[1]
Caratteri fondamentali
Secondo la tradizionale visione storiografica, i caratteri
fondamentali del processo germanico sono:
a) pubblicità e oralità del procedimento;
b) il dominio del formalismo;
c) la prevalenza dell’attività delle parti su quella del giudice
(in virtù del principio negoziale);
a) l’impostazione di ogni controversia sul piano soggettivo
dell’offesa personale.
[2] Pubblicità del giudizio
• Entrambe le parti devono essere presenti
(non si può procedere in contumacia; chi
non rispondesse alla convocazione del
giudice si pone con ciò fuori dalla comunità
e perciò subisce il bando)
• Tutta la comunità è invitata ad assistere al
giudizio affinché si mantenga chiara la
memoria di come questo si è concluso
[3]
La funzione del giudizio
Scopo primario del giudizio
è quello di evitare che le controversie
si tramutino in scontri violenti (faide)
L’accertamento della verità
rimane in secondo piano
[4.]
Il principio negoziale
Confessione –
pagamento della compositio
accusa
Negazione –
accordo per una risoluzione
concordata che eviti l’apertura
della faida
[5]
Il duplice valore della sentenza
La sentenza del giudice assegna la prova (e
quindi precede lo svolgimento della
stessa): sentenza di prova
La sentenza chiarisce anche le conseguenze
dell’esito della prova: sentenza finale
[6]
La prova - I
La prova è quasi una gara sportiva
(individuale o di squadra).
Chi la supera vince la causa.
Il giudice si comporta come l’arbitro di una
competizione sportiva (controlla il rispetto
delle regole da parte dei contendenti)
[7]
La prova - II
La prova deve concludersi con un esito che
appaia indubbio e incontrovertibile per
evitare strascichi
[8]
La prova - III
Tre sono i generi di prove più diffuse:
a) L’ordalia (Gottes Urteil = giudizio di Dio)
b) il duello giudiziario
c) il giuramento
[9]
L’ordalia
• La prova dell’ordalia consiste nel
provocare l’intervento divino circa la
colpevolezza o meno dell’imputato/accusato
• Le ordalie possono essere unilaterali (le
più diffuse sono quelle dell’acqua calda e
dell’acqua fredda) o bilaterali (per es. il
iudicium crucis)
[10]
Il duello giudiziario
• L’Editto di Rotari, a differenza delle altre
legislazioni germaniche, non conosce ordalie, ma
solo duelli e giuramenti.
• Il duello riduce ai minimi termini lo scontro
violento tra gruppi (faida)
• Il giudice ne accerta la regolarità di svolgimento
[11]
Il giuramento
La prova cui i Longobardi
davano maggior fiducia era il giuramento
Il giuramento della parte doveva essere
accompagnato da quello di un certo numero
di congiuratori (detti anche aidos o sacramentali).
Si tratta di conoscenti che devono garantire
la credibilità della parte che giura
[12]
I sacramentali
I sacramentali o congiuratori non possono essere
assimilati ai testimoni in quanto il loro giuramento
non verte sulla loro conoscenza dei fatti, bensì sul
grado di credibilità che attribuiscono al giuratore
principale.
La metà di loro è scelta dalla controparte
Se uno solo dei nominati si rifiuta di giurare, la
prova fallisce
[13] Verità processuale e sostanziale
• Contro la tradizionale ricostruzione del processo
germanico (sin qui ricordata) si può osservare che:
sia pure limitata dall’esigenza di evitare le faide, la
considerazione della verità effettuale non era del
tutto estranea al processo germanico. Infatti, se il
giudice poteva riconoscere i fatti come evidenti
(cioè non discutibili), provvedeva a comminare
senz’altro la pena senza bisogno di provocare
l’intervento della divinità.
[14]
La flagranza di reato - I
Il delinquente (in particolare il ladro o l’assassino)
sorpreso in reato flagrante poteva essere ucciso
impunemente dalla vittima del reato
Era però necessario che questi richiedesse
la presenza dei vicini con grida
I vicini avevano l’obbligo (morale e giuridico) di
rispondere alle grida e accorrere sulla scena
[15]
La flagranza di reato - II
• I vicini accorsi alle grida dovevano, in un
primo momento, aiutare la vittima nella sua
reazione impedendo la fuga del malfattore
e, in un secondo momento, attestare la
legittimità dell’uccisione confermando (con
il proprio giuramento) innanzi al giudice le
ragioni di chi aveva ucciso il malfattore
(cioè la legittimità della reazione violenta)
[16]
La flagranza di reato - III
Non era però necessario uccidere
il malfattore. Questo poteva infatti
essere catturato e trascinato in giudizio.
Qui – senza avere la possibilità di ‘purgarsi’
dell’accusa – sarebbe stato condannato
sulla base del giuramento dei vicini
presenti alla sua cattura
[17]
La quasi-flagranza - I
• Conseguenze molto simili aveva anche il
ritrovamento della refurtiva.
• La consegna della stessa a un terzo
sequestratario, consentiva al derubato, una
volta concluso il giudizio per l’accusa di
furto, di recuperare la disponibilità del bene
senza accontentarsi della composizione
pecuniaria
[18]
La quasi-flagranza - II
• Anche il ritrovamento della refurtiva in casa
d’altri poneva il proprietario della casa in
situazione di non potersi purgare.
• Era invece il derubato a dover provare il
proprio diritto sul bene rubato (l’origine
legittima del possesso del bene)
[19]
Certum e probatum - I
• Contrariamente a quanto sostenuto
tradizionalmente, il giudice può avere un
ruolo importante soprattutto quando la
controversia a lui sottoposta evidenzi una
situazione notoria o ‘evidente’ (certum).
• Solo quando tale evidenza manchi, il
giudice deve invece affidarsi all’esito della
prova (probatum) per risolvere la lite
[20]
Certum e probatum - II
Il giudice aveva quindi la possibilità di svolgere
un’attività razionale (di cognizione) e, sulla base di questa,
valutare la situazione a lui proposta.
Si può credere che – quando la causa fosse ritenuta
importante – il giudice, prima di convocare le parti per il
giudizio e, soprattutto, prima di emettere la sentenza di
assegnazione della prova, potesse svolgere delle indagini
(con visita dei luoghi, interrogatorio dei vicini, lettura di
documenti)
[21]
Certum e probatum - III
Era appunto in base alle risultanze di tale fase cognitiva
preliminare che il giudice sceglieva la ‘prova’ da espletare
e decideva a quale delle parti assegnarla.
La prova formale (di tipo ‘germanico’), più che una mera
valenza decisoria, aveva a questo punto piuttosto la
funzione di asseverare, con un suggello di solennità,
quanto già è emerso dall’accertamento del giudice.
L’aggiunta di questo suggello impediva che, nella parte
soccombente o nel pubblico, rimanessero dubbi circa la
conclusione del giudizio.
[22]
Il placitum carolingio
• Nel corso del tempo questa procedura venne
man mano raffinata. Con Liutprando, la
documentazione ripropone termini come
testes e instrumenta.
• Con la creazione dell’impero carolingio,
tale procedura – detta inquisitio – venne
ufficializzata e imposta come necessaria
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Il processo germanico