ODCEC - Ordine Provinciale di
Torino
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa
Avv. Alberto Manzella
Dott. Federico Gattinoni / AON
Responsabilità Civile Professionale
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Convenzione CNDCEC
Chartis Europe
Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza
che andrà a sottoscrivere l’Iscritto al ODCEC
CHI PUO’ ADERIRE
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
iscritti al CNDCEC
Lo Studio Associato e
i Consulenti dello
Studio compresi i
Consulenti del Lavoro.
Le Aziende di
elaborazione
elettronica dei dati
(Società EDP) e le
Società di Servizi.
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La copertura ha decorrenza solo dopo:
a) la compilazione, sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionario
b) successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo dell’ATI (per
questa Provincia il Broker di riferimento è AON S.p.a.)
c) pagamento del premio mezzo bonifico bancario
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Scheda di Adesione
E’ il documento, che forma parte
integrante del contratto, con il quale il
Contraente/Assicurato chiede la
copertura assicurativa.
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Questionario
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Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC
1. IL DANNO:
E’ qualunque pregiudizio subito da terzi (con la sola esclusione dei danni da Responsabilità civile per morte,
lesione e danni materiali a persone o animali – questa esclusione può essere compresa opzionando una specifica e
prevista Condizione Aggiuntiva).
2. OGGETTO ASSICURAZIONE:
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nell’esercizio
dell’attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e successive
modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che
l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del O.D.C.E.C.
3. RESPONSABILITA’ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto
dall’Assicurato ad esclusione delle attività riferite alle Condizioni Aggiuntive di polizza A, A.1 e A.2 – (questa
esclusione può essere derogata opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).
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Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC
4. RETROATTIVITA’
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la volta all’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’Assicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che:
1. A CARATTERE GRATUITO – le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi, non
ancora noti o conosciuti – 1) posti in essere non oltre 2 anni prima della data di efficacia della polizza
o in alternativa 2) posti in essere posteriormente alla data di retroattività stabilita sulla polizza dei
precedenti assicuratori (polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto)
– 3) posti in essere posteriormente alla prima polizza assicurativa con durata > ad anni 2 (copertura
obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto)
2. CARATTERE ONEROSO – le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente
alla data di retroattività stabilita sulla polizza, che l’assicurato può acquistare anche per anni 5, 10 o ILLIMITATO.
5. POSTUMA:
2 anni gratuiti per definitiva cessazione dell’attività per cause diverse dalla radiazione. Inoltre l’assicurazione,
previo pagamento di un premio UNA TANTUM, può essere estesa dall’Assicurato e/o suoi aventi causa, anche per i
sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di cessazione dell’attività professionale,
purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza. L’estensione
alla garanzia postuma non è operante in caso di recesso per sinistro nonché in caso di sospensione o radiazione
dall’albo Professionale. Il massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sarà quello dell’ultimo anno di
efficacia della polizza e costituirà il massimo esborso a carico della Società Assicuratrice.
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Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC
(segue)
6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO)
I° FASE Tentativo di risoluzione bonaria – ADR (alternative dispute resolution)
In caso di divergenze sulla natura dell’errore professionale, ammissibilità al risarcimento del danno e/o
interpretazione delle norme contrattuali di polizza, le Parti convengono di risolvere la questione con un tentativo di
conciliazione rivolgendosi al “Servizio di Conciliazione” istituito presso la Camera Arbitrale della Provincia di
residenza dell’Assicurato (o in mancanza della Regione).
II° FASE Risoluzione con ARBITRATO
Nel caso di insuccesso della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un Collegio Arbitrale composto
da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale è
iscritto l’Assicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il terzo Arbitro è nominato dal Presidente dell’Ordine presso il
quale è iscritto l’Assicurato.
7.CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO
Il premio minimo indicato in polizza è calcolato unicamente sulla base degli introiti realizzati nel corso del
precedente anno fiscale. Al termine dell’anno non viene richiesto alcun premio di regolazione.
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Sezione Prima
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
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Oggetto dell’Assicurazione ed attività assicurativa
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nell’esercizio
dell’attività professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. N. 139 del 28.06.2005 e
successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonchè da ogni altra norma di legge applicabile,
a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo professionale del C.N.D.C.E.C.
L’Assicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento per
danni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali sia
civilmente responsabile nell’esercizio della propria attività.
A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia:
a)
le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga,
la redazione di dichiarazioni fiscali
b)
le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili
all’Assicurato stesso
c)
le responsabilità derivanti all’Assicurato nell’espletamento dell’attività di liquidatore non giudiziale di Società
d)
le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e
dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale
e)
conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche
se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un
importo pari a € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo
f)
g)
l’apposizione dell’asseverazione per studi di settore come da normativa vigente
Le responsabilità in applicazione del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislative
e regolamenti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali
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Oggetto dell’Assicurazione ed attività assicurativa
L’assicurazione vale inoltre:
(segue)
1.
per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2.
per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);
3.
per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente,
nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale
pagamento;
4.
per l’attività professionale dell’Assicurato svolta a favore delle Società di cui sia anche componente
dell’organo amministrativo o del collegio sindacale;
5.
si intende parificata all’attività dell’Assicurato quella svolta dall’azienda di elaborazione elettronica dei
dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell’Assicurato o nella quale l’Assicurato è interessato)
limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell’Assicurato stesso;
6.
per l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni
fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche
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Oggetto dell’Assicurazione ed attività assicurativa
L’assicurazione vale inoltre:
(segue)
7.
per l’attività di Consulente del Lavoro esercitata direttamente dall’Assicurato
o dai suoi collaboratori
8.
Per l’attività di Attestatore di cui Regolamento di Funzionamento seguito
accordo 22.10.2010 tra CNDCEC-ABI-UNIONCAMERE.
9.
per l’attività di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e
specificati da D.lgs 28/10 dal D.M.180/10 , Decreto del 24.7.06, D.Lgs 5/03,
D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o
regolamenti.
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Sinistro
E’ la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal terzo e dall’assicurato.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell’Assicurato nel Mondo Intero escluso
USA e CANADA; resta comunque inteso che l’assicurazione è regolata dalla Legge Italiana.
Limiti di indennizzo
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale scelto dall’Assicurato per ciascun sinistro/anno
(le opzioni prevedono massimali da € 250.000,00 a € 5.000.000,00 questi ultimi sono elevabili sino a €
15.000.000,00 su specifica richiesta). Per ogni sinistro le garanzie vengono prestate con franchigie fisse
diversificate a seconda dei massimali opzionati (franchigie minime a partire da Euro 260,00 per ogni
sinistro).
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Sezione Seconda
Norme che regolano l’assicurazione in Generale
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Norme che regolano l’assicurazione in generale
Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denuncia di altre assicurazioni (deroga dell’art. 1910 C.C.) e in caso
di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori (art. 1913 C.C.). Il sinistro viene pagato in proporzione al
massimale delle polizze, anche se le stesse sono entrambe prestate da Chartis.
Foro competente
Il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato
Diritto di surrogazione
Salvo il caso di dolo, dopo liquidazione del sinistro la Società Assicuratrice (in deroga art. 1916 C.C.) non farà
alcuna rivalsa nei confronti:
a) collaboratori, praticanti, tirocinanti, dipendenti
b) coadiutori, delegati e depositari dell’Assicurato
c) delle persone del cui operato l’Assicurato debba rispondere ad eccezione dei professionisti esterni
iscritti nei relativi albi
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Norme che regolano l’assicurazione in generale
Cessazione del rapporto
assicurativo
(segue)
Oltre ai casi previsti per legge l’Assicurazione cessa:
a) per decesso dell’Assicurato o scioglimento dello Studio Associato (in questo caso il rapporto assicurativo
cessa con la prima scadenza annuale della polizza).
b) per interruzione da parte dell’Assicurato all’esercizio della
professione con cancellazione dall’Albo
Professionale (in questo caso il rapporto assicurativo cessa con la prima scadenza annuale della polizza).
c) in caso di radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’Albo Professionale (il rapporto assicurativo
cessa con effetto immediato).
Termini
Valgono i seguenti termini:
a) Proroga assicurazione: rinnovo annuale automatico salvo disdetta da inviarsi con raccomandata r.r. nei 60
giorni precedenti la data di scadenza
b) Denuncia sinistro: 10 gg. dall’evento e/o dalla data in cui sia pervenuta la richiesta di risarcimento e/o dalla
data in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza
c) Recesso in caso di sinistro da parte della Società Assicuratrice : preavviso di 60 gg.
Clausola Broker
L’intera gestione della Convenzione (tra il CNDCEC e gli Assicuratori) e dei singoli contratti assicurativi è affidata
all’ATI / Aon – Biverbroker – Acros – Banchero Costa. Dette Società di Brokeraggio opereranno nell’ambito di
competenze territoriali.
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Sezione Terza
Condizioni Aggiuntive (solo se espressamente richiamate)
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Condizioni Aggiuntive
All’Assicurato è data possibilità di estendere il contratto base con le seguenti “Condizioni Aggiuntive” che
devono essere espressamente richiamate:
A) Sindaco/Revisore contabile di Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro
con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) – Gli Assicuratori valuteranno caso
per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate.
A.1)Consigliere di Amministrazione in Società di capitali non quotate e/o di Enti Pubblici
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 1% del sinistro
con un minimo di Euro 1.000,00 e massima di Euro 10.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso
per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio.
A.2)Membro di Organi di controllo e di sorveglianza in Società di capitali non quotate e/o di Enti
Pubblici
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza - applicazione di uno scoperto del 10% del sinistro
con un minimo di Euro 3.000,00 e massima di Euro 20.000,00) - Gli Assicuratori valuteranno caso
per caso l’inserimento in garanzia di Società quotate, Istituti Bancari e/o Finanziari e Società di Calcio.
B)
Visto pesante
certificazione tributaria (garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
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Condizioni Aggiuntive
C)
(segue)
Assistenza fiscale - Visto di Conformità
(garanzia prestata con il limite base del massimale di legge previsto in € 1.033.000,00 polizza, elevabile
sino a € 5.000.000,00) – estensione di garanzia per l’apposizione del Visto di Conformità (visto leggero)
per l’Assistenza Fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dal D.Lgs. 241/97, dalla
circolare n. 13 del 06.04.2006 dell’Agenzia delle Entrate, dal D.L. 78/09, dalla Legge 102/09, e loro
successive modifiche e/o integrazioni di legge. Per questa garanzia, in caso di cessazione di polizza,
l’assicurazione vale anche per richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate nei 5 anni
successivi (POSTUMA). La Compagnia pagherà ai terzi eventuali sinistri senza applicare alcuna franchigia.
D) Attività presso i CAAF o CAF
istituiti con Legge il 30.12.1991 n. 413 e successive modifiche legislative e regolamenti (garanzia prestata
nel limite del massimale di polizza)
E) Attività di Amministratori di stabili
svolta nei modi previsti dall’art. 1130 e 1131 del C.C. e successive modifiche legislative e/o regolamenti
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
F) Attività di Curatela, Commissario giudiziale, Liquidatore
per la responsabilità derivante nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale
(garanzia prestata nel limite del massimale di polizza)
G) Vincolo di solidarietà
questa estensione garanzia (già operante per tutte le attività coperte dalla presente polizza base) fa
riferimento ai soli Assicurati che ricoprono gli incarichi di Sindaco/Revisore contabile e Consigliere di
Amministrazione di Società e/o di Enti Pubblici nei casi in cui si dovessero trovare solidalmente
responsabili con altri soggetti; gli Assicuratori risponderanno per quanto dovuto dall’Assicurato fermo il
diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
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Condizioni Aggiuntive
(segue)
H) Conduzione dello studio – RCT/O
relativamente alla suindicata estensione di copertura, la Società risponderà entro il limite del massimale
di Euro 250.000,00 per singolo sinistro / anno; è compresa la responsabilità civile personale dei
dipendenti e la committenza auto (art. 2049 C.C.). Gli Assicuratori, se di interesse, garantiscono
massimali maggiori.
Il sommario assicurativo di cui sopra e' un breviario meramente indicativo esclusivamente finalizzato a dare
alcuni chiarimenti all'assicurato, fornendogli una panoramica delle clausole di maggior rilievo contenute nella
polizza. Atteso tale suo carattere, tutto quanto in esso riportato deve quindi intendersi come un semplice
richiamo di alcuni articoli e clausole che regolano il contratto che abbiamo inteso evidenziare e se del caso
commentare senza che ciò valga in alcuna misura a modificare, alterare, escludere tutto quanto riportato
nella polizza originale e nelle eventuali appendici. Talché', per quanto riguarda le clausole e i testi di garanzia
vale esclusivamente quanto riportato nei rispettivi testi integrali previsti in polizza e nelle eventuali appendici
cui raccomandiamo di fare in ogni caso riferimento.
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Visto di Conformità
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Convenzione CNDCEC
Chartis Europe
Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza
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Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili
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Lo Studio Associato e
i Consulenti dello
Studio compresi i
Consulenti del Lavoro.
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Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero:
Registrazione Nuovo Utente
Selezioni Solo Visto
Conformità se è
interessato
esclusivamente a tale
copertura.
29
Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero:
Compliazione Anagrafica
Nota Bene:
Tutti i campi compilati
sono obbligatori.
30
Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero:
Nuova sottoscrizione
Nota bene:
Per Fatturato si intende il totale delle parcelle percepite per
la sola attività di compensazione Credito Iva
31
Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero:
Rinnovo
32
Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero:
Contabile Bonifico Bancario (segue)
ALLEGANDO LA CONTABILE DEL BONIFICO LA SUA
RICHIESTA SARA’ COMPLETATA!
33
Nuova modalità di adesione per la polizza Visto Leggero:
(segue) Contabile Bonifico Bancario
Potrà comunque allegare il bonifico in qualunque momento,
riaccedendo alla sua area personale.
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Tutela Legale
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Convenzione CNDCEC
DAS SpA
Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza
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Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili iscritti al
CNDCEC
Lo Studio Associato
Le Società EDP (compresi
gli Amministratori).
Le Società di
Servizi(compresi gli
Amministratori).
Dipendenti regolarmente
iscritti a libro matricola ed
eventuali collaboratori a
progetto.
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Per quali spese
> le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro
> le spese per un secondo legale domiciliatario
> le spese investigative
> le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato
> le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio
> le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.)
> le spese di giustizia
> gli arbitrati per la decisione di controversie
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Per quali eventi
1. Le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile o la costituzione di parte civile in sede penale;
2. La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia
opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità :
I° OPZIONE (sempre presente):
x) dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
y) nel caso in cui la Polizza di R.C. non sia operante nella fattispecie in esame, la presente
garanzia opera a primo rischio
O IN ALTERNATIVA
II° OPZIONE (sempre presente)
L’Assicurato ha facoltà di nominare autonomamente un legale di sua fiducia per la gestione del
sinistro dandone informazione alla Società.
3. I procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e
successive modifiche, solo in caso di colpa lieve ;
4. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
5. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi quando vi sia sentenza di assoluzione o
proscioglimento passata in giudicato;
6. La difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 231/01;
7. Le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola
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Pacchetto Sicurezza
(già compreso nel premio)
Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai D.Lgs. 626/94 , D.Lgs.
494/96 e successive modifiche legislative comprese altre disposizioni normative
e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Estensione alle violazioni/inosservanze al D.Lgs. 196/03 con riferimento a
violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla
tutela dei dati personali.
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Garanzie
Estensione Territoriale
In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le inadempienze contrattuali su beni/servizi forniti;
e in tutti gli altri casi in Europa.
Massimale
A partire da € 10.000,00 e sino a € 80.000,00 per sinistro.
Premio lordo annuo
A partire da € 90,00 per singolo Professionista.
Franchigia per sinistro
Nessuna a carico del Professionista.
40
Grazie per l’attenzione
Dott. Alessandro Cian / CNDCEC – Commissione Assicurativa
Avv. Alberto Manzella
Dott. Federico Gattinoni / AON
Scarica

Convenzione CNDCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli