LA RESPONSABILITA’
GENITORIALE
Art. 2048 cod. civ.
PREMESSA
L’art. 2048 sancisce la responsabilità dei
genitori, dei tutori, dei precettori e dei
maestri d’arte per “il danno cagionato dal
fatto illecito dei minori, delle persone
soggette alla tutela, che abitino con
essi…degli allievi ed apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Con l’entrata in vigore della Carta
Costituzionale e della riforma del diritto
di famiglia i figli sono considerati dei
soggetti a pieno titolo, ai quali il legislatore
riconosce spazi di autonomia e di libertà’ al
fine di uno sviluppo completo ed armonico
della personalità.
I genitori a loro volta hanno l’obbligo di
istruirli ed educarli secondo le loro
inclinazioni e le loro capacità naturali (art.
147 cod. civ). Pertanto, allo stato, è
necessario interpretare più elasticamente
l’art. 2048 cod. civ.
Tale norma non prevede alcuna differenziazione
fra i minori a seconda della loro età, sicchè il
regime di responsabilità che deriva dall’illecito di
un diciassettenne è uguale a quello che consegue
dal medesimo fatto di un dodicenne
(sempre che ambedue abbiano la capacità di
intendere e di volere).
Il legislatore, quindi, non ha disposto una
graduazione della responsabilità che tenga conto
del “grande minore”; né la giurisprudenza ha
indicato dei precisi criteri interpretativi in
funzione dell’età del minore.
ELEMENTI DELLA NORMA
• Capacità di intendere e di volere del
•
•
•
minore: diversamente i genitori rispondono
ugualmente ma, ex art. 2047, in veste di
sorveglianti di incapace,
Il minore risponde in proprio del fatto
commesso ex art. 2043 e la sua
responsabilità concorre con quella dei
genitori in regime di solidarietà.
Coabitazione con i genitori.
Colpa in vigilando e colpa in educando;
In estrema sintesi,
se il minore coabita con i genitori, questi
sono responsabili, in solido, dell’illecito nei
confronti della vittima, a prescindere
dall’entità e dal grado della loro colpa e della
ripartizione tra loro, eventualmente
concordata dei compiti di educazione e di
vigilanza sul figlio.
SOGGETTI RESPONSABILI
L’art. 2048
indica la madre, il padre, il tutore.
• Entrambi i genitori sono responsabili in
virtù del loro ruolo e dei loro doveri verso i
figli, a pari titolo, trattandosi di
responsabilità solidale ex art. 2055 cod.
civ.
Per genitori debbono intendersi non solo
quelli legittimi, ma anche quelli adottivi e
naturali.
La norma non contempla responsabilità per il
convivente e per il secondo coniuge del
genitore, non essendo ad essi stato
riconosciuto legalmente alcun potere sul
minore.
Nel costume sociale, però, spesso il partner
svolge il ruolo di genitore per la stabilità
del rapporto more uxorio e per l’assunzione
di fatto del mantenimento e
dell’educazione del minore. Ciononostante,
al partner potrebbe al più imputarsi una
culpa in vigilando, simile a quella dei
precettori, per il periodo in cui il minore è
sotto la sua vigilanza.
• Il minore può essere affidato ad un terzo,
al quale sono delegati gli obblighi di cui all’art.
147 cod. civ. , per tempi limitati e nella
prospettiva di un suo rientro nella famiglia di
origine.
I soggetti affidatari sono titolari dei poteri
indicati nell’art. 147 cod. civ. e, posta la
coabitazione del minore, sono soggetti all’art.
2048 cod. civ.
• Gli enti di assistenza, ai quali i minori
sono affidati, rispondono dei danni ex
art. 2048 cod. civ, essendo ad essi
attribuiti poteri tutori, anche nelle
ipotesi in cui manchi un formale
conferimento.
COABITAZIONE
• La coabitazione non va intesa come
presenza costante e continuativa, ma come
consuetudine di vita comune. La
temporanea assenza del minore dalla
residenza familiare non è stata considerata
dalla giurisprudenza come causa
interruttiva della coabitazione ai fini
dell’applicazione dell’art. 2048
• La responsabilità viene meno quando il
minore ha lasciato la casa familiare per
libera scelta e non per fatto imputabile ai
genitori, i quali sono comunque sempre
tenuti ad adoperarsi per far tornare il
minore a casa, utilizzando tutti i mezzi
possibili, non escluso il ricorso al giudice
tutelare.
• L’onere della prova della coabitazione
incombe al richiedente il risarcimento del
danno, tenuto a dimostrare: a) di avere
subito il danno; b) da parte di un minore
capace; c) coabitante con i genitori citati
in giudizio.
PROVA LIBERATORIA
• Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2048,
•
•
3° comma:
”Le persone indicate nei commi precedenti,
sono liberati dalla responsabilità soltanto
se provano di non avere potuto impedire il
fatto”.
La norma richiede una prova negativa.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono
che la responsabilità dei genitori possa
essere esclusa dalla prova positiva di avere
Occorre dimostrare da parte dei genitori:
• Di avere adottato tutte le precauzioni
normalmente idonee ad impedire la
condotta illecita in relazione al carattere,
all’età e all’indole del figlio minore (obbligo
di vigilanza);
• Di avere impartito una educazione tale da
consentire al minore di discernere il bene
dal male e tale da correggere i suoi difetti
e propensioni negative (obbligo di
educazione)
FUNZIONE EDUCATIVA
• L’educazione deve essere impartita non
attraverso momenti autoritativi, ma con
l’esempio di vita che i genitori devono
offrire ai propri figli attraverso rapporto
scambievole e di reciproca trasmissione di
contenuti, riconoscendo ai figli spazi di
riservatezza, di intimità, di autonomia,
tenuto conto dell’indole e della personalità
del minore.
OBBLIGO DI VIGILANZA
• E’ innegabile il contrasto tra l’obbligo di
vigilanza imposto ai genitori ed il costume
sociale attuale che vuole i minori sempre più
autonomi e liberi (vigilare sugli incontri del
minore con i coetanei?; accompagnare il
minore a scuola?).
La giurisprudenza non dà risposte univoche.
• I genitori sono liberati dalla
responsabilità quando l’illecito sia
commesso dal figlio minore nell’ambito
della sua sfera di autonomia,
commisurata all’età e purchè egli sia
sottratto al costante controllo dei
genitori;
La responsabilità genitoriale è recepita
come responsabilità oggettiva:
• I genitori rispondono per colpa in
vigilando e il contenuto dell’obbligo di
vigilanza sul minore varia in rapporto
all’età;
• La commissione di un illecito da parte
del minore dimostra di per sé
l’insufficiente educazione impartitagli.
• Se i genitori dimostrano di avere
vigilato, essi saranno responsabili per
culpa in educando;
Alla luce degli attuali modelli sociali
è impensabile che i genitori
debbano vigilare sui minori,
soprattutto se vicini alla maggiore
età, sempre e comunque,
soprattutto in ipotesi di loro
attività normali, lecite, non
pericolose.
• E’ ammissibile imputare al genitore la colpa di
avere dato il proprio consenso al minore per lo
svolgimento di tali attività?
Sicuramente no.
Effettivamente si sono aperti spiragli in
giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha esonerato da
responsabilità i genitori per danni causato dal
figlio durante una pratica sportiva, in quanto
avevano dimostrato di avere correttamente
avviato il minore all’attività sportiva e di
averlo adeguatamente vigilato in occasione del
fatto illecito.
• La sentenza del 2000 del Tribunale di
Verona, in linea con la pronuncia della
Cassazione, dà atto che
“i principi enunciati dalla riforma del diritto
di famiglia non possono avere inciso sul
contenuto del rapporto educativo”
e che l’esercizio della potestà familiare da
parte dei genitori non deve assolutamente
pregiudicare il godimento delle libertà
fondamentali da parte del minore.
CONCORSO DI RESPONSABILITA’ dei
GENITORI CON I TERZI
• E’ stato ritenuto ammissibile il concorso di
responsabilità dei genitori per danni
causati dal minore a terzi nell’esercizio di
una attività lavorativa o mentre si trova
sotto la vigilanza ed il controllo di un
precettore o di un maestro.
Per andare esenti ai genitori non basta
invocare l’assenza di colpa e dimostrare di
avere affidato il figlio ad una terza
persona idonea a sorvegliarlo e controllarlo
• Tale affidamento solleva i genitori
dalla presunzione di colpa in vigilando,
non anche da quella in educando.
Essi debbono dimostrare di avere
impartito al minore un’educazione
adeguata a prevenire comportamenti
illeciti. Tuttavia, la responsabilità dei
genitori dovrà essere valutata in
relazione alla anormalità e gravità del
fatto, ai difetti di personalità del
minore, in un nesso di causalità fra gli
inadempimenti ai doveri educativi ed il
fatto dannoso.
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la responsabilita` genitoriale - Consultorio Familiare Diocesano