La responsabilità dell’ente pubblico Le 4 variabili: 1. Liceità 2. Illiceità 3. Volontarietà 4. Accidentalità 1 Combinazione delle variabili • • • • Illecito volontario = dolo Illecito accidentale = colpa Danno volontario lecito = atto ablativo Danno accidentale lecito = responsabilità oggettiva 2 Perché accostare eventi così (apparentemente) diversi? • La responsabilità non è sanzione in senso di “punizione” • La responsabilità è reintegro del patrimonio danneggiato • Tutte le 4 ipotesi esaminate sono invasione della sfera giuridicopatrimoniale altrui che merita reintegro economico 3 Perché si reintegra (rivediamo l’elenco, punto per punto) • • • • Illecito volontario = dolo Illecito accidentale = colpa Danno volontario lecito = atto ablativo Danno accidentale lecito = responsabilità oggettiva 4 Le tesi limitative generali (per tutti i rapporti tra consociati) • L’illecito è tipico e non generale. L’art. 2043 Cod.Civ.(*) riconosce il risarcimento solo per il danno «ingiusto», ossia lesivo di diritti soggettivi assoluti • La responsabilità oggettiva ha carattere eccezionale, solo per i casi espressamente previsti e per lo più come inversione dell’onere della prova. Tuttavia La giurisprudenza, oscillante ed apparentemente orientata verso queste tesi, in pratica - ai fini dell’art. 2043 - riconosceva nuovi diritti pur di concludere per il risarcimento, quando il buon senso lo imponeva. Talora invocava un più generico e “giusto” principio di “neminem laedere”. Sempre la giurisprudenza, nell’applicare gli artt. da 2049 a 2053, cod. civ.(**), ha sempre adottato soluzioni volte a conferire piena tutela al danneggiato, realizzando in pratica un sistema di responsabilità oggettiva generale, pur teoricamente negato. 5 • • • • • • (*) Codice Civile - Libro Quarto: Delle obbligazioni - Titolo IX: Dei fatti illeciti — Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (**) Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti: I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Art. 2052 Danno cagionato da animali: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Art. 2053 Rovina di edificio: Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione 6 Le tesi limitative in favore degli enti pubblici • 19° secolo: – La responsabilità aggrava il bilancio pubblico, impone nuove tasse e quindi rallenta l’economia – Si può ammettere la responsabilità solo quando lo Stato agisce iure privatorum e non iure imperi (Superata dalla Corte di Cassazione a partire dall’anno 1878) • Prima metà del 20° (Kelsen) – Lo Stato non può volere la norma e la sua violazione 7 La fattispecie degli interessi legittimi oppositivi • Ante Cass. 500/1999 e L. 205/2000 – Non ha dato luogo a problemi teorici. – Si annulla l’atto innanzi al giudice amministrativo – Si chiedeva il risarcimento davanti al giudice ordinario – Non occorreva dimostrare dolo o colpa della P.A. 8 Le tesi limitative in favore degli enti pubblici • 20° secolo fino ai giorni nostri: il problema si concentra sulla risarcibilità dei danni derivanti da lesione degli interessi legittimi pretensivi: – «Non essendo diritti soggettivi, ma aspettative, i danni non sono “ingiusti” e quindi risarcibili ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.» – «Non è possibile dimostrare il danno di un quid puramente eventuale (il provvedimento favorevole)» – Anche dopo l’annullamento del diniego illegittimo la situazione del cittadino è quella di attesa di provvedimento 9 Le repliche della dottrina prevalente • Il sistema italiano si discosta dagli altri Paesi europei e non garantisce una giustizia reale • Il mancato conseguimento del beneficio è equiparabile al lucro cessante di cui all’art. 2056, co.2(*) e si risolve in una valutazione della perdita di “chances” (probabilità) • Quanto meno andrebbero risarciti di danni da lesione di “diritti in attesa di espansione” • (*) Cod. civ. Art. 2056 Valutazione dei danni: co.2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. 10 La direttiva comunitaria 665 del 1989 • Imponeva la riparazione del danno alle imprese illegittimamente escluse dall’aggiudicazione di appalti in violazione di norme comunitarie • Attuata per la prima volta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142 (art. 13) • Corte di Cassazione ante sent. 500/99: «si tratta di una eccezione, imposta dalla direttiva CE alla regola della irrisarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi pretensivi» 11 La sent. Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500 (*) • Va divisa in due parti: – La parte che riconosce la risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi pretensivi – La parte che ammette una disapplicazione generalizzata degli atti amministrativi 12 Cass. 500/1999, prima parte. • Ha rilevanza per tutta la teoria della responsabilità, anche tra privati, e non solo per la risarcibilità degli interessi legittimi • «Ingiusto» nel 2043 cod. civ. non significa lesivo di diritti soggettivi ricavabili da altre norme. L’art. 2043 è autoreferente. • Si deve trattare di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento • Gli interessi pretensivi rientrano in questa categoria. • Occorre comunque la prova del danno • E della colpa o dolo della P.A. (critica). 13 Cass. 500/1999, seconda parte. • Non richiama esplicitamente la vecchia legge L. 20-3-1865, n. 2248, all. E, ma afferma che non è necessario il previo annullamento dell’atto, neppure nelle controversie su interessi oppositivi. • Critiche. L’annullamento dell’atto costituisce rimozione specifica della causa del danno che il danneggiato non può omettere. • Possono sorgere conflitti di giudicati ove l’atto coinvolga più persone che seguono strade di tutele differenti • Si svilisce la giurisdizione amministrativa consentendo di aggirarla attraverso la disapplicazione; era giustificata fino al 1889. • Si aggira la certezza dell’azione amministrativa, poiché la decadenza dall’impugnazione nei termini di 60 gg è aggirata dall’azione di danno entro il lungo termine della prescrizione. 14