IL PLAFOND
SOGGETTI INTERESSATI (art 1 DL
746/83)
I SOGGETTI IVA (c.d.ESPORTATORI
ABITUALI) CHE HANNO REGISTRATO
NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12
MESI PRECEDENTI, OPERAZIONI NON
IMPONIBILI PER UN AMMONTARE SUPERIORE
AL 10% DEL LORO VOLUME D’AFFARI
LA QUALIFICA DI ESPORTATORE
ABITUALE SI ACQUISISCE COMPUTANDO
LE SEGUENTI OPERAZIONI:
n
n
n
Le esportazioni di cui all’art. 8 lett a) e b) a titolo
oneroso (nota Min.Fin. 11 feb 1998) e con la
relativa prova di uscita dei beni dalla UE
Le operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione ai sensi dell’art. 8 bis primo
comma
le prestazioni di servizi internazionali ai sensi
dell’art. 9, primo comma
n
n
n
n
Le cessioni di beni a San Marino e alla Città del
Vaticano ex art 71 del DPR 633/72
Le cessioni a consolati, comandi militari della UE,
all’ONU e alle istituzioni della Comunità Europea
ex art 72 del DPR 633/72
Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del
D.L.331/1993
Le operazioni di cui all’art. 58 comma 1 del DL
331/1993
n
n
n
Le operazioni di cui all’art. 50 bis comma 4 lett.
f) e g) del DL 331/1993 (estrazione di beni dai
depositi iva destinati ad essere ceduti nella UE o
extraUE)
i margini non imponibili di cui all’ art 36 del D.L.
41/1995 per le cessioni di beni usati
NB: “le prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all’art. 40 commi 4-bis,
5, 6 DL. 331/93 non formano plafond dal 1 gennaio 2010 per espressa
abrogazione normativa del Dlgs n 18 del 19 febbraio 2010.
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA QUALIFICA
DI “ESPORTATORI ABITUALI”
art. 2, comma 2, Legge n. 28 del 18 febbraio 1997
GLI ESPORTATORI ABITUALI POSSONO,
NELL’ANNO SOLARE SUCCESSIVO, ACQUISTARE
BENI E SERVIZI E IMPORTARE BENI SENZA
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA NEI LIMITI DEL
PLAFOND OSSIA DELL’AMMONTARE DELLE
OPERAZIONI NON IMPONIBILI REGISTRATE
NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12
MESI PRECEDENTI
COSA NON SI PUO’ ACQUISTARE
CON IL PLAFOND
n
n
n
Terreni, fabbricati e aree edificabili anche se
acquisiti con contratti di leasing e di appalto
Beni e servizi con iva indetraibile anche
parzialmente
Se l’esportatore abituale è soggetto a pro-rata di
indetraibilità è costretto a diminuire l’ammontare
del plafond utilizzabile della stessa percentuale
TIPI DI PLAFOND
1) PLAFOND FISSO o ANNUALE
è di facile utilizzazione perché sia lo status di esportatore abituale
sia l’ammontare del plafond vengono determinati
contemporaneamente una volta sola l’anno precedente a quello di
utilizzazione
TIPI DI PLAFOND
2) PLAFOND MOBILE, SOLARE o MENSILE
il soggetto passivo iva è costretto a verificare ogni mese il proprio status
di esportatore abituale e determinare l’ammontare del plafond
utilizzabile. Quest’ultimo è determinato sottraendo alle operazioni non
imponibili registrate nei 12 mesi precedenti l’ammontare delle
utilizzazioni nei 12 mesi precedenti al netto delle esportazioni del 13°
mese.
Plafond disponibile=cessioni nei 12 mesi – (acquisti nei 12 mesi – cessioni 13°)
esempio:
plafond nei 12 mesi precedenti: 1000
utilizzo nei 12 mesi precedenti: 500
operazioni non imponibili nel 13° mese : 300
plafond disponibile nel 13° mese: 1000-(500-300)=800
(la detrazione delle cessioni è ammessa fino a concorrenza degli acquisti
agevolati)
TIPI DI PLAFOND
LA SCELTA DI UTILIZZO DI UN METODO O DELL’ALTRO E’ LASCIATA AL
CONTRIBUENTE SULLA BASE DEL SUO “COMPORTAMENTO
CONCLUDENTE” DETERMINATO:
1) DALL’OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DI FORMAZIONE E UTILIZZO
ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN CASO NE VENGA FATTA
RICHIESTA DAGLI ORGANI VERIFICATORI
2) DALLA MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VC DELLA
DICHIARZIONE ANNUALE IVA E DALLA INDICAZIONE NELLA CASELLA
DEL MEDESIMO QUADRO
PLAFOND LIBERO E PLAFOND
VINCOLATO/CONDIZIONATO
I CESSIONARI CHE, A NORMA DELL’ART 8 II COMMA del DPR 633/72,
INTERVENGONO IN UNA TRIANGOLAZIONE EX
n
n
n
ART 8 I COMMA lett. A) DPR 633/72
ART 40 II COMMA E ART 41 del DL 331/93
ART 58 I COMMA del DL 331/93
IN QUALITA’ DI “PROMOTORI” DELLA TRIANGOLAZIONE, HANNO A
DISPOSIZIONE
1)
2)
UN PLAFOND CONDIZIONATO PARI ALL’ACQUISTO DELLE MERCE DAL PRIMO
CEDENTE NAZIONALE DA SPENDERE PER L’ACQUISTO DI SOLI BENI DA
ESPORTARE ENTRO 6 MESI DALLA CONSEGNA
UN PLAFOND LIBERO PARI AL MAGGIOR VALORE DELLA RIVENDITA, DA
UTILIZZARE SENZA VINCOLI
FORMAZIONE DEL PLAFOND
n
Il criterio da seguire per la determinazione
dell’ammontare spendibile del plafond è
quello della registrazione delle
operazioni
UTILIZZO DEL PLAFOND
n
Il criterio da seguire per l’utilizzazione del
plafond è quello dell’effettuazione delle
operazioni a norma dell’art 6 del DPR 633/72
che coincide con il primo degli eventi di seguito
evidenziati:
n La consegna o spedizione per gli acquisti di
beni interni
n L’accettazione della bolletta doganale per le
importazioni
n Il pagamento per i servizi
n Emissione della fattura
NB: Pertanto ai fini dell’utilizzazione del plafond
bisogna tener presente (soprattutto a fine anno)
anche degli acquisti per i quali non è ancora
pervenuta la relativa fattura o la bolla doganale
NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO
(Circ. Ag. Dog. n 8/D del 27 feb. 2003)
n
Le note di debito devono obbligatoriamente
essere emesse “in iva” dal fornitore e ai fini del
plafond:
n
n
n
Se emesse nel corso dell’anno dell’operazione originaria
aumentano direttamente il plafond disponibile
Se emesse l’anno successivo aumentano il plafond disponibile
dell’anno in cui ha avuto origine l’operazione principale (è
pertanto necessaria una annotazione extracontabile)
Se emesse in anni successivi non si verifica alcuna variazione
del plafond disponibile poiché l’utilizzazione del plafond a
disposizione due anni prima non è più praticabile
NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
(Circ. Ag. Dog. n 8/D del 27 feb. 2003)
n
Le note di credito possono essere facoltativamente emesse “in
iva” dal fornitore (ma solo entro l’anno se dipendono da
sopravvenuti accordi tra le parti) e comunque, anche se non
emesse, ai fini del plafond:
n
n
n
Se emesse (o non emesse “in iva”) nel corso dell’anno
dell’operazione principale riducono il plafond disponibile dello stesso
anno per l’esportatore abituale
Se emesse (o non emesse in iva) riducono il plafond disponibile per
l’esportatore abituale dell’anno a cui si riferisce l’operazione
principale. E’ necessario operare una apposita annotazione nel
prospetto del plafond da presentare agli organi verificatori in caso di
controllo. Queste variazioni possono pertanto causare uno
splafonamento per il cedente;
Se emesse (o non emesse in iva) in anni ancora successivi riducono
ugualmente il plafond disponibile per l’esportatore abituale dell’anno
a cui si riferisce l’operazione principale. (Valgono le stesse
considerazioni di cui al punto precedente)
TRASFERIMENTO DEL BENIFICIO
DEL PLAFOND
n
Il beneficio dell’utilizzo del plafond può
essere trasferito in caso di:
Trasformazione
n Fusione
n incorporazione
n
In tal caso il nuovo soggetto economico
subentra a tutti gli effetti nei rapporti
giuridici del precedente soggetto
TRASFERIMENTO DEL BENIFICIO
DEL PLAFOND
n
Il beneficio dell’utilizzo del plafond può
essere trasferito anche in caso di:
Cessione di azienda o ramo d’azienda
n Conferimento d’azienda
n Affitto d’azienda
n
Il beneficio si realizza purché l’acquirente o
l’affittuario:
n
n
n
Prosegui l’attività del cedente
Subentri in tutti i rapporti attivi e passivi del cedente
che tale ultima condizione sia espressamente menzionata nel
contratto di cessione o di affitto
In questo caso è necessario inviare
telematicamente al competente ufficio delle
Entrate i modelli di dichiarazione inizio attività,
variazione dati e cessazione attività barrando
l’apposita casella PL di comunicazione di
trasferimento del plafond
ADEMPIMENTI FORMALI
DELL’ESPORTATORE ABITUALE
1)INVIO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
2)OBBLIGO DI FORNIRE, IN CASO DI RICHIESTA DEGLI
ORGANI VERIFICATORI, LA FORMAZIONE E L’UTILIZZO
DEL PLAFOND FINO AI DUE MESI PRECEDENTI ALLA
RICHIESTA
3)COMPILAZIONE QUADRO VC DELLA DICHIARAZIONE
IVA ANNUALE
LA DICHIARAZIONE D’INTENTO
n
n
n
n
È propedeutica all’acquisto senza iva
Deve essere conforme al modello ministeriale
(conformità sostanziale non formale)
È spedita prima dell’effettuazione dell’operazione
(ex art 6 DPR 633/72)
Deve essere annotata in apposito registro entro
15 gg dall’emissione/ricevimento ovvero in una
sezione dei registri iva delle fatture emesse o dei
corrispettivi
EVIDENZIAZIONE MENSILE
DELL’UTILIZZO E FORMAZIONE DEL
PLAFOND art 10 DPR 435/2001
n
Dal 1 gennaio 2002 è stato abrogato l’obbligo di
riportare mensilmente i dati relativi alla gestione del
plafond sui registri iva (o delle lettere d’intento
ricevute/emesse) ma ugualmente è previsto l’obbligo di
fornire agli organi verificatori, in caso di richiesta:
1) l’ammontare delle operazioni generatrici di plafond utilizzabile
all’inizio di ciascun mese fino al secondo mese precedente a
quello della richiesta
2) L’ammontare delle operazioni di utilizzazione del plafond (totale
degli acquisti e importazioni senza applicazione di iva) per lo
stesso periodo di cui al punto precedente.
COMPILAZIONE QUADRO VC DELLA
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
n
Obbligo di indicare per ogni mese dell’anno:
1)
2)
3)
oltre al volume d’affari (che deve coincidere con il
rigo VE40 al netto delle operazioni da 7 a 7 septies
fuori campo iva del rigo VE39)
l’ammontare delle operazioni che formano plafond
(che deve coincidere con il rigo VE30)
l’utilizzo dello stesso all’importazione e per le
operazioni interne
ADEMPIMENTI FORMALI DEL
FORNITORE
Il fornitore dell’esportatore abituale deve:
1) annotare la lettera d’intento ricevuta in apposito registro entro 15
gg dal ricevimento ovvero in una sezione dei registri iva delle fatture
emesse o dei corrispettivi
2) indicare in fattura gli estremi della lettera d’intento ricevuta
3) il titolo di inapplicabilità dell’imposta (art. 8 c.2 – 8bis c. 2 – 9
c.2)
4) applicare l’imposta di bollo di € 2,00 per importi superiori a euro
77,47
5) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti
nella dichiarazione d’intento entro il termine di presentazione della
liquidazione iva in cui è stata effettuata l’operazione senza
l’applicazione dell’imposta
SANZIONI IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE
O INVIO CON DATI INCOMPLETI O INESATTI (art
7 c. 4 bis Dlgs n 471/97)
DICHIRAZIONE
D’INTENTO
FATTURAZIONE
SENZA IVA
SANZIONE
APPLICABILE
RAVVEDIMENTO
(COD. TRIBUTO
“8904”)
Corretta/ infedele
NO
Da € 258 a 2065
1/8 (€ 32,00)
Corretta
SI
Dal 100% al 200%
dell’iva non applicata
1/8 dell’imposta
Infedele
SI
Dal 100% al 200%
dell’iva non applicata
+
Responsabilità
solidale con
l’esportatore per
l’iva evasa oltre il
plafond
1/8 dell’imposta
SUPERAMENTO DEL PLAFOND
n
Nel caso in cui l’esportatore abbia
erroneamente acquistato beni e servizi senza
applicazione dell’imposta oltre il limite
consentito del plafond (c.d. splafonamento)
può regolarizzare seguendo una delle seguenti
tre alternative.
1) RICHIESTA AL FORNITORE DI
EMISSIONE DI UNA FATTURA
INTEGRATIVA
n
In questo caso il fornitore emette una
nota di variazione di sola iva restando a
carico dell’esportatore abituale sanzioni e
interessi da versare con modello F24
2) EMISSIONE DI AUTOFATTURA E
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
n
L’esportatore abituale può emettere una
autofattura in 2 esemplari contenenti:
n
n
n
n
n
Gli estremi del fornitore
Il n. di protocollo delle fatture ricevute senza iva
L’ammontare eccedente il plafond disponibile
L’imposta che doveva essere indicata
L’esportatore deve annotare l’autofattura solo
sul registro degli acquisti e versare l’imposta e
interessi (con codice tributo del periodo in cui è
stata commessa la violazione) e la sanzione con
il codice tributo 8904
2) EMISSIONE DI AUTOFATTURA E
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
n
n
Come precisato dalla Circ. n 50 del 12 giugno
2002 al fine di evitare la doppia detrazione
dell’imposta (una volta in sede di liquidazione
periodica e una seconda volta nell’iva a credito
della dichiarazione annuale) l’esportatore deve
annotare nella dichiarazione iva l’imposta
regolarizzata in una posta di debito
L’esportatore deve presentare un esemplare
dell’autofattura al competente Ufficio delle
Entrate
3) EMISSIONE DI AUTOFATTURA E
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA NELLA
LIQUIDAZIONE PERIODICA
n
L’esportatore abituale deve emettere una
autofattura in 2 esemplari contenenti gli stessi
dati del punto precedente registrandola solo sul
registro degli acquisti in modo da detrarsi
l’imposta e anziché versarla con F24 dovrà
contabilizzarla nella liquidazione periodica del
periodo assieme agli interessi, mentre la
sanzione dovrà essere versata obbligatoriamente
con F24.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (ex art
13 D. Lgs 472/97)
n
Qualora la violazione non sia stata constatata o
accertata e non siano ancora iniziati verifiche o
ispezioni, l’esportatore abituale può avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso versando
la sanzione ridotta entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa
all’anno in cui è stata commessa la violazione:
n
n
1/10 se versa nei 30 gg dalla violazione
1/8 se versa entro la presentazione della dichiarazione iva
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
Nel caso in cui invece la violazione sia già stata
accertata o siano scaduti i termini per il
ravvedimento operoso, troveranno applicazione le
sanzioni amministrative nella misura ordinaria (dal
100% al 200% l’imposta dovuta) mentre il
contribuente avrà la possibilità di definire la
controversia entro i 60 gg pagando ¼ della
sanzione dovuta
LA SEMPLIFICAZIONE PREVISTA NEL
D.Lgs «semplificazioni fiscali»
n
n
Dal 1 gennaio 2015 spetta all’esportatore
abituale (e non più al suo fornitore) comunicare
telematicamente i dati contenuti nella lettera
d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Per poter acquistare senza iva l’esportatore
dovrà preventivamente inviare al proprio
fornitore la prova di avvenuto invio telematico.
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