Dipartimento Mercato del Lavoro
Riunione Seminariale
Certificazione, Conciliazione, Arbitrato:
dal Collegato Lavoro all’Accordo Interconfederale
e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
Roma, 14 aprile 2011
“Strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie di lavoro”
Prof. Carmine Russo
Articolo 412-ter c.p.c.
• (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste
dalla contrattazione collettiva).
- La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui
all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso
le sedi e con le modalità previste dai contratti
collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative
• (art. 31.9 l. 183/2010) Le disposizioni degli articoli 410,
411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si
applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Quattro percorsi regolamentati
• Direzioni Provinciali Lavoro (conciliazione e
arbitrato)
• Libero/irrituale (conciliazione e arbitrato)
• Organismi di certificazione (conciliazione)
• Camere arbitrali O.d.C. (arbitrato)
Un piccolo glossario
• Conciliazione:
procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una
terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in
conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la
ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
• Arbitrato:
metodo alternativo di risoluzione delle controversie (senza
ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di
controversie svolta mediante l'affidamento di un apposito
incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia,
detti arbitri, che producono una loro pronuncia, detta lodo, che
contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
Casi in cui si torna al giudice anche dopo
aver optato per la conciliazione/arbitrato
• Se la controparte non accetta la
procedura di conciliazione proposta dal
ricorrente
• Se una delle parti non condivide la
procedura di arbitrato (DPL)
• Se il lodo è emanato oltre il termine
previsto
Caratteri della conciliazione
• Facoltatività del tentativo
(tranne che nel caso di ricorso contro l’organismo di certificazione
[ampliamento ambito della certificazione] presso lo stesso organismo)
• Obbligo del giudice di esperirlo
nel corso dell’udienza di discussione
• Obbligo per il conciliatore di proporre
una proposta transattiva
che non può essere rifiutata senza giustificato motivo
• Obbligo anche della procedura arbitrale
se si sceglie il tentativo di conciliazione
(tranne che nel caso in cui la controparte non accetti la conciliazione)
Caratteri dell’arbitrato
•
Secondo diritto
•
Secondo equità
•
Gli arbitri giudicano secondo criteri equitativi, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei
principi regolatori della materia, anche derivanti da
obblighi comunitari.
•
L’arbitrato di equità deve essere richiesto
•
Gli arbitri giudicano secondo norme sostanziali
dell’ordinamento di riferimento (leggi e contratti
collettivi)
1.
2.
dalle parti all’atto del conferimento del mandato
alla commissione istituita presso la DPL
dal ricorrente all’atto della proposta della
procedura di arbitrato libero
Caratteri del lodo
• Deve essere emanato entro il termine stabilito dalle
parti e comunque non oltre 60 giorni dal conferimento
del mandato
• Produce gli effetti di una transazione assistita (art.
2113, quarto comma c.c.)
• Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.)
• È impugnabile solo:
•
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che
esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione
arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità
del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
• È dichiarato esecutivo dal tribunale su istanza della
parte interessata
(Clausola compromissoria)
Art. 808 c.p.c.
• Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto
separato, possono stabilire che le controversie nascenti
dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché
si tratti di controversie che possono formare oggetto di
convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria
deve risultare da atto avente la forma richiesta per il
compromesso dall'articolo 807 c.p.c.
• La validità della clausola compromissoria deve essere
valutata in modo autonomo rispetto al contratto al
quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il
contratto comprende il potere di convenire la clausola
compromissoria.
Caratteri della clausola compromissoria
• Deve essere prevista da accordi interconfederali o contratti
collettivi stipulati da organizzazioni maggiormente comparative
sul piano nazionale
• Non è applicabile al lavoro pubblico
• È contenuta nei contratti individuali, ma non nel contratto che
istaura il rapporto di lavoro (dopo il periodo di prova o negli altri
casi dopo trenta giorni)
• Non può riguardare controversie relative alla risoluzione del
rapporto di lavoro
• A rigor di norma, l’arbitrato autorizzabile è solo quello dinanzi
alle DPL e quello libero (incongruenza e incoerenza con l’art. 412ter)
• Deve essere certificata in presenza delle parti all’atto della
sottoscrizione (no al 2° comma dell’art. 807 c.p.c.) (non delega)
– Le commissioni accertano all’atto della sottoscrizione l’effettiva volontà
delle parti ….
– Nella procedura di certificazione della clausola compromissoria le parti
possono farsi assistere
Applicabilità al lavoro pubblico
•
•
•
•
•
•
•
•
In particolare, il problema si pone in relazione ai seguenti aspetti:
l’eventuale individuazione di una sede di conciliazione e arbitrato ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge con
indicazione di procedure e competenze. A questo proposito è importante chiarire se a tale sede possano essere
assegnate anche le controversie disciplinari e sciogliere quindi il dubbio posto, in un contesto legislativo recente ma
comunque precedente a quello indotto dalla nuova legge, dal parere n. 34439/2010 rilasciato dalla Funzione pubblica
al Ministero del Lavoro che si esprime per escludere le sanzioni disciplinari dalle materie di competenza delle sedi
arbitrali previste dai contratti collettivi;
il rapporto con gli organismi di certificazione previsti dal d. lgs. 276/2003 che estendono il loro ambito di operatività,
potendo essere anche sede di conciliazione; in questo caso, esclusa la possibilità di utilizzare gli enti bilaterali
(almeno fino a quando non diverranno una realtà anche del lavoro pubblico), si tratta di valutare se legittimare tutti i
restanti organismi o se non sia il caso di selezionarne alcuni sulla base della competenza e/o della garanzia di terzietà
per alcune controversie;
il rapporto tra giudizio d’equità e vincoli costituzionali e legislativi del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento
al principio di imparzialità che impone alle amministrazioni di applicare solo discipline non inferiori a quelle previste
dai contratti collettivi e ad alcuni istituti riconducibili anche al principio del buon andamento (orario, valutazione,
progressioni, …);
il rapporto tra giudizio di equità e norma inderogabile di legge e contratto nella forma rafforzata prevista per alcuni
istituti dal d.lgs. 150/2009;
le modalità attraverso le quali sia possibile attivare o non attivare innanzi all’arbitro la procedura per l’accertamento
pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi;
l’individuazione delle materie che possono essere affidate a giudizio arbitrale e/o quelle che possono essere affidate a
giudizio di equità (sempre comunque su decisione delle parti).
A questo proposito particolare attenzione deve essere posta tra le altre:
•
•
•
alle controversie in materia di responsabilità disciplinare che possano dare luogo a responsabilità erariale o penale;
a quelle riconducibili a principi costituzionali (libertà di insegnamento, libertà sindacale, salute e sicurezza) in quanto tali non
derogabili nemmeno per volontà delle parti;
a quelle dalla cui soluzione equitativa possa derivare un’ingerenza nella competenza giurisdizionale di altro giudice
(stabilizzazione/reclutamento; mansioni/progressione);
Le cose da decidere
Possibili contenuti di una fonte
contrattuale
• Il soggetto
•
Per ricondurre la funzione di amministrazione all’interno delle parti,
sembra opportuno privilegiare la bilateralità. Nei casi in cui non c’è, sedi
con presenza di parti sociali (DPL)
• Il livello territoriale
•
ipotesi di integrazione tra soggetti per:
– favorire la vicinanza al luogo della controversia,
– limitare le spese per trasferimento
• Il costo (gratuità)
•
•
•
Tra le ipotesi regolate, l’arbitrato libero ha un costo per onorario
presidente e per spese di segreteria rapportati al valore della causa (?)
Definire il se e il quanto del costo (da privilegiare la gratuità)
Evitare la onerosità della certificazione della clausola compromissoria
• Le materie (dell’arbitrato e/o della clausola
compromissoria)
•
Due possibili percorsi:
–
–
Distinguere le non arbitrabili (diritti della persona, dignità, salute, …) e le non affidabili a
giudizio di equità (mobbing, inquadramento, …)
Creare un circuito arbitrabilità-giudizio equitativo-clausola compromissoria
• Diritto di ripensamento della clausola
compromissoria
•
Stabilire un periodo ricorrente al termine del quale il lavoratore può recedere o
non confermare la clausola (ogni 5 anni)
• Periodi o motivi durante i quali o a causa dei
quali non è possibile firmare la clausola
compromissoria
•
Oltre al periodo di prova o ai trenta giorni (infortunio, malattia, puerperio, …..)
• Le garanzie procedurali:
– La presenza in giudizio (conciliazione e
arbitrato)
– Il contraddittorio
– La consapevolezza delle diverse fasi
– La libera e consapevole scelta dell’equità
– Il “consenso informato” e la presenza nella
certificazione della clausola compromissoria
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