Savigliano, lì 3 aprile 2013 Spett. le Cliente Prot. N. 09/13 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL 2013 Di seguito vengono riepilogate le principali agevolazioni in termini di MINORI CONTRIBUTI a carico del datore di lavoro in occasione di nuove assunzione. 1. ASSUNZIOI DI OVER 50 E DONNE Dal 1° gennaio 2013, è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione di: ü ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi e ü donne di qualunque età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L’incentivo, introdotto dall’articolo 4, commi da 8 a 11 della Legge 92/2012 (Riforma Fornero), consiste nella riduzione nella misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. 2. ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ (a seguito di CIGS o licenziamento collettivo) I datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4 (mobilità a seguito di CIGS) o dell’articolo 24 (mobilità a seguito di licenziamento collettivo nell’ambito di imprese che occupano più di quindici dipendenti) della Legge n. 223/1991, hanno diritto ad una contribuzione ridotta pari al 10%. La durata dell’agevolazione varia in funzione del tipo di assunzione. Nello specifico, se l’assunzione è ü a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per 18 mesi; ü a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, l’agevolazione spetta per l’intera durata del rapporto. 3. ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ (a seguito di licenziamento individuale) Per le aziende che assumeranno a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, i lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo e per i quali non ricorrono più le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità di cui al punto 2, è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a 190 euro mensili: ü per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; ü per un periodo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. 4. APPRENDISTATO E LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’ Il decreto legislativo 167/11, introduce un nuovo genere di contratto di apprendistato rivolto alle liste di mobilità. L’assunzione può avvenire senza limiti di età per il lavoratore. La norma prevede che il datore di lavoro versi la contribuzione ridotta a proprio carico nella misura del 10% per un massimo di 18 mesi; questo anche se il contratto di apprendistato ha una durata superiore. In seguito, egli potrà fruire di un ulteriore contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe toccata al lavoratore (avendone diritto) se non fosse stato assunto. 5. ASSUNZIONE LAVORATORI SOSPESI O DISOCCUPATI DA 24 MESI L’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori sospesi o disoccupati da almeno 2 anni è incentivata tramite la concessione di uno sgravio contributivo pari al 50%. Tale beneficio non spetta se l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. ELABORA CONSUL SRL Pag. 2 di 2