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NEWSLETTER N. 33 DEL 21/27 SETTEMBRE 2010
a cura di Guida al Diritto
ANTEPRIMA
EDITORIALE.
CAMERE PENALI: LA GIUSTIZIA TORNA A
SPERARE SOLO CON UN GIUDICE TERZO E
L’AVVOCATO FORTE
di Oreste DOMINIONI ­ Presidente Unione delle camere penali
italiane
ONLINE
LE SENTENZE DEL GIORNO ­ AVVOCATI
Minimi tariffari inderogabili anche per l’attività
stragiudiziale
Corte di cassazione ­ Sezione Lavoro ­ Sentenza 27 settembre
2010 n. 20269
LE SENTENZE DEL GIORNO ­ SICUREZZA LA­
VORO
Il dipendente va informatosulla pericolosità dei
prodotti usati
Corte di Cassazione ­ Sezione IV ­ Sentenza 8 giugno­27
settembre 2010 n. 34771
IN PRIMO PIANO ­ PROFESSIONE FORENSE
Avvocati: ok al regolamento specializzazioni del
Cnf
di Patrizia Maciocchi
a cura di Lex24
FISCO E TRIBUTI
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
REATO DI STALKING
AVVOCATI24
Avvocato del giorno: Filippo Cesaris, partner
NCTM Studio Legale Associato
PROFESSIONI E IMPRESA24 ­ POTERE AMMI­
NISTRATIVO
L’autotutela possessoria deve rispettare il termine
annuale di decadenza
di V. Andrea Auletta
IL MERITO ONLINE ­ LAVORO
Contratto di somministrazione e forma scritta
di D’Amora Francesco ­ Avvocato Tonucci & Part­
ners
DOCUMENTAZIONE
Da Repertorio24
Gazzetta Ufficiale
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
1
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
EDITORIALE
GUIDA AL DIRITTO N. x, 39
del 2 ottobre 2010
CAMERE PENALI: LA GIUSTIZIA TORNA A SPE­
RARE SOLO CON UN GIUDICE TERZO E L’AVVO­
CATO FORTE
di Oreste DOMINIONI ­ Presidente Unione delle camere penali
italiane
Il dibattito del XIII Congresso ordinario dell’Unione delle
Camere penali italiane (Palermo 1°­3 ottobre 2010) che sta
impegnando i delegati annuncia, nel suo fulcro centrale dal
titolo: «Un giudice garante, un avvocato forte contro la deriva
delle garanzie», una discussione che, peraltro, è ampiamente
articolata dai contributi congressuali ai numerosi temi stimola­
ti dai programmi presentati dai candidati alla presidenza del­
l’Ucpi per il prossimo biennio.
Il grande tema del rinnovamento della giustizia non può non
avere come asse portante una riflessione che negli anni l’Ucpi
ha posto a base e ha sviluppato nelle proprie iniziative politi­
che: la crisi di qualità e di efficienza della giustizia, e di quella
penale in particolare, non può essere affrontata con interventi
settoriali, improvvisati o asistematici (in quest’ultimo senso, ad
esempio, è il cosiddetto processo breve), ma deve vedere
rifondati due suoi pilastri portanti: il giudice e l’avvocato. Senza
queste riforme ogni misura legislativa od organizzativa è desti­
nata a un pressoché totale insuccesso.
Con la separazione delle carriere (e la correlata riforma del
Consiglio superiore della magistratura) al giudice deve essere
impresso un energico ruolo garante. Se nell’ordinamento per­
siste un giudice per il quale l’esercizio della giurisdizione ha
una matrice comune con l’esercizio dell’accusa da parte del
pubblico ministero, i due organi sono investiti di due funzioni
che, pur se distinte, si riconducono a un’unitaria funzione
giudiziaria trascinando anche la prima su un terreno di con­
trapposizione con la funzione di difesa. Ciò che si edulcora
nella giurisdizione è il compito istituzionale di controllo sull’ac­
cusa: è esattamente qui che difetta l’imparzialità del giudice,
spinto a farsi carico di finalità che dovrebbero essere proprie
esclusivamente della persecuzione penale.
La mancanza di un giudice portatore di una funzione di con­
trollo giurisdizionale determinato, pressoché inesorabile,
compromette l’amministrazione della giustizia nella sua qualità
e, non meno, nella sua efficienza.
È ormai esperienza storica che, senza un giudice garante, le
garanzie anche le più pregnanti si indeboliscono e a volte
addirittura si vanificano. Ne è compromesso il giusto processo
che infatti tra i suoi ingredienti stabiliti dall’articolo 111 della
Costituzione annovera un giudice terzo e imparziale.
Va qui registrato un ulteriore effetto negativo di quel deficit di
controllo giurisdizionale sull’accusa. Compromette la dialetti­
2
cità del processo e la stessa attendibilità della decisione, che è
invece propiziata solo da un metodo di conoscenza giudiziaria
improntato per l’appunto dai canoni della dialetticità: accusa­
tore e difensore si contraddicono sulle rispettive tesi e sulle
risorse probatorie che mettono in campo; il giudice terzo
formula giudizi non pregiudicati da legami impropri con le tesi
delle parti.
Inoltre si producono conseguenze altrettanto gravi, e ancor
più visibili, sull’efficienza concreta del processo penale.
Interi comparti normativi del codice di procedura penale lega­
no la loro precettività pratica all’effettivo controllo giurisdizio­
nale sulla fondatezza delle richieste del pubblico ministero. Il
venir meno o il forte indebolimento di tale controllo ha nel
corso degli anni prodotto l’inoperatività di quelle disposizioni,
con conseguenze assai negative anche per la funzionalità e i
tempi del processo penale.
Un solo esempio. Gli articoli 405 e seguenti del Cpp stabili­
scono i termini di durata delle indagini preliminari. Nella prassi
è peraltro invalso che le richieste di proroga del pubblico
ministero sono pressoché sempre accolte dal giudice con
motivazioni di stile e cioè senza un reale controllo sulla loro
fondatezza. Tanto che i difensori, ammaestrati da ciò, non
propongono più opposizione. È del tutto evidente come un
simile andamento della prassi nuoccia al ragionevole conteni­
mento della durata delle indagini preliminari, troppo spesso
contrassegnate da tempi morti ingiustificati. Il che non si verifi­
cherebbe se il controllo del giudice sulla richiesta di proroga
fosse effettivo.
Il fronte della riqualificazione della professione di avvocato,
apertosi in questi ultimi anni con le battaglie dell’Ucpi per la
riforma dell’ordinamento forense e la specializzazione dell’av­
vocato, costituisce l’altro pilastro del prossimo Congresso
ordinario. Al primo è intimamente legato e come il primo
costituisce lo strumento con cui restituire qualità ed efficienza
al processo penale. Dal recupero della qualità della prestazio­
ne professionale passano l’affermazione della funzione dell’av­
vocato nel processo, l’assunzione di consapevolezza del ruolo
difensivo e, assieme, la capacità di pretendere il rispetto del
ruolo del giudice terzo garante dell’applicazione della legge. In
mancanza non si potrebbe che assistere al perpetuarsi di un
modello di difensore che consente, la violazione delle regole
di garanzia e dunque implicitamente e continuativamente aval­
la una progressiva regressione del rito verso schemi autoritati­
vi. Si tratta dunque di una battaglia di politica del diritto che
mira alla qualificazione del difensore non come conquista fine
a se stessa, ma come strumento necessario per l’affermarsi del
giusto processo.
La bozza di riforma messa a punto dal tavolo dell’avvocatura
costituitosi presso il Cnf, pur scontando un certo tasso di
compromessi, ha rappresentato un importante risultato.
L’obiettivo prioritario del recupero di qualità della professione
ha infatti imposto: una nuova disciplina dell’accesso, impronta­
ta a una maggiore efficacia sia quanto allo svolgimento del
tirocinio che quanto a numero e contenuti delle prove di
esame, queste ultime non prive di aspetti marcatamente spe­
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
cializzanti; la previsione normativa della formazione continua,
fino a oggi affidata a regolamenti di carattere deontologico e
agli indirizzi, spesso eterogenei, dei Consigli dell’ordine; l’in­
troduzione e la regolamentazione della specializzazione foren­
se, obiettivo da tempo perseguito dall’Ucpi e sino a pochi anni
fa osteggiato anche dentro l’avvocatura.
Oggi, con l’arresto della discussione in Senato del disegno di
riforma della professione forense, un simile ambizioso obietti­
vo si è rivelato apertamente confliggente con istanze clientela­
ri della politica, impegnata per larga parte a consentire che la
professione forense continui a svolgere quel ruolo di ammor­
tizzatore sociale ormai sperimentato da decenni, ingenerando
nei giovani false aspettative e garantendo alle lobbies un esor­
bitante potere contrattuale nei confronti del professionista. Il
tutto ammantato dall’ipocrisia di fondo che invoca la libertà di
mercato in un settore, quale quello della professione forense,
che ha a tal punto introitato la liberalizzazione da generare un
numero di avvocati assolutamente esorbitante gli effettivi biso­
gni, con le ovvie ricadute in termini di contrazione dei redditi
(sì da parlarsi oggi di vero e proprio proletariato forense), di
crollo della qualità e del rigore deontologico e infine di pro­
fonda debolezza dell’avvocatura nel sistema.
Se pure, in un primo tempo dei lavori parlamentari, il comitato
ristretto della commissione Giustizia del Senato e poi la stessa
commissione Giustizia avevano approvato un testo che rispec­
chiava la necessità di recupero della qualità della professione
forense, non appena il dibattito è approdato in aula la maggio­
ranza non ha mancato di offrire sostegno all’opposizione stre­
nuamente impegnata in un’opera di forte demolizione del­
l’obiettivo della riforma, destabilizzando l’intero progetto. Da
allora l’esame del disegno di legge è fermo al Senato e niente
lascia ritenere che il percorso possa velocemente riprendere.
Ciò non toglie che l’avvocatura e in particolare l’avvocatura
specialistica, assieme al Consiglio nazionale forense, sia invece
andata avanti.
Con l’istituzione della specializzazione forense da parte del­
l’Ucpi e delle altre associazioni specialistiche, si è voluto infatti
imprimere una decisa accelerazione al percorso di riforma,
ancorché nei termini di una autoriforma, e contestualmente
avvisare il Parlamento e il Governo che laddove essi continui­
no a indietreggiare difronte alla necessità di un rinnovamento
dell’avvocatura che passi attraverso il recupero della qualità
della prestazione, l’avvocatura provvederà autonomamente a
dotarsi di regole che la rendano maggiormente preparata,
consapevole e dunque forte all’interno del sistema giustizia.
Nell’espressione di tale volontà il Consiglio nazionale forense
ha immediatamente recepito, in forza dei propri poteri regola­
mentari in materia deontologica e in particolare facendo do­
verosamente leva sul dovere di competenza che incombe su
ogni singolo iscritto, l’esigenza di fornire disciplina alla specia­
lizzazione forense secondo i contenuti che tutta l’avvocatura
aveva elaborato e la commissione Giustizia del Senato aveva
condiviso.
La battaglia per la riqualificazione della professione non può
certo dirsi conclusa. È necessario che il tema della specializza­
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
zione e più in generale della riforma della professione forense
torni in primo piano nell’agenda della politica e vi torni con
contenuti rigorosi sul piano dell’accesso, della formazione
continua, della specializzazione e del rispetto delle norme
deontologiche. È del tutto inutile, e anzi fuorviante, sbandiera­
re la volontà di riformare il sistema giustizia, così come quella
di renderlo più efficiente, senza incidere sulla professione
dell’avvocato, restituendo a essa il ruolo di effettivo protagoni­
sta dell’amministrazione della giustizia.
Tutti i temi sul tappeto
Unione delle Camere penali italiane ­ XIII Congresso ordinario ­
Palermo 1°­3 ottobre 2010
Teatro Politeama Garibaldi ­ Programma dei lavori
Venerdì 1° ottobre 2010
14:00 Inizio attività congressuali (nomina dell’Ufficio di presidenza,
dell’Ufficio di segreteria e dell’Ufficio verifica poteri)
15:00 Saluti del presidente della Camera penale di Palermo
15:15 Saluti dei rappresentanti istituzionali e associativi
16:00 Relazioni del presidente del Consiglio delle camere penali,
del presidente, del tesoriere, del segretario dell’Unione delle camere
penali italiane
18:30 Dibattito
20:00 Chiusura dei lavori
Sabato 2 ottobre 2010
09:30 Presentazione delle candidature per l’elezione del presidente
dell’Unione e della giunta per il prossimo biennio.
12:00 Tavola rotonda: «Questione morale e giustizia» modera:
Giovanni Bianconi, editorialista del ”Corriere della Sera”, con la
partecipazione di politici, magistrati e avvocati
13:30 Chiusura degli accrediti dei delegati delle Camere penali
13:30 Colazione di lavoro
15:00 Inizio dibattito sui programmi dei candidati alla presidenza
Ucpi
20:00 Chiusura dei lavori
21.00 Cena di gala
Domenica 3 ottobre 2010
09:00 Ripresa del dibattito sui programmi dei candidati alla presi­
denza Ucpi
10:30 Apertura del seggio elettorale
Votazione delle mozioni congressuali
Votazioni per l’elezione del presidente Ucpi e della giunta
Votazioni per l’elezione del Collegio dei revisori
Proclamazione degli eletti
13:30 Chiusura del Congresso e conclusioni
SENTENZA DEL GIORNO ­ AVVOCATI
Minimi tariffari inderogabili anche per l’attività stra­
giudiziale
Corte di cassazione ­ Sezione Lavoro ­ Sentenza 27 settembre
2010 n. 20269
3
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I minimi tariffari per gli avvocati, prima della riforma Bersani,
riguardavano anche l’attività stragiudiziale. Lo ha chiarito la
sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 20269/2010
secondo la quale in materia di onorari e diritti di avvocato,
l’articolo 24 della legge n. 794 del 1942, che sancisce l’indero­
gabilità delle tariffe minime per le prestazioni giudiziali va
interpretato nel senso dell’estensione di questo principio an­
che alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio
legis, sia del criterio di adeguamento al principio costituzionale
di uguaglianza, sia di ragioni sistematiche volte a tutelare il
lavoratore anche nelle prestazioni d’opera intellettuale. Né, ha
concluso il collegio, il principio può soffrire eccezioni in consi­
derazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari.
SENTENZA DEL GIORNO ­ SICUREZZA LAVORO
Il dipendente va informatosulla pericolosità dei pro­
dotti usati
Corte di Cassazione ­ Sezione IV ­ Sentenza 8 giugno­27 settembre
2010 n. 34771
Il responsabile dell’azienda è tenuto a informare i dipendenti
sui rischi che comporta l’uso delle sostanze che utilizza. La
Corte di Cassazione, con la sentenza n.34771, ha condannato
il legale rappresentante di una società per la morte di un
operaio avvenuta in seguito a un’esplosione all’interno della
cisterna che stava lavando per rimuovere dei residui di resina.
L’operaio, osserva la corte, non avrebbe avuto l’incidente
mortale se, oltre a avere a disposizione i prodotti adatti, fosse
stato messo al corrente del rischio di utilizzare acqua calda
per portare a termine l’oprazione che stava svolgendo. Gli
ermellini ricordano, infatti, che il datore è esonerato dalle sue
responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore,
e le sue conseguenze, abbiano il carattere dell’eccezionalità,
dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento la­
vorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Condizioni
che non si erano verificate nel caso esaminato dal supremo
collegio.
PRIMO PIANO ­ PROFESSIONE FORENSE
Avvocati: ok al regolamento specializzazioni del Cnf
di Patrizia Maciocchi
Roma,27 settembre 2010 ­ Il Consiglio nazionale forense
vara il regolamento sulle specializzazioni forensi e consegna
agli avvocati una disciplina che chiedevano dal 1960. Il regola­
mento, messo a punto dal Cnf e in vigore dal 30 giugno 2011,
è la risposta della componente istituzionale dei legali italiani
alla ”storia infinita” della mancata approvazione delle norme
destinate a ridisegnare la professione, il nuovo statuto ancora
4
in stallo in Senato. Ai ritardi della politica gli avvocati rimedia­
no mettendo nero su bianco la disciplina delle aree di specifici­
tà professionale e le modalità per ottenere il titolo di speciali­
sta, ferma restando la necessità di procedere anche a un’ope­
razione di armonizzazione delle nuove norme con il codice
deontologico.
«Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e
condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associa­
zioni, nella convinzione ­ ha affermato il presidente del Cnf
Guido Alpa ­ che il riconoscimento delle qualifica di avvocato
specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del
cittadino». Anche se il Consiglio nazionale forense non manca
di avvertire che il testo ­ messo a punto da un gruppo di
lavoro e approvato dal plenum ­ entro un anno dalla sua
entrata in vigore potrà essere sottoposto, sentiti ordini e
associazioni, a una ”correzione di rotta” dettata dagli effetti
prodotti e dalla tenuta sul campo delle aree individuate.
Le aree di perfezionamento ­ Undici i campi di perfezionamen­
to per ottenere un diploma che non può riguardare più di due
specializzazioni.
1. Diritto di famiglia, dei minori e delle persone
2. Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
3. Diritto commerciale
4. Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
5 Diritto industriale
6. Diritto della concorrenza
7. Diritto tributario
8. Diritto amministrativo
9. Diritto della navigazione
10. Diritto dell’Unione europea
11. Diritto penale
I requisiti per il diploma ­ Il titolo di avvocato specialista potrà
essere conseguito dal legale che ha maturato un’anzianità di
iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; frequentato
continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso
tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore
complessive di studio e esercitazioni) e sostenuto con esito
positivo l’esame presso il Consiglio.
Le prove ­ Per l’esame previste una prova scritta riguardante
una materia che rientra nell’area di specializzazione e una
orale in cui al candidato sarà chiesto di dimostrare un’espe­
rienza precedente nella materia. Aggiornato e accessibile al
pubblico (sul sito Internet) ci sarà l’elenco delle associazioni
costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione,
sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche
riconosciute dal Congresso forense.
I crediti formativi ­ Una volta conseguito il titolo specialistico
può essere mantenuto ”totalizzando” 120 crediti formativi nel
triennio, di questi almeno 30 devono essere conseguiti ogni
singolo anno. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti
abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di
alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta
i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf,
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
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annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il program­
ma dettagliato della scuola o del corso.
Le regole per gli ”anziani” ­ Alla regola generale si sottraggo­
no, in base a quanto previsto dalla norma transitoria, gli avvo­
cati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno
una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni
potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una
delle aree individuate, presentando al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, docu­
menti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della
materia.
Un distinguo tra professionisti giovani e meno giovani che
scontenta ­ e non poteva essere altrimenti ­ proprio le nuove
leve della professione forense che si sentono penalizzate dalla
specializzazione a ”due vie” pensata dal Cnf.
La protesta dell’Aiga ­ «Sono molto sorpreso ­ ha dichiarato
Giuseppe Sileci, Presidente Aiga ­ nell’apprendere che il Cnf,
approvando il Regolamento sulle specializzazioni forensi, abbia
introdotto un regime transitorio, consentendo la specializza­
zione ”ope legis” degli avvocati più anziani. Esonerando dalla
frequenza del corso di formazione gli avvocati con oltre 20
anni di iscrizione all’albo ed imponendola solo agli iscritti più
giovani, si garantisce ai primi un enorme vantaggio competitivo
perché si gravano di obblighi e relativi oneri, economici e non
solo, unicamente i secondi, ossia coloro che hanno redditi più
bassi ed oltretutto in costante calo». Sileci, pur ribadendo il
parere favorevole sul obbligatorietà della formazione e specia­
lizzazioni ­ mette in guardia sulle conseguenze economico­so­
ciali di una scelta che bolla come ”gerontocratica” che finireb­
be per costituire una condizione penalizzante per i giovani
avvocati che rappresentano il 60% dei legali italiani.
Ma non solo. Il pollice verso dei giovani avvocati al Regolamen­
to firmato Cnf, trova una motivazione anche nelle materie
selezionate. «Avevamo anche suggerito di prevedere specializ­
zazioni più moderne, quali il diritto ambientale, che si caratte­
rizzano per la loro multidisciplinarietà ­ ha aggiunto Sileci ­ ma
il Cnf ha optato per specializzazioni molto tradizionali deter­
minando, forse involontariamente, una disparità di trattamen­
to tra civilisti, i quali potranno essere specializzati in una
determinata materia, ed i penalisti ­ amministrativisti e tributa­
risti, i quali potranno spendere una specializzazione ”generali­
sta” in diritto penale, amministrativo o tributario».
La soddisfazione dei penalisti ­ Di parere diametralmente op­
posto i penalisti che ­ già da tempo decisi a dotarsi di una
specializzazione ”fai da te” ­ plaudono al lavoro del Cnf, salu­
tandolo come un risultato storico.
«Per la prima volta viene disciplinata in un testo normativo, sia
pure regolamentare, la specializzazione forense, sinora conse­
gnata ad incontrollabili qualifiche di fatto che non garantivano
in alcun modo i cittadini, che sono i veri destinatari di questa
iniziativa. Nei prossimi anni i cittadini potranno rivolgersi ad
un professionista più qualificato, la cui preparazione nello spe­
cifico settore è dettagliatamente verificata. E’ una battaglia che
la Giunta dell’Unione camere penali ­ si legge in una nota
diffusa dall’ Ucpi ­ ha condotto in maniera serrata in questi
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
ultimi anni, insieme alle altre associazioni specialistiche, e che
gli ordini forensi hanno accolto con estremo favore. Al Cnf ed
a Guido Alpa, che l’ha fortemente e coraggiosamente sostenu­
ta, va il grande merito di aver saputo far proprie le istanze di
massima qualità e trasparenza della prestazione professionale
sottese al nuovo regolamento, e ­ concludono i penalisti ­ di
aver valorizzato lo strumento regolamentare come momento
di rilancio politico della ineludibile riforma della professione
forense».
Una strada spianata alla specializzazione dunque ma anche un
segnale forte alla politica che ­ a parere dei penalisti ­ è ora
avvertita che ”all’inerzia e alle retromarce” la risposta degli
avvocati è quella dell’autoriforma.
Le critiche dell’Anf ­ Sul fronte del no si schiera l’Associazione
nazionale forense che boccia il regolamento sia nella sostanza
sia sul metodo. E’ il segretario generale Ester Perifano a defini­
re «inadeguato e inopportuno» il testo uscito dal gruppo di
lavoro del Cnf e licenziato dal Plenum. Gli appunti riguardano
l’inopportunità di affidare ­ a due mesi dal Congresso naziona­
le ­ una scelta che influisce sulla vita professionale di 240 mila
avvocati a un organismo che ha, di fatto, già concluso il suo
mandato, espropriando l’Assise della possibilità di decidere
sulla materia. L’Anf punta il dito anche contro gli aspetti tecnici
del testo targato Cnf: dall’inserimento di materie considerate
non specializzazioni ma settori del diritto come il penale e
l’amministrativo, alla decisione di affidare ai consigli degli ordini
­ già in ”affanno” con la formazione ­ il compito di occuparsi
anche degli specialisti.
A CURA DI LEX24
FISCO E TRIBUTI
CASSAZIONE CIVILE ­ Inapplicabili gli studi di set­
tore a tutti i praticanti avvocati
Guida al Diritto, LE SENTENZE DEL GIORNO
Corte di Cassazione ­ Sezione V civile ­ Sentenza 21
settembre 2010 n. 19951
Gli studi di settore non sono applicabili ai praticanti avvocati
anche se questi hanno già la partita Iva. Lo ha chiarito la Cas­
sazione con la sentenza 19951/2010 secondo la quale ”è pale­
semente illogico ritenere che sia sufficiente l’apertura della
partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi”, dal
momento che l’attività di gestione dello studio inizia con il
raggiungimento del titolo professionale preliminarmente ne­
cessario.
RASSEGNA DI LEX24 ­ CIVILE
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile ­ Sentenza
del 18 dicembre 2009, n. 26635
5
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Tributi ­ Accertamento standardizzato mediante parametri o studi
di settore ­ presunzioni semplici ­ Obbligo di motivazione ­ Impu­
gnazione atto di accertamento ­ Ampia facoltà di prova per il
contribuente
La procedura di accertamento standardizzato mediante l’ap­
plicazione di parametri o degli studi di settore costituisce un
sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e
concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli
standard in sé considerati, ma sorge in seguito al contraddit­
torio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità dell’ac­
certamento, con il contribuente (che può tuttavia restare
inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione,
di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di
un percorso di adeguamento della elaborazione statistica
degli standard alla concreta realtà economica del contribuen­
te, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazio­
ne dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per
le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano
state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’im­
pugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di
prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice
può liberamente valutare sia l’applicabilità degli standard al
caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente imposi­
tore, sia la controprova sul punto offerta dal contribuente.
(R.C.)
Tributi (in generale) ­ Accertamento tributario ­ In genere (nozio­
ne) ­ Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore ­ Accertamento in rettifica ex art.
39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ­ Rapporti ­ Autonomia ­ Sussisten­
za ­ Fondamento.
La procedura di accertamento tributario standardizzato me­
diante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore
costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno
della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente
dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolari­
tà, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedi­
sce l’applicabilità dello ”standard”, né costituisce una valida
prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità
ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente
condizione per la legittima attivazione della procedura stan­
dardizzata
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile ­ Sen­
tenza del 6 aprile 2007, n. 8643
Tributi erariali diretti ­ Accertamento delle imposte sui redditi (tri­
buti posteriori alla riforma del 1972) ­ Accertamenti e controlli ­
Rettifica delle dichiarazioni ­ Redditi d’impresa ­ Contabilità formal­
mente regolare ­ Accertamento in rettifica ex art. 62 sexies del d.l.
n. 331 del 1993 ­ Ammissibilità ­ Condizioni.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 62
6
sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29
ottobre 1993, n. 427) consente, pure in presenza di contabili­
tà formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luo­
ghi, se non assolutamente necessaria, la rettifica induttiva del
reddito d’impresa qualora emergano gravi incongruenze tra i
ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle
caratteristiche dell’attività svolta o agli studi di settore, e
quindi anche al di fuori delle ipotesi previste dell’art. 39, pri­
mo comma, lettera d, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile ­ Sen­
tenza del 15 dicembre 2006, n. 26919
Tributi erariali diretti ­ Accertamento delle imposte sui redditi (tri­
buti posteriori alla riforma del 1972) ­ Accertamenti e controlli ­
Rettifica delle dichiarazioni ­ Redditi d’impresa ­ Contabilità formal­
mente regolare ­ Accertamento in rettifica ex art. 39, primo com­
ma, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 ­ Ammissibilità ­ Condizioni.
L’art. 39, primo comma, lettera d, del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 600 non impedisce, pure in presenza di contabilità
formalmente regolare, l’accertamento in rettifica, che presup­
pone, appunto, scritture regolarmente tenute e tuttavia con­
testabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presun­
zioni gravi, precise e concordanti, che possono essere costi­
tuite da studi di settore, collegabili, ai sensi dell’art. 62 sexies
del d.l. 30 agosto 1993 n. 331 (conv., con modif., dalla legge n.
427 del 1993), a gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, le
dimensioni ed il giro d’affari dell’azienda, di modo che, in base
ad un processo logico analitico induttivo, possa fondatamente
dubitarsi della completezza e fedeltà della contabilità esami­
nata.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile ­ Sen­
tenza del 2 dicembre 2002, n. 17038
Tributi (in generale) ­ Accertamento tributario ­ Valutazione della
base imponibile ­ Accertamento induttivo o sintetico
In tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministra­
zione finanziaria può ­ ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del
1973 ­ fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di
gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi
dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle con­
dizioni di esercizio dell’attività svolta; sia sugli studi di settore,
nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i
dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi
basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per
la ricostruzione del reddito del contribuente (Fattispecie
relativa all’accertamento compiuto in base alle gravi incon­
gruenze tra i costi, compensi e ricavi dichiarati e quelli ragio­
nevolmente previsti sulla base delle caratteristiche dell’attività
esercitata).
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Selezione tratta dalla Banca Dati Giuridica Lex24&Repertorio24
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
Norme e Tributi , 22 settembre 2010, pg 35
Idi Iorio Antonio
La Cassazione sull’annullamento / Spese condivise an­
che se arriva l’autotutela
È giusta la compensazione delle spese del giudizio nel caso in
cui l’Amministrazione annulli in autotutela l’atto impugnato e
lo sostituisca con un altro accertamento privo del vizio denun­
ciato con ricorso. È quanto ha stabilito la Cassazione con la
sentenza n. 19947 depositata il 21 settembre scorso.
Una società ha impugnato un accertamento denunciando, tra
l’altro, assoluta mancanza di motivazione. Con memoria l’uffi­
cio ha dato atto di aver constatato il vizio e di aver provvedu­
to, nell’ambito del potere di autotutela, ad annullare l’atto
viziato, sostituendolo con altro avviso di accertamento in
corso di notifica. Il Presidente della Ctp ha dichiarato, con
decreto, l’estinzione del giudizio per cessata materia del con­
tendere con compensazione delle spese in base all’articolo 46
del decreto 546/92. Avverso tale decreto la società ha propo­
sto reclamo limitatamente alla compensazione delle spese
processuali ritenendo che non sussistevano i presupposti della
cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto
quelli della rinuncia processuale con conseguente condanna
del rinunciante. La Ctp ha confermato la pronuncia rilevando
che l’annullamento di un atto impugnato in autotutela, deter­
mina la cessazione della materia del contendere con conse­
guente applicazione del comma 3, articolo 46 del decreto
546/92 (le spese del giudizio estinto restano a carico della
parte che le ha anticipate).
Poiché la Ctr ha respinto l’appello proposto dalla società,
quest’ultima ha fatto ricorso in Cassazione sollevando due
questioni: se poteva applicarsi l’articolo 46 nel caso in cui
l’atto impugnato era annullato in autotutela e contestualmente
sostituito con altro identico; se il medesimo articolo 46 era
applicabile nel caso in cui, già nel precedente grado del giudi­
zio, la parte avesse invocato il principio della soccombenza
(articolo 15, decreto 546/92). La Cassazione ha rigettato il
ricorso. In particolare ha ritenuto rilevante la compensazione
delle spese. Nel caso di specie, l’autotutela ha riguardato un
motivo preliminare che sarebbe stato riscontrato anche dal
giudice e che avrebbe comunque impedito lo scrutinio delle
altre eccezioni subordinate relative al merito della pretesa. Per
la Cassazione il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimo­
strare l’esistenza di ragioni sia giuridiche sia di fatto tali da
escludere la compensazione.
In realtà il problema che emerge dalla sentenza è l’eliminazio­
ne di un atto illegittimo, che dovrebbe comportare ­ per la
parte che lo ha posto in essere ­ almeno la soccombenza delle
spese processuali. Il contribuente, in concreto, non aveva alcu­
na alternativa per far ritirare l’atto e ha dovuto necessaria­
mente proporre ricorso con conseguenti spese. Resta poi
aperta la vicenda, non affrontata dalla sentenza, sulla legittimità
dell’emissione di un altro accertamento, previo annullamento
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
di quello errato, sulla base del ricorso del contribuente che, in
concreto, vanifica l’impugnativa e la difesa.
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Il testo della sentenza
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile ­ Sen­
tenza del 21 settembre 2010, n. 19947
Compensazione delle spese del giudizio nel caso in cui l’Ammini­
strazione annulli in autotutela l’atto impugnato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi sigg. magistrati:
Dott. Enrico PAPA ­ Presidente
Dott. Michele D’ALONZO ­ Cons. Relatore
Dott. Eugenia MARIGLIANO ­ Consigliere
Dott. Giovanni GIACALONE ­ Consigliere
Dott. Achille MELONCELLI ­ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DALLA
s.r.l. Pm. Fi., con sede in Ta. Va. di Pe. (EI), località Sa. (Via Do.
(...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, eletti­
vamente domiciliata in Ro. alla Via Be. (...) presso lo studio
dell’avv. ”Lu. Si.­”Mo. e associati””, insieme con l’avv. Ge. Gi.
Pa. (del Foro di Ar.) che la rappresenta e difende in forza della
procura speciale rilasciata a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in per­
sona del Ministro pro tempore,
(2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore,
entrambi
elettivamente domiciliati in Ro. alla Via dei Po. (...) presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e li difen­
de
CONTRORICORRENTI
(3) l’Ufficio di Fi. (...) dell’AGENZIA delle ENTRATE, in perso­
na del Direttore pro tempore,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n. 25/35/06 depositata il 23 giugno 2006 dalla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1° giugno
2010 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;
sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Sa. Pa.(delegato
dell’avv. Gi. Ge. Pa.), per la società, e dall’avv. Da. Gi. (dell’Av­
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vocatura Generale dello Stato), per le amministrazioni pubbli­
che;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per il rigetto del
primo e per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13 dicembre 2006 all’Ufficio di Fi. (...)
dell’AGENZIA delle ENTRATE (depositato il 28 dicembre
2006), la s.r.l. Pm. Fi. ­ premesso che con ”decreto ... n.
39/11/05” il Presidente della Commissione Tributaria Provin­
ciale di Firenze, a seguito della ”memoria” depositata dall’Uffi­
cio il 21 marzo 2005 nel processo di impugnazione dell’”avviso
di accertamento” relativo all’IVA per l’anno d’imposta 2000
notificato il 22 dicembre 2004 (nella quale il medesimo Ufficio
aveva dato atto di ”aver provveduto, nell’ambito del potere di
autotutela, ad annullare” detto avviso ”sostituendolo” con
altro ”in corso di notifica”) l’aveva dichiarato ”l’estinzione del
giudizio per cessata materia del contendere con compensazio­
ne delle spese ex art. 46 D.Lgs. 546/92” ­, in forza di due
motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 25/35/06 della Com­
missione Tributaria Regionale della Toscana (depositata il 23
giugno 2006) che aveva respinto l’appello da essa proposto
avverso la decisione (105/11/05) della Commissione Tributaria
Provinciale di Firenze la quale (ritenuto ””pacifico che l’annul­
lamento di un atto impugnato in autotutela determina la ces­
sazione della materia del contendere” con conseguente appli­
cazione del citato art. 46, comma 3”) aveva disatteso il recla­
mo spiegato, limitatamente alla disposta ”compensazione delle
spese”, avverso detto provvedimento presidenziale, nel quale
aveva sostenuto (1) che ”nel caso ... non sussistevano i presup­
posti della cessazione della materia del contendere, quanto
piuttosto quelli della rinuncia processuale (da cui consegue la
condanna alle spese del soggetto rinunciante ex art. 44 del
D.Lgs. 546/92), poiché l’Ufficio, contestualmente all’annulla­
mento dell’avviso di accertamento viziato, rinnovava la pretesa
tributaria con un diverso atto di accertamento, manifestando
l’intenzione di non volere effettivamente risolvere la contesa
oggetto del giudizio” e (2) che ”la condanna alle spese dell’Uf­
ficio poteva fondarsi sull’applicazione dell’art. 15 del D.Lgs.
546/92, per cui è onerata delle spese del giudizio la parte che
soccombe anche in senso virtuale”.
Nel controricorso notificato il 22 gennaio 2007 (depositato il
7 febbraio 2007) il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate instavano per il rigetto dell’avverso
gravame.
L’Ufficio locale di detta Agenzia non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La sentenza impugnata.
Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale ­
tenuto conto dello svolgimento processuale innanzi riportato,
come riferito dalla società ­ ha disatteso l’appello della contri­
buente affermando:
­ il ”provvedimento in autotutela ... del 10 marzo 2005 ... ha
determinato la vera e propria cessazione della materia del
contendere” che (”avuto riferimento alla esperienza del pro­
8
cesso amministrativo”) ”si verifica ... quando secondo l’art. 23
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 l’”amministrazione annul­
la o riforma l’atto in modo conforme all’istanza del ricorren­
te””;
­ ”l’annullamento, in accoglimento dei motivi di ricorso, non
esclude la facoltà dell’Amministrazione ... di emanare un prov­
vedimento corretto dei vizi che inficiavano il precedente” (”se
il potere non risulta essere consumato o se non siano scaduti i
termini per il suo esercizio”);
­ ”la tesi ... secondo la quale si sarebbe avuto cessazione della
materia del contendere solo nel caso di rinuncia dell’ammini­
strazione finanziaria ad ogni pretesa accertativi ... non appare
fondata in quanto ... il contenzioso aveva per oggetto pur
sempre l’impugnazione di un atto di accertamento ... e non il
rapporto tributario nel suo complesso”;
­ sulla declaratoria di incostituzionalità del terzo comma del­
l’art. 46 del D.Lg.vo n. 546 del 1992 (Corte Cost. 12 luglio
2005 n. 274), successiva ”tanto al decreto di annullamento ...
quanto al decreto del Presidente della Commissione Provin­
ciale ... che per primo aveva dichiarato la cessazione della
materia del contendere quanto ... alla deliberazione della sen­
tenza impugnata avvenuta il 23 giugno 2005”, ”il decreto di
annullamento in autotutela ed il successivo decreto del presi­
dente della commissione provinciale ... debbono ritenersi re­
golati entrambi, quanto alle conseguenze in tema di spese del
giudizio, dal vecchio testo dell’art. 48, al quale sono conformi,
mentre i principi che regolano gli effetti nel tempo della dichia­
razione di incostituzionalità (fatta eccezione per il giudizio nel
quale l’eccezione è stata sollevata), non incidono sul principio
secondo il quale gli atti dei procedimenti, amministrativi e
giurisdizionali, sono regolati dalla legge vigente al tempo della
loro formazione”.
Lo stesso giudice, quindi, tenuto conto del ”nuovo testo del­
l’art. 92 c.p.c.”, ha compensato le spese ”del grado”, ”nono­
stante la soccombenza” nel giudizio di appello, affermando, da
un lato, che l’evidenza e la rilevabilità ictu oculi dell’”errore”
(”il soggetto al quale si attribuiva la irregolare fatturazione”)
non potevano ”valere come esimente o attenuante della re­
sponsabilità dell’Amministrazione” e, dall’altro, che ”le succes­
sive vicende normative possono avere indotto la società ... a
ritenere giustificata la proposizione del ... gravame”.
§ 2. Il ricorso della contribuente.
La società censura tale decisione con due motivi di ricorso.
A. Con il primo la ricorrente ­ esposto che ”per la giurispru­
denza, affinché sia configurabile la ”cessazione della materia
del contendere”, occorre che ”venga meno la ragion d’essere
sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva
le parti di qualsiasi interesse a proseguire il giudizio” (Cass. n.
8607/2000” e che ””la cessazione della materia del contende­
re presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del­
l’intervenuto mutamento della situazione dedotta in contro­
versia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occor­
rendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei
propri interessi ne abbia conseguito l’integrale soddisfacimen­
to direttamente ad opera della controparte” (Cass. n. 909/
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
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2006)” ­ denunzia ”violazione e falsa applicazione dell’art. 46
del D.Lg.vo n. 546/92” sostenendo che ”l’integrale soddisfaci­
mento delle ragioni del ricorrente” non può ”trovare ragione­
volmente attuazione nel caso” essendosi ”in presenza di un
nuovo atto di accertamento emanato dall’Amministrazione,
privo di nuovi e diversi elementi” (”ovvero basato sulle mede­
sime pretese accertative dell’atto annullato in via di autotute­
la”) per cui ”il contribuente non viene liberato dalla pretesa
tributaria fatta valere nei suoi confronti e quindi non gode
dell’integrale e sostanziale soddisfacimento delle proprie pre­
tese” di tal che ”si configura una fattispecie diversa dalla
”cessazione della materia del contendere” di cui all’art. 46 del
D.Lgs. 546/1992”.
A conclusione la società chiede ”di enunciare il principio di
diritto valido per la soluzione del quesito” che segue:
””se l’art. 46 del D.Lgs. 546/92 sia applicabile nel caso in cui
l’atto impugnalo in via giurisdizionale sia annullato in via di
autotutela e contestualmente sostituito con altro atto identi­
co””.
B. Con l’altro motivo la società denunzia ”violazione e falsa
applicazione dell’art. 30 della legge 87/1953 e dell’art. 136
della Costituzione” adducendo che il giudice di appello, tenuto
conto dell’”effetto devolutivo della controversia esaminata dal
giudice di primo grado”, ”ben avrebbe potuto fare applicazio­
ne del nuovo testo dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992” conse­
guente alla declaratoria di incostituzionalità di tale norma
pronunciata dalla Corte Costituzionale (”sentenza ... n. 274/
2005” perché quella ”dichiarazione” era intervenuta ”prece­
dentemente all’instaurazione del giudizio di fronte” ad esso
giudice; conseguentemente la società chiede ”di enunciare il
principio di diritto valido per la soluzione del quesito” così
formulato:
””se l’art. 46 del D.Lgs. 546/92, come risultante a seguito
dell’intervento additivo della Corte Costituzionale, sia applica­
bile nel caso in cui, già nel precedente grado di giudizio, la
parte avesse invocato l’applicazione del principio della soc­
combenza contenuto nell’art. 15 D.Lgs. 546/92””.
§ 3. La decisione de! ricorso.
Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
§ 3.1. Del primo motivo di ricorso.
A. Come noto, nessuna norma, tanto meno del processo
tributario, chiarisce in cosa consista la ”cessazione della mate­
ria del contendere” per cui (Cass., trib., 12 novembre 2003 n.
16987) è giocoforza mutuare la nozione elaborata dalla giuri­
sprudenza principalmente in riferimento al processo civile
ordinario.
Per tale giurisprudenza (Cass., un., n. 1048­2000 cit.; id., III, 8
maggio 1998 n. 4672; id., lav., 27 gennaio 1998 n. 801; id., III,
24 luglio 1987 n. 6446) ­ la cui ipotesi ricostruttiva va confer­
mata ­ la dichiarazione di cessazione della materia del conten­
dere può pronunciarsi, anche d’ufficio, quando sia sopravvenu­
ta una situazione ­ la valutazione della cui idoneità ad eliminare
ogni contrasto sull’intero oggetto della lite è riservata al giudi­
ce del merito, l’apprezzamento del quale non è censurabile in
sede di legittimità se correttamente motivato ­, riconosciuta
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la
posizione di contrasto anche circa la rilevanza delle vicende
sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamen­
te la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costitui­
va l’oggetto della controversia.
B. Nel caso, la stessa società scrive, in quello di cassazione, (1)
di aver eccepito, nel ricorso di primo grado, ”tra i vari motivi”,
la ”nullità” dell’avviso di accertamento ivi impugnato per ””as­
soluta mancanza di motivazione”” e (2) che nella ”memoria”
depositata il 21 marzo 2005 l’Ufficio ha dato atto di ””aver
constatato il vizio”” denunziato (contestualmente notiziando
di aver ””provveduto, nell’ambito del potere di autotutela, ad
annullare l’atto viziato sostituendolo con l’avviso di accerta­
mento ... in corso di notifica””): l’”assoluta mancanza di moti­
vazione”, quindi, costituisce (per ammissione della contri­
buente) uno dei ”motivi” per i quali il giudice tributario (giusta
la domanda) avrebbe dovuto annullare l’atto impositivo.
Conseguentemente la Commissione Tributaria Provinciale ­
attesa la (non dedotta ma univocamente desumibile, per l’ov­
via idoneità del suo eventuale fondamento a determinarne
l’annullamento) pregiudizialità logica e giuridica dello stesso ­,
riscontrata la sussistenza di tal vizio, avrebbe dovuto fermare il
suo esame, senza alcuna possibilità (tenuto conto della strut­
tura impugnatoria propria del processo tributario) di (passare
a) verificare il fondamento degli altri motivi di ricorso, men
che mai di quelli attinenti al merito della pretesa tributaria
essendo dichiarato scopo primario della contribuente ­ la
quale, nel libero esercizio del suo diritto di difesa esplicatosi
nella esposizione della strategia processuale ritenuta più favo­
revole, ha scelto (considerato che essa non ha mai neppure
allegato l’omesso scrutinio di altro ancor più pregiudiziale) di
comunque addurlo, specie se a prima causa petendi della sua
richiesta (petitum) ­ quello di conseguire l’annullamento del­
l’atto per ””assoluta mancanza di motivazione””: la declarato­
ria del giudice aderente alla principale richiesta della contri­
buente, quindi, avrebbe realizzato appieno l’interesse (art. 100
c.p.c.) della stessa, a prescindere dalla persistenza del rappor­
to tributario (ulteriormente controllabile dall’Ufficio solo se i
termini di decadenza non erano ancora trascorsi), l’esame del
cui merito è stato richiesto solo in via subordinata.
C. Dall’applicazione alla situazione testé esposta dei principi
richiamati al punto A. che precede discende che al quesito
posto (ex art. 366 bis c.p.c.) dalla ricorrente ””se l’art. 46 del
D.Lgs. 546/92 sia applicabile nel caso in cui l’atto impugnato in
via giurisdizionale sia annullato in via di autotutela e conte­
stualmente sostituito con altro alto identico”” deve rispon­
dersi nel senso dell’applicabilità della norma tutte le volte che
(come nel caso) l’autotutela sia stata determinata dall’accogli­
mento di uno specifico preliminare motivo di ricorso del
contribuente, la verifica del cui fondamento da parte del giudi­
ce del merito avrebbe dovuto (o, anche, potuto) indurre lo
stesso ad annullare l’atto impositivo impugnato, eliminato in
via amministrativa nel corso del processo di primo grado,
proprio per quel motivo perché il provvedimento di autotute­
la, oggettivamente, ha, come detto, realizzato proprio l’inte­
9
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resse del contribuente al riscontro del vizio eccepito (si riba­
disce, per sua scelta volontaria) e fatto venir meno la necessità
di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia
perché l’accoglimento dello stesso in sede giudiziaria avrebbe
comunque impedito lo scrutinio degli altri subordinati motivi
proposti, anche di quelli attinenti al merito della pretesa fiscale
azionata (peraltro, come detto, non necessariamente azionabi­
le nuovamente).
Nessun conforto alla tesi della ricorrente deriva dalle senten­
ze (dalla stessa invocate) di questa sezione
(a) 18 gennaio 2006 n. 909, atteso che i riferimenti concernen­
ti l’””integrale soddisfacimento direttamente ad opera della
controparte”” ivi contenuti erano funzionali non già all’affer­
mazione di un conforme principio di diritto, peraltro del rigo­
re preteso dalla società, ma unicamente al fatto che (si legge
nella stessa) il ”pagamento”, da parte del contribuente, ”di
quanto liquidato dall’Ufficio a seguito della sentenza di primo
grado a norma dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 ... intervenu­
to” nelle more (su cui il giudice aveva fondato la sua decisione
di cessazione della materia del contendere) ”non appariva
inequivocabilmente idonea a supporre il venir meno dell’inte­
resse del contribuente appellante ad una pronunzia di merito”:
si deduce che in quel giudizio era in discussione l’accertamen­
to della persistenza ”dell’interesse del contribuente appellante
ad una pronunzia di merito” non già la delimitazione della
nozione giuridica di ”cessazione della materia del contendere”
tradibile dall’art. 46 del D.Lg.vo n. 546 del 1992, tanto meno
della necessità, sostenuta qui dalla ricorrente, di intendere per
”materia del contendere” solo il merito della controversia (la
pretesa tributaria) e non già una qualunque autonoma ragione
che determini comunque quella cessazione;
(b) 24 giugno 2000 n. 8607 (per la quale, peraltro, ”la cessazio­
ne della materia del contendere, ... costituisce il riflesso pro­
cessuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della
lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le
parti di ogni interesse a proseguire il giudizio”), in quanto il
richiamo al ”riflesso processuale del venir meno della ragion
d’essere sostanziale della lite” evocato nella stessa e reso
logicamente necessario, anche ivi, non per affermare che la
cessazione in questione può essere dichiarata solo in presenza
del ”venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite” ma
solo per evidenziare l’inesistenza in quel caso della ”cessazio­
ne della materia del contendere” (ivi richiesta dal contribuen­
te) per avere ”l’amministrazione finanziaria, all’esito del prece­
dente stadio del processo, ... ribadito le richieste di merito
originariamente proposte”, quindi ”ribadito” proprio le ”ra­
gion d’essere sostanziale della lite”.
D. Si consideri, infine, che l’annullamento di un atto impositivo
in via di autotutela (quand’anche seguito dall’emissione di altro
atto scevro dei vizi denunziati dal contribuente nell’impugna­
zione del primo) nel corso del giudizio tributario di primo
grado non può mai essere ricondotto alla fattispecie di cui
all’art. 44 del D.Lg.vo 546 del 1992 (”estinzione del processo
per rinuncia al ricorso”) atteso che per ”ricorso” ­ la rinunzia
al quale produce l’estinzione del giudizio ­ deve intendersi
10
l’atto processuale così denominato, previsto (per detto grado)
dal primo comma dell’art. 18 del medesimo D.Lg.vo (”il pro­
cesso è introdotto con ricorso alla commissione tributaria
provinciale”), quindi unicamente l’atto con cui (di norma) il
contribuente introduce il giudizio innanzi a detta commissio­
ne, con la conseguenza che la rinunzia considerata dall’art. 44
detto è solo quella (nel caso inesistente) della contribuente,
non potendo, di certo, l’ente impositore rinunziare ad un
giudizio che (in primo grado) non ha ”introdotto” ma solo
subito.
Nella sentenza 12 novembre 2003 n. 16987, invero, questa
sezione ha precisato che
­ ”la ”rinuncia al processo” (scilicet, tributario) ­ che, per il
primo comma dell’art. 44 D.Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546,
produce l’estinzione del processo stesso ­ integra un atto
giuridico processuale con il quale il rinunciante ... manifesta la
sua volontà di non volere più nessuna pronuncia dal giudice
sulla sua domanda e, di conseguenza, libera il giudice stesso
dal potere­dovere di emettere la propria decisione su quella
domanda”;
­ ”per sua natura la rinunzia prescinde del tutto dalla valutazio­
ne del fatto e/o dalla causa che possono averla determinata
nonché dalla conoscenza delle conseguenze giuridiche che ad
essa conseguono e richiede esclusivamente consapevolezza e
volontarietà dell’atto stesso atteso che le conseguenze (estin­
zione del processo) sono fissate direttamente dalla legge e,
pertanto, non debbono essere necessariamente volute dal
rinunciante perché si producono automaticamente”;
­ ”in presenza di una rinunzia al processo il giudice (tributario)
deve prendere atto della rinunzia stessa e, una volta accertata
la mancanza di interesse giuridico (art. 100 c.p.c.) della contro­
parte alla prosecuzione del processo, deve dichiarare, in con­
seguenza, la estinzione del processo provvedendo (se non è
intervenuto un diverso accordo tra le parti) alla liquidazione
delle spese processuali in favore della parte non rinunciante ai
sensi del secondo comma del medesimo art. 44.”.
§ 3.2. Del secondo (ultimo) motivo di ricorso.
A. In via preliminare va ricordato che per il quarto comma
dell’art. 384 c.p.c. (nella numerazione e nel testo, applicabili
alla specie, derivati dalla sostituzione della norma precedente
operata, a far data dal 2 marzo 2006, dall’art. 12 D.Lg.vo 2
febbraio 2006 n. 40) ”non sono soggette a cassazione le
sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il disposi­
tivo sia conforme ai diritto”: secondo tale norma, pertanto
(Cass., I, 13 gennaio 2010 n. 388, tra le ultime), questa ”Corte
... può decidere la causa nel merito ... non soltanto nel caso di
violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche
nel caso in cui tale vizio attenga a norme processuali, e sempre
che non siano necessari ... ulteriori accertamenti in fatto
(cosiddetti errores in judicando de procedendo; cfr., ex pluri­
mis, le sentenze nn. 5820 del 1999, 2977 del 2005, 7073 del
2006)”.
Per la norma detta, quindi, l’eventuale conformità al diritto del
dispositivo della sentenza impugnata per cassazione impedisce
l’annullamento della decisione ed impone a questo giudice di
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
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legittimità di ”correggere la motivazione”.
B. Nel caso l’indubbio errore giuridico che affligge l’afferma­
zione del giudice di appello secondo cui ”il decreto di annulla­
mento in autotutela ed il successivo decreto del presidente
della commissione provinciale ... debbono ritenersi regolati
entrambi, quanto alle conseguenze in tema di spese del giudi­
zio, dal vecchio testo dell’art. 48, al quale sono conformi,
mentre i principi che regolano gli effetti nel tempo della dichia­
razione di incostituzionalità (fatta eccezione per il giudizio nel
quale l’eccezione è stata sollevata), non incidono sul principio
secondo il quale gli atti dei procedimenti, amministrativi e
giurisdizionali, sono regolati dalla legge vigente al tempo della
loro formazione” ­ errore derivante dalla assoluta contrarietà
del brocardo ”tempus regit actum” applicato dal giudice di
appello alla comune considerazione degli effetti giuridici deri­
vanti (ex art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 per
secondo cui ”le norme dichiarate incostituzionali non posso­
no avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione”) dalla retroattività della dichiarazione di inco­
stituzionalità di una norma, anche procedurale, su qualsiasi
situazione ancora sub indice e, comunque, non irreversibil­
mente preclusa: cfr., ex multis, Cass.: III, 9 luglio 2008 n.
18847; II, 15 maggio 2007 n. 11116; trib., 10 maggio 2006 n.
10761 (dalla quale sono tratti gli excerpta che seguono) e I, 14
novembre 2003 n. 17184 secondo cui ”il principio tempus
regit actum, regolante la successione nel tempo delle leggi
processuali, non è riferibile alla dichiarazione d’illegittimità
costituzionale che, non essendo una forma di abrogazione
della legge ma una conseguenza della sua invalidità originaria,
ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni
processuali precedenti alla sentenza di abrogazione; salve, na­
turalmente, l’avvenuta formazione del giudicato e la presenza
di preclusioni processuali già verificatesi, in omaggio al princi­
pio enunciato dall’art. 136 Cost., e dall’art. 30 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Cass. nn. 6926/2003, 13839/2002)” ­ non è
idoneo a determinare la cassazione della sentenza perché il
dispositivo di rigetto dell’appello della società, giusta le osser­
vazioni che seguono (svolte a correzione della motivazione), si
rivela, comunque, ”conforme al diritto”.
C. In fatto, va posto in rilievo che, come espone la stessa
ricorrente, il Presidente della Commissione Tributaria Provin­
ciale ha dichiarato ”l’estinzione del giudizio per cessata mate­
ria del contendere con compensazione delle spese ex art. 46
D.Lgs. 546/92”: l’indicazione di tale norma rende evidente il
riferimento al suo terzo comma per il quale (testo originario),
come noto, ”le spese del giudizio estinto a norma del comma
1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo
diverse disposizioni di legge”.
L’inciso ”restano a carico della parte che le ha anticipate” ­
giusta quanto precisato nella richiamata sentenza n. 16987 del
2003 di questa sezione ­ univocamente non implica alcun
giudizio perché ”significa” solo ”che le spese anticipate da
ciascuna parte non sono ripetibili dalla controparte” (cfr.,
altresì: Cass., I, 12 giugno 1999 n. 5817 la quale, dichiarata
”l’estinzione del processo” di cassazione avverso sentenza di
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
Commissione tributaria Regionale per ”cessazione della mate­
ria del contendere”, esplicitamente non ha disposto (”non
disponendo” ”alcunché per le spese del giudizio estinto” per­
ché ha ritenuto che le stesse, ”per il 3 comma” dell’art. 46
D.Lg.vo n. 546 del 1992, ”restano a carico delle parti che le
hanno anticipale”; nonché Cass., trib., 1° ottobre 2004 n.
19695 secondo cui il giudice di appello, pur in ipotesi di
”annullamento dell’atto impugnato” in epoca successiva alla
pronuncia della sentenza favorevole all’ente impositore (”Co­
mune”), ”nel riformulare il giudizio di primo grado”, dichiaran­
do la sopravvenuta ”cessazione della materia del contendere”
avrebbe dovuto ”attenersi al disposto dell’art. 46, comma 3,
d.lgs. 546/1992, in forza del quale le spese del giudizio estinto
per cessazione della materia del contendere restano a carico
della parte che le ha anticipate”).
Con la sentenza 12 luglio 2005 n. 274 ­ dichiarativa proprio
dell’”illegittimità­costituzionale” di detta norma ”nella parte in
cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del
contendere diverse”, come nel caso, ”dai casi di definizione
delle pendenze tributarie previsti dalla legge” ­ la Corte delle
leggi ha specificato che l’obbligo imposto da detto comma al
giudice stesso di lasciare, in caso di ”estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere”, le spese processuali
”a carico della parte che le ha anticipate” integra (va) una
ipotesi di vera e propria ” compensazione ope legis” di quelle
spese.
Siffatta (sostanziale) ”compensazione”, quindi, siccome dispo­
sta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore
(perciò ”ope legis”), intuitivamente, è, ontologicamente, diver­
sa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di
”compensazione” delle medesime spese, consentita al giudice
dalla seconda parte del primo comma dell’art. 15 del medesi­
mo D.Lg.vo n. 546 del 1992 (” la commissione tributaria può
dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma
dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile”)
come deroga alla generale previsione della prima parte dello
stesso art. 15 per la quale ”la parte soccombente è condanna­
ta a rimborsare le spese del giudizio” (da liquidare ”con la
sentenza”).
D. Ancora, è la stessa società a esporre che ha fondato il suo
”reclamo” alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il
decreto presidenziale detto sostenendo che ”non sussisteva­
no i presupposti del la cessazione della materia del contende­
re, quanto piuttosto quelli della rinuncia processuale”, dalla
quale (a suo giudizio) conseguiva ”la condanna delle spese del
rinunciante ex art. 44 del D.Lgs. 546/92”.
Da siffatta univoca proposizione discende l’assoluta estraneità
al thema decidendi sottoposto all’esame della Commissione
Tributaria Provinciale della legittimità costituzionale della nor­
ma dettata dal terzo comma dell’art. 46 e, di conseguenza,
l’irrilevanza (come sostanzialmente affermato dal giudice di
appello anche se con erroneo richiamo al brocardo detto)
della successiva declaratoria di incostituzionalità della stessa.
Il giudice di primo grado, infatti, è stato investito solo del tema
(dallo stesso affrontato) della sussumibilità dell’annullamento
11
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dell’atto impositivo in autotutela (ma seguito dall’emissione di
altro atto impositivo per le medesima annualità d’imposta)
operato dall’ente impositore nel caso, nella fattispecie (propu­
gnata dalla contribuente) della ”estinzione del processo per
rinunzia al ricorso” regolata dall’art. 44 D.Lg.vo n. 546 del
1992 (con il conseguente obbligo (”deve”) posto dal secondo
comma a carico del ”ricorrente che rinuncia” di ”rimborsare
le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”) ovvero
in quella, ritenuta dal Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale, di cui all’art. 46 del medesimo D.Lg.vo, di ”estin­
zione del giudizio per cessazione della materia del contende­
re”, con la conseguente obbligata (non essendo ancora inter­
venuto il negativo giudizio della Corte delle leggi) applicazione
del terzo comma della stessa norma (”le spese del giudizio
estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che
le ha anticipate”).
Da tanto discende che la compensazione delle spese proces­
suali operata dalla Commissione Tributaria Provinciale non
deriva dall’applicazione del terzo comma dell’art. 48 detto ma
da quella del combinato disposto degli artt. 15 D.Lg.vo n. 546
del 1992 e 92, secondo comma, c.p.c., ovverosia dall’implicito,
positivo giudizio di sussistenza degli ”altri giusti motivi” che
(nel testo della norma procedurale vigente al momento della
decisione di primo grado) consentiva detta compensazione.
E. Siffatta declaratoria, come evidente, è del tutto insensibile
alla incostituzionalità del terzo comma dell’art. 48 pronunciata
successivamente perché
(1) nel giudizio di primo grado non era in discussione (siccome
neppure dedotta dalla contribuente) l’applicabilità e/o l’appli­
cazione della relativa disposizione (ritenuta poi costituzional­
mente illegittima) e
(2) la declaratoria di incostituzionalità rende unicamente inap­
plicabile all’”estinzione del giudizio per cessazione della mate­
ria del contendere” la norma dichiarata tale ma non consente
affatto di applicare all’”estinzione del giudizio” per detta causa
la regolamentazione di cui all’art. 44 D.Lg.vo n. 546 del 1992
(per la quale ” il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le
spese alte altre parti salvo diverso accordo fra loro”) ­ cioè la
regola che costituiva, per quanto altresì riscontrato, l’unico
oggetto della controversia di primo grado attesa la specialità di
quest’ultima norma e l’impossibilità di applicarla ad ipotesi
diverse (anche perché previste da norme differenti) da quelle
di vera e propria ”rinuncia” al ricorso per la quale è stata
dettata.
La declaratoria di incostituzionalità della disposizione conte­
nuta nel terzo comma dell’art. 48 D.Lg.co n. 546 del 1992,
quindi, ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle
spese del giudizio estinto ”per cessazione della materia del
contendere”, la generale previsione dell’art. 15 del medesime
D.Lg.vo, compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso
contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle
condizioni previste dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c.
Quest’ultimo rilievo, come intuitivo, esclude, di per sé solo,
l’esistenza di un diritto della parte (e, quindi, di un dovere del
giudice di disporre in conformità) di ottenere sempre e neces­
12
sariamente la rifusione delle spese processuali dalla contro­
parte la quale ha posto in essere l’attività che ha imposto di
dichiarare l’”estinzione del giudizio per cessazione della mate­
ria del contendere”, ben potendo il giudice anche compensar­
le integralmente pure in tale evenienza processuale.
Di conseguenza, vanamente la ricorrente denunzia la mancata
applicazione degli effetti retroattivi della pronuncia di incosti­
tuzionalità perché ­ essendo gli stessi comunque improduttivi
di un obbligo della controparte di rimborsare le spese proces­
suali (e, correlativamente, di un obbligo del giudice di provve­
dere in conformità) ­ la stessa avrebbe dovuto dedurre e
dimostrare l’esistenza di ragioni, sia giuridiche che di fatto, tali
da escludere in radice la stessa possibilità di esercizio della
facoltà di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c. e da imporre
al giudice di condannare l’Ufficio alla refusione delle spese
processuali del giudizio dichiarato estinto, necessariamente,
per ”cessazione della materia del contendere”.
§ 4. Delle spese processuali.
5. Per la sostanziale novità della questione affrontata le spese
processuali di questo giudizio di legittimità vanno compensate
integralmente tra le parti ai sensi del secondo comma del
novellato art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Riferimenti:
Legge Riviste de Il Sole 24 Ore
© Copyright Il Sole 24 Ore ­ Tutti i diritti sono riservati
*********
CASSAZIONE CIVILE ­ Sanatoria ampia sugli errori
di Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2010, pag. 39
Corte di Cassazione ­ Sentenza 22 settembre 2010 n.
20052
In riferimento al processo civile, la Corte di cassazione, con la
sentenza n. 20052 del 22 settembre, ha statuito che è un
obbligo e non una facoltà a carico del giudice, qualora rilevasse
un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, asse­
gnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in
giudizio.
iIl testo della sentenza
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile ­ Sentenza del
22 settembre 2010, n. 20052
Processo civile ­ Articolo 46, comma 2 della legge n. 69 del 2009 ­
Sanatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO ADAMO ­ Presidente ­
Dott. RENATO RORDORF ­ Consigliere ­
Dott. SALVATORE DI PALMA ­ Rel. Consigliere ­
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI ­ Consigliere ­
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA ­ Consigliere ­
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 2932­2005 proposto da:
COMUNE DI Al., in persona del Sindaco pro tempore, eletti­
vamente domiciliato in Ro., P.zza De. Pa. (...), presso l’avvocato
Fr. Lu. Re., rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Be., giusta
procura a margine del ricorso;
­ ricorrente ­
contro
Bo. Ag. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
­ intimata­
avverso la sentenza n. 92/2004 del GIUDICE DI PACE di
ALBENGA, depositata il 23/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che ha conclu­
so per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, a seguito di ricorso della s.r.l. Bo. Ag. in liquida­
zione in data 27 gennaio 2003, il Giudice di pace di Albenga,
con decreto n. 36/03 del 6 febbraio 2003 notificato il 28
febbraio 2003, ingiunse al Comune di Al. di pagare alla Società
ricorrente la somma di Euro 964,76, oltre interessi dal 31
dicembre 2002, a titolo di interessi di mora per il ritardato
pagamento della seconda rata del corrispettivo del contratto
di appalto stipulato dalle parti con contratto del 10 luglio
1989;
che con citazione del 31 marzo 2003, il Comune di Al. si
oppose all’ingiunzione, eccependo l’incompetenza del Giudice
adito ­ per essere la controversia devoluta ad arbitri ­ e la
prescrizione del diritto fatto valere, e chiedendo, nel merito,
la reiezione della domanda;
che, in contraddittorio con la Società Bo. ­ la quale chiese il
rigetto dell’opposizione ­, il Giudice di pace di Albenga, con la
sentenza n. 92/04 del 23 febbraio 2004, respinse l’opposizione
e confermò il decreto ingiuntivo, sui concorrenti rilievi ­ d’uffi­
cio ­ che il Comune di Al. era privo di legitimatio ad proces­
sum ­ in quanto mancava in atti la deliberazione di autorizza­
zione a stare in giudizio del sindaco pro tempore;
che, nella procura ad litem, non vi faceva neppure riferimento
­ e che, una volta passata in decisione la causa, non era
consentita la sua rimessione sul ruolo al fine di acquisire detta
deliberazione, con conseguente inammissibilità dell’atto di op­
posizione;
che avverso tale sentenza il Comune di Al. ha proposto ricor­
so per cassazione, deducendo un unico motivo di censura
illustrato con memoria e producendo la deliberazione della
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
Giunta comunale del Comune di Alassio n. 73 del 24 marzo
2003;
che la s.r.l. Bo. Ag. in liquidazione, benché ritualmente intima­
ta, non si è costituita né ha svolto attività difensiva.
Considerato che, con l’unico motivo (con cui deduce: ”Viola­
zione e falsa applicazione degli artt. 182, 183, 184­bis e 311
cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. pro. civ.”),
il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo ­ sulla
premessa che la Società opposta non aveva eccepito alcunché
in ordine alla rilevata carenza di legitimatio ad processum ­ che
il Giudice a quo, in forza del primo e del secondo comma
dell’art. 182 cod. proc. civ., avrebbe dovuto invitare il Comune
di Al., previa eventuale concessione di un termine, a produrre
la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del sinda­
co pro tempore;
che il ricorso merita accoglimento;
che la fattispecie è regolata dal combinato disposto degli artt.
6, comma 2, 50, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ­
nella parte in cui dispongono, rispettivamente, che ”Lo statuto
]...] specifica ]...] i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell’ente, anche in giudizio” e che il sindaco rappresenta il
comune ­, e 15, comma 11, del vigente Statuto del Comune di
Alassio, secondo il quale la Giunta comunale ”Autorizza il
Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed appro­
va le eventuali transazioni. Nomina i legali assumendo il relati­
vo impegno di spesa” (cfr. al riguardo, ex plurimis, le sentenze
nn. 12868 del 2005, pronunciata a sezioni unite, e 6227 del
2009);
che, ciò premesso, dall’esame diretto degli atti ­ consentito a
questa Corte in ragione del vizio processuale denunciato ­
emerge che: a) l’atto di citazione in opposizione al decreto
ingiuntivo, proposto dal sindaco pro tempore del Comune di
Al. e notificato il 31 marzo 2003, non reca né nell’intestazione
né nella procura ad litem in calce all’atto stesso, l’indicazione
della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio della
Giunta comunale; b) tale deliberazione della Giunta ­ n. 73 del
24 marzo 2003, quindi anteriore alla notificazione dell’atto di
opposizione all’ingiunzione ­, depositata unitamente al presen­
te ricorso, autorizza il sindaco a promuovere anche il giudizio
di opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo, contiene
la nomina del difensore e prevede il relativo impegno di spesa;
che il Giudice a quo ­ sul corretto rilievo che mancava in atti la
deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del sindaco
pro tempore che, nella procura ad litem, non vi faceva neppu­
re riferimento ­ ha affermato che, una volta passata in decisio­
ne la causa, non è consentita la sua rimessione sul ruolo al fine
di acquisire detta deliberazione, con conseguente inammissibi­
lità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal
Comune di Al.;
che tale ratio decidendi collide con il recente orientamento
delle sezioni unite di questa Corte ­ condiviso dal Collegio ­,
per il quale l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. ­ nel
testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del
2009, applicabile alla specie ratione temporis ­, secondo cui il
13
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giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o
autorizzazione ”può” assegnare un termine per la regolarizza­
zione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato,
anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma 2,
della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice ”deve”
promuovere detta sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudi­
zio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto,
assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provve­
duto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle
preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. la sentenza
n. 9217 del 2010);
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata
con conseguente rinvio della causa allo stesso Giudice di pace
di Albenga, in persona di altro magistrato, il quale si uniforme­
rà al qui ribadito principio di diritto e provvederà anche a
regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche
per le spese al Giudice di pace di Albenga, in persona di altro
magistrato.
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
CASSAZIONE PENALE ­ 231. Il sequestro del dena­
ro, per una somma pari al profitto della truffa
Corte di Cassazione ­ Sentenza del 23 settembre 2010 n. 34505
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 34505 del 23 settembre 2010,
ha considerato legittimo il sequestro di somme di denaro e di
alcuni immobili di proprietà di una srl il cui amministratore era
stato indagato per truffa. Sia ai manager e che all’impresa può
essere sequestrata una somma pari ai proventi del reato, sulla
base del cosiddetto principio dell’equivalenza economica
il testo della sentenza
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale ­ Sentenza del
23 settembre 2010, n. 34505
Responsabilità amministrativa enti ­ Sequestro ­ Confiscati beni
aziendali ­ Principio solidaristico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO BARDOVAGNI ­ Presidente ­
Dott. GIULIANO CASUCCI ­ Consigliere ­
Dott. LAURENZA NUZZO ­ Consigliere ­
Dott. ANTONIO MANNA ­ Consigliere ­
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI ­ Rel. Consigliere ­
14
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Cr. Po. Tr. S.R.L.
2) Pl. S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 80/2009 TRIB. LIBERTA’ di CROTONE,
del 12/02/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Mura che ha
chiesto il rigetto del ricorso
Udit il difensore Avv. Gr. Vi. in sostituzione dell’Avv. Do. Gr.
Ar. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società Cr. Po. Tr. s.r.l. e la Pl. S.r.l. hanno proposto ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Crotone
con la quale è stata rigettata la richiesta diretta al dissequestro
dei beni aziendali di entrambe le società.
A sostegno dell’impugnazione hanno dedotto i seguenti moti­
vi:
a) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p., 322
ter e 640 quater c.p., nonché in relazione agli artt. 19 e 53 del
d.l.gs. 231/2001, mancanza assoluta e contraddittorietà di mo­
tivazione;
Lamentano le ricorrenti società che nel caso in esame man­
cherebbe qualsiasi analisi critica del provvedimento impugnato
anche perché vi sarebbe stata una mera presa d’atto delle
affermazioni ivi contenute, senza prendere in esame tutta la
relativa documentazione, in particolare quella che avrebbe
smentita la valenza del nesso riconosciuta all’identità della
persona dell’amministratore delle due società. Altra erronea
lettura delle risultanze processuali porta a contestare la con­
clusione della parziale identità dei titolari di diritto e di fatto,
con la conseguente illegittimità dell’estensione del sequestro
nei confronti delle persone fisiche indagate a beni appartenen­
ti alle predette società nella forma dell’equivalenza economica.
Viene altresì contestata la correttezza della quantificazione
delle complessive erogazioni pubbliche che sarebbero state
indebitamente percepite dalle due società ricorrenti (Euro
9.702.233,88), in particolare perché la prima rata pari a euro
6.018.444,74 sarebbe stata percepita prima dell’entrata in vi­
gore della normativa di cui al d.lgs n. 231/2000. La somma
sequestrata doveva quindi essere decurtata del relativo impor­
to.
Inoltre non poteva essere disposto il sequestro dei beni im­
mobili delle persone fisiche Pe. E Ub., in considerazione della
loro mera partecipazione alle società in questione, in conside­
razione della personalità giuridica delle medesime (s.r.l.)
b) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in
relazione agli artt. 310, 321 e ss. c.p.p., 240 c.p. per violazione
di legge, omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
Le ricorrenti lamentano che il sequestro disposto nei loro
confronti sia stato adottato in assenza delle condizioni di
legge; in particolare della possibilità di aggravamento delle
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conseguenze delittuose e protrarsi dell’offesa del bene protet­
to. La confisca facoltativa non potrebbe essere disposta in
quanto mancherebbe la prova della derivazione causale del­
l’acquisto dei beni aziendali dall’attività degli indagati, mera­
mente affermata in relazione ai reati contestati agli artt. 483,
485, 640 bis c.p., e comunque non si capirebbe come la
prosecuzione dell’attività di impresa avrebbe potuto compor­
tare un aggravamento del reato.
c) Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e ), c.p.p., con
riferimento agli artt. 321 e ss. c.p.p., 323, 624 c.p. e 640 c.p.
per violazione di legge, omessa, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione.
Le società ricorrenti lamentano la ritenuta pertinenzialità tra i
beni sequestrati e il reato contestato, in relazione alla entrata
in vigore, in epoca successiva al conferimento della prima
tranche di finanziamenti, della legge 231/2001. Né potrebbe
essere ritenuta corretta l’affermazione secondo la quale il
sequestro sarebbe stato effettuato a carico delle persone
fisiche indagate, in quanto comunque mancherebbe il nesso di
pertinenzialità e la possibilità di procedere a sequestro pre­
ventivo per equivalente.
d) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) in
relazione all’art. 125 per omessa, illogicità e/o contraddittorie­
tà della motivazione.
Le società ricorrenti lamentano che i giudici di merito non
hanno preso in considerazione gli elementi dai quali emerge­
rebbe uno squilibrio tra il valore dei beni assoggettati a seque­
stro e il profitto asseritamente derivante dal reato ipotizzato.
In ogni caso il provvedimento di sequestro, al di là di alcune
affermazioni, non risulterebbero essere stato adottato solo
sulle singole persone fisiche ma anche con riferimento al
patrimonio aziendale
e) Violazione ex art. 606, comma 1 lett. b), c), ed e), in
relazione agli artt. 310 e 321 c.p.p., 240, 322 ter, 640 quater
c.p., e agli artt. 5 e 24 d.lg. 231/01, e per illogicità e/o contrad­
dittorietà della motivazione.
Secondo le ricorrenti non poteva essere assoggettata al se­
questro non solo la somma di euro 6.018.444,40, ma anche le
successive due tranches percepite in epoca antecedente alla
legge 231/2001, pari ad euro 3.683.789,14, dalle due società
ricorrenti; né appare corretto avere proceduto ad un seque­
stro cumulativo per l’intero importo, in quanto i reati comun­
que non sarebbereo stati contestati in via concorsuale ai
titolari della Pr. Rispetto a quelli contestati ai tiolari delle due
società ricorrenti ed ai coniugi Pe.
Il ricorso è infondato.
Nel merito occorre sottolineare che, nel caso di specie, il
ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di
legge.
Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con
chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni
sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del
sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successi­
va confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei
beni degli indagati fino alla concorrenza degli importi comples­
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
sivamente addebitati, vista la commistione di interessi e identi­
tà di componenti tra le società e i gestori di fatto delle stesse,
circostanza che giustifica il sequestro disposto nei confronti
delle persone fisiche indagate e la sua estensione ai beni
appartenenti alle società ricorrenti nella forma dell’equivalen­
za economica. Devono ritenersi peraltro esenti da censure
logico giuridiche le valutazioni relative all’entità del patrimonio
sequestrato non essendo possibile, nel momento dell’adozio­
ne della misura, la determinazione e la quantificazione specifica
per ogni singolo indagato rispetto al profitto ricavato. Poiché il
valore dei beni sequestrati è, allo stato, in base agli accerta­
menti effettuati, inferiore all’importo complessivamente og­
getto della truffa contestata, correttamente sotto questo pro­
filo è stato mantenuto il vincolo cautelare (Cass., sez. F, 28
luglio 2009, n. 33409, CED 244839; Cass., sez. VI, 6 marzo
2009, n. 18356, CED 243190).
Sono stati inoltre evidenziati gli elementi (v. l’analitica ricostru­
zione dell’erogazione dei pagamenti e l’accertato acquisto di
macchinari e la realizzazione di impianti di valore sicuramente
inferiore rispetto a quelli fatturati e finanziati) che rendono
concreta l’esistenza del fumus commissi delicti, che peraltro,
non deve investire la concreta fondatezza della pretesa puniti­
va, ma limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto
attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi
di reato (Cass., 22 marzo 2007, n. 13639). Correttamente, nel
caso in esame, e ciò dimostra l’infondatezza di tutti i motivi,
che peraltro trovano adeguata risposta nell’ordinanza impu­
gnata, è stato ritenuto dunque che sussistessero gli elementi
per la configurazione della truffa prevista dall’art. 640 bis c.p.,
oltre ai reati di cui agli artt. 483, 485 contestati.
Deve aggiungersi che, come emerge chiaramente dal provve­
dimento impugnato, il sequestro è stato disposto a carico
delle sole persone fisiche indagate, per cui correttamente è
stato escluso qualsiasi rilievo giuridico alla dedotta insussisten­
za del reato contestato a carico delle società con riferimento
alle tranches di finanziamento percepite prima dell’entrata in
vigore della legge 231/2001, a prescindere dalla eventuale
formazione del giudicato cautelare sul punto, che in ogni caso
sarebbe soggetto all’eventuale verifica di nuovi elementi di
fatto, incidenti sull’oggetto, ma che, allo stato, non sono stati
evidenziati. Per lo stesso motivo appare corretta l’applicazione
dei principi attuata con riferimento agli artt. 322 ter c.p.p. e
640 quater c.p. secondo il principio di diritto, seppur afferma­
to dalle Sezioni unite in tema di responsabilità da reato degli
enti, in base al quale nel caso di illecito plurisoggettivo deve
applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione
dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun
concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità stori­
ca del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo
ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente cia­
scuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto
accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata
o comunque eccedere nel ”quantum” l’ammontare complessi­
vo dello stesso (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654,
C.E.D. cass. 239926), e ribadito comunque anche per l’ipotesi
15
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
di coinvolgimento di singole persone fisiche, in cui è stato
affermato che in caso di pluralità di indagati quali concorrenti
in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi
dell’art. 322 ter cod. pen., può disporsi la confisca ”per equiva­
lente” di beni per un importo corrispondente al prezzo o la
profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura
adozione di detta misura può interessare indifferentemente
ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto
accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o
comunque eccedere nel ”quantum” l’ammontare complessivo
dello stesso (Sez. 6, 06 marzo 2009, n. 18536, C.E.D. cass., n.
243190).
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso
deve essere rigettato e le società ricorrenti devono essere
condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.
Il principio
In caso di illecito plurisoggettivo, si applica il principio solidari­
stico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto
conseguente in capo a ciascun concorrente, con la conseguen­
za che, una volta perduta l’individualità storica del profitto
illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finaliz­
zato possono interessare indifferentemente ciascuno dei con­
correnti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma
l’espropriazione non può essere duplicata o comunque ecce­
dere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso
REATO DI STALKING
Cassazione penale ­ Per le vittime di stalking aumen­
tano le tutele
Corte di Cassazione ­ Sezione V Penale ­ Sentenza 21 settembre
2010 n. 34015
Con la sentenza n. 34015 del 21 settembre 2010, la Cassazio­
ne penale interviene in merito al reato di stalking ed interpre­
tando estensivamente la norma di cui all’art. 612 bis del codice
penale non fa altro che aumentare le tutele nei confronti delle
vittime.
Nel caso di specie la vittima non solo aveva subito le consuete
molestie tipiche di tale reato come moltissime telefonate, ma
era anche stata aggredita verbalmente di fronte a vari testimo­
ni ed inoltre, l’ex fidanzato ­ indagato si era spinto sino a
diffamarla presso il suo datore di lavoro con il fine di farla
licenziare.
Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso della procura e
ripristinato la misura cautelare, affermando che “il reato ex
art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccio­
so o molesto di taluno, posto in essere con condotte reitera­
16
te, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un
fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da
costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di
vita”.
AVVOCATI24
Avvocato del giorno: Filippo Cesaris, partner NCTM
Studio Legale Associato
Filippo Cesaris, avvocato dal 1991, è attualmente partner e
membro del Consiglio di Amministrazione dello studio legale
NCTM che, con oltre 270 professionisti, di cui 45 soci, e
cinque sedi di Milano, Roma, Verona, Londra e Bruxelles, si è
affermato in pochi anni come uno dei principali studi italiani.
L’avvocato Cesaris, dopo una prima esperienza professionale
nello studio dell’avvocato Giorgio Baldini, nel 1990 ha fonda­
to il Suo primo studio legale che successivamente si è fuso
con Brosio Casati e Associati. Dopo una successiva separa­
zione nel 2000 ha fatto confluire il proprio studio in NTCM.
Attivo nel diritto commerciale, societario e fallimentare e nel
contenzioso, parla correttamente inglese, francese, spagnolo;
è autore di numerose pubblicazioni nelle materie di Sua com­
petenza.
LA FORMAZIONE
Come nasce la sua passione per il diritto?
Alla fine del liceo classico ero affascinato dal mondo della
finanza, ma non volevo abbandonare i contenuti umanistici.
Ho preferito Giurisprudenza a Economia e Commercio su
suggerimento di operatori finanziari e professori, che mi han­
no chiarito che la preparazione giuridica avrebbe potuto ser­
vire anche per occuparsi di finanza, ma non viceversa. Verso
la fine dell’università ho anche accarezzato l’idea di entrare in
magistratura. Poi un casuale e folgorante incontro con l’avvo­
cato. Giorgio Baldini mi ha convinto a scegliere la libera pro­
fessione.
Qual è il suo percorso formativo e professionale?
Mi sono laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, nel maggio del 1985, con la tesi in
diritto fallimentare col Professore Piero Pajardi dal titolo:
“Problematica costituzionale nel sistema esecutivo concor­
suale”.
Dal 1985 al 1992 sono stato assistente presso la cattedra di
Diritto Fallimentare, facoltà di Economia e Commercio e di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Ho svolto, dal 1995 al 1990, pratica forense presso lo studio
Baldini, già amministratore delegato e capo ufficio affari legali
di Montedison ed esperto di diritto societario ed operazioni
straordinarie.
Nel 1990 il grande salto e l’apertura del mio primo studio
legale, che nel 1995 ho fuso con uno degli allora maggiori
studi italiani (Brosio Casati e Associati), divenendone il socio
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
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più giovane. Nel 1998, dissentendo dalla scelta dello studio di
fondersi con uno studio anglosassone, sono ripartito con un
mio studio, poi fuso in NCTM nel 2000.
L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Quale ruolo ricopre attualmente?
Sono Equity partner, membro del Consiglio di Amministra­
zione di NCTM e responsabile delle relazioni istituzionali con
la Francia e con i Paesi Arabi magrebini e mediorientali.
Quale il Suo attuale settore di specializzazione?
Mi occupo di M&A, Private Equity, ristrutturazione societaria
e del debito, diritto fallimentare e contenzioso societario.
Un successo professionale che ricorda con piacere?
Sicuramente il primo importante incarico conferitomi pochi
mesi dopo l’apertura del mio primo studio a soli 29 anni: la
riammissione a quotazione di due società sospese dalla Con­
sob.
LO STUDIO IN CUI OPERA
Quali sono i punti di forza del suo studio?
L’organizzazione dei professionisti in autonomi dipartimenti
che interagiscono tra di loro in funzione della interdisciplina­
rietà della pratica consente sicuramente una maggior specia­
lizzazione e la conseguente offerta di servizi qualitativi. Inol­
tre, la presenza di Professori e Docenti universitari, cui è
affidato il coordinamento del Comitato scientifico dello Stu­
dio, consente di avere sempre a disposizione la possibilità di
un consulto qualificato.
Come è strutturato il processo di aggiornamento dei Suoi
professionisti all’interno dello studio?
Lo studio si occupa della formazione dei professionisti attra­
verso corsi di formazione accreditati dal CNF tenuti sia da
professionisti interni che esterni. Vi è inoltre un Servizio no­
vità mensile coordinato dal Comitato scientifico con la parte­
cipazione attiva dei collaboratori dello studio, che ha il fine di
fornire a tutti i professionisti dello studio un sintetico aggior­
namento sulle principali novità normative e giurisprudenziali
nei vari settori del diritto. Il nostro studio ha inoltre investito
e continua a investire importanti risorse in un programma di
Knowledge Management decisamente innovativo rispetto a
quelli tradizionali, che si limitano alla raccolta e catalogazione
di documenti. L’evoluzione del Knowledge Management con­
sente di far accrescere il livello di qualità dei testi prodotti
dallo studio, rendendoli omogenei.
Quali i criteri di selezione delle risorse?
NCTM si è dotato di una funzione di risorse umane, che
provvede a selezionare i praticanti sulla base di criteri merito­
cratici e di eccellenza, nonché avvalendosi delle più avanzate
tecniche di valutazione psicoattitudinale dei candidati, che ci
vengono segnalati dalle Università, ovvero che provvedono
direttamente a sottoporci il proprio Cv. I criteri di selezione
sono le competenze tecniche (lingue straniere, informatica)
ma anche attitudini specifiche (attitudine al lavoro di gruppo,
alla relazione sociale, alla equilibrata gestione emotiva, al pen­
siero positivo,...).
Come vengono gestiti e quanto sono importanti i rapporti
con i Media?
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
Vengono gestiti attraverso un team di comunicazione interna
e una agenzia esterna, nel rispetto di linee guida tracciate dal
Consiglio di Amministrazione dello studio.
Come è cambiato il rapporto con la clientela in questo ulti­
mo periodo?
Sicuramente è subentrata una maggior attenzione al costo dei
servizi, ma anche una maggior consapevolezza della qualità,
che consente di spiegare al cliente che, pur mantenendo un
rapporto personale diretto, alcuni servizi è opportuno che
siano svolti da professionisti di altri dipartimenti.
Quali sono i settori di specializzazione sui quali scommette
per soddisfare le esigenze dei clienti?
Le ristrutturazioni societarie, le procedure concorsuali e il
contenzioso specialistico, in quanto non standardizzate, con­
sentono una maggior espressione delle effettive capacità e
della ’creatività’ dell’avvocato e coinvolgono interessi vitali del
cliente, che quindi è portato a scegliere i propri legali sulla
base di criteri di effettiva competenza, diversamente dalle
pratiche di M&A oramai divenute per la maggior parte una
commodity e la scelta è sempre più spesso guidata dalla ri­
cerca di tariffe a sconto piuttosto che dalla ricerca di qualità.
Il suo studio è impegnato in attività di volontariato o sociali?
Sì, assolutamente sì. Per noi l’etica e i valori di Corporate
Social Responsability sono sempre stati parti integranti del
nostro modo di operare e incentiviamo tutti i soci a svolgere
attività pro bono.
LA PROFESSIONE DOMANI
Quale istituto giuridico avrebbe bisogno di una regolamenta­
zione più moderna?
Sicuramente una serie di istituti all’interno della legge falli­
mentare e delle normative collegate. La recente riforma può
forse costituire un buon inizio, ma certamente non si può
dire che abbia fatto fronte alle esigenze di un’economia mo­
derna, soprattutto alla luce degli effetti provocati dalla recen­
te crisi mondiale.
Nelle vesti di Ministro della Giustizia quale iniziativa prende­
rebbe per migliorare il servizio?
In primo luogo introdurrei dei corsi di aggiornamento e spe­
cializzazione, seri e obbligatori, per i magistrati, condizionan­
do l’assegnazione a sezioni specialistiche alla comprovata
conoscenza della materia. Immaginerei inoltre dei criteri ef­
fettivi di valutazione meritocratica e di produttività. Insomma,
se il Pubblico provasse a guardare al Privato, forse non sareb­
be così utopistico immaginare che l’applicazione di criteri
rigorosi e qualitativi (quali quelli da noi posti in essere al fine
di rendere il nostro Studio efficiente e qualitativo) anche al­
l’Ordinamento Giudiziario potrebbe portare sostanziali mi­
glioramenti al Sistema Giustizia.
PER I GIOVANI
Quale consiglio darebbe a un giovane che vuole intraprende­
re la carriera di avvocato?
Innanzitutto raccomanderei di non disdegnare la pratica tradi­
zionale e il contenzioso. Anche a coloro che intendono rivol­
gersi a settori più specialistici, quali il diritto dei mercati finan­
ziari e il Private Equity, ricordo che l’aver conosciuto e studia­
17
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
to la fase patologica di un contratto costituirà sempre un’ine­
guagliabile supporto per comprendere a fondo la portata
delle singole clausole che si scrivono e si negoziano. Suggeri­
rei, inoltre, di occuparsi di più della qualità del professionista
con cui andrà a lavorare, rispetto alla notorietà del nome
dello studio.
Quali sono i “ fondamentali” necessari per un avvocato?
Sicuramente la conoscenza delle lingue straniere e la capacità
effettiva di utilizzarle nel lavoro (soprattutto per quanto ri­
guarda l’inglese) sono elementi sempre più rilevanti e discri­
minanti. Inoltre, l’evoluzione della professione in forma asso­
ciata ha reso sempre più importanti anche capacità specifiche,
quali l’attitudine al lavoro di gruppo, alla relazione sociale, alla
equilibrata gestione emotiva, al pensiero positivo.
DIETRO LA TOGA...
Qual è lo strumento tecnologico che preferisce utilizzare per
lavoro?
Il computer portatile e il BlackBerry.
Quali hobby fuori dall’aula?
Molti. Con il passare degli anni si apprezza sempre di più la
capacità di coltivare degli interessi al di fuori del lavoro, che
necessariamente negli anni giovanili assorbe la quasi totalità
delle risorse. I miei interessi spaziano da quelli sportivi, tra
cui in particolare la corsa sulle lunghe distanze, a quelli ga­
stronomici (coltivo la passione per la cucina, ma anche per i
buoni ristoranti) ed enologici (ho conseguito un diploma da
sommelier), al teatro (sia da attore che da spettatore).
La vacanza e il libro ideale?
La vacanza deve essere vacanza. E quindi no ai luoghi social e
di moda, ove si è costretti a frequentare le stesse persone
che si vedono a Milano, colleghi e clienti.
Un buon mix di mare e montagna. Adoro il mare, purché sia
mare vero, incontaminato (anche dal turismo di massa), da
terra o in barca. Mi piace moltissimo la montagna e la trovo
più rilassante.
Sotto l’ombrellone un bel romanzo, avvincente e con una
componente thriller, o in alternativa un bel libro inchiesta sui
misteri irrisolti della nostra Italia.
La sera a casa qualcosa che stimoli di più la riflessione. La
poesia, quando è di livello elevato, è insuperabile.
a cura della Redazione di Avvocati24
PROFESSIONI E IMPRESA24 ­ POTERE AMMINI­
STRATIVO
L’autotutela possessoria deve rispettare il termine
annuale di decadenza
Amministrazione dall’art. 823, comma 2, c.c. è soggetto al termi­
ne annuale di decadenza (ordinanza n. 254/2010 del 10 settem­
bre 2010).
Come è noto il citato art. 823, comma 2, c.c. conferisce alla
P.A. la possibilità di tutelare i beni appartenenti al demanio
pubblico ­ che siano stati abusivamente occupati da soggetti
privati ­ ricorrendo, alternativamente, o agli ordinari mezzi
previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso
oppure all’esercizio del potere di autotutela amministrativa.
Più precisamente, qualora la P.A. ritenga di dover esercitare il
potere di autotutela “possessoria” adotta un’ordinanza con la
quale intima al privato di rilasciare il bene demaniale abusiva­
mente occupato.
Tuttavia, a tal riguardo (e senza voler entrare nel merito delle
dissertazioni concernenti la possibilità per la P.A. di esercitare
il predetto potere di autotutela solo con riferimento ai beni
demaniali oppure anche per i beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato), non è chiaro se il potere di autotu­
tela amministrativo ex art. 823, comma 2, c.c. sia soggetto o
meno al termine decadenziale di un anno dall’occupazione
abusiva del bene demaniale.
Orbene, secondo un primo orientamento, la P. A. potrebbe
utilizzare il potere di autotutela anche al di là del termine
annuale, dal momento che la norma (art. 823, comma 2, c.c.)
attribuisce all’amministrazione il potere di agire non solo a
protezione del possesso ma anche a salvaguardia della pro­
prietà dei beni pubblici, per la quale ultima ipotesi non è dato
ravvisare la prescrizione di alcun termine decadenziale.
Al contrario, un altro filone dottrinale e giurisprudenziale (cui
aderisce anche l’ordinanza de quo) sottolinea come l’autotu­
tela possessoria iuris pubblici dei beni demaniali e patrimoniali,
ex artt. 823 e ss. c.c., non possa essere esperita dall’Autorità
amministrativa allorquando sia già decorso un anno dall’altera­
zione o dalla turbativa.
Pertanto, il potere a tutela del possesso potrà essere efficace­
mente esercitato entro il termine di un anno, decorso inutil­
mente il quale la P. A. potrà solo adire il Giudice ordinario
attraverso un’azione petitoria diretta a far dichiarare l’accerta­
mento del proprio diritto sul bene.
Il testo dell’ordinanza n. 254/2010 è disponibile in Lex24
IL MERITO ON­LINE ­ CIVILE
Contratto di somministrazione e forma scritta
di D’Amora Francesco ­ Avvocato Tonucci & Partners
di V. Andrea Auletta
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha di recen­
te ribadito – conformemente ai principi di legalità e tipicità che
governano il potere amministrativo – l’orientamento secondo cui il
potere di autotutela (dei beni demaniali) riconosciuto alla Pubblica
18
Tribunale ­ Palermo, Civile Sezione Lavoro ­ Sentenza
del 21/01/2010, n. 314
Somministrazione ­ Mancanza di data nel contratto concluso tra
fornitore e somministrato ­ Conversione del contratto secondo le
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
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regole dettate per i contratti a termine ­ Sussistenza ­ Inapplicabilità
dell’art. 27 D.Lgs. 276/03 ­ Motivi
Il contratto di lavoro somministrato privo di data certa deve
intendersi nullo per carenza di forma scritta e, conseguente­
mente, produttivo ex lege di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la stessa società fornitrice, ciò, tuttavia, in
ossequio a quanto prescritto dalla normativa sui contratti a
termine, che si applica ai rapporti tra somministratore e lavo­
ratore ex art. 22 D.Lgs. n. 276/03; invero, affinché possa
trovare applicazione la diversa disciplina di cui all’art. 27 D.Lgs.
citato, ossia la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipen­
denze dell’utilizzatore, è indispensabile che la carenza di forma
scritta sia addebitabile al contratto concluso con costui.
Il fatto
Il lavoratore adiva il Tribunale di Palermo chiedendo dichiarar­
si che il rapporto di lavoro, intercorso in forza di contratti di
somministrazione con l’impresa utilizzatrice convenuta, fosse
da considerarsi ab origine a tempo indeterminato e per l’effet­
to condannarsi la società convenuta a reintegrarlo nel proprio
posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno commisurato
alla retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamen­
to e quello dell’effettiva reintegra.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva l’illegittimità del ricorso
alla somministrazione di manodopera per carenza di forma
scritta del primo contratto con l’impresa fornitrice, non risul­
tando nel medesimo indicata la data, mentre il contratto sa­
rebbe successivo all’inizio effettivo della prestazione.
Al contrario, l’impresa utilizzatrice produceva tutti i contratti
di somministrazione stipulati con la fornitrice, i quali risultava­
no coprire tutto il periodo dedotto dal ricorrente in ricorso e
risultavano formalmente completi.
Parte ricorrente eccepiva che nei contratti sottoscritti con
l’impresa fornitrice non erano correttamente indicate le date
del contratto, avendo ella dato inizio alla prestazione prima
della firma dei contratti di somministrazione. Peraltro, di siffat­
ta circostanza non produceva alcuna documentazione in atti.
La decisione del Tribunale di Palermo
Investito della questione, il Giudicante, nella sentenza in com­
mento, sottolineava come le doglianze azionate da parte ricor­
rente venivano indirizzate tutte verso il contratto sottoscritto
con l’impresa fornitrice, mentre nulla era dedotto rispetto ai
contratti intercorrenti tra l’impresa utilizzatrice e la fornitrice,
i quali rappresentano gli unici atti negoziali da cui possa deriva­
re per legge la costituzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oggetto specifico di richiesta nell’atto introdut­
tivo.
Il Giudice del Lavoro, pertanto, concludeva per il rigetto del
ricorso.
La somministrazione irregolare
La sentenza in commento verte sulla corretta applicazione
dell’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, in materia di sommi­
nistrazione c.d. irregolare, la quale sussiste nel caso in cui il
contratto di lavoro avvenga “al di fuori dei limiti di cui agli artt.
20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)” in materia di
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
condizioni di liceità del ricorso al lavoro somministrato a
tempo indeterminato e determinato da parte dell’impresa
utilizzatrice (art. 20) e la forma del contratto di somministra­
zione, ovvero del contratto stipulato fra somministratore e
impresa utilizzatrice (art. 21).
A seguito dell’abolizione della somministrazione a tempo in­
determinato (c.d. “staff leasing”, art. 1, comma 46, legge n.
247/2007), infatti, il contratto può essere sottoscritto per le
motivazioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive
che costituiscono le cause giustificatrici previste dalla legisla­
zione in tema di lavoro a tempo determinato.
Ad avviso del giudicante, le eventuali inesatte indicazioni delle
date contenute nel contratto di lavoro somministrato, conclu­
so tra il ricorrente e l’agenzia per il lavoro, così come la
mancanza di forma scritta del contratto, produce per legge
non già l’effetto della trasformazione del rapporto in contratto
a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice, come ri­
chiesto nell’atto introduttivo del giudizio oggetto della senten­
za in commento, ma, in applicazione della normativa in materia
di contratto a tempo determinato (applicabile ai rapporti tra
somministratore e lavoratore ex art. 22 D.Lgs. n. 276/2003), la
trasformazione del contratto in tempo indeterminato con
l’impresa fornitrice.
Conseguentemente, il Giudice del merito ha concluso per il
rigetto della domanda di trasformazione del rapporto di lavo­
ro a tempo indeterminato con l’utilizzatrice, in quanto oggetto
specifico della domanda azionata in giudizio.
DA REPERTORIO24
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile ­ Sentenza del
23 settembre 2010, n. 20084
CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA ­ MULTA
PAGATA DOPO LA SCADENZA.
La multa per violazione del codice della strada pagata dopo il
sessantesimo giorno fa scattare la cartella esattoriale per il
pagamento delle ulteriori sanzioni. Qualora il pagamento della
multa in misura ridotta sia avvenuto oltre il termine previsto
dalla legge anche di un solo giorno, infatti, il verbale costituisce
titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione e per le spese del procedimento, mentre la
somma pagata in ritardo dal conducente va trattenuta come
acconto sul totale.
Repertorio24
PUBBLICAZIONE
Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.com, 2010
19
Stampato dal sito www.lex24.ilsole24ore.com
Corte di Cassazione Sezione 5 Civile ­ Sentenza del
21 settembre 2010, n. 19951
FISCO E TRIBUTI ­ PRATICANTI AVVOCATI ­ STUDI DI SETTORE ­
INAPPLICABILITÀ.
Gli studi di settore non sono applicabili ai praticanti avvocati
anche se questi hanno già la partita Iva. È infatti palesemente
illogico ritenere che sia sufficiente l’apertura della partita Iva,
perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, dal momento
che l’attività di gestione dello studio inizia con il raggiungimen­
to del titolo professionale preliminarmente necessario.
Repertorio24
PUBBLICAZIONE
Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.com, 2010
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale ­ Sentenza del
23 settembre 2010, n. 34333
ASSISTENZA FAMILIARE ­ OBBLIGHI ­ VIZIO PARZIALE DI
MENTE.
La seminfermità mentale ”salva” dal reato di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, in quanto il vizio parziale di
mente, una volta verificato che lo stato patologico ha influito
sul comportamento incriminato, porta a escludere il dolo.
Repertorio24
PUBBLICAZIONE
Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.com, 2010
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21
settembre 2010, n. 33994
DIFFAMAZIONE ­ CORRETTEZZA DEL LEGALE ­ VERIFICA PER
VIA EXTRAGIUDIZIALE.
Non commette il reato di diffamazione il cliente che chiede
all’ordine professionale di verificare la correttezza del proprio
difensore. Va infatti affermata la prevalenza del diritto di critica
­ sancito dalla Costituzione ­ sul bene della dignità personale,
per cui giustamente, per chiarire i dubbia sulla corretteza
dell’operato del proprio difensore, il ricorrente può scegliere
la via extragiudiziale, prevista dal nostro ordinamento a tutela
del diritto del cittadino di verificare eventuali violazioni delle
regole deontologiche. Né la condanna per diffamazione può
essere giustificata dal solo fatto che le perplessità del cliente si
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dimostrino infondate.
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Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.com, 2010
Consiglio di Stato Sezione 4 ­ Sentenza del 20 set­
tembre 2010, n. 6985
FORZE ARMATE: QUESTIONE DI GIURISDIZIONE ­ FORZE
ARMATE ­ COLLOCAMENTO DEL MILITARE IN AUSILIARIA ­
ATTRIBUZIONE DEL CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECO­
NOMICO ­ QUESTIONE DI GIURISDIZIONE ­ DEVOLUZIONE
DELLA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO ­ RISERVA ALLA GIURISDIZIONE DELLA COR­
TE DEI CONTI DELLE QUESTIONI INCIDENTI SULLA LIQUIDA­
ZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI MILITARI GIÀ
COLLOCATI IN AUSILIARIA
Relativamente all’appello della sentenza emessa dal Tar in
ordine alla domanda del militare volta ad ottenere, da un lato
il riconoscimento del diritto al collocamento in ausiliaria e
dall’altro l’attribuzione del corrispondente trattamento eco­
nomico previdenziale, è privo di fondamento il motivo di
doglianza in forza del quale l’appellante lamenti il difetto di
giurisdizione del tribunale amministrativo, ritenendo compe­
tente la Corte dei Conti. Il collocamento in congedo del mili­
tare integra un provvedimento autoritativo in virtù del quale
l’amministrazione definisce lo status giuridico ed economico
dello stesso, titolare di una posizione di interesse legittimo
per la cui tutela si rende indispensabile impugnare tempesti­
vamente il provvedimento asseritamente lesivo innanzi al
Tribunale amministrativo. Alla giurisdizione della Corte dei
Conti restano riservate, invece, le controversie inerenti que­
stioni direttamente incidenti sulla liquidazione del trattamen­
to previdenziale dei militari che già siano stati collocati in
ausiliaria.
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Consiglio di Stato Sezione 5 ­ Sentenza del 14 settem­
bre 2010, n. 6682
Appalti della p.a. ­ Affidamento del servizio di vigilanza armata e
sorveglianza della sede della provincia ­ Legittimità del provvedi­
mento ­ Omessa valutazione dei servizi svolti precedentemente
dalla ricorrente ed autocertificati ­ Illegittimità dell’inadempimento
dell’amministrazione.
Relativamente alla pubblica gara indetta per l’affidamento del
servizio di vigilanza e sorveglianza armata della sede della
Newsletter n. 33 ­ 28 settembre 2010
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provincia ed alla questione inerente la legittimità dell’aggiudi­
cazione dell’appalto in favore della controinteressata, merita
accoglimento il motivo di doglianza in forza del quale l’appel­
lante, non aggiudicataria, contesti la mancata attribuzione dei
punteggi per le prestazioni rese in favore degli enti pubblici, a
causa della mancanza della certificazione, richiesta dal bando
di gara, relativamente all’attività resa in precedenza. Orbene,
in applicazione del 4° comma dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163 del
2006, i requisiti di cui al comma 1° possono essere provati
anche in sede di gara mediante una dichiarazione sottoscritta,
conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel caso
di specie, avendo la ricorrente presentato, attraverso un auto­
certificazione, l’elenco dei clienti principali per i servizi di
vigilanza armata svolti negli ultimi cinque anni, correlata dai
timbri di provenienza, sottoscrizione e copia del documento
di identità, vantava il diritto a che lo svolgimento dei suddetti
servizi fosse valutato in sede di gara, salvo la facoltà di riscon­
tro in sede di aggiudicazione.
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Tribunale Amministrativo Regionale Campania ­ Na­
poli Sezione 3 ­ Sentenza del 17 settembre 2010, n.
17439
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Tribunale Ivrea Sezione Lavoro Civile Sentenza del 3
marzo 2010, n. 26
RICALCOLO PENSIONE D’ANZIANITA’ ­ PREVIDENZA (ASPETTI
PROCESSUALI) ­ AZIONE GIUDIZIARIA PER LA RILIQUIDAZIONE
DELLA PENSIONE ­ DATA DI DECORRENZA DEL TERMINE DI
PRESCRIZIONE TRIENNALE IN CASO DI PREVENTIVO RICORSO
AL COMITATO PROVINCIALE INPS ­ DATA DELLA COMUNICA­
ZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO ­
SUSSISTENZA
In materia pensionistica, il dies a quo del termine di prescrizio­
ne triennale dall’azione giudiziaria di cui all’art. 47 del D.P.R.
639/70 deve essere fatto risalire, nel caso in cui l’interessato
abbia proposto ricorso amministrativo avverso il provvedi­
mento di liquidazione della pensione innanzi al Comitato Pro­
vinciale dell’INPS, alla data di comunicazione del provvedimen­
to di rigetto del ricorso medesimo da parte dello stesso
Comitato Provinciale.
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Tribunale Milano Civile ­ Sentenza del 24 giugno 2010
Contributi e finanziamenti pubblici ­ Revoca ­ Questione di giurisdi­
zione ­ Difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo adito ­
Devoluzione della questione alla giurisdizione del tribunale ordina­
rio.
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del tribunale adito,
il gravame volto all’annullamento della nota con cui la regione
abbia notificato al ricorrente il decreto dirigenziale avente ad
oggetto la revoca dei contributi relativi all’incentivazione al
risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rin­
novabili ed alla cooperazione distribuita, per essere compe­
tente a conoscere della questione, il giudice ordinario. La
controversia in esame, investendo la sola fase funzionale del
rapporto, successiva all’insorgere dello stesso e riguardante
una vicenda estintiva, dovuta ad una sopravvenienza normativa
che non inficia la validità dell’atto originario della concessione
del contributo, va devoluta alla giurisdizione del G.O., inve­
stendo posizioni giuridiche paritetiche di diritto soggettivo
riguardanti le modalità adempitive della risoluzione consen­
suale del rapporto concessorio. In quanto tali esse esulano
dalla giurisdizione del tribunale amministrativo per essere de­
volute a quella del Tribunale ordinario innanzi al quale la
controversia dovrà riassumersi.
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­
CONTRATTO DI SALE & LEASE BACK ­ SCOPO DI GA­
RANZIA COME CAUSA DEL CONTRATTO ­ DIVIETO DI
PATTO COMMISSORIO ­ SUSSISTENZA ­ CONDIZIONI ­
STATO DI BISOGNO.
­
Lo scopo di finanziamento e il motivo di garanzia non sono in
sé sufficienti per ritenere la nullità di un’operazione di vendita
con patto di retrovendita o sale & lease back, essendo, invece,
necessario che risulti che l’alienazione sia stata realizzata ­ in
quanto provvisoria e a fronte di una dazione di denaro spro­
porzionata rispetto al valore del bene ­ solo a scopo di garan­
zia, inconciliabile con quello di vendita ed altresì approfittando
della situazione di difficoltà economica del venditore/mutuata­
rio. La sproporzione tra valore del bene ed entità del debito
dell’alienante, nell’ipotesi in cui non vi sia un rapporto preesi­
stente di debito/credito tra alienante e acquirente, è un dato
importante per qualificare lo schema negoziale come vendita a
scopo di garanzia, vietata per violazione del divieto del patto
commissorio, atteso che, in difetto di questa sproporzione,
mancherebbero elementi certi per qualificare la somma di
denaro come dazione di un mutuo piuttosto che come prezzo
e, conseguentemente, per individuare la contestuale esistenza
di un rapporto di debito credito tra alienante ed acquirente.
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Centro studi giuridici di Mantova, www.Ilcaso.it, 2010, pg. 2370, pt.
I
Commissione Tributaria regionale Sezione 14 ­ Sen­
tenza del 2 luglio 2010, n. 77
­
TRIBUTI ­ CONTENZIOSO ­ PROCESSO TRIBUTARIO ­
FACOLTÀ DI ALLEGARE E PRODURRE DOCUMENTI
NUOVI.
La mancata risposta a un questionario inviato dall’Agenzia
delle entrate non preclude al contribuente la possibilità di
produrre, tanto nella fase pre­contenziosa quanto in corso di
causa, i documenti ritenuti idonei a dimostrare l’infondatezza
della pretesa impositiva. Nel processo tributario, infatti, carat­
terizzato dalla natura eminentemente documentale, il contri­
buente non incontra mai preclusioni alla facoltà di allegare e
produrre documenti, anche nuovi, ai sensi degli artt. 24 e 58
del D.Lgs. 546/1992.
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PUBBLICAZIONE
Il Sole 24 Ore, www.guidanormativaonline, 2010
l
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
14 settembre 2010
Adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garan­
zia. Modifica all’articolo 81 del Regolamento 10 marzo 2010,
n. 33. Modifica all’allegato I al Provvedimento 29 dicembre
2009, n. 2768. (Provvedimento n. 2833).
Gazzetta Ufficiale ­ Serie Generale n. 223 del
23­9­2010
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
10 settembre 2010
Integrazione e modifiche al decreto direttoriale 12 aprile
2010 recante approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli
accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti
idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2010.
Gazzetta Ufficiale ­ Serie Generale n. 222 del
22­9­2010
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 26 agosto 2010
Approvazione del modello del certificato attestante la con­
formità ai requisiti di stabilità previsti dall’art. 5 e dall’allegato
I del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 (Stockholm
Agreement).
GAZZETTA UFFICIALE
Gazzetta Ufficiale ­ Serie Generale n. 226 del
27­9­2010
DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 8 luglio 2010
Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della
risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi
dell’articolo 5­bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 9 agosto 2010
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di am­
mortizzatori sociali in deroga, alla Regione Lazio. (Decreto n.
53736).
Gazzetta Ufficiale ­ Serie Generale n. 221 del
21­9­2010
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 settembre 2010
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009. (Ordinanza n. 3896).
Gazzetta Ufficiale­ Serie Generale n. 225 del
25­9­2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINI­
STRI 28 luglio 2010
Determinazione di talune categorie escluse dall’obbligo di
identificazione.
Gazzetta Ufficiale ­ Serie Generale n. 224 del
24­9­2010
PROVVEDIMENTO ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
22
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