Circolare N. 40
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
29 maggio 2009
PERDITE D’ESERCIZIO: I LIMITI AL RIPORTO
Conseguire una perdita d’esercizio comporta, oltre al decremento del capitale netto, l’adozione di
una serie di valutazioni e di adempimenti, tra i quali la necessaria “sistemazione” contabile.
L’organo amministrativo, cui spetta seguire e vigilare sull’andamento della gestione, è tenuto ad
accertare prontamente il manifestarsi di una perdita che può rilevarsi sia in sede di redazione del
bilancio d’esercizio, sia nel corso dell’esercizio sociale, e ad agire di conseguenza.
Questa circolare fornisce alcune indicazioni in merito.
ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI
In materia di perdite si possono delineare tre casistiche:
1)
2)
3)
si consegue una perdita che però non riduce di oltre 1/3 il capitale sociale;
si consegue una perdita che riduce di oltre 1/3 il capitale ma non lo porta al di sotto del
limite legale;
si consegue una perdita che riduce il capitale di oltre 1/3 e lo porta al di sotto del limite
legale.
Il trattamento delle perdite d’impresa è specificamente disciplinato dal Codice Civile, con
prescrizioni esplicite per gli amministratori, solo quando, per effetto della perdita stessa, il valore
del capitale sociale si riduce di oltre 1/3 (caso 2 e 3), mentre non sono previste disposizioni
particolari per le perdite che non comportano tale effetto.
Si ricordi che il capitale al quale ci riferiamo è il capitale sociale sottoscritto (non soltanto quello
versato) e che la perdita incide sul capitale dopo aver eroso tutte le riserve presenti in bilancio.
Se il capitale sottoscritto ammonta a € 20.000 e sussistono riserve per € 8.000, una perdita
pari a € 8.500 assorbe tutte le riserve, ma non riduce di oltre 1/3 il capitale sociale; invece,
una perdita di € 15.000 comporta la riduzione del capitale sociale di oltre 1/3.
Mentre nella prima ipotesi le norme non impongono alcun adempimento specifico e la copertura
rimane completamente facoltativa, la seconda ipotesi è rilevante ai fini civilistici ed è regolata,
appunto, dal Codice Civile.
Con riguardo all’aspetto contabile, la copertura della perdita può realizzarsi attraverso:
1)
2)
3)
utilizzo di riserve e, se insufficienti, riduzione del capitale sociale;
versamento dei soci o rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati nei confronti della società;
parziale copertura con rinvio del residuo agli esercizi futuri.
Esaminiamo le diverse ipotesi.
UTILIZZO DI RISERVE
E’ una copertura propriamente contabile che si realizza con imputazione della perdita a riserve o a
capitale sociale.
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L’assemblea può deliberare di coprire la perdita d’esercizio di € 200 utilizzando la riserva
statutaria non vincolata, la riserva legale e, per la differenza, ridurre il capitale sociale:
diversi
Riserva legaleA.IV
Riserva statutariaA.V
Capitale socialeA.I
Perdita di esercizioA.IX
a
200,00
50,00
50,00
100,00
Per la copertura delle perdite sono utilizzabili le seguenti riserve:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
di rivalutazione;
in sospensione d’imposta;
facoltative;
statutarie (se non vincolate dallo statuto);
legale;
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
di riduzione del capitale sociale;
da avanzo di fusione/scissione;
non distribuibili ex artt. 2423 e 2426, p. 4, C.C.;
per conversione/arrotondamento euro;
di sopraprezzo azioni;
nonché i versamenti:
ƒ in c/capitale;
ƒ a fondo perduto;
ƒ in c/futuro aumento del capitale sociale;
ƒ e gli utili portati a nuovo.
Non è invece disponibile per la copertura di perdite la riserva per azioni proprie in
portafoglio.
APPORTO SOCI
E’ una copertura reale della perdita che comporta il reintegro delle risorse perse da parte dei soci.
Le scritture contabile rilevano direttamente il credito nei confronti dei soci per il nuovo apporto a
fronte dell’estinzione della perdita:
Soci c/reintegrazioni
a
Perdita di esercizio
Banca c/c
a
Soci c/reintegrazioni
Qualora invece la reintegrazione della perdita avvenga in modo indiretto, come ricostituzione del
capitale sociale preventivamente ridotto, le scritture sono del seguente tenore:
Capitale sociale
a
Perdita di esercizio
Soci c/sottoscrizione
a
Capitale sociale
RIPORTO A NUOVO
La perdita d’esercizio può anche essere mantenuta in contabilità (parzialmente o interamente)
rinviandone la copertura all’esercizio successivo ed iscrivendola nel conto “Perdite esercizi
precedentiA.VIII” per semplice dilazione in attesa delle future decisioni in merito.
Non è ritenuta corretta la riduzione del capitale sociale corrispondente ad una parte della
perdita con riporto della differenza a nuovo.
Il rinvio a nuovo, tuttavia, pone alcuni problemi legati al fatto che la perdita superi (ovvero non
superi) il limite di 1/3 del capitale sociale.
Se non supera il terzo la perdita potrà essere rinviata senza particolari formalità e, nell’esercizio
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successivo, l’utile che si realizza dovrà essere integralmente destinato a copertura della perdita
riportata.
Invece se la perdita supera 1/3 del capitale già nell’esercizio del rinvio a nuovo o finisce per
superare il terzo poiché nell’esercizio successivo a quello del rinvio si è conseguita una ulteriore
perdita (anziché un utile), allora dovrà obbligatoriamente attivarsi la procedura prevista dal Codice
Civile (artt. 2446 e 2447 per spa, artt. 2482-bis e 2482-ter per srl).
In presenza di tali perdite, infatti, gli amministratori devono:
⇒
⇒
⇒
convocare senza indugio l’assembla ordinaria per gli opportuni provvedimenti;
predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società che, unitamente alle
osservazioni del collegio sindacale, se presente, deve rimanere depositata presso la sede
della società a disposizione dei soci negli 8 giorni precedenti l’assemblea;
dar conto all’assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
L’assemblea a sua volta può decidere di:
⇒
⇒
rinviare per un solo esercizio la copertura, a condizione che la perdita non abbia ridotto il
capitale al di sotto del minimo legale;
coprire la perdita con versamenti dei soci ovvero con la riduzione del capitale sociale
ovvero optare per la trasformazione o liquidazione della società qualora si verifichi la
riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
E’ opinione dominante in dottrina e giurisprudenza che non vi sia obbligo di riduzione del
capitale sociale al verificarsi di una perdita inferiore al terzo ma tale da ridurre il capitale
sociale al di sotto del limite legale. Tuttavia, va segnalato che la riduzione del capitale
sociale al di sotto del limite legale pone la società in stato di liquidazione (art. 2484, c. 1, n.
4, C.C.) salvo che l’assemblea non provveda alla ricostituzione del capitale sociale od opti
per la sua trasformazione.
ASPETTI FISCALI
La norma fiscale di riferimento per quanto attiene la possibilità di riporto delle perdite d’esercizio è
contenuta nell’art. 84, TUIR.
In linea generale è consentito computare la perdita di un periodo d’imposta in diminuzione del
reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto “per l’intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi.”
E’ dunque obbligatorio utilizzare le perdite per l’intero importo necessario a compensare il reddito
dell’esercizio.
Non sono tuttavia riportabili le perdite pregresse in caso di:
ƒ
ƒ
trasferimento (anche a titolo temporaneo) a terzi della maggioranza delle partecipazioni con
diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le perdite;
modifica dell’attività principale esercitata nel periodo d’imposta di formazione delle perdite;
salvo per le partecipazioni relative a società che “nel biennio precedente a quello di trasferimento
hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità e per le quali dal conto economico
relativo all’esercizio precedente a quello del trasferimento risultino un ammontare di ricavi e
proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 del C.C., superiore al 40% di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.”
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Sussistono altre specifiche limitazione al riporto delle perdite:
⇒
nei confronti dei soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita può
essere riportata per l’importo che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del
reddito nei precedenti esercizi (ad esempio, nelle cooperative il riporto delle perdite va
ridotto quantitativamente fino a concorrenza dell’utile che non ha concorso alla formazione
dell’imponibile dei precedenti esercizi);
⇒
in presenza di proventi esenti IRES la perdita utilizzabile è diminuita dei proventi esenti
diversi da quelli di cui all’art. 87, TUIR (plusvalenze esenti) per la parte del loro ammontare
che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, c. 5, TUIR. Detta
differenza può tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali
crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle
eccedenze d’imposta del periodo precedente;
⇒
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, per le società IRES le
perdite attribuite per trasparenza da una snc/sas sono utilizzabili solo in abbattimento
dei redditi attribuiti dalla stessa società nei 5 esercizi successivi con esclusione quindi della
possibilità di compensare gli altri redditi della partecipante o derivanti da altre partecipate.
Sono invece computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi successivi, senza
alcun limite temporale, le perdite:
⇒
generate nei primi 3 periodi dalla data di costituzione,
⇒
purché riferite a nuove attività produttive.
Per completezza, infine, si ricorda che ai sensi dell’art. 8, TUIR (relativo alla determinazione del
reddito complessivo IRPEF), le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e società in accomandita semplice
possono essere computate in diminuzione solo da redditi della stessa natura conseguiti nel
periodo d’imposta e, per la differenza, nei periodi successivi, ma non oltre il quinto (eccezion fatta
per le perdite derivanti da redditi di impresa in regime di contabilità semplificata che sono
computabili in diminuzione da tutti gli altri redditi del contribuente). ■
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