Ufficio Studi Art. 2497 c.c.: l’attività di direzione e coordinamento nei gruppi societari 1) LINEAMENTI GENERALI Gli artt. 2497 e ss. c.c. disciplinano l’attività di direzione e coordinamento nell’ambito dei gruppi societari. Si tratta di una disciplina che non riguarda le regole di funzionamento di un gruppo societario in quanto si limita ad individuare alcune ipotesi in cui possa realizzarsi, presuntivamente, l’attività in esame. La riconduzione a tale disciplina presenta profili di responsabilità nel caso di cui all’art. 2497-sexies c.c. che, a tal riguardo, riconduce tale presunzione di direzione e coordinamento a due particolari situazioni in cui la società potrebbe essere identificata ai fini della direzione e coordinamento, più segnatamente: quando la controllante è tenuta al consolidamento dei bilanci; quando una società riveste la posizione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e, più analiticamente: a) quando dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; b) quando dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società; c) quando esercita un’influenza dominante su una società, sulla base di un contratto in essere con la stessa o di clausole dei loro statuti. Altra ipotesi di attività di direzione e coordinamento, sempre assistita da presunzione, è prevista dal successivo art. 2497-septies c.c., in cui si configura la fattispecie dell’esercizio di direzione e coordinamento (e non del mero controllo, di cui alla lettera c) che precede), sulla base di un contratto concluso da una società o da un ente con le società assoggettate, o mediante clausole contenute negli statuti di queste ultime. Va precisato che il mero controllo formale di una società o ente su di un’altra società non esaurisce, in ogni caso, la fattispecie di direzione e coordinamento: il controllo societario è solo uno dei possibili, ma non necessari, elementi che possono portare a rilevare la presenza di una situazione di direzione e coordinamento. Occorre verificare di volta in volta se le società holding svolgano in concreto attività di direzione e coordinamento nei confronti della società controllata. © 2013. Bernoni & Partners is a member firm of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 2 L’art. 2497 c.c. fa riferimento ad un esercizio attivo delle funzioni di direzione e coordinamento, secondo una condotta intenzionalmente orientata, prevedendo, dunque, un’influenza attiva sulla vita della società controllata, consapevolmente esercitata dalla società controllante ed una altrettanto consapevole cooperazione da parte degli amministratori della medesima società soggetta a controllo. 2) IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Ai sensi dell’ art. 2497 c.c. gli amministratori della società controllante sono direttamente responsabili nei confronti dei soci delle società controllate per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Tale responsabilità deve necessariamente derivare dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale che potrebbe prendere origine da una condotta discostante da un iter corretto che la società controllante dovrebbe tenere, e conservare, nell’impartire direttive alle società appartenenti al gruppo a cui fa capo, potendosi tradurre in un processo di compenetrazione e bilanciamento degli interessi tra la società controllante ed il circuito di società ad essa soggette, che comunque dovrà essere accertata a priori dall’organo giudicante. Tuttavia non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Ciò significa che, qualora la controllante fosse chiamata a rispondere di esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento, ex 2497 c.c., la responsabilità degli amministratori potrebbe venir meno (o comunque mitigarsi) se il danno arrecato ai soci ed ai creditori della controllata fosse compensato dal risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento (teoria dei c.d. vantaggi compensativi). Non si può, dunque, prescindere da una visione generale: occorre aver riguardo non soltanto all’effetto patrimoniale negativo di un determinato atto di gestione, ma anche agli eventuali riflessi positivi che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza della società immediatamente pregiudicata dall’atto stesso. 3) GLI ADEMPIMENTI AVANTI IL REGISTRO DELLE IMPRESE L’art. 2497-bis prevede quattro differenti adempimenti pubblicitari: i primi due consistono nell’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società della soggezione all’altrui direzione e coordinamento e nell’iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese dei soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento e delle società che vi sono soggette. L’art. 2497-bis, ai commi quarto e quinto, prevede due ulteriori obblighi pubblicitari, diretti a garantire la trasparenza dei rapporti infragruppo, consistenti nell’esposizione nella nota integrativa della società diretta e coordinata di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o ente che dirige e coordina e nell’indicazione, nella relazione sulla gestione della società, dei rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione coordinamento, nonché degli effetti di tale attività sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. 3 4) ULTERIORI ADEMPIMENTI FORMALI E PREDISPOSIZIONE DELLE DELIBERE L’art. 2497-bis c.c. prevede inoltre la responsabilità degli amministratori per i danni patiti dai soci o dai terzi a causa: a) della mancata indicazione, negli atti e nella corrispondenza della società, della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento; b) della mancata iscrizione nella sezione del registro delle imprese delle società o enti che esercitano tale attività e di quelli che vi sono soggetti; c) nonché del mancato adeguamento dell’indicazione e dell’iscrizione predette, quando la soggezione è cessata. L’art. 2497-ter c.c. prevede che le delibere della società assoggettata a direzione e coordinamento debbano essere adeguatamente motivate quanto alle ragioni ed agli interessi che hanno inciso sulle decisioni in esse contenute. La disposizione rende legittima la trasposizione, all’interno dell’assemblea o dell’organo amministrativo della società controllata, di decisioni assunte dagli organi della società controllante, per realizzare interessi esterni alla stessa società controllata e corrispondenti al più generale interesse del gruppo che la società controllante dirige e coordina. Il legislatore esige che questi interessi siano puntualmente indicati nelle relative decisioni assembleari e consiliari al fine di consentire un sindacato sulla loro effettiva rispondenza ad un interesse di gruppo e non all’interesse esclusivo della sola società controllante o di altra società del gruppo stesso. Aprile 2013