Guida informativa all’agricoltura biologica Dicembre 2013 1 Presentazione ................................................................................. 3 2 Premessa ...................................................................................... 4 3 Produzioni vegetali .......................................................................... 6 4 3.1 Il suolo .................................................................................... 6 2.2. Irrigazione ............................................................................... 6 3.2 Avvicendamenti e consociazioni ..................................................... 6 3.3 Concimi e ammendanti ................................................................ 7 3.4 Semina e impianto ...................................................................... 8 3.5 Controllo delle erbe infestanti ....................................................... 9 3.6 Interventi fitosanitari .................................................................. 9 3.7 Colture protette ........................................................................ 9 3.8 Potatura e sistemi di allevamento ................................................. 10 3.9 Tecniche di maturazione e conservazione ........................................ 10 3.10 Coltivazione di funghi ................................................................ 10 3.11 Magazzinaggio dei prodotti ......................................................... 10 3.12 Imballaggio e trasporto dei prodotti .............................................. 10 Produzioni zootecniche ................................................................... 12 4.1 Origine degli animali biologici ...................................................... 13 4.2 Locali di stabulazione e pratiche di allevamento ............................... 13 4.2.1 Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali .............. 13 4.2.2 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi .................................................................................. 14 4.2.3 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli................. ....................................................................... 14 4.2.4 Densità degli animali ........................................................... 14 1 4.3 Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico ........................................................................................ 14 4.4 Alimenti per animali ................................................................. 15 4.4.1 Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali ............... 15 4.4.2 Alimenti in conversione ........................................................ 15 4.5 Pofilassi e trattamenti veterinari .................................................. 16 4.5.1 Profilassi .......................................................................... 16 4.5.2 Trattamenti veterinari ......................................................... 16 4.6 Metodi di gestione zootecnica ...................................................... 16 4.7 Trasporto ............................................................................... 17 5 Le produzioni apistiche "biologiche: aspetti salienti ................................. 18 6 Vinificazione biologica .................................................................... 19 7 L’etichettatura dei prodotti biologici .................................................. 20 8 Procedure per i produttori che vogliono fare il biologico ........................... 21 8.1 L'iscrizione all'ERAB .................................................................. 21 8.2 Modalità per l'iscrizione all'ERAB ................................................... 22 8.3 Aziende in conversione .............................................................. 22 2 1 Presentazione Le aziende agroalimentari, anche in considerazione della crisi economica nella quale si trovano ad operare, devono riuscire a posizionare sul mercato i propri prodotti in modo maggiormente efficace e remunerativo. L’evoluzione della domanda di mercato va verso prodotti di qualità, che siano accompagnati dalle necessarie garanzie e che siano anche realizzati con attenzione alle tematiche ambientali. In questo contesto l’adozione delle metodologie produttive proprie dell’agricoltura biologica possono costituire una buona risposta al mercato sia interno, sia estero. Questa guida, pertanto, si propone di svolgere un’azione di sensibilizzazione a beneficio degli operatori agroalimentari della provincia di Avellino sulle tematiche relative produzioni biologiche (agricole e alimentari). 3 2 Premessa Secondo l’International Federation of Organic Agriculture Movements si definiscono colture biologiche: “tutti i sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale. Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura delle piante degli animali e del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti. L’agricoltura biologica riduce drasticamente l’impiego di input esterni attraverso l’esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al contrario, utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle malattie.” Dunque, l’agricoltura biologica si muove su tre direzioni diverse: rispettare il suolo, evitando colture intensive che lo rendano sterile o comunque più povero; limitare l’uso di pesticidi a quello strettamente necessari (sempre che risulti necessario); privilegiare l’uso della lotta biologica ed altre forme di lotta ai parassiti che non passino dall’uso di sostanze chimiche; ridurre l’uso di concimi di origine chimica, in rispetto anche al primo punto. Per “lotta biologica” s’intende l’utilizzo di specie animali antagoniste dei parassiti, ad esempio: bacillus Thuringensis contro le larve dei lepidotteri, il Phytoseiulus Persimilis contro il ragnetto rosso, la Chrysoperla Cornea contro alcuni afidi, la Rodolia Cardinalis contro l’Icerya Purchasi, il Torimus sinensis contro il Cinipide galligeno. Ciò che si ottiene è, dunque, un prodotto a basso o nullo contenuto di fitofarmaci ed altre sostanze di origine chimica. Le regole comuni stabilite per il metodo di produzione biologica, (Reg.ti CE834/2007, 889/2008, 505/2012 e s.m.i.) si applicano ai prodotti agricoli vivi o non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, ai mangimi, al materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato. L'Agricoltura Biologica è innanzitutto un metodo di produzione, un metodo che si prefigge come obbiettivo il mantenimento delle risorse ambientali, per permettere anche alle generazioni future di poterne usufruire. 4 In altri termini, l'Agricoltura Biologica si prefigge come obiettivo la "Compatibilità Ambientale". Il soggetto di riferimento è quindi, prima ancora del prodotto alimentare, l'ambiente in cui si opera. In natura l'insieme degli organismi viventi, delle sostanze chimiche, delle condizioni fisiche, climatiche di un ambiente e delle relazione esistenti fra tutti questi fattori viene definito ecosistema. L'introduzione di pratiche agricole in quest’ambiente porta alla formazione di un agroecosistema. 5 3 Produzioni vegetali Coltivare con il metodo biologico richiede una approfondita conoscenza degli interventi colturali ammessi. 3.1 Il suolo Il suolo deve essere protetto da fenomeni erosivi e ristagni idrici disponendo le opportune sistemazioni idraulico agrarie per la regimazione delle acque superficiali e profonde. È ammessa la pacciamatura con residui vegetali e con altri materiali naturali mentre l'uso di materiali sintetici va limitato ad esigenze particolari. È necessario avere particolare attenzione a preservare la diversità ambientale con aree di vegetazione spontanea siepi e quant’altro possa costituire ricovero per organismi antagonisti. Nell’effettuare le lavorazioni del terreno sono da evitare l'impiego di macchinari e attrezzi che provochino un eccessivo interramento dello strato attivo (per le lavorazioni a profondità maggiori di 25 - 30 cm dovrebbero essere utilizzati strumenti discissori) e che danneggino la struttura del terreno (costipamento, polverizzazione ecc.). Per garantire il massimo rispetto della fertilità chimico fisica del terreno si può ricorrere alle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione. 2.2.Irrigazione Le tecniche colturali devono essere finalizzate a limitare, il più possibile, l’uso dell’acqua. L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture, evitando il crearsi di fenomeni di ruscellamento o ristagni. L'acqua utilizzata deve essere conforme alle norme vigenti nazionali e locali. 3.2 Avvicendamenti e consociazioni Ai fini della conservazione della fertilità chimico-fisica, del contenimento delle infestazioni erbacee e parassitarie, nonché dell’incremento delle rese produttive, l'avvicendamento colturale è una pratica fondamentale in agricoltura biologica. Nella scelta della durata della rotazione e delle colture da avvicendare occorre considerare tutti gli aspetti legati all'effetto delle colture sulla fertilità del terreno, all'ambiente di coltivazione, alla tipologia aziendale e al mercato di riferimento. 6 Le buone pratiche agricole, in linea generale, suggeriscono sempre di inserire negli avvicendamenti una leguminosa annuale o poliennale oppure una coltura da sovescio. Ecco alcuni esempi di colture da avvicendare: cereali autunno-vernini: (Colture depauperanti) Sfruttano la fertilità residua del terreno senza apportare benefici; prati di graminacee, Leguminose: (Colture miglioratrici) Migliorano la fertilità chimico-fisica del suolo; mais, barbabietola, patata (colture da rinnovo). Lasciano il terreno in buone condizioni poiché richiedono elevati apporti di fattori produttivi (lavorazioni, concimazioni); leguminose (favetta, erba medica, pisello da foraggio, lupinella, trifoglio alessandrino, trifoglio bianco, veccia ecc.), Crucifere (cavolo da foraggio, cicerchia, ravizzone, senape bianca, colza da foraggio), Graminacee (bromo, orzo, segale, sorgo ecc.), Composite (girasole): (Colture da sovescio) Migliorano la fertilità chimico-fisica del terreno (apporto di sostanza organica, miglioramento della struttura, riduzione dei fenomeni erosivi e di lisciviazione degli elementi nutritivi) e determinano un maggior controllo delle infestanti. 3.3 Concimi e ammendanti Il loro utilizzo è ammesso solo se indispensabile (ovvero in caso di necessità riconosciuta) e dopo avere adottato le pratiche necessarie per garantire la fertilità del terreno I prodotti utilizzabili debbono essere compatibili con i principi dell'agricoltura biologica. Il mantenimento o l'incremento della fertilità e dell'attività biologica del suolo deve essere promosso, attraverso la concimazione organica e, in via preferenziale, mediante la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale, e l’'incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle vigenti norme in materia di agricoltura biologica. Previo riconoscimento della effettiva necessità da parte dell'organismo di controllo, è possibile l'integrazione con altri concimi organici o minerali ammessi dall'allegato II al Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. o Letame proveniente da allevamenti estensivi o Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate provenienti da allevamenti estensivi o Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina e il letame, provenienti da allevamenti industriali. 7 o Escrementi liquidi di animali (liquame, urina ecc.) non provenienti da allevamenti industriali e sottoposti a fermentazione controllata e/o adeguata diluizione o Rifiuti domestici (vegetali e animali) separati alla fonte e sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas (solo fino al 31 marzo 2002) o Residui vegetali sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas o Torba, limitatamente alle colture orticole, floricole, arboricole, vivaistiche o Residui di fungaie o Deiezioni di vermi (vermicompost) e di insetti o Guano o Prodotti o sottoprodotti di origine animale (farina di sangue, di pesce o di carne, polvere di zoccoli, di corna o di ossa, pennone, lana, pellami, pelli e crini, prodotti lattiero-caseari) o Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale (es. farina di pannelli di semi oleosi, o gusci di cacao, radichette di malto ecc.) o Sottoprodotti della lavorazione del legno (segatura, trucioli, cortecce compostate, cenere di legno) provenienti da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento o Alghe e prodotti a base di alghe o Argille o Fosfato naturale tenero o Fosfato allumino-calcico o Scorie di defosforazione o Sale grezzo di potassio (es. kainite, silvinite) o Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio o Solfato di magnesio di origine naturale (es. kieserite) o Borlande ed estratti di borlande (purché non estratte con sali ammoniacali) o Carbonato di calcio di origine naturale (es. creta, marna, calcare macinato, litotamnio, creta fosfatica ecc.) o Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato ecc.) o Soluzione di cloruro di calcio o Solfato di calcio (gesso) di origine naturale o Fanghi industriali provenienti da zuccherifici o Zolfo elementare o Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE o Salgemma (cloruro di sodio) 3.4 Semina e impianto Le colture e le varietà in rotazione devono essere scelte considerando i fattori ambientali e pedologici, dando la preferenza a varietà autoctone o geneticamente resistenti a malattie e fisiopatie. Tutti i materiali di 8 propagazione, riproduzione, semina, devono essere stati ottenuti senza il ricorso a tecniche di ingegneria genetica (OGM free). I semi o altro materiale di propagazione (marze, bulbi, tuberi, ecc.), nonché le giovani piante, devono essere stati ottenuti applicando i metodi dell’agricoltura biologica. Le sementi e il materiale di propagazione vegetativa impiegati per le colture erbacee (es. tuberi, bulbini, rizomi, stoloni) o arboree (es. talee) devono provenire da agricoltura biologica. e pertanto devono essere certificati. Ad eccezione delle piantine orticole da trapianto, che devono assolutamente essere certificate biologiche, il materiale di propagazione è in regime di deroga. Per l’acquisto del materiale di riproduzione si deve far riferimento al mercato nazionale, la richiesta di deroga va fatta all’Ente Nazionale Sementi Elette. 3.5 Controllo delle erbe infestanti Al fine del controllo delle infestanti è ammesso il diserbo meccanico, il pirodiserbo, il termodiserbo, oltre alle pratiche agronomiche (pacciamatura, rotazioni, ecc...) 3.6 Interventi fitosanitari Il ricorso a prodotti fitosanitari è ammesso solo in presenza di un pericolo o danno di entità tale da compromettere il risultato economico della coltura, e comunque esso è subordinato alle pratiche per la difesa indiretta delle colture, quali l'attuazione delle opportune pratiche di fertilizzazione, inerbimento e diserbo, rotazione, consociazione, densità di semina, regimazione delle acque, irrigazione, lavorazione del terreno e potatura, la scelta del materiale d'impianto più resistenti alle malattie che compromettono maggiormente la produzione, favorire le condizioni più adatte alla riproduzione e diffusione dei nemici naturali dei parassiti (presenza di siepi, luoghi per nidificare, diffusione di predatori e/o parassitoidi). I prodotti autorizzati per gli interventi diretti hanno origine organica o minerale; mentre sono vietati tutti i composti chimici (antiparassitari e fitoregolatori) di sintesi, puri o miscelati con prodotti autorizzati. 3.7 Colture protette Sono ammessi mezzi di semiforzatura per produzioni anticipate o ritardate a condizione che il riscaldamento sia effettuato esclusivamente per la produzione di piantine da trapianto; è esclusa l’uso del PVC per la copertura; i prodotti provenienti da coltivazioni protette devono essere commercializzati con la dicitura "prodotto biologico da coltura protetta" o "prodotto biologico in conversione da coltura protetta". 9 3.8 Potatura e sistemi di allevamento Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici. 3.9 Tecniche di maturazione e conservazione E' vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per i trattamenti post-raccolta e per la conservazione, nonché l'uso di radiazioni ionizzanti a scopo conservativo. 3.10 Coltivazione di funghi La coltivazione dei funghi può essere effettuata in ambienti naturali (grotte, boschi, prati) o protetti artificialmente (strutture in muratura, serre e tunnel). Il riscaldamento è ammesso solo per la fase di incubazione (max 20 gg). I substrati utilizzabili devono essere composti esclusivamente da concime animale e deiezioni animali, torbe non trattate chimicamente, legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio, minerali ammessi nella fertilizzazione delle colture praticate secondo il metodo di produzione biologico 3.11 Magazzinaggio dei prodotti Le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni in materia di agricoltura biologica. 3.12 Imballaggio e trasporto dei prodotti I prodotti biologici possono essere trasportati in altre unità, comprese i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo da impedire che il contenuto possa essere sostituito senza manipolare o danneggiare i sigilli. Occorre inoltre applicare un'etichetta che, oltre alle indicazioni eventualmente previste dalla legge per i prodotti convenzionali, riporti i seguenti dati: nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto; denominazione di vendita o descrizione del prodotto, compresa una indicazione del metodo di produzione biologico; indicazione degli ingredienti; nome o codice dell'organismo di controllo ed estremi dell'autorizzazione ministeriale da cui dipende l'operatore; codice dell'operatore e codice di autorizzazione alla stampa dell'etichetta. 10 Le suddette indicazioni possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto e deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora: il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro Operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo; i prodotti siano muniti di un documento di transazione indicante le informazioni di cui sopra; l’organismo o l’autorità di controllo dell’Operatore speditore e dell’Operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto. L'etichettatura dei prodotti deve essere autorizzata dall'organismo di controllo attraverso un'autorizzazione alla stampa delle etichette. 11 4 Produzioni zootecniche La zootecnia biologica è un sistema produttivo alternativo all'allevamento intensivo, da cui si differenzia in quanto ha come obiettivi primari una produzione ecosostenibile e il benessere animale. L'allevamento biologico deve garantire uno stretto legame con la terra. L'alimentazione animale deve essere sostanzialmente da agricoltura biologica e per almeno il 50% di provenienza aziendale o ottenuta in cooperazione con altre aziende biologiche facenti parte dello stesso comprensorio. Il carico del bestiame deve essere comunque commisurato alla superficie aziendale e/o comprensoriale per far sì che sia gestito in modo adeguato lo spandimento delle deiezioni. In termini numerici il limite è di 170 kg N/ha/anno e per le varie specie allevate è definito il numero massimo di capi ad ettaro. L'allevamento biologico deve garantire il benessere degli animali. In considerazione di ciò, sono importanti: le pratiche zootecniche, le condizioni di stabulazione, la scelta di razze, il numero di animali presenti nelle strutture dell'allevamento e il rispetto i cicli produttivi delle diverse specie animali. In zootecnia biologica gli animali vengono allevati nel completo rispetto della loro vita e della loro salute. Ogni animale dispone di uno spazio adeguato, ha libertà di movimento e deve avere regolare accesso al pascolo. L'alimentazione si basa esclusivamente su materie prime di origine biologica, possibilmente prodotte all'interno dell'azienda, e rispetta la fisiologia degli animali. Anche durante il trasporto, che deve avere durata il più possibile limitata, e la macellazione, agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze. In caso dell'insorgere di malattie, queste vanno trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali, in prima approssimazione si deve ricorrere a prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti, e, se risultano inefficaci ( sempre sotto prescrizione veterinaria) è consentito l'utilizzo di medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici. In questo caso però i tempi di sospensione (tempo necessario a rendere di nuovo commerciabile le produzione zootecnica, legato al medicinale allopatico utilizzato) dovranno essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge e in taluni casi è necessario che gli animali siano sottoposti ad un periodo di conversione. 12 4.1 Origine degli animali biologici Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc., dando la preferenza a razze e varietà autoctone. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali: le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% del patrimonio di equini o di bovini adulti e il 20% del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti; qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno. In caso di estensione significativa dell'azienda; cambiamento di razza; avviamento di un nuovo indirizzo produttivo; razze minacciate di abbandono; le percentuali possono essere portate al 40%, previa autorizzazione dell'autorità competente 4.2 Locali di stabulazione e pratiche di allevamento 4.2.1 Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio deve consentire un'abbondante aerazione e illuminazione naturale. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, 13 assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali. 4.2.2 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato. L'area di riposo deve disporre di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali. 4.2.3 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli I volatili non possono essere tenuti in gabbie. I ricoveri per gli avicoli devono avere almeno un terzo della superficie del suolo solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba. Nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni. Ciascun ricovero non deve contenere più di 4.800 polli; 3.000 galline ovaiole. La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m2. I ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale. 4.2.4 Densità degli animali La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola. 4.3 Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse. 14 Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando sono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. 4.4 Alimenti per animali Fatta eccezione per i periodi in cui gli animali sono in transumanza almeno il 60% degli alimenti deve provenire dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, può essere ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20% degli alimenti deve provenire dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, può essere ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. 4.4.1 Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. 4.4.2 Alimenti in conversione L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formulazione 15 alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60%. 4.5 Pofilassi e trattamenti veterinari 4.5.1 Profilassi E’ vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri). 4.5.2 Trattamenti veterinari I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura. Qualora l’uso di prodotti omeopatici ed oligoelementi non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione. 4.6 Metodi di gestione zootecnica La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. E' ammessa l'inseminazione artificiale ma sono vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (es. trapianto di embrioni) e che prevedono tecniche di ingegneria genetica. La castrazione, purché operata prima del raggiungimento della maturità sessuale, è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (es. suini, manzi, capponi). Le operazioni consentite devono essere effettuate da personale veterinario e in modo tale da ridurre al minimo ogni sofferenza o maltrattamento degli animali. E’ vietata la stabulazione fissa. 16 I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e proliferazioni di organismi patogeni. Alcuni esempi di prodotti utilizzabili, saponi a base di sodio e potassio, acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico, acetico; alcole; acido nitrico (attrezzatura da latteria); acido fosforico (attrezzatura da latteria); formaldeide; prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura; carbonato di sodio; acqua e vapore; latte di calce; calce; calce viva; ipoclorito di sodio (es. candeggina); soda caustica; potassa caustica; acqua ossigenata. 4.7 Trasporto Il trasporto non deve costituire motivo di eccessivo stress per gli animali. E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso di questa fase; le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza l'ausilio di pungoli elettrici. Anche in fase di macellazione occorre limitare lo stress arrecato agli animali e l'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento secondo metodi consentiti dalla normativa nazionale vigente. L'identificazione degli animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione. 17 5 Le produzioni apistiche "biologiche: aspetti salienti Uno degli elementi fondamentali caratterizzanti l'apicoltura biologica è il posizionamento degli apiari in funzione del "pabulum". Gli apiari infatti devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline. Queste fonti devono essere costituite in maniera assolutamente prevalente (come fonte di bottinatura) da coltivazioni biologiche o flora spontanea o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Anche in apicoltura, in caso fosse necessario, è ammesso l'utilizzo di medicinali veterinari, autorizzati secondo la normativa vigente. Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati: acido acetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico, canfora, eucaliptolo, mentolo o timolo. Anche le produzioni apistiche hanno un periodo di conversione pari ad un anno nel corso del quale la cera va sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. Se in un trattamento fosse stato necessario utilizzare prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate dovranno essere isolate in un apposito apiario e la cera dovrà essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Dopo il trattamento, le colonie saranno nuovamente soggette al periodo di conversione di un anno. 18 6 Vinificazione biologica A marzo 2012 la Commissione Europea ha emanato le norme relative al vino biologico. Il Regolamento parte da un presupposto semplice e scontato ma essenziale: il vino biologico si fa solo con l'uva biologica, il che significa una gestione del vigneto ben diversa dal convenzionale, tale da segnarne la differenza. Tale differenza con il completamento normativo sarà ben visibile attraverso l’utilizzo del logo comunitario di produzione biologica, denominato “logo biologico dell'UE”, L’utilizzo di pratiche e tecniche di vinificazione stabilite dall’UE per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli può non essere coerente con gli obiettivi e i principi della vinificazione biologica pertanto sono state introdotte restrizioni e limitazioni specifiche per determinati processi e pratiche enologiche. Talune altre pratiche largamente utilizzate nella trasformazione degli alimenti possono essere utilizzate anche nella vinificazione ed avere effetti anche su determinate caratteristiche essenziali dei prodotti biologici, e pertanto sulla loro vera natura, ma attualmente non esistono tecniche alternative in grado di sostituirle. Conseguentemente tali pratiche, quali ad esempio i trattamenti termici, la filtrazione, l'osmosi inversa e l'uso di resine a scambio ionico, sono autorizzate per i vinificatori biologici, ma il loro uso è sottoposto a restrizioni. Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre in inganno sulla natura dei prodotti biologici sono escluse dal processo di vinificazione di vino biologico. Questo vale per la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche enologiche modificano notevolmente la composizione del prodotto. Per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, sono ammessi quasi tutti quelli di origine naturale (vegetale, animale e microbiologica, inclusi lieviti e batteri), con la raccomandazione di preferire l'origine biologica quando disponibile, e vengono limitati quelli di sintesi. Per i lieviti enologici e obbligatorio l'uso di quelli bio solo se sono della tipologia/ceppo adeguata alla vinificazione che si puo condurre. In pratica c'e forte raccomandazione di utilizzare i 3 ceppi bio attualmente disponibili sul mercato, laddove essi siano consoni alla vinificazione. Negli altri casi si puo ricorrere a lieviti selezionati convenzionali, purche non OGM, 19 oppure ovviamente alla fermentazione spontanea o con i propri lieviti (anche purificati e liofilizzati). Non si possono usare invece il dimetildicarbonato (DMDC), il polivinilpolipirrolidone (PVPP), il solfito ed il bisolfito di ammonio, l'ureasi, le mannoproteine, la carbossimetilcellulosa, i sorbati e pochi altri. Rimangono fuori anche il lisozima e le betaglucasi nonostante l'origine naturale. Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, è stabilito un tenore massimo di zolfo specifico per i vini biologici. I quantitativi necessari di anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, in particolare il tenore di zuccheri, di cui occorre tenere conto nel fissare i livelli massimi di anidride solforosa specifici per i vini biologici. Condizioni climatiche estreme possono provocare difficoltà in talune zone viticole rendendo necessario l'uso di quantitativi supplementari di solfiti nell'elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finito di quell'annata. È quindi possibile autorizzare l'aumento del tenore massimo di anidride solforosa qualora si verifichino le condizioni summenzionate. 7 L’etichettatura dei prodotti biologici Vi sono quattro differenti possibilità per commercializzare produzioni biologiche sostanzialmente basate sulla "quantità" di "materia prima di origine agricola" biologica contenuta nell'alimento. L'etichettatura dei prodotti deve essere autorizzata dall'organismo di controllo attraverso un'autorizzazione alla stampa delle etichette. Di seguito si riportano gli "elementi costitutivi dell'etichetta" (esclusivamente in relazione alle indicazioni relative al metodo di produzione biologico) per le quattro possibilità previste dai regolamenti: Etichetta di alimenti ottenuti con ingredienti biologici (Bio > 95%) Etichetta di alimenti ottenuti con ingredienti biologici (Bio < 95%) Etichetta di alimenti in cui il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca Etichetta di alimenti in conversione all'agricoltura biologica 20 8 Procedure per i produttori che vogliono fare il biologico Coloro che vogliano produrre, preparare o commercializzare con marchio prodotti agricoli biologici, devono essere inseriti nel Sistema di Controllo Nazionale (S.C.N). Il S.C.N prevede la partecipazione di tre diversi soggetti con funzioni differenziate: Organismi di Controllo e Certificazione (O.d.C.): soggetti privati responsabili esclusivi della certificazione dei processi produttivi adottati, della verifica della conformità degli imputs produttivi, dei principi attivi usati e dei prodotti ottenuti dagli Operatori dell'Agricoltura Biologica a loro assoggettati; rilascio di certificazioni di conformità e di etichette con il marchio dell'Organismo di Controllo; trasmissione di elenchi degli operatori controllati e di relazioni di attività alle amministrazioni preposte al controllo della loro attività; Regioni: funzioni di natura ispettiva e di controllo sull'attività espletata nei territori di competenza dai diversi Organismi di Controllo autorizzati; redazione di un Elenco Regionale degli operatori dell'agricoltura biologica da trasmettere entro il 31-03 di ogni anno al MIPAAF; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnicoscientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di Agricoltura biologica di cui al Reg CEE 2092/91. 8.1 L'iscrizione all'ERAB L'Elenco Regionale degli operatori dell'Agricoltura Biologica (ERAB) è articolato nelle tre sezioni Sezione dei "PRODUTTORI AGRICOLI"; Sezione dei "PREPARATORI"; Sezione dei "RACCOGLITORI DEI PRODOTTI SPONTANEI" "PRODUTTORI AGRICOLI": AZIENDE BIOLOGICHE AZIENDE IN CONVERSIONE AZIENDE MISTE Tutti gli operatori che vogliano produrre, preparare o commercializzare con l'indicazione di tale metodo sulle etichette, prodotti agricoli con metodo biologico devono essere registrati in tale elenco. 21 8.2 Modalità per l'iscrizione all'ERAB Gli operatori interessati ad intraprendere un'attività di produzione, preparazione o di commercializzazione con marchio di prodotti agricoli biologici, deve innanzitutto prendere contatto con uno degli O.d.C. attualmente autorizzati ed informarsi sugli obblighi cui sarà sottoposto per contratto e sui prezzi praticati per la certificazione di processo o di prodotto. Una volta che l'operatore abbia scelto l' O.d.C. deve necessariamente essere inserito nel Sistema di Controllo Nazionale adoperando la modulistica allegata al D.M 04.08.2000, pubblicato in Suppl. G.U. 09.09.2000 n. 211. In particolare, per quanto riguarda l'iscrizione obbligatoria all'apposito Elenco Regionale, ogni operatore dovrà: compilare in ogni parte che riguardi l'attività esercitata un modello di Notifica di attività in bollo, farne una copia identica, meglio se conforme; spedire l'originale alla Regione Campania per il tramite degli STAPA CePICA competenti per territorio; spedire la copia di cui al punto 1, all'Organismo di Controllo prescelto tra gli 8 autorizzati ai sensi del D. Lgs. 220/95; fornire al SeSIRCA, entro 90 giorni dalla trasmissione della notifica, un certificato, a firma del legale rappresentante dell'O.d.C. prescelto, o da suo delegato, che ne attesti l'inserimento nel Sistema di Controllo. Pervenute la notifica, correttamente compilata, e la certificazione dell'O.d.C. prescelto, l'operatore sarà iscritto all'ERAB, nella sezione di attività esercitata 8.3 Aziende in conversione All'atto dell'ingresso al sistema di controllo, le aziende sono in fase di conversione all'agricoltura biologica. La conversione è il periodo che intercorre tra la data di prima notifica di attività biologica e, in caso di colture erbacee, la data di semina del prodotto che sarà certificato "da agricoltura biologica", mentre per le colture perenni diverse dai prati, il riferimento è la data del primo raccolto; tale periodo è normalmente fissato in due anni per le colture erbacee ed in tre anni per le colture perenni diverse dal prato. Tempi di attesa per la qualifica di prodotto biologico o in conversione all'agricoltura biologica Qualifica di CONVERSIONE Qualifica di BIOLOGICO Dopo 12 mesi Dopo 24 mesi Superfici arboree Dopo 12 mesi Dopo 36 mesi Superfici a seminativo 22 L'organismo di controllo può decidere che in casi particolari i periodi in questione siano prolungati o abbreviati tenuto conto dell'utilizzazione precedente degli appezzamenti. Il processo di conversione può essere realizzato anche non contemporaneamente su tutta la superficie aziendale, in tal caso sono vietate le produzioni parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia biologica sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni qualora siano soddisfatte precise condizioni. 23 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino Piazza Duomo, 5 - Avellino Per informazioni: CCIAA Avellino - Area Impresa Viale Cassitto, 7 Avellino Tel. 0825694206-204 fax 0825694261 PEC: [email protected]