IL PLAFOND SOGGETTI INTERESSATI (art 1 DL 746/83) I SOGGETTI IVA (c.d.ESPORTATORI ABITUALI) CHE HANNO REGISTRATO NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI, OPERAZIONI NON IMPONIBILI PER UN AMMONTARE SUPERIORE AL 10% DEL LORO VOLUME D’AFFARI LA QUALIFICA DI ESPORTATORE ABITUALE SI ACQUISISCE COMPUTANDO LE SEGUENTI OPERAZIONI: n n n Le esportazioni di cui all’art. 8 lett a) e b) a titolo oneroso (nota Min.Fin. 11 feb 1998) e con la relativa prova di uscita dei beni dalla UE Le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 bis primo comma le prestazioni di servizi internazionali ai sensi dell’art. 9, primo comma n n n n Le cessioni di beni a San Marino e alla Città del Vaticano ex art 71 del DPR 633/72 Le cessioni a consolati, comandi militari della UE, all’ONU e alle istituzioni della Comunità Europea ex art 72 del DPR 633/72 Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L.331/1993 Le operazioni di cui all’art. 58 comma 1 del DL 331/1993 n n n Le operazioni di cui all’art. 50 bis comma 4 lett. f) e g) del DL 331/1993 (estrazione di beni dai depositi iva destinati ad essere ceduti nella UE o extraUE) i margini non imponibili di cui all’ art 36 del D.L. 41/1995 per le cessioni di beni usati NB: “le prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all’art. 40 commi 4-bis, 5, 6 DL. 331/93 non formano plafond dal 1 gennaio 2010 per espressa abrogazione normativa del Dlgs n 18 del 19 febbraio 2010. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA QUALIFICA DI “ESPORTATORI ABITUALI” art. 2, comma 2, Legge n. 28 del 18 febbraio 1997 GLI ESPORTATORI ABITUALI POSSONO, NELL’ANNO SOLARE SUCCESSIVO, ACQUISTARE BENI E SERVIZI E IMPORTARE BENI SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA NEI LIMITI DEL PLAFOND OSSIA DELL’AMMONTARE DELLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI REGISTRATE NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI COSA NON SI PUO’ ACQUISTARE CON IL PLAFOND n n n Terreni, fabbricati e aree edificabili anche se acquisiti con contratti di leasing e di appalto Beni e servizi con iva indetraibile anche parzialmente Se l’esportatore abituale è soggetto a pro-rata di indetraibilità è costretto a diminuire l’ammontare del plafond utilizzabile della stessa percentuale TIPI DI PLAFOND 1) PLAFOND FISSO o ANNUALE è di facile utilizzazione perché sia lo status di esportatore abituale sia l’ammontare del plafond vengono determinati contemporaneamente una volta sola l’anno precedente a quello di utilizzazione TIPI DI PLAFOND 2) PLAFOND MOBILE, SOLARE o MENSILE il soggetto passivo iva è costretto a verificare ogni mese il proprio status di esportatore abituale e determinare l’ammontare del plafond utilizzabile. Quest’ultimo è determinato sottraendo alle operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti l’ammontare delle utilizzazioni nei 12 mesi precedenti al netto delle esportazioni del 13° mese. Plafond disponibile=cessioni nei 12 mesi – (acquisti nei 12 mesi – cessioni 13°) esempio: plafond nei 12 mesi precedenti: 1000 utilizzo nei 12 mesi precedenti: 500 operazioni non imponibili nel 13° mese : 300 plafond disponibile nel 13° mese: 1000-(500-300)=800 (la detrazione delle cessioni è ammessa fino a concorrenza degli acquisti agevolati) TIPI DI PLAFOND LA SCELTA DI UTILIZZO DI UN METODO O DELL’ALTRO E’ LASCIATA AL CONTRIBUENTE SULLA BASE DEL SUO “COMPORTAMENTO CONCLUDENTE” DETERMINATO: 1) DALL’OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DI FORMAZIONE E UTILIZZO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN CASO NE VENGA FATTA RICHIESTA DAGLI ORGANI VERIFICATORI 2) DALLA MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VC DELLA DICHIARZIONE ANNUALE IVA E DALLA INDICAZIONE NELLA CASELLA DEL MEDESIMO QUADRO PLAFOND LIBERO E PLAFOND VINCOLATO/CONDIZIONATO I CESSIONARI CHE, A NORMA DELL’ART 8 II COMMA del DPR 633/72, INTERVENGONO IN UNA TRIANGOLAZIONE EX n n n ART 8 I COMMA lett. A) DPR 633/72 ART 40 II COMMA E ART 41 del DL 331/93 ART 58 I COMMA del DL 331/93 IN QUALITA’ DI “PROMOTORI” DELLA TRIANGOLAZIONE, HANNO A DISPOSIZIONE 1) 2) UN PLAFOND CONDIZIONATO PARI ALL’ACQUISTO DELLE MERCE DAL PRIMO CEDENTE NAZIONALE DA SPENDERE PER L’ACQUISTO DI SOLI BENI DA ESPORTARE ENTRO 6 MESI DALLA CONSEGNA UN PLAFOND LIBERO PARI AL MAGGIOR VALORE DELLA RIVENDITA, DA UTILIZZARE SENZA VINCOLI FORMAZIONE DEL PLAFOND n Il criterio da seguire per la determinazione dell’ammontare spendibile del plafond è quello della registrazione delle operazioni UTILIZZO DEL PLAFOND n Il criterio da seguire per l’utilizzazione del plafond è quello dell’effettuazione delle operazioni a norma dell’art 6 del DPR 633/72 che coincide con il primo degli eventi di seguito evidenziati: n La consegna o spedizione per gli acquisti di beni interni n L’accettazione della bolletta doganale per le importazioni n Il pagamento per i servizi n Emissione della fattura NB: Pertanto ai fini dell’utilizzazione del plafond bisogna tener presente (soprattutto a fine anno) anche degli acquisti per i quali non è ancora pervenuta la relativa fattura o la bolla doganale NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO (Circ. Ag. Dog. n 8/D del 27 feb. 2003) n Le note di debito devono obbligatoriamente essere emesse “in iva” dal fornitore e ai fini del plafond: n n n Se emesse nel corso dell’anno dell’operazione originaria aumentano direttamente il plafond disponibile Se emesse l’anno successivo aumentano il plafond disponibile dell’anno in cui ha avuto origine l’operazione principale (è pertanto necessaria una annotazione extracontabile) Se emesse in anni successivi non si verifica alcuna variazione del plafond disponibile poiché l’utilizzazione del plafond a disposizione due anni prima non è più praticabile NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (Circ. Ag. Dog. n 8/D del 27 feb. 2003) n Le note di credito possono essere facoltativamente emesse “in iva” dal fornitore (ma solo entro l’anno se dipendono da sopravvenuti accordi tra le parti) e comunque, anche se non emesse, ai fini del plafond: n n n Se emesse (o non emesse “in iva”) nel corso dell’anno dell’operazione principale riducono il plafond disponibile dello stesso anno per l’esportatore abituale Se emesse (o non emesse in iva) riducono il plafond disponibile per l’esportatore abituale dell’anno a cui si riferisce l’operazione principale. E’ necessario operare una apposita annotazione nel prospetto del plafond da presentare agli organi verificatori in caso di controllo. Queste variazioni possono pertanto causare uno splafonamento per il cedente; Se emesse (o non emesse in iva) in anni ancora successivi riducono ugualmente il plafond disponibile per l’esportatore abituale dell’anno a cui si riferisce l’operazione principale. (Valgono le stesse considerazioni di cui al punto precedente) TRASFERIMENTO DEL BENIFICIO DEL PLAFOND n Il beneficio dell’utilizzo del plafond può essere trasferito in caso di: Trasformazione n Fusione n incorporazione n In tal caso il nuovo soggetto economico subentra a tutti gli effetti nei rapporti giuridici del precedente soggetto TRASFERIMENTO DEL BENIFICIO DEL PLAFOND n Il beneficio dell’utilizzo del plafond può essere trasferito anche in caso di: Cessione di azienda o ramo d’azienda n Conferimento d’azienda n Affitto d’azienda n Il beneficio si realizza purché l’acquirente o l’affittuario: n n n Prosegui l’attività del cedente Subentri in tutti i rapporti attivi e passivi del cedente che tale ultima condizione sia espressamente menzionata nel contratto di cessione o di affitto In questo caso è necessario inviare telematicamente al competente ufficio delle Entrate i modelli di dichiarazione inizio attività, variazione dati e cessazione attività barrando l’apposita casella PL di comunicazione di trasferimento del plafond ADEMPIMENTI FORMALI DELL’ESPORTATORE ABITUALE 1)INVIO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO 2)OBBLIGO DI FORNIRE, IN CASO DI RICHIESTA DEGLI ORGANI VERIFICATORI, LA FORMAZIONE E L’UTILIZZO DEL PLAFOND FINO AI DUE MESI PRECEDENTI ALLA RICHIESTA 3)COMPILAZIONE QUADRO VC DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE LA DICHIARAZIONE D’INTENTO n n n n È propedeutica all’acquisto senza iva Deve essere conforme al modello ministeriale (conformità sostanziale non formale) È spedita prima dell’effettuazione dell’operazione (ex art 6 DPR 633/72) Deve essere annotata in apposito registro entro 15 gg dall’emissione/ricevimento ovvero in una sezione dei registri iva delle fatture emesse o dei corrispettivi EVIDENZIAZIONE MENSILE DELL’UTILIZZO E FORMAZIONE DEL PLAFOND art 10 DPR 435/2001 n Dal 1 gennaio 2002 è stato abrogato l’obbligo di riportare mensilmente i dati relativi alla gestione del plafond sui registri iva (o delle lettere d’intento ricevute/emesse) ma ugualmente è previsto l’obbligo di fornire agli organi verificatori, in caso di richiesta: 1) l’ammontare delle operazioni generatrici di plafond utilizzabile all’inizio di ciascun mese fino al secondo mese precedente a quello della richiesta 2) L’ammontare delle operazioni di utilizzazione del plafond (totale degli acquisti e importazioni senza applicazione di iva) per lo stesso periodo di cui al punto precedente. COMPILAZIONE QUADRO VC DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE n Obbligo di indicare per ogni mese dell’anno: 1) 2) 3) oltre al volume d’affari (che deve coincidere con il rigo VE40 al netto delle operazioni da 7 a 7 septies fuori campo iva del rigo VE39) l’ammontare delle operazioni che formano plafond (che deve coincidere con il rigo VE30) l’utilizzo dello stesso all’importazione e per le operazioni interne ADEMPIMENTI FORMALI DEL FORNITORE Il fornitore dell’esportatore abituale deve: 1) annotare la lettera d’intento ricevuta in apposito registro entro 15 gg dal ricevimento ovvero in una sezione dei registri iva delle fatture emesse o dei corrispettivi 2) indicare in fattura gli estremi della lettera d’intento ricevuta 3) il titolo di inapplicabilità dell’imposta (art. 8 c.2 – 8bis c. 2 – 9 c.2) 4) applicare l’imposta di bollo di € 2,00 per importi superiori a euro 77,47 5) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento entro il termine di presentazione della liquidazione iva in cui è stata effettuata l’operazione senza l’applicazione dell’imposta SANZIONI IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE O INVIO CON DATI INCOMPLETI O INESATTI (art 7 c. 4 bis Dlgs n 471/97) DICHIRAZIONE D’INTENTO FATTURAZIONE SENZA IVA SANZIONE APPLICABILE RAVVEDIMENTO (COD. TRIBUTO “8904”) Corretta/ infedele NO Da € 258 a 2065 1/8 (€ 32,00) Corretta SI Dal 100% al 200% dell’iva non applicata 1/8 dell’imposta Infedele SI Dal 100% al 200% dell’iva non applicata + Responsabilità solidale con l’esportatore per l’iva evasa oltre il plafond 1/8 dell’imposta SUPERAMENTO DEL PLAFOND n Nel caso in cui l’esportatore abbia erroneamente acquistato beni e servizi senza applicazione dell’imposta oltre il limite consentito del plafond (c.d. splafonamento) può regolarizzare seguendo una delle seguenti tre alternative. 1) RICHIESTA AL FORNITORE DI EMISSIONE DI UNA FATTURA INTEGRATIVA n In questo caso il fornitore emette una nota di variazione di sola iva restando a carico dell’esportatore abituale sanzioni e interessi da versare con modello F24 2) EMISSIONE DI AUTOFATTURA E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 n L’esportatore abituale può emettere una autofattura in 2 esemplari contenenti: n n n n n Gli estremi del fornitore Il n. di protocollo delle fatture ricevute senza iva L’ammontare eccedente il plafond disponibile L’imposta che doveva essere indicata L’esportatore deve annotare l’autofattura solo sul registro degli acquisti e versare l’imposta e interessi (con codice tributo del periodo in cui è stata commessa la violazione) e la sanzione con il codice tributo 8904 2) EMISSIONE DI AUTOFATTURA E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 n n Come precisato dalla Circ. n 50 del 12 giugno 2002 al fine di evitare la doppia detrazione dell’imposta (una volta in sede di liquidazione periodica e una seconda volta nell’iva a credito della dichiarazione annuale) l’esportatore deve annotare nella dichiarazione iva l’imposta regolarizzata in una posta di debito L’esportatore deve presentare un esemplare dell’autofattura al competente Ufficio delle Entrate 3) EMISSIONE DI AUTOFATTURA E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA NELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA n L’esportatore abituale deve emettere una autofattura in 2 esemplari contenenti gli stessi dati del punto precedente registrandola solo sul registro degli acquisti in modo da detrarsi l’imposta e anziché versarla con F24 dovrà contabilizzarla nella liquidazione periodica del periodo assieme agli interessi, mentre la sanzione dovrà essere versata obbligatoriamente con F24. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (ex art 13 D. Lgs 472/97) n Qualora la violazione non sia stata constatata o accertata e non siano ancora iniziati verifiche o ispezioni, l’esportatore abituale può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: n n 1/10 se versa nei 30 gg dalla violazione 1/8 se versa entro la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione Nel caso in cui invece la violazione sia già stata accertata o siano scaduti i termini per il ravvedimento operoso, troveranno applicazione le sanzioni amministrative nella misura ordinaria (dal 100% al 200% l’imposta dovuta) mentre il contribuente avrà la possibilità di definire la controversia entro i 60 gg pagando ¼ della sanzione dovuta LA SEMPLIFICAZIONE PREVISTA NEL D.Lgs «semplificazioni fiscali» n n Dal 1 gennaio 2015 spetta all’esportatore abituale (e non più al suo fornitore) comunicare telematicamente i dati contenuti nella lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate. Per poter acquistare senza iva l’esportatore dovrà preventivamente inviare al proprio fornitore la prova di avvenuto invio telematico.