I provvedimenti del giudice
Codice di Procedura Civile
Libro I
Titolo VI
Capo I
sez.III
prof. Giuseppe Catalano
1
I provvedimenti del giudice
 Le sentenze
 Le ordinanze
 I decreti
prof. Giuseppe Catalano
2
La sentenza
 E’ un provvedimento decisorio
 Può essere pronunciata da un giudice
collegiale (tribunale, corte d’appello,
cassazione) o da un giudice unico (giudice
di pace)
 Può decidere totalmente o parzialmente il
merito della causa, può riguardare il
processo (per es. decidendo se sussiste o
meno la competenza)
prof. Giuseppe Catalano
3
La sentenza
 E’ definitiva se chiude il giudizio in un
determinato grado
 E’ non definitiva se decide su alcune delle
domande proposte o risolve questioni
processuali (per es. si ritiene esistente la
competenza) o preliminari di merito, non
chiudendo il processo che prosegue nello
stesso grado
prof. Giuseppe Catalano
4
La sentenza
 E’ irrevocabile dal giudice che l’ha emessa
ed è modificabile solo in sede di
impugnazione
prof. Giuseppe Catalano
5
La sentenza
 E’ impugnabile, dalla parte soccombente nel
processo, in appello o con ricorso in
Cassazione, se ritenuta invalida o ingiusta
 La proposizione dell’impugnazione è una
mera eventualità.
prof. Giuseppe Catalano
6
La sentenza
Pronunciata nel nome del popolo italiano e recante
l’intestazione “Repubblica Italiana”,
contiene:




l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata
l'indicazione delle parti e dei loro difensori
le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti
la concisa esposizione dello svolgimento del processo e
dei motivi in fatto e in diritto della decisione
 il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione
del giudice
prof. Giuseppe Catalano
7
La sentenza
 La sentenza e' resa pubblica mediante
deposito nella cancelleria del giudice che
l'ha pronunciata.
 Il cancelliere da' atto del deposito in calce
alla sentenza e vi appone la data e la firma,
ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il dispositivo, ne da' notizia alle
parti che si sono costituite.
prof. Giuseppe Catalano
8
L’ordinanza
 E’ un provvedimento ordinatorio (provvede
allo svolgimento del processo scandendone
i tempi e predisponendo gli strumenti ad
esso necessari) ma può avere carattere
decisorio (condanna a pene pecuniarie, art.
179 c.p.c.) o dichiarativo (estinzione del
processo, art. 307 c.p.c.)
prof. Giuseppe Catalano
9
L’ordinanza
 E’ succintamente motivata.
 Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel
processo verbale
 Se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta
in calce al processo verbale oppure in foglio
separato, munito della data e della
sottoscrizione del giudice o, quando questo
e' collegiale, del presidente
prof. Giuseppe Catalano
10
L’ordinanza
 E’ revocabile e modificabile salvo i casi
stabiliti dalla legge
prof. Giuseppe Catalano
11
Il decreto
 E’ la forma più semplice di provvedimento
del giudice e non presuppone il
contraddittorio tra le parti
 In genere non richiede motivazioni salvo
quando espressamente previsto dalla legge
 E' pronunciato d'ufficio o su istanza anche
verbale della parte
 E' datato ed e' sottoscritto dal giudice o,
quando questo e' collegiale, dal presidente
prof. Giuseppe Catalano
12
Scarica

I provvedimenti del giudice - focus tassazione atti giudiziari