La polizza FABBRICATI
Presentazione per A.L.A.C. Caserta a cura di Antonio GESUALDO
CASAGIOVE 12 dicembre 2007
Agenzia CASAGIOVE
L’assicurazione Incendio
• Definizione di incendio
• La polizza incendio
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Definizione di incendio
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Come definireste l’incendio?
Combustione con fiamma di beni materiali
al di fuori di appropriato focolare,
che può estendersi e propagarsi
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Come definireste l’incendio?
I requisiti dell’Incendio sono:
• la combustione con fiamma
la combustione che abbia luogo con sviluppo di fiamma.
la combustione senza fiamma oppure la semplice bruciatura per contatto con corpi
incandescenti non è incendio
• di beni materiali
la specificazione vuole escludere dalla definizione di Incendio
la combustione con fiamma di beni diversi da quelli materiali
• al di fuori di appropriato focolare
non è considerato Incendio, a fini assicurativi, se si sviluppa e rimane
nell’ambito della struttura o dell’impianto per esso predisposto (caldaia,
stufa, camino, ecc.)
• che può estendersi e propagarsi
l’incendio, per essere tale, deve possedere, almeno potenzialmente, la
caratteristica di potersi autonomamente espandere
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La garanzia incendio nella polizza
globale fabbricati
Definizione
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La polizza Incendio
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare
l'assicurato per i danni materiali e diretti
dovuti da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione
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Che cosa si intende per danno?
È la diminuzione o la perdita del valore di beni
assicurati in seguito a un sinistro.
Può essere:
Totale
Quando tutti i beni assicurati vengono distrutti dal
fuoco
Parziale
Quando solo una parte dei beni assicurati viene
distrutta dal fuoco
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Che cosa si intende per danno?
Danni materiali e diretti
Sono i danni causati dall’azione diretta e immediata di un evento
ad un bene materiale.
Esempio: un incendio distrugge un immobile (struttura edilizia e contenuti).
Il danno materiale e diretto è costituito dalla distruzione ad opera
del fuoco della struttura muraria e del contenuto all’interno.
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Gli eventi assicurabili
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Gli eventi assicurabili
I danni materiali e diretti
Evento di danno
Descrizione e/o condizioni
di operatività
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali
al di fuori di appropriato focolare,
che può estendersi e propagarsi
Guasti per ordine delle Autorità
Demolizioni, bagnamenti, ecc. per arrestare
il fenomeno ed il suo propagarsi.
Guasti arrecati dall’assicurato
Interventi rivolti a evitare o diminuire
il danno – Interventi di salvataggio
(art. 1914 c.c.).
Fulmine, che può provocare:
danno materiale da impatto;
danno a impianti e circuiti elettrici o
elettronici (fenomeno elettrico);
sviluppo di fiamma (incendio).
Scarica elettrica caratterizzata da elevata
tensione (voltaggio) e intensità (amperaggio),
generata da forti differenze di potenziale fra
punti diversi di una nube o fra questa e l’aria
circostante o la terra.
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Gli eventi assicurabili
I danni materiali e diretti
Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,
dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata
velocità.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori verso l’esterno
per eccesso di pressione interna di fluidi
(fenomeno fisico).
Implosione
Repentino dirompersi di contenitori verso l’interno, causato
da eccesso di pressione esterna o di depressione interna
di fluidi
(fenomeno fisico opposto allo scoppio).
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Gli eventi assicurabili
I danni materiali e diretti
Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività
Caduta di satelliti,
di meteoriti, di corpi volanti
Descrizione implicita.
Onda sonica
Onda d’urto dell’aria, traente origine
dall’attraversamento dell’aria medesima
da parte di corpi solidi a velocità superiore
a quella del propagarsi del suono.
Urto di veicoli stradali
e/o di natanti
Definizione implicita.
L’operatività è condizionata alla non appartenenza
all’assicurato dei veicoli e/o
dei natanti.
Caduta di ascensori
o montacarichi
Definizione implicita.
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Gli eventi assicurabili
I danni materiali e diretti
Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività
Fumo, gas o vapori originati
e/o propagatisi da incendio,
scoppio o esplosione, che abbia
colpito enti anche a distanza
(20 – 50 m. o più a seconda dei
patti).
Descrizione implicita.
Fumo fuoriuscito a seguito
di rottura accidentale o guasto
meccanico di impianti.
Si tratta di fumo fuoriuscito da forni, caldaie,
canne fumarie, ecc. a seguito di guasto o rottura
accidentale delle relative strutture, non provocati
da eventi altrimenti assicurati.
Fenomeno elettrico.
(sulle apparecchiature
elettroniche,
è assicurabile perlopiù con
polizza “Elettronica”).
È il danno a macchine, apparecchi, impianti
elettrici
e relativi circuiti causato da correnti, scariche
o altri fenomeni elettrici comunque occasionati.
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Gli eventi assicurabili
I danni materiali e diretti
Evento di danno
Ricorso terzi
Fenomeni atmosferici, quali:
uragani, bufere, tempeste,
grandine, trombe d’aria, vento
e cose da esso trasportate.
Descrizione e/o condizioni di operatività
È la pretesa del terzo, danneggiato da evento causato
da Incendio, Esplosione o Scoppio per fatto colposo
del suo autore o per fatto colposo o doloso
delle persone di cui egli debba rispondere.
Codesta responsabilità è trasferibile all’assicuratore
nel limite del massimale convenuto.
Rientrano fra i danni quelli provocati dall’acqua,
penetrata all’interno dei locali attraverso rotture
o brecce del tetto o delle pareti, nonché l’accumulo
di polvere o sabbia.
È solitamente condizione di operatività della
garanzia
il riscontro dell’evento su una pluralità di enti,
assicurati e non assicurati.
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Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
•
•
•
•
•
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
[1227 comma 2, 1915].
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore,
in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo
del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno,
supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che
l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente [1932; 187
att.].
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose
assicurate
dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro,
salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900
comma 3].
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate
e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913 comma 1].
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato,
anticiparne
le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
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I fattori di rischio
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I fattori di rischio
Esistono fattori che incidono sull’ordinaria probabilità che un
evento di danno si verifichi.
Tali fattori, di conseguenza, influenzano il tasso di premio
praticato dall’assicuratore.
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I fattori di rischio
Le caratteristiche costruttive dei fabbricati
Sono previste quattro classi (alcune compagnie ne utilizza tre) di fabbricati
a rischio crescente: dalla Classe 1 alla Classe 4.
La diversificazione è dettata dall’incombustibilità o meno delle componenti
strutturali dei fabbricati: strutture portanti verticali, armatura del tetto,
copertura del tetto, pareti esterne e solai (incluso il solaio sottostante il tetto).
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I fattori di rischio
Coesistenza
Si ha coesistenza quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non
separati tra di loro da muro pieno o da spazio vuoto uguale
o superiore a 1 metro, esistono rischi ascrivibili a voci diverse.
Rischio separato
È il rischio – o l’insieme di più rischi coesistenti – disgiunto da altri
rischi mediante muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore
a 1 metro.
Nei soli rischi agricoli è ammessa inoltre la separazione tramite porta
morta.
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I fattori di rischio
Vicinanze pericolose
Influenzano qualsiasi tipo di rischio, incrementandone la tassazione:
la presenza a distanza inferiore di 20 metri di industrie, boschi, depositi
di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo conto
degli infiammabili in serbatoi interrati oppure fissi e incombustibili.
Sostanze pericolose
Sono gli esplodenti, gli infiammabili e le merci speciali.
La loro presenza oltre determinate quantità, influenza la tassazione
degli enti coesistenti.
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Le esclusioni
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Le esclusioni
I danni esclusi
Commento
Causati da guerra, insurrezione,
occupazione militare, invasione.
L’esclusione è inderogabile per ragioni
di tecnica assicurativa
(impossibilità di prevedere la frequenza
e la dimensione di tali fenomeni).
Causati da eventi sociopolitici
(scioperi, sommosse, atti vandalici
e dolosi, terrorismo e sabotaggio
organizzati).
L’esclusione è derogabile con sovrapremio,
ma recentemente gli assicuratori sono
diventati più cauti nell’assumere i rischi di
terrorismo
e sabotaggio organizzato.
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Le esclusioni
I danni esclusi
Commento
Causati da terremoti, maremoti,
eruzioni vulcaniche, bradisismi.
L’esclusione è derogabile soltanto
per beni ubicati in territori a non elevata
intensità e frequenza sismica.
Causati da inondazioni, alluvioni,
mareggiate.
L’esclusione è derogabile soltanto dopo
attenta valutazione della situazione
idrogeologica
del territorio (esistenza prossima di corsi
d’acqua, livello dell’insediamento rispetto
agli argini, ecc.).
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Il valore assicurato può non coincidere con il valore
assicurabile, dando così vita ai fenomeni della
sottoassicurazione (o assicurazione parziale)
o della soprassicurazione.
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Il valore assicurato
Se il valore assicurato risulta :
• inferiore al valore della cosa si determina il fenomeno della
sottoassicurazione, con conseguente riduzione proporzionale
dell’indennizzo (art. 1907 c.c.);
• superiore al valore della cosa si determina il fenomeno della
sovrassicurazione, con perdita del diritto all’indennizzo, se vi è
stato dolo del contraente o dell’assicurato (art. 1909 c.c.),
o, quantomeno, con perdita del maggior premio corrisposto.
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Art. 1907– Assicurazione parziale
• Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la
cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore
risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a
meno che non sia diversamente pattuito.
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• Limiti del risarcimento
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Limiti del risarcimento
I contraenti possono decidere di escludere dall’indennizzo una parte del danno,
inserendo nel contratto clausole che limitano il risarcimento.
Tali clausole sono rivolte a:
Escludere una percentuale
del rimborso
Escludere il rimborso del danno
o parte di questo fino ad un dato
importo
Limitare il rimborso ad una
determinata cifra
SCOPERTO
FRANCHIGIA
MASSIMO
RISARCIMENTO
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sara assicurazioni
La garanzia di
responsabilità civile
nella polizza globale fabbricati
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L’assicurazione R.C. verso terzi
• La struttura del contratto
• I soggetti non considerati terzi
• I rischi esclusi
• Le condizioni particolari
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L’assicurazione R.C. verso terzi
• La struttura del contratto
• I soggetti non considerati terzi
• I rischi esclusi
• Le condizioni particolari
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La struttura del contratto
L’oggetto del contratto
È la prestazione dell’assicuratore in relazione al rischio descritto in polizza.
La formula più frequentemente riscontrabile nel mercato, tanto da costituire
uno standard, è la seguente:
L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali
e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Gli elementi di differenziazione rilevanti della prestazione dell’assicuratore,
riscontrabili nello standard di mercato rispetto alla prestazione definita dall’art.
1917 c.c., I comma, sono sottolineati nel testo e vanno esaminati.
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La struttura del contratto:
oggetto del contratto
La responsabilità “…ai sensi di legge”
La formula è preordinata a delimitare la responsabilità assicurata
nello stretto ambito di quella discendente dalla legge e,
conseguentemente, ad escludere responsabilità volontariamente assunte
dall’assicurato.
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La struttura del contratto:
oggetto del contratto
“…danni involontariamente cagionati a terzi
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”
La prestazione dell’assicuratore non riguarda quanto l’assicurato deve pagare
al terzo, (I comma art. 1917 c.c.), bensì soltanto i danni cagionati a terzi
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
La specificazione è rivolta ad escludere la garanzia per i danni derivanti da perdite
patrimoniali, danni che invece trovano copertura nell’assicurazione della r.c.
di alcune attività professionali.
Oggetto della prestazione assicurativa è solo il danno cagionato da un evento
non voluto, ossia colposo o contro intenzione, come recita l’art. 43 c.p., ma, come
si è già osservato, l’involontarietà potrebbe non riguardare i danni cagionati dalle
persone di cui contraente e assicurato debbano rispondere, qualora la garanzia
venga estesa anche ai fatti dolosi commessi da queste persone.
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La struttura del contratto:
oggetto del contratto
“…fatto accidentale”
Secondo l’oggetto dell’assicurazione della r.c.t. l’assicuratore
è obbligato soltanto in conseguenza di un fatto accidentale.
Cosa significhi l’aggettivo accidentale non è cosa di poco conto, perché il
termine delimita i fatti, per i quali l’assicuratore si obbliga, ossia qualifica la
prestazione di quest’ultimo.
L’individuazione del significato delle parole è il principale metodo
di interpretazione delle norme secondo il legislatore.
L’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile stabilisce infatti
che nell’applicare una legge (n.d.r.: concetto valido anche
per le norme contrattuali) non si può ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole …
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L’assicurazione R.C. verso terzi
• La struttura del contratto
• I soggetti non considerati terzi
• I rischi esclusi
• Le condizioni particolari
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I soggetti non considerati terzi
I seguenti soggetti, pur se danneggiati, non sono considerati terzi:
• l’assicurato stesso (persona fisica o giuridica);
• il coniuge, talvolta il convivente more uxorio, i figli, gli ascendenti
e qualsiasi altro parente o affine convivente;
• i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori
e tutte le persone che con loro si trovino nei rapporti di cui al punto
precedente;
• le società controllanti, controllate o collegate con i loro amministratori
e soci a responsabilità illimitata;
• i dipendenti in occasione di lavoro o servizio;
• coloro che, prescindendo dal tipo di rapporto in atto con l’assicurato,
subiscano danno in conseguenza della partecipazione all’attività
assicurata.
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L’assicurazione R.C. verso terzi
• La struttura del contratto
• I soggetti non considerati terzi
• I rischi esclusi
• Le condizioni particolari
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I rischi esclusi
Trascurando le esclusioni pertinenti alla tipicità dei singoli rischi, quelle di
ordine generale risultano dal quadro sotto riportato.
Rischi esclusi
Commento
Circolazione su strade ad uso pubblico
o su aree equiparate di veicoli e natanti
a motore
L’esclusione è motivata
dalla soggezione di tali mezzi
ad assicurazione obbligatoria, regolata da
legge speciale.
Impiego di aeromobili
Idem come sopra.
Impiego di veicoli, macchinari e impianti condotti o
azionati da persona
non abilitata o di età inferiore a 16 anni
Soprattutto l’assenza di abilitazione, ove
richiesta, è causa
di aggravamento del rischio
o di violazione di norme.
In quest’ultimo caso la garanzia non può
essere prestata “contra legem”.
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I rischi esclusi
Rischi esclusi
Commento
Danni alle opere in costruzione
e a quelle sulle quali si eseguono
i lavori
L’esclusione è motivata dal fatto che tali
danni sono quasi sempre dovuti
a responsabilità contrattuale.
Danni alle cose trasportate su mezzi
di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in
sosta nell’ambito di tali operazioni.
L’esclusione è motivata dal fatto
che tali rischi ricadono sotto copertura del
ramo trasporti.
Danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua
e del suolo
Si tratta di rischio speciale, coperto
con polizza specifica, salvo il caso dei
danni da inquinamento accidentale, che
possono essere coperti in via ordinaria,
ma per sottomassimali assai limitati.
Danni da trasformazioni
o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali e non
Si tratta di rischio speciale, coperto
con polizza specifica.
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L’assicurazione R.C. verso terzi
• La struttura del contratto
• I soggetti non considerati terzi
• I rischi esclusi
• Le condizioni particolari
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L’assicurazione R.C. verso terzi
• La struttura del contratto
• I soggetti non considerati terzi
• I rischi esclusi
• Le condizioni particolari
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Le condizioni particolari
Sono predisposte per:
• introdurre deroghe alle condizioni generali di assicurazione: possono
essere rese sempre operanti o necessitare di espresso richiamo
in polizza per la loro validità; oppure
• integrare le norme che regolano l’assicurazione in relazione
alla tipicità del rischio. Possono trovare automatica applicazione
tutte le volte che si assicura il rischio di riferimento, oppure necessitano
di essere richiamate in polizza; oppure
• “arricchire” o estendere la portata delle garanzie di base
Per essere rese operanti possono richiedere un espresso richiamo in polizza,
l’indicazione eventuale del massimale o sottomassimale assicurato
e comportare un soprapremio.
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La R.C. verso i prestatori di lavoro
L’assicurazione R.C.O
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Aspetti generali
Le fonti della responsabilità:
la responsabilità verso i prestatori di lavoro
La responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatori
di lavoro, per gli infortuni e le malattie professionali da essi riportate
nell’esecuzione del rapporto di lavoro, non si discosta molto dallo schema
ordinario, ovvero dalla responsabilità civile per fatto illecito
(art. 2043 c.c.).
Semmai la differenza rilevante sta nella diligenza che si richiede
al datore di lavoro per evitare gli infortuni dei dipendenti,
la quale non è l’ordinaria diligenza che si richiede al buon padre
di famiglia (cosiddetta diligenza media – art. 1176 c.c.), bensì
una diligenza più accurata nell’attuare le norme di prevenzione
e nella corretta organizzazione del lavoro.
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I massimali
Considerato il valore delle azioni di surroga esperite dall’INAIL
e dei danni riconosciuti dalla Magistratura agli infortunati a seguito di eventi
comportanti responsabilità civile, l’offerta sia per l’assicurazione della R.c.t.,
sia per la r.c.o. non dovrebbe mai scendere sotto il massimale unico
di € 1.000.000.
Massimali via via più elevati vanno considerati per i rischi ove vi sia
contemporanea presenza di più persone e, quindi, la potenzialità
di coinvolgere una pluralità nel medesimo sinistro
(es.: alberghi, piccole e medie industrie, esercizi commerciali, ecc.).
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Il premio
Il premio può essere convenuto in polizza in forma fissa o essere soggetto
ad indicizzazione.
In altri casi l’esigenza di commisurarlo ad elementi variabili suggerisce di
convenire un premio anticipato in via provvisoria, di solito basato sul 75%
del parametro presuntivamente previsto, e di regolarlo alla fine di ciascun
periodo annuo o di minor durata in base al consuntivo raggiunto.
Gli elementi variabili, che più frequentemente ricorrono sono:
• le retribuzioni dei prestatori di lavoro
• il fatturato
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Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti
– (Garanzia Opzionabile)
La garanzia di responsabilità civile è estesa a favore dei conduttori
(condòmini o locatari), che assicurano la figura di assicurati – dei locali
adibiti ad appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti
ad uso diverso, esistenti nel fabbricato.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai soggetti di
cui sopra dalla conduzione e dalla ordinaria manutenzione dei locali
occupati e dell’arredamento ivi esistente.
A deroga di quanto previsto dalle condizioni generali, le compagnie di
assicurazioni comprendono nella garanzia anche danni di norma esclusi
quali: danni causati a terzi dallo spargimento di acqua, caduta di antenne
non centralizzate.
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Danni da acqua
– (Garanzia Opzionabile)
Indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da
fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici,
igienici, di riscaldamento e condizionamento.
– (Garanzia Opzionabile)
Spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni
In caso di fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli
impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, non causata
da gelo, che abbia provocato danno indennizzabile la presenza della
garanzia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le sole arti
di tubazioni, condutture e raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita
di acqua.
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