Circolare N. 51
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
10 luglio 2009
COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND
Al sussistere di determinate condizioni, i soggetti che operano abitualmente con l’estero possono
acquistare ed importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
La disposizione è volta ad evitare che i c.d. esportatori abituali presentino consistenti crediti IVA, a
fronte di acquisti ed importazioni assoggettati ad imposta.
Riepiloghiamo di seguito le condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale e le modalità
di formazione ed utilizzo del plafond.
LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
La possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA nel limite del plafond
disponibile, è riservata ai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale.
Si considerano esportatori abituali i soggetti che nell’anno solare precedente ovvero negli ultimi 12
mesi hanno registrato:


cessioni all’esportazione;
servizi internazionali;


operazioni assimilate;
servizi e cessioni intracomunitarie;
in misura superiore al 10% del volume di affari dello stesso periodo.
Considerato il riferimento alle operazioni “registrate”, gli importi correlati con l’emissione
anticipata delle fatture ed il pagamento di acconti concorrono alla determinazione dello
status di esportatore abituale.
SOGGETTI ESCLUSI
Non possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA con utilizzo del plafond:


i soggetti in regime speciale agricolo ex art. 34, DPR 633/1972;
coloro che iniziano l’attività, limitatamente al primo anno solare, in quanto non hanno alcun
periodo cui fare riferimento ai fini della costituzione del plafond.
LA VERIFICA DELLO STATUS
Per verificare lo status di esportatore abituale occorre impostare il seguente rapporto:
operazioni che concorrono alla formazione del plafond
volume di affari
Si evidenzia che il volume di affari va diminuito delle cessioni di beni in transito o depositati
in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
Se il risultato di tale rapporto risulta:


> di 0,10, si acquisisce lo status di esportatore abituale;
≤ a 0,10 non si acquisisce lo status di esportatore abituale.
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La società Example Srl nel corso del 2008 ha registrato esportazioni per € 200.000 con un
volume di affari pari a € 950.000.
Verifica dello status: 250.000 : 950.000 = 0,21 (ossia 21%).
La Example Srl acquisisce lo status di esportatore abituale e può quindi acquistare beni e
servizi senza il pagamento dell’IVA.
IL PLAFOND DISPONIBILE
Una volta verificata l’acquisizione dello status di esportatore abituale, i soggetti interessati devono
quantificare l’ammontare del plafond disponibile (ossia i limiti entro i quali si possono acquistare
beni e servizi senza applicazione dell’IVA).
Anche per la formazione del plafond, le cessioni e operazioni assimilate concorrono in base
al principio della registrazione e, pertanto, vanno considerati anche gli acconti pagati e le
fatture anticipate.
Ai fini del calcolo del plafond, è possibile scegliere tra due differenti metodologie:
TIPO DI PLAFOND
PERIODO DI RIFERIMENTO
plafond solare
operazioni registrate nell’anno solare precedente
plafond mensile (o mobile)
operazioni registrate nei 12 mesi precedenti*
*Devono essere trascorsi più di 12 mesi dall’inizio dell’attività.
La scelta del tipo di plafond va effettuata preventivamente, pur se manifestata a posteriori in sede
di dichiarazione annuale IVA.
Una volta scelto il tipo di plafond che si intende utilizzare, non è possibile modificarlo in
corso d’anno ed occorre attendere il 1° gennaio dell’anno successivo per la variazione della
metodologia.
Per motivi di spazio ed opportunità, in questa circolare ci occupiamo del plafond solare; l’esame
del plafond mobile formerà oggetto di una prossima circolare.
Il plafond solare è di semplice utilizzo, lo stesso è costituito dai corrispettivi delle cessioni
all’esportazione ed operazioni assimilate registrate, ai fini IVA, nell’anno solare precedente.
Utilizzando gli stessi dati dell’esempio precedente, nel 2009 la Example Srl ha un plafond
solare di € 200.000.
EMISSIONE DI NOTE DI DEBITO O CREDITO
L’emissione di note di debito o di credito ha riflessi sulla formazione del plafond disponibile:
PERIODO DI EMISSIONE
stesso anno operazione principale
*
NOTE DI DEBITO
anno successivo
epoche ancora successive
stesso anno operazione principale
**
NOTE DI CREDITO
anno successivo
epoche ancora successive
VARIAZIONE PLAFOND
aumentano il plafond
aumentano il plafond dell’anno
precedente
non aumentano il plafond
riducono il plafond
riducono
il
plafond
dell’anno
precedente alla registrazione
diminuiscono il plafond dell’anno
dell’operazione originaria
*L’emissione delle note di debito risulta obbligatoria ai sensi dell’art. 26, c. 1, DPR 633/1972. **L’emissione delle note di credito è invece facoltativa.
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OPERAZIONI INTERESSATE
Riepiloghiamo di seguito le operazioni che concorrono (o meno) alla formazione del plafond e alle
quali va fatto riferimento per individuare le operazioni che danno diritto all’acquisizione dello status
di esportatore abituale.
OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
DESCRIZIONE
Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari)
Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all’esportazione
entro 90 gg. dalla consegna
Cessione di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto/spedizione fuori dalla
UE
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (effettuate nell’esercizio
dell’attività propria dell’impresa)
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (effettuati nell’esercizio
dell’attività propria dell’impresa)
RIFERIMENTO NORMATIVO
art. 8, c. 1, lett. a), DPR
633/1972
art. 8, c. 1, lett. b), DPR
633/1972
art. 50-bis, c. 4, lett. g), DL
331/1993
art. 8-bis, c. 1, DPR 633/1972
art. 9, c. 1, DPR 633/1972
Cessioni/prestazioni a residenti nella R. di San Marino e nella Città del Vaticano
art. 71, c. 1, DPR 633/1972
Cessioni/prestazioni non soggette ad IVA in base a trattati od accordi internazionali
(ambasciate, basi NATO, rappresentanze, ecc.)
art. 72, DPR 633/1972
Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari)
art. 41, DL 331/1993
Cessioni intracomunitarie di oro industriale ed argento puro
art. 41, DL 331/1993
Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Paese UE
(ad. esempio, ITA1 vende a GER1 ma consegna a FRA1 su incarico di GER1)
Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (ad esempio, FRA1
vende ad ITA1 ma consegna a GER1 su incarico di ITA1)
Triangolazione nazionale (ad esempio, ITA1 cede ad ITA2, con consegna a FRA1)
Prestazioni di servizio intra UE, prestazioni accessorie, trasporti intra UE e relative
prestazioni di intermediazione
Lavorazioni intra UE (a condizione che i beni al termine delle lavorazioni siano
spediti/trasportati al di fuori del territorio dello Stato)
Cessioni intra UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto/spedizione in
altro Paese UE
Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che vanno a formare il
plafond
art. 41, DL 331/1993
art. 41, DL 331/1993
art. 58, c. 1, DL 331/1993
art. 40, c. 5 e 6, DL 331/1993
art. 40, c. 4-bis, DL 331/1993
art. 50-bis, c. 4, lett. f), DL
331/1993
art. 37, c. 1, DL 41/1995
Cessioni intra UE di prodotti agricoli e ittici
art. 41, DL 331/1993
Cessioni nei free shop
art. 52, c. 1, DL 331/1993
OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
DESCRIZIONE
RIFERIMENTO NORMATIVO
Cessioni ad esportatori abituali ed assimilati
art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972
art. 8-bis, c. 2, DPR 633/1972
art. 9, c. 2, DPR 633/1972
Cessioni a viaggiatori extra UE
art. 38-quater, DPR 633/1972
Cessioni di beni in transito doganale
art. 7, c. 2, DPR 633/1972
-
Cessioni di beni destinati ad essere introdotti o giacenti nei depositi IVA senza
che gli stessi vengano estratti per essere inviati in un altro Paese UE (art. 41, DL
331/1993) o fuori dalla UE (art. 8, c. 1, lett. a) e/o b), DPR 633/1972)
Prestazioni di servizi relativi ai beni di cui sopra
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro
Cessioni ad organismi dello Stato per cooperazioni
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art. 50-bis, DL 331/1993
DM 379/1998
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Prestazioni fuori UE per agenzie di viaggio
art. 74-ter, DPR 633/1972
Margine negativo dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati
DL 41/1995
L’UTILIZZO DEL PLAFOND E GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL’ESPORTATORE
Gli esportatori abituali possono utilizzare il plafond a loro disposizione per effettuare, senza
pagamento di IVA, acquisti o importazioni di:
1)
2)
beni di qualsiasi natura, con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili (anche se acquisiti
in leasing o appalto);
servizi di qualsiasi natura, anche se non inerenti l’attività di esportazione.
Attenzione, il plafond non può essere utilizzato per acquistare beni e servizi con IVA
indetraibile ex artt. 19 e seguenti, DPR 633/1972.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Prima di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale
deve inviare ai propri fornitori (ovvero alla dogana), un’apposita comunicazione (c.d. dichiarazione
di intento) redatta in duplice copia, su apposito modello ministeriale (DM 6 dicembre 1986).
Le dichiarazioni possono riferirsi ad una singola operazione espressamente indicata nel modello, a
più operazioni effettuate nell’anno solare fino a concorrenza di un determinato importo oppure a
più operazioni effettuate in un determinato arco temporale. In ogni caso, non possono mai
superare l’anno solare.
Le dichiarazioni di intento possono essere rilasciate anche nel mese di dicembre con
riferimento ad operazioni che saranno effettuate nell’anno successivo (riportando
un’apposita e distinta numerazione riferita all’anno successivo).
La dichiarazione di intento deve essere:
-
compilata in tutte le sue parti;
numerata progressivamente per anno solare;
annotata entro 15 giorni dall’emissione in un apposito registro (registro delle dichiarazioni di
intento da tenersi e conservarsi ai sensi dell’art. 39, DPR 633/1972) ovvero in un’apposita
sezione del registro IVA vendite/corrispettivi.
Qualora si intenda incrementare l’ammontare del plafond precedentemente dichiarato, occorre
inviare una nuova dichiarazione di intento. Differentemente, qualora si intenda ridurre il plafond
comunicato o revocare completamente una dichiarazione di intento già inviata, è sufficiente inviare
una comunicazione in forma libera.
Gli adempimenti in capo ai fornitori degli esportatori abituali sono riepilogati nella circolare
n. 45/2009. Nel portale INTEGRA, area “Spazio Formati”, sezione “Testi”, è disponibile, e
liberamente scaricabile, un modello di dichiarazione di intento conforme al DM 6.12.1986.
IL MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND
Gli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA a seguito dell’invio delle dichiarazioni di intento
(c.d. scarico del plafond), riducono via via l’ammontare del plafond disponibile.
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Il plafond si considera utilizzato nel momento di effettuazione dell’operazione di acquisto o
importazione (non al momento della registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette
doganali).
In particolare, il momento di utilizzo (scarico) del plafond è così individuato:




ACQUISTO DI BENI
ACQUISTO DI SERVIZI
IMPORTAZIONI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
alla consegna o spedizione
al pagamento del corrispettivo
alla data di accettazione della bolletta doganale
alla data di arrivo dei beni presso l’acquirente
Conseguentemente, nell’utilizzo del plafond vanno considerati anche gli acquisti:
per i quali non è ancora pervenuta la relativa fattura;
per i quali il cedente emette fattura differita, tenendo conto della data di emissione del DDT.


In tema di ricevimento di note di variazione, riepiloghiamo di seguito gli effetti sull’utilizzo del
plafond disponibile:
PERIODO DI EMISSIONE
stesso anno operazione originaria
NOTE DI DEBITO
anni successivo
stesso anno operazione originaria
*
NOTE DI CREDITO
anno successivo
*Solo se emesse dal cedente.
VARIAZIONE PLAFOND
aumentano
il
plafond
utilizzato
dell’anno
aumentano
il
plafond
utilizzato
relativamente
al
periodo
di
effettuazione dell’operazione originaria
riducono il plafond utilizzato dell’anno
non è possibile fruire del maggior
plafond nell’anno di ricevimento
Al fine di evitare il c.d. “splafonamento” ossia l’effettuazione di acquisti in esenzione da imposta
oltre la capienza del plafond (sanzione dal 100% al 200% dell’imposta), si consiglia di predisporre
un apposito prospetto nel quale annotare il progressivo utilizzo del plafond:
MESE
PLAFOND DISPONIBILE
AL 1° GENNAIO
PLAFOND
UTILIZZATO
PLAFOND UTILIZZATO PER
DOCUMENTI NON ANCORA
REGISTRATI
STORNO IMPORTO GIÀ
IMPUTATO NEI MESI
PRECEDENTI
(segno +)
(segno -)
(segno -)
(segno +)
PLAFOND
RESIDUO
gennaio
febbraio
marzo
e così via sino al mese di dicembre
LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VC
In sede di dichiarazione annuale IVA, gli esportatori abituali devono indicare nel quadro VC:


le operazioni all’esportazione che formano plafond, distinte per mese;
gli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA, distinguendo tra utilizzi all’interno ed
all’importazione. ■
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