Condizioni generali Assicurazione responsabilità civile verso terzi per privati Indice 1. Definizioni 2. Qualità 3. Campo di applicazione dell'assicurazione 4. Entità della copertura 5. Esclusioni 6. Risarcimento del danno Condizioni particolari Art. 1 Definizioni Nella polizza e nelle presenti condizioni si intende per: a. Pagamento: risarcimento di danni, costi o perdite. b. Assicurati (famiglia/conviventi): Se l'assicurazione è valida per una famiglia/conviventi, si considerano assicurati in ambito familiare: 1. il sottoscrittore dell'assicurazione; 2. il coniuge convivente; 3. le persone che vivono con lui/lei in ambito familiare; come pure: 4. i figli fino a 27 anni non coniugati e residenti in Europa; 5. i nonni, i genitori, i suoceri, i parenti acquisiti e i consanguinei che vivono con loro; 6. gli ospiti minorenni, nella misura in cui la responsabilità per essi non è coperta da un'altra assicurazione 7. il personale domestico, nella misura in cui la responsabilità per tale personale è connessa ad attività svolte a favore di un assicurato; c. Assicurati (single o che vive da solo): Se l'assicurazione è valida per un single, si considerano assicurati in ambito familiare: 1. il sottoscrittore della polizza; 2. gli ospiti minorenni, nella misura in cui responsabilità per essi non è coperta da un'altra assicurazione: 3. il personale domestico, nella misura in cui la responsabilità per tale personale è connessa ad attività svolte a favore di un sottoscrittore. d. Assicurati (famiglia/conviventi, sottoscrittore della polizza con 65 anni di età o più): Se l'assicurazione è valida per una coppia/conviventi in cui il sottoscrittore ha 65 anni di età o più, si considerano assicurati: 1. il sottoscrittore dell'assicurazione; 2. il coniuge convivente, il/i figli del coniuge adottati, come pure: 3. gli ospiti minorenni, nella misura in cui la responsabilità per essi non è coperta da un'altra assicurazione: 4. il personale domestico, nella misura in cui la responsabilità per tale personale è connessa ad attività svolte a favore di un sottoscrittore. e. Figli: i figli propri (anche adottati), come pure i figli in affido o i figliastri. Art.2 Qualità a. È assicurata la responsabilità del sottoscrittore inteso come privato cittadino. Non è coperta la responsabilità relativa all'esercizio di una professione o alla gestione di un'azienda, di un'attività artigianale pagata come pure l'attività di servizio militare o civile. b. Tali limitazioni della qualità non sono valide per: 1. il personale domestico di cui ai punti 1.b.8, 1.c.3 e 1.d.4; 2. i figli di cui ai punti 1.b.4 e 1.b.5 in caso di attività effettuate nelle vacanze o nel tempo libero a favore di persone diverse dall'assicurato, che siano o meno a pagamento. La responsabilità dei figli in questo caso è assicurata solo nel caso in cui non sia coperta da un'altra polizza assicurativa. Non sono coperte le responsabilità dei datori di lavoro, di chi ne acquisisce i diritti o dei superstiti Art. 3 Campo di applicazione dell'assicurazione L'assicurazione è valida in tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti e del Canada. Art. 4 Entità della copertura a. responsabilità/danni 1. È assicurata la responsabilità dei sottoscrittori della polizza relativa alla qualità di cui all'articolo 2 per danni causati o verificatisi nel corso della durata di validità dell'assicurazione, per tutti gli assicurati insieme e a copertura degli importi per singolo evento riportati nella polizza. 2. Laddove nelle presenti condizioni si parla di danni, si intendono danni causati a persone e a cose. 3. Per danni alle persone si intende: danni che causano lesioni o che ledono la salute delle persone, con o senza caso di morte, compresi di danni che ne derivano. 4. Per danni alle cose si intende: danni conseguenti a danneggiamenti e/o distruzione e/o perdita di cose di altri appartenenti a persone diverse dagli assicurati, compresi i danni che ne derivano. b. responsabilità reciproca 1. La responsabilità reciproca degli assicurati è assicurata solo per i danni degli assicurati interessati alle persone e nella misura in cui tali assicurati, in occasione di un evento, non hanno alcuna responsabilità per conto di altri. 2. Non verrà riconosciuto alcun risarcimento se la parte richiedente è una persona fisica danneggiata non direttamente coinvolta nell'evento o i suoi superstiti. 3. È assicurata anche la responsabilità di un assicurato nei confronti del personale domestico per danni conseguenza di incidenti sul lavoro e per danni alle cose. c. spese e interessi legali Oltre all'importo assicurato, viene riconosciuto un risarcimento per: 1. i costi delle procedure sostenuti su richiesta dell'assicurato per la stipula di accordi e per l'assistenza legale necessaria; 2. gli interessi legali sulla parte dell'importo coperta dalla presente assicurazione. d. garanzia 1. Se un organo amministrativo, per uno dei danni coperti dalla presente assicurazione, richiede la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della parte lesa, l'assicuratore accorderà tale garanzia al massimo per il 10% dell'importo assicurato. 2. Gli assicurati devono autorizzare l'assicuratore a disporre della garanzia non appena questa viene resa disponibile e devono collaborare in ogni modo alla riscossione del rimborso. e. beni immobili Per quel che riguarda i beni immobili, viene assicurata la responsabilità del sottoscrittore o di uno degli assicurati conviventi se proprietario: 1. dell'edificio abitato da lui/lei con gli edifici ammessi, anche se una parte viene affittata; 2. di un appartamento che lui/lei non abita più, ma ancora di sua proprietà, o che riceve in proprietà ma che ancora non abita, il tutto per un periodo massimo di 12 mesi dopo che l'appartamento è stato lasciato o ricevuto; 3. di un secondo appartamento, un appartamento per le vacanze, una roulotte fissa o una casetta in un complesso di orti familiari, a condizione che non ciò non serva esclusivamente per essere affittato a terzi. Per quel che riguarda i beni immobili, è assicurata inoltre la responsabilità del sottoscrittore per danni causati da: 4. incendi, spegnimento di incendi ed esplosione nell'appartamento affittato per le vacanze e del mobilio presente nello stesso. Per danni al mobilio viene fissata una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro; 5. incendi, spegnimento di incendi ed esplosione nell'appartamento affittato e abitato dall'assicurato, non minore ospitato, ad eccezione del mobilio presente e comunque fino a un massimo di € 125.000,00; 6. da un'antenna, anche per danni causati all'edificio affittato o abitato. 7. La presente assicurazione esclude altri casi di responsabilità per danni a beni immobili, tra cui la responsabilità per danni a beni immobili in costruzione o in gestione. 8. L'eccezione di cui al punto 5.b non si applica a quanto definito ai punti dal 4.e.4 al 4.e.6 compreso. f. danni a cose appartenenti a persone che fanno visita agli assicurati 1. Senza pregiudizio di quanto disposto nelle presenti condizioni, viene riconosciuto un risarcimento di € 1.000,00 per persona e per sinistro per danni causati a cose che le persone in visita al sottoscrittore hanno con sé durante tale visita e dovuti a eventi improvvisi e violenti provenienti dall'esterno, se il sottoscrittore non ne è responsabile. 2. Per visitatori si intendono esclusivamente le persone, diverse dagli assicurati, che con l'assenso di un assicurato, nell'ambito delle qualità qui assicurate, si trovano nei locali, nell'appartamento o nell'edificio abitato, compresi i cortili, dell'assicurato. 3. Non vengono considerati visitatori coloro che si trovano nei citati luoghi per svolgervi attività lavorativa, gli affittuari o i sub-affittuari di stanze, appartamenti o edifici di un assicurato. 4. Non vengono considerate cose nel senso della presente disposizione: autoveicoli e biciclette. g. danni a custode di animali dell'assicurato. Sono assicurati i danni alle persone o i danni alle cose causati da animali domestici di proprietà di un assicurato a persone diverse dall'assicurato, a cui è stato temporaneamente affidato l'animale per essere custodito, se l'attività non viene esercitata a livello professionale. Art. 5 Esclusioni a. dolo Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità dell'assicurato per danni causati o derivanti da: 1. azioni od omissioni illecite contro persone o cose commesse con dolo; 2. azioni od omissioni illecite contro persone o cose commesse con dolo da parte di una o più persone appartenenti a un gruppo cui anche l'assicurato fa parte, anche nel caso in cui l'assicurato non abbia agito di persona; 3. Il carattere doloso delle azioni o delle omissioni illecite di cui ai punti 5.a.1 e/o 5.a.2 non viene annullato se l'assicurato, nel caso in cui faccia parte di un gruppo, una o più persone appartenenti al gruppo si trovino sotto l'influenza di alcool o di altre sostanze che li rendano incapaci di controllare la loro volontà; b. comportamenti sessuali Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità dell'assicurato per danni causati da o derivanti da: 1. comportamenti sessuali o a sfondo sessuale di qualsiasi natura; 2. comportamenti sessuali o a sfondo sessuale di qualsiasi natura di una o più persone appartenenti a un gruppo di persone di cui fa parte anche l'assicurato, anche nel caso in cui quest'ultimo non si comporti in questo modo; c. controllo 1. Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità per danni: a: a cose in possesso dell'assicurato o di una persona che agisce a suo nome: in virtù di un contratto di affitto, di vendita a rate, di locazione o di pegno, come pure di usufrutto (compreso il diritto di utilizzo e di abitazione) o in virtù dell'esercizio di una professione o della gestione di un'azienda, di un'attività artigianale diversa del favore personale, come pure l'esecuzione del servizio miliare o civile; b. a cose che l'assicurato detiene illecitamente; c. a veicoli a motore, roulotte (fisse), carrelli tenda, natanti a motore o a vela, comprese le tavole a vela e gli aeroplani, che l'assicurato o qualcun altro detiene a suo nome; d. causati da perdita, furto o scomparsa di denaro, documenti negoziabili, carte di transazione finanziaria, bancaria o postale, come pure carte di credito che l'assicurato o qualcun altro detiene a suo nome. 2. Altri casi di responsabilità per danni a cose che l'assicurato ha con sé, diverse da quelli previsti ai punti dal 5.c.1. al 5.c.1.d sono assicurati per un importo di € 12.500,00 per sinistro, con una franchigia di € 50,00 per sinistro. 3. Rimane valida la copertura della responsabilità per danni causati dal fuoco all'appartamento o all'appartamento per le vacanze (4.e.4 e 4.e.5) in affitto, per danni causati da un'antenna su un edificio in affitto (4.e.6) e per danni causati come passeggero (5.d.1, 5.e.3 e 5 f.2). d. autoveicoli Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità per danni causati con o da un autoveicolo di proprietà dell'assicurato o che lo stesso utilizza o gestisce. Questa esclusione vale anche per la responsabilità: 1. di un assicurato come passeggero di un veicolo a motore: rimane comunque valido quanto previsto al punto 4.b e 5.c. 2. degli assicurati di cui ai punti dall'1.b.1 all'1.b.3 compreso, come pure per i danni di cui ai punti 1.d.1 e 1.d.2 causati da personale domestico con un veicolo a motore del quale nessuno degli altri assicurati se non il personale domestico è proprietario; 3. di un assicurato per danni causati da macchine falciatrici a motore, da giochi per bambini e oggetti simili, a condizione che non superino la velocità di 10 km/h, come pure da modellini di auto telecomandate; 4. di un assicurato per danni causati durante l'utilizzo fraudolento di un veicolo a motore, nel caso il cui l'utilizzatore sia minore di 18 anni; per utilizzo fraudolento si intende l'uso illecito di un veicolo a motore, senza lo scopo di voler entrare in possesso di tale veicolo. 5. La copertura descritta nei paragrafi dal 5.d.1 al 5.d.3 non vale se la responsabilità è coperta da un'altra assicurazione. 6. Rimane non coperta la responsabilità in caso di furto o di sottrazione dell'autoveicolo per danni all'autoveicolo stesso. 7. In caso di utilizzo fraudolento del veicolo senza atti di violenza, tale copertura non vale se per l'autoveicolo è in vigore un'assicurazione responsabilità civile. e. natanti Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità per danni causati con o da un natante per la cui guida sia richiesta la patente nautica. Tale esclusione non vale neppure per la responsabilità di un assicurato che sia passeggero di un natante. Si applica comunque quanto indicato ai punti 4.b e 5.c. La copertura descritta al punto 5.e non vale se la responsabilità è coperta da un'altra assicurazione. f. aeroplani Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità per danni causati con o da un aeroplano, un modellino di aeroplano, un deltaplano, un drone, un parapendio, un aereo guidato da cavo, un dirigibile, un modellino di razzo, un pallone con diametro di più di 1 metro quando è completamente gonfio. Questa esclusione non vale neppure per la responsabilità: 1. per danni causati con o da modellini di veicoli con peso massimo di 20 kg; 2. di un assicurato come passeggero di un aeroplano; rimane tuttavia valido quanto previsto ai punti 4.b e 5.c. La copertura descritta ai punti 5.f.1 e 5.f.2 non vale se la responsabilità è coperta da un'altra assicurazione. g. sommosse e reazioni nucleari Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità per danni, diretti o indiretti con: 1. sommosse, tra i quali si intende conflitto armato, guerra civile, rivolte, disordini interni, insurrezione e tumulti; Le sei forme di sommossa citate, come pure le rispettive definizioni, sono parte del testo depositato dall'Associazione degli Assicuratori nei Paesi Bassi in data: 2 novembre 1981 presso la cancelleria del Tribunale dell'Aia; 2. reazione nucleare che comprende qualsiasi reazione con fuoriuscita di energia. i. armi 1. Non viene riconosciuto alcun risarcimento in caso di responsabilità per danni causati in relazione al possesso e/o all'utilizzo di armi come stabilito dalla Legge sulle Armi e le Munizioni e nei successivi regolamenti, per le quali l'assicurato non disponga di regolare autorizzazione. 2. La responsabilità per danni causati in relazione al possesso e/o all'uso di armi da fuoco durante la caccia è coperta esclusivamente nella misura in cui viene espressamente assicurata. Art.6 Liquidazione dei sinistri a. L'assicuratore ha il diritto di risarcire subito le persone danneggiate e di concludere accordi con tali persone. Se il risarcimento dei danni è pagabile a rate e se il valore di tali rate, compresi eventuali altri risarcimenti, è superiore all'importo assicurato, la durata o l'entità di tale risarcimento viene ricalcolata in proporzione. Condizioni particolari Le seguenti condizioni particolari valgono solo se sono riportate sulla polizza. 1. Per ogni danno viene fissata una franchigia di € 90,00 per singolo evento. Se oltre alla franchigia di cui sopra se ne applica un'altra, vale quella maggiore. 2. Per ogni danno causato dai figli, come indicato all'articolo 1.b.4 e 1.b.5 delle Condizioni Generali si applica una franchigia di € 160,00 per singolo evento. Se oltre alla franchigia di cui sopra se ne applica un'altra, vale quella maggiore. 3. La franchigia non vale per danni causati da armi da fuoco durante la caccia, se tale rischio è già assicurato.