Guida informativa
all’agricoltura
biologica
Dicembre 2013
1
Presentazione ................................................................................. 3
2
Premessa ...................................................................................... 4
3
Produzioni vegetali .......................................................................... 6
4
3.1
Il suolo .................................................................................... 6
2.2.
Irrigazione ............................................................................... 6
3.2
Avvicendamenti e consociazioni ..................................................... 6
3.3
Concimi e ammendanti ................................................................ 7
3.4
Semina e impianto ...................................................................... 8
3.5
Controllo delle erbe infestanti ....................................................... 9
3.6
Interventi fitosanitari .................................................................. 9
3.7
Colture protette ........................................................................ 9
3.8
Potatura e sistemi di allevamento ................................................. 10
3.9
Tecniche di maturazione e conservazione ........................................ 10
3.10
Coltivazione di funghi ................................................................ 10
3.11
Magazzinaggio dei prodotti ......................................................... 10
3.12
Imballaggio e trasporto dei prodotti .............................................. 10
Produzioni zootecniche ................................................................... 12
4.1
Origine degli animali biologici ...................................................... 13
4.2
Locali di stabulazione e pratiche di allevamento ............................... 13
4.2.1
Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali .............. 13
4.2.2
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i
mammiferi .................................................................................. 14
4.2.3
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli
avicoli................. ....................................................................... 14
4.2.4
Densità degli animali ........................................................... 14
1 4.3
Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non
biologico ........................................................................................ 14
4.4
Alimenti per animali ................................................................. 15
4.4.1
Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali ............... 15
4.4.2
Alimenti in conversione ........................................................ 15
4.5
Pofilassi e trattamenti veterinari .................................................. 16
4.5.1
Profilassi .......................................................................... 16
4.5.2
Trattamenti veterinari ......................................................... 16
4.6
Metodi di gestione zootecnica ...................................................... 16
4.7
Trasporto ............................................................................... 17
5
Le produzioni apistiche "biologiche: aspetti salienti ................................. 18
6
Vinificazione biologica .................................................................... 19
7
L’etichettatura dei prodotti biologici .................................................. 20
8
Procedure per i produttori che vogliono fare il biologico ........................... 21
8.1
L'iscrizione all'ERAB .................................................................. 21
8.2
Modalità per l'iscrizione all'ERAB ................................................... 22
8.3
Aziende in conversione .............................................................. 22
2 1 Presentazione
Le aziende agroalimentari, anche in considerazione della crisi
economica nella quale si trovano ad operare, devono riuscire a
posizionare sul mercato i propri prodotti in modo maggiormente
efficace e remunerativo.
L’evoluzione della domanda di mercato va verso prodotti di
qualità, che siano accompagnati dalle necessarie garanzie e che
siano anche realizzati con attenzione alle tematiche ambientali.
In questo contesto l’adozione delle metodologie produttive proprie
dell’agricoltura biologica possono costituire una buona risposta al
mercato sia interno, sia estero.
Questa guida, pertanto, si propone di svolgere un’azione di
sensibilizzazione a beneficio degli operatori agroalimentari della
provincia di Avellino sulle tematiche relative produzioni biologiche
(agricole e alimentari).
3 2 Premessa
Secondo l’International Federation of Organic Agriculture Movements si
definiscono colture biologiche:
“tutti i sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti e fibre in
modo sano socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale.
Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità
intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura delle piante degli animali e
del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti. L’agricoltura
biologica riduce drasticamente l’impiego di input esterni attraverso
l’esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al
contrario, utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la
resistenza alle malattie.”
Dunque, l’agricoltura biologica si muove su tre direzioni diverse:
 rispettare il suolo, evitando colture intensive che lo rendano sterile o
comunque più povero;
 limitare l’uso di pesticidi a quello strettamente necessari (sempre che
risulti necessario);
 privilegiare l’uso della lotta biologica ed altre forme di lotta ai parassiti
che non passino dall’uso di sostanze chimiche;
 ridurre l’uso di concimi di origine chimica, in rispetto anche al primo
punto.
Per “lotta biologica” s’intende l’utilizzo di specie animali antagoniste dei
parassiti, ad esempio: bacillus Thuringensis contro le larve dei lepidotteri, il
Phytoseiulus Persimilis contro il ragnetto rosso, la Chrysoperla Cornea contro
alcuni afidi, la Rodolia Cardinalis contro l’Icerya Purchasi, il Torimus sinensis
contro il Cinipide galligeno.
Ciò che si ottiene è, dunque, un prodotto a basso o nullo contenuto di
fitofarmaci ed altre sostanze di origine chimica.
Le regole comuni stabilite per il metodo di produzione biologica, (Reg.ti
CE834/2007, 889/2008, 505/2012 e s.m.i.) si applicano ai prodotti agricoli vivi
o non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati
come alimenti, ai mangimi, al materiale di propagazione vegetativa e sementi
per la coltivazione, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura,
qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul
mercato.
L'Agricoltura Biologica è innanzitutto un metodo di produzione, un metodo
che si prefigge come obbiettivo il mantenimento delle risorse ambientali, per
permettere anche alle generazioni future di poterne usufruire.
4 In altri termini, l'Agricoltura Biologica si prefigge come obiettivo la
"Compatibilità Ambientale".
Il soggetto di riferimento è quindi, prima ancora del prodotto alimentare,
l'ambiente in cui si opera.
In natura l'insieme degli organismi viventi, delle sostanze chimiche, delle
condizioni fisiche, climatiche di un ambiente e delle relazione esistenti fra
tutti questi fattori viene definito ecosistema. L'introduzione di pratiche
agricole in quest’ambiente porta alla formazione di un agroecosistema.
5 3 Produzioni vegetali
Coltivare con il metodo biologico richiede una approfondita conoscenza degli
interventi colturali ammessi.
3.1 Il suolo
Il suolo deve essere protetto da fenomeni erosivi e ristagni idrici disponendo
le opportune sistemazioni idraulico agrarie per la regimazione delle acque
superficiali e profonde.
È ammessa la pacciamatura con residui vegetali e con altri materiali naturali
mentre l'uso di materiali sintetici va limitato ad esigenze particolari.
È necessario avere particolare attenzione a preservare la diversità ambientale
con aree di vegetazione spontanea siepi e quant’altro possa costituire
ricovero per organismi antagonisti.
Nell’effettuare le lavorazioni del terreno sono da evitare l'impiego di
macchinari e attrezzi che provochino un eccessivo interramento dello strato
attivo (per le lavorazioni a profondità maggiori di 25 - 30 cm dovrebbero
essere utilizzati strumenti discissori) e che danneggino la struttura del terreno
(costipamento, polverizzazione ecc.).
Per garantire il massimo rispetto della fertilità chimico fisica del terreno si
può ricorrere alle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione.
2.2.Irrigazione
Le tecniche colturali devono essere finalizzate a limitare, il più possibile,
l’uso dell’acqua. L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando
conseguenze collaterali negative per i terreni e le colture, evitando il crearsi
di fenomeni di ruscellamento o ristagni. L'acqua utilizzata deve essere
conforme alle norme vigenti nazionali e locali.
3.2 Avvicendamenti e consociazioni
Ai fini della conservazione della fertilità chimico-fisica, del contenimento
delle infestazioni erbacee e parassitarie, nonché dell’incremento delle rese
produttive, l'avvicendamento colturale è una pratica fondamentale in
agricoltura biologica.
Nella scelta della durata della rotazione e delle colture da avvicendare
occorre considerare tutti gli aspetti legati all'effetto delle colture sulla
fertilità del terreno, all'ambiente di coltivazione, alla tipologia aziendale e al
mercato di riferimento.
6 Le buone pratiche agricole, in linea generale, suggeriscono sempre di inserire
negli avvicendamenti una leguminosa annuale o poliennale oppure una coltura
da sovescio.
Ecco alcuni esempi di colture da avvicendare:
 cereali autunno-vernini: (Colture depauperanti) Sfruttano la fertilità
residua del terreno senza apportare benefici;
 prati di graminacee, Leguminose: (Colture miglioratrici) Migliorano la
fertilità chimico-fisica del suolo;
 mais, barbabietola, patata (colture da rinnovo). Lasciano il terreno in
buone condizioni poiché richiedono elevati apporti di fattori produttivi
(lavorazioni, concimazioni);
 leguminose (favetta, erba medica, pisello da foraggio, lupinella,
trifoglio alessandrino, trifoglio bianco, veccia ecc.), Crucifere (cavolo
da foraggio, cicerchia, ravizzone, senape bianca, colza da foraggio),
Graminacee (bromo, orzo, segale, sorgo ecc.), Composite (girasole):
(Colture da sovescio) Migliorano la fertilità chimico-fisica del terreno
(apporto di sostanza organica, miglioramento della struttura, riduzione
dei fenomeni erosivi e di lisciviazione degli elementi nutritivi) e
determinano un maggior controllo delle infestanti.
3.3 Concimi e ammendanti
Il loro utilizzo è ammesso solo se indispensabile (ovvero in caso di necessità
riconosciuta) e dopo avere adottato le pratiche necessarie per garantire la
fertilità del terreno I prodotti utilizzabili debbono essere compatibili con i
principi dell'agricoltura biologica.
Il mantenimento o l'incremento della fertilità e dell'attività biologica del suolo
deve essere promosso, attraverso la concimazione organica e, in via
preferenziale, mediante la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di
vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato
programma di rotazione pluriennale, e l’'incorporazione nel terreno di
materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel
rispetto delle vigenti norme in materia di agricoltura biologica.
Previo riconoscimento della effettiva necessità da parte dell'organismo di
controllo, è possibile l'integrazione con altri concimi organici o minerali
ammessi dall'allegato II al Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e
integrazioni.
o Letame proveniente da allevamenti estensivi
o Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate provenienti da
allevamenti estensivi
o Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina e il letame, provenienti
da allevamenti industriali.
7 o Escrementi liquidi di animali (liquame, urina ecc.) non provenienti da
allevamenti industriali e sottoposti a fermentazione controllata e/o
adeguata diluizione
o Rifiuti domestici (vegetali e animali) separati alla fonte e sottoposti a
compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
(solo fino al 31 marzo 2002)
o Residui vegetali sottoposti a compostaggio o a fermentazione
anaerobica per la produzione di biogas
o Torba, limitatamente alle colture orticole, floricole, arboricole,
vivaistiche
o Residui di fungaie
o Deiezioni di vermi (vermicompost) e di insetti
o Guano
o Prodotti o sottoprodotti di origine animale (farina di sangue, di pesce o
di carne, polvere di zoccoli, di corna o di ossa, pennone, lana, pellami,
pelli e crini, prodotti lattiero-caseari)
o Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale (es. farina di
pannelli di semi oleosi,
o gusci di cacao, radichette di malto ecc.)
o Sottoprodotti della lavorazione del legno (segatura, trucioli, cortecce
compostate, cenere di legno) provenienti da legname non trattato
chimicamente dopo l'abbattimento
o Alghe e prodotti a base di alghe
o Argille
o Fosfato naturale tenero
o Fosfato allumino-calcico
o Scorie di defosforazione
o Sale grezzo di potassio (es. kainite, silvinite)
o Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio
o Solfato di magnesio di origine naturale (es. kieserite)
o Borlande ed estratti di borlande (purché non estratte con sali
ammoniacali)
o Carbonato di calcio di origine naturale (es. creta, marna, calcare
macinato, litotamnio, creta fosfatica ecc.)
o Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (es. creta
magnesiaca, calcare magnesiaco macinato ecc.)
o Soluzione di cloruro di calcio
o Solfato di calcio (gesso) di origine naturale
o Fanghi industriali provenienti da zuccherifici
o Zolfo elementare
o Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE
o Salgemma (cloruro di sodio)
3.4 Semina e impianto
Le colture e le varietà in rotazione devono essere scelte considerando i fattori
ambientali e pedologici, dando la preferenza a varietà autoctone o
geneticamente resistenti a malattie e fisiopatie. Tutti i materiali di
8 propagazione, riproduzione, semina, devono essere stati ottenuti senza il
ricorso a tecniche di ingegneria genetica (OGM free).
I semi o altro materiale di propagazione (marze, bulbi, tuberi, ecc.), nonché
le giovani piante, devono essere stati ottenuti applicando i metodi
dell’agricoltura biologica.
Le sementi e il materiale di propagazione vegetativa impiegati per le colture
erbacee (es. tuberi, bulbini, rizomi, stoloni) o arboree (es. talee) devono
provenire da agricoltura biologica. e pertanto devono essere certificati. Ad
eccezione delle piantine orticole da trapianto, che devono assolutamente
essere certificate biologiche, il materiale di propagazione è in regime di
deroga.
Per l’acquisto del materiale di riproduzione si deve far riferimento al mercato
nazionale, la richiesta di deroga va fatta all’Ente Nazionale Sementi Elette.
3.5 Controllo delle erbe infestanti
Al fine del controllo delle infestanti è ammesso il diserbo meccanico, il
pirodiserbo, il termodiserbo, oltre alle pratiche agronomiche (pacciamatura,
rotazioni, ecc...)
3.6 Interventi fitosanitari
Il ricorso a prodotti fitosanitari è ammesso solo in presenza di un pericolo o
danno di entità tale da compromettere il risultato economico della coltura, e
comunque esso è subordinato alle pratiche per la difesa indiretta delle
colture, quali l'attuazione delle opportune pratiche di fertilizzazione,
inerbimento e diserbo, rotazione, consociazione, densità di semina,
regimazione delle acque, irrigazione, lavorazione del terreno e potatura, la
scelta del materiale d'impianto più resistenti alle malattie che
compromettono maggiormente la produzione, favorire le condizioni più adatte
alla riproduzione e diffusione dei nemici naturali dei parassiti (presenza di
siepi, luoghi per nidificare, diffusione di predatori e/o parassitoidi).
I prodotti autorizzati per gli interventi diretti hanno origine organica o
minerale; mentre sono vietati tutti i composti chimici (antiparassitari e
fitoregolatori) di sintesi, puri o miscelati con prodotti autorizzati.
3.7 Colture protette
Sono ammessi mezzi di semiforzatura per produzioni anticipate o ritardate a
condizione che il riscaldamento sia effettuato esclusivamente per la
produzione di piantine da trapianto; è esclusa l’uso del PVC per la copertura; i
prodotti provenienti da coltivazioni protette devono essere commercializzati
con la dicitura "prodotto biologico da coltura protetta" o "prodotto biologico in
conversione da coltura protetta".
9 3.8 Potatura e sistemi di allevamento
Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi
chimici.
3.9 Tecniche di maturazione e conservazione
E' vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione,
per i trattamenti post-raccolta e per la conservazione, nonché l'uso di
radiazioni ionizzanti a scopo conservativo.
3.10 Coltivazione di funghi
La coltivazione dei funghi può essere effettuata in ambienti naturali (grotte,
boschi, prati) o protetti artificialmente (strutture in muratura, serre e
tunnel). Il riscaldamento è ammesso solo per la fase di incubazione (max 20
gg).
I substrati utilizzabili devono essere composti esclusivamente da concime
animale e deiezioni animali, torbe non trattate chimicamente, legno non
trattato con sostanze chimiche dopo il taglio, minerali ammessi nella
fertilizzazione delle colture praticate secondo il metodo di produzione
biologico
3.11 Magazzinaggio dei prodotti
Le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti devono essere gestite in modo
tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti siano
mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle
disposizioni in materia di agricoltura biologica.
3.12 Imballaggio e trasporto dei prodotti
I prodotti biologici possono essere trasportati in altre unità, comprese i
grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in
modo da impedire che il contenuto possa essere sostituito senza manipolare o
danneggiare i sigilli.
Occorre inoltre applicare un'etichetta che, oltre alle indicazioni
eventualmente previste dalla legge per i prodotti convenzionali, riporti i
seguenti dati:





nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del
proprietario o venditore del prodotto;
denominazione di vendita o descrizione del prodotto, compresa una
indicazione del metodo di produzione biologico;
indicazione degli ingredienti;
nome o codice dell'organismo di controllo ed estremi dell'autorizzazione
ministeriale da cui dipende l'operatore;
codice dell'operatore e codice di autorizzazione alla stampa dell'etichetta.
10 Le suddette indicazioni possono anche figurare in un documento di
accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio,
al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto e deve contenere
informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.
Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:



il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro Operatore,
entrambi assoggettati al regime di controllo;
i prodotti siano muniti di un documento di transazione indicante le
informazioni di cui sopra;
l’organismo o l’autorità di controllo dell’Operatore speditore e
dell’Operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di
trasporto e abbiano dato il loro consenso.
Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.
L'etichettatura dei prodotti deve essere autorizzata dall'organismo di controllo
attraverso un'autorizzazione alla stampa delle etichette.
11 4 Produzioni zootecniche
La zootecnia biologica è un sistema produttivo alternativo all'allevamento
intensivo, da cui si differenzia in quanto ha come obiettivi primari una
produzione ecosostenibile e il benessere animale.
L'allevamento biologico deve garantire uno stretto legame con la terra.
L'alimentazione animale deve essere sostanzialmente da agricoltura biologica
e per almeno il 50% di provenienza aziendale o ottenuta in cooperazione con
altre aziende biologiche facenti parte dello stesso comprensorio.
Il carico del bestiame deve essere comunque commisurato alla superficie
aziendale e/o comprensoriale per far sì che sia gestito in modo adeguato lo
spandimento delle deiezioni. In termini numerici il limite è di 170 kg
N/ha/anno e per le varie specie allevate è definito il numero massimo di capi
ad ettaro.
L'allevamento biologico deve garantire il benessere degli animali.
In considerazione di ciò, sono importanti: le pratiche zootecniche, le
condizioni di stabulazione, la scelta di razze, il numero di animali presenti
nelle strutture dell'allevamento e il rispetto i cicli produttivi delle diverse
specie animali.
In zootecnia biologica gli animali vengono allevati nel completo rispetto della
loro vita e della loro salute. Ogni animale dispone di uno spazio adeguato, ha
libertà di movimento e deve avere regolare accesso al pascolo.
L'alimentazione si basa esclusivamente su materie prime di origine biologica,
possibilmente prodotte all'interno dell'azienda, e rispetta la fisiologia degli
animali. Anche durante il trasporto, che deve avere durata il più possibile
limitata, e la macellazione, agli animali sono risparmiate il più possibile le
sofferenze.
In caso dell'insorgere di malattie, queste vanno trattate immediatamente per
evitare sofferenze agli animali, in prima approssimazione si deve ricorrere a
prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti, e, se risultano inefficaci (
sempre sotto prescrizione veterinaria) è consentito l'utilizzo di medicinali
veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici. In questo caso
però i tempi di sospensione (tempo necessario a rendere di nuovo
commerciabile le produzione zootecnica, legato al medicinale allopatico
utilizzato) dovranno essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per
legge e in taluni casi è necessario che gli animali siano sottoposti ad un
periodo di conversione.
12 4.1 Origine degli animali biologici
Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della
capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro
vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche
devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi
sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella
produzione intensiva ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni
pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili
che richiedono taglio cesareo, ecc., dando la preferenza a razze e varietà
autoctone.
Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine
nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione
biologica.
Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni
annuali:


le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% del
patrimonio di equini o di bovini adulti e il 20% del patrimonio di suini, ovini
e caprini adulti;
qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o
bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è
limitato al massimo a un animale all'anno.
In caso di estensione significativa dell'azienda; cambiamento di razza;
avviamento di un nuovo indirizzo produttivo; razze minacciate di abbandono;
le percentuali possono essere portate al 40%, previa autorizzazione
dell'autorità competente
4.2 Locali di stabulazione e pratiche di allevamento
4.2.1 Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali
L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio devono garantire che
la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa
dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per
gli animali.
L'edificio deve consentire un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.
Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi
condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.
La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere
degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in
funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali.
La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una
superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi,
13 assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad
esempio sgranchirsi e sbattere le ali.
4.2.2 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i
mammiferi
I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli.
Almeno metà della superficie minima interna è costituita da materiale solido,
ossia non composto da assicelle o graticciato.
L'area di riposo deve disporre di una lettiera ampia e asciutta, costituita da
paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e
arricchita con tutti i prodotti minerali.
4.2.3 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per
gli avicoli
I volatili non possono essere tenuti in gabbie.
I ricoveri per gli avicoli devono avere almeno un terzo della superficie del
suolo solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve
essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno,
sabbia o erba.
Nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte
sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere
destinata alla raccolta delle deiezioni.
Ciascun ricovero non deve contenere più di 4.800 polli; 3.000 galline ovaiole.
La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la
produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m2.
I ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire
loro un facile accesso allo spazio all'aperto.
La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale.
4.2.4 Densità degli animali
La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di
azoto per anno/ettaro di superficie agricola.
4.3 Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e
non biologico
È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo
biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di
edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla
produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.
14 Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di
pascolo comune, purché l'area non sia stata trattata con prodotti non
autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, i
prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel
periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati
biologici.
Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non
biologici quando sono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non
biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al
pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione
annua complessiva.
4.4 Alimenti per animali
Fatta eccezione per i periodi in cui gli animali sono in transumanza almeno il
60% degli alimenti deve provenire dall’unità di produzione stessa o, qualora
ciò non sia possibile, può essere ottenuto in cooperazione con altre aziende
biologiche situate nella stessa regione.
Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20% degli alimenti deve provenire
dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, può essere
ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od
operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione
biologico.
4.4.1 Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali
Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza
rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini
(incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e
40 giorni per i suini.
Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul
pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno.
Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera
degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi,
essiccati o insilati.
Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo
massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.
I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere
aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.
4.4.2 Alimenti in conversione
L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è
autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formulazione
15 alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda
stessa, la percentuale può arrivare al 60%.
4.5 Pofilassi e trattamenti veterinari
4.5.1 Profilassi
E’ vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o
di antibiotici per trattamenti preventivi.
È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita nonché l'uso di
ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri
scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).
4.5.2 Trattamenti veterinari
I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi sono preferiti
ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli
antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e
tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.
Qualora l’uso di prodotti omeopatici ed oligoelementi non sia efficace per le
malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o
disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari
allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.
Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani
obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali
sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari
allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi gli animali
interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come
prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di
conversione.
4.6 Metodi di gestione zootecnica
La riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi
naturali. E' ammessa l'inseminazione artificiale ma sono vietate altre forme di
riproduzione artificiale o assistita (es. trapianto di embrioni) e che prevedono
tecniche di ingegneria genetica.
La castrazione, purché operata prima del raggiungimento della maturità
sessuale, è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche
tradizionali di produzione (es. suini, manzi, capponi).
Le operazioni consentite devono essere effettuate da personale veterinario e
in modo tale da ridurre al minimo ogni sofferenza o maltrattamento degli
animali.
E’ vietata la stabulazione fissa.
16 I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e
disinfettati per evitare contaminazioni e proliferazioni di organismi patogeni.
Alcuni esempi di prodotti utilizzabili, saponi a base di sodio e potassio, acido
citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico, acetico; alcole; acido nitrico
(attrezzatura da latteria); acido fosforico (attrezzatura da latteria);
formaldeide; prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e
attrezzature per la mungitura; carbonato di sodio; acqua e vapore; latte di
calce; calce; calce viva; ipoclorito di sodio (es. candeggina); soda caustica;
potassa caustica; acqua ossigenata.
4.7 Trasporto
Il trasporto non deve costituire motivo di eccessivo stress per gli animali.
E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso di questa fase; le
operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza l'ausilio di
pungoli elettrici.
Anche in fase di macellazione occorre limitare lo stress arrecato agli animali e
l'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento secondo
metodi consentiti dalla normativa nazionale vigente.
L'identificazione degli animali deve essere garantita per tutto il ciclo di
produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.
17 5 Le produzioni apistiche "biologiche: aspetti salienti
Uno degli elementi fondamentali caratterizzanti l'apicoltura biologica è il
posizionamento degli apiari in funzione del "pabulum".
Gli apiari infatti devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di
fonti di nettare e polline. Queste fonti devono essere costituite in maniera
assolutamente prevalente (come fonte di bottinatura) da coltivazioni
biologiche o flora spontanea o colture trattate solo con metodi a basso
impatto ambientale.
Anche in apicoltura, in caso fosse necessario, è ammesso l'utilizzo di
medicinali veterinari, autorizzati secondo la normativa vigente. Nei casi di
infestazione da Varroa destructor possono essere usati: acido acetico, acido
formico, acido lattico, acido ossalico, canfora, eucaliptolo, mentolo o timolo.
Anche le produzioni apistiche hanno un periodo di conversione pari ad un anno
nel corso del quale la cera va sostituita con cera proveniente dall'apicoltura
biologica.
Se in un trattamento fosse stato necessario utilizzare prodotti allopatici
ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate dovranno essere isolate in un
apposito apiario e la cera dovrà essere completamente sostituita con altra
cera proveniente da apicoltura biologica. Dopo il trattamento, le colonie
saranno nuovamente soggette al periodo di conversione di un anno.
18 6 Vinificazione biologica
A marzo 2012 la Commissione Europea ha emanato le norme relative al vino
biologico.
Il Regolamento parte da un presupposto semplice e scontato ma essenziale: il
vino biologico si fa solo con l'uva biologica, il che significa una gestione del
vigneto ben diversa dal convenzionale, tale da segnarne la differenza.
Tale differenza con il completamento normativo sarà ben visibile attraverso
l’utilizzo del logo comunitario di produzione biologica, denominato “logo
biologico dell'UE”,
L’utilizzo di pratiche e tecniche di vinificazione stabilite dall’UE per quanto
riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di
determinati prodotti vitivinicoli può non essere coerente con gli obiettivi e i
principi della vinificazione biologica pertanto sono state introdotte restrizioni
e limitazioni specifiche per determinati processi e pratiche enologiche.
Talune altre pratiche largamente utilizzate nella trasformazione degli
alimenti possono essere utilizzate anche nella vinificazione ed avere effetti
anche su determinate caratteristiche essenziali dei prodotti biologici, e
pertanto sulla loro vera natura, ma attualmente non esistono tecniche
alternative in grado di sostituirle.
Conseguentemente tali pratiche, quali ad esempio i trattamenti termici, la
filtrazione, l'osmosi inversa e l'uso di resine a scambio ionico, sono autorizzate
per i vinificatori biologici, ma il loro uso è sottoposto a restrizioni.
Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre in inganno sulla
natura dei prodotti biologici sono escluse dal processo di vinificazione di vino
biologico.
Questo vale per la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione,
l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e
l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche enologiche
modificano notevolmente la composizione del prodotto.
Per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, sono ammessi
quasi tutti quelli di origine naturale (vegetale, animale e microbiologica,
inclusi lieviti e batteri), con la raccomandazione di preferire l'origine
biologica quando disponibile, e vengono limitati quelli di sintesi.
Per i lieviti enologici e obbligatorio l'uso di quelli bio solo se sono della
tipologia/ceppo adeguata alla vinificazione che si puo condurre.
In pratica c'e forte raccomandazione di utilizzare i 3 ceppi bio attualmente
disponibili sul mercato, laddove essi siano consoni alla vinificazione. Negli
altri casi si puo ricorrere a lieviti selezionati convenzionali, purche non OGM,
19 oppure ovviamente alla fermentazione spontanea o con i propri lieviti (anche
purificati e liofilizzati).
Non si possono usare invece il dimetildicarbonato (DMDC), il
polivinilpolipirrolidone (PVPP), il solfito ed il bisolfito di ammonio, l'ureasi, le
mannoproteine, la carbossimetilcellulosa, i sorbati e pochi altri. Rimangono
fuori anche il lisozima e le betaglucasi nonostante l'origine naturale.
Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, è stabilito un tenore massimo
di zolfo specifico per i vini biologici.
I quantitativi necessari di anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di
vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, in particolare il
tenore di zuccheri, di cui occorre tenere conto nel fissare i livelli massimi di
anidride solforosa specifici per i vini biologici.
Condizioni climatiche estreme possono provocare difficoltà in talune zone
viticole rendendo necessario l'uso di quantitativi supplementari di solfiti
nell'elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finito di
quell'annata. È quindi possibile autorizzare l'aumento del tenore massimo di
anidride solforosa qualora si verifichino le condizioni summenzionate.
7 L’etichettatura dei prodotti biologici
Vi sono quattro differenti possibilità per commercializzare produzioni
biologiche sostanzialmente basate sulla "quantità" di "materia prima di origine
agricola" biologica contenuta nell'alimento.
L'etichettatura dei prodotti deve essere autorizzata dall'organismo di controllo
attraverso un'autorizzazione alla stampa delle etichette.
Di seguito si riportano gli "elementi costitutivi dell'etichetta" (esclusivamente
in relazione alle indicazioni relative al metodo di produzione biologico) per le
quattro possibilità previste dai regolamenti:
 Etichetta di alimenti ottenuti con ingredienti biologici (Bio > 95%)
 Etichetta di alimenti ottenuti con ingredienti biologici (Bio < 95%)
 Etichetta di alimenti in cui il principale ingrediente sia un prodotto
della caccia o della pesca
 Etichetta di alimenti in conversione all'agricoltura biologica
20 8 Procedure per i produttori che vogliono fare il biologico
Coloro che vogliano produrre, preparare o commercializzare con marchio
prodotti agricoli biologici, devono essere inseriti nel Sistema di Controllo
Nazionale (S.C.N).
Il S.C.N prevede la partecipazione di tre diversi soggetti con funzioni
differenziate:

Organismi di Controllo e Certificazione (O.d.C.): soggetti privati
responsabili esclusivi della certificazione dei processi produttivi adottati,
della verifica della conformità degli imputs produttivi, dei principi attivi
usati e dei prodotti ottenuti dagli Operatori dell'Agricoltura Biologica a
loro assoggettati; rilascio di certificazioni di conformità e di etichette con
il marchio dell'Organismo di Controllo; trasmissione di elenchi degli
operatori controllati e di relazioni di attività alle amministrazioni preposte
al controllo della loro attività;

Regioni: funzioni di natura ispettiva e di controllo sull'attività espletata nei
territori di competenza dai diversi Organismi di Controllo autorizzati;
redazione di un Elenco Regionale degli operatori dell'agricoltura biologica
da trasmettere entro il 31-03 di ogni anno al MIPAAF;

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: autorità preposta
al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnicoscientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria in
materia di Agricoltura biologica di cui al Reg CEE 2092/91.
8.1 L'iscrizione all'ERAB
L'Elenco Regionale degli operatori dell'Agricoltura Biologica (ERAB) è
articolato nelle tre sezioni
 Sezione dei "PRODUTTORI AGRICOLI";
 Sezione dei "PREPARATORI";
 Sezione dei "RACCOGLITORI DEI PRODOTTI SPONTANEI"
"PRODUTTORI AGRICOLI":



AZIENDE BIOLOGICHE
AZIENDE IN CONVERSIONE
AZIENDE MISTE
Tutti gli operatori che vogliano produrre, preparare o commercializzare con
l'indicazione di tale metodo sulle etichette, prodotti agricoli con metodo
biologico devono essere registrati in tale elenco.
21 8.2 Modalità per l'iscrizione all'ERAB
Gli operatori interessati ad intraprendere un'attività di produzione,
preparazione o di commercializzazione con marchio di prodotti agricoli
biologici, deve innanzitutto prendere contatto con uno degli O.d.C.
attualmente autorizzati ed informarsi sugli obblighi cui sarà sottoposto per
contratto e sui prezzi praticati per la certificazione di processo o di prodotto.
Una volta che l'operatore abbia scelto l' O.d.C. deve necessariamente essere
inserito nel Sistema di Controllo Nazionale adoperando la modulistica allegata
al D.M 04.08.2000, pubblicato in Suppl. G.U. 09.09.2000 n. 211.
In particolare, per quanto riguarda l'iscrizione obbligatoria all'apposito Elenco
Regionale, ogni operatore dovrà:




compilare in ogni parte che riguardi l'attività esercitata un modello di
Notifica di attività in bollo, farne una copia identica, meglio se
conforme;
spedire l'originale alla Regione Campania per il tramite degli STAPA
CePICA competenti per territorio;
spedire la copia di cui al punto 1, all'Organismo di Controllo prescelto
tra gli 8 autorizzati ai sensi del D. Lgs. 220/95;
fornire al SeSIRCA, entro 90 giorni dalla trasmissione della notifica, un
certificato, a firma del legale rappresentante dell'O.d.C. prescelto, o
da suo delegato, che ne attesti l'inserimento nel Sistema di Controllo.
Pervenute la notifica, correttamente compilata, e la certificazione
dell'O.d.C. prescelto, l'operatore sarà iscritto all'ERAB, nella sezione di
attività esercitata
8.3 Aziende in conversione
All'atto dell'ingresso al sistema di controllo, le aziende sono in fase di
conversione all'agricoltura biologica. La conversione è il periodo che
intercorre tra la data di prima notifica di attività biologica e, in caso di
colture erbacee, la data di semina del prodotto che sarà certificato "da
agricoltura biologica", mentre per le colture perenni diverse dai prati, il
riferimento è la data del primo raccolto; tale periodo è normalmente fissato
in due anni per le colture erbacee ed in tre anni per le colture perenni diverse
dal prato.
Tempi di attesa per la qualifica di prodotto biologico o in conversione
all'agricoltura biologica
Qualifica di
CONVERSIONE
Qualifica di
BIOLOGICO
Dopo 12 mesi
Dopo 24 mesi
Superfici arboree Dopo 12 mesi
Dopo 36 mesi
Superfici a
seminativo
22 L'organismo di controllo può decidere che in casi particolari i periodi in
questione siano prolungati o abbreviati tenuto conto dell'utilizzazione
precedente degli appezzamenti.
Il processo di conversione può essere realizzato anche non
contemporaneamente su tutta la superficie aziendale, in tal caso sono vietate
le produzioni parallele (presenza della stessa varietà in coltivazione sia
biologica sia convenzionale) ad eccezione delle colture perenni qualora siano
soddisfatte precise condizioni.
23 Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Avellino
Piazza Duomo, 5 - Avellino
Per informazioni:
CCIAA Avellino - Area Impresa
Viale Cassitto, 7 Avellino
Tel. 0825694206-204 fax 0825694261
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Guida Informativa - Camera di Commercio di Avellino