OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO Novembre 2015 Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie in Campania Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie in Campania Cons. Stato, sez. III – 3 agosto 2015 sent. n. 3807 Est. A.A. Puliatti – Centro Alma Center Servizi Medicali S.r.l. (avv. A.U. Meo) c. Asl Napoli 3 Sud (avv. T. Taglialatela) e aa. Istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie – Parere negativo – Espresso prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 recante l’abrogazione dell’art. 8- ter, co. 3, del d.lgs. n. 502/1992 a sua volta espunta in sede di conversione – Legittimità. Istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e istanza di accreditamento istituzionale di nuovi operatori – Differenze sul piano dell’incidenza sulla spesa e sulla programmazione sanitaria. Peculiarità della normativa regionale campana e dei provvedimenti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro disavanzi – art. 1, co. 237-quater, della l.r. n. 4/2011 – compatibilità con il principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. – sospensione dell’esame delle nuove domande di autorizzazione fino all’esito dei procedimenti di accreditamento in corso – Legittimità. E’ legittimo il parere negativo all’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria espresso dall’amministrazione resistente in un momento in cui il d.l. n. 90/2014 (recante l’abrogazione del parere regionale di compatibilità del progetto autorizzando al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture preesistenti di cui all’art. 8-ter, co. 3, del d.lgs. n. 502/1992, a sua volta espunta in sede di conversione) non era ancora entrato in vigore. La circostanza che il d.l. abbia determinato temporaneo venir meno della necessità del parere non ha influito sulla fattispecie de qua non avendo determinato il rilascio dell’autorizzazione richiesta, ciò che esclude l’acquisizione di qualsivoglia bene della vita in capo al ricorrente nel periodo di vigenza della disposizione d’urgenza non riprodotta nella legge di conversione n. 114 del 2014. L’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è provvedimento diverso e autonomo (sia logicamente che cronologicamente) rispetto all’accreditamento istituzionale, pur costituendone il necessario presupposto quando 2 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario l’istante voglia accedere all’accreditamento e sia in possesso dei requisiti necessari. Il provvedimento autorizzatorio comunale e la presupposta verifica di compatibilità regionale non hanno una diretta incidenza sulla spesa e sulla programmazione sanitaria, non essendo necessariamente le strutture autorizzate (che non accedono automaticamente all’accreditamento e alla successiva stipula di accordi contrattuali con il SSN) destinatarie di alcuna remunerazione delle prestazioni rese. Con particolare riferimento alla regione Campania e ai provvedimenti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro disavanzi, l'art. 1, co. 237-quater, della l.r. n. 4/2011, che sospende l’esame delle domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie fino all’esito dei procedimenti di accreditamento in corso, non viola il diritto all’iniziativa economica privata in relazione all’art. 41, commi 1 e 2 Cost.. Nel bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, ma contrapposti, è del tutto ragionevole e conforme ai parametri posti dalla normativa statale che l’adozione di piani di riassetto delle reti sanitarie costituisca il presupposto della valutazione dl fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale su cui si basa il rilascio dell’autorizzazione, imponendo di dare la priorità, comunque, al completamento della procedura di accreditamento definitivo delle strutture già provvisoriamente accreditate. L’eventuale sufficienza dell’offerta di prestazioni da parte di strutture accreditate, nell'ambito della programmata razionalizzazione del servizio sanitario regionale in situazione di emergenza costituisce una variabile rilevante anche quando la valutazione di compatibilità riguarda una struttura sanitaria, che, erogando prestazioni non a carico del servizio pubblico, non comporta ulteriori oneri finanziari al bilancio regionale. Attengono a realtà regionali diverse da quella campana le considerazioni espresse dalla Sezione sul fatto che una politica di contenimento dell'offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda vista l'irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria rispetto alle procedure di autorizzazione (che hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei "tetti di spesa" e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati). F.A.B. 3 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario