Le operazioni extraterritoriali non concorrono alla formazione del plafond La legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito territoriale, da quest’anno soggette all’obbligo di fatturazione, sono irrilevanti ai fini sia della verifica dello status di esportatore abituale che della formazione del plafond per l’acquisto di beni/servizi senza applicazione dell’Iva. Tali operazioni, soggette anche a registrazione, concorrono altresì alla determinazione del volume d’affari, il quale, ai fini della verifica dello status di esportatore abituale, deve essere assunto al netto non soltanto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ma anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. In altri termini, le operazioni extraterritoriali, pur concorrendo alla formazione e incrementazione del volume d’affari, sono irrilevanti per il conseguimento dello status di esportatore abituale. Le transazioni prive del requisito territoriale, infatti, non possono essere considerate tra quelle che concorrono alla formazione del plafond e nemmeno tra quelle idonee a determinare lo status di esportatore abituale. Vincenzo Cristiano Lorenzo Ugolini Giugno 2013