Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione Cass. pen. n. 23670/13 Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri Spesso la posizione di Committente induce le aziende alla errata convinzione di essere escluse da responsabilità. La sentenza citata coinvolge nella responsabilità per omicidio colposo anche il committente. Il caso. Un operaio della ditta appaltatrice rimaneva schiacciato dalla pressa (termo perforatrice). Venivano imputati il direttore dello stabilimento della società Committente ed il responsabile della manutenzione dei macchinari della società appaltatrice in quanto omettevano di adottare le misure necessarie affinchè la macchina termo perforatrice fosse messa in moto da personale non addetto specificamente alla manutenzione; omettevano di informare gli operai dei rischi connessi all'attività di manutenzione e omettevano di sorvegliare gli addetti a tale lavoro. Tali omissioni consentivano che l'operaio, dipendente della appaltatrice, nello stabilimento dell'attività di manutenzione e pulizia, svolgesse lavoro presso il predetto macchinario, rimanendo schiacciato dalla pressa. Principio di cooperazione (art. 26 Dlgs. 81/2008) Il principio di cooperazione impone anche al committente di "cooperare" alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione, anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Nel caso di specie il "rischio specifico" non era esclusivo della appaltatrice ", ma un rischio "proprio" della committente, in quanto in macchinario faceva parte del ciclo produttivo della committente. Concorso del lavoratore L’operaio deceduto non era adetto alla manutenzione del mezzo. La difesa invero eccepiva il comportamento negligente dell’operaio al fine di escludere la propria responsbilità. La Corte precisa: “…. Quanto alla seconda doglianza formulata, relativa al lamentato comportamento negligente della persona offesa, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino i caratteri 1) dell'eccezionalità, 2) dell'abnormità, 3) dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Nel caso di specie, la vittima seppure era vero non avesse quel giorno il compito di manutenzione del macchinario …, pur sempre era dipendente della appaltatrice e pertanto l'ausilio volontario dato al collega di lavoro .., non poteva definirsi come un comportamento abnorme ed esorbitante”.