ESPORTAZIONI
ESPORTAZIONI
Le cessioni di beni inviati fuori del territorio
nazionale si configurano come:
- Cessioni all’esportazione, se destinate a
paesi extracomunitari (art. 8 DPR 633/72)
- Cessioni intracomunitarie, se destinate
ad altri paesi UE (art. 41 e segg. del DL
331/1993)
ESPORTAZIONI
Si configurano in entrambi i casi come
operazioni non imponibili perché dirette al
consumo estero
ESPORTAZIONI
Le
esportazioni
vengono
qualificate. Si parla di:
• Esportazioni dirette
• Esportazioni indirette
• Esportazioni improprie
variamente
Esportazioni dirette
Gli elementi caratteristici che configurano
un’esportazione diretta sono i seguenti:
• il trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento dei beni;
• la materiale uscita dei beni fuori del territorio
comunitario;
• il trasporto o la spedizione dei beni vengano
eseguite “a cura o a nome dei cedenti”.
Esportazioni dirette
In ordine alla materiale uscita dei beni dal
territorio comunitario, questa deve essere
provata con apposita documentazione
rilasciata dagli Uffici doganali che ne
attestano la circostanza
Esportazioni dirette
Tuttavia una transazione definita esportazione ai
fini doganali non sempre coincide con
le
“cessioni all'esportazione” definite dal decreto
IVA
Esportazioni dirette
La normativa doganale fa attenzione infatti
all’uscita delle merci di origine comunitaria
dal territorio doganale della UE per essere
introdotte in un Paese terzo.
Esportazioni dirette
Ma una esportazione ai fini doganali
potrebbe non configurare una “cessione
all'esportazione” ai sensi dell'articolo 8 Iva
se manca il trasferimento della proprietà
sui beni.
Esportazioni dirette
Pertanto
la
normativa
Iva
richiama
le
disposizioni doganali in tema di esportazioni
solo agli effetti della “prova” (cioè l’uscita dal
territorio comunitario), ma quel che rappresenta
esportazione in ambito doganale può non
esserlo per l’Iva per carenza degli altri elementi
essenziali prima richiamati
Esportazioni dirette
Le fattispecie di esportazione doganale
che non comportano il trasferimento di
proprietà sono ad esempio:
Esportazioni dirette
- le esportazioni temporanee per lavorazione
(cosiddetto
“perfezionamento
passivo”)
reintroduzione dei prodotti compensatori
con
Perfezionamento passivo
Con il perfezionamento passivo, un operatore
nazionale,
dopo
aver
ottenuto
apposita
autorizzazione, invia merci comunitarie fuori dal
territorio doganale della comunità per sottoporle a
operazioni
di
lavorazione,
trasformazione
e
riparazione e reintroduce i prodotti finiti (cosiddetti
“compensatori”) in esenzione totale o parziale dei
diritti di confine e con il pagamento dell'IVA…..
Perfezionamento passivo
. . . calcolata sulla differenza tra il valore
doganale
determinato
al
momento
della
reintroduzione dei beni lavorati e quello fissato
all'atto della esportazione temporanea prima
della lavorazione.
Perfezionamento passivo
Tale meccanismo costituisce il metodo naturale
previsto dal codice doganale per effettuare le
lavorazioni all'estero
Trasporto
E’ altresì rilevante per classificare una cessione
all'esportazione tra quelle rientranti nella lettera a)
dell'articolo 8 verificare che il ...“trasporto o
spedizione fuori del territorio della Comunità
economica
europea...”
dei
beni
ceduti,
effettuato ...“a cura o a nome dei cedenti ...”.
sia
Onerosità
• Non è essenziale invece il requisito della
onerosità . La circolare n. 12 del 19 aprile 1981
considera infatti cessioni all'esportazione anche
quelle
eseguite
senza
pagamento
di
corrispettivo, mediante la procedura doganale
cosiddetta “franco valuta”.
Cos’é il plafond
Le imprese che effettuano operazioni
internazionali, sia con paesi UE che extra
UE, ricorrendo determinate condizioni,
possono acquistare o importare beni e
servizi senza applicazione dell’Iva entro un
limite annuale, denominato plafond.
Plafond
Tanto è previsto nell'articolo 8, c. 1, lettera
c) e c. 2, così come integrati dal D.L. 29
dicembre 1983, n. 746 e modificati dalla
legge n. 28 del 1997 nonché da successivi
provvedimenti legislativi come il DPR 7
dicembre 2001, n. 435.
Plafond
Acquisiscono lo status di esportatore abituale, i
contribuenti che nell'anno solare precedente,
ovvero negli ultimi dodici mesi, hanno registrato
cessioni
all'esportazione,
cessioni
intracomunitarie o altre operazioni assimilate,
per un ammontare superiore al 10 per cento del
volume d'affari.
Plafond
Le operazioni devono rientrare nell'attività
propria del soggetto che effettua le
cessioni o le prestazioni.
Plafond
Le esportazioni che non prevedono il
trasferimento di proprietà non rientrano tra
quelle che concorrono alla formazione del
plafond in capo al soggetto esportatore
Plafond
Per acquisire lo status di esportatore
abituale occorre quindi che l’ammontare
dei corrispettivi derivanti dalle operazioni
di cui sopra sia superiore al 10% del
volume d’affari
Status di esportatore
Per verificare lo status di esportatore
abituale va impostato un rapporto in cui:
1) al numeratore si inseriscono le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi registrate
nell'anno o nei dodici mesi precedenti che
concorrono alla formazione del plafond;
Status di esportatore
2) al denominatore si riporta il volume
d'affari realizzato nell'anno o nei dodici
mesi precedenti
Status di esportatore
Qualora
invece,
l'ammontare
delle
operazioni che costituiscono il plafond,
nell'anno
solare
o
nei
dodici
mesi
precedenti, sia uguale o inferiore al 10 per
cento del volume d'affari, lo status di
esportatore non viene acquisito e non se
ne potranno utilizzare i relativi benefici.
Status di esportatore
Il plafond per l'esportatore “abituale” non è
una agevolazione in senso tecnico ma è
uno strumento attribuito a chi si trova
strutturalmente a credito d'imposta per
sopperire
ai
ritardi
dall'amministrazione
esecuzione dei rimborsi.
accumulati
finanziaria
nella
Status di esportatore
La norma, infatti, è stata introdotta solo per non
colpire un settore come quello dell'esportazione,
particolarmente
strategico
economico della nazione.
per
lo
sviluppo
Plafond
Gli acquisti in sospensione d’imposta si
possono effettuare nei limiti del plafond,
che
è
costituito
corrispettivi
dalla
derivanti
somma
dalle
dei
operazioni
internazionali non imponibili registrate in
riferimento ad un determinato periodo di
tempo.
Plafond
In particolare:
a) Nell’anno solare precedente a quello in
cui si vogliono effettuare gli acquisti in
sospensione d’imposta, se si utilizza il
plafond annuale;
Plafond
b) Nei dodici mesi precedenti a quello in
cui si vogliono effettuare gli acquisti in
sospensione, se si utilizza il plafond
mobile.
Plafond
I soggetti che incrementano la propria
attività
progressivamente
privilegiano
l’adozione del plafond mobile, perché così
hanno la possibilità di godere di un più
ampio margine fin dai primi mesi successivi
senza dover attendere il nuovo anno solare.
Plafond
Gli acquisti che si possono “neutralizzare”
grazie al plafond sono sia quelli interni sia
le
importazioni
intracomunitari.
che
gli
acquisti
Plafond
In sostanza se un operatore nel corso di un anno
ha registrato operazioni che costituiscono plafond,
per un ammontare complessivo di 150.000 euro
con un volume d'affari di 1.000.000 di euro,
possiede lo status di esportatore agevolato e può
acquistare o importare beni e servizi nel corso
dell'anno successivo per 150.000 euro se utilizza il
metodo solare.
Obblighi dell'esportatore
abituale
Gli esportatori abituali devono rilasciare a
ciascun fornitore/prestatore o alla dogana
competente una apposita dichiarazione
(“dichiarazione
d'intento”)
in
data
anteriore all'effettuazione delle operazioni
di acquisto o di importazione.
Dichiarazione d'intento
• Le dichiarazioni hanno natura sostanziale e non
formale:
solo
il
loro
invio
consente
agli
esportatori abituali l'utilizzo del beneficio fiscale,
mentre per il fornitore/prestatore è possibile
emettere fattura senza applicazione dell'imposta
solo se la dichiarazione è stata ricevuta in data
anteriore alla effettuazione dell'operazione .
Dichiarazione d'intento
Di converso la fedeltà o meno della dichiarazione
d'intento
è
imputabile
esclusivamente
all'esportatore abituale ed il cedente/prestatore
non può entrare nel merito dei dati indicati, salvo
che non si accerti un tentativo di frode concordata
con il presunto esportatore abituale (Circolare n.
41/E del 26 settembre 2005).
Dichiarazione d'intento
Se, nel corso del tempo, l'esportatore
abituale intende incrementare l'ammontare
del plafond disponibile già dichiarato al
proprio
fornitore/prestatore,
egli
deve
inviare una nuova dichiarazione d'intento.
Dichiarazione d'intento
Le regole che disciplinano gli adempimenti
dell'esportatore abituale non prevedono, invece,
l'invio della dichiarazione d'intento nell'ipotesi in
cui
l'esportatore
intenda
rettificare
in
diminuzione l'ammontare del plafond disponibile
già comunicato, ovvero voglia revocare la
dichiarazione già inviata.
Dichiarazione d'intento
Ne consegue che, in tale ipotesi, la revoca
può essere comunicata in forma libera,
ferme restando le sanzioni a carico
dell'esportatore abituale che non aveva i
requisiti per utilizzare il plafond o abbia
utilizzato oltre i limiti il plafond disponibile.
Plafond fisso e mobile
Si è detto prima che il contribuente può
scegliere di utilizzare due tipi di plafond:
a) il plafond solare (detto anche plafond fisso o
annuale) riferito all'anno solare precedente;
b) il plafond mensile (detto anche plafond
mobile) riferito ai dodici mesi precedenti.
Plafond fisso e mobile
La scelta del metodo di plafond va fatta
preventivamente, pur se manifestata a
posteriori in sede di dichiarazione IVA
dell'anno di riferimento.
Plafond fisso e mobile
Tuttavia una volta scelto il metodo non è
possibile modificarlo in corso d'anno, ed occorre
attendere il 1° gennaio dell'anno successivo per
un'eventuale variazione del sistema. Il metodo
adottato, infatti, ha valore per tutto l'anno solare
e la sua gestione viene eseguita su base annua
(Circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003).
Plafond fisso e mobile
Chiunque può utilizzare il plafond dal 1°
gennaio dell'anno solare successivo a
quello di inizio dell'attività, mentre chi
vuole utilizzare il plafond mobile deve
attendere almeno dodici mesi dall'inizio
dell'attività.
Plafond fisso e mobile
Società che si è costituita il 14 marzo 2007.
La società ha due possibilità alternative:
• può effettuare acquisti senza pagamento
dell'imposta già dal 1° gennaio 2008 se
utilizza il plafond fisso;
Plafond fisso e mobile
• può attendere il 1° marzo 2008 e iniziare
con il plafond mobile per gli acquisti
effettuati da tale data, anche se la prima
esportazione è stata registrata nel mese di
ottobre del 2007.
Plafond fisso e mobile
Comunque nel corso dell'anno 2008 la
società non può modificare la scelta fatta,
ma deve attendere il 1° gennaio 2009 a
decorrere
dal
quale
può
liberamente
passare da un tipo di plafond all'altro
(ovviamente se sussistono i requisiti).
Plafond fisso e mobile
Il plafond mobile presenta talune difficoltà
di gestione, atteso che in ciascun mese va
verificato lo status e rideterminato il
“plafond
disponibile”
prendendo
in
considerazione i dati dei dodici mesi
precedenti;
Plafond fisso e mobile
Tuttavia lo stesso produce indiscussi vantaggi,
in particolar modo a quelle aziende che
prevedono di incrementare le operazioni non
imponibili e per le quali non è sufficiente
effettuare senza pagamento d'imposta acquisti
ancorati alle esportazioni registrate nell'anno
solare precedente.
Fornitore dell'esportatore
abituale
La
dichiarazione
d'intento
solleva
i
cedenti/prestatori da ogni responsabilità relativa
al mancato pagamento dell'IVA che in tal modo
ricade esclusivamente sui soggetti che hanno
indebitamente attestato il diritto all'agevolazione,
salvo i casi che saranno in seguito esaminati
(mancato o irregolare invio della comunicazione
dei dati, tentativo di frode concordata con il
presunto esportatore abituale).
Fornitore dell'esportatore
abituale
Questi gli obblighi dei cedenti/prestatori:
1)
devono
numerare
progressivamente
le
dichiarazioni di intento in loro possesso ed
annotarle entro 15 giorni dal loro ricevimento su
un apposito registro ovvero anche in apposita
sezione dei registri di cui ai successivi articoli 23
(registro fatture) o 24 (registro corrispettivi);
Fornitore dell'esportatore
abituale
2) devono richiamare nelle fatture emesse
gli estremi delle dichiarazioni ricevute
(numero e data) riportando anche il titolo
di inapplicabilità dell'imposta [articoli 8
primo comma, lettera c) o secondo
comma, 8-bis, secondo comma, 9,
secondo comma ecc.];
Fornitore dell'esportatore
abituale
3) devono riscontrare che le dichiarazioni
d'intento
siano
conformi
al
modello
approvato con il DM 6 dicembre 1986 e
che contengano tutte le indicazioni ivi
previste.
Fornitore dell'esportatore abituale
A) Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di
intento ricevute
Ai sensi del comma 381 dell'articolo 1 della Legge 311 del
2004 (finanziaria 2005) che ha integrato il DL n. 746 del
1983, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, dal 1° gennaio 2005 il cedente/prestatore
deve
comunicare
all'Agenzia
delle
entrate,
esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del
mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione
ricevuta dall'esportatore abituale.
Fornitore dell'esportatore
abituale
In
particolare,
deve
comunicare
se
la
dichiarazione ha valore:
a) per l'unica operazione indicata nel modello;
b) per più operazioni effettuate nell'anno solare e
fino a concorrenza di un determinato ammontare
imponibile;
Fornitore dell'esportatore
abituale
c) per più operazioni effettuate nell'anno solare
entro un certo periodo di tempo. Ogni
comunicazione d'intento ha valore singolo:
pertanto, qualora in un mese siano state
ricevute più dichiarazioni d'intento inviate dallo
stesso soggetto, vanno comunicate tutte le
singole dichiarazioni ricevute.
Fornitore dell'esportatore
abituale
La
comunicazione
deve
essere
trasmessa
anche se, nonostante il ricevimento della
dichiarazione d'intento, il cedente/prestatore non
abbia ancora effettuato alcuna operazione nei
confronti dell'esportatore abituale.
Triangolazioni
Una
esportazione
triangolare
si
può
definire come una operazione articolata in
cui si verifica una doppia cessione di beni
a fronte di un'unica consegna degli stessi
e si osservi una condizione ritenuta
vincolante per la sua realizzazione.
Triangolazioni
Nella doppia cessione dei beni intervengono tre
soggetti:
1) un primo soggetto nazionale che agisce quale
fornitore dei beni (“IT1” fornitore o primo
cedente), in genere un produttore che realizza i
beni o un commerciante che detiene, quale
proprietario, i beni oggetto della transazione;
Triangolazioni
2) un secondo soggetto nazionale che interviene
quale primo acquirente dei beni e che rivende gli
stessi all'estero (“IT 2” cessionario o promotore
della
triangolazione
o
primo
acquirente
e
secondo cedente) in genere un commerciante o
trader;
Triangolazioni
3) un terzo soggetto, in genere un operatore
stabilito fuori della UE, che interviene quale
destinatario dei beni che gli vengono consegnati
fuori
del
territorio
comunitario
(CH
secondo
acquirente o destinatario finale), il quale acquista in
proprietà i beni che vengono messi a sua
disposizione fuori della comunità a seguito di una
esportazione.
Triangolazioni
Nell'esportazione triangolare, quindi, il primo
soggetto (IT1), identificato ai fini IVA nel territorio
italiano, vende i beni ad secondo soggetto (IT2),
anch'egli identificato in Italia, il quale rivende i
beni ad un terzo soggetto estero (CH) con
trasporto dei beni fuori dal territorio comunitario
direttamente da IT1, senza che . . .
Triangolazioni
…..IT2 acquisisca la disponibilità dei beni nel
territorio nazionale ossia senza che i beni
transitino materialmente da IT1 ad IT2 in quanto
quest'ultimo ne acquisterebbe la disponibilità nel
territorio nazionale.
Triangolazioni
Si evidenziano quindi due operazioni
economiche di cessione, entrambe non
imponibili: la prima da IT1 verso IT2, la
seconda da IT2 verso CH.
Triangolazioni
Affinché
entrambe
le
operazioni
costituiscano cessioni all'esportazione non
imponibili è necessario che i beni, su
incarico del cessionario, siano trasportati o
spediti fuori del territorio comunitario “a
cura o a nome del cedente ... anche per
incarico del proprio cessionario”
Triangolazioni
Verificandosi questa circostanza e provata
l'avvenuta esportazione dei beni, sia IT1 che IT2
eseguono una cessione all'esportazione non
imponibile che serve ad entrambi per la
costituzione del plafond, sia pure con alcune
limitazioni per l'operatore IT2 in ordine
all'utilizzo di quest'ultimo istituto
Triangolazioni
Lo
scopo
della
norma,
nata
per
non
danneggiare l'esportatore che, effettuando
cessioni non imponibili, potrebbe veder crescere
il suo credito IVA con forti esposizioni finanziarie
difficilmente sostenibili, è quello di favorire il
promotore IT2 che così acquista i beni senza
dover anticipare l'IVA.
Triangolazioni
L’ A.F. ha rigidamente interpretato il passaggio
normativo in cui si richiede che il trasferimento
della merce avvenga
cedente
...
anche
“a cura o a nome del
per
incarico
del
proprio
cessionario”, nel senso che il trasporto deve
essere direttamente effettuato dal primo cedente o
anche eseguito da terzi ma con fatturazione e
pagamento del primo cedente
Plafond “vincolato”
• Per le operazioni “triangolari” il cessionario
residente (promotore della triangolazione), se
esportatore abituale, avrà un plafond ridotto di un
ammontare pari al costo sostenuto per l'acquisto
di beni in triangolazione (plafond “vincolato”).
Plafond “vincolato”
• Tuttavia l'importo sarà interamente utilizzabile se
i beni acquistati senza pagamento di imposta
vengono esportati entro 6 mesi dal loro acquisto,
senza aver subito trasformazione, adattamento
o modificazioni.
• Per il primo cedente non opera alcuna riduzione.
Plafond “vincolato”
• Una società che in qualità di promotore della
triangolazione (secondo cedente) ha effettuato
cessioni all'esportazione per un ammontare di
516.456,90 euro a fronte di fatture ricevute dal
primo
cedente
di
413.165,52
utilizzare un plafond così costituito:
euro,
potrà
Plafond “vincolato”
-
413.165,52
euro
plafond
vincolato
- 103.291,38 euro plafond libero
• Il plafond vincolato può essere utilizzato
solo per acquisto di beni che vengono
esportati
senza
subire
trasformazioni,
entro sei mesi dalla data del loro acquisto.
Plafond “vincolato”
• Il primo cedente non soffre di alcuna
riduzione e potrà liberamente acquistare
beni e servizi per 413.165,52 euro, nel
rispetto dei limiti generali posti per tutti gli
esportatori.
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