CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Dott. Maurizio Amede - Dott. Alessandro Cian - Dott. Marcello Cicchitti
Torino, 19 marzo 2010
Ed. 1 - 01/2008
"Questo testo non potrà essere nè integralmente nè parzialmente distribuito a terzi per nessun fine. Le informazioni contenute all'interno di questo documento non costituiscono parere definitivo e vincolante e non devono essere utilizzate come base per dare pareri senza verificare le fonti primarie."
Convenzione CNDCEC
Chartis Europe
Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della
polizza che andrà a sottoscrivere l’Iscritto al CNDCEC
Qualifica di Assicurati
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al C.N.D.C.E.C.; sono inoltre parificati ad
Assicurati anche lo Studio Associato, i Consulenti dello Studio, le Aziende di elaborazione
elettronica dei dati (Società EDP) e le Società di Servizi.
SINISTRO
DANNO
E’ la prima richiesta scritta di
risarcimento presentata dal terzo
all’Assicurato
E’ qualunque pregiudizio subito da terzi (con la
sola esclusione dei danni da responsabilità civile
per morte, lesione e danni materiali a persone o
animali – questa esclusione può essere compresa
opzionando una specifica e prevista Condizione
Aggiuntiva)
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Scheda di adesione
E’ il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente/Assicurato
chiede la copertura assicurativa.
La copertura ha decorrenza solo dopo:
a) la compilazione, sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionario
b) pagamento del premio mezzo bonifico bancario
c) successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo (Aon – Biverbroker – Acros
– Banchero Costa)
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Sezione Prima
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Oggetto dell’assicurazione ed attività assicurata
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge,
nell’esercizio dell’attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 139 del
28.06.2005 e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonché da ogni altra norma di Legge
applicabile, a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del
C.N.D.C.E.C.
L’Assicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di
risarcimento per danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia
lievi o gravi dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio della propria attività.
A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri
paga, la redazione di dichiarazioni fiscali
le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità
attribuibili all’Assicurato stesso
le responsabilità derivanti all’Assicurato nell’espletamento dell’attività di liquidatore non giudiziale di Società ;
le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto,
praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un Albo
professionale
conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore,
anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a
concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per
periodo assicurativo
l’apposizione dell’asseverazione per studi di settore come da normativa vigente
Le responsabilità in applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche
legislative e regolamenti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali
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Oggetto dell’assicurazione ed attività assicurata
L’assicurazione vale inoltre:
(segue)
1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);
3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente,
nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale
pagamento;
4. per l’attività professionale dell’Assicurato svolta a favore delle Società di cui sia anche componente
dell’organo amministrativo o del collegio sindacale;
5. si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei
dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell’Assicurato o nella quale l’Assicurato è interessato)
limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso;
6. per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni
fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti la Società risponderà di quanto
dovuto dall’Assicurato ad esclusione delle attività riferite alle Condizioni Aggiuntive a), b) e c) (questa esclusione può essere derogata opzionando una specifica e prevista Condizione
Aggiuntiva)
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Inizio e termine della Garanzia
RETROATTIVITA’
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel
corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso
periodo a condizione che :
1. A CARATTERE GRATUITO - le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi,
non ancora noti o conosciuti – 1) posti in essere non oltre 2 anni prima della data di efficacia della
polizza - o in alternativa - 2) posti in essere posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla
polizza dei precedenti assicuratori (polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di
efficacia del nuovo contratto)
2. A CARATTERE ONEROSO - le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi
posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza, che l’Assicurato può acquistare anche
per anni 5, 10 o ILLIMITATO.
POSTUMA
2 anni gratuiti per definitiva cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione. Inoltre
l’assicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, può essere estesa dall’Assicurato
e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o
di cessazione dell’attività professionale, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere
durante il periodo di efficacia della polizza. L’estensione alla garanzia postuma non è operante in
caso di recesso per sinistro nonché in caso di sospensione o radiazione dall’Albo Professionale. Il
massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sarà quello dell’ultimo anno di efficacia della
polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società Assicuratrice.
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Inizio e termine della Garanzia
Estensione
territoriale
(segue)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato nel
Mondo Intero escluso USA e CANADA; resta comunque inteso che l’assicurazione è regolata
dalla Legge Italiana.
Limiti di
indennizzo
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale scelto dall’Assicurato per
ciascun sinistro/anno (le opzioni prevedono massimali da € 250.000,00 a € 5.000.000,00
questi ultimi eventualmente elevabili su specifica richiesta). Per ogni sinistro le garanzie
vengono prestate con franchigie fisse diversificate a seconda dei massimali opzionati
(franchigie minime a partire da Euro 260,00 per ogni sinistro).
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Gestione delle controversie
(ADR ed Arbitrato)
I° FASE
Tentativo di risoluzione bonaria - ADR (Alternative Dispute Resolution)
In caso di divergenze sulla natura dell’errore professionale, ammissibilità al risarcimento del danno
e/o interpretazione delle norme contrattuali di polizza, le Parti convengono di risolvere la questione
con un tentativo di conciliazione rivolgendosi al “Servizio di Conciliazione” istituito presso la Camera
Arbitrale della Provincia di residenza dell’Assicurato (o in mancanza della Regione).
II° FASE
Risoluzione con ARBITRATO
Nel caso di insuccesso della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un Collegio
Arbitrale composto da 3 Arbitri di cui 2 iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili presso il quale è iscritto l’Assicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il terzo Arbitro è
nominato dal Presidente dell’Ordine presso il quale è iscritto l’Assicurato.
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Sezione Seconda
Norme che regolano l’assicurazione in Generale
Norme che regolano l’assicurazione in Generale
Altre
assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denuncia di altre assicurazioni (deroga dell’art. 1910 C.C.) e
in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1913 C.C.). Il sinistro viene pagato in
proporzione al massimale delle polizze, anche se le stesse sono entrambe prestate da Chartis.
Foro
competente
Il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato
Diritto di
surrogazione
Salvo il caso di dolo, dopo liquidazione del sinistro la Società Assicuratrice (in deroga art. 1916
C.C.) non farà alcuna rivalsa nei confronti:
a) collaboratori, praticanti, tirocinanti, dipendenti
b) coadiutori, delegati e depositari dell’Assicurato
c) delle persone del cui operato l’Assicurato debba rispondere ad eccezione dei
professionisti esterni iscritti nei relativi albi
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Norme che regolano l’assicurazione in Generale
Cessazione del
rapporto assicurativo
Oltre ai casi previsti per legge l’Assicurazione cessa:
a) per decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato (in questo caso il rapporto
assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza).
b) per interruzione da parte dell’Assicurato all’esercizio della professione con cancellazione
dall’Albo Professionale (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza
annuale della polizza).
c) in caso di radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’Albo Professionale (il rapporto
assicurativo cessa con effetto immediato).
Calcolo del premio
minimo annuo
Il premio minimo indicato in polizza è calcolato unicamente sulla base degli introiti realizzati nel
corso del precedente anno fiscale. Al termine dell’anno non viene richiesto alcun premio di
regolazione.
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Norme che regolano l’assicurazione in Generale
Termini
Valgono i seguenti termini:
a) Proroga assicurazione: rinnovo annuale automatico salvo disdetta da inviarsi con raccomandata
r.r. nei 60 giorni precedenti la data di scadenza
b) Denuncia sinistro: 10 gg. dall’evento e/o dalla data in cui sia pervenuta la richiesta di
risarcimento e/o dalla data in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza
c) Recesso in caso di sinistro da parte della Società Assicuratrice : preavviso di 60 gg.
Clausola Broker
L’intera gestione della Convenzione (tra il CNDCEC e gli Assicuratori) e dei singoli contratti
assicurativi è affidata all’ATI / Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa. Dette Società di
Brokeraggio opereranno nell’ambito di competenze territoriali (a carattere Regionale) già previste
nell’offerta pervenuta al CNDCEC
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Sezione Terza
Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate)
Condizioni Aggiuntive
All’Assicurato è data possibilità di estendere il contratto base con le seguenti “Condizioni
Aggiuntive” che devono essere espressamente richiamate:
a) Sindaco/Revisore contabile di Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici (garanzia
prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro con
un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) – Gli Assicuratori valuteranno caso per
caso l’inserimento in garanzia di Società quotate.
b) Consigliere di Amministrazione in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del
sinistro con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) - Gli Assicuratori
valuteranno caso per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o
Finanziari e Società di Calcio.
c) Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Società di capitali non quotate e/o di Enti
Pubblici (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del
10% del sinistro con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro 20.000,00) - Gli Assicuratori
valuteranno caso per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o
Finanziari e Società di Calcio.
d) Visto pesante – certificazione tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
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Condizioni Aggiuntive
(segue)
d) Assistenza fiscale - Visto di Conformità (garanzia prestata entro il limite del massimale di legge
previsto in € 1.033.000,00 polizza) – estensione di garanzia per l’apposizione del Visto di Conformità
(visto leggero) per l’Assistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs.
241/97, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge
102/09, e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge. Per questa garanzia, in caso di
cessazione di polizza, l’assicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato
e denunciate nei 5 anni successivi (POSTUMA). La Compagnia pagherà ai terzi eventuali sinistri
senza applicare alcuna franchigia.
e) Attività presso i CAAF o CAF istituiti con Legge il 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche
legislative e regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
f)
Attività di Amministratori di stabili svolta nei modi previsti dall’art. 1130 e 1131 del C.C. e
successive modifiche legislative e/o regolamenti (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
g) Attività di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore per la responsabilità derivante
nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (garanzia prestata nel limite
del massimale di polizza)
h) Vincolo di solidarietà - questa estensione garanzia (già operante per tutte le attività coperte dalla
presente polizza base) fa riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli incarichi di Sindaco/Revisore
contabile e Consigliere di Amministrazione di Società e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si
dovessero trovare solidalmente responsabili con altri soggetti; gli Assicuratori risponderanno per
quanto dovuto dall’Assicurato fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
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Condizioni Aggiuntive
(segue)
i)
Conduzione dello studio – RCT/O relativamente alla suindicata estensione di copertura, la
Società risponderà entro il limite del massimale di Euro 250.000,00 per singolo sinistro / anno; è
compresa la responsabilità civile personale dei dipendenti e la committenza auto (art. 2049 C.C.).
Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono massimali maggiori.
Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente indicativo esclusivamente finalizzato a dare alcuni chiarimenti
all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di maggior rilievo contenute nella polizza. Atteso tale suo carattere, tutto
quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un semplice richiamo di alcuni articoli e clausole che regolano il contratto che
abbiamo inteso evidenziare e se del caso commentare senza che ciò valga in alcuna misura a modificare, alterare, escludere tutto
quanto riportato nella polizza originale e nelle eventuali appendici. Talché', per quanto riguarda le clausole e i testi di garanzia vale
esclusivamente quanto riportato nei rispettivi testi integrali previsti in polizza e nelle eventuali appendici cui raccomandiamo di fare in
ogni caso riferimento.
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Tutela Legale
Chi assicuriamo
Il Professionista, lo Studio Associato, la Società EDP (compresi gli Amministratori) e la
Società di Servizi (compresi gli Amministratori) se inseriti nella polizza base R.C.
Professionale dello stesso professionista, inclusi eventuali dipendenti regolarmente iscritti a
libro matricola ed eventuali collaboratori a progetto.
Per quali spese

le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro

le spese per un secondo legale domiciliatario

le spese investigative

le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell’Assicurato

le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio

le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.)

le spese di giustizia

gli arbitrati per la decisione di controversie
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Per quali Eventi
1. Le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile o la costituzione di parte civile in
sede penale;
2. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da
parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di
R.C. con le seguenti modalità :
a)
I° OPZIONE (sempre presente):
x) dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico
dell’Assicuratore di R.C.
y) nel caso in cui la Polizza di R.C. non sia operante nella fattispecie in esame, la presente
garanzia opera a primo rischio
O IN ALTERNATIVA
b)
II° OPZIONE (sempre presente)
L’Assicurato ha facoltà di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la gestione
del sinistro dandone informazione alla Società.
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Per quali Eventi
(segue)
3. I procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo
472/97 e successive modifiche, solo in caso di colpa lieve ;
4. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
5. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi quando vi sia sentenza di assoluzione
o proscioglimento passata in giudicato;
6. La difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 231/01;
7. Le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola
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Pacchetto sicurezza
(già compreso nel premio)
Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94 , D.Lgs. 494/96 e successive
modifiche legislative comprese altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 196/03 con riferimento a violazioni di legge
o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali.
Estensione
Territoriale
In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le inadempienze contrattuali su
beni/servizi forniti; e in tutti gli altri casi in Europa.
Massimale
A partire da € 10.000,00 e sino a € 80.000,00 per sinistro.
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Garanzie
Premio
lordo annuo
A partire da € 80,00 per singolo Professionista.
Franchigia per
Sinistro
Nessuna a carico del Professionista.
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Grazie per l’attenzione
Dott. Maurizio Amede - Dott. Alessandro Cian - Dott. Marcello Cicchitti
Ed. 1 - 01/2008
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Condizioni Aggiuntive - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli