OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO
Novembre 2015
Autorizzazione alla realizzazione di
strutture sanitarie in Campania
Autorizzazione alla realizzazione di
strutture sanitarie in Campania
Cons. Stato, sez. III – 3 agosto 2015 sent. n. 3807
Est. A.A. Puliatti – Centro Alma Center Servizi Medicali S.r.l. (avv. A.U. Meo) c. Asl Napoli 3 Sud
(avv. T. Taglialatela) e aa.
Istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie – Parere negativo –
Espresso prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 recante l’abrogazione dell’art. 8-
ter, co. 3, del d.lgs. n. 502/1992 a sua volta espunta in sede di conversione – Legittimità.
Istanza di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e istanza di
accreditamento istituzionale di nuovi operatori – Differenze sul piano dell’incidenza sulla
spesa e sulla programmazione sanitaria.
Peculiarità della normativa regionale campana e dei provvedimenti del Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di rientro disavanzi – art. 1, co. 237-quater, della l.r. n. 4/2011
– compatibilità con il principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. –
sospensione dell’esame delle nuove domande di autorizzazione fino all’esito dei
procedimenti di accreditamento in corso – Legittimità.
E’ legittimo il parere negativo all’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria espresso
dall’amministrazione resistente in un momento in cui il d.l. n. 90/2014 (recante l’abrogazione del parere regionale
di compatibilità del progetto autorizzando al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture
preesistenti di cui all’art. 8-ter, co. 3, del d.lgs. n. 502/1992, a sua volta espunta in sede di conversione) non era
ancora entrato in vigore. La circostanza che il d.l. abbia determinato temporaneo venir meno della necessità del parere
non ha influito sulla fattispecie de qua non avendo determinato il rilascio dell’autorizzazione richiesta, ciò che
esclude l’acquisizione di qualsivoglia bene della vita in capo al ricorrente nel periodo di vigenza della disposizione
d’urgenza non riprodotta nella legge di conversione n. 114 del 2014.
L’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è provvedimento diverso e autonomo (sia logicamente che
cronologicamente) rispetto all’accreditamento istituzionale, pur costituendone il necessario presupposto quando
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l’istante voglia accedere all’accreditamento e sia in possesso dei requisiti necessari. Il provvedimento autorizzatorio
comunale e la presupposta verifica di compatibilità regionale non hanno una diretta incidenza sulla spesa e sulla
programmazione sanitaria, non essendo necessariamente le strutture autorizzate (che non accedono automaticamente
all’accreditamento e alla successiva stipula di accordi contrattuali con il SSN) destinatarie di alcuna remunerazione
delle prestazioni rese.
Con particolare riferimento alla regione Campania e ai provvedimenti del Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro disavanzi, l'art. 1, co. 237-quater, della l.r. n. 4/2011, che sospende l’esame delle domande di
autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie fino all’esito dei procedimenti di accreditamento in corso, non
viola il diritto all’iniziativa economica privata in relazione all’art. 41, commi 1 e 2 Cost.. Nel bilanciamento di
diritti costituzionalmente protetti, ma contrapposti, è del tutto ragionevole e conforme ai parametri posti dalla
normativa statale che l’adozione di piani di riassetto delle reti sanitarie costituisca il presupposto della valutazione
dl fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale su cui si basa il rilascio dell’autorizzazione, imponendo
di dare la priorità, comunque, al completamento della procedura di accreditamento definitivo delle strutture già
provvisoriamente accreditate. L’eventuale sufficienza dell’offerta di prestazioni da parte di strutture accreditate,
nell'ambito della programmata razionalizzazione del servizio sanitario regionale in situazione di emergenza
costituisce una variabile rilevante anche quando la valutazione di compatibilità riguarda una struttura sanitaria,
che, erogando prestazioni non a carico del servizio pubblico, non comporta ulteriori oneri finanziari al bilancio
regionale.
Attengono a realtà regionali diverse da quella campana le considerazioni espresse dalla Sezione sul fatto che una
politica di contenimento dell'offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore
già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la
potenzialità della domanda vista l'irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria rispetto alle procedure
di autorizzazione (che hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei "tetti di spesa"
e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati).
F.A.B.
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