Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione
Cass. pen. n. 23670/13
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Spesso la posizione di Committente induce le aziende alla errata convinzione di essere
escluse da responsabilità. La sentenza citata coinvolge nella responsabilità per omicidio
colposo anche il committente.
Il caso.
Un operaio della ditta appaltatrice rimaneva schiacciato dalla pressa (termo perforatrice).
Venivano imputati il direttore dello stabilimento della società Committente ed il
responsabile della manutenzione dei macchinari della società appaltatrice in quanto
omettevano di adottare le misure necessarie affinchè la macchina termo perforatrice fosse
messa in moto da personale non addetto specificamente alla manutenzione; omettevano di
informare gli operai dei rischi connessi all'attività di manutenzione e omettevano di
sorvegliare gli addetti a tale lavoro.
Tali omissioni consentivano che l'operaio, dipendente della appaltatrice, nello stabilimento
dell'attività di manutenzione e pulizia, svolgesse lavoro presso il predetto macchinario,
rimanendo schiacciato dalla pressa.
Principio di cooperazione (art. 26 Dlgs. 81/2008)
Il principio di cooperazione impone anche al committente di "cooperare" alla attuazione
delle misure di prevenzione e protezione, anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Nel caso di specie il "rischio specifico" non era
esclusivo della appaltatrice ", ma un rischio "proprio" della committente, in quanto in
macchinario faceva parte del ciclo produttivo della committente.
Concorso del lavoratore
L’operaio deceduto non era adetto alla manutenzione del mezzo. La difesa invero eccepiva
il comportamento negligente dell’operaio al fine di escludere la propria responsbilità. La
Corte precisa:
“…. Quanto alla seconda doglianza formulata, relativa al lamentato comportamento
negligente della persona offesa, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni
sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta
da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio
propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da
responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino
i caratteri
1) dell'eccezionalità,
2) dell'abnormità,
3) dell'esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Nel caso di
specie, la vittima seppure era vero non avesse quel giorno il compito di manutenzione del
macchinario …, pur sempre era dipendente della appaltatrice e pertanto l'ausilio volontario
dato al collega di lavoro .., non poteva definirsi come un comportamento abnorme ed
esorbitante”.
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