IVA: rapporti con l’estero e adempimenti Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Plafond IVA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti. Lo prevede l'articolo 8, primo comma, lettera c): "le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta". 2 L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/72, senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, sia superiore al 10% 3 OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PALFOND DPR 633/72 Legge 427/93 art. 8, comma 1, lettere a) e b) art. 8 bis, comma 1 art. 9, comma 1 art. 71, comma 1 art. 72 Art. 41 Art. 40, commi 4 bis e 5-6-8 Art. 50 bis, comma 4, lett. f) e g) Art. 58, comma 1 4 L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Due tipi di plafond Plafond fisso, o annuale o solare: si forma sulla base dei corrispettivi relativi alle operazioni registrate ai fini IVA nell'anno solare precedente e può essere utilizzato, sempreché l'operatore sia un esportatore abituale, dal 1° gennaio dell'anno solare successivo. Plafond mobile, o mensile: si forma sulla base dei corrispettivi relativi alle operazioni registrate ai fini IVA nei dodici mesi precedenti per il cui utilizzo è necessario che l'operatore abbia iniziato la sua attività di impresa da almeno 12 mesi. Va appurata ogni mese l'esistenza della qualifica dello status di esportatore 5 L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Obblighi a carico dell'operatore che intende acquistare in sospensione d'imposta Rilascio di dichiarazione d'intento scritta (art. 8, secondo comma) La dichiarazione va rilasciata a ciascun fornitore nazionale o in Dogana prima dell'effettuazione di ciascuna operazione di acquisto o di importazione. Tale dichiarazione, redatta in duplice copia e numerata progressivamente, deve essere annotata dall'emittente esportatore abituale entro quindici giorni dall'emissione in apposito registro. 6 L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Obblighi a carico dei fornitori degli esportatori abituali I fornitori degli esportatori abituali hanno l'obbligo di trasmettere, entro il giorno 16 del mese successivo a quello durante il quale si ricevono le dichiarazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute dalla controparte (Legge 311/04 - Finanziaria 2005). I dati vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente on-line. I fornitori hanno altresì l'obbligo di annotare la lettera di intenti ricevute entro 15 giorni successivi all'emissione o al ricevimento in apposito registro e di indicare in fattura i riferimenti della lettera di intenti ricevute (numero e data), la data di registrazione nel registro e il titolo di non imponibilità (8/c). Relativamente agli acquisti effettuati da fornitori nazionali la dichiarazione d'intento può essere riferita: - ad ogni singola operazione - ad operazioni da una data all'altra (esempio dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014), che non può superare il termine del 31 dicembre dell'anno in corso - ad operazioni che fanno riferimento ad un certo importo 7 L’ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Obblighi a carico dei fornitori degli esportatori abituali Il soggetto che riceve tale dichiarazione è, poi, tenuto a comunicare i dati in essa ricevuta all’Amministrazione Finanziaria, entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo di riferimento della prima operazione fatturata senza addebito di Iva: in virtù della novità normativa introdotta dal D.L. n. 16/2012 non rileva, infatti, più la data di ricezione, che faceva sorgere l’obbligo di adempimento anche in mancanza di successiva effettuazione di operazioni prive di addebito dell’imposta. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate riconosce, tuttavia, la possibilità di continuare a comunicare le dichiarazioni d’intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (R.M. n. 82/E/2012). 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CESSIONI INTRACOMUNITARIE Definizione contenuta nell’art. 41, co. 1, lett. a) del DL 331/93 Onerosità dell’operazione REQUISITI (da verificarsi tutti!) Oggettivo: beni trasportati da uno Stato Membro all’altro; deve trattarsi (ordinariamente) di un trasferimento fisico. Soggettivo: entrambe le parti devono essere soggetti passivi d’imposta Territoriale: luogo di partenza e luogo di destinazione situati in un Paese Ue NATURA OPERAZIONI OPERAZIONI NON IMPONIBILI (ALLA STREGUA DELLE ESPORTAZIONI IN PAESE EXTRA UE RILEVANO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE ED ALLA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND Per il verificarsi di tali operazioni, è sempre necessaria la contemporanea presenza di tutti i requisiti indicati LAVORAZIONI Per espressa previsione, i beni, prima del loro invio nell’altro Stato membro, possono essere sottoposti a lavorazione, per conto del cessionario comunitario, ad opera del cedente o di terzi REQUISITO SOGGETTIVO L’operazione deve essere posta in essere tra due soggetti passivi IVA nei rispettivi paesi che agiscono in quanto tali. Le operazioni poste in essere con privati o con soggetti considerati tali ai fini dell’IVA comunitaria sono imponibili come operazioni effettuate all’interno del territorio italiano. Una cessione è intracomunitaria quando realizzata da un soggetto passivo IVA residente in uno Stato membro dell'Unione Europea verso un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato membro Gli operatori intracomunitari sono tenuti a compilare ed a inviare periodicamente alla propria amministrazione fiscale nazionale gli elenchi riepilogativi delle cessioni effettuate in ambito comunitario AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DECRETO LEGGE N. 331/93 "costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta...". Condizione sostanziale per qualificare l'operazione come cessione "intracomunitaria" è lo status di soggetto passivo Iva dell'acquirente Ue, idoneo a garantire la tassazione nel Paese di destinazione della merce attraverso il meccanismo del reverse charge. DA QUI L'OBBLIGO, PER IL CEDENTE NAZIONALE, DI INDICARE IN FATTURA IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DELL'OPERAZIONE (p.iva comunitaria) In mancanza della suddetta indicazione, viene meno la natura intracomunitaria dell'operazione posta in essere, con la conseguenza che la stessa deve essere tassata nel territorio italiano al pari delle operazioni "interne" ossia non riconducibili a quelle disciplinate, in via transitoria, dal citato decreto legge n. 331/93. 27