DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO
scegliendo esattamente quello che vuoi.
SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE
7
17 febbraio 2014
Nasce TuttoLavoro Suite
Richiedi maggiori informazioni su:
www.indicitalia.it/tuttolavoro
PROCEDURE
5 000001 482787
Lavoro
8 Contribuzione 2014: cosa cambia
44 Incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro
Le rubriche
5 Novità
9 Le scadenze 50 I quesiti
ADEMPIMENTO
Y84EF_LA
TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi!
Fallimento
38 Infruttuosità di procedure concorsuali e recupero dell’IVA
SCADE
TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310
CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi
contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980.
Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione
più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai
singoli moduli complementari di approfondimento:
notizie quotidiane, commenti d’autore, casi risolti dell’Esperto,
disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule
e modelli, procedure di calcolo e per l’elaborazione del costo
del lavoro.
00148278
La soluzione informativa on line che ti permette di consultare
in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso,
tutti i contenuti in materia di lavoro.
E in più, con TuttoLavoro Suite puoi scaricare gratuitamente
sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità
del mondo del lavoro.
Società
8 Accesso ai finanziamenti per le PMI
32 Effetti della svalutazione delle immobilizzazioni
Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago
L’accesso unico e completo al mondo del lavoro
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Fisco
5 Definitivi i modelli UNICO e IRAP
21 730/2014: tutte le novità in sintesi
26 Locazioni: come compilare il mod. F24 ELIDE
CASI
PARTICOLARI
RIFERIMENTI
SOGGETTI
OBBLIGATI
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Le rubriche
5 Novità
9 Le scadenze 50 I quesiti
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21 730/2014: tutte le novità in sintesi
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CASI
PARTICOLARI
RIFERIMENTI
SOGGETTI
OBBLIGATI
SOMMARIO
NOVITÀ
.........................................................................
5
UNICO e IRAP: quadro dei dichiarativi completo ......................................................................
Mod. F24 ‘‘Crediti PP.AA.’’ .................................................................................................................
L’Agenzia delle Entrate risponde ......................................................................................................
Il decreto IMU è legge .........................................................................................................................
Specifiche tecniche modelli IVA .......................................................................................................
È il momento della ‘‘Voluntary disclosure’’ ..................................................................................
Prodotti in sospensione d’accisa ......................................................................................................
Sicurezza lavoro: maggiorazioni multe con GAET .....................................................................
Contributo unificato: conto corrente ‘‘ad hoc’’ ...........................................................................
Contratti di locazione: i codici ‘‘ELIDE’’ .........................................................................................
Obbligo POS per i professionisti ......................................................................................................
8 per mille: parametri di valutazione 2014 ...................................................................................
5
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7
7
News a cura di
e
" Fisco
" Bilancio e società
OIC 15: perdita su crediti da cessione prosolvendo ................................................................
Bozza OIC 10 Rendiconto finanziario .............................................................................................
‘‘Sabatini-bis’’: finanziamenti alle PMI ............................................................................................
" Fallimento
Revisione: procedure alternative al fallimento ............................................................................
" Lavoro
LE SCADENZE
MODELLO 730/2014
8
8
8
" Gli adempimenti del mese ...........................................................................................
9
" Le scadenze dal 17 febbraio al 3 marzo 2014 ............................................
11
730/2014: tutte le novità in sintesi
26
Recupero dell’IVA per crediti maturati
verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali
di Marcello Pollio .................................................................................................................................................
SICUREZZA
SUL LAVORO
21
Svalutazione delle immobilizzazioni:
effetti civilistici e fiscali
di Emiliano Ribacchi ...........................................................................................................................................
VARIAZIONE
DELL’IMPONIBILE
15
Locazioni: pronto il mod. F24 ELIDE
di Antonella Benedetto ....................................................................................................................................
SVALUTAZIONE
IMMOBILIZZAZIONI
8
DURC con la ‘‘Piattaforma Certificazione crediti’’ .....................................................................
Contribuzione 2014: cosa cambia ....................................................................................................
Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014 ....................................................................
di Saverio Cinieri ..................................................................................................................................................
MODELLO F24 ELIDE
7
7
8
31
Incentivi per la sicurezza
di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti ................................................................................................
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
37
3
SOMMARIO
I QUESITI
Pratica fiscale risponde ...........................................................................................................
Avviamento - Perdita di indennità: scritture contabili ..............................................................
SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
Rivista licenziata per la stampa
il 5 febbraio 2014
Editrice
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
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Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799
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Casella postale 12055 - 20120 Milano
Direttore responsabile
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Realizzazione grafica
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Via Sondrio, 3
20096 Seggiano di Pioltello (MI)
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Redazione
Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle
Autorizzazione
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
4
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e Professionale
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02.82476.403.
n. 7 del 17 febbraio 2014
NOVITÀ
News a cura della Redazione di
FISCO
Agenzia delle Entrate,
provvedimenti
31 gennaio 2014,
n. 2014/13920,
n. 2014/13930,
n. 2014/13932,
n. 2014/13932,
n. 2014/13940,
n. 2014/13942
e
UNICO e IRAP: quadro dei dichiarativi completo
L’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei modelli UNICO PF e UNICO
Mini, UNICO SP, UNICO SC e UNICO ENC, per dichiarare i redditi conseguiti nel 2013.
Disponibile anche la modulistica per la dichiarazione IRAP e per la redazione del consolidato nazionale e mondiale.
L’Agenzia ha cosı̀ completato il quadro dei dichiarativi 2014, dopo la pubblicazione dei
modelli 730, 770 Ordinario e Semplificato, dei modelli IVA e del CUD.
Mod. F24 ‘‘Crediti PP.AA.’’
Agenzia delle Entrate, L’Agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello di versamento F24 ‘‘Crediti PP.AA.’’, da
provv. 31 gennaio 2014, utilizzare per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti deflativi del contenzioso
n. 13917
tributario mediante compensazione con i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (decreto 14 gennaio 2014).
Il nuovo mod. F24 prevede un apposito campo ‘‘numero di certificazione credito’’, nel
quale andranno indicati gli estremi della certificazione. Con una successiva risoluzione
l’Agenzia procederà all’istituzione dei codici tributo da utilizzare.
L’Agenzia delle Entrate risponde
Agenzia delle Entrate, In data 30 gennaio 2014, si è tenuto il ‘‘tradizionale’’ incontro annuale dell’Agenzia delle
Incontro con la
Entrate con la stampa specializzata. Queste alcune delle principali tematiche:
stampa specializzata
– deducibilità parziale dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo
30 gennaio 2014
– novità sui redditi di capitale e sugli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie
detenute all’estero
– mini-sanatoria dei ruoli introdotta con la Legge di stabilità 2014
– nuove norme sui rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro
– deduzione delle perdite su crediti discendenti dal decorso della prescrizione.
Il decreto IMU è legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del ‘‘decreto IMU’’ (D.L. n. 133/
2013), la quale dispone definitivamente:
(G.U. 29 gennaio 2014, – l’abolizione della seconda rata IMU 2013
n. 23, S.O. n. 9)
– l’aumento degli acconti IRES ed IRAP 2013 per gli enti creditizi, finanziari, assicurativi
– l’aumento di capitale di Bankitalia.
Fatto salvo l’obbligo di versamento della c.d. mini-IMU.
Legge
29 gennaio 2014, n. 5
Specifiche tecniche modelli IVA
Agenzia delle Entrate, L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
provv. 29 gennaio 2014, dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2014 relativa all’anno 2013.
n. 12612
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
5
NOVITÀ
È il momento della ‘‘Voluntary disclosure’’
Min. Finanze,
Nelle prossime settimane i soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle
circ. 31 gennaio 2014, disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno valutare
n. 8624
l’adesione alla procedura di ‘‘collaborazione volontaria’’, varata dal Governo con decorrenza 29 gennaio 2014.
Si tratta di una sorta di ravvedimento da parte del contribuente - persone fisiche e soci di
(G.U. 29 gennaio 2014, società di persone - che detiene capitali all’estero non dichiarati (in pratica, non indicati nel
n. 4)
quadro RW). La disclosure non è possibile se il contribuente è già stato interessato da una
verifica o una ispezione fiscale.
Il contribuente deve:
– ‘‘autodenunciarsi’’ all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015
– esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e
sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze.
Una volta presentata la richiesta, si apre il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate per
individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero. Definito l’atto di accertamento, che
il contribuente deve accettare, per perfezionare l’adesione occorre effettuare il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione.
L’approvazione della nuova normativa non avrà effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi
previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
D.L. 28 gennaio 2014,
n. 4
Prodotti in sospensione d’accisa
Commissione UE,
reg. 28 gennaio 2014,
n. 76/2014
La Commissione europea modifica la disciplina relativa ai dati da presentare nell’ambito
delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in
regime di sospensione.
(G.U.U.E.
29 gennaio 2014, L26)
Sicurezza lavoro: maggiorazioni multe con GAET
Agenzia delle Entrate, Per consentire il versamento, tramite mod. F23, delle maggiorazioni che derivano dalla
ris. 27 gennaio 2014,
rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stato istin. 15/E
tuito il seguente nuovo codice tributo:
– GAET - Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’art. 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.
Contributo unificato: conto corrente ‘‘ad hoc’’
Min. Finanze, avviso
27 gennaio 2014
È attivo dal 24 gennaio 2014 il seguente nuovo conto corrente postale specifico per il
pagamento del contributo unificato nel processo tributario:
– c/c postale n. 1010376927, recante la seguente intestazione: ‘‘TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011’’.
Contratti di locazione: i codici ‘‘ELIDE’’
Agenzia delle Entrate, A partire dal 1º febbraio 2014 le imposte di registro, i tributi speciali, l’imposta di bollo e le
ris. 24 gennaio 2014,
relative sanzioni ed interessi, dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locan. 14/E
zione e affitto di beni immobili sono da versare tramite il mod. ‘‘F24 Versamenti con
elementi identificativi’’ (F24 ELIDE).
L’Agenzia delle Entrate ha istituito, in proposito, i seguenti codici tributo:
6
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
NOVITÀ
–
–
–
–
–
–
–
–
" Sul punto, cfr. A. Bene- –
detto a pag. 26
–
1500 - Imposta di registro per prima registrazione
1501 - Imposta di registro per annualità successive
1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto
1503 - Imposta di registro per risoluzioni del contratto
1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto
1505 - Imposta di bollo
1506 - Tributi speciali e compensi
1507 - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi
– 1510 - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione del soggetto quale ‘‘controparte’’ del
contratto, viene istituito il nuovo codice identificativo 63 denominato ‘‘Controparte’’.
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione
dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici l’Agenzia istituisce i seguenti
codici tributo:
– A135 - Imposta di registro
– A136 - imposta di bollo
– A137 - sanzioni
– A138 - interessi.
ELIDE può essere utilizzato in alternativa al mod. F23 fino al 31 dicembre 2014.
Obbligo POS per i professionisti
È stato pubblicato in G.U. il decreto attuativo del MiSE che introduce l’obbligo di dotazione
del POS per professionisti e imprese per i pagamenti superiori a 30 euro. Fino al 30
giugno 2014 l’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici varrà solo per i soggetti con
(G.U. 27 gennaio 2014, un fatturato superiore a 200.000 euro.
Min. Sviluppo
economico, decreto
24 gennaio 2014
n. 21)
8 per mille: parametri di valutazione 2014
Presidenza Consiglio
Ministri, decreto
14 gennaio 2014
BILANCIO E SOCIETÀ
OIC, Documento
di consultazione
28 gennaio 2014
Il Governo ha stabilito i nuovi parametri di valutazione relativi alle istanze per l’ammissione
alla ripartizione della quota dell’8 per mille a diretta gestione statale per l’anno 2014. Le
modifiche si sono rese necessarie in relazione all’introduzione della categoria ‘‘edilizia
scolastica’’ avvenuta con la Legge di stabilità 2014.
OIC 15: perdita su crediti da cessione prosolvendo
La cessione di crediti con clausola pro solvendo non consente la cancellazione degli stessi
dal bilancio fintanto che non risultino trasferiti tutti i rischi connessi in capo al cessionario. È
quanto chiarito dall’OIC attraverso uno specifico capitolo integrativo del nuovo OIC 15
sottoposto a consultazione. La novità è destinata a impattare sulla disciplina fiscale delle
perdite su crediti cosı̀ come modificata dalla Legge di stabilità 2014.
Bozza OIC 10 Rendiconto finanziario
Organismo Italiano
di Contabilità
L’Organismo Italiano di Contabilità ha reso noto l’avvio delle consultazioni sulla bozza del
nuovo OIC 10, interamente dedicato alle modalità di redazione del rendiconto finanziario. Le
consultazioni sul documento resteranno aperte fino al 28 febbraio 2014.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
7
NOVITÀ
‘‘Sabatini-bis’’: finanziamenti alle PMI
Sono state pubblicate in Gazzetta le disposizioni attuative per l’accesso ai finanziamenti
agevolati e ai contributi previsti per le PMI (art. 2, Decreto del fare).
Per la prima volta i finanziamenti saranno accessibili anche per l’acquisto di macchine hard(G.U. 24 gennaio 2014, ware e software. Sono, invece, espressamente escluse dall’agevolazione le imprese open. 19)
ranti nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche o intermediari
finanziari convenzionati e potranno essere stanziati per un valore compreso tra 20 mila e
2 milioni di euro, eventualmente suddiviso in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa
beneficiaria.
Min Sviluppo
economico, decreto
27 novembre 2013
FALLIMENTO
Assirevi, Documento
di ricerca n. 180/2014
LAVORO
Revisione: procedure alternative al fallimento
Assirevi ha definito le linee guida di comportamento della società di revisione che, nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento,
riceva richieste di accesso a colloqui o alle carte di lavoro o di svolgimento di attività da
parte della società in crisi o da parte del professionista a cui è affidato l’incarico di attestatore.
DURC con la ‘‘Piattaforma Certificazione crediti’’
L’INPS ha chiarito che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere
INPS, circ.
30 gennaio 2014, n. 16 rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la ‘‘Piattaforma per la Certificazione dei Crediti’’.
Contribuzione 2014: cosa cambia
L’INPS riepiloga ad inizio anno tutte le disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta
INPS, circ.
29 gennaio 2014, n. 15 dai datori di lavoro nel corso del 2014, affontando in particolare i seguenti ambiti:
–
–
–
–
ASpI
Contributi aziende agricole
Contributi equipaggi delle navi da pesca
Misure per l’occupazione (trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato; misure in favore di disoccupati; incentivo in favore dei servizi di
‘‘call center)
– Ammortizzatori sociali
– Sgravi contributivi: contrattazioni di secondo livello e imprese che esercitano la pesca
costiera e nelle acque interne e lagunari.
Gestione separata: Emens fino al 31 marzo 2014
INPS, messaggio
24 gennaio 2014,
n. 1403
8
L’INPS comunica che, in merito alla Gestione separata, fino al 31 marzo 2014 continuerà ad
accettare i flussi Emens anche da parte degli intermediari operanti con le ‘‘vecchie
modalità’’. La scadenza del periodo transitorio era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2013.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
LE SCADENZE
Gli adempimenti del mese
a cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*)
17febbraio
lunedı̀
24febbraio
" Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
" Versamento imposta di produzione e consumo
" Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti
rientranti in settori particolari
" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni
" Versamento del contributo alla gestione separata INPS
" Versamento imposta unica
" Presentazione IVA 26
" Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
" Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
" Saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca
del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente
" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
" Versamento imposta sostitutiva risultato maturato (risparmio gestito)
" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO
2013 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo
" Imposta sulle transazioni finanziarie
" Ravvedimento tardivo versamento conguaglio IMU (Novità)
lunedı̀
25febbraio
martedı̀
28febbraio
venerdı̀
" Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori
con obbligo mensile
" Consegna da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni per le ritenute d’acconto operate
" Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, delle certificazioni uniche (CUD)
" Certificazione utili corrisposti
" Consegna certificazione dei redditi di natura finanziaria
" Denuncia relativa ai contratti di affitto di fondi rustici
" Trasmissione telematica dei dati relativi alla fornitura di documenti fiscali
" Comunicazione periodica intermediari finanziari
(*) Dottori Commercialisti in Bergamo
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
9
LE SCADENZE
"
"
"
"
"
"
"
3marzo
"
"
lunedı̀
"
" Cfr. A. Benedetto, "
INTRA 12
Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata
Presentazione UNICO 2013 società a cavallo
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Comunicazione dati IVA
Segnalazione cause di non congruità agli studi di settore
Condono degli interessi delle cartelle di pagamento
Termine di presentazione opzione IRAP
Ravvedimento entro 15 giorni
Operatività SISTRI per altri enti ed altre imprese obbligati
Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
pag. 26
10marzo
" Versamento degli acconti IRES e IRAP
lunedı̀
17marzo
lunedı̀
10
" Versamento imposta di produzione e consumo
" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
" Versamento IVA periodica per soggetti con obbligo mensile
" Tassa annuale vidimazione libri sociali
" Liquidazione e versamento Iva annuale 2013
" Versamento mensile del contributo alla gestione separata INPS
" Versamento imposta unica
" Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca
del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente
" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
" Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico
2013 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo
" Imposta sulle transazioni finanziarie
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
LE SCADENZE
Dal 17 febbraio al 3 marzo 2014
17
febbraio
Comunicazione - Dichiarazioni d’intento
lunedı̀
ADEMPIMENTO "
Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Ravvedimento - Versamento ritenute e IVA mensile
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese
precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi
di intermediari.
Dal 1º gennaio 2014 la misura degli interessi legali è fissata all’1% in ragione
d’anno.
CODICI TRIBUTO "
8906
8904
8926
1991
-
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
Sanzione pecuniaria IVA;
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento;
Interessi sul ravvedimento - IVA.
Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.
CODICI TRIBUTO "
1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
Imposta sostitutiva - Risparmio gestito
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.
CODICI TRIBUTO "
1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
11
LE SCADENZE
Imposta sostitutiva - Risparmio gestito (annuale)
ADEMPIMENTO "
Versamento annuale dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.
IVA di gruppo - Presentazione IVA 26
ADEMPIMENTO "
Termine per la presentazione del Mod. IVA 26 per la dichiarazione di adesione al
regime previsto per le società controllanti e controllate e per la comunicazione delle
variazioni.
Ritenute - Redditi autonomi, dipendente e provvigioni
ADEMPIMENTO "
Versamento delle ritenute da parte dei soggetti che hanno corrisposto compensi per
prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo a
professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni,
assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella
misura del 20%.
Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R.
ADEMPIMENTO "
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.
Ritenute - Capitali imprese di assicurazione
ADEMPIMENTO "
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su
redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il
31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.
Versamento - Imposta di produzione e consumo
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il
regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese
precedente.
Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie
ADEMPIMENTO "
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico
Versamento - Imposta unica
ADEMPIMENTO "
12
Versamento dell’imposta unica in unica soluzione entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di riferimento, e annotazione degli estremi su uno dei prospetti
o fogli previsti.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
LE SCADENZE
Versamento - IVA con obbligo mensile e trimestrale
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel
caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre dicembre 2013 per particolari contribuenti (art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).
Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC società a cavallo
ADEMPIMENTO "
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO 2013 da parte dei soggetti con periodo d’imposta 1º settembre 2012 - 31
agosto 2013.
Versamento - Saldo rivalutazione del TFR
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva calcolata nella misura dell’11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente. L’importo dovuto a
saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato
entro il 16 dicembre 2013.
Versamento - Contributi fissi artigiani e commercianti
ADEMPIMENTO "
Versamento della quarta rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2013.
Versamento - Contributo alla gestione separata INPS
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS.
Dal 1º gennaio 2014 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve
essere calcolata con aliquota del:
– 28,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati o iscritti ad altre gestioni), ridotta per il
2014 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA;
– 22 % per gli altri soggetti.
Ravvedimento - Tardivo versamento conguaglio IMU 2013
Febbraio
24 Lunedı̀
ADEMPIMENTO "
Ravvedimento versamento del conguaglio, per il 2013, dell’IMU con sanzione ridotta
pari al 3% (1/10 del 30%).
SOGGETTI OBBLIGATI "
I contribuenti soggetti al pagamento dell’imposta che non hanno effettuato l’adempimento nei termini ordinari del 16 gennaio 2014.
MODALITÀ OPERATIVE "
Devono essere versati cumulativamente i seguenti importi:
– conguaglio dovuto, che doveva essere versato entro il 16 gennaio 2014
– sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (3%)
– interessi calcolati al tasso di interesse legale.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
13
LE SCADENZE
Operazioni intracomunitarie - INTRASTAT mensile
Febbraio
25 Martedı̀
ADEMPIMENTO "
Invio telematico all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo
degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni e acquisti) un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.
MODALITÀ OPERATIVE "
Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti
modelli:
– INTRA 1, elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi;
– INTRA 2, elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.
28
Autofatture - Adempimenti contabili di fine mese
Febbraio
Venerdı̀
ADEMPIMENTO "
Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per
scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti, titolari di partita IVA, che eseguono scambi intracomunitari e che compilano schede carburanti ed agenzie di viaggi che operano tramite intermediari
MODALITÀ OPERATIVE "
Scambi intracomunitari - Autofatture
Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario o committente delle
prestazioni di servizi intracomunitari, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il
mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l’indicazione anche del
numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’IVA, al cedente o prestatore dallo
Stato membro di appartenenza.
Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri
L’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o
trimestrale è registrato distintamente entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa,
annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del
trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo. I professionisti sono esclusi dall’adempimento.
Agenzie di viaggio e turismo
Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di
pacchetti turistici deve essere emessa fattura, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o
l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate
tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
Certificazioni - Utili corrisposti
ADEMPIMENTO "
14
La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all’obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dagli altri soggetti che hanno corrisposto utili nel
corso del 2013.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
LE SCADENZE
SOGGETTI OBBLIGATI "
La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all’obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dei seguenti altri soggetti che hanno corrisposto utili nel
corso 2013:
– società ed enti emittenti
– casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
– intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli
S.p.A.
– rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema
Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.
– società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad
esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
– imprese di investimento e agenti di cambio
– ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi
equiparati derivanti da azioni o titoli;
– associati in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza.
MODALITÀ OPERATIVE "
La certificazione relativa agli utili corrisposti è composta dalle seguenti sezioni:
– dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
– Sezione I: dati relativi al soggetto emittente;
– Sezione II: dati relativi all’intermediario non residente;
– Sezione III: dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
– Sezione IV: dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati;
– annotazioni e sottoscrizione.
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la
denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Certificazioni - Consegna CUD
ADEMPIMENTO "
I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilati nel corso del 2013 devono consegnare la certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per
la compilazione della stessa ed al modulo per l’opzione dell’otto e del cinque per
mille.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilati nel corso dell’anno precedente.
La certificazione CUD deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed
assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta
già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del mod. DAP/12 per i dirigenti
di aziende industriali.
MODALITÀ OPERATIVE "
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve
essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti
eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il
28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi
certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione
del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la
possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i
successivi adempimenti.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
15
LE SCADENZE
Certificazioni - Redditi diversi di natura finanziaria
ADEMPIMENTO "
Consegna della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria erogati nel
2013.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono obbligati:
– notai
– intermediari professionali
– società ed enti emittenti
che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
MODALITÀ OPERATIVE "
Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente:
– i dati identificativi del contribuente (tra i quali il codice fiscale)
– i dati delle operazioni effettuate (tra i quali natura, oggetto e data dell’operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, eventuali corrispettivi,
differenziali e premi).
Certificazioni - Ritenute d’acconto operate
ADEMPIMENTO "
I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di
lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell’anno precedente devono consegnare la certificazione in forma libera ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di
lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari nel corso
dell’anno precedente.
MODALITÀ OPERATIVE "
Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente:
– i dati relativi al sostituto d’imposta (nome e cognome o denominazione, eventuale data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale);
– la causale;
– l’ammontare lordo delle somme corrisposte;
– l’ammontare della ritenuta effettuata;
– la sottoscrizione del sostituto d’imposta.
Il certificato va consegnato ai soggetti cui si sono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Comunicazione - Dati IVA
ADEMPIMENTO "
Presentazione della comunicazione annuale dati IVA: il contribuente deve riportare
l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad
altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA,
anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad
effettuare le liquidazioni periodiche.
MODALITÀ OPERATIVE "
Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica:
16
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
LE SCADENZE
– direttamente, oppure
– tramite gli intermediari abilitati.
Comunicazione - Operazioni Paesi a fiscalità privilegiata
ADEMPIMENTO "
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
– Tutti i soggetti passivi dell’IVA, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato,
che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
– Anche i soggetti comunitari ed extracomunitari che svolgono operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, con i Paesi black list.
MODALITÀ OPERATIVE "
La comunicazione può essere presentata in via telematica:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
Comunicazione - Intermediari finanziari
ADEMPIMENTO "
Termine per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i
quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai
nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Gli operatori finanziari effettuano le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.
MODALITÀ OPERATIVE "
Sono oggetto di comunicazione (esclusivamente in via telematica) i rapporti intrattenuti dagli operatori:
a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non
fisica titolare del rapporto;
b) nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice
fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e
chiusura.
Condono - Interessi delle cartelle di pagamento
ADEMPIMENTO "
Estinzione con condono degli interessi e delle somme dovute a titolo di remunerazione del debito relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali,
agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti debitori di carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali,
regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
MODALITÀ OPERATIVE "
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni,
province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono
estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero
a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
nonché degli interessi di mora;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
17
LE SCADENZE
Denuncia - Contratti di affitto di fondi rustici
ADEMPIMENTO "
Consegna da parte di una delle controparti delle denunce relative ai contratti di
affitto di fondi rustici stipulati nell’anno precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Una delle controparti del contratto di affitto.
MODALITÀ OPERATIVE "
Per i contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, la registrazione telematica dei contratti stipulati nel corso del 2013 può
avvenire entro il mese di febbraio: in tal caso una delle parti contraenti deve presentare una denuncia in doppio originale. In caso di presentazione in via telematica,
la registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto,
compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, o della denuncia sull’imposta di registro, entro il termine previsto per la registrazione.
Si ricorda che la registrazione in modalità telematica (con il contestuale pagamento
on line dell’imposta di registro) è obbligatoria per i possessori di oltre 10 immobili
(e facoltativa per tutti gli altri contribuenti) e per gli agenti di affari in mediazione.
CODICE TRIBUTO "
– 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
Dichiarazioni - UNICO 2013 società a cavallo
ADEMPIMENTO "
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei
redditi ed IRAP UNICO 2013, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d’imposta 1º giugno 2012 - 31 maggio 2013.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti IRES (società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali), con periodo d’imposta 1º giugno 2012 - 31 maggio 2013.
MODALITÀ OPERATIVE"
La dichiarazione può essere presentata con:
– presentazione telematica diretta
– presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all’invio.
Documenti fiscali - Trasmissione telematica forniture
ADEMPIMENTO "
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad
effettuarne la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia
delle Entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori
e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad
effettuarne la rivendita.
MODALITÀ OPERATIVE "
I soggetti obbligati possono provvedere alle comunicazioni dei dati:
a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
b) tramite gli intermediari che sono tenuti a rilasciare ai soggetti obbligati, anche se
non richiesto, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i
dati.
18
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
LE SCADENZE
Operazioni intracomunitarie - Presentazione INTRA 12
ADEMPIMENTO "
Invio telematico del modello INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente
SOGGETTI OBBLIGATI "
– Enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta,
– Produttori agricoli
MODALITÀ OPERATIVE"
La trasmissione per via telematica può essere effettuata direttamente o per il
tramite degli intermediari abilitati.
Studi di settore - Segnalazione cause di non congruità
ADEMPIMENTO "
Comunicazione segnalazioni di eventuali cause che giustifichino lo scostamento dagli studi di settore per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2012.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti che vogliono comunicare eventuali circostanze in grado di giustificare lo
scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei
correttivi per la crisi, delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2012.
MODALITÀ OPERATIVE"
È disponibile sul sito dell’Agenzia il software ‘‘Segnalazioni 2013’’ grazie al quale è
possibile comunicare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi
per il 2012.
La possibilità di rappresentare fatti e circostanze con il suddetto software si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle ‘‘Note aggiuntive’’ di GERICO.
Versamento - Imposta di bollo virtuale
ADEMPIMENTO "
Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria
all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo
virtuale l’imposta di bollo.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti autorizzati dalla competente direzione regionale delle entrate, possono corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo per le categorie di atti e documenti per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata.
MODALITÀ OPERATIVE "
Il pagamento dell’imposta di registro avviene mediante la compilazione del mod. F23
CODICI TRIBUTO"
3
– 456T - Imposta di bollo
– 675T - Sanzione pecuniaria imposta di bollo.
Comunicazione - Determinazione valore produzione netta
Marzo
lunedı̀
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della
produzione netta.
Soggetti in regime di contabilità ordinaria:
– persone fisiche esercenti attività commerciali
– società in nome collettivo e in accomandita semplice
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
19
LE SCADENZE
MODALITÀ OPERATIVE "
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza è effettuata utilizzando il
prodotto informatico denominato ‘‘COMIRAP’’, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.
Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 15 giorni
ADEMPIMENTO "
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del
30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in
relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto
che andavano versate entro il 17 febbraio 2014.
MODALITÀ OPERATIVE "
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato di
interessi e sanzioni connesse, è eseguito esclusivamente con modalità telematiche.
SISTRI - Decorrenza operatività per altri enti e imprese
ADEMPIMENTO "
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e
per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, il SISTRI è operativo
dal 1º ottobre 2013.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania ed eventualmente al
SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014. Tali soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività (1º
ottobre 2013).
SOGGETTI OBBLIGATI "
Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
MODALITÀ OPERATIVE "
Tramite l’istituzione del SISTRI (Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei
Rifiuti) si intende giungere alla sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale), con un innovativo procedimento basato
su tecnologie informatiche.
Versamento - Imposta di registro contratti di locazione
ADEMPIMENTO "
" cfr. A. Benedetto, pag. 26
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la
registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero)
dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal
contribuente mediante versamento con Mod. F23 o Mod. F24 ELIDE.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili
con effetto dal 1º gennaio 2014.
MODALITÀ OPERATIVE "
Il pagamento dell’imposta di registro, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di
stipula dell’atto e, comunque, prima della registrazione, avviene mediante la compilazione del Mod. F23 o Mod. F24 ELIDE (quest’ultimo, obbligatorio dal 2015).
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
MODELLO 730/2014
730/2014: tutte le novità in sintesi
Saverio Cinieri
- Dottore commercialista e pubblicista
FISCO
ADEMPIMENTO "
È stato approvato il nuovo Modello 730 utile per dichiarare i redditi del periodo
d’imposta 2013.
NOVITA’ "
Il modello di quest’anno contiene tantissime novità tra cui si segnalano quelle che
riguardano principalmente i seguenti quadri:
– Frontespizio: nuova casella da barrare se si presenta la dichiarazione senza sostituto
– Quadro B: assoggettamento a IRPEF delle abitazioni principali non di lusso (con
spettanza della relativa deduzione) e indebolimento del principio di alternatività tra
IMU e IRPEF
– Quadro E: proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e di quelle sul risparmio energetico (con la nuova aliquota del 65%) e introduzione della nuova
detrazione sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici
– Quadro I: estensione della compensazione oltre che all’IMU anche ad altre imposte.
RIFERIMENTI "
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014
SOGGETTI
INTERESSATI "
– Titolari di reddito di lavoro dipendente, anche assimilato, o di pensione
– Da quest’anno possono presentare il Mod. 730 anche i dipendenti che non hanno
un sostituto d’imposta che possa fare i conguagli.
SOGGETTI ESCLUSI "
Contribuenti che:
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
– nel 2014 percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti non
tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto (quali i collaboratori familiari ed altri addetti
della casa)
– non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014
– devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770
ordinario e 770 semplificato
– nel 2013, hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione (in
linea generale tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili)
– nel 2013, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la
partita IVA
– hanno realizzato, nel 2013, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
– hanno posseduto, nel 2013, redditi ‘‘diversi’’ non compresi tra quelli indicati nel
Quadro D, Righi D4 e D5
– hanno percepito, nel 2013, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da trust
PROCEDURE "
– La dichiarazione può essere presentata al proprio sostituto d’imposta o ad un CAFdipendenti o professionista abilitato.
– In caso di Mod. 730 senza sostituto d’imposta, esso va presentato ad un CAFdipendenti o professionista abilitato che effettuerà la liquidazione.
– In caso di dichiarazione a credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia.
SCADE "
– 30 aprile 2014: presentazione al sostituto d’imposta
– 3 giugno 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato (il termine originario
del 31 maggio viene prorogato in quanto cade di sabato).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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MODELLO 730/2014
ADEMPIMENTO "
Il Mod. 730/2014 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi mediante l’assistenza:
– del proprio datore di lavoro o ente previdenziale
– di uno dei Centri di Assistenza Fiscale costituiti dalle associazioni sindacali e dai datori
di lavoro (c.d. ‘‘CAF-dipendenti’’)
– di un professionista abilitato (dottore commercialista ed esperto contabile, consulente
del lavoro).
In cosa consiste
Con la presentazione del mod. 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di
determinati redditi) possono adempiere i propri obblighi dichiarativi ai fini IRPEF e relative
addizionali, nonché imposte sostitutive (tra cui la cedolare secca sulle locazioni). La presentazione del modello presenta alcuni vantaggi:
– non si devono eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice
– non si deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto
– salvo casi particolari, si ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta
paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire
dal mese di agosto o di settembre)
– se si devono versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a
partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre)
direttamente nella busta paga.
NOVITÀ "
Oltre alla possibilità di presentare il modello anche in assenza di sostituto d’imposta (a
tale proposito va barrata l’apposita casella nel Frontespizio) il Modello 730/2014 contiene
numerose novità che interessano i vari quadri.
Quadro B - Redditi dei fabbricati
– Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% la misura dell’aliquota
agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni
site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna ‘‘Utilizzo’’
della Sezione I del Quadro B);
– Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del
canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca.
Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
– Cambia numerazione il rigo (Rigo C4 e non più C5) relativo all’agevolazione prevista
sulle somme percepite per incremento della produttività
– scompare la Sezione V del Mod. 730/2013, dedicata alla detrazione riconosciuta per il
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
– ci sono alcune modifiche che interessano la sezione dedicata agli altri dati (Sezione V
del Mod. 730/2014) con particolare riferimento al contributo di perequazione (art. 18,
comma 22-bis Manovra 2011), anch’esso non più in vigore.
Quadro D - Redditi diversi
– Al Rigo D4 - Redditi diversi: sono stati previsti due nuovi codici:
‘‘8’’ per indicare i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta
l’Imposta sul Valore degli Immobili Esteri (c.d. IVIE) e dei fabbricati adibiti ad abitazione
principale;
‘‘9’’ per indicare gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta (ad
esempio le vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line);
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
MODELLO 730/2014
– nel Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e
permettere: è stato previsto un nuovo codice 4 per indicare i redditi derivanti dall’attività
di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM, Sezione XV del Mod. UNICO PF 2014). Tale indicazione
serve affinché chi presta assistenza fiscale tenga conto di tali redditi nel calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2014 (art. 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012).
Quadro E - Oneri e spese
– Viene rinominata in ‘‘Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del
19% o del 24%’’
– vengono riorganizzati i Righi da E8 a E16 del Mod. 730 dello scorso anno che, nel
Mod. 730/2014 vengono trasformati in altrettanti ‘‘codici detrazione’’ da indicare nei
nuovi righi altre spese (Righi da E8 a E12)
– passa da 1.291,14 a 630 euro l’importo massimo della detrazione d’imposta del 19%
per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Righi da E8 a E12,
codice 12)
– la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a
favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (Righi da E8 a E12, codice 31)
– è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in
favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Righi da E8 a E12, codice 35)
– le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni
liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24% (Righi da E8
a E12, codici 41 e 42)
– per tutto il 2013, è stata confermata la percentuale di detrazione del 50% ed il limite
di spesa di 96.000 euro. Inoltre, è stata riconosciuta una detrazione d’imposta nella
misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013
per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad
attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (Sezione III-A, codice
4 in Colonna 2, e Sezione III-B del Quadro E)
– è stata introdotta la nuova Sezione III-C riservata ai contribuenti che fruiscono della
detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i
quali è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute,
dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale
– si dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2013, della detrazione. La misura della
detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2013. La proroga, su un diverso arco temporale (sino al 30 giugno 2014),
interessa anche gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte
le unità immobiliari del condominio.
Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
– È stata inserita la nuova Colonna 7, nel Rigo F1, riservata a coloro i quali hanno ricalcolato
gli acconti dovuti sui terreni agricoli o sul reddito di lavoro dipendente ‘‘frontaliero’’;
– è stata inserita la nuova Colonna 5 nel Rigo F2 in cui indicare, l’addizionale comunale
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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MODELLO 730/2014
IRPEF trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per
attività sportive dilettantistiche.
Quadro I - Imposte da compensare
Il Quadro può essere utilizzato non solo per la compensazione dell’IMU ma anche delle
altre imposte dovute dal contribuente con Mod. F24.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Possono presentare il Mod. 730/2014:
– i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani
che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione
convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale)
– i contribuenti che percepiscono indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente
(ad es, trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.)
– i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli, nonché quelle di piccola pesca
– i sacerdoti della Chiesa cattolica
– i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche
elettive (ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
– le persone impegnate in lavori socialmente utili
– i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
– il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi
al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto
dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2013 al mese di giugno dell’anno 2014
– i lavoratori che, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio
2014, posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa e
conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio
– i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Oltre alle predette condizioni soggettive è necessaria la presenza di condizioni oggettive e
cioè legate al tipo di reddito percepito.
In particolare, possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:
– redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
– redditi dei terreni e dei fabbricati
– redditi di capitale
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio,
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
– redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati
situati all’estero)
– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella Sezione II del
Quadro D.
Dipendenti senza sostituto d’imposta
Da quest’anno è possibile, per la maggior parte dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, in
assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, presentare il modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale e cioè consulenti del
lavoro e dottori commercialisti.
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza
fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
MODELLO 730/2014
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la
scadenza del termine di pagamento, consegna il Mod. F24 compilato al contribuente tenuto
ad effettuare il pagamento.
Se la dichiarazione chiude a credito, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
SOGGETTI ESCLUSI "
Non possono presentare il Mod. 730/2014 i contribuenti che:
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
– nel 2014 percepiscono redditi di lavoro dipendente esclusivamente da soggetti non
tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto (quali i collaboratori familiari ed altri addetti
della casa)
– non sono residenti in Italia nel 2013 e/o nel 2014
– devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e 770 semplificato
– nel 2013, hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione (in linea
generale tutti coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili)
– nel 2013, hanno posseduto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita
IVA
– hanno realizzato, nel 2013, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
– nel 2013, hanno posseduto redditi ‘‘diversi’’ non compresi tra quelli indicati nel Quadro
D, Righi D4 e D5
– hanno percepito, nel 2013, in qualità di beneficiari, redditi derivanti da trust.
PROCEDURE "
Il Mod. 730 può essere presentato:
– al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo
ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno
– a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore
commercialista, ragioniere o perito commerciale).
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio
devono presentare il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato.
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio
che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di
appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività
di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di
conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito
risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.
In caso di presentazione del modello in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, occorre solamente barrare la nuova casella posta nel Frontespizio, nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta.
Compila
SCADE "
I termini per la presentazione sono:
– 30 aprile 2014, se il modello è presentato al sostituto d’imposta
– 3 giugno 2014, se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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MODELLO F24 ELIDE
Locazioni: pronto il mod. F24 ELIDE
Antonella Benedetto
- Dottore commercialista in Salerno
FISCO
NOVITA’ "
Dal 1º febbraio è possibile utilizzare il modello di pagamento ‘‘F24 versamento con
elementi identificativi’’ (F24 Elide), in alternativa al mod. F23, per il pagamento di:
– imposta di registro
– tributi speciali
– compensi
– imposta di bollo
– sanzioni ed interessi dovuti per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto
di beni immobili.
RIFERIMENTI "
– Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 gennaio 2014, n. 554/14
– Agenzia delle Entrate, risoluzione 24 gennaio 2014, n. 14/E
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
SOGGETTI
INTERESSATI "
Conduttori/locatori di beni immobili che:
– in sede di registrazione del contratto di locazione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro (e/o delle altre somme connesse)
– effettuano il versamento delle somme dovute nel caso di proroga, cessione, risoluzione o annualità successive del contratto di locazione
PROCEDURE "
1) Il mod. F24 ELIDE è strutturato in due Sezioni:
– Sezione ‘‘Contribuente’’
– Sezione ‘‘Erario ed altro’’
2) Per la compilazione:
– occorre utilizzare i nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia Entrate
3) Per la presentazione:
– soggetti titolari di partita IVA: telematicamente
– soggetti non titolari di partita IVA: telematicamente oppure presso banche, Poste
Italiane o agenti della riscossione
DECORRENZA "
– 1º febbraio 2014: termine iniziale di utilizzo
– fino al 31 dicembre 2014: possibilità di continuare ad utilizzare, in alternativa, il
modello F23
– dal 1º gennaio 2015: obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello
CASI PARTICOLARI "
1) Pagamenti dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione
delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: occorre utilizzare gli specifici
codici tributo previsti.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
MODELLO F24 ELIDE
NOVITÀ "
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 1º febbraio 2014, in alternativa al modello di
pagamento F23, è possibile utilizzare il modello ‘‘F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)’’ per il pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili. In particolare, il modello F24 ELIDE
potrà essere utilizzato per il pagamento delle somme dovute nei casi di registrazione di
contratti di locazione, cessione, risoluzione, proroga e annualità successive.
Sono poi stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento delle suindicate somme e ha
fornito le istruzioni per la compilazione del modello (risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014).
In cosa consiste
Il modello ‘‘F24 Elementi identificativi’’ deve essere utilizzato, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel
modello F24 ordinario.
Non può essere utilizzato, invece, per effettuare i pagamenti per i quali non è prevista la
compensazione con crediti.
Tale modello è stato finora utilizzato per effettuare i seguenti pagamenti:
– pagamenti IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisti intracomunitari a titolo oneroso
– altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti
ed è prevista l’indicazione di particolari ‘‘elementi identificativi’’.
È stata resa operativa l’estensione del modello anche ai pagamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione, fornendo un significativo contributo al processo in
atto di semplificazione fiscale (provvedimento direttoriale 3 gennaio 2014).
SOGGETTI
INTERESSATI "
Il modello è utilizzabile da:
1) locatori: concedono in locazione beni immobili
2) conduttori: ricevono in locazione beni immobili
per il pagamento delle seguenti somme, connesse alla registrazione, cessione, risoluzione,
proroga e annualità successive dei contratti di locazione e affitto di beni immobili:
– imposta di registro
– tributi speciali
– compensi
– imposta di bollo
– sanzioni
– interessi.
PROCEDURE "
Il modello di pagamento F24 ELIDE è reperibile nella sezione ‘‘Strumenti - Modelli’’ del sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Dal 1º aprile 2014 sarà possibile reperire il modello anche presso gli sportelli di banche,
poste e agenti della riscossione.
Il modello si compone di 2 sezioni:
– la Sezione ‘‘Contribuente’’, destinata ad accogliere tutti i dati relativi al contribuente
che effettua il versamento
– la Sezione ‘‘Erario ed altro’’, destinata ad accogliere tutti gli ‘‘elementi identificativi’’
dell’atto che genera il pagamento.
Modalità di compilazione
Sezione Contribuente
Nella Sezione ‘‘Contribuente’’ devono essere riportate tutte le informazioni relative al soggetto che effettua il versamento. In tale Sezione devono essere indicati, in particolare il
codice fiscale ed i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio
fiscale) del soggetto che effettua il versamento.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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MODELLO F24 ELIDE
Compila
La stessa Sezione deve, eventualmente, contenere:
– il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare (ossia la
‘‘controparte’’);
– il codice ‘‘63’’ quale ‘‘codice identificativo’’ della controparte.
Compila
Sezione ‘‘Erario ed altro’’
La Sezione ‘‘Erario ed altro’’ contiene tutte le informazioni relative al pagamento che si
vuole effettuare. Per la compilazione di tale Sezione, occorre distinguere i due casi:
1) pagamenti da effettuare nel caso di prima registrazione di un contratto di locazione o
di affitto
2) pagamenti per annualità successive, cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti già
registrati.
Nel primo caso, la Sezione va compilata nel modo seguente:
– i campi ‘‘codice ufficio’’ e ‘‘codice atto’’ non vanno compilati
– il campo ‘‘tipo’’ va compilato con l’indicazione della lettera ‘‘F’’ (identificativo registro)
– il campo ‘‘elementi identificativi’’ non va compilato
– il campo ‘‘codice’’ deve essere compilato con l’indicazione dei codici tributi indicati
dall’Agenzia delle Entrate
– il campo ‘‘anno di riferimento’’ va compilato con indicazione dell’anno di stipula (o di
decorrenza se anteriore) del contratto, nel formato ‘‘AAAA’’
– il campo ‘‘importi a debito versati’’ contiene, infine, l’indicazione degli importi da versare.
Compila
Nel secondo caso, invece, occorre procedere alla compilazione del campo ‘‘elementi identificativi’’. In particolare, nel caso di pagamenti connessi ad operazioni di cessione, risoluzione,
proroga ovvero di pagamenti annualità successive, la Sezione va compilata nel modo seguente:
– i campi ‘‘codice ufficio’’ e ‘‘codice atto’’ anche in tal caso non vanno compilati
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
MODELLO F24 ELIDE
– il campo ‘‘tipo’’ va compilato con l’indicazione della lettera ‘‘F’’ (identificativo registro)
– il campo ‘‘elementi identificativi’’ va compilato con l’indicazione del ‘‘codice identificativo’’ del contratto (reperibile sulla copia del modello di richiesta di registrazione del
contratto restituito dall’ufficio o, nel caso di contratti registrati per via telematica, nella
ricevuta di registrazione)
– il campo ‘‘anno di riferimento’’ va compilato con indicazione, sempre nel formato
‘‘AAAA’’, dell’anno di scadenza dell’adempimento
– gli altri due campi ‘‘codice’’ e ‘‘importi a debito versati’’ vanno compilati come nel
primo caso già analizzato.
Compila
Attenzione
L’Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui non sia disponibile il ‘‘codice identificativo’’ del
contratto, il campo ‘‘elementi identificativi’’ va compilato con l’indicazione di un codice
formato da 16 caratteri, cosı̀ strutturato:
– nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice dell’ufficio presso cui è registrato l’atto
– nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime 2 cifre dell’anno di registrazione
– nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione
– nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione
– nei caratteri da 14 a 16 è inserito il sottonumero di registrazione ovvero (in mancanza’’ è
inserito il numero ‘‘000’’.
ESEMPIO
Compila
Un contratto di locazione è stato registrato nell’anno 2012 presso l’ufficio della Direzione
provinciale di Latina (codice ufficio: TKE). Sulla ricevuta di registrazione è riportata l’indicazione della ‘‘serie’’ e del ‘‘numero di registrazione’’:
– serie: 2
– numero di registrazione: 12371.
Manca il sottonumero di registrazione.
Caratteri
Informazioni utili
Dati del contratto
Da 1 a 3
Codice ufficio dove è stato registrato l’atto
TKE
Da 4 a 5
Ultime 2 cifre anno di registrazione
12
Da 6 a 7
Serie di registrazione
02
Da 8 a 13
Numero di registrazione
012371
Da 14 a 16
Sottonumero di registrazione
000
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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MODELLO F24 ELIDE
Il campo ‘‘elementi identificativi’’ andrà compilato con l’inserimento del seguente codice:
TKE1202012371000.
I nuovi codici tributo
Per consentire il pagamento tramite il modello ELIDE, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i
seguenti codici tributo:
SCHEMA DI SINTESI
Codice tributo
Denominazione
1500
Imposta di registro per prima registrazione
1501
Imposta di registro per prima registrazione
1502
Imposta di registro per cessioni del contratto
1503
Imposta di registro per risoluzioni del contratto
1504
Imposta di registro per proroghe del contratto
1505
Imposta di bollo
1506
Tributi speciali e compensi
1507
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi
1510
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi.
Modalità di pagamento
In ordine alle modalità di pagamento occorre distinguere i due casi:
1) titolari di partita IVA: potranno effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica, direttamente (mediante Fisconline o Entratel) o tramite intermediario abilitato;
2) non titolari di partita IVA: possono effettuare il pagamento:
– mediante i servizi di pagamento online
– presso banche convenzionate
– presso Poste italiane s.p.a.
– presso sportelli degli agenti della riscossione.
Il pagamento delle imposte sulle locazioni effettuato tramite modello F24 elementi identificativi ELIDE 2014 può essere versato in contanti, oppure:
– con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali.
– BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati.
– POSTAMAT e POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi
ufficio postale.
– Assegni bancari o postali intestati a me medesimo, assegni circolari o vaglia postali o
assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso
alla banca o a Poste.
– Assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
CASI PARTICOLARI "
Avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni
Nei casi in cui i versamenti dovuti derivino da avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il documento di prassi dell’Agenzia ha chiarito che, in tali casi, nella compilazione del modello F24 ELIDE vanno utilizzati
dei ‘‘codici tributo’’ specifici. In particolare, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici:
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
MODELLO F24 ELIDE
SCHEMA DI SINTESI
Codice
Denominazione
A135
Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro - Avviso di Liquidazione
dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni
A136
Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo - Avviso di Liquidazione
dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni
A137
Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni - Avviso di Liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni
A138
Locazione e affitto di beni immobili - Interessi - Avviso di Liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle Sanzioni
In tal caso, occorrerà ugualmente procedere alla compilazione del modello F24 ELIDE,
inserendo i dati nella Sezione ‘‘Contribuente’’ e nella Sezione ‘‘Erario ed altro’’. In
tal caso nella Sezione ‘‘Erario ed altro’’ dovranno essere indicati i seguenti elementi,
desumibili dall’avviso di liquidazione stesso:
– ‘‘codice ufficio’’: riferibile all’ufficio che ha emesso l’avviso di liquidazione;
– ‘‘codice atto’’ identificativo dell’atto di cui si chiede il pagamento;
– ‘‘anno di riferimento’’.
DECORRENZA "
Il modello F24 ELIDE viene utilizzato dal 1º febbraio.
Periodo transitorio
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello F24 ELIDE, il
modello di pagamento F23.
Dal 1º gennaio 2015 tutti i versamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione
potranno essere effettuati esclusivamente con mod. F24 ELIDE.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
Svalutazione delle immobilizzazioni:
effetti civilistici e fiscali
Emiliano Ribacchi
- Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners
SOCIETA’
ADEMPIMENTO "
– L’ammortamento costituisce una procedura tecnico-contabile per effetto della quale il valore dei beni aventi utilità pluriennale viene trasferito al conto economico
andando ad impattare sul bilancio d’esercizio.
– Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento dei beni materiali sono in
genere determinate in misura non superiore ai coefficienti ministeriali.
NOVITA’ "
– L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il comportamento e le procedure che devono
essere adottate per effetto di una svalutazione di beni materiali operata sul piano
civilistico.
– La svalutazione civilistica può essere riassorbita, ai fini IRES e IRAP, attraverso
l’effettuazione di variazioni in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi.
– La svalutazione di un’immobilizzazione non deducibile nell’esercizio è recuperabile
sulla base del piano originario di ammortamento ove lo stesso rispetti le limitazioni
fiscali contenute nel T.U.I.R.
RIFERIMENTI "
– Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 dicembre 2013, n. 98/E
– Agenzia delle Entrate, Circolare 20 giugno 2012, n. 26/E
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102
SOGGETTI
INTERESSATI "
Tutti i titolari di reddito d’impresa
PROCEDURE "
In presenza della svalutazione di beni materiali, in linea con i principi di redazione del
bilancio:
– si devono monitorare i disallineamenti che indirettamente si generano tra l’ammortamento contabile e quello fiscale
– bisogna indicare nel quadro RF del modello UNICO e nel Modello IRAP le variazioni
in diminuzione che determinano il riassorbimento ai fini IRES e IRAP della svalutazione civilistica.
CASI PARTICOLARI "
1) Variazioni in diminuzione: possono essere dedotte quote di ammortamento più alte
rispetto a quelle imputate al conto economico tramite specifiche variazioni in diminuzione da riportare nella dichiarazione dei redditi.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
ADEMPIMENTO "
Il T.U.I.R. regolamenta le modalità che consentono la deduzione del costo dei beni
materiali strumentali nel reddito d’impresa (art. 102).
La procedura è correlata all’ammortamento che fa sı̀ che il valore dei beni ad utilità
pluriennale sia trasferito per quote al conto economico.
Sotto il profilo strettamente fiscale, le quote di ammortamento riconosciute devono
essere determinate in misura non superiore ai coefficienti stabiliti con decreto ministeriale. Qualora uno specifico bene non sia inserito nelle varie tabelle, dovranno essere
applicati i coefficienti previsti per beni similari appartenenti ad altre categorie di imprese.
Ne consegue che la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l’esercizio dell’impresa avviene in base ai criteri ed alle limitazioni previste
dal T.U.I.R. e la deduzione è consentita nel rispetto del principio generale di previa
imputazione al conto economico.
NOVITÀ "
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema del trattamento fiscale della svalutazione
civilistica di beni materiali strumentali in presenza di quote di ammortamento imputate a
conto economico inferiori rispetto a quelle massime previste dal T.U.I.R. (art. 102, comma
2). Trattasi, in tutta evidenza, di una casistica non isolata tenuto conto che la svalutazione
delle immobilizzazioni talvolta si rende necessaria in presenza di asset che potrebbero
generare minori flussi rispetto a quelli inizialmente ipotizzati od in presenza, ad esempio, di
beni che potrebbero essere deteriorati ed il cui valore deve di conseguenza essere aggiornato.
Coerentemente con quanto espresso in un precedente documento di prassi (circolare 26/E/
2012), è stato ritenuto che, nella fattispecie rappresentata nella Risoluzione, la svalutazione civilistica può essere riassorbita, ai fini IRES e IRAP, attraverso specifiche variazioni
in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi.
In cosa consiste
Svalutazione delle immobilizzazioni
L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito le modalità di deduzione degli ammortamenti
fiscali effettuati nell’ipotesi di una svalutazione del bene avente rilevanza solo civilistica
(circolare n. 26/E/2012). In tale sede era stato specificato che, nell’ipotesi in cui l’ammortamento civilistico risulti inferiore rispetto a quello fiscalmente deducibile, è possibile
dedurre il maggior valore fiscale nel corso del processo di ammortamento senza attendere la fine dell’ammortamento contabile.
In linea con questa impostazione, durante il periodo di ammortamento del bene è possibile
apportare delle variazioni in diminuzione in sede dichiarativa per la quota del maggior
ammortamento fiscale (ossia l’ammortamento determinato su base civilistica prima della
svalutazione) risultante dall’applicazione dei coefficienti tabellari.
Principi di redazione del bilancio
I principi di redazione del bilancio prevedono che la valutazione delle voci sia effettuata nella
prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa (art. 2423-bis, codice civile). In
particolare, è necessario riscontrare la capacità dell’impresa di continuare ad operare
in continuità aziendale.
La valutazione delle voci di bilancio deve essere quindi fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuità dell’attività aziendale.
Le imprese devono annualmente riscontrare un impairment test al fine di verificare la
necessità eventuale di operare la svalutazione delle attività immobilizzate, sia materiali che
immateriali. Eventuali criticità si manifestano in primis per quelle imprese che evidenziano
costanti perdite operative.
Di conseguenza le attività iscritte in bilancio potrebbero talvolta non essere in grado di
generare quei flussi richiesti e comunque ipotizzati per coprire i costi di esercizio, compresi gli ammortamenti.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
Chiarimenti forniti dalla Risoluzione
Nella Risoluzione, che tratta di una svalutazione civilistica effettuata da una società di
capitali per un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima consentita ai fini IRES, in applicazione dei medesimi principi espressi nella predetta circolare del
2012 è stato chiarito che la svalutazione civilistica possa essere fiscalmente riassorbita
attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.
In particolare, queste variazioni devono essere effettuate a partire dall’esercizio in cui la
svalutazione è stata contabilizzata e dovranno essere determinate nella misura massima, pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale, calcolata in base al coefficiente ministeriale, e la quota di ammortamento imputata a conto economico.
In ambito IRAP, la svalutazione non dedotta si riassorbirà applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al
lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua; ne
discende che l’importo complessivamente deducibile ai fini IRAP è costituito dalla somma
tra la quota di ammortamento dedotta per derivazione e la quota di svalutazione dedotta
attraverso la variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.
SCHEMA DI SINTESI
EFFETTI DELLA SVALUTAZIONE CIVILISTICA
Ô L’organo amministrativo, in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio, deve
verificare se il valore delle immobilizzazioni sia in grado di soddisfare i flussi futuri e se
lo stesso necessiti eventualmente di apposita svalutazione
Ô qualora venga riscontrata la necessità di svalutare taluni asset, si determina una
sorta di c.d. doppio binario tra ammortamento civilistico e fiscale
Ô la quota di ammortamento fiscale non dedotta quale conseguenza della svalutazione e del minor valore del cespite potrà essere recuperata tramite specifiche variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi
Ô tali variazioni devono essere effettuate a decorrere dall’esercizio in cui la svalutazione è stata rilevata e dovranno essere individuate in misura pari alla differenza tra la
quota di ammortamento fiscale, calcolata in base al coefficiente ministeriale, e la quota
di ammortamento imputata a conto economico derivante dal ‘‘nuovo’’ valore del bene
post-svalutazione
SOGGETTI
INTERESSATI "
Soggetti titolari di reddito d’impresa che redigono il bilancio d’esercizio in virtù dei principi contenuti nel codice civile.
PROCEDURE "
Ammortamento e svalutazione
Come previsto dal Principio contabile OIC n. 16, l’ammortamento è il procedimento attraverso il quale si ripartisce il costo pluriennale di un’immobilizzazione materiale sugli
esercizi di competenza.
Il legislatore fiscale:
– ha cautelativamente stabilito un limite massimo alla deducibilità annua delle quote
di ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
– ha indirettamente fissato una ‘‘durata minima’’ del periodo di ammortamento fiscale
del bene.
La svalutazione, invece, esprime una perdita durevole di valore subita dal bene strumentale, riconducibile al verificarsi di fatti aventi un carattere di straordinarietà e gravità. Dal
punto di vista contabile, il manifestarsi della perdita durevole di valore, sottesa alla svalutazione, comporta l’anticipata imputazione a conto economico di una quota di costo dell’immobilizzazione materiale, non più recuperabile attraverso i flussi di cassa derivanti dall’utilizzazione del bene (c.d. valore d’uso) o attraverso la cessione dello stesso (c.d. valore
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
realizzabile dall’alienazione). In sostanza, sia l’ammortamento che la svalutazione si concretizzano in una rettifica del valore dell’immobilizzazione materiale.
Scritture contabili
Dal punto di vista delle rilevazioni contabili, la svalutazione (ipotizzata per un impianto) viene
rilevata come segue.
Compila
Svalutazione Impianti (B)10.c) C.E.) a Impianti (B) II- 2) Attivo S.P.)
Conseguenze fiscali della svalutazione: la posizione dell’Agenzia
– Se civilisticamente il soggetto rimane tenuto ad operare la relativa svalutazione in
applicazione di corretti principi contabili, potranno tuttavia essere dedotte ai fini
IRES delle quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto
economico, effettuando delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei
redditi.
– Tali variazioni devono essere determinate nella misura massima pari alla differenza tra
la quota di ammortamento fiscale calcolata in base al coefficiente previsto dal decreto
ministeriale 31 dicembre 1988 e la quota di ammortamento imputata a conto economico.
Metodi di determinazione del reddito d’impresa
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la soluzione proposta:
– da un lato rispetta l’esigenza di cautela imposta dalla normativa fiscale (che è finalizzata
a limitare la discrezionalità degli amministratori nella determinazione di componenti negativi di reddito deducibili e ad evitare la deduzione di quote di costo del bene
strumentale in misura eccedente i limiti fiscali previsti dal richiamato decreto ministeriale)
– dall’altro lato, consente di riassorbire, nel minor tempo possibile, il disallineamento tra
valore civile e valore fiscale del bene strumentale generato dalla svalutazione di bilancio.
SCHEMA DI SINTESI
Svalutazione di un bene materiale
La società procede all’ammortamento in forza del valore residuo
e della vita utile del bene
Il reddito imponibile è determinato secondo le regole proprie
del reddito d’impresa e si determina un disallineamento
tra valori contabili e fiscali dell’immobilizzazione.
A partire dall’esercizio in cui viene riscontrata la svalutazione la società deve operare le
relative variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi al fine di recuperare la
quota di ammortamento non imputata a conto economico a causa della svalutazione
effettuata sul piano civilistico.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
ESEMPIO
Cespite oggetto di ammortamento civilistico in 5 anni
Valore del bene E 1.000.000
Decorrenza dell’ammortamento dal periodo di imposta 2013
Svalutazione del bene operata nel corso del bilancio d’esercizio 2014 (prima della rilevazione dell’ammortamento riferito al 2014) per E 400.000 che, al netto dell’ammortamento
contabile 2013 (pari a E 200.000), determina un valore residuo contabile dell’immobilizzazione pari a E 400.000 (1.000.000 valore del bene - 200.000 ammortamento 2013 400.000 svalutazione 2014).
Si rappresenta nel seguito il processo di ammortamento civilistico e fiscale del cespite e
le correlate variazioni in diminuzione da riportare in dichiarazione dei redditi.
Periodo
di imposta
Ammortamento
civilistico
Ammortamento
fiscale
Variazione in
diminuzione
2013
200.000
200.000
-
2014
100.000
200.000
100.000
2015
100.000
200.000
100.000
2016
100.000
200.000
100.000
2017
100.000
200.000
100.000
* Per semplicità non si tiene conto della riduzione a metà dell’ammortamento per il primo
esercizio
Le suesposte variazioni in diminuzione sono determinate nella misura massima pari alla
differenza tra la quota di ammortamento fiscale pari a E 200.000 e la quota di ammortamento imputata a conto economico pari, successivamente alla svalutazione, a E 100.000.
Come si evince dall’esempio dianzi proposto, durante il periodo di ammortamento del
bene è possibile apportare delle variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione per la
parte del maggior ammortamento fiscale (ossia l’ammortamento determinato su base
civilistica pre-svalutazione) risultante dall’applicazione dei coefficienti tabellari.
Va da sé che la svalutazione operata nel corso del 2014 debba essere ripresa quale variazione in aumento sia ai fini IRES sia per l’IRAP essendo la stessa irrilevante da un punto di
vista fiscale.
Attenzione
Nel precedente documento di prassi (circolare n. 26/E/2012) sono state chiarite le modalità
di deduzione degli ammortamenti fiscali effettuati nell’ipotesi di una svalutazione del
bene avente rilevanza solo civilistica. La fattispecie rappresentata nella Risoluzione è in
parte diversa poiché la società istante, prima della svalutazione, ha effettuato ammortamenti civilistici (a quote costanti, come si desume dal bilancio) più bassi di quelli massimi consentiti ai fini IRES, scegliendo cosı̀ di ammortizzare il bene in un periodo più lungo
rispetto a quello ‘‘minimo’’ previsto dall’applicazione dei coefficienti ministeriali. Tuttavia, la
ratio dell’interpretazione recata dall’Agenzia delle Entrate si deve ritenere che sia sostanzialmente la medesima in entrambi i documenti di prassi.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
CASI PARTICOLARI "
Casistica rappresentata dalla società
La società istante, ad esito della svalutazione e non variando la vita utile residua del bene,
ha imputato al conto economico quote di ammortamento inferiori a quelle massime
fiscalmente consentite; peraltro la deduzione ai fini IRES è stata limitata all’importo
contabilizzato, per effetto del principio della previa imputazione al conto economico. La
svalutazione effettuata non ha assunto rilevanza ai fini IRES, posto che le norme sul
reddito di impresa consentono la deduzione del costo fiscale delle immobilizzazioni solo
nei limiti delle quote di ammortamento massime tabellari (art. 102 del T.U.I.R.). Di conseguenza, la società istante ha effettuato, in sede di determinazione del reddito imponibile
IRES, una variazione in aumento, temporanea, per un importo pari alla svalutazione
contabilizzata. Analogamente, ai fini IRAP, la componente valutativa in esame non ha
concorso alla determinazione della base imponibile, essendo espressamente escluse le
svalutazioni dalle voci del conto economico rilevanti in sede di determinazione del tributo.
Soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate
Il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare dall’esercizio in cui la stessa è
stata contabilizzata; questo, ovviamente, a condizione che la quota di ammortamento
contabile risulti inferiore a quella massima calcolata in applicazione del coefficiente previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. La deduzione del costo imputato a conto
economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata
obbligatoriamente nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire
dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità, in modo da evitare
ogni possibile arbitraggio (art. 109, comma 4, lett. a, del T.U.I.R.). Viene altresı̀ precisato che
l’eventuale minor ammortamento fiscale (rispetto alla capienza massima) non dedotto
medio tempore non potrà essere dedotto a titolo di ammortamento, ma potrà essere
recuperato solo in sede di eventuale realizzo del cespite.
Divieto di arbitraggio
– Il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare dall’esercizio in cui la stessa è
stata contabilizzata.
– La condizione è che la quota di ammortamento contabile risulti inferiore a quella massima calcolata in applicazione del coefficiente ministeriale.
– Al fine di evitare ogni possibile arbitraggio, la deduzione del costo imputato a conto
economico con la svalutazione e rinviata ai successivi esercizi deve essere effettuata
obbligatoriamente nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, a partire
dall’esercizio in cui si generano le condizioni per la sua deducibilità.
IRAP
– La svalutazione non dedotta verrà riassorbita applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al lordo
della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua.
– La quota di ammortamento deducibile ai fini IRAP è pari a: (i) una quota dedotta per
derivazione in quanto imputata al conto economico e (ii) una quota dedotta attraverso
una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.
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n. 7 del 17 febbraio 2014
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VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE
Recupero dell’IVA per crediti maturati verso
soggetti sottoposti a procedure concorsuali
Marcello Pollio
- Commercialista Revisore legale Senior Partner Pollio & Associati Genova, Milano e Torino
FALLIMENTO
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PROCEDURA "
Il cedente del bene o il prestatore del servizio, in conseguenza dell’insolvenza del
debitore a causa di procedure concorsuali, può recuperare, attraverso una variazione
in diminuzione, l’imposta versata a suo tempo all’Erario.
RIFERIMENTI "
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R.D. 16 marzo 1942, n. 267
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 18-22-26
D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, artt. 73-78
Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 aprile 2000 n. 77/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 maggio 2008, n. 195/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 maggio 2009, n. 120/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 ottobre 2001, n. 155/E
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161/E
RECUPERO IVA "
– La variazione in diminuzione rappresenta una facoltà per il creditore.
– Una volta che il creditore ha annotato il documento e recuperato l’imposta, sorge in
capo alla controparte (curatore o altro organo concorsuale o debitore in concordato
preventivo) l’obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel
registro delle fatture emesse, senza però provvedere al versamento della relativa
imposta dovuta.
REQUISITI
SOGGETTIVI "
Solamente il cedente di beni o prestatore di servizi che abbiano emesso una fattura
possono recuperare l’imposta:
– addebitata al momento della fatturazione
– versata all’Erario.
REQUISITI
OGGETTIVI "
Per poter fruire della rettifica in diminuzione è richiesto che:
– sia stata fatturata e registrata l’operazione per cui si richiede il recupero dell’IVA
– si sia verificato il mancato pagamento di tutto o parte dell’importo fatturato (parte
imponibile)
ADEMPIMENTI
FORMALI "
Non sono richiesti al creditore particolari vincoli formali se non l’emissione della nota
di variazione IVA ai sensi delle disposizioni del decreto IVA
TERMINE
DI EMISSIONE "
Pur non essendo previsto esplicitamente un termine temporale entro cui far valere il
proprio diritto, il creditore deve attivarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla
detrazione (interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate).
RECUPERO
NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI "
Il concretizzarsi dell’infruttuosità a seguito della mancata distribuzione di attivo varia a
seconda del tipo di procedura prevista dalla Legge fallimentare.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, specificato i termini per l’operatività della disposizione agevolativa per le procedure concorsuali ante riforma del 2005.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE
PROCEDURA "
Art. 26, comma 2,
D.P.R. 633/1972
Il Decreto IVA prevede la facoltà per il cedente di beni o il prestatore di servizi (ossia il
creditore) di stornare l’imposta corrispondente alla parte imponibile di cui non è riuscito a
soddisfarsi, emettendo una nota di variazione in diminuzione, a seguito del concretizzarsi dell’infruttuosità delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive (individuali) (art. 26, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).
‘‘Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal
caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla
restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa’’.
Attenzione
Il creditore di un soggetto dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato
preventivo ha il diritto di emettere una nota di variazione IVA ed esercitare la detrazione della corrispondente imposta, relativa alla sola parte di credito imponibile rimasta
insoddisfatta.
RECUPERO IVA "
Tramite l’esercizio della facoltà di emissione della nota di variazione si applica, con procedimento inverso, il diritto alla rivalsa (art. 18 del D.P.R. n. 633/1972).
All’atto dell’emissione della fattura (per l’operazione originaria, che oggi si intende stornare):
– il cedente/prestatore è stato inciso dal tributo IVA
– il cessionario/committente che ha ricevuto la fattura (e l’ha annotata) ha beneficiato
di una detrazione non dovuta (in conseguenza del successivo mancato pagamento, che
comporta la facoltà di annullamento dell’operazione nei limiti del citato art. 26).
Perché, dunque, possa attuarsi questa inversione di rivalsa dell’imposta e si possano
ripristinare le situazioni esistenti anteriormente all’emissione della fattura, occorre che
il creditore (che emette la nota di variazione) annoti il documento e recuperi l’imposta,
addebitandola al debitore che dovrà, quindi, stornare la precedente detrazione attraverso l’annotazione della nota di credito in aumento per l’importo pari all’IVA esposta
nella nota di variazione.
Ô Colui che emette la nota in diminuzione diviene creditore verso l’Erario per la parte
di imposta anticipata, di cui non ha potuto esercitare rivalsa
Ô colui che riceve il documento di variazione diviene debitore verso l’Erario per l’imposta che, a suo tempo, aveva portato in detrazione.
Chiusura P.IVA
Il Ministero delle Finanze ha stabilito che la nota di variazione può essere emessa anche
nel caso in cui il curatore fallimentare (quindi il cedente/prestatore), ovvero il debitore in
concordato preventivo, abbia proceduto alla chiusura della partita IVA (Circolare 17
aprile 2000 n. 77/E).
Sul punto, tuttavia, si rileva un’incongruenza di fondo: se il debitore, infatti, provvede alla
chiusura della partita IVA viene a mancare quell’anello della catena che permette di svolgere regolarmente il procedimento di rivalsa sopra descritto, del tutto ininfluente per l’Agenzia delle entrate, poiché la procedura concorsuale si disinteresserebbe comunque del
debito IVA derivante dall’annotazione del documento.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE
Attenzione
L’imposta a debito non deve essere versata dalla procedura; il curatore, pertanto, non dovrà
inserire tale debito tributario nella ripartizione finale o nella liquidazione periodica del fallimento.
Nel caso di:
Ô fallimento, il debito IVA diventerà esigibile solo nei confronti del fallito tornato in bonis
(Ris. 12 ottobre 2001, n. 155/E)
Ô concordato preventivo, si avrà l’estinzione del debito IVA come effetto del concordato stesso (Ris. 17 ottobre 2001, n. 161/E)
REQUISITI
SOGGETTIVI "
Non tutti i creditori del debitore assoggettato a una procedura concorsuale hanno la
facoltà di emissione di una nota di variazione IVA. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha specificato che tale prerogativa è riservata esclusivamente al cedente o al prestatore partecipante al concorso (C.M. 17 aprile 2000, n. 77/E). Se cosı̀ non fosse, verrebbe a
mancare un elemento imprescindibile: l’infruttuosità del credito del soggetto emittente
il documento di rettifica (art. 26 D.P.R. 633/1972).
Quanto sopra esposto porta ad affermare che il creditore che intenda, legittimamente,
emettere una nota di variazione IVA deve veder soddisfatte (congiuntamente) le seguenti condizioni:
a) sia ammesso allo stato passivo del fallimento (art. 70, comma 2, Legge fallimentare) o
sia inserito nell’elenco dei creditori del concordato preventivo
b) la procedura concorsuale si sia rivelata infruttuosa (anche parzialmente).
Attenzione
L’infruttuosità della procedura deve essere certa nel quantum. Da ciò consegue che tale
momento varierà a seconda che il debitore sia dichiarato fallito o sia ammesso all’istituto
del concordato preventivo (vedi infra) o ad altra procedura.
SCHEMA DI SINTESI
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DIRITTO ALLA RETTIFICA IN DIMINUZIONE NON È ESERCITATO DAL:
Ô creditore che rinuncia espressamente alla propria pretesa (mediante istanza presentata prima dell’accertamento dell’infruttuosità della procedura)
Ô cessionario del credito (gli unici soggetti legittimati sono il cedente del bene e il
prestatore del servizio, che hanno emesso la fattura)
Ô soggetto che ha subito un’azione revocatoria fallimentare o ordinaria e non abbia
poi depositato la domanda di ammissione allo stato passivo in relazione alle somme
restituite alla procedura.
REQUISITI
OGGETTIVI "
Il creditore, che rientri all’interno dei soggetti legittimati alla rivalsa, potrà effettuare una
variazione in diminuzione di imponibile e d’imposta a condizione che:
a) l’operazione sia stata fatturata e registrata
b) il creditore partecipi al concorso della procedura
c) vi sia il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’importo fatturato
d) sia decorso il termine di rilevazione della definitiva infruttuosità (parziale o totale)
della procedura.
Ne consegue che tale disposizione non potrà essere applicata per tutte quelle operazioni
effettuate senza emissione di fattura dai soggetti che esercitano commercio al minuto e
attività assimilate (art. 22 del D.P.R. 633/1972), i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi e quando l’operazione è certificata da scontrino fiscale.
ADEMPIMENTI
FORMALI "
Il creditore che emette una nota di variazione IVA non è soggetto a particolari vincoli
formali. È sufficiente, difatti, che la nota in questione presenti le medesime caratteristiche
della fattura di cui costituisce la rettifica. In particolare il documento deve:
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE
– evidenziare le generalità delle parti: cedente e cessionario del bene / prestatore e
committente del servizio
– indicare la variazione della base imponibile IVA, dell’aliquota applicata, del relativo
tributo e i dati identificativi della fattura originaria
– essere numerata ed annotata nei termini di legge
Attenzione
È inoltre consigliabile che il creditore:
– riporti il riferimento alla procedura concorsuale
– indichi la norma di riferimento per l’emissione della nota di variazione
– sottolinei che il documento ha rilevanza solo fiscale, non comportando alcuna rinuncia
al credito (che segue altre regole specifiche ai fini delle II.DD.).
ESEMPIO
Lettera di comunicazione variazione IVA
Spett.le
Fallimento Gamma S.r.l. in liquidazione
c/o curatore dott. Mario Rossi
Via Roma, 10
20162, Milano
Partita Iva e Codice Fiscale 00000000000
Oggetto: Accredito IVA per definita infruttuosità della procedura fallimentare n. .../2009 Tribunale di .... (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972)
Egregio Dott. Mario Rossi,
La presente è formulata dal sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Alfa
S.p.A., creditore chirografario ammesso allo stato passivo del fallimento, reso esecutivo
dal giudice delegato con decreto del ......
In data 3 gennaio u.s., è scaduto il termine per proporre reclamo avverso il piano di riparto
ordinato dal giudice delegato (artt. 117, comma 1, e 110, comma 3, L. fall.), che non
prevede alcun pagamento per i creditori chirografari.
Posta la totale infruttuosità del fallimento della società Gamma S.r.l. in liquidazione in
merito al proprio credito (E 78.000,00 in linea capitale), e visto l’art. 26, comma 2, D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, Le comunico che Alfa S.p.A. ha provveduto ad emettere la nota
di variazione IVA (in diminuzione) n. 5 del ......., allegata alla presente.
Distinti saluti
Alfa S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Giuseppe Bianchi
Luogo, ........
Allegato 1
Nota di variazione n. 5 del .......
TERMINE
DI EMISSIONE "
Il Decreto IVA non pone un limite temporale al creditore che voglia avvalersi della variazione IVA in conseguenza di procedure concorsuali, e ciò è confermato dalla Agenzia delle
Entrate (Circolare n. 77/E/2000, punto 4). Tuttavia, emerge implicitamente un limite entro il
quale il creditore debba attivarsi: si tratta del termine di presentazione della dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, e alle
condizioni esistenti in tale momento (cfr. Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E). Viene assimilato
il termine per la detrazione dell’imposta con il termine per la emissione della nota.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE
RECUPERO
NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI "
Si è detto che condizione necessaria per emettere la variazione IVA in diminuzione è
rappresentata dal fatto che il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore venga meno, in tutto o in parte, per insussistenza
di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.
Occorre, pertanto, valutare quando si verifica tale presupposto e cosı̀ distinguere le varie
tipologie di procedure contemplate dalla Legge fallimentare e le peculiari caratteristiche.
Fallimento
Nell’ambito del fallimento, il creditore può emettere la nota di variazione IVA esclusivamente a seguito del concretizzarsi della certezza giuridica della procedura.
La ‘‘certezza giuridica’’ è individuata (regio decreto n. 267 del 1942):
– alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al piano di riparto
stabilito (con decreto) dal giudice delegato, decorsi 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione inviata alla massa dei creditori sociali (artt. 117, comma 1, e 110,
comma 3, Legge fallimentare)
– (se il fallimento si chiude senza un piano di riparto) alla scadenza della data entro la quale
è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura, ovvero 10
giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto (artt. 119, comma 3, e 26,
comma 3 Legge fallimentare).
Concordato fallimentare
Per quanto attiene la fattispecie del concordato fallimentare, occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (artt. 130 e 131
Legge fallimentare), in quanto solo da questo momento discendono in modo definitivo gli
effetti sostanziali e processuali del concordato.
Ô Tale principio si può estendere anche al concordato da liquidazione coatta amministrativa.
Liquidazione coatta amministrativa
Nel caso della procedura di liquidazione coatta amministrativa la procedura ha un preciso
termine di formalizzazione nell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta al deposito del
piano di riparto, che si intende approvato decorsi 20 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
(art. 213 Legge fallimentare).
Amministrazione delle grandi imprese in crisi
La procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi non rientra, secondo l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito applicativo della disposizione di variazione IVA.
Ciò in considerazione del fatto che il fine di tale procedura era quello della continuazione e
del risanamento dell’impresa.
L’orientamento ministeriale, tuttavia, non appare del tutto coerente con le peculiarità
della procedura amministrativa e dei diversi indirizzi che la stessa può assumere. È
previsto, infatti, che l’amministrazione straordinaria presenti risvolti liquidatori (art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999) nella fase terminale della procedura e risvolti esdebitatori conseguenti al concordato interno alla procedura stessa (art. 78 D.Lgs. n. 270/1999). Di conseguenza anche l’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi può rappresentare procedura concorsuale idonea al recupero dell’IVA.
Concordato preventivo
Se per il fallimento, il concordato fallimentare e la liquidazione coatta amministrativa, l’Agenzia delle Entrate propone motivazioni coerenti e corrette sotto il profilo della logica
esposta, avuto riguardo al fine perseguito ed alla normativa fallimentare, non appaiono, al
contrario, del tutto coerenti le indicazioni già rese dalla circolare del 2000 per quanto
concerne il concordato preventivo (C.M. n. 77/E/2000).
La pronuncia ministeriale prevede, infatti, nel caso di concordato preventivo la possibilità
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE
di emettere la nota di variazione solo per i creditori chirografari e (ovviamente) per la
parte non soddisfatta, non all’atto dell’omologazione della sentenza divenuta definitiva,
bensı̀ al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in
sede di concordato.
La Circolare, inoltre, insiste precisando che in ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso
della procedura di concordato preventivo, in conseguenza del mancato adempimento degli
obblighi assunti, il verificarsi della condizione viene ad esistenza secondo i principi enunciati
per la procedura di fallimento.
In pratica, si afferma il principio secondo cui l’importo della nota di variazione sarà certo
nel suo ammontare solo sulla base del piano di riparto finale, e quindi non prima che
sia terminata la liquidazione giudiziale.
Tali assunti sono del tutto superati, poiché il concordato preventivo come riformato
dalla recente modifica della legge fallimentare non prevede alcun provvedimento di dichiarazione di adempimento degli obblighi concordatari e si considera chiuso (ai sensi dell’art.
181 Legge Fallimentare) con il decreto di omologazione (ex art. 180 Legge Fallimentare).
Inoltre, anche i creditori privilegiati possono oggi essere pagati in misura non integrale
(come previsto dall’art. 160, secondo comma, Legge fallimentare). Pertanto occorre prestare attenzione al decreto di omologazione definitivamente pronunciato dal tribunale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis Legge fallimentare), visto l’orientamento maggioritario che ne evidenzia la componente privatistica (anche se soggetto al
controllo del tribunale e alla pubblicità legale) e non ne riconosce il carattere concorsuale, è
possibile recuperare l’IVA solo secondo le regole ordinarie, emettendo la nota di credito
entro un anno dall’operazione originaria (art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972), non potendosi ascrivere lo strumento degli accordi di ristrutturazione alle procedure concorsuali.
Sovraindebitamento
Il problema della possibilità di emettere una nota di variazione IVA deve porsi anche nel
caso della composizione della crisi da sovraindebitamento e della liquidazione giudiziale
(Legge 3/2012) di soggetti rilevanti ai fini IVA. Tali procedure, definite come procedure
concorsuali, infatti, non sembrano discostarsi - per quel che qui interessa - dalla procedura
di concordato preventivo, nel primo caso, e dal fallimento nel secondo.
Tuttavia, al pari di quanto esposto per le procedure già trattate, bisogna indagare quando si
concretizza l’infruttuosità. Si potrebbe dunque affermare che:
– il creditore che ‘‘subisce’’ un piano di composizione della crisi potrà emettere la
nota di variazione a seguito del decreto di omologa del piano da parte del giudice
– il creditore che ‘‘subisce’’ la liquidazione giudiziale potrà emettere la nota di variazione a seguito del decreto di chiusura della liquidazione
SCHEMA DI SINTESI
INFRUTTUOSITÀ
Ô Fallimento: nel momento in cui il piano di riparto diviene esecutivo per mancata
opposizione dei creditori
Ô Concordato fallimentare: quando passa in giudicato la sentenza di omologazione del
concordato
Ô Concordato preventivo: nel momento in cui si è conclusa la procedura
Ô Liquidazione coatta amministrativa: dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avvenuto deposito del piano di riparto.
Ô Crisi da sovraindebitamento: all’omologazione del piano di composizione
Ô Procedura di liquidazione da sovraindebitamento: al decreto di chiusura liquidazione
Ô Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: al momento del piano
di riparto dopo la conversione della procedura in liquidazione
Pratica Fiscale e Professionale
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43
SICUREZZA SUL LAVORO
Incentivi per la sicurezza
Maria Rosa Gheido (*) e Alfredo Casotti (**)
LAVORO
ADEMPIMENTO "
La strategia dell’Unione Europea 2007-12 sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL)
riconosce che vi è la necessità di ricorrere ad incentivi economici per motivare le
imprese ad applicare le buone pratiche nell’attività di prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
NOVITA’ "
L’INAIL stanzia 307 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
RIFERIMENTI "
–
–
–
–
SOGGETTI
INTERESSATI "
Possono richiedere il contributo le imprese, su tutto il territorio nazionale, iscritte alla
Camera di Commercio.
MISURA "
Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo Bando aumenta la percentuale del contributo in conto capitale:
– 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto
D.Lgs. 9 aprile 2008
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123
Bando ISI 2013
Avvisi pubblici regionali
CONDIZIONI "
L’incentivo:
– rientra nel regime ‘‘de minimis’’
– è cumulabile con altri benefici di natura finanziaria
CONTENUTI "
Rientrano nella possibilità di contribuzione tutte le misure volte a prevenire, ridurre,
eliminare, il rischio infortunistico, comprese le buone prassi ed i modelli organizzativi.
SPESE
AMMISSIBILI "
Tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, comprese le
spese tecniche ed escluse quelle comunque obbligatorie.
PROCEDURE "
– È possibile la precompilazione dell’istanza ed il successivo invio tramite l’apposito
software reso disponibile nel sito Internet dell’INAIL
– La verifica della domanda da parte dell’Istituto è di natura amministrativa (i requisiti)
e tecnica (i contenuti).
– Il progetto deve essere realizzato entro 365 giorni, eventualmente prorogabili, da
quando l’impresa riceve la comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento.
SCADE "
Per essere ammessi al contributo, l’istanza deve essere presentata telematicamente
dal 21 gennaio all’8 aprile 2014
(*) Consulente del lavoro e dottore commercialista
(**) Consulente del lavoro e revisore
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Pratica Fiscale e Professionale
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SICUREZZA SUL LAVORO
ADEMPIMENTO "
D.Lgs. n. 81/2008,
art. 11, comma 5
La erogazione degli incentivi economici da parte dell’INAIL per misure di prevenzione
degli infortuni è espressamente prevista dalle norme in materia di sicurezza e igiene sui
luoghi di lavoro che, fra le attività promozionali, prevedono:
‘‘L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con
le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare
alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale
delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da
parte delle imprese delle buone prassi di cui all’art. 2, comma 1, lett. v). L’INAIL svolge tali
compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente’’.
In cosa consiste
Gli incentivi economici nel campo della sicurezza e salute sul lavoro sono quei meccanismi di compensazione che premiano aziende, enti ed organizzazioni che adottano
procedure efficaci per rendere sempre più sicuri gli ambienti di lavoro.
Gli incentivi economici possono servire da complemento alle imposizioni normative, in
quanto stimolano le organizzazioni a livello finanziario e utilizzano le motivazioni economiche a favore di buone condizioni di SSL.
Si ricava dal rapporto Eu-Osha ‘‘Incentivi economici per migliorare la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro: un’analisi in una prospettiva europea’’ che i regimi di incentivazione economica che incoraggiano le imprese a investire nella prevenzione dei rischi sono una
soluzione vantaggiosa sotto il profilo dei costi per i governi impegnati a ridurre il numero
di infortuni e malattie professionali. Importante, quindi, conoscere in quale modo gli incentivi economici funzionano nei vari Paesi europei e ciò che rende quelli migliori cosı̀ efficaci.
La maggior parte degli Stati membri dell’UE ha attivato un’offerta di incentivi economici. L’Italia, cosı̀ come la Germania, la Francia, e la Polonia ha predisposto l’offerta di
incentivi attraverso il regime di assicurazione pubblico, non solo sotto forma di abbassamento dei premi assicurativi, ma anche attraverso programmi che sostengono investimenti specifici nella SSL. La ricerca ha, quindi, evidenziato che gli incentivi economici
possono essere offerti in tutti gli Stati membri, e questo a prescindere dalle diverse politiche adottate per quanto riguarda i sistemi di previdenza sociale e a prescinder quindi dalla
natura pubblica o privata del sistema di assicurazione contro gli infortuni.
In sintesi il rapporto individua i seguenti sette punti quali elementi di successo:
SCHEMA DI SINTESI
REGIME DI INCENTIVI
Ô deve premiare gli sforzi specifici di prevenzione mirati a ridurre gli infortuni e le
malattie in futuro oltre che i risultati già conseguiti in termini di buona gestione della
SSL
Ô deve essere applicato e applicabile a imprese di tutte le dimensioni, predisponendo
procedure facilitate per venire incontro alle specifiche esigenze delle Piccole e Medie
Imprese
Ô la partecipazione delle imprese deve essere motivata a fronte di incentivi di entità
considerevole
Ô la relazione tra l’attività di prevenzione auspicata e l’agevolazione deve essere
chiara e diretta
Ô deve essere progettato in modo tale da render estremamente semplice e chiara la
procedura di richiesta e la valutazione dell’assegnazione. Deve altresı̀ risultare
conveniente e porsi l’obiettivo di contenere gli oneri amministrativi di cui devono farsi
carico sia le imprese candidate sia le organizzazioni che offrono gli incentivi
Ô quando la scelta programmatica è quella di rivolgere gli incentivi a un gran nu-
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
45
SICUREZZA SUL LAVORO
mero di imprese, la soluzione operativa più efficace è rappresentata dagli incentivi
assicurativi o fiscali con criteri ben definiti
Ô se l’obiettivo è promuovere soluzioni innovative per specifici settori, l’efficacia
maggiore si ottiene con i regimi di sussidi.
NOVITÀ "
L’INAIL mette a disposizione, con il bando 2013, una nuova tranche di risorse finanziarie
per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli oltre 300 milioni di euro sono destinati a finanziare
progetti, realizzati dalle piccole e medie imprese esistenti su tutto il territorio nazionale,
che abbiano come priorità di interventi quali l’investimento, la responsabilità sociale, l’adozione di modelli organizzativi, la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Possono partecipare al bando le imprese, di qualsiasi natura giuridica purché iscritte alla
Camera di Commercio. Sono, in particolare, privilegiate le micro, piccole e medie imprese, tramite l’applicazione di un punteggio inversamente proporzionale alle dimensioni aziendali.
MISURE "
Il Bando ISI 2013
In questo complesso e variegato sistema si colloca il Bando ISI 2013, incentivi alle imprese
che investono in prevenzione del quale si forniscono le linee essenziali.
L’entità delle risorse a disposizione è di complessivi 307.359.613 euro, ripartiti in budget
regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni e
pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali, secondo la tabella seguente.
SCHEMA DI SINTESI
Regioni
Abruzzo
7.532.276
Basilicata
3.680.511
D.p. Bolzano
2.150.958
Calabria
8.558.725
Campania
27.637.779
Emilia Romagna
20.891.158
Friuli Venezia Giulia
5.114.527
Lazio
40.830.179
Liguria
9.098.608
Lombardia
49.285.378
Marche
9.362.497
Molise
1.642.371
Piemonte
19.699.530
Puglia
12.217.561
Sardegna
9.217.615
Sicilia
23.894.939
Toscana
25.102.604
D.p. Trento
2.735.799
Umbria
5.351.846
Valle d’Aosta
46
Stanziamenti regionali
944.035
Veneto
22.410.718
Italia
307.359.613
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n. 7 del 17 febbraio 2014
SICUREZZA SUL LAVORO
La misura
Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese
sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, con un minimo di 5.000 euro ed
un massimo di 130.000 euro.
Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per
i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile chiedere, previa
costituzione di garanzia fideiussoria, una anticipazione del 50% dell’importo del contributo.
CONDIZIONI "
Il contributo è erogato in regime di ‘‘de minimis’’ ed è pertanto necessario che nei tre
esercizi precedenti non siano superati i seguenti limiti:
– 7.500 euro per le imprese agricole
– 30.000 euro per il settore della pesca
– 100.000 euro per le imprese di trasporto
– 200.000 euro per gli altri settori.
Entro detti limiti, il contributo è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di
garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI.
Peraltro, le regole del regime ‘‘de minimis’’ sono state recentemente modificate, con
l’introduzione del concetto di ‘‘impresa unica’’ che comporta la verifica, nell’ambito dei
gruppi di impresa o di imprese collegate o controllate, del requisito come se si trattasse di
una impresa, appunto, unica (Reg.1407/2013 e 1408/2013).
CONTENUTI "
Le imprese potranno trasmettere progetti che prevedano interventi in materia di prevenzione, di modelli organizzativi, di adeguamento delle attrezzature lavorative, volti a
migliorare la sicurezza sui posti di lavoro.
Attraverso un meccanismo di conteggi sono stati, infatti, presi in considerazione i progetti
riguardanti, fra l’altro:
– misure di prevenzione, riduzione, eliminazione dei fattori di rischio specifico, soprattutto nei settori produttivi a rischio più elevato
– riduzione del rischio di esposizione all’amianto
– sostituzione e adeguamento di attrezzature
– adozione di modelli organizzativi e gestionali o di responsabilità sociale (art. 30
D.Lgs. n. 81/2008; SA8000).
I modelli organizzativi intesi a prevenire o ridurre il rischio infortunistico rientrano espressamente fra le misure finanziabili dall’INAIL e consistono, principalmente, in una articolare
previsione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema di responsabilità,
anche disciplinari, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il
territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi l’intervento
richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro,
anche se operanti in più sedi o più regioni.
SPESE AMMISSIBILI "
Sono ritenute ammissibili le spese direttamente riferite alla realizzazione dei progetti
presentati, purché funzionali agli stessi, comprese le spese tecniche. Sono pertanto escluse le spese che rientrano negli obblighi ordinariamente previsti, quali i dispositivi di
protezione individuale nonché ogni altro complemento o accessorio, gli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi, gli automezzi, gli impianti per l’abbattimento di emissioni o
rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque mirati esclusivamente alla
salvaguardia dell’ambiente.È parimenti escluso l’acquisto di macchinari che servono
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
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SICUREZZA SUL LAVORO
all’impresa per avviare l’attività e che avrebbe dovuto comunque acquistare per poter
svolgere la propria attività.
PROCEDURE "
La domanda può essere compilata on-line anche in più fasi, effettuando simulazioni fino
al momento in cui si decide di consolidarne il testo. All’interno della procedura viene
acquisito il codice identificativo che consentirà l’invio della domanda.
Le imprese, previa registrazione sul portale INAIL, hanno a disposizione una procedura
informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate
negli Avvisi regionali, attraverso semplici passaggi operativi per i quali sono stati predisposti
appositi tutorial e un manuale utente (.pdf - 2,4 mb):
– inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle condizioni
minime di ammissibilità
– download del codice identificativo
– invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste
dagli Avvisi pubblici regionali.
L’intervento deve essere effettuato entro 365 giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione di esito positivo della verifica effettuata dall’Inail sulla documentazione di ammissione, volta al riscontro della sussistenza dei requisiti, sia amministrativi che tecnici. Il termine può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi.
Con la rendicontazione si pone l’Istituto assicuratore in condizione di verificare l’effettiva
realizzazione degli interventi programmati e l’esito positivo della verifica, sia amministrativa
che tecnica, determina la liquidazione del finanziamento che, come si è detto, può essere
anticipato (massimo 50 per cento) a fronte del rilascio di garanzia fideiussoria.
Compila
MODULO F - Dichiarazione Adozione Buone Prassi
Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su:
INAIL AVVISO PUBBLICO 2013
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
art. 11, commi 1 lett. a) e 5 D.lgs 81/2008 e s.m.i.
numero domanda .............................
Il/La sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________
il ____________________________________________________________________________
residente _____________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale dell’impresa _____________________, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
& di aver già adottato ovvero di adottare nell’ambito della realizzazione del presente
progetto una delle buone prassi di seguito selezionata;
48
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
SICUREZZA SUL LAVORO
& che il proprio progetto è coerente con la buona prassi 1 di seguito selezionata con
riferimento alle sue finalità nonché alle specifiche attività per cui se ne richiede il finanziamento.
1
Ai fini del presente Avviso sono state selezionate e possono dare accesso al bonus di 5
punti solo le Buone Prassi sopra indicate . Dette Buone Prassi sono state validate dalla
Commissione Consultiva ex art. 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. È possibile consultarle sul sito
internet www.lavoro.gov.it
2
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico con riferimento ai DPI (dispositivi di protezione individuale
Fattore
di rischio
Titolo
SCADE "
Selezionare una delle buone
prassi
Realizzazione di due vasche di raccolta (baie) del pescato in zona poppiera su un peschereccio al traino
con rete ‘‘volante’’
– Movimentazione manuale di
carichi
– Movimenti e sforzi ripetuti
Realizzazione di una piattaforma rialzabile in zona poppiera in un peschereccio con attrezzi a bocca fissa
detti ‘‘rapidi’’
– altro
Realizzazione di un peschereccio nuovo con attrezzi a
bocca fissa detti ‘‘rapidi’’ con riprogettazione di tutta
la linea produttiva
– altro
Ingresso spazi confinati 2
– Spazi confinati
Sistema di gestione ‘‘World Class Manufacturing’’
– Adozione di un SGSL
Emergenza su postazione di lavoro nascosta
– SGSL - Rischi da emergenza
Miglioramento del sistema di gestione del rischio a
polveri di farine
– Movimentazione manuale di
carichi
– Movimenti e sforzi ripetuti
Modulo risoluzione del rischio
– SGSL - Tutti i rischi previsti
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Dal 21 gennaio 2014 e fino all’8 aprile 2014
sul sito www.inail.it - Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di
contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali, i cui testi sono reperibili nella
pagina dedicata nel sito internet dell’INAIL.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
49
I QUESITI
È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:
AVVIAMENTO
Perdita
di indennità:
scritture contabili
[email protected]
In caso di erogazione della perdita di indennità di avviamento di una S.r.l. nei
confronti di un’impresa individuale, quali sono le scritture contabili che occorre
rilevare, considerando che l’importo corrisposto è pari a 2.000 euro? Si applica
l’IVA su tale importo?
(B.P.,Ventimiglia)
L’indennità per la perdita dell’avviamento è un provento straordinario per il conduttore
dell’immobile, imputabile al Conto economico nell’esercizio di maturazione del diritto all’incasso (art. 34, comma 1, Legge 27 luglio 1978, n. 392).
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello abitativo, per attività industriali, artigianali, commerciali o di interesse
turistico, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del
conduttore o ad una delle procedure concorsuali (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), il conduttore
ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto (per le attività
alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità). La legge esclude il diritto a tale indennità solo
nel caso di risoluzione del contratto in qualche modo ‘‘imputabile’’ al conduttore o, in
presenza, di una procedura concorsuale.
Ai fini fiscali, deve ritenersi che l’indennità (ex art. 34, della Legge n. 392/1978), qualora
corrisposta in seguito alla naturale cessazione della locazione, costituisca il corrispettivo di
un’obbligazione. Come affermato dalla Corte UE, ai fini IVA, deve essere considerata alla
stregua di una prestazione di servizi imponibile in presenza del requisito soggettivo, che
nel caso in esame sussiste, trattandosi di una impresa individuale (art. 3, comma 1, del
decreto IVA).
In linea generale l’indennità erogata per la perdita di avviamento rappresenta un costo,
deducibile ai fini IRES, di competenza dell’esercizio nel quale l’indennità risulta dovuta.
Compila
La scrittura contabile è la seguente:
Diversi
a
Debiti
Costi d’esercizio
IVA a credito
2.440
2.000
440
======
Qualora, invece, tale costo non esaurisca la propria utilità nell’esercizio di competenza, ma
produca benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi e sussistano quindi le
condizioni che ne consentono l’iscrizione tra le altre immobilizzazioni immateriali ovvero
il risconto su più esercizi, l’ammortamento del costo ad utilizzazione pluriennale assume
rilevanza anche fiscale (art. 108, comma 3, del T.U.I.R.).
Compila
La scrittura contabile è la seguente:
Diversi
a
Debiti
Altre immobilizzazioni immateriali
IVA a credito
2.440
2.000
440
======
Federico Gavioli
(Dottore commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista)
50
Pratica Fiscale e Professionale
n. 7 del 17 febbraio 2014
DICHIARAZIONI FISCALI
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Segreteria organizzativa
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