1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA’ DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL’ARTICOLO 84, COMMI 1 E 2 DEL TUIR 3 TUIR – NUOVO ART. 84, COMMI 1 E 2 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all‘articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell‘articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.” 4 OBIETTIVI DELLA RIFORMA Norma anti crisi: favorisce le imprese con riporto illimitato nel tempo Semplificazione: eliminate le valutazioni circa l’iscrivibilità delle imposte differite attive Antiabuso: eliminare manovre societarie in prossimità della scadenza del quinquennio per evitare di perdere la possibilità di utilizzo della perdita Maggiore gettito: imponibile al 20% con effetto immediato 5 MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 84, CO. 1 E 2 Elimina il limite temporale per la riportabilità delle perdite di un periodo d’imposta (non vi è più il limite dei 5 anni); RIPORTO DELLE PERDITE: LE NOVITA’ Introduce un limite quantitativo allo scomputo della perdita dal reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta (costituito dall’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi); Mantiene la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi 3 anni in misura piena 6 CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO REGIME Nuovo regime 1. Riporto illimitato nel tempo, 2. Compensazione all’80% del reddito, 3. Nessuna modifica per perdite dei primi tre periodi d’imposta (riporto illimitato e compensazione al 100%) Vecchio regime 1. Riporto limitato al quinquennio successivo, 2. Compensazione al 100% del reddito, 3. Nessuna modifica per perdite dei primi tre periodi d’imposta (riporto illimitato e compensazione al 100%) 7 AMBITO SOGGETTIVO LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A NULLA CAMBIA PER Soggetti IRES: 1. Società di capitali 2. Società Cooperative 3. Enti commerciali 1. Imprese individuali 2. Società di persone Indipendentemente dal regime contabile adottato 8 LIMITE DELL’80% Poiché le perdite sono riportabili nel limite dell’80% del reddito degli esercizi successivi si possono verificare le seguenti situazione: Perdite inferiori all’80%: interamente compensabili Perdita anno 2010: Reddito anno 2011: Abbattimento dell’imponibile: Reddito tassabile € 250 € 1.250 € 250 € 1.000 Perdite superiori all’80%: compensabili nei limiti Perdita anno 2010: Reddito anno 2011: Abbattimento dell’imponibile: Perdita riportabile Reddito tassabile € 800 € 950 € 760 (80% di 950) € 40 € 190 (950 – 760) 9 IMPRESE CON PERDITE NON RICORRENTI IMPRESE CON PERDITE STRUTTURALI GLI EFFETTI si realizza uno svantaggio costituito dall’allungamento del numero di esercizi necessario per utilizzare le perdite fiscali riportabili, a causa dell’utilizzabilità delle perdite nei limiti dell’80% del reddito imponibile Ires. si realizza una maggiore possibilità di riuscire ad utilizzare integralmente le perdite fiscali riportabili, a seguito dell’eliminazione del limite quinquennale per il riporto in avanti. 10 ESEMPIO SRL costituita nel 2008 Perdite fiscali pregresse Unico 2010: € 500.000,00 Reddito anno 2011: € 130.000,00 Scomputo perdite: € 104.000,00 (130.000,00 x 80%) Reddito da assoggettare Ires: 26.000 (130.000-104.000) Ires: 26.000,00 x 27,5% = 7.150,00 Perdita residua riportabile: 396.000 (500.000-104.000) 11 ESEMPIO IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE: RIPORTO AL 100% SENZA LIMITI TEMPORALI Società costituita nel 2009 Perdite fiscali pregresse Unico 2010: € 100.000,00 Reddito anno 2011: € 30.000,00 Scomputo perdite: € 30.000,00 (30.000,00 x 100%) Reddito da assoggettare Ires: zero Perdita residua riportabile: 70.000 (100.000-30.000) Nulla cambia 12 FISCALITA’ DIFFERITA Non essendoci più limiti temporali al riporto, la scelta di appostare imposte anticipate sarà da parte degli amministratori più facilmente sostenibile Crediti Verso Erario a Imposte anticipate (Perdita x 27,5%) 13 DECORRENZA In materia di decorrenza del nuovo regime, l’articolo 23, comma 9 del decreto legge n. 98/2011 nulla dice a riguardo. In particolare, i dubbi si riferiscono all’applicabilità o meno alle perdite pregresse della nuova disciplina, ovvero alle perdite maturate sino al 2010 e ancora utilizzabili: per le perdite realizzate fino al 2010 (ultimo periodo d’imposta ante modifica) si applicano le vecchie regole, con conseguente riportabilità delle stesse entro il limite quinquennale, sia pure a diretto abbattimento del reddito imponibile (100%) realizzato nei successivi periodi d’imposta? per le perdite realizzate dal 2011 solo dalle perdite maturate dal 2011 si rende applicabile la nuova disciplina? 14 DECORRENZA…segue… Relazione tecnica In mancanza di una norma relativa al periodo transitorio, le perdite pregresse maturate nei periodi di imposta precedenti a quello in corso (ossia 2011) mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità 15 DECORRENZA…segue… L’applicazione delle nuove disposizioni alle perdite realizzate a decorrere dal 2011 o, invece, anche a quelle realizzate negli anni pregressi, produce effetti fiscali diversi che sono stati evidenziati nell’esempio di seguito riportato. Si fa il caso una società che ha realizzato: 1. perdite non compensate 2009 per € 1.500; 2. un reddito imponibile relativo al 2010 di € 600 e abbia utilizzato le perdite dell’anno 2009 (€ 1.500), residuando perdite da riportare a nuovo per € 900; 3. nel 2011, un’ulteriore perdita di € 400; 4. nel 2012, un reddito imponibile di € 800. 16 DECORRENZA…segue… Soluzione n. 1 Nuova disciplina applicabile solo alle perdite realizzate dal 2011 Anno Reddito o perdita di periodo 2009 2010 2011 2012 (1.500) 600 (400) 800 (900) (900) (100) (400) (400) 0 0 Perdita pregressa ante 2011 Perdita pregressa dal 2011 Imposta dovuta 0 0 DECORRENZA…segue… 17 Soluzione n. 2 Nuova disciplina applicabile anche alle perdite realizzate prima del 2011 Anno Reddito o perdita di periodo 2009 2010 2011 2012 (1.500) 600 (400) 800 (900) (1.300) (660)* 0 0 44** Perdita pregressa Imposta dovuta * 660 = 1.300 – 640 (80% di 800) **44 = 27,5% x 160 0 18 LIQUIDAZIONE SOCIETARIA Art.182, co. 3, del tuir “le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio”. Un problema di equità fiscale, potrebbe verificarsi, laddove si ritenesse che le perdite compensabili in sede di conguaglio lo fossero nel limite dell’80% del reddito imponibile e, quindi, qualora la regola generale di cui al nuovo comma 1 dell’art. 84 del Tuir fosse applicabile anche all’ipotesi della liquidazione. Il soggetto in liquidazione, a differenza di quelli in attività, sconterebbe gli effetti “definitivi” di una parziale deducibilità delle perdite pregresse (80% del reddito imponibile) dall’eventuale reddito di liquidazione. 19 TRASFORMAZIONE SOCIETARIA Trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali la società di persone che si trasforma non può riportare nella società di capitali trasformata le perdite fiscali, in quanto, tali perdite sono già state attribuite ai soci. 20 TRASFORMAZIONE SOCIETARIA … segue Trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone la perdita viene trasferita alla società di persone e da questa utilizzata senza imputazione ai soci Articolo 7, co. 2, del D.M. 23.4.2004, in tema di perdite e regime di trasparenza (art. 115 del tuir): le perdite mantengono le regole proprie in funzione dell’anno di nascita, e quindi riporto illimitato nel tempo, ma con utilizzo ad abbattimento dell’80% del reddito imponibile degli esercizi successivi (ad eccezione, ovviamente, di quelle maturate nei primi tre periodi di imposta). In sostanza trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 84 del tuir così come modificato dal D.L. 98/2011. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 2005. 21 SOCIETA’ TRASPARENTI Il regime della trasparenza, disciplinato agli articoli artt. 115 e 116 del TUIR, consente alle società di capitali di imputare i redditi e le perdite ai soci in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi. In particolare: 1. l’art. 115 (grande trasparenza) si applica alle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali; 2. l’art. 116 (piccola trasparenza) si applica alle società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da soci persone fisiche, in numero non superiore a dieci. 22 PICCOLA TRASPARENZA…segue Il nuovo regime fiscale delle perdite dei soggetti Ires non dovrebbe riguardare le società trasparenti di cui all’art.116 del Tuir. TRASPARENZA ART. 116 Soci Persone fisiche Attribuzione della quota di reddito/perdita Articolo 8, co. 3, Tuir Utilizzo della perdita per abbattere il reddito Riporto integrale nei 5 esercizi successivi Se elativa ai primi 3 periodi di imposta, utilizzo senza limiti di tempo 23 GRANDE TRASPARENZA…segue Col nuovo regime, i soci deducono la quota parte di perdita ricevuta per trasparenza (variazione in diminuzione nel quadro RF. TRASPARENZA ART. 115 Soci Società di capitali Deduzione della quota parte di perdita ricevuta Articolo 84, co. 1 e 2, Tuir Utilizzo della perdita per abbattere il reddito Riporto senza limiti temporali entro l’80% del reddito degli esercizi successivi Se elativa ai primi 3 periodi di imposta, utilizzo senza limiti di tempo nel limite del reddito degli anni successivi 24 TRASPARENZA…..segue Perdite durante il il regime Perdite prodotte prodotte durante regime di di trasparenza trasparenza “le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo di imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata…..Le perdite fiscali eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi di imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’articolo 84 del Tuir”. La perdita eccedente il patrimonio netto contabile resta in capo alla società partecipata e può essere utilizzata per compensare il reddito realizzato nei successivi periodi di imposta (nei limiti dell’80% del reddito e senza vincoli temporali). 25 TRASPARENZA … segue Perdite prodotte anteriormente il regime di trasparenza Eventuali perdite maturate dalla società di capitali in esercizi anteriori a quello di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale restano in capo alla società stessa, la quale può utilizzarle a scomputo del proprio reddito imponibile degli esercizi successivi senza possibilità di trasferimento ai soci. L’eventuale eccedenza, potrà esser utilizzata nei periodi idi imposta successivi per ridurre il reddito imponibile della società imputabile ai soci. Perdita fiscale pregressa 2010: Reddito società partecipata 2011: Reddito da imputare al socio: Perdita residua da riportare in avanti dalla partecipata: € 5.000 € 4.000 € 800 (20% di 4.000) € 1.800 (5.000 - 80% di 4.000)