GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI TRANSFER PRICE: ONERE DELLA PROVA, RAPPORTI CON LA NORMA ANTIELUSIVA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INERENZA LUCA GAIANI – DOTTORE COMMERCIALISTA MODENA, 21 OTTOBRE 2014 CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Documentazione sì, documentazione no • Non obbligatorietà della documentazione redatta nelle forme previste dall’art. 1, c. 2-ter, D.Lgs. 471/1997 («penalty exemption»): si tratta di un onere per ottenere l’esonero da sanzioni e non di un obbligo • Non obbligatorietà legale anche di documentare preventivamente la propria politica di pricing e dunque le metodologie di determinazione adottate e la loro conformità ai principi di libera concorrenza CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Onere della prova • Tesi prevalente in dottrina: È il Fisco che deve dimostrare che i ricavi (o i costi) realizzati nei rapporti con le consociate estere sono inferiori (o superiori) al valore normale della transazione • Ciò i particolare in presenza della predisposizione della idonea documentazione per la penalty exemption • Tesi controversa in assenza di tale documentazione CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Cassazione 11949/2012: Per la rettifica dei ricavi in base al TP, l’onere è a carico del Fisco; per la rettifica dei costi, l’onere a carico del contribuente • Si confonde la regola dei transfer price con quella della dimostrazione della inerenza dei costi: «… il problema della ripartizione dei costi infragruppo involge anche il profilo dell'inerenza, oltre che quello dell'esistenza, dei costi dichiarati …» • Cassazione 4927/2013: onere della prova a carico del Fisco anche per i costi (royalties) CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Cassazione 10739 del 2013: il compito dell'Amministrazione finanziaria è soltanto quello dimostrare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate (italiane ed estere), mentre spetta al contribuente, ex art. 2967 c.c., dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi dell’art. 9 del Tuir CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Vantaggi della documentazione per la penalty exemption • la comunicazione del possesso di idonea documentazione rende, a parità di altre condizioni, meno probabile una verifica sui transfer price; • la documentazione a supporto dei metodi di formazione dei prezzi, se completa e approfondita, rende meno frequente la rettifica dei valori adottati in sede di verifica CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Norma sui TP e clausola antielusiva • Carattere antielusivo della norma (Cassazione 22023/2006 e 11226/2007): l’onere della prova dell’intento elusivo grava sull’Ufficio che dovrebbe dimostrare che con le politiche di prezzo praticate, il gruppo ha spostato redditi a favore di paesi a fiscalità inferiore rispetto a quella italiana traendo un beneficio netto CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Orientamenti oscillanti della Cassazione sul carattere antielusivo della norma e sulle conseguenze in termini di motivazione dell’accertamento (dimostrazione di un beneficio fiscale effettivo a livello di gruppo) • A favore: Sentenza 11949 del 13 luglio 2012 • Contra: Sentenza 10739 dell’8 maggio 2013 • A favore: Sentenza 17955 del 24 luglio 2013 CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • Profili del tutto autonomi e distinti, nonostante vengano spesso sovrapposti negli accertamenti • Un conto è rettificare il reddito ritenendo che i costi da operazioni con consociate non residenti non siano determinati coerentemente con la disciplina del valore normale altro è contestare la deducibilità di un costo perché non inerente • Questo vale sia nei rapporti internazionali sia, e a maggior ragione, nei rapporti interni CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • Nei rapporti internazionali: la rettifica di costi in base ai transfer price non richiede la dimostrazione del difetto di inerenza, ma comporta l’onere di dimostrare la non congruità dei prezzi rispetto al valore normale secondo le note regole di comparazione CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • Contestazione di inerenza: non richiede necessariamente la comparazione tra i prezzi praticati e quelli di libera concorrenza, ma è assolutamente necessario evidenziare la mancanza di correlazione qualitativa rispetto alla attività dell’impresa ovvero, in termini quantitativi, la assoluta non congruità rispetto ai benefici tratti dall’impresa dal sostenimento di tali oneri CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • Ben diverse sono le conseguenze sanzionatorie. Come correttamente indicato nella circolare 58/E/2010, la documentazione per la penalty exemption rileva esclusivamente a copertura di sanzioni derivanti da una non corretta applicazione del principio del valore normale. Se la contestazione riguarda, anche nei rapporti con consociate estere, l’inerenza della spesa, questa documentazione non è efficace CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • Nei rapporti intercompany interni: la norma sui transfer price, nonostante talune sentenze della Cassazione, non può operare • Le rettifiche sulle transazioni effettuate all’interno dei gruppi italiani possono eventualmente basarsi su violazioni del criterio di inerenza «qualitativa» o «quantitativa» ovvero sulla applicazione del principio di divieto di abuso del diritto CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • Cass. 8849/ 2014: la regola del valore normale, in quanto collocata tra quelle generali del testo unico, è applicabile a tutte le operazioni delle imprese • Salvo poi sostenere la rettifica fiscale, non in base ad un mero richiamo all’art. 110, quanto per la elusività delle politiche di princing tese a spostare reddito verso società a tassazione per così dire privilegiata CONTROLLI SUL TRANSFER PRICING • Accertamenti sui TP e principio di inerenza • In termini pratici: le rettifiche da TP “interno”, proprio in quanto legittime solo in base ad applicazione di regole antielusive e di inerenza, non sarebbero mai applicabili in ambito Ires a gruppi che hanno adottato il regime di consolidato fiscale dato che il trasferimento del reddito da una all’altra società non genera benefici fiscali complessivi