OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI
Dr. Marco Cannavicci
psichiatra – criminologo
Argomenti:
1. nascita degli OPG
2. le misure di sicurezza
3. la popolazione degli OPG
4. la riabilitazione
5. OPG e DSM
1786 – Inghilterra:
un certo Nicholson cerca di uccidere
Re Giorgio III
“not guilty by reason of insanity”
28 luglio 1800:
“INSANE OFFENDER’S BILL”
dal 1807
estesa anche ai condannati colpiti da
“alienazione mentale”
Nel 1857 si istituì il primo manicomio
criminale, nel Berkshire
All’Inghilterra seguirono Irlanda e Scozia
Nel 1875 fu istituito anche
in Germania e nel 1876 in Francia
Negli USA fu istituito nel 1855
Nel 1875 fu promulgata una legge per cui:
“ogni assassino prosciolto, perché ritenuto
pazzo, deve essere ricoverato
per tutta la vita in un asilo di Stato”
In Italia:
- Scuola Classica – partendo dal “libero
arbitrio”, riteneva il reato una violazione
cosciente e libera della norma penale;
segue la pena commisurata al reato;
- Scuola Positiva (Lombroso, Ferri) –
partendo da determinanti costituzionali
ritiene il reo socialmente pericoloso e
abbisognevole di misure di sicurezza
Nel 1876 si inaugura ad Aversa
il primo manicomio criminale
(“sezione per maniaci”)
La norma penale fu emanata solo nel 1891
(R.D. 1 febbraio 1891, n. 260)
Seguirono:
- 1886 – Montelupo Fiorentino
- 1892 – Reggio Emilia
- 1925 – Barcellona Pozzo di Gotto
- 1939 – Castiglione dello Stiviere
- 1953 – Pozzuoli (chiuso nel 1975)
La legge 354, del 1975, che riforma
l’ordinamento penitenziario, sostituisce la
dizione di “manicomio criminale” con
“ospedale psichiatrico giudiziario”
O.P.G.
Le misure di sicurezza
Art. 203 C.P.
Pericolosità sociale
“agli effetti della legge penale è socialmente
la persona quando è probabile che
commetta nuovi fatti
preveduti dalla legge come reati”
Art. 215 – misure di sicurezza
Detentive
Assegnazione a colonia
agricola o casa di
lavoro
Ricovero in casa di cura
o custodia
Ricovero in OPG
Rifomatorio giudiziario
(per < 14 anni)
Non detentive
Libertà vigilata
Divieto di soggiorno
Divieto di frequentazione di locali
Espulsione dello
straniero
Vizio parziale di mente
Art. 89 CP
Va soggetto al ricovero in casa di cura e
custodia, ai sensi dell’art. 219 CP, dopo la
valutazione della presenza della
pericolosità sociale
Vizio totale di mente
Art. 88 CP
Va soggetto al ricovero in OPG, dopo
l’accertamento della persistente pericolosità
sociale
La durata minima
delle misure di sicurezza detentive
sono stabilite in base alla gravità del reato
In OPG: attesa di sentenza
- Detenuti che presentano disturbi psichici
|
- Osservazione psichiatrica in OPG
|
- Sopraggiunta infermità mentale in carcere
(art. 148 CP)
In OPG: sentenza definitiva
- Vizio totale e pericoloso (art. 222 CP)
- Vizio parziale e pericoloso (per reato con
pena > a 5 anni)
- IL VIZIO TOTALE NON PERICOLOSO
TORNA LIBERO
Se vizio parziale e pericoloso, per reato con
pena < a 5 anni:
- casa di cura e custodia (per 6 mesi)
- libertà vigilata con affidamento al CIM o
comunità terapeutica
Una sentenza della Corte Costituzionale del
luglio 2003 ha dichiarato illeggittimo l’art.
222 del CP (ricovero in OPG) nella parte
che non consente al giudice di adottare
diverse misure di sicurezza rispetto
all’OPG.
Questa sentenza rende possibile
l’applicazione della libertà vigilata, con
affidamento a familiare, CIM o Comunità
OPG (fonte DAP)
Situazione al 30 giugno 2004:
1067 ricoverati
Situazione al 30 giugno 2005:
1119 ricoverati
(179 condannati – 45 imputati
– 878 internati)
Ricoverati: 1119
-
Aversa
Barcellona PG
Castiglione S
Montelupo F
Napoli
Reggio Emilia
- 238
- 213
- 186 (74 donne)
- 134
- 140
- 208
Il 75% dei ricoverati proviene da regioni del NORD
In Italia il picco dei ricoveri si è avuto nel periodo
1978 – 1982, per effetto di:
- Legge 180
- Minori dimissioni da OPG
- Trattamenti Sanitari Obbligatori
Dal 1994 al 1998 si sono avuti
i tassi più bassi per minore invio da parte del
carcere (condannati – imputati)
Variabili bio-psico-sociali e
criminologiche degli internati
- Studio Manacorda, nel 1983
- Studio Andreoli, nel 2001
Dal 1983 al 2001:
-
Aumento dell’età media (> 40 anni)
Aumento dei single rispetto ai coniugati
Aumento della scolarità (dalle E alla MI)
Aumento degli stranieri
Aumento dei disoccupati
Aumento dei soggetti con precedenti penali
Aumento dei disturbi di personalità
Prevalenza dei disturbi dello spettro psicotico
(70%)
I disturbi dell’umore
Nella popolazione generale:
- Dal 1983 al 2001 sono passati dal 5 al
15%
- Il 30% dei ricoveri in SPDC avviene per
disturbi dell’umore
- Il 3% dei ricoveri in OPG avviene per
disturbi dell’umore
IL DDM E’ POCO COLLEGATO AL
GIUDIZIO DI NON IMPUTABILITA’
Tipologia di reati
- Delitti contro la persona (il 50% è
rappresentato da omicidio o tentato
omicidio)
- Oltraggio a pubblico ufficiale
Pattern medio
del ricoverato in OPG
SOGGETTO CON BASSO
LIVELLO SOCIO-ECONOMICO,
BASSA SCOLARITA’, EMARGINATO
DAL MERCATO DEL LAVORO,
CON DIVERSI PRECEDENTI PENALI
La diagnosi maggiormente rappresentata è
la “psicosi schizofrenica”
Il periodo medio di latenza tra l’inizio della
malattia e l’internamento in OPG è di circa
10 anni
Il 60% di loro era seguito dal CIM/DSM di
zona
Profilo clinico degli internati
1.
Autori di reati minori, recidivati,
epifenomeni di disadattamento
ambientale e deriva sociale, poco
correlabili allo stato di malattia
2.
Autori di reati gravi, sintomo di scompenso
psicotico acuto che rientra con adeguato
trattamento farmacologico, sconosciuto ai
servizi psichiatrici territoriali
3.
Autori di reati gravi, legati ad una persistente
condizione di patologia psichica, con
elevata pericolosità sociale e problematica
alleanza terapeutica con incapacità di
gestione da parte delle strutture
psichiatriche territoriali
Il caso dell’OPG di Reggio Emilia
- Provengono tutti dall’Emilia Romagna
- Il 56% di loro era seguito dai CIM/DSM prima
dell’internamento
- Il 65% di loro aveva subito almeno un TSO
- Il 32% di loro ha commesso un omicidio
E’ PRESENTE UNA QUOTA DI SITUAZIONI
PROBLEMATICHE CHE I CIM/DSM NON
RISCONO AD AFFRONTARE NE’ TRATTARE
Studio MoDiOPG - 1997
(monitoraggio dimissioni OPG)
- Il 40% abusa di sostanze stupefacenti o
-
alcolici
Il 55% ha effettuato omicidio o tentato
La vittima è prevalentemente un
componente del nucleo familiare
Fuori dalla famiglia viene colpito in genere
l’operatore sanitario
Raramente vengono colpiti estranei
Percorsi riabilitativi in OPG
DPR 30.06.2000 n. 230
“regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della libertà”
- Socializzazione (teatro, arti figurative,
musica, multimedialità)
- Formazione professionale (laboratori di
formazione artigianale e tecnica)
- Lavoro (sia all’interno che all’esterno
dell’Istituto)
- Istruzione (corsi scolastici e seminari
informativi)
- Sport ed igiene alimentare
Disegni di legge
di riforma degli OPG
-
Disegno di legge Grossi (1983)
Disegno di legge Riz (1995)
Disegno di legge Corleone (1996)
Proposta di legge della Regione Emilia
Romagna (1997)
OPG e DSM
- La durata media dell’internamento è di circa 7
anni
- Dipende dalla gravità del reato e non dallo stato
e dal decorso clinico
- Dipende dai rapporti tra OPG e strutture
psichiatriche territoriali
- Dipende dalle numerose “proroghe improprie”
delle misure di sicurezza per la mancanza di
riabilitazione e progetti sociali
- Secondo dati del DAP (del 2001) il 40%
degli internati esprime condizioni cliniche
prive di pericolosità sociale, tuttavia resta
in OPG per “proroghe improprie”
- Spesso è il magistrato di sorveglianza ad
imporre alle ASL l’obbligo della presa in
carico e del progetto riabilitativo, per il
vuoto normativo regionale circa i livelli di
responsabilità rispetto al problema
Sentenze Corte Costituzionale
- Del 18 luglio 2003
- Del 29 novembre 2004
- hanno modificato gli articoli 206 e 222 del
CP abrogando l’automatismo del ricovero
in OPG per il reo infermo e pericoloso
Sentenza 18 luglio 2003
“consente al giudice, nei casi ivi previsti, di
adottare, in luogo del ricovero in OPG, una
diversa misura di sicurezza, prevista dalla
legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell’infermo di mente ed a far fronte alla
sua pericolosità sociale”
- Viene lasciata al giudice la discrezionalità
di applicare la misura di sicurezza non
detentiva della libertà vigilata,
accompagnata da prescrizioni idonee ad
evitare le occasioni di nuovi reati
- Vengono coinvolti i DSM/CIM e quindi le
Regioni (sul piano amministrativo e
finanziario)
Articolo 232 CP
Obbliga il giudice a sospendere il
programma di cure territoriali in regime di
libertà vigilata ed a ricorrere a nuovo
ricovero in OPG, per la durata minima di
un anno, in caso di inosservanza o
impraticabilità delle prescrizioni
terapeutiche
GRAZIE PER LA
VOSTRA ATTENZIONE
Dr. Marco Cannavicci
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