I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Titolo VI Capo I sez.III prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Le sentenze Le ordinanze I decreti prof. Giuseppe Catalano 2 La sentenza E’ un provvedimento decisorio Può essere pronunciata da un giudice collegiale (tribunale, corte d’appello, cassazione) o da un giudice unico (giudice di pace) Può decidere totalmente o parzialmente il merito della causa, può riguardare il processo (per es. decidendo se sussiste o meno la competenza) prof. Giuseppe Catalano 3 La sentenza E’ definitiva se chiude il giudizio in un determinato grado E’ non definitiva se decide su alcune delle domande proposte o risolve questioni processuali (per es. si ritiene esistente la competenza) o preliminari di merito, non chiudendo il processo che prosegue nello stesso grado prof. Giuseppe Catalano 4 La sentenza E’ irrevocabile dal giudice che l’ha emessa ed è modificabile solo in sede di impugnazione prof. Giuseppe Catalano 5 La sentenza E’ impugnabile, dalla parte soccombente nel processo, in appello o con ricorso in Cassazione, se ritenuta invalida o ingiusta La proposizione dell’impugnazione è una mera eventualità. prof. Giuseppe Catalano 6 La sentenza Pronunciata nel nome del popolo italiano e recante l’intestazione “Repubblica Italiana”, contiene: l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata l'indicazione delle parti e dei loro difensori le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice prof. Giuseppe Catalano 7 La sentenza La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. prof. Giuseppe Catalano 8 L’ordinanza E’ un provvedimento ordinatorio (provvede allo svolgimento del processo scandendone i tempi e predisponendo gli strumenti ad esso necessari) ma può avere carattere decisorio (condanna a pene pecuniarie, art. 179 c.p.c.) o dichiarativo (estinzione del processo, art. 307 c.p.c.) prof. Giuseppe Catalano 9 L’ordinanza E’ succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale Se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente prof. Giuseppe Catalano 10 L’ordinanza E’ revocabile e modificabile salvo i casi stabiliti dalla legge prof. Giuseppe Catalano 11 Il decreto E’ la forma più semplice di provvedimento del giudice e non presuppone il contraddittorio tra le parti In genere non richiede motivazioni salvo quando espressamente previsto dalla legge E' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte E' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente prof. Giuseppe Catalano 12