RESPONSABILITA’ CIVILE
• Art.1173: fatti illeciti (artt. 2043 –2059c.c.)
• Responsabilità civile è il complesso dei fatti illeciti
in presenza dei quali sorge l’obbligazione
risarcitoria a carico di chi ha provocato ad un terzo
un danno ingiusto
• Inizialmente prevale la funzione sanzionatoria c/o
comportamento anomalo del danneggiante(2043 e
2046: colpa o dolo in piena capacità di intendere e
volere)
• In seguito si affianca una funzione riparatoria
• Colpa resta il criterio essenziale: da presunzione di
colpa (2051/2052/2054 c.c.) evolvendo a
responsabilità oggettiva (resp.senza colpa)
• Tutela reale (rimozione fatto produttivo lesione) e
tutela risarcitoria (ristoro x conseguenze dannose)
STRUTTURA DELL’ILLECITO
• ART.2043 norma fondamentale
• Qualunque fatto doloso o colposo: atipicità
illecito
• Elementi necessari: 1)pregiudizio che deve
rilevare come “danno ingiusto” 2) nesso di
causalità 3) evento imputabile ad un terzo
IMPUTABILITA’
• Elemento soggettivo rilevante: dolo e colpa; meglio atto
illecito che fatto illecito
• Necessaria capacità di intendere e di volere: ex art. 2046
(differisce dal concetto penalistico); è la concreta idoneità
ad avvalersi delle facoltà mentali x valutazione dell’atto e
autodeterminazione nella decisione
• O. risarcitoria può cadere su incapace (es. minore) il quale,
al contrario, non può concludere un contratto (annullabile):
questo accade per la distinta funzione della situazione
soggettiva: nella r. exc tutela danneggiato; nella r. contr
tutela del contraente (2046 vs 428)
• Se manca tale capacità: possibile comunque risarcimento o
indennizzo (art. 2047 c.c.) quale misura equitativa
COLPA
• Colpa: evento lesivo non voluto anche se previsto, in
presenza di negligenza, imprudenza, imperizia o
inosservanza di leggi o regolamenti
• Rileva in termini di VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO tenuto dal soggetto in riferimento ad
un modello
• Modello di comparazione è DILIGENZA BUON PADRE
DI FAMIGLIA: ex art. 1176 c.c. I° comma residuale, II°
comma prevalente (diligenza MEDIA professionale)
• Tale modello assicura equilibrio fra la libertà di esercizio di
attività e la tutela dei danneggiati
• Colpa è commissiva. Omissiva soltanto in caso di dovere di
condotta (es. omissione soccorso) imposto da una norma
• La valutazione in base a parametri oggettivi esclude
graduazioni della colpa, ma ipotesi isolate di “colpa grave”
• Prova della colpa a carico del danneggiato
DOLO
• Dolo: intenzionalità quale coscienza e
volontà dell’evento lesivo; qui rileva il dato
psicologico
• Non basta la semplice previsione
dell’evento ma serve la CONSAPEVOLE
ASSUNZIONE DELLO STESSO quale
esito dell’azione
• Necessita animus nocendi che spesso è
difficile da dimostrare
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
• Impediscono la venuta ad esistenza della
fattispecie illecita ex art. 2043
• I fatti illeciti non sono necessariamente “condotte
antigiuridiche”, pertanto le cause di giustificazione
non mirano a rimuovere antigiuridicità della
condotta, ma ATTRIBUISCONO RILEVANZA
A TALUNE CIRCOSTANZE CHE, PUR IN
PRESENZA DI UN DANNO INGIUSTO,
IMPEDISCONO IL PERFEZIONARSI DELLA
FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 2043.
• Risposte differenziate previste dall’ordinamento:
nessun risarcimento o indennità
SONO 3:
• 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO (art. 51 C.P)
• 2) STATO DI NECESSITA’(2045 C.C.)
• 3) LEGITTIMA DIFESA (2044 C.C.)
Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o
adempimento di un dovere.
• L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
della p.a., esclude la punibilità.
• Se un fatto costituente reato è commesso per ordine
dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l’ordine.
• Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo
che , per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un
ordine legittimo
• Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la
legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità
dell’ordine
ESERCIZIO DEL DIRITTO
• Non basta invocare l’esercizio di un proprio
diritto, ma rileva IL MODO IN CUI si è
esercitato il diritto: soltanto quando la
produzione del danno è INEVITABILE AI
FINI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO
esso vale come causa di giustificazione.
• Es. 843 o 844 c.c.
Art. 2045 c.c. Stato di necessità
• Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi
è stato costretto dalla necessità di salvare sé
o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato né era altrimenti
evitabile, al danneggiato è dovuta
un’indennità la cui misura è rimessa
all’equo apprezzamento del giudice.
STATO DI NECESSITA’ art.2045
• E’ il fatto dannoso prodotto da chi vi è costretto
per salvare sé o altri da PERICOLO DI GRAVE
DANNO ALLA PERSONA non altrimenti
evitabile e non volontariamente causato
• Indennità valutata secondo equo apprezzamento
del giudice
• Non opera se chi provoca il danno è lo stesso che
ha provocato la situazione di pericolo
• Se pericolo dipende dal fatto colposo o doloso del
terzo: indennità dal danneggiante e risarcimento
(differenziale) a carico del terzo; il danneggiante
può proporre azione di rivalsa sul terzo.
Art. 2044 c.c. Legittima difesa
• Non è responsabile chi cagiona il danno per
legittima difesa di sé o di altri
LEGITTIMA
DIFESA
• Costretti a cagionare un danno ingiusto
all’aggressore x respingere offesa ingiusta
arrecata a sé o ad altri (art. 2044 c.c.)
• Proporzione fra reazione ed offesa
• Nessuna tutela all’aggressore
Scarica

1.responsabilita civile