Gli “atti con forza di legge”
In particolare :
I decreti-legge e i decreti legislativi
delegati
Un premessa: la “forza di legge”
• Un tentativo di definizione:
L’idoneità ad abrogare e quindi ad innovare la
disciplina normativa incompatibile già presente
nell’ordinamento in quanto contenuta in leggi o
atti ad essa equiparati (forza attiva);
L’idoneità a resistere all’abrogazione da parte di
norme incompatibili contenute in fonti subordinate
alla legge (forza passiva)
Il “valore di legge”
• Il “regime giuridico” della legge:
che cos’è?
Il decreto-legge
• Il procedimento di formazione (art.77
Cost. ed art.15 della legge n.400 del 1988):
- La delibera del Consiglio dei ministri
(sulla proposta del ministro competente
per materia);
- L’emanazione da parte del Presidente della
Repubblica con decreto;
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
segue
• I presupposti:
- Casi straordinari
- Necessità ed urgenza
chi li valuta ?
1. Al Senato
la Commissione affari costituzionali
2. Alla Camera
il Comitato per la legislazione
3. Il controllo (eventuale) della Corte costituzionale
• I limiti
segue
• La “conversione” del decreto-legge
- Ha un’efficacia sanante?
- Chi controlla l’evidente mancanza dei presupposti? la sent.
n. 171 del 2007 e la sent. n. 128 del 2008
• La “decadenza” del decreto-legge : quali gli effetti?
che fine fanno i rapporti sorti sulla base di decreti non
convertiti?
• La “legge di sanatoria”
• La “reiterazione” del decreto legge e la sent. n.360 del
1996 (il caso dello smaltimento dei rifiuti sollevato dal
Pretore di Macerata)
Qualche esempio
• Il caso del Teatro Petruzzelli di Bari e la
sent. n. 128 del 2008
• il caso della norma del d.l. n. 80 del 2004
in tema di incandidabilità ed incompatibilità
e la sent. n. 171 del 2007
Decreti legislativi delegati
•
Atti con forza di legge adottati dal
Governo sulla base di un presupposto :
- Delega del Parlamento al Governo
dell’esercizio della funzione legislativa
La “delegazione legislativa” come
procedimento che mette capo a due atti :
a) La legge di delegazione
b) Il decreto legislativo delegato
a) La legge di delegazione
• La delega dell’esercizio della funzione
legislativa deve essere contenuta (art.76
Cost.):
- In una legge approvata secondo il
procedimento ordinario (riserva di
assemblea : art. 72, ultimo comma, Cost.);
- In una legge il cui destinatario esclusivo è il
Governo;
segue
- In una legge che deve avere alcuni contenuti
(minimi) necessari :
 oggetti definiti
tempo limitato
principi e criteri direttivi
a) I decreti legislativi delegati
• Il procedimento (in margine all’art.14 della
legge n.400 del 1988):
- Proposta del ministro;
- Delibera del Consiglio dei ministri;
- Eventuali pareri di altri organi o enti ove
prescritti dalla legge delega;
- Emanazione con decreto del Presidente
della Repubblica
segue
• I “contenuti”:
- Il rispetto dei contenuti “minimi” essenziali della
legge di delega e degli eventuali altri contenuti (le
norme della legge di delega come “norme
interposte” tra la Costituzione ed il decreto
legislativo);
- Il rispetto dei limiti indicati nell’art.14 della legge
n.400 del 1988
(i limiti di contenuto; i limiti di tempo; le
procedure)
segue
• Problemi:
- l’esercizio della delega è obbligatorio per il
Governo ?
- L’esercizio del potere delegato deve essere
istantaneo (e cioè si esaurisce con
l’emanazione di un decreto anche prima
della scadenza del termine?) ?
(sui cd decreti “correttivi”)
La questione dei cd Testi unici
• I testi unici (di coordinamento) :
- innovativi (fonti di produzione);
- compilativi (fonti di cognizione)
Sull’uso dei testi unici per la semplificazione
e razionalizzazione della produzione
normativa (es.: la cd riforma Bassanini )
I cd altri decreti con forza di legge
• A) decreti emanati dal Governo in caso di
guerra (art.78 Cost.)
- È possibile lo stato di guerra ? (art.11 Cost.)
Quali norme “scattano” nello stato di guerra?
• Art.78 Cost.: delibera da parte delle Camere
• Art.87, comma nono, Cost.: il Presidente dichiara lo stato di guerra
• Art.60 Cost.: (eventuale) proroga della durata di ciascuna Camera per
legge
• Art.103, comma terzo, Cost.: giurisdizione allargata dei tribunali
militari
• Art. 27, ultimo comma, Cost. : applicazione delle leggi militari di
guerra che non possono più prevedere la pena di morte
• Art.111, comma settimo, Cost.: esclusione della ricorribilità in
Cassazione avverso le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra
segue
• Decreto di “conferimento dei poteri
necessari al Governo”
• Problemi:
• - è delega anomala?
• - può determinare la sospensione delle
norme costituzionali inerenti ai diritti?
I cd altri decreti con forza di legge :
segue
• B) i decreti di attuazione degli Statuti
speciali
Art.116 Cost. : la riserva di legge
costituzionale per gli statuti speciali
Negli statuti speciali:
- Decreti di attuazione
segue
• Procedimento di formazione:
• Delibera del Consiglio dei ministri previo parere di una
commissione paritetica (componenti nominati per metà dal
Governo e per l’altra metà dal Consiglio regionale
interessato)
• Natura :
- Fonti di rango primario a competenza riservata, con cui il
Governo detta le norme di attuazione degli statuti speciali
consentendo l’adeguamento degli statuti speciali
all’evoluzione dell’ordinamento dello Stato
delega anomala
Il referendum abrogativo come fonte
del diritto
• Istituto di “democrazia diretta” : rinvio
• Il referendum come forma di “legislazione
negativa”
• Art.75 Cost.:
- È indetto referendum popolare per
l’abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge
segue
• Sui cd “referendum manipolativi” : è legislazione
“positiva”?
(un esempio :
Il caso delle leggi elettorali )
- La “tecnica del ritaglio”
(divieto di introdurre una nuova disposizione non
ricavabile dall’ordinamento, ma anzi del tutto
estranea al contesto normativo : sent. n. 36 del
1997)
segue
• Il procedimento:
- a) richiesta popolare:
iniziativa di almeno dieci elettori (i promotori) che
depositano presso la Corte di Cassazione il quesito e
raccolgono, entro tre mesi, 500.000 firme;
- b) richiesta regionale;
i Consigli di almeno cinque regioni approvano a
maggioranza assoluta la richiesta che depositano presso la
Corte di Cassazione
I controlli
Una volta depositate le richieste di referendum corredate o
dalle cinque delibere consiliari o dalle 500.000 firme
degli elettori :
1) l’Ufficio centrale per il referendum (costituito presso la
Corte di Cassazione) :
valuta la conformità alla legge ordinaria (la legge n.352
del 1970) delle richieste (es.: regolarità delle firme e
delle delibere consiliari) e decide con ordinanza sulla
legittimità;
concentra i quesiti, nel caso di più richieste relative
all’abrogazione del medesimo contenuto normativo e
contraddistinte dal medesimo fine;
verifica se l’atto normativo oggetto del quesito sia ancora
in vigore (e non sia stato già abrogato dal Parlamento)
segue
• La Corte costituzionale:
- Giudica dell’ammissibilità del referendum
abrogativo
Quando il referendum è inammissibile?
- a) violazione dei limiti di cui all’art.75 Cost.
- b) violazione dei limiti “ulteriori” o
“impliciti”
segue
• Sui cd limiti ulteriori o impliciti:
a) Omogenità del quesito
(non deve contenere una pluralità di domande eterogenee,
prive di matrice razionalmente unitaria);
b) Leggi a “contenuto costituzionalmente
vincolato”
c) Leggi costituzionali e leggi ordinarie a
“forza passiva rinforzata”
I regolamenti parlamentari (e di altri
organi costituzionali)
I regolamenti parlamentari:
• Fonti del diritto parlamentare a competenza
riservata (artt.64 e 72 Cost.) subordinate
solo alla Costituzione in quante espressione
dell’autonomia ed indipendenza delle
Camere
• Sono sindacabili dalla Corte costituzionale?
SEGUE
• Regolamenti del 1971:
- Poteri indirizzo e controllo assemblee e commissioni
- poteri di informazione del parlamento
Le modifiche successive:
- Abolizione del voto segreto
- aumento poteri del Governo in Parlamento (aumento ipotesi in cui è
posta questione di fiducia; potere in sede di programmazione dei
lavori; procedimenti abbreviati per la conversione dei decreti-legge)
La riforma del regolamento della Camera del 1997
- Programmazione dei lavori e contingentamento dei tempi (cade la
regola dell’unanimità ; si assegnano poteri al Presidente
La riforma del regolamento del Senato del 1999
Programmazione di lavori (problema: e lo statuto dell’opposizione?)
I regolamenti degli altri organi
costituzionali
• A) i regolamenti della Presidenza della Repubblica
caratteri:
- Sono previsti dalla legge (e non dalla
Costituzione);
- Sono atti del Presidente della Repubblica sottratti
all’obbligo di controfirma;
problema:
- Sono fonti primarie basate sull’autonomia e
l’indipendenza dell’organo costituzionale?
segue
• B) i regolamenti della Corte costituzionale
Sono previsti dalla legge ordinaria (n.87 del 1953)
prevista dalla Costituzione per la costituzione ed il
funzionamento della Corte (art.137, secondo
comma, Cost.), in attuazione di quanto stabilito
dalla legge costituzionale n.1 del 1953 a garanzia
dell’indipendenza della Corte (art.137, primo
comma, Cost.)
problema : sono fonti primarie?
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