERATIVE " La certificazione relativa agli utili corrisposti è composta dalle seguenti sezioni: – dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione; – Sezione I: dati relativi al soggetto emittente; – Sezione II: dati relativi all’intermediario non residente; – Sezione III: dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati; – Sezione IV: dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati; – annotazioni e sottoscrizione. L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione. Certificazioni - Consegna CUD ADEMPIMENTO " I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2013 devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l’opzione dell’otto e del cinque per mille. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell’anno precedente. La certificazione CUD deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del mod. DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. MODALITÀ OPERATIVE " La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 15 LE SCADENZE Certificazioni - Redditi diversi di natura finanziaria ADEMPIMENTO " Consegna della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria erogati nel 2013. SOGGETTI OBBLIGATI " Sono obbligati: – notai – intermediari professionali – società ed enti emittenti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria. MODALITÀ OPERATIVE " Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente: – i dati identificativi del contribuente (tra i quali il codice fiscale) – i dati delle operazioni effettuate (tra i quali natura, oggetto e data dell’operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, eventuali corrispettivi, differenziali e premi). Certificazioni - Ritenute d’acconto operate ADEMPIMENTO " I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell’anno precedente devono consegnare la certificazione in forma libera ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi. SOGGETTI OBBLIGATI " Sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari nel corso dell’anno precedente. MODALITÀ OPERATIVE " Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente: – i dati relativi al sostituto d’imposta (nome e cognome o denominazione, eventuale data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale); – la causale; – l’ammontare lordo delle somme corrisposte; – l’ammontare della ritenuta effettuata; – la sottoscrizione del sostituto d’imposta. Il certificato va consegnato ai soggetti cui si sono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Comunicazione - Dati IVA ADEMPIMENTO " Presentazione della comunicazione annuale dati IVA: il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. SOGGETTI OBBLIGATI " Titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche. MODALITÀ OPERATIVE " Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica: 16 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 LE SCADENZE – direttamente, oppure – tramite gli intermediari abilitati. Comunicazione - Operazioni Paesi a fiscalità privilegiata ADEMPIMENTO " Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " – Tutti i soggetti passivi dell’IVA, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. – Anche i soggetti comunitari ed extracomunitari che svolgono operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, con i Paesi black list. MODALITÀ OPERATIVE " La comunicazione può essere presentata in via telematica: a) direttamente dal contribuente; b) tramite intermediari abilitati. Comunicazione - Intermediari finanziari ADEMPIMENTO " Termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Gli operatori finanziari effettuano le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria. MODALITÀ OPERATIVE " Sono oggetto di comunicazione (esclusivamente in via telematica) i rapporti intrattenuti dagli operatori: a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto; b) nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto; c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura. Condono - Interessi delle cartelle di pagamento ADEMPIMENTO " Estinzione con condono degli interessi e delle somme dovute a titolo di remunerazione del debito relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti debitori di carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. MODALITÀ OPERATIVE " Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 17 LE SCADENZE Denuncia - Contratti di affitto di fondi rustici ADEMPIMENTO " Consegna da parte di una delle controparti delle denunce relative ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell’anno precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Una delle controparti del contratto di affitto. MODALITÀ OPERATIVE " Per i contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, la registrazione telematica dei contratti stipulati nel corso del 2013 può avvenire entro il mese di febbraio: in tal caso una delle parti contraenti deve presentare una denuncia in doppio originale. In caso di presentazione in via telematica, la registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, o della denuncia sull’imposta di registro, entro il termine previsto per la registrazione. Si ricorda che la registrazione in modalità telematica (con il contestuale pagamento on line dell’imposta di registro) è obbligatoria per i possessori di oltre 10 immobili (e facoltativa per tutti gli altri contribuenti) e per gli agenti di affari in mediazione. CODICE TRIBUTO " – 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici Dichiarazioni - UNICO 2013 società a cavallo ADEMPIMENTO " Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP UNICO 2013, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1º giugno 2012 - 31 maggio 2013. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti IRES (società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali), con periodo d’imposta 1º giugno 2012 - 31 maggio 2013. MODALITÀ OPERATIVE" La dichiarazione può essere presentata con: – presentazione telematica diretta – presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all’invio. Documenti fiscali - Trasmissione telematica forniture ADEMPIMENTO " Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti. SOGGETTI OBBLIGATI " Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita. MODALITÀ OPERATIVE " I soggetti obbligati possono provvedere alle comunicazioni dei dati: a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; b) tramite gli intermediari che sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati. 18 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 LE SCADENZE Operazioni intracomunitarie - Presentazione INTRA 12 ADEMPIMENTO " Invio telematico del modello INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente SOGGETTI OBBLIGATI " – Enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, – Produttori agricoli MODALITÀ OPERATIVE" La trasmissione per via telematica può essere effettuata direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati. Studi di settore - Segnalazione cause di non congruità ADEMPIMENTO " Comunicazione segnalazioni di eventuali cause che giustifichino lo scostamento dagli studi di settore per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2012. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti che vogliono comunicare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi, delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2012. MODALITÀ OPERATIVE" È disponibile sul sito dell’Agenzia il software ‘‘Segnalazioni 2013’’ grazie al quale è possibile comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012. La possibilità di rappresentare fatti e circostanze con il suddetto software si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle ‘‘Note aggiuntive’’ di GERICO. Versamento - Imposta di bollo virtuale ADEMPIMENTO " Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo. SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti autorizzati dalla competente direzione regionale delle entrate, possono corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo per le categorie di atti e documenti per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata. MODALITÀ OPERATIVE " Il pagamento dell’imposta di registro avviene mediante la compilazione del mod. F23 CODICI TRIBUTO" 3 – 456T - Imposta di bollo – 675T - Sanzione pecuniaria imposta di bollo. Comunicazione - Determinazione valore produzione netta Marzo lunedı̀ ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta. Soggetti in regime di contabilità ordinaria: – persone fisiche esercenti attività commerciali – società in nome collettivo e in accomandita semplice Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 19 LE SCADENZE MODALITÀ OPERATIVE " La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato ‘‘COMIRAP’’, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it. Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 15 giorni ADEMPIMENTO " Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 17 febbraio 2014. MODALITÀ OPERATIVE " Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato di interessi e sanzioni connesse, è eseguito esclusivamente con modalità telematiche. SISTRI - Decorrenza operatività per altri enti e imprese ADEMPIMENTO " Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, il SISTRI è operativo dal 1º ottobre 2013. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania ed eventualmente al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014. Tali soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività (1º ottobre 2013). SOGGETTI OBBLIGATI " Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. MODALITÀ OPERATIVE " Tramite l’istituzione del SISTRI (Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) si intende giungere alla sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche. Versamento - Imposta di registro contratti di locazione ADEMPIMENTO " " cfr. A. Benedetto, pag. 26 I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23 o Mod. F24 ELIDE. SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili con effetto dal 1º gennaio 2014. MODALITÀ OPERATIVE " Il pagamento dell’imposta di registro, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto e, comunque, prima della registrazione, avviene mediante la compilazione del Mod. F23 o Mod. F24 ELIDE (quest’ultimo, obbligatorio dal 2015). 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 MODELLO 730/2014 730/2014: tutte le novità in sintesi Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista FISCO ADEMPIMENTO " È stato approvato il nuovo Modello 730 utile per dichiarare i redditi del periodo d’imposta 2013. NOVITA’ " Il modello di quest’anno contiene tantissime novità tra cui si segnalano quelle che riguardano principalmente i seguenti quadri: – Frontespizio: nuova casella da barrare se si presenta la dichiarazione senza sostituto – Quadro B: assoggettamento a IRPEF delle abitazioni principali non di lusso (con spettanza della relativa deduzione) e indebolimento del principio di alternatività tra IMU e IRPEF – Quadro E: proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e di quelle sul risparmio energetico (con la nuova aliquota del 65%) e introduzione della nuova detrazione sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici – Quadro I: estensione della compensazione oltre che all’IMU anche ad altre imposte. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014 SOGGETTI INTERESSATI " – Titolari di reddito di lavoro dipendente, anche assimilato, o di pensione – Da quest’anno possono presentare il Mod. 730 anche i dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta che possa fare i conguagli. SOGGETTI ESCLUSI " Contribuenti che: – devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti – nel 2014 percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto (quali i collaboratori familiari ed altri addetti della casa) – non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014 – devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e 770 semplificato – nel 2013, hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione (in linea generale tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili) – nel 2013, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA – hanno realizzato, nel 2013, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati – hanno posseduto, nel 2013, redditi ‘‘diversi’’ non compresi tra quelli indicati nel Quadro D, Righi D4 e D5 – hanno percepito, nel 2013, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da trust PROCEDURE " – La dichiarazione può essere presentata al proprio sostituto d’imposta o ad un CAFdipendenti o professionista abilitato. – In caso di Mod. 730 senza sostituto d’imposta, esso va presentato ad un CAFdipendenti o professionista abilitato che effettuerà la liquidazione. – In caso di dichiarazione a credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia. SCADE " – 30 aprile 2014: presentazione al sostituto d’imposta – 3 giugno 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato (il termine originario del 31 maggio viene prorogato in quanto cade di sabato). Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 21 MODELLO 730/2014 ADEMPIMENTO " Il Mod. 730/2014 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi mediante l’assistenza: – del proprio datore di lavoro o ente previdenziale – di uno dei Centri di Assistenza Fiscale costituiti dalle associazioni sindacali e dai datori di lavoro (c.d. ‘‘CAF-dipendenti’’) – di un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro). In cosa consiste Con la presentazione del mod. 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono adempiere i propri obblighi dichiarativi ai fini IRPEF e relative addizionali, nonché imposte sostitutive (tra cui la cedolare secca sulle locazioni). La presentazione del modello presenta alcuni vantaggi: – non si devono eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice – non si deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto – salvo casi particolari, si ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre) – se si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. NOVITÀ " Oltre alla possibilità di presentare il modello anche in assenza di sostituto d’imposta (a tale proposito va barrata l’apposita casella nel Frontespizio) il Modello 730/2014 contiene numerose novità che interessano i vari quadri. Quadro B - Redditi dei fabbricati – Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna ‘‘Utilizzo’’ della Sezione I del Quadro B); – Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Cambia numerazione il rigo (Rigo C4 e non più C5) relativo all’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività – scompare la Sezione V del Mod. 730/2013, dedicata alla detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso – ci sono alcune modifiche che interessano la sezione dedicata agli altri dati (Sezione V del Mod. 730/2014) con particolare riferimento al contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis Manovra 2011), anch’esso non più in vigore. Quadro D - Redditi diversi – Al Rigo D4 - Redditi diversi: sono stati previsti due nuovi codici: ‘‘8’’ per indicare i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’Imposta sul Valore degli Immobili Esteri (c.d. IVIE) e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale; ‘‘9’’ per indicare gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta (ad esempio le vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line); 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 MODELLO 730/2014 – nel Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere: è stato previsto un nuovo codice 4 per indicare i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM, Sezione XV del Mod. UNICO PF 2014). Tale indicazione serve affinché chi presta assistenza fiscale tenga conto di tali redditi nel calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2014 (art. 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012). Quadro E - Oneri e spese – Viene rinominata in ‘‘Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o del 24%’’ – vengono riorganizzati i Righi da E8 a E16 del Mod. 730 dello scorso anno che, nel Mod. 730/2014 vengono trasformati in altrettanti ‘‘codici detrazione’’ da indicare nei nuovi righi altre spese (Righi da E8 a E12) – passa da 1.291,14 a 630 euro l’importo massimo della detrazione d’imposta del 19% per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Righi da E8 a E12, codice 12) – la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (Righi da E8 a E12, codice 31) – è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Righi da E8 a E12, codice 35) – le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24% (Righi da E8 a E12, codici 41 e 42) – per tutto il 2013, è stata confermata la percentuale di detrazione del 50% ed il limite di spesa di 96.000 euro. Inoltre, è stata riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (Sezione III-A, codice 4 in Colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E) – è stata introdotta la nuova Sezione III-C riservata ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale – si dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2013, della detrazione. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. La proroga, su un diverso arco temporale (sino al 30 giugno 2014), interessa anche gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati – È stata inserita la nuova Colonna 7, nel Rigo F1, riservata a coloro i quali hanno ricalcolato gli acconti dovuti sui terreni agricoli o sul reddito di lavoro dipendente ‘‘frontaliero’’; – è stata inserita la nuova Colonna 5 nel Rigo F2 in cui indicare, l’addizionale comunale Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 23 MODELLO 730/2014 IRPEF trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. Quadro I - Imposte da compensare Il Quadro può essere utilizzato non solo per la compensazione dell’IMU ma anche delle altre imposte dovute dal contribuente con Mod. F24. SOGGETTI INTERESSATI " Possono presentare il Mod. 730/2014: – i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale) – i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad es, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.) – i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca – i sacerdoti della Chiesa cattolica – i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.) – le persone impegnate in lavori socialmente utili – i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno – il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2013 al mese di giugno dell’anno 2014 – i lavoratori che, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014, posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa e conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio – i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. Oltre alle predette condizioni soggettive è necessaria la presenza di condizioni oggettive e cioè legate al tipo di reddito percepito. In particolare, possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito: – redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto) – redditi dei terreni e dei fabbricati – redditi di capitale – redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) – redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all’estero) – alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella Sezione II del Quadro D. Dipendenti senza sostituto d’imposta Da quest’anno è possibile, per la maggior parte dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, presentare il modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale e cioè consulenti del lavoro e dottori commercialisti. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 MODELLO 730/2014 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il Mod. F24 compilato al contribuente tenuto ad effettuare il pagamento. Se la dichiarazione chiude a credito, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. SOGGETTI ESCLUSI " Non possono presentare il Mod. 730/2014 i contribuenti che: – devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti – nel 2014 percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti non tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto (quali i collaboratori familiari ed altri addetti della casa) – non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014 – devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e 770 semplificato – nel 2013, hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione (in linea generale tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili) – nel 2013, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA – hanno realizzato, nel 2013, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati – nel 2013, hanno posseduto redditi ‘‘diversi’’ non compresi tra quelli indicati nel Quadro D, Righi D4 e D5 – hanno percepito, nel 2013, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da trust. PROCEDURE " Il Mod. 730 può essere presentato: – al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno – a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli. I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. In caso di presentazione del modello in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, occorre solamente barrare la nuova casella posta nel Frontespizio, nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta. Compila SCADE " I termini per la presentazione sono: – 30 aprile 2014, se il modello è presentato al sostituto d’imposta – 3 giugno 2014, se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 25 MODELLO F24 ELIDE Locazioni: pronto il mod. F24 ELIDE Antonella Benedetto - Dottore commercialista in Salerno FISCO NOVITA’ " Dal 1º febbraio è possibile utilizzare il modello di pagamento ‘‘F24 versamento con elementi identificativi’’ (F24 Elide), in alternativa al mod. F23, per il pagamento di: – imposta di registro – tributi speciali – compensi – imposta di bollo – sanzioni ed interessi dovuti per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 gennaio 2014, n. 554/14 – Agenzia delle Entrate, risoluzione 24 gennaio 2014, n. 14/E – D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 SOGGETTI INTERESSATI " Conduttori/locatori di beni immobili che: – in sede di registrazione del contratto di locazione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro (e/o delle altre somme connesse) – effettuano il versamento delle somme dovute nel caso di proroga, cessione, risoluzione o annualità successive del contratto di locazione PROCEDURE " 1) Il mod. F24 ELIDE è strutturato in due Sezioni: – Sezione ‘‘Contribuente’’ – Sezione ‘‘Erario ed altro’’ 2) Per la compilazione: – occorre utilizzare i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia Entrate 3) Per la presentazione: – soggetti titolari di partita IVA: telematicamente – soggetti non titolari di partita IVA: telematicamente oppure presso banche, Poste Italiane o agenti della riscossione DECORRENZA " – 1º febbraio 2014: termine iniziale di utilizzo – fino al 31 dicembre 2014: possibilità di continuare ad utilizzare, in alternativa, il modello F23 – dal 1º gennaio 2015: obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello CASI PARTICOLARI " 1) Pagamenti dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: occorre utilizzare gli specifici codici tributo previsti. 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 MODELLO F24 ELIDE NOVITÀ " L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 1º febbraio 2014, in alternativa al modello di pagamento F23, è possibile utilizzare il modello ‘‘F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)’’ per il pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. In particolare, il modello F24 ELIDE potrà essere utilizzato per il pagamento delle somme dovute nei casi di registrazione di contratti di locazione, cessione, risoluzione, proroga e annualità successive. Sono poi stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento delle suindicate somme e ha fornito le istruzioni per la compilazione del modello (risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014). In cosa consiste Il modello ‘‘F24 Elementi identificativi’’ deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario. Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali non è prevista la compensazione con crediti. Tale modello è stato finora utilizzato per effettuare i seguenti pagamenti: – pagamenti IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisti intracomunitari a titolo oneroso – altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista l’indicazione di particolari ‘‘elementi identificativi’’. È stata resa operativa l’estensione del modello anche ai pagamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione, fornendo un significativo contributo al processo in atto di semplificazione fiscale (provvedimento direttoriale 3 gennaio 2014). SOGGETTI INTERESSATI " Il modello è utilizzabile da: 1) locatori: concedono in locazione beni immobili 2) conduttori: ricevono in locazione beni immobili per il pagamento delle seguenti somme, connesse alla registrazione, cessione, risoluzione, proroga e annualità successive dei contratti di locazione e affitto di beni immobili: – imposta di registro – tributi speciali – compensi – imposta di bollo – sanzioni – interessi. PROCEDURE " Il modello di pagamento F24 ELIDE è reperibile nella sezione ‘‘Strumenti - Modelli’’ del sito www.agenziaentrate.gov.it. Dal 1º aprile 2014 sarà possibile reperire il modello anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione. Il modello si compone di 2 sezioni: – la Sezione ‘‘Contribuente’’, destinata ad accogliere tutti i dati relativi al contribuente che effettua il versamento – la Sezione ‘‘Erario ed altro’’, destinata ad accogliere tutti gli ‘‘elementi identificativi’’ dell’atto che genera il pagamento. Modalità di compilazione Sezione Contribuente Nella Sezione ‘‘Contribuente’’ devono essere riportate tutte le informazioni relative al soggetto che effettua il versamento. In tale Sezione devono essere indicati, in particolare il codice fiscale ed i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) del soggetto che effettua il versamento. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 27 MODELLO F24 ELIDE Compila La stessa Sezione deve, eventualmente, contenere: – il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare (ossia la ‘‘controparte’’); – il codice ‘‘63’’ quale ‘‘codice identificativo’’ della controparte. Compila Sezione ‘‘Erario ed altro’’ La Sezione ‘‘Erario ed altro’’ contiene tutte le informazioni relative al pagamento che si vuole effettuare. Per la compilazione di tale Sezione, occorre distinguere i due casi: 1) pagamenti da effettuare nel caso di prima registrazione di un contratto di locazione o di affitto 2) pagamenti per annualità successive, cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti già registrati. Nel primo caso, la Sezione va compilata nel modo seguente: – i campi ‘‘codice ufficio’’ e ‘‘codice atto’’ non vanno compilati – il campo ‘‘tipo’’ va compilato con l’indicazione della lettera ‘‘F’’ (identificativo registro) – il campo ‘‘elementi identificativi’’ non va compilato – il campo ‘‘codice’’ deve essere compilato con l’indicazione dei codici tributi indicati dall’Agenzia delle Entrate – il campo ‘‘anno di riferimento’’ va compilato con indicazione dell’anno di stipula (o di decorrenza se anteriore) del contratto, nel formato ‘‘AAAA’’ – il campo ‘‘importi a debito versati’’ contiene, infine, l’indicazione degli importi da versare. Compila Nel secondo caso, invece, occorre procedere alla compilazione del campo ‘‘elementi identificativi’’. In particolare, nel caso di pagamenti connessi ad operazioni di cessione, risoluzione, proroga ovvero di pagamenti annualità successive, la Sezione va compilata nel modo seguente: – i campi ‘‘codice ufficio’’ e ‘‘codice atto’’ anche in tal caso non vanno compilati 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 MODELLO F24 ELIDE – il campo ‘‘tipo’’ va compilato con l’indicazione della lettera ‘‘F’’ (identificativo registro) – il campo ‘‘elementi identificativi’’ va compilato con l’indicazione del ‘‘codice identificativo’’ del contratto (reperibile sulla copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, nel caso di contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione) – il campo ‘‘anno di riferimento’’ va compilato con indicazione, sempre nel formato ‘‘AAAA’’, dell’anno di scadenza dell’adempimento – gli altri due campi ‘‘codice’’ e ‘‘importi a debito versati’’ vanno compilati come nel primo caso già analizzato. Compila Attenzione L’Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui non sia disponibile il ‘‘codice identificativo’’ del contratto, il campo ‘‘elementi identificativi’’ va compilato con l’indicazione di un codice formato da 16 caratteri, cosı̀ strutturato: – nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice dell’ufficio presso cui è registrato l’atto – nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime 2 cifre dell’anno di registrazione – nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione – nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione – nei caratteri da 14 a 16 è inserito il sottonumero di registrazione ovvero (in mancanza’’ è inserito il numero ‘‘000’’. ESEMPIO Compila Un contratto di locazione è stato registrato nell’anno 2012 presso l’ufficio della Direzione provinciale di Latina (codice ufficio: TKE). Sulla ricevuta di registrazione è riportata l’indicazione della ‘‘serie’’ e del ‘‘numero di registrazione’’: – serie: 2 – numero di registrazione: 12371. Manca il sottonumero di registrazione. Caratteri Informazioni utili Dati del contratto Da 1 a 3 Codice ufficio dove è stato registrato l’atto TKE Da 4 a 5 Ultime 2 cifre anno di registrazione 12 Da 6 a 7 Serie di registrazione 02 Da 8 a 13 Numero di registrazione 012371 Da 14 a 16 Sottonumero di registrazione 000 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 29 MODELLO F24 ELIDE Il campo ‘‘elementi identificativi’’ andrà compilato con l’inserimento del seguente codice: TKE1202012371000. I nuovi codici tributo Per consentire il pagamento tramite il modello ELIDE, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: SCHEMA DI SINTESI Codice tributo Denominazione 1500 Imposta di registro per prima registrazione 1501 Imposta di registro per prima registrazione 1502 Imposta di registro per cessioni del contratto 1503 Imposta di registro per risoluzioni del contratto 1504 Imposta di registro per proroghe del contratto 1505 Imposta di bollo 1506 Tributi speciali e compensi 1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. Modalità di pagamento In ordine alle modalità di pagamento occorre distinguere i due casi: 1) titolari di partita IVA: potranno effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica, direttamente (mediante Fisconline o Entratel) o tramite intermediario abilitato; 2) non titolari di partita IVA: possono effettuare il pagamento: – mediante i servizi di pagamento online – presso banche convenzionate – presso Poste italiane s.p.a. – presso sportelli degli agenti della riscossione. Il pagamento delle imposte sulle locazioni effettuato tramite modello F24 elementi identificativi ELIDE 2014 può essere versato in contanti, oppure: – con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali. – BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati. – POSTAMAT e POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale. – Assegni bancari o postali intestati a me medesimo, assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. – Assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. CASI PARTICOLARI " Avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni Nei casi in cui i versamenti dovuti derivino da avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il documento di prassi dell’Agenzia ha chiarito che, in tali casi, nella compilazione del modello F24 ELIDE vanno utilizzati dei ‘‘codici tributo’’ specifici. In particolare, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici: 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 MODELLO F24 ELIDE SCHEMA DI SINTESI Codice Denominazione A135 Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro - Avviso di Liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni A136 Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo - Avviso di Liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni A137 Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni - Avviso di Liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni A138 Locazione e affitto di beni immobili - Interessi - Avviso di Liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni In tal caso, occorrerà ugualmente procedere alla compilazione del modello F24 ELIDE, inserendo i dati nella Sezione ‘‘Contribuente’’ e nella Sezione ‘‘Erario ed altro’’. In tal caso nella Sezione ‘‘Erario ed altro’’ dovranno essere indicati i seguenti elementi, desumibili dall’avviso di liquidazione stesso: – ‘‘codice ufficio’’: riferibile all’ufficio che ha emesso l’avviso di liquidazione; – ‘‘codice atto’’ identificativo dell’atto di cui si chiede il pagamento; – ‘‘anno di riferimento’’. DECORRENZA " Il modello F24 ELIDE viene utilizzato dal 1º febbraio. Periodo transitorio Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello F24 ELIDE, il modello di pagamento F23. Dal 1º gennaio 2015 tutti i versamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione potranno essere effettuati esclusivamente con mod. F24 ELIDE. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 31 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI Svalutazione delle immobilizzazioni: effetti civilistici e fiscali Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners SOCIETA’ ADEMPIMENTO " – L’ammortamento costituisce una procedura tecnico-contabile per effetto della quale il valore dei beni aventi utilità pluriennale viene trasferito al conto economico andando ad impattare sul bilancio d’esercizio. – Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento dei beni materiali sono in genere determinate in misura non superiore ai coefficienti ministeriali. NOVITA’ " – L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il comportamento e le procedure che devono essere adottate per effetto di una svalutazione di beni materiali operata sul piano civilistico. – La svalutazione civilistica può essere riassorbita, ai fini IRES e IRAP, attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi. – La svalutazione di un’immobilizzazione non deducibile nell’esercizio è recuperabile sulla base del piano originario di ammortamento ove lo stesso rispetti le limitazioni fiscali contenute nel T.U.I.R. RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 dicembre 2013, n. 98/E – Agenzia delle Entrate, Circolare 20 giugno 2012, n. 26/E – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102 SOGGETTI INTERESSATI " Tutti i titolari di reddito d’impresa PROCEDURE " In presenza della svalutazione di beni materiali, in linea con i principi di redazione del bilancio: – si devono monitorare i disallineamenti che indirettamente si generano tra l’ammortamento contabile e quello fiscale – bisogna indicare nel quadro RF del modello UNICO e nel Modello IRAP le variazioni in diminuzione che determinano il riassorbimento ai fini IRES e IRAP della svalutazione civilistica. CASI PARTICOLARI " 1) Variazioni in diminuzione: possono essere dedotte quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto economico tramite specifiche variazioni in diminuzione da riportare nella dichiarazione dei redditi. 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI ADEMPIMENTO " Il T.U.I.R. regolamenta le modalità che consentono la deduzione del costo dei beni materiali strumentali nel reddito d’impresa (art. 102). La procedura è correlata all’ammortamento che fa sı̀ che il valore dei beni ad utilità pluriennale sia trasferito per quote al conto economico. Sotto il profilo strettamente fiscale, le quote di ammortamento riconosciute devono essere determinate in misura non superiore ai coefficienti stabiliti con decreto ministeriale. Qualora uno specifico bene non sia inserito nelle varie tabelle, dovranno essere applicati i coefficienti previsti per beni similari appartenenti ad altre categorie di imprese. Ne consegue che la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa avviene in base ai criteri ed alle limitazioni previste dal T.U.I.R. e la deduzione è consentita nel rispetto del principio generale di previa imputazione al conto economico. NOVITÀ " L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema del trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali strumentali in presenza di quote di ammortamento imputate a conto economico inferiori rispetto a quelle massime previste dal T.U.I.R. (art. 102, comma 2). Trattasi, in tutta evidenza, di una casistica non isolata tenuto conto che la svalutazione delle immobilizzazioni talvolta si rende necessaria in presenza di asset che potrebbero generare minori flussi rispetto a quelli inizialmente ipotizzati od in presenza, ad esempio, di beni che potrebbero essere deteriorati ed il cui valore deve di conseguenza essere aggiornato. Coerentemente con quanto espresso in un precedente documento di prassi (circolare 26/E/ 2012), è stato ritenuto che, nella fattispecie rappresentata nella Risoluzione, la svalutazione civilistica può essere riassorbita, ai fini IRES e IRAP, attraverso specifiche variazioni in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi. In cosa consiste Svalutazione delle immobilizzazioni L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito le modalità di deduzione degli ammortamenti fiscali effettuati nell’ipotesi di una svalutazione del bene avente rilevanza solo civilistica (circolare n. 26/E/2012). In tale sede era stato specificato che, nell’ipotesi in cui l’ammortamento civilistico risulti inferiore rispetto a quello fiscalmente deducibile, è possibile dedurre il maggior valore fiscale nel corso del processo di ammortamento senza attendere la fine dell’ammortamento contabile. In linea con questa impostazione, durante il periodo di ammortamento del bene è possibile apportare delle variazioni in diminuzione in sede dichiarativa per la quota del maggior ammortamento fiscale (ossia l’ammortamento determinato su base civilistica prima della svalutazione) risultante dall’applicazione dei coefficienti tabellari. Principi di redazione del bilancio I principi di redazione del bilancio prevedono che la valutazione delle voci sia effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa (art. 2423-bis, codice civile). In particolare, è necessario riscontrare la capacità dell’impresa di continuare ad operare in continuità aziendale. La valutazione delle voci di bilancio deve essere quindi fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale. Le imprese devono annualmente riscontrare un impairment test al fine di verificare la necessità eventuale di operare la svalutazione delle attività immobilizzate, sia materiali che immateriali. Eventuali criticità si manifestano in primis per quelle imprese che evidenziano costanti perdite operative. Di conseguenza le attività iscritte in bilancio potrebbero talvolta non essere in grado di generare quei flussi richiesti e comunque ipotizzati per coprire i costi di esercizio, compresi gli ammortamenti. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 33 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI Chiarimenti forniti dalla Risoluzione Nella Risoluzione, che tratta di una svalutazione civilistica effettuata da una società di capitali per un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima consentita ai fini IRES, in applicazione dei medesimi principi espressi nella predetta circolare del 2012 è stato chiarito che la svalutazione civilistica possa essere fiscalmente riassorbita attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. In particolare, queste variazioni devono essere effettuate a partire dall’esercizio in cui la svalutazione è stata contabilizzata e dovranno essere determinate nella misura massima, pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale, calcolata in base al coefficiente ministeriale, e la quota di ammortamento imputata a conto economico. In ambito IRAP, la svalutazione non dedotta si riassorbirà applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua; ne discende che l’importo complessivamente deducibile ai fini IRAP è costituito dalla somma tra la quota di ammortamento dedotta per derivazione e la quota di svalutazione dedotta attraverso la variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP. SCHEMA DI SINTESI EFFETTI DELLA SVALUTAZIONE CIVILISTICA Ô L’organo amministrativo, in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio, deve verificare se il valore delle immobilizzazioni sia in grado di soddisfare i flussi futuri e se lo stesso necessiti eventualmente di apposita svalutazione Ô qualora venga riscontrata la necessità di svalutare taluni asset, si determina una sorta di c.d. doppio binario tra ammortamento civilistico e fiscale Ô la quota di ammortamento fiscale non dedotta quale conseguenza della svalutazione e del minor valore del cespite potrà essere recuperata tramite specifiche variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi Ô tali variazioni devono essere effettuate a decorrere dall’esercizio in cui la svalutazione è stata rilevata e dovranno essere individuate in misura pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale, calcolata in base al coefficiente ministeriale, e la quota di ammortamento imputata a conto economico derivante dal ‘‘nuovo’’ valore del bene post-svalutazione SOGGETTI INTERESSATI " Soggetti titolari di reddito d’impresa che redigono il bilancio d’esercizio in virtù dei principi contenuti nel codice civile. PROCEDURE " Ammortamento e svalutazione Come previsto dal Principio contabile OIC n. 16, l’ammortamento è il procedimento attraverso il quale si ripartisce il costo pluriennale di un’immobilizzazione materiale sugli esercizi di competenza. Il legislatore fiscale: – ha cautelativamente stabilito un limite massimo alla deducibilità annua delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali; – ha indirettamente fissato una ‘‘durata minima’’ del periodo di ammortamento fiscale del bene. La svalutazione, invece, esprime una perdita durevole di valore subita dal bene strumentale, riconducibile al verificarsi di fatti aventi un carattere di straordinarietà e gravità. Dal punto di vista contabile, il manifestarsi della perdita durevole di valore, sottesa alla svalutazione, comporta l’anticipata imputazione a conto economico di una quota di costo dell’immobilizzazione materiale, non più recuperabile attraverso i flussi di cassa derivanti dall’utilizzazione del bene (c.d. valore d’uso) o attraverso la cessione dello stesso (c.d. valore 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI realizzabile dall’alienazione). In sostanza, sia l’ammortamento che la svalutazione si concretizzano in una rettifica del valore dell’immobilizzazione materiale. Scritture contabili Dal punto di vista delle rilevazioni contabili, la svalutazione (ipotizzata per un impianto) viene rilevata come segue. Compila Svalutazione Impianti (B)10.c) C.E.) a Impianti (B) II- 2) Attivo S.P.) Conseguenze fiscali della svalutazione: la posizione dell’Agenzia – Se civilisticamente il soggetto rimane tenuto ad operare la relativa svalutazione in applicazione di corretti principi contabili, potranno tuttavia essere dedotte ai fini IRES delle quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto economico, effettuando delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. – Tali variazioni devono essere determinate nella misura massima pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale calcolata in base al coefficiente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e la quota di ammortamento imputata a conto economico. Metodi di determinazione del reddito d’impresa Secondo l’Agenzia delle Entrate, la soluzione proposta: – da un lato rispetta l’esigenza di cautela imposta dalla normativa fiscale (che è finalizzata a limitare la discrezionalità degli amministratori nella determinazione di componenti negativi di reddito deducibili e ad evitare la deduzione di quote di costo del bene strumentale in misura eccedente i limiti fiscali previsti dal richiamato decreto ministeriale) – dall’altro lato, consente di riassorbire, nel minor tempo possibile, il disallineamento tra valore civile e valore fiscale del bene strumentale generato dalla svalutazione di bilancio. SCHEMA DI SINTESI Svalutazione di un bene materiale La società procede all’ammortamento in forza del valore residuo e della vita utile del bene Il reddito imponibile è determinato secondo le regole proprie del reddito d’impresa e si determina un disallineamento tra valori contabili e fiscali dell’immobilizzazione. A partire dall’esercizio in cui viene riscontrata la svalutazione la società deve operare le relative variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi al fine di recuperare la quota di ammortamento non imputata a conto economico a causa della svalutazione effettuata sul piano civilistico. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 35 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI ESEMPIO Cespite oggetto di ammortamento civilistico in 5 anni Valore del bene E 1.000.000 Decorrenza dell’ammortamento dal periodo di imposta 2013 Svalutazione del bene operata nel corso del bilancio d’esercizio 2014 (prima della rilevazione dell’ammortamento riferito al 2014) per E 400.000 che, al netto dell’ammortamento contabile 2013 (pari a E 200.000), determina un valore residuo contabile dell’immobilizzazione pari a E 400.000 (1.000.000 valore del bene - 200.000 ammortamento 2013 400.000 svalutazione 2014). Si rappresenta nel seguito il processo di ammortamento civilistico e fiscale del cespite e le correlate variazioni in diminuzione da riportare in dichiarazione dei redditi. Periodo di imposta Ammortamento civilistico Ammortamento fiscale Variazione in diminuzione 2013 200.000 200.000 - 2014 100.000 200.000 100.000 2015 100.000 200.000 100.000 2016 100.000 200.000 100.000 2017 100.000 200.000 100.000 * Per semplicità non si tiene conto della riduzione a metà dell’ammortamento per il primo esercizio Le suesposte variazioni in diminuzione sono determinate nella misura massima pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale pari a E 200.000 e la quota di ammortamento imputata a conto economico pari, successivamente alla svalutazione, a E 100.000. Come si evince dall’esempio dianzi proposto, durante il periodo di ammortamento del bene è possibile apportare delle variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione per la parte del maggior ammortamento fiscale (ossia l’ammortamento determinato su base civilistica pre-svalutazione) risultante dall’applicazione dei coefficienti tabellari. Va da sé che la svalutazione operata nel corso del 2014 debba essere ripresa quale variazione in aumento sia ai fini IRES sia per l’IRAP essendo la stessa irrilevante da un punto di vista fiscale. Attenzione Nel precedente documento di prassi (circolare n. 26/E/2012) sono state chiarite le modalità di deduzione degli ammortamenti fiscali effettuati nell’ipotesi di una svalutazione del bene avente rilevanza solo civilistica. La fattispecie rappresentata nella Risoluzione è in parte diversa poiché la società istante, prima della svalutazione, ha effettuato ammortamenti civilistici (a quote costanti, come si desume dal bilancio) più bassi di quelli massimi consentiti ai fini IRES, scegliendo cosı̀ di ammortizzare il bene in un periodo più lungo rispetto a quello ‘‘minimo’’ previsto dall’applicazione dei coefficienti ministeriali. Tuttavia, la ratio dell’interpretazione recata dall’Agenzia delle Entrate si deve ritenere che sia sostanzialmente la medesima in entrambi i documenti di prassi. 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI CASI PARTICOLARI " Casistica rappresentata dalla società La società istante, ad esito della svalutazione e non variando la vita utile residua del bene, ha imputato al conto economico quote di ammortamento inferiori a quelle massime fiscalmente consentite; peraltro la deduzione ai fini IRES è stata limitata all’importo contabilizzato, per effetto del principio della previa imputazione al conto economico. La svalutazione effettuata non ha assunto rilevanza ai fini IRES, posto che le norme sul reddito di impresa consentono la deduzione del costo fiscale delle immobilizzazioni solo nei limiti delle quote di ammortamento massime tabellari (art. 102 del T.U.I.R.). Di conseguenza, la società istante ha effettuato, in sede di determinazione del reddito imponibile IRES, una variazione in aumento, temporanea, per un importo pari alla svalutazione contabilizzata. Analogamente, ai fini IRAP, la componente valutativa in esame non ha concorso alla determinazione della base imponibile, essendo espressamente escluse le svalutazioni dalle voci del conto economico rilevanti in sede di determinazione del tributo. Soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate Il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare dall’esercizio in cui la stessa è stata contabilizzata; questo, ovviamente, a condizione che la quota di ammortamento contabile risulti inferiore a quella massima calcolata in applicazione del coefficiente previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. La deduzione del costo imputato a conto economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità, in modo da evitare ogni possibile arbitraggio (art. 109, comma 4, lett. a, del T.U.I.R.). Viene altresı̀ precisato che l’eventuale minor ammortamento fiscale (rispetto alla capienza massima) non dedotto medio tempore non potrà essere dedotto a titolo di ammortamento, ma potrà essere recuperato solo in sede di eventuale realizzo del cespite. Divieto di arbitraggio – Il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare dall’esercizio in cui la stessa è stata contabilizzata. – La condizione è che la quota di ammortamento contabile risulti inferiore a quella massima calcolata in applicazione del coefficiente ministeriale. – Al fine di evitare ogni possibile arbitraggio, la deduzione del costo imputato a conto economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata obbligatoriamente nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità. IRAP – La svalutazione non dedotta verrà riassorbita applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua. – La quota di ammortamento deducibile ai fini IRAP è pari a: (i) una quota dedotta per derivazione in quanto imputata al conto economico e (ii) una quota dedotta attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 37 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE Recupero dell’IVA per crediti maturati verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali Marcello Pollio - Commercialista Revisore legale Senior Partner Pollio & Associati Genova, Milano e Torino FALLIMENTO 38 PROCEDURA " Il cedente del bene o il prestatore del servizio, in conseguenza dell’insolvenza del debitore a causa di procedure concorsuali, può recuperare, attraverso una variazione in diminuzione, l’imposta versata a suo tempo all’Erario. RIFERIMENTI " – – – – – – – – – – R.D. 16 marzo 1942, n. 267 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 18-22-26 D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, artt. 73-78 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Agenzia delle Entrate, Circolare 17 aprile 2000 n. 77/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 maggio 2008, n. 195/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 maggio 2009, n. 120/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 ottobre 2001, n. 155/E Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161/E RECUPERO IVA " – La variazione in diminuzione rappresenta una facoltà per il creditore. – Una volta che il creditore ha annotato il documento e recuperato l’imposta, sorge in capo alla controparte (curatore o altro organo concorsuale o debitore in concordato preventivo) l’obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse, senza però provvedere al versamento della relativa imposta dovuta. REQUISITI SOGGETTIVI " Solamente il cedente di beni o prestatore di servizi che abbiano emesso una fattura possono recuperare l’imposta: – addebitata al momento della fatturazione – versata all’Erario. REQUISITI OGGETTIVI " Per poter fruire della rettifica in diminuzione è richiesto che: – sia stata fatturata e registrata l’operazione per cui si richiede il recupero dell’IVA – si sia verificato il mancato pagamento di tutto o parte dell’importo fatturato (parte imponibile) ADEMPIMENTI FORMALI " Non sono richiesti al creditore particolari vincoli formali se non l’emissione della nota di variazione IVA ai sensi delle disposizioni del decreto IVA TERMINE DI EMISSIONE " Pur non essendo previsto esplicitamente un termine temporale entro cui far valere il proprio diritto, il creditore deve attivarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione (interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate). RECUPERO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI " Il concretizzarsi dell’infruttuosità a seguito della mancata distribuzione di attivo varia a seconda del tipo di procedura prevista dalla Legge fallimentare. L’Agenzia delle Entrate ha, però, specificato i termini per l’operatività della disposizione agevolativa per le procedure concorsuali ante riforma del 2005. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE PROCEDURA " Art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 Il Decreto IVA prevede la facoltà per il cedente di beni o il prestatore di servizi (ossia il creditore) di stornare l’imposta corrispondente alla parte imponibile di cui non è riuscito a soddisfarsi, emettendo una nota di variazione in diminuzione, a seguito del concretizzarsi dell’infruttuosità delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive (individuali) (art. 26, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). ‘‘Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa’’. Attenzione Il creditore di un soggetto dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo ha il diritto di emettere una nota di variazione IVA ed esercitare la detrazione della corrispondente imposta, relativa alla sola parte di credito imponibile rimasta insoddisfatta. RECUPERO IVA " Tramite l’esercizio della facoltà di emissione della nota di variazione si applica, con procedimento inverso, il diritto alla rivalsa (art. 18 del D.P.R. n. 633/1972). All’atto dell’emissione della fattura (per l’operazione originaria, che oggi si intende stornare): – il cedente/prestatore è stato inciso dal tributo IVA – il cessionario/committente che ha ricevuto la fattura (e l’ha annotata) ha beneficiato di una detrazione non dovuta (in conseguenza del successivo mancato pagamento, che comporta la facoltà di annullamento dell’operazione nei limiti del citato art. 26). Perché, dunque, possa attuarsi questa inversione di rivalsa dell’imposta e si possano ripristinare le situazioni esistenti anteriormente all’emissione della fattura, occorre che il creditore (che emette la nota di variazione) annoti il documento e recuperi l’imposta, addebitandola al debitore che dovrà, quindi, stornare la precedente detrazione attraverso l’annotazione della nota di credito in aumento per l’importo pari all’IVA esposta nella nota di variazione. Ô Colui che emette la nota in diminuzione diviene creditore verso l’Erario per la parte di imposta anticipata, di cui non ha potuto esercitare rivalsa Ô colui che riceve il documento di variazione diviene debitore verso l’Erario per l’imposta che, a suo tempo, aveva portato in detrazione. Chiusura P.IVA Il Ministero delle Finanze ha stabilito che la nota di variazione può essere emessa anche nel caso in cui il curatore fallimentare (quindi il cedente/prestatore), ovvero il debitore in concordato preventivo, abbia proceduto alla chiusura della partita IVA (Circolare 17 aprile 2000 n. 77/E). Sul punto, tuttavia, si rileva un’incongruenza di fondo: se il debitore, infatti, provvede alla chiusura della partita IVA viene a mancare quell’anello della catena che permette di svolgere regolarmente il procedimento di rivalsa sopra descritto, del tutto ininfluente per l’Agenzia delle entrate, poiché la procedura concorsuale si disinteresserebbe comunque del debito IVA derivante dall’annotazione del documento. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 39 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE Attenzione L’imposta a debito non deve essere versata dalla procedura; il curatore, pertanto, non dovrà inserire tale debito tributario nella ripartizione finale o nella liquidazione periodica del fallimento. Nel caso di: Ô fallimento, il debito IVA diventerà esigibile solo nei confronti del fallito tornato in bonis (Ris. 12 ottobre 2001, n. 155/E) Ô concordato preventivo, si avrà l’estinzione del debito IVA come effetto del concordato stesso (Ris. 17 ottobre 2001, n. 161/E) REQUISITI SOGGETTIVI " Non tutti i creditori del debitore assoggettato a una procedura concorsuale hanno la facoltà di emissione di una nota di variazione IVA. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha specificato che tale prerogativa è riservata esclusivamente al cedente o al prestatore partecipante al concorso (C.M. 17 aprile 2000, n. 77/E). Se cosı̀ non fosse, verrebbe a mancare un elemento imprescindibile: l’infruttuosità del credito del soggetto emittente il documento di rettifica (art. 26 D.P.R. 633/1972). Quanto sopra esposto porta ad affermare che il creditore che intenda, legittimamente, emettere una nota di variazione IVA deve veder soddisfatte (congiuntamente) le seguenti condizioni: a) sia ammesso allo stato passivo del fallimento (art. 70, comma 2, Legge fallimentare) o sia inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo b) la procedura concorsuale si sia rivelata infruttuosa (anche parzialmente). Attenzione L’infruttuosità della procedura deve essere certa nel quantum. Da ciò consegue che tale momento varierà a seconda che il debitore sia dichiarato fallito o sia ammesso all’istituto del concordato preventivo (vedi infra) o ad altra procedura. SCHEMA DI SINTESI 40 DIRITTO ALLA RETTIFICA IN DIMINUZIONE NON È ESERCITATO DAL: Ô creditore che rinuncia espressamente alla propria pretesa (mediante istanza presentata prima dell’accertamento dell’infruttuosità della procedura) Ô cessionario del credito (gli unici soggetti legittimati sono il cedente del bene e il prestatore del servizio, che hanno emesso la fattura) Ô soggetto che ha subito un’azione revocatoria fallimentare o ordinaria e non abbia poi depositato la domanda di ammissione allo stato passivo in relazione alle somme restituite alla procedura. REQUISITI OGGETTIVI " Il creditore, che rientri all’interno dei soggetti legittimati alla rivalsa, potrà effettuare una variazione in diminuzione di imponibile e d’imposta a condizione che: a) l’operazione sia stata fatturata e registrata b) il creditore partecipi al concorso della procedura c) vi sia il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’importo fatturato d) sia decorso il termine di rilevazione della definitiva infruttuosità (parziale o totale) della procedura. Ne consegue che tale disposizione non potrà essere applicata per tutte quelle operazioni effettuate senza emissione di fattura dai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. 633/1972), i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi e quando l’operazione è certificata da scontrino fiscale. ADEMPIMENTI FORMALI " Il creditore che emette una nota di variazione IVA non è soggetto a particolari vincoli formali. È sufficiente, difatti, che la nota in questione presenti le medesime caratteristiche della fattura di cui costituisce la rettifica. In particolare il documento deve: Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE – evidenziare le generalità delle parti: cedente e cessionario del bene / prestatore e committente del servizio – indicare la variazione della base imponibile IVA, dell’aliquota applicata, del relativo tributo e i dati identificativi della fattura originaria – essere numerata ed annotata nei termini di legge Attenzione È inoltre consigliabile che il creditore: – riporti il riferimento alla procedura concorsuale – indichi la norma di riferimento per l’emissione della nota di variazione – sottolinei che il documento ha rilevanza solo fiscale, non comportando alcuna rinuncia al credito (che segue altre regole specifiche ai fini delle II.DD.). ESEMPIO Lettera di comunicazione variazione IVA Spett.le Fallimento Gamma S.r.l. in liquidazione c/o curatore dott. Mario Rossi Via Roma, 10 20162, Milano Partita Iva e Codice Fiscale 00000000000 Oggetto: Accredito IVA per definita infruttuosità della procedura fallimentare n. .../2009 Tribunale di .... (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) Egregio Dott. Mario Rossi, La presente è formulata dal sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Alfa S.p.A., creditore chirografario ammesso allo stato passivo del fallimento, reso esecutivo dal giudice delegato con decreto del ...... In data 3 gennaio u.s., è scaduto il termine per proporre reclamo avverso il piano di riparto ordinato dal giudice delegato (artt. 117, comma 1, e 110, comma 3, L. fall.), che non prevede alcun pagamento per i creditori chirografari. Posta la totale infruttuosità del fallimento della società Gamma S.r.l. in liquidazione in merito al proprio credito (E 78.000,00 in linea capitale), e visto l’art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Le comunico che Alfa S.p.A. ha provveduto ad emettere la nota di variazione IVA (in diminuzione) n. 5 del ......., allegata alla presente. Distinti saluti Alfa S.p.A. L’Amministratore Delegato Giuseppe Bianchi Luogo, ........ Allegato 1 Nota di variazione n. 5 del ....... TERMINE DI EMISSIONE " Il Decreto IVA non pone un limite temporale al creditore che voglia avvalersi della variazione IVA in conseguenza di procedure concorsuali, e ciò è confermato dalla Agenzia delle Entrate (Circolare n. 77/E/2000, punto 4). Tuttavia, emerge implicitamente un limite entro il quale il creditore debba attivarsi: si tratta del termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, e alle condizioni esistenti in tale momento (cfr. Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E). Viene assimilato il termine per la detrazione dell’imposta con il termine per la emissione della nota. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 41 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE RECUPERO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI " Si è detto che condizione necessaria per emettere la variazione IVA in diminuzione è rappresentata dal fatto che il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore venga meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo. Occorre, pertanto, valutare quando si verifica tale presupposto e cosı̀ distinguere le varie tipologie di procedure contemplate dalla Legge fallimentare e le peculiari caratteristiche. Fallimento Nell’ambito del fallimento, il creditore può emettere la nota di variazione IVA esclusivamente a seguito del concretizzarsi della certezza giuridica della procedura. La ‘‘certezza giuridica’’ è individuata (regio decreto n. 267 del 1942): – alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto stabilito (con decreto) dal giudice delegato, decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata alla massa dei creditori sociali (artt. 117, comma 1, e 110, comma 3, Legge fallimentare) – (se il fallimento si chiude senza un piano di riparto) alla scadenza della data entro la quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura, ovvero 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto (artt. 119, comma 3, e 26, comma 3 Legge fallimentare). Concordato fallimentare Per quanto attiene la fattispecie del concordato fallimentare, occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (artt. 130 e 131 Legge fallimentare), in quanto solo da questo momento discendono in modo definitivo gli effetti sostanziali e processuali del concordato. Ô Tale principio si può estendere anche al concordato da liquidazione coatta amministrativa. Liquidazione coatta amministrativa Nel caso della procedura di liquidazione coatta amministrativa la procedura ha un preciso termine di formalizzazione nell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta al deposito del piano di riparto, che si intende approvato decorsi 20 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. (art. 213 Legge fallimentare). Amministrazione delle grandi imprese in crisi La procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi non rientra, secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito applicativo della disposizione di variazione IVA. Ciò in considerazione del fatto che il fine di tale procedura era quello della continuazione e del risanamento dell’impresa. L’orientamento ministeriale, tuttavia, non appare del tutto coerente con le peculiarità della procedura amministrativa e dei diversi indirizzi che la stessa può assumere. È previsto, infatti, che l’amministrazione straordinaria presenti risvolti liquidatori (art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999) nella fase terminale della procedura e risvolti esdebitatori conseguenti al concordato interno alla procedura stessa (art. 78 D.Lgs. n. 270/1999). Di conseguenza anche l’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi può rappresentare procedura concorsuale idonea al recupero dell’IVA. Concordato preventivo Se per il fallimento, il concordato fallimentare e la liquidazione coatta amministrativa, l’Agenzia delle Entrate propone motivazioni coerenti e corrette sotto il profilo della logica esposta, avuto riguardo al fine perseguito ed alla normativa fallimentare, non appaiono, al contrario, del tutto coerenti le indicazioni già rese dalla circolare del 2000 per quanto concerne il concordato preventivo (C.M. n. 77/E/2000). La pronuncia ministeriale prevede, infatti, nel caso di concordato preventivo la possibilità 42 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE di emettere la nota di variazione solo per i creditori chirografari e (ovviamente) per la parte non soddisfatta, non all’atto dell’omologazione della sentenza divenuta definitiva, bensı̀ al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. La Circolare, inoltre, insiste precisando che in ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti, il verificarsi della condizione viene ad esistenza secondo i principi enunciati per la procedura di fallimento. In pratica, si afferma il principio secondo cui l’importo della nota di variazione sarà certo nel suo ammontare solo sulla base del piano di riparto finale, e quindi non prima che sia terminata la liquidazione giudiziale. Tali assunti sono del tutto superati, poiché il concordato preventivo come riformato dalla recente modifica della legge fallimentare non prevede alcun provvedimento di dichiarazione di adempimento degli obblighi concordatari e si considera chiuso (ai sensi dell’art. 181 Legge Fallimentare) con il decreto di omologazione (ex art. 180 Legge Fallimentare). Inoltre, anche i creditori privilegiati possono oggi essere pagati in misura non integrale (come previsto dall’art. 160, secondo comma, Legge fallimentare). Pertanto occorre prestare attenzione al decreto di omologazione definitivamente pronunciato dal tribunale. Accordi di ristrutturazione dei debiti Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis Legge fallimentare), visto l’orientamento maggioritario che ne evidenzia la componente privatistica (anche se soggetto al controllo del tribunale e alla pubblicità legale) e non ne riconosce il carattere concorsuale, è possibile recuperare l’IVA solo secondo le regole ordinarie, emettendo la nota di credito entro un anno dall’operazione originaria (art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972), non potendosi ascrivere lo strumento degli accordi di ristrutturazione alle procedure concorsuali. Sovraindebitamento Il problema della possibilità di emettere una nota di variazione IVA deve porsi anche nel caso della composizione della crisi da sovraindebitamento e della liquidazione giudiziale (Legge 3/2012) di soggetti rilevanti ai fini IVA. Tali procedure, definite come procedure concorsuali, infatti, non sembrano discostarsi - per quel che qui interessa - dalla procedura di concordato preventivo, nel primo caso, e dal fallimento nel secondo. Tuttavia, al pari di quanto esposto per le procedure già trattate, bisogna indagare quando si concretizza l’infruttuosità. Si potrebbe dunque affermare che: – il creditore che ‘‘subisce’’ un piano di composizione della crisi potrà emettere la nota di variazione a seguito del decreto di omologa del piano da parte del giudice – il creditore che ‘‘subisce’’ la liquidazione giudiziale potrà emettere la nota di variazione a seguito del decreto di chiusura della liquidazione SCHEMA DI SINTESI INFRUTTUOSITÀ Ô Fallimento: nel momento in cui il piano di riparto diviene esecutivo per mancata opposizione dei creditori Ô Concordato fallimentare: quando passa in giudicato la sentenza di omologazione del concordato Ô Concordato preventivo: nel momento in cui si è conclusa la procedura Ô Liquidazione coatta amministrativa: dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto deposito del piano di riparto. Ô Crisi da sovraindebitamento: all’omologazione del piano di composizione Ô Procedura di liquidazione da sovraindebitamento: al decreto di chiusura liquidazione Ô Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: al momento del piano di riparto dopo la conversione della procedura in liquidazione Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 43 SICUREZZA SUL LAVORO Incentivi per la sicurezza Maria Rosa Gheido (*) e Alfredo Casotti (**) LAVORO ADEMPIMENTO " La strategia dell’Unione Europea 2007-12 sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL) riconosce che vi è la necessità di ricorrere ad incentivi economici per motivare le imprese ad applicare le buone pratiche nell’attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro. NOVITA’ " L’INAIL stanzia 307 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. RIFERIMENTI " – – – – SOGGETTI INTERESSATI " Possono richiedere il contributo le imprese, su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio. MISURA " Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo Bando aumenta la percentuale del contributo in conto capitale: – 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto D.Lgs. 9 aprile 2008 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Bando ISI 2013 Avvisi pubblici regionali CONDIZIONI " L’incentivo: – rientra nel regime ‘‘de minimis’’ – è cumulabile con altri benefici di natura finanziaria CONTENUTI " Rientrano nella possibilità di contribuzione tutte le misure volte a prevenire, ridurre, eliminare, il rischio infortunistico, comprese le buone prassi ed i modelli organizzativi. SPESE AMMISSIBILI " Tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, comprese le spese tecniche ed escluse quelle comunque obbligatorie. PROCEDURE " – È possibile la precompilazione dell’istanza ed il successivo invio tramite l’apposito software reso disponibile nel sito Internet dell’INAIL – La verifica della domanda da parte dell’Istituto è di natura amministrativa (i requisiti) e tecnica (i contenuti). – Il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni, eventualmente prorogabili, da quando l’impresa riceve la comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento. SCADE " Per essere ammessi al contributo, l’istanza deve essere presentata telematicamente dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 (*) Consulente del lavoro e dottore commercialista (**) Consulente del lavoro e revisore 44 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 SICUREZZA SUL LAVORO ADEMPIMENTO " D.Lgs. n. 81/2008, art. 11, comma 5 La erogazione degli incentivi economici da parte dell’INAIL per misure di prevenzione degli infortuni è espressamente prevista dalle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro che, fra le attività promozionali, prevedono: ‘‘L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente’’. In cosa consiste Gli incentivi economici nel campo della sicurezza e salute sul lavoro sono quei meccanismi di compensazione che premiano aziende, enti ed organizzazioni che adottano procedure efficaci per rendere sempre più sicuri gli ambienti di lavoro. Gli incentivi economici possono servire da complemento alle imposizioni normative, in quanto stimolano le organizzazioni a livello finanziario e utilizzano le motivazioni economiche a favore di buone condizioni di SSL. Si ricava dal rapporto Eu-Osha ‘‘Incentivi economici per migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro: un’analisi in una prospettiva europea’’ che i regimi di incentivazione economica che incoraggiano le imprese a investire nella prevenzione dei rischi sono una soluzione vantaggiosa sotto il profilo dei costi per i governi impegnati a ridurre il numero di infortuni e malattie professionali. Importante, quindi, conoscere in quale modo gli incentivi economici funzionano nei vari Paesi europei e ciò che rende quelli migliori cosı̀ efficaci. La maggior parte degli Stati membri dell’UE ha attivato un’offerta di incentivi economici. L’Italia, cosı̀ come la Germania, la Francia, e la Polonia ha predisposto l’offerta di incentivi attraverso il regime di assicurazione pubblico, non solo sotto forma di abbassamento dei premi assicurativi, ma anche attraverso programmi che sostengono investimenti specifici nella SSL. La ricerca ha, quindi, evidenziato che gli incentivi economici possono essere offerti in tutti gli Stati membri, e questo a prescindere dalle diverse politiche adottate per quanto riguarda i sistemi di previdenza sociale e a prescinder quindi dalla natura pubblica o privata del sistema di assicurazione contro gli infortuni. In sintesi il rapporto individua i seguenti sette punti quali elementi di successo: SCHEMA DI SINTESI REGIME DI INCENTIVI Ô deve premiare gli sforzi specifici di prevenzione mirati a ridurre gli infortuni e le malattie in futuro oltre che i risultati già conseguiti in termini di buona gestione della SSL Ô deve essere applicato e applicabile a imprese di tutte le dimensioni, predisponendo procedure facilitate per venire incontro alle specifiche esigenze delle Piccole e Medie Imprese Ô la partecipazione delle imprese deve essere motivata a fronte di incentivi di entità considerevole Ô la relazione tra l’attività di prevenzione auspicata e l’agevolazione deve essere chiara e diretta Ô deve essere progettato in modo tale da render estremamente semplice e chiara la procedura di richiesta e la valutazione dell’assegnazione. Deve altresı̀ risultare conveniente e porsi l’obiettivo di contenere gli oneri amministrativi di cui devono farsi carico sia le imprese candidate sia le organizzazioni che offrono gli incentivi Ô quando la scelta programmatica è quella di rivolgere gli incentivi a un gran nu- Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 45 SICUREZZA SUL LAVORO mero di imprese, la soluzione operativa più efficace è rappresentata dagli incentivi assicurativi o fiscali con criteri ben definiti Ô se l’obiettivo è promuovere soluzioni innovative per specifici settori, l’efficacia maggiore si ottiene con i regimi di sussidi. NOVITÀ " L’INAIL mette a disposizione, con il bando 2013, una nuova tranche di risorse finanziarie per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli oltre 300 milioni di euro sono destinati a finanziare progetti, realizzati dalle piccole e medie imprese esistenti su tutto il territorio nazionale, che abbiano come priorità di interventi quali l’investimento, la responsabilità sociale, l’adozione di modelli organizzativi, la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro. SOGGETTI INTERESSATI " Possono partecipare al bando le imprese, di qualsiasi natura giuridica purché iscritte alla Camera di Commercio. Sono, in particolare, privilegiate le micro, piccole e medie imprese, tramite l’applicazione di un punteggio inversamente proporzionale alle dimensioni aziendali. MISURE " Il Bando ISI 2013 In questo complesso e variegato sistema si colloca il Bando ISI 2013, incentivi alle imprese che investono in prevenzione del quale si forniscono le linee essenziali. L’entità delle risorse a disposizione è di complessivi 307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni e pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali, secondo la tabella seguente. SCHEMA DI SINTESI Regioni Abruzzo 7.532.276 Basilicata 3.680.511 D.p. Bolzano 2.150.958 Calabria 8.558.725 Campania 27.637.779 Emilia Romagna 20.891.158 Friuli Venezia Giulia 5.114.527 Lazio 40.830.179 Liguria 9.098.608 Lombardia 49.285.378 Marche 9.362.497 Molise 1.642.371 Piemonte 19.699.530 Puglia 12.217.561 Sardegna 9.217.615 Sicilia 23.894.939 Toscana 25.102.604 D.p. Trento 2.735.799 Umbria 5.351.846 Valle d’Aosta 46 Stanziamenti regionali 944.035 Veneto 22.410.718 Italia 307.359.613 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 SICUREZZA SUL LAVORO La misura Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile chiedere, previa costituzione di garanzia fideiussoria, una anticipazione del 50% dell’importo del contributo. CONDIZIONI " Il contributo è erogato in regime di ‘‘de minimis’’ ed è pertanto necessario che nei tre esercizi precedenti non siano superati i seguenti limiti: – 7.500 euro per le imprese agricole – 30.000 euro per il settore della pesca – 100.000 euro per le imprese di trasporto – 200.000 euro per gli altri settori. Entro detti limiti, il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI. Peraltro, le regole del regime ‘‘de minimis’’ sono state recentemente modificate, con l’introduzione del concetto di ‘‘impresa unica’’ che comporta la verifica, nell’ambito dei gruppi di impresa o di imprese collegate o controllate, del requisito come se si trattasse di una impresa, appunto, unica (Reg.1407/2013 e 1408/2013). CONTENUTI " Le imprese potranno trasmettere progetti che prevedano interventi in materia di prevenzione, di modelli organizzativi, di adeguamento delle attrezzature lavorative, volti a migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. Attraverso un meccanismo di conteggi sono stati, infatti, presi in considerazione i progetti riguardanti, fra l’altro: – misure di prevenzione, riduzione, eliminazione dei fattori di rischio specifico, soprattutto nei settori produttivi a rischio più elevato – riduzione del rischio di esposizione all’amianto – sostituzione e adeguamento di attrezzature – adozione di modelli organizzativi e gestionali o di responsabilità sociale (art. 30 D.Lgs. n. 81/2008; SA8000). I modelli organizzativi intesi a prevenire o ridurre il rischio infortunistico rientrano espressamente fra le misure finanziabili dall’INAIL e consistono, principalmente, in una articolare previsione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema di responsabilità, anche disciplinari, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. Per i progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. SPESE AMMISSIBILI " Sono ritenute ammissibili le spese direttamente riferite alla realizzazione dei progetti presentati, purché funzionali agli stessi, comprese le spese tecniche. Sono pertanto escluse le spese che rientrano negli obblighi ordinariamente previsti, quali i dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro complemento o accessorio, gli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi, gli automezzi, gli impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque mirati esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente.È parimenti escluso l’acquisto di macchinari che servono Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 47 SICUREZZA SUL LAVORO all’impresa per avviare l’attività e che avrebbe dovuto comunque acquistare per poter svolgere la propria attività. PROCEDURE " La domanda può essere compilata on-line anche in più fasi, effettuando simulazioni fino al momento in cui si decide di consolidarne il testo. All’interno della procedura viene acquisito il codice identificativo che consentirà l’invio della domanda. Le imprese, previa registrazione sul portale INAIL, hanno a disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali, attraverso semplici passaggi operativi per i quali sono stati predisposti appositi tutorial e un manuale utente (.pdf - 2,4 mb): – inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle condizioni minime di ammissibilità – download del codice identificativo – invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste dagli Avvisi pubblici regionali. L’intervento deve essere effettuato entro 365 giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione di esito positivo della verifica effettuata dall’Inail sulla documentazione di ammissione, volta al riscontro della sussistenza dei requisiti, sia amministrativi che tecnici. Il termine può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi. Con la rendicontazione si pone l’Istituto assicuratore in condizione di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi programmati e l’esito positivo della verifica, sia amministrativa che tecnica, determina la liquidazione del finanziamento che, come si è detto, può essere anticipato (massimo 50 per cento) a fronte del rilascio di garanzia fideiussoria. Compila MODULO F - Dichiarazione Adozione Buone Prassi Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO art. 11, commi 1 lett. a) e 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i. numero domanda ............................. Il/La sottoscritto _______________________________________________________________ nato a _______________________________________________________________________ il ____________________________________________________________________________ residente _____________________________________________________________________ Via __________________________________________________________________________ Codice fiscale ________________________________________________________________ In qualità di rappresentante legale dell’impresa _____________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità DICHIARA & di aver già adottato ovvero di adottare nell’ambito della realizzazione del presente progetto una delle buone prassi di seguito selezionata; 48 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 SICUREZZA SUL LAVORO & che il proprio progetto è coerente con la buona prassi 1 di seguito selezionata con riferimento alle sue finalità nonché alle specifiche attività per cui se ne richiede il finanziamento. 1 Ai fini del presente Avviso sono state selezionate e possono dare accesso al bonus di 5 punti solo le Buone Prassi sopra indicate . Dette Buone Prassi sono state validate dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. È possibile consultarle sul sito internet www.lavoro.gov.it 2 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico con riferimento ai DPI (dispositivi di protezione individuale Fattore di rischio Titolo SCADE " Selezionare una delle buone prassi Realizzazione di due vasche di raccolta (baie) del pescato in zona poppiera su un peschereccio al traino con rete ‘‘volante’’ – Movimentazione manuale di carichi – Movimenti e sforzi ripetuti Realizzazione di una piattaforma rialzabile in zona poppiera in un peschereccio con attrezzi a bocca fissa detti ‘‘rapidi’’ – altro Realizzazione di un peschereccio nuovo con attrezzi a bocca fissa detti ‘‘rapidi’’ con riprogettazione di tutta la linea produttiva – altro Ingresso spazi confinati 2 – Spazi confinati Sistema di gestione ‘‘World Class Manufacturing’’ – Adozione di un SGSL Emergenza su postazione di lavoro nascosta – SGSL - Rischi da emergenza Miglioramento del sistema di gestione del rischio a polveri di farine – Movimentazione manuale di carichi – Movimenti e sforzi ripetuti Modulo risoluzione del rischio – SGSL - Tutti i rischi previsti La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Dal 21 gennaio 2014 e fino all’8 aprile 2014 sul sito www.inail.it - Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali, i cui testi sono reperibili nella pagina dedicata nel sito internet dell’INAIL. Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 49 I QUESITI È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo: AVVIAMENTO Perdita di indennità: scritture contabili [email protected] In caso di erogazione della perdita di indennità di avviamento di una S.r.l. nei confronti di un’impresa individuale, quali sono le scritture contabili che occorre rilevare, considerando che l’importo corrisposto è pari a 2.000 euro? Si applica l’IVA su tale importo? (B.P.,Ventimiglia) L’indennità per la perdita dell’avviamento è un provento straordinario per il conduttore dell’immobile, imputabile al Conto economico nell’esercizio di maturazione del diritto all’incasso (art. 34, comma 1, Legge 27 luglio 1978, n. 392). In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, per attività industriali, artigianali, commerciali o di interesse turistico, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una delle procedure concorsuali (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità). La legge esclude il diritto a tale indennità solo nel caso di risoluzione del contratto in qualche modo ‘‘imputabile’’ al conduttore o, in presenza, di una procedura concorsuale. Ai fini fiscali, deve ritenersi che l’indennità (ex art. 34, della Legge n. 392/1978), qualora corrisposta in seguito alla naturale cessazione della locazione, costituisca il corrispettivo di un’obbligazione. Come affermato dalla Corte UE, ai fini IVA, deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi imponibile in presenza del requisito soggettivo, che nel caso in esame sussiste, trattandosi di una impresa individuale (art. 3, comma 1, del decreto IVA). In linea generale l’indennità erogata per la perdita di avviamento rappresenta un costo, deducibile ai fini IRES, di competenza dell’esercizio nel quale l’indennità risulta dovuta. Compila La scrittura contabile è la seguente: Diversi a Debiti Costi d’esercizio IVA a credito 2.440 2.000 440 ====== Qualora, invece, tale costo non esaurisca la propria utilità nell’esercizio di competenza, ma produca benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e sussistano quindi le condizioni che ne consentono l’iscrizione tra le altre immobilizzazioni immateriali ovvero il risconto su più esercizi, l’ammortamento del costo ad utilizzazione pluriennale assume rilevanza anche fiscale (art. 108, comma 3, del T.U.I.R.). Compila La scrittura contabile è la seguente: Diversi a Debiti Altre immobilizzazioni immateriali IVA a credito 2.440 2.000 440 ====== Federico Gavioli (Dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista) 50 Pratica Fiscale e Professionale n. 7 del 17 febbraio 2014 DICHIARAZIONI FISCALI SISTEMA INTEGRATO L EC C E 3 - 5 A P R I L E 2 0 1 4 UNGDCEC Senza IPSOA non rilascio dichiarazioni! 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