IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NEI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE a cura di S. Nardelli Incontro presso l’Ordine dei Commercialisti di Vicenza del 13 novembre 201 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - A.D.R. Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono strumenti di risoluzione delle controversie alternative a quelle giudiziarie, ossia ai procedimenti giurisdizionali che si svolgono avanti all’Autorità Giudiziaria dello Stato. Tali procedure alternative sono generalmente designate, nel linguaggio legale anglosassone, con l'acronimo A.D.R., che sta per Alternative Dispute Resolution, ossia, in italiano, Risoluzione Alternativa delle Controversie. Il ricorso a tali forme alternative è in forte crescita nel nostro ordinamento, soprattutto in ambito civile-commerciale. PRINCIPALI A.D.R. IN ITALIA Nel nostro ordinamento vengono principalmente ricompresi nelle ADR due strumenti : • l’arbitrato; • la mediazione finalizzata alla conciliazione. Sono attualmente potenziati e favoriti, in quanto rappresentano la risposta privata alla richiesta di giustizia, specie da parte degli operatori economici. La risoluzione delle controversie di natura economicopatrimoniale attraverso organismi privati avviene in tempi più brevi e con costi minori rispetto a quelli stimati nel sistema giudiziario. Ruolo del commercialista Proprio per le caratteristiche di CELERITA’ ed EFFICIENZA di tali strumenti, a fronte dell’inefficienza e delle lungaggini del processo civile statale, hanno spinto il legislatore italiano negli ultimi anni a potenziare sempre più lo sviluppo e la diffusione degli strumenti alternativi rispetto alle quali è fondamentale il ruolo dei liberi professionisti, specie di quelli che assistono le imprese. Le esigenze di celerità ed efficienza nell’ottenere una risposta di giustizia veloce e equilibrata è senz’altro più elevata per le aziende, ancorché costituiscano ormai una priorità sempre più comune anche al consumatore e al cittadino. In questo campo il dottore commercialista, insieme ad altre figure professionali, costituisce senz’altro uno degli interlocutori privilegiati delle imprese e dei cittadini. La conciliazione DEFINIZIONE E’ l’accordo con il quale due o più parti, tra le quali vi è un conflitto che può sfociare o è già sfociato in una lite davanti all’autorità giudiziaria, compongono “bonariamente” gli interessi in contrasto. Con tale accordo le parti definiscono la controversia tra di loro insorta grazie all’intervento di un conciliatore, ossia di un terzo imparziale, che non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare una soluzione. (art. 1 DM 180/2010). Si tratta della conciliazione stragiudiziale. QUADRO NORMATIVO Lo strumento della conciliazione è stato oggetto in passato di numerose leggi speciali che via via ne hanno disciplinato ed esteso l’ambito di applicazione, contribuendo a rafforzare la cittadinanza di tale istituto nel nostro ordinamento, ricordo, tra tante: - Legge n.580/1993 conciliazione amministrata c/o le CCIA; - Legge n. 249/1997 in materia di telecomunicazioni; - Legge n. 129/2004 in materia di franchising; - d.lgs. n. 179/2007 in materia di tutela del risparmio; - nel codice del consumo – d.lgs. n. 206/2006; - nelle controversie relative ai patti di famiglia, artt. 768 bis768 octies c.c. (L. n. 55/2006) segue -D.Lgs. n. 5/2003 agli artt. 38-40 aveva disciplinato la conciliazione c.d. societaria (come modello di risoluzione alternativa delle controversie societarie); -Direttiva CE 2008/52/CE – incentiva a livello europeo il ricorso a metodi di risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere in materia commerciale e civile -Legge delega n. 69/2009: introduce per la prima volta nel nostro ordinamento il c.d. diritto comune della conciliazione segue Principi e criteri legge delega fondamentali: - La mediazione può avere ad oggetto solo diritti disponibili; - Deve essere svolta da organismi professionali ed indipendenti; - Istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Registro degli organismi di conciliazione; - Conciliatore possa avvalersi di esperti e consulenti iscritti negli appositi albi; - Il procedimento non possa durare più di 4 mesi; - Il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, esec. in forma specifica, e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale segue - in attuazione della legge delega è stato emanato il Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 “Sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” Introduce una disciplina generale della conciliazione (all’art. 23 abroga gli artt. da 38 a 40 del d.lgs. n. 5/2003 – stabilendo che “i rinvii operati dalla legge a detti articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto” con conseguente “cedere il passo delle regole della conciliazione societaria a quelle della mediazione finalizzata alla conciliazione”- E. FABIANI) segue Il d.lgs. n. 28/2010 è entrato in vigore il 20 marzo 2010, ma diventerà definitivamente operativo nel suo nucleo principale (ipotesi di mediazione obbligatoria per elevato numero di controversie civili) solo dopo il decorso di 12 mesi dalla predetta data di entrata in vigore, quindi dal marzo 2011 - D.M. n. 180 del 18.10.2010 – pubblicato nella Gazzetta Uff. del 4 novembre 2010 – è il Regolamento che disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti a tali organismi Tipi di mediazione/conciliazione Il legislatore del 2010 ha introdotto varie ipotesi di mediazione, che si possono raggruppare in tre categorie: I. Mediazione “obbligatoria” II. Mediazione “facoltativa” III. Mediazione “concordata” I. Mediazione obbligatoria - in questa ipotesi il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, atteggiandosi quindi come “condizione di accesso alla tutela giurisdizionale” avanti all’AGO (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 28/10) -Ciò è previsto in relazione a un significativo numero di controversie, e più precisamente per le azioni relative a una controversia in materia di: 1) Condominio 2) Diritti reali 3) Divisione Segue: mediazione obbligatoria 4) Successioni ereditarie; 5) Patti di famiglia; 6) locazione, comodato ed affitto di aziende; 7) Risarcimento dei danni derivanti da: a) circolazione dei veicoli e natanti; b) responsabilità medica; c) diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità 8) contratti: α) assicurativi; β) bancari; γ) finanziari. Segue: mediazione obbligatoria Si tratta di una serie di controversie estremamente eterogenee, suscettibili di una incontrollabile espansione, e che porranno non pochi problemi sotto il profilo della loro delimitazione. Il predetto meccanismo di mediazione obbligatoria entrerà in vigore il 20 marzo 2011 e interesserà tutti i processi iniziati dopo tale data aventi ad oggetto taluna delle materie su indicate. Segue: mediazione obbligatoria Ipotesi escluse dall’ambito di applicazione: - Azioni previste dagli artt. 37, 140, 140 bis del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005); -Procedimenti per ingiunzione – inclusa l’opposizione fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 648 c.p.c. -Procedimenti per convalida di sfratto – fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. -Procedimenti possessori – fino alla pronuncia dei provvedimenti interinali ex art. 703 co. 3 c.p.c.; - procedimenti di opposizione nelle esecuzioni forzata; -Procedimenti in camera di consiglio -Azione civile esercitata nel processo penale Segue: mediazione obbligatoria In pendenza del procedimento di mediazione è comunque possibile: - Procedere alla trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, co. 6, la domanda di mediazione ha gli stessi effetti sostanziali di quella giudiziale); - Chiedere e ottenere provvedimenti urgenti e cautelari (dubbi anche qui sulla delimitazione) II. Mediazione facoltativa E’ l’ipotesi di mediazione rimessa ad una possibile iniziativa: - delle parti: art. 2 d.lgs. n. 28/10 “chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto” (escluse liti di famiglia, specie separazione e divorzio, che rimangono prerogativa dei giudici statali) Segue: o -del giudice: art. 5 d.lgs. n. 28/10 “il giudice, anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione della causa e il comportamento delle parti, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza di durata massima della mediazione (4 mesi) e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” (c.d. mediazione delegata) III. Mediazione concordata E’ la mediazione legata alla sussistenza di apposita clausola che la preveda. Art. 5, co. 5, d.lgs. 28/10: “se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione” il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa: -se il tentativo non risulta esperito, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 4 mesi; -se la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 4 mesi Segue: Nel caso di mediazione concordata: la domanda deve essere “presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto”, e “in ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto”. Organismi di conciliazione Art. 16 d.lgs. 28/10 e art. 4 DM 180/10 - Enti pubblici e privati; - Requisiti di serietà ed efficienza (art. 16 d.lgs. n. 28) e ora professionalità e efficienza (art. 4, co. 2, d.m. 180); - Devono esser iscritti nell’apposito registro presso il Ministero nel’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali (art. 3 DM 180); - Responsabile del registro è il direttore generale della giustizia civile, o persona delegata, sentito il Ministero dello sviluppo economico per la trattazione degli affari in materia di consumo (art. 3 DM 180); Segue: -corsia preferenziale per gli organismi costituiti: -A) presso le CCIAA – presso i Tribunali dai CdO degli Avvocati – possono costituire gli organismi “a semplice domanda” in base al solo requisito art. 4, co. 2, DM 180 -> Ruolo importante alla figura dell’avvocato e agli organismi delle CCIAA -B) presso gli altri ordini professionali, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del responsabile del Ministero della Giustizia (artt. 18 e 19 d.lgs. 28/10 e art. 4, co. 4, DM 180) Segue: Ruolo di centrale importanza perché gli organismi possano vedersi riconosciuta dal responsabile del Ministero la domanda di iscrizione nel registro è attribuito al “REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CONCILIAZIONE” Secondo quanto disposto dall’art. 16, co. 3, D.LGS. N. 28/10 e ora dagli artt. 5 e 7 D.M. 180/10, il quale ultimo articolo ora prevede il contenuto che tale regolamento dovrà avere. La figura del mediatore - La legge prevede: A) requisiti di qualificazione dei mediatori: v. differenze tra DM 2004 cui faceva rinvio l’art. 16 d.lgs. n. 28/10 e quelli ora indicati da art. 4 DM 108/10 che prevede che i mediatori: “devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale” e “il possesso di specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18” Segue: B) Requisiti di onorabilità: 1) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; 2) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; 3) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 4) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 5) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Segue: Conformemente alla direttiva europea, sul mediatore incombe uno specifico: «dovere di riservatezza» Disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. n. 28/10 il quale prevede che: «chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti». segue • Ai sensi del successivo art. 10, rubricato «inutilizzabilità e segreto professionale»: «le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio”. segue … Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili». Procedura di conciliazione Il legislatore del 2010 nel d.lgs. n. 28 disciplina, sia pure in modo non analitico, il procedimento di mediazione. Un ruolo di centrale importanza è riservato al «regolamento dell’organismo scelto dalle parti», posto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 28/2010, al procedimento di mediazione «si applica» detto regolamento, che «deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9 nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico» Segue: Procedura di conciliazione Al contempo, con una serie di disposizioni, si dettano taluni “principi” di carattere generale cui deve uniformarsi detto procedimento e se ne disciplina, nella sua essenza, lo svolgimento. Si prevedono forme snelle in quanto “gli atti non sono soggetti a formalità” e il procedimento «si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo» (art. 8, 2° comma) ed ha «una durata non superiore a quattro mesi» (art. 6, 1° comma) 41; termine che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso in organismo scelto dalla parte (svincolato da criteri di competenza). FORTI AGEVOLAZIONI FISCALI: «tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2°comma). Esiti della procedura Art. 8, co. 3, d.lgs. n. 28/10: il mediatore deve adoperarsi «affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia» Esito positivo Il legislatore distingue e contrappone l’accordo alla conciliazione: «considerando l’accordo la conciliazione fatta dalle parti senza l’aiuto del mediatore, e la conciliazione l’accordo fatto dalle parti con l’aiuto del mediatore» (SCARSELLI) Segue: ESITI Art. 11 distingue l’ipotesi che il procedimento si concluda: 1) con un «accordo amichevole» raggiunto dalle parti; 2) con un accordo delle parti che aderiscono alla «proposta di conciliazione» formulata dal mediatore, il quale deve procedere in tal senso quando «le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento» e può procedere in tal senso quando le parti non hanno raggiunto un «accordo amichevole», informando preventivamente le stesse, sempre e comunque, delle possibili conseguenze sul piano delle spese processuali per l’ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda «interamente» al contenuto della proposta del mediatore (art. 13) Segue: esiti In tal caso «si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere» 49 ma «se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». E’ prevista la possibilità per le parti di prevedere nell’accordo, anche ove raggiunto a seguito della proposta del mediatore, «il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento» (c.d. astreintes). Segue: esiti ESITO NEGATIVO: l’insuccesso della conciliazione In tal caso l’art. 11 d.lgs. n. 28/10 prevede che il mediatore debba formare «processo verbale con l’indicazione della proposta» e che il verbale debba essere «sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere»; nel medesimo verbale il mediatore deve dare atto «della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione». In teoria nessun riflesso sull’esito del futuro giudizio, ma al mancato accoglimento della proposta fatta dal mediatore il legislatore ricollega significativi effetti giuridici in ordine al carico delle spese processuali (v. art. 13 D.lgs. N. 28/2010). L’ARBITRATO DEFINIZIONE L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico ed internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario. SEGUE: TIPI ARBITRATO RITUALE: Le parti stabliscono, attraverso la clausola compromissoria o il compromesso, di affidare a uno o più arbitri la risoluzione di una controversia che potrà sorge tra loro ovvero che è già insorta. L’arbitrato rituale ha il carattere di un giudizio privato effettuato da soggetti, gli arbitri, che operano come fossero dei giudici, anzi sono dei giudici ma di nomina privata e non statale. Essi decidono secondo le norme del Codice di Procedura Civile e con il rito ivi previsto. La decisione emessa dagli arbitri, ossia il lodo arbitrale, è assimilata (sotto molteplici profili e sempre di più) alla sentenza resa dal giudice statale e ha la stessa efficacia (v. art. 824 bis c.p.c.). segue Arbitrato irrituale o libero: Le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un atto negoziale e si impegnano a considerare quanto deciso dagli arbitri come espressione della loro volontà. Pur intervenendo comunque nella soluzione di una controversia, ha invece la forma, la sostanza e gli effetti di un patto contrattuale (determinazione contrattuale: art. 806 ter c.p.c.). La soluzione degli arbitri è costituita da un contratto, che le parti accettano come proprio, anziché un lodo “avente gli effetti della sentenza del giudice statale”. Segue: tipi ARBITRATO AD HOC: le parti definiscono le modalità del procedimento arbitrale direttamente nella clausola arbitrale o in atto separato; ARBITRATO AMMINISTRATO: le parti richiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione che vigilerà sul procedimento applicando le procedure contenute in appositi regolamenti (che potranno comunque essere derogate dalle parti nella loro convenzione arbitrale). La convenzione arbitrale consiste nell'accordo scritto tra le parti di assegnare a uno (arbitro unico) o a più (collegio arbitrale) arbitri già designati, ovvero da designare, la risoluzione di una controversia già insorta tra le parti del contratto (compromesso), oppure tutte le controversie future che possono tra loro insorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione di un contratto (clausola compromissoria) L’ARBITRATO SOCIETARIO LE NORME Art. 34. - Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie 1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. 3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. 4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. 5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. LE NORME (SEGUE) Art. 35. - Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale 1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci. 2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile. 3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice. 4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. 5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. 5-bis.I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. LE NORME (SEGUE) Art. 36. - Decisione secondo diritto 1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. 2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale. 1. 2. 3. 4. Art. 37. - Risoluzione di contrasti sulla gestione di società Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile. LE NORME (SEGUE) Art. 12, terzo comma, Legge 3 ottobre 2001, n. 366 La legge delega aveva conferito al governo il potere di prevedere che «gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1 …» prevedendo pure che « … nel caso che la controversia concerna questioni che non possano formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge …». ALCUNE QUESTIONI CONTROVERSE a) AMBITO DI APPLICAZIONE Società semplici? Società di persona? Società di fatto? Società cooperative? Consorzi? Patti parasociali? Trasferimento di partecipazioni? b) E’ applicabile all’arbitrato societario il principio dell’autonomia della clausola compromissoria, posto dall’art. 808, secondo comma, c.p.c. (come modificato dal D.lgs. n. 40/2006)? Segue: c) art. 34: l’imparzialità dell’organismo arbitrale e la figura terzo designatore che dovrà essere un soggetto investito di una carica, che garantisca istituzionalmente la sua terzietà, quale ad esempio: - il presidente di un ordine professionale - il presidente di una camera di commercio - il presidente di un tribunale d) Validità della clausola compromissoria inserita negli statuti e atti costitutivi e regime transitorio (la sorte delle clausole non adeguate alla prescrizione dell’art. 34 in materia di nomina eteronoma – soluzioni giurisprudenziali) e) Rapporto tra arbitri societari e tutela cautelare – orientamenti della giurisprudenza in alcuni casi particolari Alcuni modelli di Clausola arbitrale e compromesso come base per la discussione e la lezione presso l’Ordine dei Commercialisti di Vicenza del 13 novembre 2010 (senza alcuna pretesa di completezza o di formulazione standard) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) – COLLEGIO ARBITRALE • • • • • • • Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati, ciascuno, ad opera di ciascuna parte, a mezzo di lettera raccomandata, ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo dai due arbitri così nominati dalle parti. In difetto di accordo degli arbitri nominati dalle parti in ordine alla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di …….. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di …. o dell’Ordine dei Commercialisti di …….] , su istanza della parte che si farà a tal fine più diligente. La sede dell’arbitrato sarà …….. [clausola eventuale: se si introduce, e sarebbe meglio, indicare la città, che deve essere ricompresa nel circondario del Tribunale eventualmente indicato come competente per la nomina del 3° arbitro]. La legge applicabile sarà …………, e la lingua dell’arbitrato sarà …… [clausola eventuale da specificare se l’arbitrato coinvolge parti aventi nazionalità diversa o sede legali in stati diveri oppure qualora debba essere eseguita all’estero la maggior parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce] Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.). Il lodo verrà emesso entro il termine di …… giorni [clausola eventuale: se non si introduce varrà il termine stabilito dall’art. 820 c.p.c. – 240 giorni da accettazione della nomina] e potrà essere impugnato anche per errori di diritto. Agli arbitri è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla condanna delle spese legali sopportate da ciascuna parte, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 91 e ss.); gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna]. CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) – ARBITRO UNICO [scelta da operare tenendo conto delle circostanze concrete e anche in riferimento al valore della controversia] • • • • • • Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico che sarà nominato di comune accordo dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di …….. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di …. o dell’Ordine dei Commercialisti di …….] , su istanza della parte interessata. La sede dell’arbitrato sarà …….. [clausola eventuale: se si introduce, e sarebbe meglio, indicare la città, che deve essere ricompresa nel circondario del Tribunale eventualmente indicato come competente per la nomina dell’Arbitro Unico]. La legge applicabile sarà …………, e la lingua dell’arbitrato sarà …… [clausola eventuale da specificare se l’arbitrato coinvolge parti aventi nazionalità diversa o sede legali in stati diveri oppure qualora debba essere eseguita all’estero la maggior parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce] L’Arbitro Unico deciderà secondo diritto ed in via rituale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.). Il lodo verrà emesso entro il termine di …… giorni [clausola eventuale: se non si introduce varrà il termine stabilito dall’art. 820 c.p.c. – 240 giorni da accettazione della nomina] e potrà essere impugnato anche per errori di diritto. All’Arbitro Unico è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla condanna delle spese legali sopportate da ciascuna parte, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 91 e ss.); gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna]. CLAUSOLA STANDAR PER ARBITRATO RITUALE AMMINISTRATO DA CAMERA ARBITRALE (v. altri modelli allegati) • Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di …….., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare. • Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, dei quali due nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale. • L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. • [Questa è la formula base: si può sentire la camera arbitrale di riferimento e avere ulteriori suggerimenti o conferme – è sempre opportuno avere ed esaminare una copia del regolamento da sottoporre alle parti, nonché la tabella dei diritti e spese spettanti alla camera arbitrale e degli onorari riconosciuti agli arbitri] CLAUSOLA ARBITRALE PER ARBITRATO IRRITUALE • • • • • • • • • • Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di: a) un Arbitro Unico che sarà nominato di comune accordo dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di …….. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di …. o dell’Ordine dei Commercialisti di …….] , su istanza della parte interessata / ovvero b) di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati, ciascuno, ad opera di ciascuna parte, a mezzo di lettera raccomandata, ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo dai due arbitri così nominati dalle parti. In difetto di accordo degli arbitri nominati dalle parti in ordine alla nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., dal Presidente del Tribunale di …….. [o Presidente di altro Organo, per esempio, del Consiglio Ordine Avvocati di …. o dell’Ordine dei Commercialisti di …….] , su istanza della parte che si farà a tal fine più diligente. In deroga a quanto stabilito dall’art. 824-bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 808-ter c.p.c. La sede dell’arbitrato sarà …….. [clausola eventuale: se si introduce, e sarebbe meglio, indicare la città, che deve essere ricompresa nel circondario del Tribunale eventualmente indicato come competente per la nomina dell’Arbitro Unico o del Presidente del Collegio Arbitrale]. La legge applicabile sarà …………, e la lingua dell’arbitrato sarà …… [clausola eventuale da specificare se l’arbitrato coinvolge parti aventi nazionalità diversa o sede legali in stati diveri oppure qualora debba essere eseguita all’estero la maggior parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce]. Gli arbitri decideranno secondo diritto ovvero secondo equità [clausola eventuale] Il lodo verrà emesso entro il termine di …… giorni. Agli arbitri è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla ripartizione delle spese legali sopportate da ciascuna parte; gli onorari e le spese per il funzionamento dell’arbitrato saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte che ha ottenuto ragione di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna] ARBITRATI SOCIETARI CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE PER STATUTI E ATTI COSTITUTIVI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI • • • • • • Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti dei soci o della società ovvero quelle promosse nei loro confronti dai soci o dalla società e le controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari purché abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un collegio di tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale di …….. o di altro Organo, come dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di ……….. [di solito del luogo in cui ha sede la società]. La sede dell’arbitrato sarà …….. [clausola eventuale: se si introduce, e sarebbe meglio, indicare la città dove ha sede legale la società]. Gli arbitri dovranno decidere entro il termine di …… [ovvero in quello per legge pari a a 240 giorni dall’accettazione della loro nomina]. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto. Agli arbitri è riconosciuto il potere di decidere in ordine alla condanna delle spese legali sopportate da ciascuna parte, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 91 e ss.); gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate da ciascuna parte in egual misura, salvo il diritto della parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte [clausola eventuale, ma opportuna]. Per quanto non previsto, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e del codice di procedura civile. CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE STANDARD DI DIRITTO (SOCIETA’ DI PERSONE) • • Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente statuto, regolato dalla legge sostanziale italiana comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché all’esercizio dell’attività sociale, comprese, a fini esemplificativi quelle relative alla liquidazione della quota sociale del socio receduto, al recesso, ai conferimenti del socio ed alla sua esclusione sarà deferita alla decisione in via rituale di un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di ……., o dalla Camera Arbitrale di ………. Sede dell’arbitrato sarà la città di …………. Il Collegio arbitrale deciderà, nel termine di legge, secondo diritto. CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA PER ARBITRATO AMMINISTRATO DA CAMERA COMMERCIO MILANO (PER STATUTI E ATTI COSTITUTIVI) • • • Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano OVVERO dalla Camera Arbitrale di Vicenza. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. PS: in materia societaria, la disciplina speciale rimane dettata dal d.lgs. n. 5/2003, che all’art. 34, comma 2, ha stabilito che “la clausola compromissoria deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. E’ quindi importante, anche nella revisione degli statuti, ricordarsi sempre di rivedere la clausola compromissoria e indicare che l’arbitro o gli arbitri debbono essere nominati da un soggetto terzo, preferibilmente le camere arbitrali locali, che meglio di altri garantiscono una vera terzietà e una collaborazione ed organizzazione competente. MODELLI DI COMPROMESSO ARBITRALE A LITE INSORTA I° modello I sottoscritti (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . convengono di deferire tale controversia alla decisione di (3) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da nominarsi a cura del Presidente dell’Ordine degli Avvocati/ dei Commercialisti di ……… dalla Camera Arbitrale di ………… L'organo arbitrale procederà secondo (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in via (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ................................ ___________________________________________________________ (1)Indicazione del nome e della residenza o (se società) della sede delle parti. (2) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine. (3) Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre). (4) Le parti devono scegliere che la decisione dell'arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità. (5) Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale. II modello I sottoscritti: A. e B. Tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto: ……………. CONVENGONO di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le seguenti modalità: Il Collegio arbitrale è così composto: - arbitro nominato dalla parte A: - arbitro nominato dalla parte B: Il presidente del Collegio concordemente designato dalle parti. In mancanza di accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di…… o del Tribunale di ….. Il Collegio Arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito al procedimento disciplinato dalle norme contenute nel codice di procedura civile. Il termine per la pronuncia del lodo di cui all’art. 820, primo comma, c.p.c., è fissato in giorni 240. L’arbitrato ha sede presso………. Luogo e data: La parte A: La parte B: