Bologna 18 aprile 2012 Responsabilità Civile Professionale dei Periti Industriali Responsabilità Civile dei Periti Industriali Decreto Legge 138 - 2011 Consulente Assicurativo Stefano Gianforme Agenda • Decreto legge 138/2011; • R.C. Professionale: caratteristiche del prodotto assicurativo per i Periti Industriali 3 Decreto Legge 138 2011 • L'art.3, punto 5, lettera E prevede l'obbligo per i professionisti, di stipulare entro il termine del 13 agosto 2012, una polizza di responsabilità civile a tutela della propria clientela a fronte di eventuali errori e/o omissioni. Il DDL entrerà in vigore dell’obbligo assicurativo dal 13 Agosto p.v. 4 Condizioni Contrattuali • L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di Perito Industriale – in quanto iscritto all’Albo – ai sensi del R.D. n. 27511 febbraio 1929. 5 Cosa è garantito Si conviene di tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate ( retroattività illimitata) agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il “Maggior Termine” purché tali Richieste di Risarcimento >>> 6 Cosa è garantito siano originate da un atto illecito commesso dall’assicurato o da un membro del suo Staff e/o Collaboratore di cui l’Assicurato stesso ne debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività nell’espletamento delle attività indicate in Polizza. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. 7 L’assicurazione non opera • 1) in relazione ad attività diversa da quella indicata in Polizza; • 2) per le Richieste di Risarcimento causate ,oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte, a Circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui; 8 L’assicurazione non opera • 3) a favore di un Assicurato che non sia iscritto all’Albo professionale o non autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare l’attività prevista in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità; 9 L’assicurazione non opera • 4) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo; 10 L’assicurazione non opera • 5) per tutte le obbligazioni di natura fiscale; • 6) per le Richieste di Risarcimento causate, connesse o conseguenti a radiazioni ionizzanti o contaminazione di sostanze radioattive, tossiche di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari; • 7) ambito: informatico, aeronautico, farmaceutico . 11 Estensione • Estensione D.lgs. n. 81/2008. L’assicurazione è estesa alle responsabilità derivanti all’Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 12 Tariffe (retroattività illimitata) con regolazione premio FATTURATO ANNO PRECEDENTE Limiti di FINO A indennizzo 50.000 DA DA 50.001 DA 100.001 DA 150.001 DA 200.001 DA 250.001 300.001 A 100.000 A 150.000 A 200.000 A 250.000 A 300.000 R. D. €...250.000… € 391 € 603 €…500.000… € 558 € 786 € 855 € 1.140 € 1.520 € 1.900 €. 1.000.000. € 875 €. 1.064 €. 1.140 €. 1.520 €.1.900 €. 2.280 SCOPERTO / FRANCHIGIA € 1.000 LIMITI INDENNIZZO COSTI E SPESE max 25% del massimale garantito 13 Tariffe con Tutela Legale – no regolazione premio FATTURATO ANNO PRECEDENTE Limiti di FINO A indennizzo 50.000 DA DA 50.001 DA 100.001 DA 150.001 DA 200.001 DA 250.001 300.001 A 100.000 A 150.000 A 200.000 A 250.000 A 300.000 R. D. €...250.000… € 511 € 723 €…500.000… € 678 € 921 € 1.017 € 1.302 € 1.682 € 2.062 €. 1.000.000. € 995 €. 1.199 €. 1.302 €. 1.682 €.2.062 €. 2.442 SCOPERTO / FRANCHIGIA € 1.000 FRANCHIGIA sui DANNI ALLE OPERE 2500 LIMITI INDENNIZZO COSTI E SPESE max 25% del massimale garantito 14 Contatti Stefano Gianforme Consulente Assicurativo RUI E000051823 Studio: Via Mascarella 59 Bologna Mobile 3392008795 [email protected] …Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Danni : durante esecuzione lavori - all’opera - conduzione studiofatto doloso dipendenti – mancato rispetto vincoli urbanistici – sicurezza lavoro ( lex 626/94) – sicurezza cantieri ( lex 494/96) – committenza –mancata corrispondenza all’opera – perdite patrimoniali provocate a terzi . 16 Costi e Spese: si intendono tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’Assicurato e/o di un membro del suo staff e/o dei suoi Collaboratori. I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza alle voci “Massimale annuo” e “Con il limite per sinistro”, e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori. 17 Maggior termine ( Postuma) Nel caso in cui il Maggior Termine, per la notifica delle Richieste di Risarcimento, non venga acquistato presso un diverso Assicuratore, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 24 mesi seguente la data del mancato rinnovo per la notifica delle Richieste di Risarcimento, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori entro 30 giorni dal termine del Periodo di Assicurazione indicato in polizza e sia stata rilasciata apposita Appendice da parte dell’Assicuratore. Tale periodo potrà essere esteso per un ulteriore periodo, la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno. 18